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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile-
Composto dai Sigg. Magistrati:
- dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
- dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
- dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 883/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 1.4.2025 e promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rocco Cuda e Sara Perfetto ed elett.te Parte_1 dom.ta in Bologna, Piazza Trento e Trieste n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Rocco Cuda e Sara Perfetto. Appellante CONTRO
, con gli Avv.ti Alberto Controparte_1 Cusumano e Federico Cusumano, elett.te dom.ta in Ravenna, V.le della Lirica n. 61, presso lo studio degli Avv.ti Alberto Cusumano e Federico Cusumano. Appellato avverso la sentenza n. 265/2023 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 14.4.2023.
Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione. Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2 (da qui ) chiedendo al Tribunale che la
[...] Controparte_1 convenuta fosse condannata al risarcimento del danno pari a € 54.084,00 per l'invalidità permanente, e a € 15.680,00 per l'invalidità temporanea, patito dalla stessa per effetto della caduta dalla sedia a rotelle occorsale in data 20.4.2017, quando era ricoverata presso la casa di cura
“Villabella”, gestita dalla convenuta e ubicata in Riolo Terme (RA). L'attrice deduceva peraltro di essere stata precedentemente colpita, nel febbraio 2017, da un'emorragia celebrale, che aveva comportato dapprima il suo ricovero presso l'ospedale di Imola, e successivamente l'inizio di una fase riabilitativa svolta presso il CRA “ Persona_1 [...]
. Controparte_3 In entrambi i casi, le strutture avevano consigliato, all'atto di dimissione, che la venisse Pt_1 contenuta, anche durante il giorno, in considerazione del rischio di una sua caduta. Tuttavia, lamentava l'attrice che non avesse rispettato tali Controparte_1 raccomandazioni, violando i propri obblighi contrattuali e rendendosi responsabile dei danni cagionati alla dalla sua caduta dalla carrozzina, che la stessa asseverava essersi verificata Pt_1 non solo in quanto non era stata debitamente munita di cintura di contenzione, ma anche in quanto non era stata adeguatamente sorvegliata dal personale della struttura durante il pasto presso la mensa della stessa, quando si era verificata la caduta che le aveva comportato la frattura e cuneizzazione della vertebra L1. La convenuta si costituiva lamentando che la non fosse stata sottoposta a mezzi di Pt_1 contenimento in quanto i di lei familiari non avevano manifestato il consenso, e allegando che, trattandosi di strumenti fortemente limitativi della libertà personale, non avrebbe potuto agire diversamente senza espressa autorizzazione al loro impiego. Eccepiva, inoltre, che la , al Pt_1 momento della caduta, si trovava sottoposta alla sorveglianza del personale della struttura, che immediatamente aveva provveduto a prestarle soccorso.
-Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che, sebbene fosse corretta la qualificazione da parte dell'attrice della fattispecie come ipotesi, in potenza, di responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1218 C.C., nonché di responsabilità per le attività svolte dagli ausiliari ai sensi dell'art. 1228 C.C., non sussistessero elementi sufficienti atti a dimostrare il mancato corretto adempimento delle prestazioni dovute da parte di . Controparte_1 Rilevava il primo giudice che le testimonianze delle infermiere Persona_2 Tes_1 e , nonché del Dott. risultavano infatti concordanti
[...] Tes_2 Persona_3 nell'affermare che i familiari non avessero prestato il consenso per l'impiego di fasce contenitive durante il giorno, nonostante fossero stati avvertiti circa il rischio di caduta. Peraltro, sebbene la figlia della , avesse riferito di aver, in realtà, acconsentito all'impiego di Controparte_4 Pt_1 tali mezzi, ma che la struttura ne fosse stata priva e non avesse per questo provveduto ad utilizzarli, la sorella sembrava invece confermare le allegazioni dei sanitari. Controparte_5 Peraltro, osservava il Giudice come, considerando che la struttura “Villabella” risultava convenzionata con il servizio sanitario pubblico, le circostanze riferite dal personale sanitario, nonché riportate nella documentazione medica, fossero da ritenersi dotate di efficacia privilegiata, si sensi dell'art. 2699 C.C. Rilevava altresì il decidente che il medico, in assenza di consenso all'utilizzo delle fasce contenitive, non avrebbe potuto imporre coattivamente l'impiego di tale presidio senza comportare la violazione delle norme costituzionali che impongono il ricorso a trattamenti sanitari obbligatori rigorosamente ed esclusivamente nei casi tipizzati dalla legge, nonché delle norme che sanzionano penalmente le forme di privazione della libertà personale. Il decidente riteneva infine provata la sufficiente presenza di personale nella struttura al momento del verificarsi della caduta, nonché la circostanza per la quale la si trovasse Pt_1 appropriatamente vigilata in sala mensa.
-Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi. Controparte_1
-1) Con il primo motivo lamentava l'appellante che il Giudice di prime cure avesse errato nel ritenere dimostrata la non imputabilità della convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 C.C. Sosteneva infatti l'appellante che, anche qualora fosse mancato l'espresso consenso all'impiego di strumenti contenitivi da parte dei familiari, spettasse al medico, in quanto delegato dalla struttura alla gestione dei pazienti, provvedere all'adozione di qualunque mezzo si fosse rivelato necessario ai fini di garantire la sicurezza della , in ottemperanza all'art. 40 C.P. Pt_1 Dagli atti di causa non sarebbe inoltre emersa la mancata autorizzazione all'impiego dei mezzi di contenimento durante il giorno. Le figlie della , che avevano peraltro acconsentito in sede di Pt_1 ricovero in ospedale e presso la struttura “ , all'uso di tali strumenti, non Persona_1 avrebbero avuto ragione di negare il consenso al momento dell'accoglienza della presso la Pt_1 residenza per anziani “Villabella”, e lo avrebbero anzi prestato genericamente, e non solo per la contenzione diurna. Lamentava inoltre che il Giudice avesse errato nell'interpretazione delle risultanze testimoniali, osservando come nell'affermare il proprio stupore a fronte della notizia riguardante Controparte_5 i pericolosi spostamenti della madre, non avesse inteso confermare la circostanza per la quale lei e la sorella non avessero prestato il consenso alla contenzione, ma piuttosto il contrario. Il Dott. Custode di Giunta avrebbe invece riportato nella propria testimonianza elementi appresi de relato, e quindi non valutabili a fini probatori. L'infermiera poi, non avrebbe avuto alcun ruolo all'interno della struttura per Controparte_6 ricevere autorizzazioni dai pazienti o dai loro familiari, e la sua testimonianza sarebbe quindi da ritenersi inconferente.
-2) Con il secondo motivo sosteneva l'appellante che avesse errato il Giudice nel ritenere irrilevanti le allegazioni della relative alla mancata adozione di strategie alternative da parte di Pt_1
ai fini di scongiurare il verificarsi di occorsi lesivi dell'incolumità fisica Controparte_1 della . Pt_1
-3) Con il terzo motivo di appello, allegava inoltre l'appellante che il Giudice avesse errato nell'omettere di valutare la sussistenza quantomeno di un'ipotesi di concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227 C.C. Domandava, quindi, che fosse accertata la responsabilità contrattuale della
[...]
, e che questa fosse condannata al pagamento del risarcimento del danno pari a € CP_1 54.084,00 per l'invalidità permanente, e a € 15.680,00 per l'invalidità temporanea, nonché al pagamento delle spese mediche sostenute dalla , e di quelle legali. Pt_1
-Si costituiva l'appellato sostenendo che i mezzi probatori addotti fossero sufficienti a dimostrare l'assenza di responsabilità a carico di , anche a titolo di concorso, in Controparte_1 considerazione della mancata prestazione del consenso all'uso di strumenti di contenimento da parte della , e dell'impossibilità ai sensi della legge di ricorrervi arbitrariamente da parte del Pt_1 medico. Chiedeva perciò la conferma della sentenza di primo grado, nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali e dei compensi.
-L'appello proposto è infondato per le ragioni che seguono.
-A) Preliminarmente, il Giudice di primo grado ha correttamente riconosciuto come l'ipotesi relativa al caso di specie possa essere configurata, nel caso in cui fosse accertata la commissione delle violazioni lamentate dall'appellante da parte di , come fattispecie di Controparte_1 inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1218 C.C. e 1228 C.C. Ciò premesso, le questioni essenziali che si pongono ai fini di dirimere la questione sono quelle attinenti da un lato all'accertamento della circostanza relativa all'eventuale avvenuta prestazione del consenso da parte dei familiari della all'impiego di strumenti di contenzione, dall'altro alla Pt_1 verifica della sussistenza di eventuali disposizioni normative atte ad imporre al medico, anche nel caso in cui non fosse intervenuta tale autorizzazione, di intervenire imponendo l'uso di fasce contenitive a tutela dell'incolumità della paziente. Va primariamente ribadito, in merito agli elementi probatori prodotti in giudizio e mirati a sciogliere tali quesiti, come il Giudice sia chiamato ad effettuarne un libero apprezzamento, considerando che “in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, vige il principio del libero convincimento del giudice e non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice e costituendo tale valutazione un giudizio in fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione né tanto meno in questa sede rinnovabile” (Corte di Cassazione, VI Sezione, Ordinanza n. 12845 del 18.5.2016). Nel caso de quo, la ponderazione della complessità delle evidenze, sia testimoniali che documentali, induce questo Collegio a propendere per la conferma della valutazione effettuata dal Decidente in primo grado. La testimonianza di che riferiva quanto segue: “Mi sono preoccupata io di dire che Controparte_4 la carrozzina doveva avere una contenzione o protezione. Quando sono andata a trovarla in struttura alcuni giorni dopo il ricovero presso la stessa vidi mia madre in una carrozzina normale con solo un cuscino sulle gambe. Chiesi spiegazioni al personale e mi dissero che in quel momento non avevano una carrozzina contenitiva e mi dissero che avrebbero poi provveduto ma non lo hanno fatto”, appare infatti in primis in contrasto con quanto riportato dalla sorella.
affermando, sentita come teste in primo grado: “Ricordo che una operatrice mi Controparte_5 disse che la mamma passava da sola dalla carrozzina alla sedia, io rimasi stupita perché la mamma era sempre stata legata alla carrozzina. Quindi chiesi spiegazioni. L'operatrice mi disse che noi parenti non avevamo prestato il consenso alla contenzione in carrozzina. La cosa mi stupì perché di notte era messa in letto con barre contenitive”, dimostrava infatti non solo come in tempi non sospetti e precedenti alla caduta, fosse stata resa edotta dei rischi di caduta che interessavano la madre e della presunta mancata prestazione del consenso da parte dei familiari, ma anche come né lei né la sorella avessero inteso approfondire la questione e porvi rimedio conferendo espressamente l'autorizzazione. La stessa infermiera occupatasi, come emerge dal diario clinico, Persona_2 dell'accoglienza della nella struttura “Villabella”, ha confermato che veniva prestato il Pt_1 consenso dai familiari esclusivamente per l'applicazione di sponde al letto, ma non per l'utilizzo di fasce contenitive. Le ulteriori testimonianze dei sanitari, e specificamente delle infermiere e Testimone_1
, nonché del Dott. , deponevano poi nello stesso senso. Tes_2 Persona_3 Com'è noto, inoltre, per quanto attiene alle testimonianze proferite de relato, esse, in presenza di un'architettura probatoria che propenda per la loro conferma, possono essere considerate quali elementi indiziari nella formazione del libero convincimento del Giudice. ( v. per tutte: Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 569 del 15/01/2015). Tuttavia, gli elementi probatori che maggiormente rafforzano il convincimento del Collegio sono da ravvedersi nella documentazione probatoria allegata. A questo punto occorre opportunamente precisare come, contrariamente a quanto asserito dall'appellante che la contenzione era stata non solo richiesta dai parenti ma anche consigliata dalle struture sanitarie in cui la aveva soggiornato prima di recarsi presso la Casa di Cura Pt_1 appellata, le indicazioni date dalle precedenti strutture non potevano porsi in maniera vincolante per la struttura convenuta, la quale rimaneva doverosamente tenuta a fare la propria autonoma valutazione in ordine alle condizioni effettive della paziente che prendeva in carico. Come emerge infatti dal diario clinico e dal diario infermieristico della , Controparte_1 solamente a seguito della caduta, il giorno 20.4.2017 e, a riconferma, il giorno 21.4.2017, veniva espressamente autorizzato il contenimento in carrozzina della da parte delle figlie. Pt_1 In particolare, nel diario clinico - nella parte omessa dall'appellante, ma allegata dalla
[...]
- si riportava, in riferimento al giorno 7.4.17, quando la veniva accolta nella CP_1 Pt_1 struttura: “Si autorizza l'uso di sponde al letto per evitare cadute”. Il giorno 21.4.2017, veniva invece riportato: “I parenti sono stati avvisati per rischio di caduta ma hanno voluto non firmare per la contenzione”. Nella scheda di prescrizione alla contenzione, si legge inoltre specificatamente come l'autorizzazione all'utilizzo delle “sponde letto” sia stata conferita il giorno 7.4.2017 (al momento dell'ingresso della nella struttura), mentre, l'autorizzazione alla “fascia carrozzina” sia Pt_1 stata manifestata solo in data 21.4.2017, a seguito del verificarsi della caduta. In riferimento a tali evidenze, si rende necessario primariamente sottolineare come, in accordo con quando correttamente ravvisato dal Giudice di primo grado, si tratta di prove “rafforzate”, con natura di “certificazione amministrativa” (si vedano, ex multis, Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 27471 del 20.11.2017; e Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 25568 del 30.11.2011). Peraltro, la veridicità di tali informazioni non è stata nemmeno puntualmente contestata dall'appellante, né inficiata di falso. In merito alla questione relativa al supposto onere a carico del medico di intervenire disponendo coattivamente l'impiego di fasce contenitive, si tratta di una condotta inammissibile ai sensi della legge. Le stesse raccomandazioni regionali in tema di contenzione, più volte menzionate dalle parti, indicano come gli strumenti di contenzione possano essere impiegati su iniziativa unilaterale dei medici esclusivamente in ipotesi di serio rischio per l'incolumità dei pazienti o dei caregivers, configuranti ipotesi di “stato di necessità” ai sensi dell'art. 54 C.P., e solamente nel caso in cui ulteriori mezzi meno restrittivi si siano rivelati insufficienti. Iniziative da parte dei sanitari che vadano ad imporre coattivamente tale presidio, configurano fattispecie penali, e violano financo la disposizione contenuta ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, la quale prevede che non sia possibile disporre l'applicazione di trattamenti sanitari obbligatori al di fuori dei casi tipizzati ex lege. In questo senso, la sentenza della Corte di Cassazione menzionata appropriatamente dal primo decidente, ha espressamente affermato che:
“non è assolutamente ammissibile l'applicazione della contenzione in via precauzionale sulla base della astratta possibilità o anche mera probabilità di un danno grave alla persona, occorrendo che l'attualità del pregiudizio risulti in concreto dal riscontro di elementi obiettivi che il sanitario deve avere cura di indicare in modo puntuale e dettagliato”, e ancora “il medico ed il personale sanitario che applicano la contenzione prescindendo dalla rigorosa osservanza dei presupposti richiesti dall'art. 54 c.p. sottopongono il paziente ad una illegittima privazione della libertà personale, così integrando gli estremi del delitto di cui all'art. 605 c.p.” (Cass. penale, Sezione V, sentenza n. 50497 del 20.6.2018).
-B) In relazione alla doglianza dell'appellante riguardante la mancata adozione di strategie alternative a tutela della paziente, quali l'assunzione di personale ai fini di sorvegliare con maggiore meticolosità la a fronte del suo rifiuto ad essere contenuta, trattasi di una prospettazione Pt_1 avente in concreto il carattare di una certa inesigibilità e non supportate da alcun presupposto normativo. Ha correttamente rilevato il Tribunale, inoltre, come la struttura sia stata capace di provare che il personale sanitario presente nella residenza per anziani, e financo a disposizione e a sorveglianza della , fosse sufficiente. Pt_1 Il Giudicante di primo grado ha peraltro opportunamente riconosciuto come la , d'altro Pt_1 canto, non sia stata in grado di dimostrare che, se anche la struttura avesse posto in essere misure di controllo sovrabbondanti e non esigibili, l'evento della caduta sarebbe stato impedito, posto che, con ogni probabilità, i sanitari, in qualsiasi numero presenti, non avrebbero materialmente potuto agire con tanta pronta solerzia da evitare l'occorso.
-C) Considerata la mancata prestazione del consenso all'utilizzo delle fasce contenitive da parte dei familiari della , nonché l'impossibilità ex lege del medico di procedere all'adozione di Pt_1 misure a tal punto significativamente limitative della libertà personale, non può ritenersi configurata nemmeno un'ipotesi di corresponsabilità del creditore nel verificarsi dell'evento dannoso, così come previsto ai sensi dell'art. 1227 C.C. Del resto, tertium non datur: o la struttura, in virtù di un obbligo di tutela dell'ospite travalicante financo l'espressione del consenso ai fini della contenzione, sarebbe da considerarsi responsabile, o, in assenza di tale obbligo normativo, la residenza per anziani non deve ritenersi in alcun modo imputabile dell'occorso. A favore di quest'ultima lettura depongono le disposizioni e la giurisprudenza illustrate ut supra. L'appello va in definitiva disatteso.
-Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Ravenna n. 265/2023, e depositata il 14.4.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) respinge l'appello proposto;
B) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida in €12.156,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge. C) Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 28.10.2025.
IL PRESIDENTE Rel. ed Est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile-
Composto dai Sigg. Magistrati:
- dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
- dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
- dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 883/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 1.4.2025 e promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rocco Cuda e Sara Perfetto ed elett.te Parte_1 dom.ta in Bologna, Piazza Trento e Trieste n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Rocco Cuda e Sara Perfetto. Appellante CONTRO
, con gli Avv.ti Alberto Controparte_1 Cusumano e Federico Cusumano, elett.te dom.ta in Ravenna, V.le della Lirica n. 61, presso lo studio degli Avv.ti Alberto Cusumano e Federico Cusumano. Appellato avverso la sentenza n. 265/2023 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 14.4.2023.
Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione. Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2 (da qui ) chiedendo al Tribunale che la
[...] Controparte_1 convenuta fosse condannata al risarcimento del danno pari a € 54.084,00 per l'invalidità permanente, e a € 15.680,00 per l'invalidità temporanea, patito dalla stessa per effetto della caduta dalla sedia a rotelle occorsale in data 20.4.2017, quando era ricoverata presso la casa di cura
“Villabella”, gestita dalla convenuta e ubicata in Riolo Terme (RA). L'attrice deduceva peraltro di essere stata precedentemente colpita, nel febbraio 2017, da un'emorragia celebrale, che aveva comportato dapprima il suo ricovero presso l'ospedale di Imola, e successivamente l'inizio di una fase riabilitativa svolta presso il CRA “ Persona_1 [...]
. Controparte_3 In entrambi i casi, le strutture avevano consigliato, all'atto di dimissione, che la venisse Pt_1 contenuta, anche durante il giorno, in considerazione del rischio di una sua caduta. Tuttavia, lamentava l'attrice che non avesse rispettato tali Controparte_1 raccomandazioni, violando i propri obblighi contrattuali e rendendosi responsabile dei danni cagionati alla dalla sua caduta dalla carrozzina, che la stessa asseverava essersi verificata Pt_1 non solo in quanto non era stata debitamente munita di cintura di contenzione, ma anche in quanto non era stata adeguatamente sorvegliata dal personale della struttura durante il pasto presso la mensa della stessa, quando si era verificata la caduta che le aveva comportato la frattura e cuneizzazione della vertebra L1. La convenuta si costituiva lamentando che la non fosse stata sottoposta a mezzi di Pt_1 contenimento in quanto i di lei familiari non avevano manifestato il consenso, e allegando che, trattandosi di strumenti fortemente limitativi della libertà personale, non avrebbe potuto agire diversamente senza espressa autorizzazione al loro impiego. Eccepiva, inoltre, che la , al Pt_1 momento della caduta, si trovava sottoposta alla sorveglianza del personale della struttura, che immediatamente aveva provveduto a prestarle soccorso.
-Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che, sebbene fosse corretta la qualificazione da parte dell'attrice della fattispecie come ipotesi, in potenza, di responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1218 C.C., nonché di responsabilità per le attività svolte dagli ausiliari ai sensi dell'art. 1228 C.C., non sussistessero elementi sufficienti atti a dimostrare il mancato corretto adempimento delle prestazioni dovute da parte di . Controparte_1 Rilevava il primo giudice che le testimonianze delle infermiere Persona_2 Tes_1 e , nonché del Dott. risultavano infatti concordanti
[...] Tes_2 Persona_3 nell'affermare che i familiari non avessero prestato il consenso per l'impiego di fasce contenitive durante il giorno, nonostante fossero stati avvertiti circa il rischio di caduta. Peraltro, sebbene la figlia della , avesse riferito di aver, in realtà, acconsentito all'impiego di Controparte_4 Pt_1 tali mezzi, ma che la struttura ne fosse stata priva e non avesse per questo provveduto ad utilizzarli, la sorella sembrava invece confermare le allegazioni dei sanitari. Controparte_5 Peraltro, osservava il Giudice come, considerando che la struttura “Villabella” risultava convenzionata con il servizio sanitario pubblico, le circostanze riferite dal personale sanitario, nonché riportate nella documentazione medica, fossero da ritenersi dotate di efficacia privilegiata, si sensi dell'art. 2699 C.C. Rilevava altresì il decidente che il medico, in assenza di consenso all'utilizzo delle fasce contenitive, non avrebbe potuto imporre coattivamente l'impiego di tale presidio senza comportare la violazione delle norme costituzionali che impongono il ricorso a trattamenti sanitari obbligatori rigorosamente ed esclusivamente nei casi tipizzati dalla legge, nonché delle norme che sanzionano penalmente le forme di privazione della libertà personale. Il decidente riteneva infine provata la sufficiente presenza di personale nella struttura al momento del verificarsi della caduta, nonché la circostanza per la quale la si trovasse Pt_1 appropriatamente vigilata in sala mensa.
-Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi. Controparte_1
-1) Con il primo motivo lamentava l'appellante che il Giudice di prime cure avesse errato nel ritenere dimostrata la non imputabilità della convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 C.C. Sosteneva infatti l'appellante che, anche qualora fosse mancato l'espresso consenso all'impiego di strumenti contenitivi da parte dei familiari, spettasse al medico, in quanto delegato dalla struttura alla gestione dei pazienti, provvedere all'adozione di qualunque mezzo si fosse rivelato necessario ai fini di garantire la sicurezza della , in ottemperanza all'art. 40 C.P. Pt_1 Dagli atti di causa non sarebbe inoltre emersa la mancata autorizzazione all'impiego dei mezzi di contenimento durante il giorno. Le figlie della , che avevano peraltro acconsentito in sede di Pt_1 ricovero in ospedale e presso la struttura “ , all'uso di tali strumenti, non Persona_1 avrebbero avuto ragione di negare il consenso al momento dell'accoglienza della presso la Pt_1 residenza per anziani “Villabella”, e lo avrebbero anzi prestato genericamente, e non solo per la contenzione diurna. Lamentava inoltre che il Giudice avesse errato nell'interpretazione delle risultanze testimoniali, osservando come nell'affermare il proprio stupore a fronte della notizia riguardante Controparte_5 i pericolosi spostamenti della madre, non avesse inteso confermare la circostanza per la quale lei e la sorella non avessero prestato il consenso alla contenzione, ma piuttosto il contrario. Il Dott. Custode di Giunta avrebbe invece riportato nella propria testimonianza elementi appresi de relato, e quindi non valutabili a fini probatori. L'infermiera poi, non avrebbe avuto alcun ruolo all'interno della struttura per Controparte_6 ricevere autorizzazioni dai pazienti o dai loro familiari, e la sua testimonianza sarebbe quindi da ritenersi inconferente.
-2) Con il secondo motivo sosteneva l'appellante che avesse errato il Giudice nel ritenere irrilevanti le allegazioni della relative alla mancata adozione di strategie alternative da parte di Pt_1
ai fini di scongiurare il verificarsi di occorsi lesivi dell'incolumità fisica Controparte_1 della . Pt_1
-3) Con il terzo motivo di appello, allegava inoltre l'appellante che il Giudice avesse errato nell'omettere di valutare la sussistenza quantomeno di un'ipotesi di concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227 C.C. Domandava, quindi, che fosse accertata la responsabilità contrattuale della
[...]
, e che questa fosse condannata al pagamento del risarcimento del danno pari a € CP_1 54.084,00 per l'invalidità permanente, e a € 15.680,00 per l'invalidità temporanea, nonché al pagamento delle spese mediche sostenute dalla , e di quelle legali. Pt_1
-Si costituiva l'appellato sostenendo che i mezzi probatori addotti fossero sufficienti a dimostrare l'assenza di responsabilità a carico di , anche a titolo di concorso, in Controparte_1 considerazione della mancata prestazione del consenso all'uso di strumenti di contenimento da parte della , e dell'impossibilità ai sensi della legge di ricorrervi arbitrariamente da parte del Pt_1 medico. Chiedeva perciò la conferma della sentenza di primo grado, nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali e dei compensi.
-L'appello proposto è infondato per le ragioni che seguono.
-A) Preliminarmente, il Giudice di primo grado ha correttamente riconosciuto come l'ipotesi relativa al caso di specie possa essere configurata, nel caso in cui fosse accertata la commissione delle violazioni lamentate dall'appellante da parte di , come fattispecie di Controparte_1 inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1218 C.C. e 1228 C.C. Ciò premesso, le questioni essenziali che si pongono ai fini di dirimere la questione sono quelle attinenti da un lato all'accertamento della circostanza relativa all'eventuale avvenuta prestazione del consenso da parte dei familiari della all'impiego di strumenti di contenzione, dall'altro alla Pt_1 verifica della sussistenza di eventuali disposizioni normative atte ad imporre al medico, anche nel caso in cui non fosse intervenuta tale autorizzazione, di intervenire imponendo l'uso di fasce contenitive a tutela dell'incolumità della paziente. Va primariamente ribadito, in merito agli elementi probatori prodotti in giudizio e mirati a sciogliere tali quesiti, come il Giudice sia chiamato ad effettuarne un libero apprezzamento, considerando che “in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, vige il principio del libero convincimento del giudice e non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice e costituendo tale valutazione un giudizio in fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione né tanto meno in questa sede rinnovabile” (Corte di Cassazione, VI Sezione, Ordinanza n. 12845 del 18.5.2016). Nel caso de quo, la ponderazione della complessità delle evidenze, sia testimoniali che documentali, induce questo Collegio a propendere per la conferma della valutazione effettuata dal Decidente in primo grado. La testimonianza di che riferiva quanto segue: “Mi sono preoccupata io di dire che Controparte_4 la carrozzina doveva avere una contenzione o protezione. Quando sono andata a trovarla in struttura alcuni giorni dopo il ricovero presso la stessa vidi mia madre in una carrozzina normale con solo un cuscino sulle gambe. Chiesi spiegazioni al personale e mi dissero che in quel momento non avevano una carrozzina contenitiva e mi dissero che avrebbero poi provveduto ma non lo hanno fatto”, appare infatti in primis in contrasto con quanto riportato dalla sorella.
affermando, sentita come teste in primo grado: “Ricordo che una operatrice mi Controparte_5 disse che la mamma passava da sola dalla carrozzina alla sedia, io rimasi stupita perché la mamma era sempre stata legata alla carrozzina. Quindi chiesi spiegazioni. L'operatrice mi disse che noi parenti non avevamo prestato il consenso alla contenzione in carrozzina. La cosa mi stupì perché di notte era messa in letto con barre contenitive”, dimostrava infatti non solo come in tempi non sospetti e precedenti alla caduta, fosse stata resa edotta dei rischi di caduta che interessavano la madre e della presunta mancata prestazione del consenso da parte dei familiari, ma anche come né lei né la sorella avessero inteso approfondire la questione e porvi rimedio conferendo espressamente l'autorizzazione. La stessa infermiera occupatasi, come emerge dal diario clinico, Persona_2 dell'accoglienza della nella struttura “Villabella”, ha confermato che veniva prestato il Pt_1 consenso dai familiari esclusivamente per l'applicazione di sponde al letto, ma non per l'utilizzo di fasce contenitive. Le ulteriori testimonianze dei sanitari, e specificamente delle infermiere e Testimone_1
, nonché del Dott. , deponevano poi nello stesso senso. Tes_2 Persona_3 Com'è noto, inoltre, per quanto attiene alle testimonianze proferite de relato, esse, in presenza di un'architettura probatoria che propenda per la loro conferma, possono essere considerate quali elementi indiziari nella formazione del libero convincimento del Giudice. ( v. per tutte: Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 569 del 15/01/2015). Tuttavia, gli elementi probatori che maggiormente rafforzano il convincimento del Collegio sono da ravvedersi nella documentazione probatoria allegata. A questo punto occorre opportunamente precisare come, contrariamente a quanto asserito dall'appellante che la contenzione era stata non solo richiesta dai parenti ma anche consigliata dalle struture sanitarie in cui la aveva soggiornato prima di recarsi presso la Casa di Cura Pt_1 appellata, le indicazioni date dalle precedenti strutture non potevano porsi in maniera vincolante per la struttura convenuta, la quale rimaneva doverosamente tenuta a fare la propria autonoma valutazione in ordine alle condizioni effettive della paziente che prendeva in carico. Come emerge infatti dal diario clinico e dal diario infermieristico della , Controparte_1 solamente a seguito della caduta, il giorno 20.4.2017 e, a riconferma, il giorno 21.4.2017, veniva espressamente autorizzato il contenimento in carrozzina della da parte delle figlie. Pt_1 In particolare, nel diario clinico - nella parte omessa dall'appellante, ma allegata dalla
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- si riportava, in riferimento al giorno 7.4.17, quando la veniva accolta nella CP_1 Pt_1 struttura: “Si autorizza l'uso di sponde al letto per evitare cadute”. Il giorno 21.4.2017, veniva invece riportato: “I parenti sono stati avvisati per rischio di caduta ma hanno voluto non firmare per la contenzione”. Nella scheda di prescrizione alla contenzione, si legge inoltre specificatamente come l'autorizzazione all'utilizzo delle “sponde letto” sia stata conferita il giorno 7.4.2017 (al momento dell'ingresso della nella struttura), mentre, l'autorizzazione alla “fascia carrozzina” sia Pt_1 stata manifestata solo in data 21.4.2017, a seguito del verificarsi della caduta. In riferimento a tali evidenze, si rende necessario primariamente sottolineare come, in accordo con quando correttamente ravvisato dal Giudice di primo grado, si tratta di prove “rafforzate”, con natura di “certificazione amministrativa” (si vedano, ex multis, Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 27471 del 20.11.2017; e Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 25568 del 30.11.2011). Peraltro, la veridicità di tali informazioni non è stata nemmeno puntualmente contestata dall'appellante, né inficiata di falso. In merito alla questione relativa al supposto onere a carico del medico di intervenire disponendo coattivamente l'impiego di fasce contenitive, si tratta di una condotta inammissibile ai sensi della legge. Le stesse raccomandazioni regionali in tema di contenzione, più volte menzionate dalle parti, indicano come gli strumenti di contenzione possano essere impiegati su iniziativa unilaterale dei medici esclusivamente in ipotesi di serio rischio per l'incolumità dei pazienti o dei caregivers, configuranti ipotesi di “stato di necessità” ai sensi dell'art. 54 C.P., e solamente nel caso in cui ulteriori mezzi meno restrittivi si siano rivelati insufficienti. Iniziative da parte dei sanitari che vadano ad imporre coattivamente tale presidio, configurano fattispecie penali, e violano financo la disposizione contenuta ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, la quale prevede che non sia possibile disporre l'applicazione di trattamenti sanitari obbligatori al di fuori dei casi tipizzati ex lege. In questo senso, la sentenza della Corte di Cassazione menzionata appropriatamente dal primo decidente, ha espressamente affermato che:
“non è assolutamente ammissibile l'applicazione della contenzione in via precauzionale sulla base della astratta possibilità o anche mera probabilità di un danno grave alla persona, occorrendo che l'attualità del pregiudizio risulti in concreto dal riscontro di elementi obiettivi che il sanitario deve avere cura di indicare in modo puntuale e dettagliato”, e ancora “il medico ed il personale sanitario che applicano la contenzione prescindendo dalla rigorosa osservanza dei presupposti richiesti dall'art. 54 c.p. sottopongono il paziente ad una illegittima privazione della libertà personale, così integrando gli estremi del delitto di cui all'art. 605 c.p.” (Cass. penale, Sezione V, sentenza n. 50497 del 20.6.2018).
-B) In relazione alla doglianza dell'appellante riguardante la mancata adozione di strategie alternative a tutela della paziente, quali l'assunzione di personale ai fini di sorvegliare con maggiore meticolosità la a fronte del suo rifiuto ad essere contenuta, trattasi di una prospettazione Pt_1 avente in concreto il carattare di una certa inesigibilità e non supportate da alcun presupposto normativo. Ha correttamente rilevato il Tribunale, inoltre, come la struttura sia stata capace di provare che il personale sanitario presente nella residenza per anziani, e financo a disposizione e a sorveglianza della , fosse sufficiente. Pt_1 Il Giudicante di primo grado ha peraltro opportunamente riconosciuto come la , d'altro Pt_1 canto, non sia stata in grado di dimostrare che, se anche la struttura avesse posto in essere misure di controllo sovrabbondanti e non esigibili, l'evento della caduta sarebbe stato impedito, posto che, con ogni probabilità, i sanitari, in qualsiasi numero presenti, non avrebbero materialmente potuto agire con tanta pronta solerzia da evitare l'occorso.
-C) Considerata la mancata prestazione del consenso all'utilizzo delle fasce contenitive da parte dei familiari della , nonché l'impossibilità ex lege del medico di procedere all'adozione di Pt_1 misure a tal punto significativamente limitative della libertà personale, non può ritenersi configurata nemmeno un'ipotesi di corresponsabilità del creditore nel verificarsi dell'evento dannoso, così come previsto ai sensi dell'art. 1227 C.C. Del resto, tertium non datur: o la struttura, in virtù di un obbligo di tutela dell'ospite travalicante financo l'espressione del consenso ai fini della contenzione, sarebbe da considerarsi responsabile, o, in assenza di tale obbligo normativo, la residenza per anziani non deve ritenersi in alcun modo imputabile dell'occorso. A favore di quest'ultima lettura depongono le disposizioni e la giurisprudenza illustrate ut supra. L'appello va in definitiva disatteso.
-Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Ravenna n. 265/2023, e depositata il 14.4.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) respinge l'appello proposto;
B) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida in €12.156,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge. C) Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 28.10.2025.
IL PRESIDENTE Rel. ed Est. (Giampiero M. Fiore)