CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1339/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1339/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1
F: C.F._2
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. COroparte_2 C.F._3
C.F._4
APPELLANTI nei confronti di
(CF COroparte_3
), col patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE ABENAVOLI (C.F. P.IVA_1
) e poi C.F._5 COroparte_4
(CF: ) quale cessionaria del ramo d'azienda di col P.IVA_2 CP_3 patro UI AN (CF: C.F._6
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
(CF ) COroparte_5 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE avverso pagina 1 di 21 la sentenza n. 504/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 04/04/2023
CONCLUSIONI
In data 13.11.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze accogliere l'appello, ed in parziale riforma della impugnata sentenza di primo grado, così provvedere: 1) Riformare la sentenza appellata nella parte in cui compensa fra e CP_1 CP_2
(da una parte) e (dall'altra) le spese della lite e, per
[...] COroparte_3
l'effetto, condannare la sola parte soccombente , in persona del COroparte_3 suo legale rappresentante pro tempore - e non anche
[...]
nei confronti della quale non è COroparte_6 stata avanzata alcuna domanda - alla refusione alle parti appellanti delle spese del procedimento di primo grado. 2) Con vittoria di spese, compensi, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA del presente giudizio. Spese processuali da distrarsi, per entrambi i gradi del giudizio ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, dichiaratisi antistatari. Al contempo, confermano - come già dedotto con la nota di trattazione per la prima udienza del 9.7.2024 - di non accettare il contraddittorio sulla nuova produzione della nei nomi della CP_3
P&G svolta per la prima volta in questo grado (cfr. doc. n. 3, ovvero asserito estratto di contratto di cessione in fotocopia) volta a dimostrare la pretesa titolarità del credito in quanto palesemente tardiva e, quindi, inammissibile”.
Per la parte appellata ed appellante incidentale:
“In parziale riforma della sentenza n. 504/2023 resa dal Tribunale di Pisa il 3.04.2023 e pubblicata il 4.04.2023, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa: in via incidentale: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 504/2023 resa dal Tribunale di Pisa il 3.04.2023 e pubblicata il 4.04.2023, accertare e dichiarare la legittimità dell'intervento della e, per essa della CP_7 mandataria con conseguente ammissibilità delle relative difese COroparte_3 ed eccezioni, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in via principale: rigettare l'appello proposto dai sig.ri e , CP_1 COroparte_2
pagina 2 di 21 in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, per la conferma del relativo capo dell'impugnata sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 504/2023 pubblicata il 04/04/2023, il Tribunale di Pisa ha così deciso:
“1) ACCOGLIE l'eccezione di carenza di legittimazione ad intervenire della società e, così, della sua mandataria, con conseguente inammissibilità CP_7 delle relative difese ed eccezioni;
2) RIGETTA ogni altra eccezione pregiudiziale e preliminare;
3) RIGETTA, nel merito, tutte le domande degli opponenti e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa il 7.8.2018 n. 1264/2018 (R.G. n. 3367/2018);
4) ON e , in solido tra loro, alla CP_1 COroparte_2 refusione delle spese di lite in favore dell'opposta
[...]
che liquida in euro 22.457,00 per compensi, COroparte_6 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) COMPENSA le spese di lite tra gli opponenti e la terza intervenuta CP_7
.
[...]
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione al D.I. proposta dagli odierni
APPELLANTI avverso il decreto ingiuntivo n. 1264/2018, emesso dal Tribunale di
Pisa in data 7.08.2018, su ricorso della COroparte_5
, con cui era stato ingiunto a B&B Rappresentanze SR, con unico
[...] socio (quale debitrice principale) e ad COroparte_2 Parte_1
e alla ER CL SR (quali garanti) di pagare, in solido tra CP_1 loro, questi ultimi nei limiti degli importi garantiti, la complessiva somma di €
450.331,73, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione, gli odierni APPELLANTI avevano eccepito: i. la nullità delle fideiussioni sottoscritte in virtù della loro conformità allo schema ABI;
ii. la violazione della legge n. 108/1996 in quanto il contratto di mutuo, fonte pagina 3 di 21 dell'obbligazione principale, avrebbe previsto un tasso superiore alla soglia di usura.
Si era costituita in giudizio la COroparte_5
sollevando preliminarmente eccezione di incompetenza del giudice
[...] adito con riguardo alla presunta invalidità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust e rilevando, nel merito, l'inapplicabilità di tale normativa (L.
n. 287/1990) nei confronti degli opponenti nonché l'inesistenza di qualsivoglia pregiudizio a loro arrecato dalla asserita intesa anticoncorrenziale, ritenuta anch'essa insussistente e, in ogni caso, l'impossibilità di applicare la sanzione della nullità totale, avendo dovuto semmai trovare eventualmente applicazione l'art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole 2, 6, 8 della fideiussione, peraltro irrilevanti nel caso di specie.
Con riguardo al contratto principale di finanziamento garantito, la aveva CP_5 eccepito l'improponibilità della eccezione di nullità parziale sollevata degli opponenti, considerata la loro veste di garanti autonomi e, nel merito, aveva osservato che gli interessi dedotti in contratto erano pienamente conformi alla normativa, rientrando nel tasso soglia previsto.
In data 4 marzo 2020, era intervenuta in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la CP_3
(odierna APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE), in qualità di pretesa
[...] cessionaria del credito vantato verso gli opponenti dalla BA (nel primo grado del giudizio opposta e odierna APPELLATA contumace), evidenziando di aver concluso con quest'ultima, un contratto di cessione dei crediti individuabili in blocco – di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. parte seconda n. 5 dell'11/01/2020 - ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.130/99 - e di avere, giusta procura speciale del 13/02/2020 per notar Rep. 17959, Racc. Persona_1
11609, conferito alla società l'amministrazione, la gestione ed il COroparte_3 recupero dei crediti di cui al richiamato contratto, compreso quello per cui è lite e pagina 4 di 21 di essere, dunque, sostanzialmente, il soggetto legittimato ad agire.
Conseguentemente, l' aveva richiamato tutte le difese e richieste CP_8 formulate dalla cedente, chiedendo conferma del decreto ingiuntivo opposto, mentre, dal canto loro, gli opponenti ne avevano eccepito la carenza di legittimazione.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e CP_1 CP_2
(di seguito anche APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio, innanzi
[...]
CO questa Corte di Appello la (infra solo ) e per essa la COroparte_3 mandataria (infra solo e la CP_3 CP_3 [...]
(di seguito solo (entrambe anche COroparte_5 CP_5
APPELLATE) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente motivo di appello:
➢ Errato governo delle spese di lite - violazione di legge, violazione dell'art.
92 cpc. Il tribunale ha del tutto illegittimamente disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti con motivazione sintetica ed apodittica, senza tenere in alcun conto la soccombenza concreta e il principio di causalità che ha determinato
l'insorgenza della lite.
Per tale ragione è stata pertanto formulata dagli APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
CO CA il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta la riforma, per il seguente motivo di appello incidentale:
➢ Errata declaratoria di inammissibilità dell'intervento.
Per contro nonostante la rituale evocazione in giudizio la non si è CP_5 costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 5 di 21 In data 28.07.2025, si è costituita con un nuovo difensore, la COroparte_4
CO quale cessionaria del ramo d'azienda di e nuova mandataria di , CP_3 riportandosi integralmente agli atti tutti del presente giudizio posti in essere da CO
ed insistendo in tutte le istanze, domande, difese, conclusioni e produzioni già formulate dal precedente procuratore e difensore nell'interesse della medesima.
In data 13.11.2025 previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
Per ragioni di ordine logico, si impone prioritariamente l'esame dell'appello CO incidentale con cui ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la sua carenza di legittimazione attiva. Invero, nel caso di accoglimento del motivo di appello incidentale, afferente ad una questione preliminare di merito, con conseguente riforma della sentenza oggetto di gravame, il Collegio dovrebbe procedere ad una nuova rideterminazione delle spese di lite e, di conseguenza, il motivo di appello principale risulterebbe inevitabilmente condizionato dall'esito complessivo della lite e quindi anche dall'accoglimento dell'appello incidentale.
Infatti, la riforma della sentenza di prime cure comporta il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata e nella fattispecie, la pronuncia sulle spese del primo grado del giudizio si impone in forza di tale principio consacrato nell'art. 336 c.p.c., in relazione al proposto appello incidentale, che condiziona inevitabilmente la pronuncia sull'appello principale in punto di spese relative al giudizio di primo grado.
pagina 6 di 21 L'APPELLO INCIDENTALE
Passando quindi all'esame dell'appello incidentale, lo stesso è fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
CO Con un unico motivo di appello incidentale, , per il tramite della mandataria e poi della mandataria chiede che CP_3 COroparte_4 la sentenza in esame sia riformata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha accolto l'eccezione, sollevata dagli opponenti, di carenza della propria legittimazione attiva. In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere necessaria la produzione del contratto di cessione in blocco dei crediti, e, di conseguenza, nel ritenere impossibile, in assenza di tale produzione, l'intervento di EG in giudizio. L'APPELLANTE INCIDENTALE sostiene, invece, che la giurisprudenza maggioritaria di merito e di legittimità sarebbe orientata nel senso di ritenere che, ai fini della prova della legittimazione attiva del cessionario e della titolarità del credito in capo al medesimo, sia sufficiente il deposito in atti dell'estratto della Gazzetta Ufficiale e non necessariamente anche del contratto di cessione. Inoltre, trattandosi di contratto non assoggettato all'obbligo di forma scritta, la relativa prova potrebbe essere data con ogni mezzo. Più in particolare,
l'APPELLANTE INCIDENTALE sostiene che, nella pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, ai fini dell'opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, non sarebbe necessario indicare tutti i singoli rapporti ceduti, essendo sufficiente la loro individuabilità anche attraverso criteri indiretti e negativi.
CO In ogni caso ha prodotto, per la prima volta in appello, lo stralcio del contratto di cessione del 6.11.2019 (suo doc. 3) da cui emergerebbe che, tra le sofferenze cedute, vi sia quella relativa alla B&B Rappresentanze S.r.l. con relativa indicazione del credito, “ben potendosi fornire la prova della legittimazione processuale in ogni stato e grado del giudizio, non operando ai
pagina 7 di 21 relativi effetti le ordinarie preclusioni istruttorie” (comparsa di costituzione in appello, p. 9).
In proposito, gli APPELLANTI, nelle note scritte depositate per l'udienza del 9 luglio 2024, svoltasi in modalità cartolare, hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla nuova produzione avversaria, volta a dimostrare la pretesa titolarità del credito, in quanto palesemente tardiva e, quindi, inammissibile. Del pari, in sede di comparsa conclusionale, nel ribadire la inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., della produzione effettuata ex adverso, hanno evidenziato che non si tratterebbe di un documento “indispensabile” ai fini della decisione, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, bensì di un documento che la parte avversa aveva l'onere e la possibilità di produrre sin dal primo grado del giudizio.
Inoltre, secondo gli APPELLANTI, anche ove si ritenesse ammissibile la produzione documentale, qualificata come “stralcio del contratto di cessione”, l'appello incidentale sarebbe comunque, infondato, giacché tale documento (doc. 3) non sarebbe idoneo a fornire la prova della legittimazione ad agire in capo a EG: in primo luogo, poiché si tratterebbe di un mero “estratto” di un contratto quadro di sottoscrizione di quote di un fondo e non del contratto di cessione vero e proprio ed in secondo luogo, poiché tale estratto non conterrebbe alcuna indicazione specifica del credito per cui è causa. Osservano, altresì, gli APPELLANTI che il documento, per l'individuazione dei crediti ceduti, rinvierebbe genericamente all'“Allegato C della Richiesta di Sottoscrizione”, allegato che, tuttavia, non risulterebbe prodotto in giudizio e che nel testo del menzionato documento non vi sarebbe alcuna menzione, né della società debitrice principale (B&B
Rappresentanze S.r.l.), né dei suoi garanti, con la conseguenza che il medesimo sarebbe privo di qualsivoglia rilevanza giuridica.
pagina 8 di 21 Il Giudice di prime cure sul punto, per quel che rileva in questa sede, ha così argomentato: “Nel caso di specie, la società intervenuta ai sensi dell'art. 111
c.p.c. in data 4.3.2020, ha prodotto soltanto l'avviso di cessione pubblicato in
G.U. parte seconda n. 5 dell'11.1.2020 (doc. 1 della società intervenuta), senza tuttavia dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione. La giurisprudenza è ormai granitica nell'affermare che la società cessionaria di crediti bancari, qualora il resistente (nel nostro caso gli opponenti) non abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto la cessione del proprio credito, ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione
(Cass. civ., 6.9.2021, n. 24047; cfr. già citata Cass. 5.11.2020, n. 24798). Vero che, come sostenuto dalla difesa della società cessionaria, è la stessa giurisprudenza di legittimità ad aver agevolato la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti e degli aventi causa, la pubblicazione di un avviso nella G.U. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o all'annotazione nei registri, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. ed infatti “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del
1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art.
1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che
pagina 9 di 21 non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile” (Cass. civ., 16.4.2021, n.
10200). Nondimeno, pur considerato il carattere agevolativo dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione in G.U. ha, di fatto, la funzione di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c. e, quindi,
l'opponibilità nei confronti dello stesso;
la pubblicazione in Gazzetta ha dunque il solo scopo di produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., rendendo opponibile al debitore la relativa cessione a condizione che, ovviamente, la stessa sia avvenuta. Si deve concludere, pertanto, che l'adempimento della pubblicazione sulla G.U. dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, ex art. 58 T.U.B., individuati solo in via generica e per categorie, non è di per sé idonea a fornire adeguata prova del fatto che oggetto di cessione sia stato proprio il rapporto per cui è causa;
quindi, il cessionario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione, e deve farlo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ., 22.2.2022, n. 5857; cfr. anche Trib. di
Firenze, 5.12.2022, n. 2401; Trib. di Prato, 12.1.2023, n. 34), non essendo sufficiente la semplice allegazione della pubblicazione in G.U. Tanto è sufficiente a determinare l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione nei confronti della società cessionaria, dato che – non avendo la stessa provveduto a produrre il contratto di cessione in blocco dei crediti e non essendo possibile individuare senza incertezza il rapporto di credito ceduto oggetto di causa – non ha assolto all'onere probatorio;
ne deriva l'impossibilità, per la cessionaria, di prendere parte, quale terza intervenuta, al presente giudizio, non avendo dimostrato di essere effettivamente titolare del diritto di credito azionato dalla cedente in sede monitoria. Ciò chiarito, è in ogni caso da considerarsi ancora
pagina 10 di 21 parte in causa la banca opposta, originaria titolare del diritto di credito;
quest'ultima, infatti, all'esito dell'intervento della cessionaria ai sensi dell'art. 111
c.p.c. non è stata estromessa dal giudizio, talché deve ritenersi sussistente la sua legittimazione concorrente e il processo ritualmente ha seguito il suo corso nei confronti della originaria titolare del diritto di credito (nei cui confronti la presente sentenza è destinata a fare stato)” (Sentenza impugnata, pp. 10-12).
Ciò posto, ritiene la Corte di dover preliminarmente dichiarare l'inammissibilità CO della produzione documentale di , per il tramite della mandataria CP_3 avente ad oggetto lo stralcio del contratto di cessione, giacché tardiva, trattandosi, invero, di documentazione afferente al merito della questione e non alla legittimazione processuale (per questo non pertinenti appaiono i precedenti della Suprema Corte richiamati dall'APPELLANTE INCIDENTALE, cfr. Cass. 25087 del 2024 e Cass. 5610 del 2019).
Occorre, infatti, a tal proposito, rammentare che un conto è la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio ed altro conto la titolarità del diritto.
La legittimazione ad agire si fonda sulla mera prospettazione del ricorrente e, dunque, sussiste in capo a chi si dichiara titolare del diritto per cui agisce.
Viceversa, la titolarità è questione che attiene al merito della controversia e, per tale ragione, soggiace alle preclusioni assertive ed istruttorie e, nel rispetto di queste ultime, deve esser provata.
È stata, peraltro, riconosciuta anche dalla Suprema Corte una certa confusione terminologica tra legittimazione e titolarità del diritto, giacché “in molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare” (Cass., sez. un., n. 2951 del 2016, in motivazione).
pagina 11 di 21 Inoltre, come di recente ribadito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, seguendo un consolidato orientamento, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. n. 10435 del 2025 e, ancora prima, Cass. Sez. Un. n.
2951 del 2016).
Di contro, “la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto” (ex multis, Cass. n. 6132 del 2008, in massima).
Il precipitato di tale distinzione è che “la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore” (Cass., Sez. Un., n. 2951 del 2016, in motivazione).
Tutto ciò premesso, dunque, il contratto di cessione prodotto da CP_3 attenendo al merito, e, pertanto, alla titolarità del diritto fatto valere, deve ritenersi tardivo, avendo dovuto essere prodotto nella prima difesa utile successiva alla contestazione proposta dagli opponenti [in merito, si v. Cass.
14852 del 2024 che, in motivazione, in fattispecie analoga, ha affermato: “Ne consegue, allora, che la produzione, da parte di UB BA SP (già UB
SP), contestualmente alla sua costituzione in appello quale procuratrice speciale
pagina 12 di 21 di anche del contratto di cessione in blocco, in favore di COroparte_10 quest'ultima, dei crediti della BA di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e
Rovigo - BA Annia s.c., poteva considerarsi ammissibile in quanto tempestivamente avvenuta alla prima difesa successiva alla rituale contestazione della sua legittimazione […] contenuta - in assenza di diversa dimostrazione ed atteso quanto si è detto circa la tardività di quella rinvenibile nella comparsa conclusionale predetta - solo nell'atto di appello”].
Occorre, pertanto, comprendere se, pure in assenza della produzione del CO contratto di cessione, abbia, comunque, adempiuto all'onere di provare la avvenuta cessione del credito de quo in suo favore.
È indubbio, infatti, che sia onere della parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, dimostrare, ove contestata, l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco e tale prova non potrà essere data solamente mediante l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ove quest'ultimo non consenta un'identificazione precisa e univoca dei crediti oggetto di cessione (da ultimo Cass., 25547 del 2025, Cass. 13289 del 2024).
Orbene, nel caso de quo, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.5 del
11.01.2020 e prodotto sin dal primo grado del giudizio (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione EG ex 111 c.p.c.) risulta essere, effettivamente, generico e non permette di individuare in maniera inequivocabile i crediti ceduti, giacché ivi si legge (p. 2) che “in virtù del contratto di cessione la DE ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Crediti non performing misto “secured” e “unsercured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori della
BA DE (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla BA DE, sulla base dei seguenti criteri generali:
pagina 13 di 21 i. Crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o
Euro;
ii. Crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
iii. Crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
iv. Crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura di servizi.
v. Crediti ricompresi nella lista depositata presso la società cedente all'atto di cessione”.
A ciò s'aggiunga che il solo avviso in G.U. non è, in ogni caso, idoneo a sorreggere la prova della legittimazione del cessionario tutte le volte in cui sia stata contestata la cessione in sé e non la sola inclusione del credito nel perimetro della cessione (Cass. n. 28335 del 2025). Infatti, come la Cassazione ha ribadito in più occasioni, è evidente che, “in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima debba essere oggetto di adeguata prova (…) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta – potendosi ricorrere
a qualunque mezzo di prova, anche indiziario, da ciò derivando l'operatività, in assenza di contestazione, dell'art. 115 c.p.c. – non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione” (Cass. n. 391 del 2025).
Nel caso di specie, nonostante l'inammissibilità della produzione documentale del contratto di cessione per i motivi sopra esposti, deve ritenersi comunque provata la titolarità del diritto di credito in questione in capo a EG. Osserva, sul punto, il pagina 14 di 21 Collegio che, ai fini della prova dell'avvenuta cessione, occorre operare una valutazione complessiva delle circostanze di fatto come, ad esempio,
“l'atteggiamento processuale del creditore cedente, quando lo stesso, presente in giudizio, venga a confermare la circostanza della cessione oppure, a seguito dell'intervento del cessionario, di fatto cessi di coltivare la controversia, lasciandone la gestione a quest'ultimo” (Cass. n. 391 del 2025).
Effettivamente, nel caso di specie, la in primo grado, pur ritualmente CP_5 costituitasi, dopo la conclusione della cessione con EG (avvenuta in data
13.12.2019) aveva smesso di coltivare la controversia, pur non essendo stata estromessa dal giudizio. Da ciò emerge evidentemente una conferma implicita della avvenuta cessione.
Inoltre, tale circostanza può essere valorizzata, unitamente alla documentazione in possesso della EG, ove si consideri che quest'ultima, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., aveva depositato un file compresso denominato
“FASCICOLO MONITORIO.rar”, contenente tutta la documentazione posta a sostegno della pretesa creditoria della Si tratta di una di quelle CP_5 circostanze fattuali - cui la già citata pronuncia di legittimità fa riferimento - che merita senz'altro di essere anch'essa valorizzata e che si spiega proprio con l'avvenuta cessione del credito de quo a seguito della quale, la cedente ha consegnato ex art. 1262 c.c. la documentazione ad esso relativa (v. App. Firenze
1520 del 2025).
CO Il possesso e la conseguente produzione in giudizio da parte di , della documentazione prodotta dalla a corredo del ricorso monitorio si CP_5 giustificano, infatti, solo con la relativa consegna dalla cedente alla cessionaria del credito.
La sentenza impugnata va, pertanto, riformata, dovendo disattendersi l'eccezione CO di carenza di legittimazione attiva di ed affermarsi, invece, in capo alla pagina 15 di 21 medesima, la titolarità del credito per cui è lite, per effetto della intervenuta relativa cessione, con conseguente legittimità dell'intervento spiegato nel giudizio di primo grado, ex art. 111 c.p.c., dalla mandataria CP_3
L'APPELLO PRINCIPALE
L'unico capo oggetto di appello principale è quello relativo alle spese, non essendo stata, di contro, impugnata la sentenza nella parte in cui ha rigettato nel merito le domande degli odierni APPELLANTI, confermando il decreto ingiuntivo da loro opposto. Sul punto è, dunque, calato il giudicato.
Passando, quindi, alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Con un unico motivo di appello, gli odierni APPELLANTI si dolgono del fatto CO che, nonostante la soccombenza di , il giudice di prime cure abbia compensato le spese nel rapporto processuale con la medesima, osservando, al riguardo, che, nel caso in esame, non sarebbe sussistita alcuna soccombenza reciproca tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., avendo dovuto escludersi, a loro dire, anche l'ipotesi della “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Inoltre, richiamano la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale, al fine di compensare le spese di lite, non è sufficiente che il giudice adduca una qualsiasi motivazione, dovendo necessariamente fornire argomentazioni specifiche che giustifichino tale decisione, sostenendo che, invece, nel caso di specie, il primo giudice non avrebbe rispettato l'obbligo di motivazione.
CO Replica che, in realtà, il giudice di prime cure, nel compensare le spese, avrebbe fatto, comunque, corretta applicazione del principio della soccombenza reciproca, dal momento che, nel merito, gli opponenti sono risultati soccombenti, posto che ciò che rileva non è soltanto l'accertata carenza di legittimazione in capo alla cessionaria del credito, ma, altresì, l'infondatezza nel merito della pagina 16 di 21 proposta opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, da un lato, si
è avuto il rigetto delle domande degli opponenti, in quanto ritenute infondate nel merito e, dall'altro, il rigetto delle difese ed eccezioni della cessionaria, ritenute inammissibili per accertata carenza della legittimazione ad intervenire della stessa.
Il Tribunale, per quel che qui rileva, ha così statuito: “Alla luce delle conclusioni sin qui esposte, le domande degli opponenti debbono essere rigettate. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.); segue dunque la condanna delle parti opponenti, e CP_1 CP_2
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta
[...]
[…] Sono invece COroparte_6 compensate (art. 92 c.p.c.) le spese tra gli opponenti e la terza intervenuta, atteso che la stessa non ha dato prova della titolarità del diritto di credito in tesi cedutole” (sentenza impugnata, p. 15).
Il giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto e CP_1 CP_2
CO soccombenti nel rapporto processuale con la opposta e
[...] CP_5 soccombente nel rapporto con i medesimi opponenti.
Il motivo è infondato posto che, per quanto sopra evidenziato in relazione all'appello incidentale e tenuto conto del giudicato interno formatosi sul merito della controversia, gli opponenti avrebbero dovuto essere ritenuti integralmente soccombenti, nei confronti non solo della ma anche della cessionaria del CP_5
CO credito .
Ne consegue il rigetto dell'appello principale.
LE SPESE PROCESSUALI
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del CO giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese del primo grado del pagina 17 di 21 giudizio nel rapporto processuale tra le medesima e gli opponenti devono seguire la soccombenza ed essere liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (decisum) ed all'attività svolta, con applicazione CO dei valori minimi, considerato che ha richiamato le difese svolte dalla CP_5 opposta.
Infatti, in relazione a quanto sopra esposto, la sentenza impugnata, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale, deve essere riformata, dovendo porsi, a carico di e , in solido tra CP_1 COroparte_2 loro, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e quindi anche quelle di primo grado.
Anche le spese processuali del presente grado del giudizio devono, dunque, essere poste a carico di e in solido tra CP_1 COroparte_2 loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (decisum) ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi a fronte della scarsa complessità delle questioni oggetto di ciascun gravame, esclusa la fase istruttoria
CO Infatti, nonostante abbia chiesto in sede di conclusioni, con riferimento all'appello principale, “la conferma del relativo capo dell'impugnata sentenza” e, dunque, di tenere ferma la compensazione delle spese, l'accoglimento dell'appello incidentale con conseguente riforma, nel merito, della sentenza di prime cure comporta la rideterminazione complessiva delle spese, avuto riguardo all'esito complessivo della lite.
Occorre, inoltre, precisare che, come evidenziato, il valore della presente controversia si determina con riferimento al decisum ovvero alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. La Corte regolatrice ha precisato, al riguardo, che “ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della
pagina 18 di 21 causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del principio, la S.C. ha riformato la sentenza che, nonostante l'impugnazione fosse fondata sull'erronea compensazione parziale delle spese in primo grado, aveva liquidato quelle del grado d'appello in ragione dello scaglione corrispondente all'intero importo e non alla sola differenza ancora oggetto di contestazione)” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 13145 del 17/05/2025)
Pertanto, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, ritiene il Collegio di prendere in considerazione l'importo dell'intero credito azionato in via monitoria per il primo grado di giudizio, ove la difesa relativa all'an del credito è stata svolta CO quasi integralmente da , avendo la depositato esclusivamente la CP_5 comparsa di costituzione e risposta, di talché lo scaglione individuato è, quindi, il sesto (quello per valori compresi tra € 260.001 e 520.000).
Diverso ragionamento deve farsi ai fini della liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, posto che sulla sentenza di primo grado è calato il giudicato con riguardo alla pretesa creditoria della nei confronti degli odierni CP_5
APPELLANTI, avendo il gravame riguardato esclusivamente il capo relativo alle spese e quello relativo alla ritenuta di carenza di legittimazione e titolarità del credito.
Occorre, dunque, fare riferimento allo scaglione di valore indeterminabile riferito a tale capo oggetto di gravame incidentale (accolto), essendo in contestazione solo la titolarità del credito e quindi l'individuazione del soggetto nei cui confronti procedere al pagamento di un credito già determinato e non già allo scaglione relativo all'intero credito azionato in via monitoria dalla poiché, come CP_5
pagina 19 di 21 detto, sull' an e sul quantum del credito si è formato il giudicato interno, tanto CO che nessuna attività difensiva è stata svolta da sul punto.
Infine, deve dichiararsi non luogo a provvedere in punto spese del presente grado di giudizio nei confronti della COroparte_5
, in quanto rimasta contumace.
[...]
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 in capo agli APPELLANTI principali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e nei confronti di e per CP_1 COroparte_2 CP_11 essa della mandataria e poi della mandataria CP_3 COroparte_4
e della , avverso la COroparte_5 sentenza n. 504/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 04/04/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma la sentenza impugnata, ACCERTA la sussistenza della legittimazione attiva e della titolarità del credito per cui è lite in capo a;
CP_11
2. RESPINGE l'appello principale;
3. ON e a rifondere in favore CP_1 COroparte_2 di come in atti rappresentata, le spese del primo grado del giudizio CP_11 liquidate in complessivi € 22.457,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, va e Cap come per legge;
4. ON e a rifondere in favore CP_1 COroparte_2 di come in atti rappresentata, le spese del presente grado di CP_11
pagina 20 di 21 giudizio liquidate in complessivi € 3.473,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
5. DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese del presente grado di giudizio nei confronti della COroparte_5
;
[...]
6. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002 in capo agli appellanti principali.
Firenze, camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Antonia Grimolizzi
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1339/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1
F: C.F._2
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. COroparte_2 C.F._3
C.F._4
APPELLANTI nei confronti di
(CF COroparte_3
), col patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE ABENAVOLI (C.F. P.IVA_1
) e poi C.F._5 COroparte_4
(CF: ) quale cessionaria del ramo d'azienda di col P.IVA_2 CP_3 patro UI AN (CF: C.F._6
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
(CF ) COroparte_5 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE avverso pagina 1 di 21 la sentenza n. 504/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 04/04/2023
CONCLUSIONI
In data 13.11.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze accogliere l'appello, ed in parziale riforma della impugnata sentenza di primo grado, così provvedere: 1) Riformare la sentenza appellata nella parte in cui compensa fra e CP_1 CP_2
(da una parte) e (dall'altra) le spese della lite e, per
[...] COroparte_3
l'effetto, condannare la sola parte soccombente , in persona del COroparte_3 suo legale rappresentante pro tempore - e non anche
[...]
nei confronti della quale non è COroparte_6 stata avanzata alcuna domanda - alla refusione alle parti appellanti delle spese del procedimento di primo grado. 2) Con vittoria di spese, compensi, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA del presente giudizio. Spese processuali da distrarsi, per entrambi i gradi del giudizio ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, dichiaratisi antistatari. Al contempo, confermano - come già dedotto con la nota di trattazione per la prima udienza del 9.7.2024 - di non accettare il contraddittorio sulla nuova produzione della nei nomi della CP_3
P&G svolta per la prima volta in questo grado (cfr. doc. n. 3, ovvero asserito estratto di contratto di cessione in fotocopia) volta a dimostrare la pretesa titolarità del credito in quanto palesemente tardiva e, quindi, inammissibile”.
Per la parte appellata ed appellante incidentale:
“In parziale riforma della sentenza n. 504/2023 resa dal Tribunale di Pisa il 3.04.2023 e pubblicata il 4.04.2023, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa: in via incidentale: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 504/2023 resa dal Tribunale di Pisa il 3.04.2023 e pubblicata il 4.04.2023, accertare e dichiarare la legittimità dell'intervento della e, per essa della CP_7 mandataria con conseguente ammissibilità delle relative difese COroparte_3 ed eccezioni, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in via principale: rigettare l'appello proposto dai sig.ri e , CP_1 COroparte_2
pagina 2 di 21 in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, per la conferma del relativo capo dell'impugnata sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 504/2023 pubblicata il 04/04/2023, il Tribunale di Pisa ha così deciso:
“1) ACCOGLIE l'eccezione di carenza di legittimazione ad intervenire della società e, così, della sua mandataria, con conseguente inammissibilità CP_7 delle relative difese ed eccezioni;
2) RIGETTA ogni altra eccezione pregiudiziale e preliminare;
3) RIGETTA, nel merito, tutte le domande degli opponenti e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa il 7.8.2018 n. 1264/2018 (R.G. n. 3367/2018);
4) ON e , in solido tra loro, alla CP_1 COroparte_2 refusione delle spese di lite in favore dell'opposta
[...]
che liquida in euro 22.457,00 per compensi, COroparte_6 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) COMPENSA le spese di lite tra gli opponenti e la terza intervenuta CP_7
.
[...]
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione al D.I. proposta dagli odierni
APPELLANTI avverso il decreto ingiuntivo n. 1264/2018, emesso dal Tribunale di
Pisa in data 7.08.2018, su ricorso della COroparte_5
, con cui era stato ingiunto a B&B Rappresentanze SR, con unico
[...] socio (quale debitrice principale) e ad COroparte_2 Parte_1
e alla ER CL SR (quali garanti) di pagare, in solido tra CP_1 loro, questi ultimi nei limiti degli importi garantiti, la complessiva somma di €
450.331,73, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione, gli odierni APPELLANTI avevano eccepito: i. la nullità delle fideiussioni sottoscritte in virtù della loro conformità allo schema ABI;
ii. la violazione della legge n. 108/1996 in quanto il contratto di mutuo, fonte pagina 3 di 21 dell'obbligazione principale, avrebbe previsto un tasso superiore alla soglia di usura.
Si era costituita in giudizio la COroparte_5
sollevando preliminarmente eccezione di incompetenza del giudice
[...] adito con riguardo alla presunta invalidità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust e rilevando, nel merito, l'inapplicabilità di tale normativa (L.
n. 287/1990) nei confronti degli opponenti nonché l'inesistenza di qualsivoglia pregiudizio a loro arrecato dalla asserita intesa anticoncorrenziale, ritenuta anch'essa insussistente e, in ogni caso, l'impossibilità di applicare la sanzione della nullità totale, avendo dovuto semmai trovare eventualmente applicazione l'art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole 2, 6, 8 della fideiussione, peraltro irrilevanti nel caso di specie.
Con riguardo al contratto principale di finanziamento garantito, la aveva CP_5 eccepito l'improponibilità della eccezione di nullità parziale sollevata degli opponenti, considerata la loro veste di garanti autonomi e, nel merito, aveva osservato che gli interessi dedotti in contratto erano pienamente conformi alla normativa, rientrando nel tasso soglia previsto.
In data 4 marzo 2020, era intervenuta in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la CP_3
(odierna APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE), in qualità di pretesa
[...] cessionaria del credito vantato verso gli opponenti dalla BA (nel primo grado del giudizio opposta e odierna APPELLATA contumace), evidenziando di aver concluso con quest'ultima, un contratto di cessione dei crediti individuabili in blocco – di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. parte seconda n. 5 dell'11/01/2020 - ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.130/99 - e di avere, giusta procura speciale del 13/02/2020 per notar Rep. 17959, Racc. Persona_1
11609, conferito alla società l'amministrazione, la gestione ed il COroparte_3 recupero dei crediti di cui al richiamato contratto, compreso quello per cui è lite e pagina 4 di 21 di essere, dunque, sostanzialmente, il soggetto legittimato ad agire.
Conseguentemente, l' aveva richiamato tutte le difese e richieste CP_8 formulate dalla cedente, chiedendo conferma del decreto ingiuntivo opposto, mentre, dal canto loro, gli opponenti ne avevano eccepito la carenza di legittimazione.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e CP_1 CP_2
(di seguito anche APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio, innanzi
[...]
CO questa Corte di Appello la (infra solo ) e per essa la COroparte_3 mandataria (infra solo e la CP_3 CP_3 [...]
(di seguito solo (entrambe anche COroparte_5 CP_5
APPELLATE) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente motivo di appello:
➢ Errato governo delle spese di lite - violazione di legge, violazione dell'art.
92 cpc. Il tribunale ha del tutto illegittimamente disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti con motivazione sintetica ed apodittica, senza tenere in alcun conto la soccombenza concreta e il principio di causalità che ha determinato
l'insorgenza della lite.
Per tale ragione è stata pertanto formulata dagli APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
CO CA il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta la riforma, per il seguente motivo di appello incidentale:
➢ Errata declaratoria di inammissibilità dell'intervento.
Per contro nonostante la rituale evocazione in giudizio la non si è CP_5 costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 5 di 21 In data 28.07.2025, si è costituita con un nuovo difensore, la COroparte_4
CO quale cessionaria del ramo d'azienda di e nuova mandataria di , CP_3 riportandosi integralmente agli atti tutti del presente giudizio posti in essere da CO
ed insistendo in tutte le istanze, domande, difese, conclusioni e produzioni già formulate dal precedente procuratore e difensore nell'interesse della medesima.
In data 13.11.2025 previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
Per ragioni di ordine logico, si impone prioritariamente l'esame dell'appello CO incidentale con cui ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la sua carenza di legittimazione attiva. Invero, nel caso di accoglimento del motivo di appello incidentale, afferente ad una questione preliminare di merito, con conseguente riforma della sentenza oggetto di gravame, il Collegio dovrebbe procedere ad una nuova rideterminazione delle spese di lite e, di conseguenza, il motivo di appello principale risulterebbe inevitabilmente condizionato dall'esito complessivo della lite e quindi anche dall'accoglimento dell'appello incidentale.
Infatti, la riforma della sentenza di prime cure comporta il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata e nella fattispecie, la pronuncia sulle spese del primo grado del giudizio si impone in forza di tale principio consacrato nell'art. 336 c.p.c., in relazione al proposto appello incidentale, che condiziona inevitabilmente la pronuncia sull'appello principale in punto di spese relative al giudizio di primo grado.
pagina 6 di 21 L'APPELLO INCIDENTALE
Passando quindi all'esame dell'appello incidentale, lo stesso è fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
CO Con un unico motivo di appello incidentale, , per il tramite della mandataria e poi della mandataria chiede che CP_3 COroparte_4 la sentenza in esame sia riformata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha accolto l'eccezione, sollevata dagli opponenti, di carenza della propria legittimazione attiva. In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere necessaria la produzione del contratto di cessione in blocco dei crediti, e, di conseguenza, nel ritenere impossibile, in assenza di tale produzione, l'intervento di EG in giudizio. L'APPELLANTE INCIDENTALE sostiene, invece, che la giurisprudenza maggioritaria di merito e di legittimità sarebbe orientata nel senso di ritenere che, ai fini della prova della legittimazione attiva del cessionario e della titolarità del credito in capo al medesimo, sia sufficiente il deposito in atti dell'estratto della Gazzetta Ufficiale e non necessariamente anche del contratto di cessione. Inoltre, trattandosi di contratto non assoggettato all'obbligo di forma scritta, la relativa prova potrebbe essere data con ogni mezzo. Più in particolare,
l'APPELLANTE INCIDENTALE sostiene che, nella pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, ai fini dell'opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, non sarebbe necessario indicare tutti i singoli rapporti ceduti, essendo sufficiente la loro individuabilità anche attraverso criteri indiretti e negativi.
CO In ogni caso ha prodotto, per la prima volta in appello, lo stralcio del contratto di cessione del 6.11.2019 (suo doc. 3) da cui emergerebbe che, tra le sofferenze cedute, vi sia quella relativa alla B&B Rappresentanze S.r.l. con relativa indicazione del credito, “ben potendosi fornire la prova della legittimazione processuale in ogni stato e grado del giudizio, non operando ai
pagina 7 di 21 relativi effetti le ordinarie preclusioni istruttorie” (comparsa di costituzione in appello, p. 9).
In proposito, gli APPELLANTI, nelle note scritte depositate per l'udienza del 9 luglio 2024, svoltasi in modalità cartolare, hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla nuova produzione avversaria, volta a dimostrare la pretesa titolarità del credito, in quanto palesemente tardiva e, quindi, inammissibile. Del pari, in sede di comparsa conclusionale, nel ribadire la inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., della produzione effettuata ex adverso, hanno evidenziato che non si tratterebbe di un documento “indispensabile” ai fini della decisione, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, bensì di un documento che la parte avversa aveva l'onere e la possibilità di produrre sin dal primo grado del giudizio.
Inoltre, secondo gli APPELLANTI, anche ove si ritenesse ammissibile la produzione documentale, qualificata come “stralcio del contratto di cessione”, l'appello incidentale sarebbe comunque, infondato, giacché tale documento (doc. 3) non sarebbe idoneo a fornire la prova della legittimazione ad agire in capo a EG: in primo luogo, poiché si tratterebbe di un mero “estratto” di un contratto quadro di sottoscrizione di quote di un fondo e non del contratto di cessione vero e proprio ed in secondo luogo, poiché tale estratto non conterrebbe alcuna indicazione specifica del credito per cui è causa. Osservano, altresì, gli APPELLANTI che il documento, per l'individuazione dei crediti ceduti, rinvierebbe genericamente all'“Allegato C della Richiesta di Sottoscrizione”, allegato che, tuttavia, non risulterebbe prodotto in giudizio e che nel testo del menzionato documento non vi sarebbe alcuna menzione, né della società debitrice principale (B&B
Rappresentanze S.r.l.), né dei suoi garanti, con la conseguenza che il medesimo sarebbe privo di qualsivoglia rilevanza giuridica.
pagina 8 di 21 Il Giudice di prime cure sul punto, per quel che rileva in questa sede, ha così argomentato: “Nel caso di specie, la società intervenuta ai sensi dell'art. 111
c.p.c. in data 4.3.2020, ha prodotto soltanto l'avviso di cessione pubblicato in
G.U. parte seconda n. 5 dell'11.1.2020 (doc. 1 della società intervenuta), senza tuttavia dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione. La giurisprudenza è ormai granitica nell'affermare che la società cessionaria di crediti bancari, qualora il resistente (nel nostro caso gli opponenti) non abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto la cessione del proprio credito, ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione
(Cass. civ., 6.9.2021, n. 24047; cfr. già citata Cass. 5.11.2020, n. 24798). Vero che, come sostenuto dalla difesa della società cessionaria, è la stessa giurisprudenza di legittimità ad aver agevolato la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti e degli aventi causa, la pubblicazione di un avviso nella G.U. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o all'annotazione nei registri, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. ed infatti “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del
1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art.
1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che
pagina 9 di 21 non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile” (Cass. civ., 16.4.2021, n.
10200). Nondimeno, pur considerato il carattere agevolativo dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione in G.U. ha, di fatto, la funzione di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c. e, quindi,
l'opponibilità nei confronti dello stesso;
la pubblicazione in Gazzetta ha dunque il solo scopo di produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., rendendo opponibile al debitore la relativa cessione a condizione che, ovviamente, la stessa sia avvenuta. Si deve concludere, pertanto, che l'adempimento della pubblicazione sulla G.U. dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, ex art. 58 T.U.B., individuati solo in via generica e per categorie, non è di per sé idonea a fornire adeguata prova del fatto che oggetto di cessione sia stato proprio il rapporto per cui è causa;
quindi, il cessionario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione, e deve farlo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ., 22.2.2022, n. 5857; cfr. anche Trib. di
Firenze, 5.12.2022, n. 2401; Trib. di Prato, 12.1.2023, n. 34), non essendo sufficiente la semplice allegazione della pubblicazione in G.U. Tanto è sufficiente a determinare l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione nei confronti della società cessionaria, dato che – non avendo la stessa provveduto a produrre il contratto di cessione in blocco dei crediti e non essendo possibile individuare senza incertezza il rapporto di credito ceduto oggetto di causa – non ha assolto all'onere probatorio;
ne deriva l'impossibilità, per la cessionaria, di prendere parte, quale terza intervenuta, al presente giudizio, non avendo dimostrato di essere effettivamente titolare del diritto di credito azionato dalla cedente in sede monitoria. Ciò chiarito, è in ogni caso da considerarsi ancora
pagina 10 di 21 parte in causa la banca opposta, originaria titolare del diritto di credito;
quest'ultima, infatti, all'esito dell'intervento della cessionaria ai sensi dell'art. 111
c.p.c. non è stata estromessa dal giudizio, talché deve ritenersi sussistente la sua legittimazione concorrente e il processo ritualmente ha seguito il suo corso nei confronti della originaria titolare del diritto di credito (nei cui confronti la presente sentenza è destinata a fare stato)” (Sentenza impugnata, pp. 10-12).
Ciò posto, ritiene la Corte di dover preliminarmente dichiarare l'inammissibilità CO della produzione documentale di , per il tramite della mandataria CP_3 avente ad oggetto lo stralcio del contratto di cessione, giacché tardiva, trattandosi, invero, di documentazione afferente al merito della questione e non alla legittimazione processuale (per questo non pertinenti appaiono i precedenti della Suprema Corte richiamati dall'APPELLANTE INCIDENTALE, cfr. Cass. 25087 del 2024 e Cass. 5610 del 2019).
Occorre, infatti, a tal proposito, rammentare che un conto è la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio ed altro conto la titolarità del diritto.
La legittimazione ad agire si fonda sulla mera prospettazione del ricorrente e, dunque, sussiste in capo a chi si dichiara titolare del diritto per cui agisce.
Viceversa, la titolarità è questione che attiene al merito della controversia e, per tale ragione, soggiace alle preclusioni assertive ed istruttorie e, nel rispetto di queste ultime, deve esser provata.
È stata, peraltro, riconosciuta anche dalla Suprema Corte una certa confusione terminologica tra legittimazione e titolarità del diritto, giacché “in molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare” (Cass., sez. un., n. 2951 del 2016, in motivazione).
pagina 11 di 21 Inoltre, come di recente ribadito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, seguendo un consolidato orientamento, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. n. 10435 del 2025 e, ancora prima, Cass. Sez. Un. n.
2951 del 2016).
Di contro, “la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto” (ex multis, Cass. n. 6132 del 2008, in massima).
Il precipitato di tale distinzione è che “la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore” (Cass., Sez. Un., n. 2951 del 2016, in motivazione).
Tutto ciò premesso, dunque, il contratto di cessione prodotto da CP_3 attenendo al merito, e, pertanto, alla titolarità del diritto fatto valere, deve ritenersi tardivo, avendo dovuto essere prodotto nella prima difesa utile successiva alla contestazione proposta dagli opponenti [in merito, si v. Cass.
14852 del 2024 che, in motivazione, in fattispecie analoga, ha affermato: “Ne consegue, allora, che la produzione, da parte di UB BA SP (già UB
SP), contestualmente alla sua costituzione in appello quale procuratrice speciale
pagina 12 di 21 di anche del contratto di cessione in blocco, in favore di COroparte_10 quest'ultima, dei crediti della BA di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e
Rovigo - BA Annia s.c., poteva considerarsi ammissibile in quanto tempestivamente avvenuta alla prima difesa successiva alla rituale contestazione della sua legittimazione […] contenuta - in assenza di diversa dimostrazione ed atteso quanto si è detto circa la tardività di quella rinvenibile nella comparsa conclusionale predetta - solo nell'atto di appello”].
Occorre, pertanto, comprendere se, pure in assenza della produzione del CO contratto di cessione, abbia, comunque, adempiuto all'onere di provare la avvenuta cessione del credito de quo in suo favore.
È indubbio, infatti, che sia onere della parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, dimostrare, ove contestata, l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco e tale prova non potrà essere data solamente mediante l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ove quest'ultimo non consenta un'identificazione precisa e univoca dei crediti oggetto di cessione (da ultimo Cass., 25547 del 2025, Cass. 13289 del 2024).
Orbene, nel caso de quo, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.5 del
11.01.2020 e prodotto sin dal primo grado del giudizio (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione EG ex 111 c.p.c.) risulta essere, effettivamente, generico e non permette di individuare in maniera inequivocabile i crediti ceduti, giacché ivi si legge (p. 2) che “in virtù del contratto di cessione la DE ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Crediti non performing misto “secured” e “unsercured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori della
BA DE (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla BA DE, sulla base dei seguenti criteri generali:
pagina 13 di 21 i. Crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o
Euro;
ii. Crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
iii. Crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
iv. Crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura di servizi.
v. Crediti ricompresi nella lista depositata presso la società cedente all'atto di cessione”.
A ciò s'aggiunga che il solo avviso in G.U. non è, in ogni caso, idoneo a sorreggere la prova della legittimazione del cessionario tutte le volte in cui sia stata contestata la cessione in sé e non la sola inclusione del credito nel perimetro della cessione (Cass. n. 28335 del 2025). Infatti, come la Cassazione ha ribadito in più occasioni, è evidente che, “in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima debba essere oggetto di adeguata prova (…) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta – potendosi ricorrere
a qualunque mezzo di prova, anche indiziario, da ciò derivando l'operatività, in assenza di contestazione, dell'art. 115 c.p.c. – non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione” (Cass. n. 391 del 2025).
Nel caso di specie, nonostante l'inammissibilità della produzione documentale del contratto di cessione per i motivi sopra esposti, deve ritenersi comunque provata la titolarità del diritto di credito in questione in capo a EG. Osserva, sul punto, il pagina 14 di 21 Collegio che, ai fini della prova dell'avvenuta cessione, occorre operare una valutazione complessiva delle circostanze di fatto come, ad esempio,
“l'atteggiamento processuale del creditore cedente, quando lo stesso, presente in giudizio, venga a confermare la circostanza della cessione oppure, a seguito dell'intervento del cessionario, di fatto cessi di coltivare la controversia, lasciandone la gestione a quest'ultimo” (Cass. n. 391 del 2025).
Effettivamente, nel caso di specie, la in primo grado, pur ritualmente CP_5 costituitasi, dopo la conclusione della cessione con EG (avvenuta in data
13.12.2019) aveva smesso di coltivare la controversia, pur non essendo stata estromessa dal giudizio. Da ciò emerge evidentemente una conferma implicita della avvenuta cessione.
Inoltre, tale circostanza può essere valorizzata, unitamente alla documentazione in possesso della EG, ove si consideri che quest'ultima, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., aveva depositato un file compresso denominato
“FASCICOLO MONITORIO.rar”, contenente tutta la documentazione posta a sostegno della pretesa creditoria della Si tratta di una di quelle CP_5 circostanze fattuali - cui la già citata pronuncia di legittimità fa riferimento - che merita senz'altro di essere anch'essa valorizzata e che si spiega proprio con l'avvenuta cessione del credito de quo a seguito della quale, la cedente ha consegnato ex art. 1262 c.c. la documentazione ad esso relativa (v. App. Firenze
1520 del 2025).
CO Il possesso e la conseguente produzione in giudizio da parte di , della documentazione prodotta dalla a corredo del ricorso monitorio si CP_5 giustificano, infatti, solo con la relativa consegna dalla cedente alla cessionaria del credito.
La sentenza impugnata va, pertanto, riformata, dovendo disattendersi l'eccezione CO di carenza di legittimazione attiva di ed affermarsi, invece, in capo alla pagina 15 di 21 medesima, la titolarità del credito per cui è lite, per effetto della intervenuta relativa cessione, con conseguente legittimità dell'intervento spiegato nel giudizio di primo grado, ex art. 111 c.p.c., dalla mandataria CP_3
L'APPELLO PRINCIPALE
L'unico capo oggetto di appello principale è quello relativo alle spese, non essendo stata, di contro, impugnata la sentenza nella parte in cui ha rigettato nel merito le domande degli odierni APPELLANTI, confermando il decreto ingiuntivo da loro opposto. Sul punto è, dunque, calato il giudicato.
Passando, quindi, alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Con un unico motivo di appello, gli odierni APPELLANTI si dolgono del fatto CO che, nonostante la soccombenza di , il giudice di prime cure abbia compensato le spese nel rapporto processuale con la medesima, osservando, al riguardo, che, nel caso in esame, non sarebbe sussistita alcuna soccombenza reciproca tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., avendo dovuto escludersi, a loro dire, anche l'ipotesi della “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Inoltre, richiamano la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale, al fine di compensare le spese di lite, non è sufficiente che il giudice adduca una qualsiasi motivazione, dovendo necessariamente fornire argomentazioni specifiche che giustifichino tale decisione, sostenendo che, invece, nel caso di specie, il primo giudice non avrebbe rispettato l'obbligo di motivazione.
CO Replica che, in realtà, il giudice di prime cure, nel compensare le spese, avrebbe fatto, comunque, corretta applicazione del principio della soccombenza reciproca, dal momento che, nel merito, gli opponenti sono risultati soccombenti, posto che ciò che rileva non è soltanto l'accertata carenza di legittimazione in capo alla cessionaria del credito, ma, altresì, l'infondatezza nel merito della pagina 16 di 21 proposta opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, da un lato, si
è avuto il rigetto delle domande degli opponenti, in quanto ritenute infondate nel merito e, dall'altro, il rigetto delle difese ed eccezioni della cessionaria, ritenute inammissibili per accertata carenza della legittimazione ad intervenire della stessa.
Il Tribunale, per quel che qui rileva, ha così statuito: “Alla luce delle conclusioni sin qui esposte, le domande degli opponenti debbono essere rigettate. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.); segue dunque la condanna delle parti opponenti, e CP_1 CP_2
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta
[...]
[…] Sono invece COroparte_6 compensate (art. 92 c.p.c.) le spese tra gli opponenti e la terza intervenuta, atteso che la stessa non ha dato prova della titolarità del diritto di credito in tesi cedutole” (sentenza impugnata, p. 15).
Il giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto e CP_1 CP_2
CO soccombenti nel rapporto processuale con la opposta e
[...] CP_5 soccombente nel rapporto con i medesimi opponenti.
Il motivo è infondato posto che, per quanto sopra evidenziato in relazione all'appello incidentale e tenuto conto del giudicato interno formatosi sul merito della controversia, gli opponenti avrebbero dovuto essere ritenuti integralmente soccombenti, nei confronti non solo della ma anche della cessionaria del CP_5
CO credito .
Ne consegue il rigetto dell'appello principale.
LE SPESE PROCESSUALI
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del CO giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese del primo grado del pagina 17 di 21 giudizio nel rapporto processuale tra le medesima e gli opponenti devono seguire la soccombenza ed essere liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (decisum) ed all'attività svolta, con applicazione CO dei valori minimi, considerato che ha richiamato le difese svolte dalla CP_5 opposta.
Infatti, in relazione a quanto sopra esposto, la sentenza impugnata, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale, deve essere riformata, dovendo porsi, a carico di e , in solido tra CP_1 COroparte_2 loro, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e quindi anche quelle di primo grado.
Anche le spese processuali del presente grado del giudizio devono, dunque, essere poste a carico di e in solido tra CP_1 COroparte_2 loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (decisum) ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi a fronte della scarsa complessità delle questioni oggetto di ciascun gravame, esclusa la fase istruttoria
CO Infatti, nonostante abbia chiesto in sede di conclusioni, con riferimento all'appello principale, “la conferma del relativo capo dell'impugnata sentenza” e, dunque, di tenere ferma la compensazione delle spese, l'accoglimento dell'appello incidentale con conseguente riforma, nel merito, della sentenza di prime cure comporta la rideterminazione complessiva delle spese, avuto riguardo all'esito complessivo della lite.
Occorre, inoltre, precisare che, come evidenziato, il valore della presente controversia si determina con riferimento al decisum ovvero alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. La Corte regolatrice ha precisato, al riguardo, che “ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della
pagina 18 di 21 causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del principio, la S.C. ha riformato la sentenza che, nonostante l'impugnazione fosse fondata sull'erronea compensazione parziale delle spese in primo grado, aveva liquidato quelle del grado d'appello in ragione dello scaglione corrispondente all'intero importo e non alla sola differenza ancora oggetto di contestazione)” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 13145 del 17/05/2025)
Pertanto, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, ritiene il Collegio di prendere in considerazione l'importo dell'intero credito azionato in via monitoria per il primo grado di giudizio, ove la difesa relativa all'an del credito è stata svolta CO quasi integralmente da , avendo la depositato esclusivamente la CP_5 comparsa di costituzione e risposta, di talché lo scaglione individuato è, quindi, il sesto (quello per valori compresi tra € 260.001 e 520.000).
Diverso ragionamento deve farsi ai fini della liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, posto che sulla sentenza di primo grado è calato il giudicato con riguardo alla pretesa creditoria della nei confronti degli odierni CP_5
APPELLANTI, avendo il gravame riguardato esclusivamente il capo relativo alle spese e quello relativo alla ritenuta di carenza di legittimazione e titolarità del credito.
Occorre, dunque, fare riferimento allo scaglione di valore indeterminabile riferito a tale capo oggetto di gravame incidentale (accolto), essendo in contestazione solo la titolarità del credito e quindi l'individuazione del soggetto nei cui confronti procedere al pagamento di un credito già determinato e non già allo scaglione relativo all'intero credito azionato in via monitoria dalla poiché, come CP_5
pagina 19 di 21 detto, sull' an e sul quantum del credito si è formato il giudicato interno, tanto CO che nessuna attività difensiva è stata svolta da sul punto.
Infine, deve dichiararsi non luogo a provvedere in punto spese del presente grado di giudizio nei confronti della COroparte_5
, in quanto rimasta contumace.
[...]
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 in capo agli APPELLANTI principali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e nei confronti di e per CP_1 COroparte_2 CP_11 essa della mandataria e poi della mandataria CP_3 COroparte_4
e della , avverso la COroparte_5 sentenza n. 504/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 04/04/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma la sentenza impugnata, ACCERTA la sussistenza della legittimazione attiva e della titolarità del credito per cui è lite in capo a;
CP_11
2. RESPINGE l'appello principale;
3. ON e a rifondere in favore CP_1 COroparte_2 di come in atti rappresentata, le spese del primo grado del giudizio CP_11 liquidate in complessivi € 22.457,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, va e Cap come per legge;
4. ON e a rifondere in favore CP_1 COroparte_2 di come in atti rappresentata, le spese del presente grado di CP_11
pagina 20 di 21 giudizio liquidate in complessivi € 3.473,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
5. DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese del presente grado di giudizio nei confronti della COroparte_5
;
[...]
6. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002 in capo agli appellanti principali.
Firenze, camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Antonia Grimolizzi
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 21 di 21