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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12061 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 11233/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, composto dai magistrati: dott. Ulisse Forziati - presidente rel. ed est. dott. Valerio Colandrea - giudice dott. Mario Fucito - giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 05.05.2022 da
, cod. fiscale , nata negli U.S.A. il Parte_1 C.F._1
24 Aprile 1980, residente in [...], in qualità di socia della ZI. elettivamente domiciliata in Casagiove (CE), viale Europa n. Parte_2
20, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Insogna, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
ATTRICE contro
cod. fiscale: , nato a [...] il 25 CP_1 C.F._2 gennaio 1956, residente in [...], elettivamente domiciliato in Caserta alla piazza Vanvitelli n. 26, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Fuschetti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO nonché
IO. , cod. fiscale , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 liquidatore pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla via CP_1
Vito di Jasi n. 59
CONVENUTA
e
ZI. cod. fiscale , in persona dell'amministratore Parte_2 P.IVA_2 pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Caserta, via Salvo D'Acquisto Controparte_3
1 n. 35, presso lo studio dell'Avv. Roberto Capasso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 18.09.2025
CONVENUTA oggetto: azione ex art. 2476 cod. civ.
Conclusioni per la : insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella Parte_1 propria comparsa in riassunzione …
Conclusioni per la Zio. : insiste e si associa all'accoglimento delle conclusioni già rassegnate Pt_2 dall'attrice sig.ra … Parte_1
Conclusione per : - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione CP_4 attiva della signora ai sensi dell'art. 2475 ter c.c. alla proposizione Parte_1 della domanda di annullamento ai sensi dell'art. 2475 ter c.c. dell'atto per Notaio Per_1 del 17 marzo 2020, Rep. 257328, Racc. 45334 intervenuto tra la ZI.
[...] [...] Con e la per tutto quanto ampiamente esposto in atti;
Parte_2 Controparte_2 nel merito, rigettare la domanda proposta dalla signora nei Parte_1 confronti dell'ing. , Amministratore della ZI. per tutto CP_1 Parte_2 quanto ampiamente esposto in atti.
Conclusioni per Io. 1) In via preliminare e di rito, alla luce di quanto dedotto sub CP_2
A), accertare e dichiarare la propria incompetenza almeno con riguardo alle domande (tutte) rivolte nei confronti della odierna deducente, per essere competente il Tribunale di S. Maria
C.V.; 2) Ancora in via preliminare, alla luce di quanto dedotto sub B), accertare e dichiarare il difetto di interesse della sig.ra e, quindi, rigettare la domanda siccome inammissibile Parte_1 ovvero, in subordine, disporre ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello già pendente presso il Tribunale di S. Maria C.V. con n. rg.
2725/2021; 3) Ancora in via preliminare, ma in subordine, alla luce di quanto dedotto sub C), accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna deducente e, quindi, rigettare l'avversa domanda siccome inammissibile;
4) Nel merito, rigettare l'avversa domanda siccome infondata.
MOTIVAZINE IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. , titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale della Parte_1
ZI (di seguito, per comodità, ), ha agito ex artt. 2476, commi Parte_2 Pt_3 Con 3 e 8, e 2043 cod. civ., nei confronti di e della (di CP_1 Controparte_2 seguito, per comodità, ), per sentirli condannare al risarcimento del danno causato alla CP_6
dal compimento dell'atto distrattivo e depauperativo del patrimonio sociale, consistito Pt_3 nella vendita della zona di terreno ubicata in Caserta, località “Contrada Cinquanta Moggia”, censita in catasto terreni al foglio 59, particelle 5087, 5088 e 5089, a un prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che: - la , il cui capitale sociale Pt_3
2 era pari a € 100.000,00, aveva quale oggetto sociale l'esecuzione di lavori edili in genere, nonché la costruzione, permuta e vendita di fabbricati e la vendita di terreni;
- l'altro 50% del capitale sociale era nella titolarità della;
- la aveva due amministratori, CP_6 Pt_3
e , i quali potevano agire anche disgiuntamente;
- a partire Controparte_3 CP_1 dall'11.05.2001, aveva rivestito anche la carica di amministratore unico della CP_1
; - soci di quest'ultima erano lo stesso , titolare del 40% del capitale, e la sig.ra CP_6 CP_1
, moglie dello , titolare del restante 60%; - in data 02.03.2020, Persona_2 CP_1 CP_1
aveva dismesso la carica di amministratore della , carica che, in pari data, era
[...] CP_6 stata assunta dal di lui figlio, sig. (le dimissioni e la nomina di nuovo Parte_4 amministratore erano state iscritte nel registro delle imprese in data 11.03.2020); - con atto di vendita del 17.03.2020, la , in persona dell'amministratore , aveva Pt_3 CP_1 alienato alla , in persona dell'amministratore , la piena proprietà della CP_6 Parte_4 zona di terreno ubicata in Caserta (CE), località "Contrada Cinquanta Moggia", censita in catasto terreni al foglio 59, particelle 5087, 5088 e 5089, al prezzo di € 268.400,00 (IVA compresa); - la vendita era stata stipulata da senza il preventivo conseguimento CP_1 della delibera autorizzativa dei soci della venditrice e/o successiva ratifica in sede assembleare e all'insaputa dell'altro amministratore, ; - nelle casse sociali non vi era traccia Controparte_3 dei proventi della vendita;
- dopo soli 22 giorni, con atto del 08.04.2020, la aveva CP_6 alienato il terreno di cui sopra alla al prezzo di € 1.366.400,00 (IVA Controparte_7 compresa); - una volta compiuta l'operazione, con atto del 16.06.2020, iscritto al registro delle imprese in data 08.07.2020, era nuovamente diventato amministratore della CP_1
in sostituzione di;
- “tenuto conto della successione temporale delle CP_6 Parte_4 operazioni societarie e/o immobiliari intervenute, nonché dei rapporti parentali e/o delle partecipazioni personali al capitale sociale delle società, venditrice ed acquirente, oltre che del prezzo irrisorio di alienazione dell'atto del 17.03.2020”, era evidente come il sig. CP_1 avesse agito in conflitto di interessi ex artt. 1394 e 2475-ter cod. civ. con la società e Pt_3 in danno di quest'ultima, con il solo intento di favorire il terzo acquirente, , di cui egli CP_6 stesso era socio unitamente alla coniuge;
- le attività poste in essere da , quale CP_1 amministratore della , e dalla socia , configuravano, quindi, “una chiara ipotesi Pt_3 CP_6 di responsabilità prevista dall'art. 2476, commi 3 e 9, Cod. civ., avendo realizzato palesi atti distrattivi e depauperativi del patrimonio sociale”; - la vendita del 17.03.2020 doveva essere annullata, con conseguente diritto della ad ottenere il risarcimento del danno Pt_3 patrimoniale subito, stante l'impossibilità di riacquistare la proprietà del terreno, atteso che lo stesso era stato alienato a terzi.
Il giudizio è stato inizialmente introdotto dinanzi al collegio arbitrale previsto dall'art. 38 dello statuto sociale. Il collegio arbitrale si è dichiarato incompetente con lodo sottoscritto in data 26-27.04.2022, concedendo alle parti tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al
3 tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa.
La ha quindi riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la concorrente e/o solidale Con responsabilità, ciascuno secondo il proprio titolo, del sig. e della CP_1
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., quali, rispettivamente, Amministratore Controparte_2
p.t. e socio (nonché avente causa) della ZI. ai sensi dell'art. 2476, Parte_2 commi 3 e 9, Cod. civ., nonché ex art. 2043 Cod. civ., avendo realizzato palesi atti distrattivi e depauperativi del patrimonio sociale, oltre che per la condotta illegittima ed illecita tenuta e per la violazione degli obblighi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo agli amministratori ed ai soci delle società di capitali, anche in ordine alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare che l'atto di compravendita per Notaio Per_1 del 17.03.2020 di cui in premessa, realizzato ad un prezzo di vendita del tutto irrisorio, è stato compiuto dal sig. , nella qualità, agendo in conflitto di interessi ex artt. 1394 e CP_1
2475-ter cod. civ. con la società ZI. in danno della società dallo stesso Parte_2 rappresentata, con il solo intento di favorire il terzo acquirente, IO. di Controparte_2 cui egli stesso è socio unitamente al coniuge e, quindi, annullarlo;
3) Stante l'avvenuta alienazione a terzi del bene e la conseguente impossibilità di suo rientro nel patrimonio della Con società ZI. condannare il sig. e la Parte_2 CP_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., in solido, ciascuno secondo il proprio titolo, al
[...] risarcimento dei danni causati in favore della predetta ZI. nella Controparte_2 misura da quantificarsi in corso di procedimento e, comunque, non inferiore alla differenza tra il prezzo conseguito con la prima vendita e quello di cui al successivo atto di alienazione in favore della oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero dell'intero Controparte_7 prezzo corrisposto da quest'ultima qualora non dovessero rinvenirsi le somme asseritamente versate con la prima vendita;
4) Condannare i convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite, con distrazione”.
si è costituito, replicando che: - la era carente di legittimazione CP_1 Parte_1 attiva in ordine alla domanda di annullamento del contratto di vendita del 17.03.2020, in quanto la legittimazione ad agire per l'annullamento spettava, ex art. 2475 ter cod. civ., alla sola;
- la mera coincidenza soggettiva del ruolo di amministratore unico di due Pt_3 società in reciproco rapporto negoziale non era di per sé idonea, in assenza di ulteriori elementi, ad assurgere ad ipotesi di conflitto di interessi censurabile ai sensi degli artt. 2475 ter e 2476 cod. civ., dovendosi riscontrare in concreto la portata lesiva del conflitto, tale per cui all'utile della società avvantaggiata corrispondeva il sacrificio dell'altra società danneggiata;
- nel caso in esame, la non aveva subito alcun pregiudizio;
- il merito degli atti di Pt_3 gestione compiuti dall'amministratore era insindacabile in sede giurisdizionale, salvo il limite della palese irragionevolezza dell'atto gestorio, desumibile dall'omessa adozione delle cautele
4 necessarie e dalla mancata assunzione delle informazioni rilevanti;
- l'amministratore che, prima di adottare la scelta contestata, si era legittimamente affidato alla competenza di figure professionali specializzate non poteva essere ritenuto responsabile dell'esito negativo dell'operazione; - al fine di individuare il valore di mercato del terreno alienato alla , CP_6 aveva affidato apposito incarico ad un professionista esterno, l'ing. , il quale Persona_3 aveva redatto una perizia giurata di stima del valore dell'immobile; - l'ing. aveva Per_3 stimato in € 270.000,00 il valore di mercato del terreno;
- la sua condotta non poteva essere considerata negligente, atteso che aveva adottato tutte le cautele necessarie al fine di decidere in modo informato e consapevole, sicché la convenienza economica della scelta da lui operata non era sindacabile in sede giudiziale;
- la controparte non aveva fornito alcuna prova del danno subito dalla società. Tutto ciò dedotto, ha concluso per la carenza di legittimazione attiva della in ordine alla domanda di annullamento del contratto di vendita del Parte_1
17.03.2020 e per il rigetto della domanda risarcitoria.
La si è costituita, in persona dell'amministratrice , eccependo, in CP_6 Persona_2 via preliminare: - il difetto di competenza del tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, rispetto alle domande proposte nei suoi confronti, in quanto non aveva agito come socia della , ma come terza acquirente dell'immobile; - il difetto di Pt_3 competenza del tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, rispetto alla domanda di annullamento del contratto, la cui cognizione spettava al tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, quale giudice del luogo in cui si trovavano il terreno alienato e la sede della
, nonché quale giudice del luogo in cui era stata stipulata la compravendita Pt_3 impugnata;
- il difetto di interesse ad agire della e della , posto che Parte_1 Pt_3 quest'ultima aveva proposto dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere domanda ex art. 2901 cod. civ. volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della successiva vendita del
08.04.2020; - il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo stipulato il contratto di vendita del 17.03.2020 non quale socia della , ma quale mera compratrice del bene Pt_3 immobile. Nel merito, ha dedotto che: - il suo precedente amministratore, , non le CP_1 aveva fornito la documentazione necessaria a ricostruire quanto accaduto;
- in ogni caso, il prezzo di vendita era stato stabilito da , tramite il ricorso ad una perizia di stima;
CP_1
- il danno non era provato;
- inoltre, non essendo stato allegato il dolo, rispondeva dei soli danni prevedibili al momento della prima compravendita;
- quale socia della , non Pt_3 aveva né autorizzato né deciso l'atto in contestazione;
- non aveva ottenuto alcun vantaggio dalla condotta dello , il quale aveva sistematicamente “drenato” dai conti sociali le CP_1 risorse finanziarie incassate per effetto della rivendita a terzi del terreno. Ciò dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare e di rito, alla luce di quanto dedotto sub A), accertare e dichiarare la propria incompetenza almeno con riguardo alle domande
(tutte) rivolte nei confronti della odierna deducente, per essere competente il Tribunale di S.
5 Maria C.V.; 2) Ancora in via preliminare, alla luce di quanto dedotto sub B), accertare e dichiarare il difetto di interesse della sig.ra e, quindi, rigettare la domanda siccome Parte_1 inammissibile ovvero, in subordine, disporre ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello già pendente presso il Tribunale di S. Maria C.V. con n. rg. 2725/2021; 3) Ancora in via preliminare, ma in subordine, alla luce di quanto dedotto sub C), accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna deducente
e, quindi, rigettare l'avversa domanda siccome inammissibile;
4)
Nel merito, rigettare l'avversa domanda siccome infondata;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come per legge”.
La si è costituita in persona del curatore speciale, Avv. , aderendo Pt_3 Controparte_8 alla tesi della sussistenza del conflitto di interesse tra lo e la e alla tesi della CP_1 Pt_3 responsabilità del primo per aver posto in essere un atto distrattivo, ma senza proporre alcuna esplicita domanda nei confronti degli altri convenuti (cfr. p. 8 comparsa).
Soltanto con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., il curatore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare ai sensi dell'art. 2403 c.c. la responsabilità dell'amministratore Sig. per aver compiuto atti depauperativi del Parte_5 patrimonio sociale in conflitto di interessi ed anche omissiva per la mancanza di qualsivoglia preventiva comunicazione ai soci;
2) Per l'effetto, condannare il resistente Sig. , CP_1 nella qualità, al risarcimento dei danni causati alla nella misura da Parte_6 quantificarsi nel corso del giudizio e comunque in misura non inferiore alla differenza tra il prezzo conseguito dalla prima vendita e quello del successivo atto di alienazione corrisposto C alla . dalla ”. Controparte_2 Controparte_7
In data 12.04.2024, la si è costituita in persona del liquidatore, aderendo alle difese CP_6 già esposte in precedenza.
La causa è stata assegnata in decisione in data 16.04.2024, con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Con ordinanza del 15.01.2025, il collegio ha rimesso la causa sul ruolo per verificare chi fossero, in quel momento, gli amministratori della . Pt_3
Con ordinanza del 23.06.2025, il precedente Istruttore ha revocato il curatore speciale della
, atteso che l'anzidetta società poteva stare in giudizio in persona dell'altro Pt_3 amministratore, , e ha disposto che la società fosse convenuta in giudizio in Controparte_3 persona del predetto amministratore.
A seguito della notificazione dell'atto di citazione e dell'ordinanza di cui sopra, la si Pt_3
è costituita in persona dell'amministratore ed ha aderito alle conclusioni Controparte_3 formulate dall'attrice.
All'udienza del 04.11.2025, le parti hanno rinunziato alla concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e la causa è stata assegnata al collegio per la
6 decisione.
*****
§ 2. Le eccezioni preliminari sollevate dalla devono essere respinte. CP_6
Ai fini della competenza, occorre aver riguardo alla domanda formulata dall'attrice, la quale ha agito con l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476, comma 3, cod. civ., estendendo la domanda risarcitoria nei confronti della socia ai sensi del comma 8 della predetta CP_6 disposizione. Si tratta all'evidenza di una domanda rientrante nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa (cfr. art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003), mentre resta questione di merito stabilire se vi siano i presupposti per affermare la responsabilità solidale del socio. Anche la domanda ex art. 2043 cod. civ. rientra nella competenza della sezione specializzata, trattandosi di diversa qualificazione giuridica degli stessi fatti su cui si basa della domanda ex art. 2476, commi 3 e 8, cod. civ. e sarebbe davvero contrario al principio di economia processuale pensare che le due azioni possano essere demandante a due giudici diversi. Peraltro, rispetto a tale domanda non è stata sollevata alcuna eccezione di incompetenza da parte della convenuta.
Con la I memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attrice ha specificato che la domanda principale da lei avanzata aveva “ad oggetto l'accertamento e declaratoria della responsabilità degli amministratori ex art. 2476, commi 3 e 9 c.c. (e non già quella di annullamento del contratto di compravendita de quo)”. Tuttavia, dal tenore complessivo degli scritti difensivi della si evince che la domanda di annullamento non è stata oggetto di rinunzia, ma Parte_1
è stata proposta in via “accessoria e conseguenziale” (vedi pp. 1 e 2 della II memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.). Proprio il vincolo di accessorietà così come prospettato dall'attrice impone la trattazione unitaria delle due cause, tra loro intimamente connesse. La questione, peraltro, è di scarsa rilevanza pratica, perché come si vedrà in seguito, la domanda di annullamento non è supportata da un interesse ad agire attuale e concreto.
§ 3. Parimenti infondata è l'eccezione secondo cui l'attrice non avrebbe un interesse attuale ad agire ex art. 2476 cod. civ., atteso che il danno sarebbe eliso in caso di accoglimento della domanda ex art. 2901 cod. civ., formulata dalla nei confronti della e della Pt_3 CP_6 dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. doc. “d” ). Controparte_7 CP_6
L'azione revocatoria è volta a ricostituire la garanzia patrimoniale generica della in CP_6 vista dell'esperimento vittorioso dell'azione risarcitoria oggetto del presente giudizio;
ne consegue che l'eventuale declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., della vendita intercorsa tra e non eliminerebbe affatto il danno lamentato dalla CP_6 Controparte_7 socia, né ricostituirebbe il patrimonio della , la quale avrebbe soltanto la possibilità di Pt_3 agire in via esecutiva sul terreno acquistato dalla onde soddisfare il suo diritto di CP_7 credito nei confronti della . CP_6
Per tali ragioni, non sussistono neanche i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c.
7 del presente giudizio in attesa che sia definito quello pendente dinanzi al tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
§ 4. I fatti alla base delle domande della sono provati dalla documentazione in Parte_1 atti oltre a non essere contestati dai convenuti.
La è socia della sin dalla costituzione di detta società, avvenuta in data CP_6 Pt_3
26.02.2008 (cfr. doc. 3 attrice).
Soci della sono e la di lui moglie (cfr. doc. 4 attrice;
CP_6 CP_1 Persona_2 il rapporto di coniugio tra lo e la è circostanza pacifica). CP_1 Per_2
, oltre ad essere amministratore della sin dalla sua costituzione (cfr. CP_1 Pt_3 docc. 2 e 3 attrice), è stato amministratore unico della dall'11.05.2001 e sino al CP_6
02.03.2020; in tale data si è dimesso dalla carica ed è stato sostituito dal figlio, Parte_4
(cfr. doc. 4 attrice, ma la circostanza è pacifica). Il cambio di amministratore è stato
[...] iscritto nel registro delle imprese in data 12.03.2020. In data 16.06.2020, è CP_1 ridiventato amministratore unico della al posto del figlio (ancora doc. 4 CP_6 Pt_4 attrice).
Dopo pochi giorni dall'iscrizione del nominativo del nuovo amministratore nel registro delle imprese, in data 17.03.2020 la , in persona dell'amministratore, , e la Pt_3 CP_1
, in persona dell'amministratore, , hanno stipulato un contratto di CP_6 Parte_4 vendita, con cui la prima ha ceduto alla seconda, al prezzo di € 220.000,00, oltre IVA, il terreno sito nel comune di Caserta, in località "Contrada Cinquanta moggia”, censito in catasto terreni del predetto Comune al foglio 59, particelle 5087, 5088 e 5089 (cfr. doc. 5 attrice).
Secondo quanto indicato nell'atto, “nella determina del prezzo si è tenuto conto della perizia di stima dell'Ingegnere , iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Persona_3
Caserta al n. 818/A ed asseverata avanti il Notaio in data 5 marzo 2020, rep. Persona_4
n. 90530” (la perizia è stata allegata al contratto).
In data 08.04.2020, dopo soli 22 giorni dalla prima vendita, la , in persona di CP_6
, ha rivenduto il terreno acquistato dalla alla al Parte_4 Pt_3 Controparte_7 prezzo di € 1.120.000,00, oltre IVA (cfr. doc. 6 attrice).
In merito alla rilevante differenza di prezzo tra le due vendite, nel giudizio pendente dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata disposta una CTU volta a stabilire il valore di mercato che aveva il terreno di proprietà della nel 2020. Il CTU, ing. Pt_3 Per_5
ha stimato il detto valore in € 1.084.150,00 (cfr. consulenza depositata dall'attrice in
[...] data 24.02.2023; la produzione è ammissibile, in quanto il documento è venuto in essere in data 19.12.2022, dopo il verificarsi delle preclusioni istruttorie).
Per quanto la suddetta CTU sia stata contestata dallo , va rilevato che la stima CP_1 dell'ing. coincide, nella sostanza, con quella effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Per_5 direzione provinciale di Caserta, su delega del P.M., nell'ambito del procedimento penale a
8 carico dello . Secondo quanto appurato dall'Agenzia, il valore di mercato del terreno CP_1 nell'anno 2020 era pari a € 1.121.000,00 (cfr. doc. 2 depositato dall'attrice in data
13.10.2023; la produzione è ammissibile, in quanto l'attrice ha potuto estrarre copia dal fascicolo delle indagini preliminari soltanto dopo il rinvio a giudizio dello , disposto con CP_1 decreto del 24.04.2023, cfr. doc. 1 prodotto in data 13.10.2023). Ancora, la stima dell'ing. coincide con quella operata dal perito della (cfr. doc. 8 attrice). Per_5 Controparte_7
Dunque, non vi è dubbio che nel primo semestre del 2020, il valore di mercato del terreno era pari al prezzo pattuito nella seconda vendita ed era quindi 5 volte superiore rispetto al prezzo della prima vendita (quella tra e ). Pt_3 CP_6
§ 5. Ad avviso del collegio, le circostanze che hanno contrassegnato il doppio passaggio di proprietà denotano l'intento fraudolento dello e l'attuazione di un piano volto a dirottare CP_1
i proventi ricavabili dalla vendita dell'immobile dal patrimonio della a quello della Pt_3
, con conseguente violazione degli obblighi posti dall'art. 2476, comma 1, cod. civ. a CP_6 carico dell'amministratore.
Gli indici sintomatici del suddetto piano fraudolento, cui ha collaborato , si CP_1 evincono: a) dal rapido susseguirsi delle due compravendite, peraltro stipulate nel corso dell'emergenza causata dalla diffusione del virus Sars-Cov-2; b) dall'inspiegabile decisione dello di dimettersi da amministratore della , salvo poi riacquisire la carica una CP_1 CP_6 volta terminata l'operazione immobiliare;
c) dal fatto che lo non ha avvisato della CP_1 vendita dell'unico bene sociale né l'altro amministratore della , , né la Pt_3 Controparte_3 socia;
d) dalla rilevante differenza tra i prezzi pattuiti nei due atti;
e) dalla Parte_1 riconducibilità della allo e alla di lui moglie, sig.ra ; f) dal mancato CP_6 CP_1 Per_2 pagamento del prezzo da parte della (vedi accertamenti della Guardia di Finanza, doc. CP_6
3, 5 e 8, depositati dall'attrice in data 13.10.2023).
In merito alla circostanza sub a), dal breve lasso di tempo intercorso tra i due atti è possibile inferire che già al momento della prima vendita, lo era venuto a conoscenza CP_1 dell'interesse della per il terreno, altrimenti non si spiegherebbe come nel giro Controparte_7 di pochi giorni quest'ultima e la siano riuscite a concludere un'operazione immobiliare CP_6 per un prezzo di oltre un milione di euro.
Quanto alla circostanza sub b), appare evidente che la sostituzione è stata attuata al solo fine di evitare l'applicazione dell'art. 1395 cod. civ. (si veda sul punto l'informativa della
Guardia di Finanza, doc. 3, pp. 5 e 6 del file).
La prova dell'attività distrattiva posta in essere dall'amministratore non è certo esclusa dal fatto che egli si sia rivolto ad un professionista per ottenere una stima del terreno. In primo luogo, la perizia dell'ing. appare ictu oculi deficitaria, atteso che il professionista non ha Per_3 compiuto alcuna indagine di mercato, ma si è limitato ad individuare il valore del terreno partendo dalla valutazione di € 542.075,00 ad esso attribuita nell'ambito di un accertamento
9 con adesione relativo ad un atto registrato il 30.10.2003 ossia ben 17 anni prima della vendita alla . In secondo luogo, come già evidenziato, il rapido susseguirsi dei due atti induce il CP_6 collegio a ritenere che già al momento della stipula del primo, lo fosse ben consapevole CP_1 di poter alienare il terreno ad un prezzo di gran lunga maggiore.
Dunque, alla luce di quanto precede, è possibile affermare che l'amministratore è CP_1 responsabile nei confronti della società per i danni a questa arrecati a causa della sua condotta fraudolenta, concretizzatasi nella vendita dell'immobile sociale ad un prezzo 5 volte inferiore a quello di mercato.
La responsabilità del convenuto non è esclusa dalla sua assoluzione in sede penale. Infatti, rispetto al reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 cod. civ.), il tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha dichiarato il non doversi procedere per tardività della querela. Quanto al reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), lo è CP_1 stato assolto, in quanto l'atto pubblico di vendita non è destinato a provare la corrispondenza del prezzo pattuito al valore di mercato dell'immobile alienato (cfr. sentenza depositata in data
21.01.2025 dallo ). CP_1
§ 6. Passando alla posizione della , va rilevato che la responsabilità ex art. 2476, CP_6 comma 8, cod. civ. si fonda sulla condotta del socio che interferisca con la gestione societaria, affidata agli amministratori. In particolare, la responsabilità solidale del socio sussiste nel caso in cui egli abbia intenzionalmente indotto l'organo gestorio a realizzare un atto dannoso per la società. Si tratta, quindi, di operazioni che palesano un qualche coinvolgimento od ingerenza nella stessa gestione societaria, ma al di fuori dell'ipotesi in cui il socio assuma la posizione di c.d. amministratore di fatto, ossia tale da coinvolgerlo nella intera gestione societaria, in tutta la sua complessità verso l'interno e verso i terzi.
Ciò che si richiede, quindi, per il configurarsi della responsabilità ex art. 2647, comma 8, cod. civ. “è una effettiva influenza sull'attività gestoria, in uno dei modi che la legge stessa menziona, in quanto al socio possa imputarsi il coinvolgimento diretto nell'assunzione di scelte gestorie pregiudizievoli” (cfr. Cass., sez. 06/07/2023, n.19191). In altri termini, l'apporto causale del socio deve manifestarsi nelle forme della decisione o autorizzazione dell'atto di gestione compiuto dall'amministratore e rivelatosi pregiudizievole per la società.
Nel caso in esame, emerge soltanto che la è stata parte della vendita del CP_6
17.03.2020, ma non risulta che essa abbia inciso sulla decisione dell'amministratore di vendere l'immobile o l'abbia in qualche modo influenzata. La partecipazione della IONICO è avvenuta, per così dire, dall'esterno, quale parte compratrice del terreno, e non dall'interno, quale socia della . Pt_3
Non sussistono, quindi, i presupposti per affermare la responsabilità della società convenuta ex art. 2476, comma 8, cod. civ..
L'obbligazione risarcitoria può essere ricondotta, invece, all'art. 2043 cod. civ., posto che la
10 , attraverso il suo amministratore, , ha collaborato consapevolmente nella CP_6 CP_1 commissione dell'atto distrattivo, acquistando l'immobile e poi rivendendolo a terzi.
La cooperazione del terzo nell'altrui inadempimento è figura nota in dottrina e giurisprudenza (cfr. Cass., sez. III, n. 6160 del 20/10/1983); essa dà luogo ad una obbligazione risarcitoria solidale (art. 2055 cod. civ.), caratterizzata dal fatto che i titoli di responsabilità dei singoli danneggianti sono differenti (contrattuale per il debitore, extracontrattuale per il terzo).
Rispetto alla domanda ex art. 2043 cod. civ. non sussiste la legittimazione attiva della
, in quanto si tratta di domanda che esula dalla previsione dell'art. 2476, comma 3, Parte_1 cod. civ.. Tuttavia, la carenza di legittimazione attiva risulta sanata dal fatto che il titolare del diritto al risarcimento, ossia la , ha aderito alle conclusioni della , sanando Pt_3 Parte_1 con effetto ex tunc il detto vizio processuale e facendo propria la domanda (cfr. Cass., sez. lav., n. 14970 del 27/11/2001; Cass. sez. I, n. 19045 del 29/09/2005).
§ 7. Quanto da ultimo evidenziato vale anche per la domanda di annullamento del contratto di vendita. Rispetto ad essa la è effettivamente priva di legittimazione attiva, atteso Parte_1 che la legittimazione spetta, in via esclusiva, alla società secondo il chiaro disposto dell'art. 2475 ter, comma 1, cod. civ., a mente del quale “i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo” (cfr., sul punto, Tribunale di Milano, sez. I, 21/05/2015, n.1098).
Tuttavia, anche in tal caso la carenza di legittimazione passiva risulta sanata dal fatto che la ha aderito alle conclusioni della . Pt_3 Parte_1
La domanda in esame risulta però sfornita di un interesse ad agire concreto e attuale (art. 100 c.p.c.), posto che è la stessa attrice a sottolineare come l'immobile non possa più essere recuperato in quanto ceduto a terzi. Peraltro, dalla lettura dell'atto di citazione si evince che la domanda di annullamento è stata proposta al limitato fine di accertare la responsabilità dell'amministratore, nell'erronea convinzione che quest'ultima si sarebbe potuta affermare soltanto in caso di annullamento del contratto (vedi il seguente passaggio a p. 3 dell'atto di citazione: “Ne consegue che l'atto di compravendita per Notaio del 17.03.2020 dovrà Per_1 essere annullato, con conseguente diritto della società ZI. stante l'avvenuta Parte_2 alienazione a terzi del cespite e conseguente impossibilità di riacquistarne la titolarità, ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito, correlato quantomeno alla differenza tra il prezzo di vendita praticato e quello di mercato”). Infine, l'aver domandato in via principale il risarcimento del danno dimostra come non vi sia interesse all'annullamento, dalla cui declaratoria la non otterrebbe alcun vantaggio. Pt_3
In definitiva, la domanda di annullamento è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
§ 8. A questo punto non resta che procedere alla quantificazione del danno.
11 Dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso che la non ha pagato il prezzo di CP_6 vendita, sicché la spoliazione ai danni della coincide con il valore di mercato Pt_3 dell'immobile di cui ha perso la proprietà. Ne consegue che il danno può essere individuato nel prezzo che la società avrebbe conseguito nel caso in cui l'immobile fosse stato venduto al prezzo di mercato, pari a € 1.120.000,00 in valuta del marzo 2020 (epoca di commissione dell'atto distrattivo).
Sia il debito risarcitorio derivante da inadempimento contrattuale che quello derivante da illecito extracontrattuale sono debiti di valore (cfr. Cass., sez. I, n. 37798 del 27/12/2022 per il danno da inadempimento e Cass., sez. I, n. 4587 del 25/02/2009 per il danno extracontrattuale), con la conseguenza che l'importo di cui sopra deve essere rivalutato all'attualità. Ad € 1.120.000,00 in valuta del marzo 2020 corrispondono € 1.324.960,00 in valuta attuale (rivalutazione effettuata in base agli indici Istat – F.O.I. – ultimo indice disponibile ottobre 2025).
L'attrice non ha allegato di aver subito un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza alla società non spetta il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi (sulla necessità di allegazione del danno in esame, vedi Cass., sez. III,
04/08/2025, n. 22441; Cass., sez. III, n. 7216 del 18/03/2025; Cass., sez. III, 16/02/2023, n.
4938).
In conclusione, e la devono essere condannati, in solido tra loro, al CP_1 CP_6 pagamento, in favore della , di € 1.324.960,00. Su tale somma sono dovuti per legge Pt_3 gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ., con decorrenza dalla data della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del quantum riconosciuto in sentenza, dell'attività difensiva in concreto prestata.
Non è compito del Tribunale procedere alla liquidazione del compenso del curatore speciale, perché quest'ultimo non è un ausiliario del giudice, ma un mandatario della società, sicché spetta a quest'ultima remunerarlo per l'attività prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna e la IO. , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento, in favore della ZI. di € 1.324.960,00, oltre interessi al tasso Parte_2 legale ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) dichiara inammissibile la domanda di annullamento del contratto per difetto di interesse
12 ad agire;
C c) condanna e la . , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 rimborso delle spese di lite sostenute da , spese liquidate in Parte_1
€ 1.063,00 per esborsi e in € 26.500,00 per compenso del difensore (€ 5.000,00 per la fase di studio, € 3.500,00 per la fase introduttiva, € 10.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 8.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Eugenio Insogna;
Con d) condanna e la , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 rimborso delle spese di lite sostenute dalla ZI spese liquidate in € Parte_2
26.500,00 per compenso del difensore (€ 5.000,00 per la fase di studio, € 3.500,00 per la fase introduttiva, € 10.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 8.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Roberto Capasso.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il presidente est.
dott. U. Forziati
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, composto dai magistrati: dott. Ulisse Forziati - presidente rel. ed est. dott. Valerio Colandrea - giudice dott. Mario Fucito - giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 05.05.2022 da
, cod. fiscale , nata negli U.S.A. il Parte_1 C.F._1
24 Aprile 1980, residente in [...], in qualità di socia della ZI. elettivamente domiciliata in Casagiove (CE), viale Europa n. Parte_2
20, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Insogna, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
ATTRICE contro
cod. fiscale: , nato a [...] il 25 CP_1 C.F._2 gennaio 1956, residente in [...], elettivamente domiciliato in Caserta alla piazza Vanvitelli n. 26, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Fuschetti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO nonché
IO. , cod. fiscale , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 liquidatore pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla via CP_1
Vito di Jasi n. 59
CONVENUTA
e
ZI. cod. fiscale , in persona dell'amministratore Parte_2 P.IVA_2 pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Caserta, via Salvo D'Acquisto Controparte_3
1 n. 35, presso lo studio dell'Avv. Roberto Capasso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 18.09.2025
CONVENUTA oggetto: azione ex art. 2476 cod. civ.
Conclusioni per la : insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella Parte_1 propria comparsa in riassunzione …
Conclusioni per la Zio. : insiste e si associa all'accoglimento delle conclusioni già rassegnate Pt_2 dall'attrice sig.ra … Parte_1
Conclusione per : - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione CP_4 attiva della signora ai sensi dell'art. 2475 ter c.c. alla proposizione Parte_1 della domanda di annullamento ai sensi dell'art. 2475 ter c.c. dell'atto per Notaio Per_1 del 17 marzo 2020, Rep. 257328, Racc. 45334 intervenuto tra la ZI.
[...] [...] Con e la per tutto quanto ampiamente esposto in atti;
Parte_2 Controparte_2 nel merito, rigettare la domanda proposta dalla signora nei Parte_1 confronti dell'ing. , Amministratore della ZI. per tutto CP_1 Parte_2 quanto ampiamente esposto in atti.
Conclusioni per Io. 1) In via preliminare e di rito, alla luce di quanto dedotto sub CP_2
A), accertare e dichiarare la propria incompetenza almeno con riguardo alle domande (tutte) rivolte nei confronti della odierna deducente, per essere competente il Tribunale di S. Maria
C.V.; 2) Ancora in via preliminare, alla luce di quanto dedotto sub B), accertare e dichiarare il difetto di interesse della sig.ra e, quindi, rigettare la domanda siccome inammissibile Parte_1 ovvero, in subordine, disporre ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello già pendente presso il Tribunale di S. Maria C.V. con n. rg.
2725/2021; 3) Ancora in via preliminare, ma in subordine, alla luce di quanto dedotto sub C), accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna deducente e, quindi, rigettare l'avversa domanda siccome inammissibile;
4) Nel merito, rigettare l'avversa domanda siccome infondata.
MOTIVAZINE IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. , titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale della Parte_1
ZI (di seguito, per comodità, ), ha agito ex artt. 2476, commi Parte_2 Pt_3 Con 3 e 8, e 2043 cod. civ., nei confronti di e della (di CP_1 Controparte_2 seguito, per comodità, ), per sentirli condannare al risarcimento del danno causato alla CP_6
dal compimento dell'atto distrattivo e depauperativo del patrimonio sociale, consistito Pt_3 nella vendita della zona di terreno ubicata in Caserta, località “Contrada Cinquanta Moggia”, censita in catasto terreni al foglio 59, particelle 5087, 5088 e 5089, a un prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che: - la , il cui capitale sociale Pt_3
2 era pari a € 100.000,00, aveva quale oggetto sociale l'esecuzione di lavori edili in genere, nonché la costruzione, permuta e vendita di fabbricati e la vendita di terreni;
- l'altro 50% del capitale sociale era nella titolarità della;
- la aveva due amministratori, CP_6 Pt_3
e , i quali potevano agire anche disgiuntamente;
- a partire Controparte_3 CP_1 dall'11.05.2001, aveva rivestito anche la carica di amministratore unico della CP_1
; - soci di quest'ultima erano lo stesso , titolare del 40% del capitale, e la sig.ra CP_6 CP_1
, moglie dello , titolare del restante 60%; - in data 02.03.2020, Persona_2 CP_1 CP_1
aveva dismesso la carica di amministratore della , carica che, in pari data, era
[...] CP_6 stata assunta dal di lui figlio, sig. (le dimissioni e la nomina di nuovo Parte_4 amministratore erano state iscritte nel registro delle imprese in data 11.03.2020); - con atto di vendita del 17.03.2020, la , in persona dell'amministratore , aveva Pt_3 CP_1 alienato alla , in persona dell'amministratore , la piena proprietà della CP_6 Parte_4 zona di terreno ubicata in Caserta (CE), località "Contrada Cinquanta Moggia", censita in catasto terreni al foglio 59, particelle 5087, 5088 e 5089, al prezzo di € 268.400,00 (IVA compresa); - la vendita era stata stipulata da senza il preventivo conseguimento CP_1 della delibera autorizzativa dei soci della venditrice e/o successiva ratifica in sede assembleare e all'insaputa dell'altro amministratore, ; - nelle casse sociali non vi era traccia Controparte_3 dei proventi della vendita;
- dopo soli 22 giorni, con atto del 08.04.2020, la aveva CP_6 alienato il terreno di cui sopra alla al prezzo di € 1.366.400,00 (IVA Controparte_7 compresa); - una volta compiuta l'operazione, con atto del 16.06.2020, iscritto al registro delle imprese in data 08.07.2020, era nuovamente diventato amministratore della CP_1
in sostituzione di;
- “tenuto conto della successione temporale delle CP_6 Parte_4 operazioni societarie e/o immobiliari intervenute, nonché dei rapporti parentali e/o delle partecipazioni personali al capitale sociale delle società, venditrice ed acquirente, oltre che del prezzo irrisorio di alienazione dell'atto del 17.03.2020”, era evidente come il sig. CP_1 avesse agito in conflitto di interessi ex artt. 1394 e 2475-ter cod. civ. con la società e Pt_3 in danno di quest'ultima, con il solo intento di favorire il terzo acquirente, , di cui egli CP_6 stesso era socio unitamente alla coniuge;
- le attività poste in essere da , quale CP_1 amministratore della , e dalla socia , configuravano, quindi, “una chiara ipotesi Pt_3 CP_6 di responsabilità prevista dall'art. 2476, commi 3 e 9, Cod. civ., avendo realizzato palesi atti distrattivi e depauperativi del patrimonio sociale”; - la vendita del 17.03.2020 doveva essere annullata, con conseguente diritto della ad ottenere il risarcimento del danno Pt_3 patrimoniale subito, stante l'impossibilità di riacquistare la proprietà del terreno, atteso che lo stesso era stato alienato a terzi.
Il giudizio è stato inizialmente introdotto dinanzi al collegio arbitrale previsto dall'art. 38 dello statuto sociale. Il collegio arbitrale si è dichiarato incompetente con lodo sottoscritto in data 26-27.04.2022, concedendo alle parti tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al
3 tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa.
La ha quindi riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la concorrente e/o solidale Con responsabilità, ciascuno secondo il proprio titolo, del sig. e della CP_1
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., quali, rispettivamente, Amministratore Controparte_2
p.t. e socio (nonché avente causa) della ZI. ai sensi dell'art. 2476, Parte_2 commi 3 e 9, Cod. civ., nonché ex art. 2043 Cod. civ., avendo realizzato palesi atti distrattivi e depauperativi del patrimonio sociale, oltre che per la condotta illegittima ed illecita tenuta e per la violazione degli obblighi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo agli amministratori ed ai soci delle società di capitali, anche in ordine alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare che l'atto di compravendita per Notaio Per_1 del 17.03.2020 di cui in premessa, realizzato ad un prezzo di vendita del tutto irrisorio, è stato compiuto dal sig. , nella qualità, agendo in conflitto di interessi ex artt. 1394 e CP_1
2475-ter cod. civ. con la società ZI. in danno della società dallo stesso Parte_2 rappresentata, con il solo intento di favorire il terzo acquirente, IO. di Controparte_2 cui egli stesso è socio unitamente al coniuge e, quindi, annullarlo;
3) Stante l'avvenuta alienazione a terzi del bene e la conseguente impossibilità di suo rientro nel patrimonio della Con società ZI. condannare il sig. e la Parte_2 CP_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., in solido, ciascuno secondo il proprio titolo, al
[...] risarcimento dei danni causati in favore della predetta ZI. nella Controparte_2 misura da quantificarsi in corso di procedimento e, comunque, non inferiore alla differenza tra il prezzo conseguito con la prima vendita e quello di cui al successivo atto di alienazione in favore della oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero dell'intero Controparte_7 prezzo corrisposto da quest'ultima qualora non dovessero rinvenirsi le somme asseritamente versate con la prima vendita;
4) Condannare i convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite, con distrazione”.
si è costituito, replicando che: - la era carente di legittimazione CP_1 Parte_1 attiva in ordine alla domanda di annullamento del contratto di vendita del 17.03.2020, in quanto la legittimazione ad agire per l'annullamento spettava, ex art. 2475 ter cod. civ., alla sola;
- la mera coincidenza soggettiva del ruolo di amministratore unico di due Pt_3 società in reciproco rapporto negoziale non era di per sé idonea, in assenza di ulteriori elementi, ad assurgere ad ipotesi di conflitto di interessi censurabile ai sensi degli artt. 2475 ter e 2476 cod. civ., dovendosi riscontrare in concreto la portata lesiva del conflitto, tale per cui all'utile della società avvantaggiata corrispondeva il sacrificio dell'altra società danneggiata;
- nel caso in esame, la non aveva subito alcun pregiudizio;
- il merito degli atti di Pt_3 gestione compiuti dall'amministratore era insindacabile in sede giurisdizionale, salvo il limite della palese irragionevolezza dell'atto gestorio, desumibile dall'omessa adozione delle cautele
4 necessarie e dalla mancata assunzione delle informazioni rilevanti;
- l'amministratore che, prima di adottare la scelta contestata, si era legittimamente affidato alla competenza di figure professionali specializzate non poteva essere ritenuto responsabile dell'esito negativo dell'operazione; - al fine di individuare il valore di mercato del terreno alienato alla , CP_6 aveva affidato apposito incarico ad un professionista esterno, l'ing. , il quale Persona_3 aveva redatto una perizia giurata di stima del valore dell'immobile; - l'ing. aveva Per_3 stimato in € 270.000,00 il valore di mercato del terreno;
- la sua condotta non poteva essere considerata negligente, atteso che aveva adottato tutte le cautele necessarie al fine di decidere in modo informato e consapevole, sicché la convenienza economica della scelta da lui operata non era sindacabile in sede giudiziale;
- la controparte non aveva fornito alcuna prova del danno subito dalla società. Tutto ciò dedotto, ha concluso per la carenza di legittimazione attiva della in ordine alla domanda di annullamento del contratto di vendita del Parte_1
17.03.2020 e per il rigetto della domanda risarcitoria.
La si è costituita, in persona dell'amministratrice , eccependo, in CP_6 Persona_2 via preliminare: - il difetto di competenza del tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, rispetto alle domande proposte nei suoi confronti, in quanto non aveva agito come socia della , ma come terza acquirente dell'immobile; - il difetto di Pt_3 competenza del tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, rispetto alla domanda di annullamento del contratto, la cui cognizione spettava al tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, quale giudice del luogo in cui si trovavano il terreno alienato e la sede della
, nonché quale giudice del luogo in cui era stata stipulata la compravendita Pt_3 impugnata;
- il difetto di interesse ad agire della e della , posto che Parte_1 Pt_3 quest'ultima aveva proposto dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere domanda ex art. 2901 cod. civ. volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della successiva vendita del
08.04.2020; - il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo stipulato il contratto di vendita del 17.03.2020 non quale socia della , ma quale mera compratrice del bene Pt_3 immobile. Nel merito, ha dedotto che: - il suo precedente amministratore, , non le CP_1 aveva fornito la documentazione necessaria a ricostruire quanto accaduto;
- in ogni caso, il prezzo di vendita era stato stabilito da , tramite il ricorso ad una perizia di stima;
CP_1
- il danno non era provato;
- inoltre, non essendo stato allegato il dolo, rispondeva dei soli danni prevedibili al momento della prima compravendita;
- quale socia della , non Pt_3 aveva né autorizzato né deciso l'atto in contestazione;
- non aveva ottenuto alcun vantaggio dalla condotta dello , il quale aveva sistematicamente “drenato” dai conti sociali le CP_1 risorse finanziarie incassate per effetto della rivendita a terzi del terreno. Ciò dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare e di rito, alla luce di quanto dedotto sub A), accertare e dichiarare la propria incompetenza almeno con riguardo alle domande
(tutte) rivolte nei confronti della odierna deducente, per essere competente il Tribunale di S.
5 Maria C.V.; 2) Ancora in via preliminare, alla luce di quanto dedotto sub B), accertare e dichiarare il difetto di interesse della sig.ra e, quindi, rigettare la domanda siccome Parte_1 inammissibile ovvero, in subordine, disporre ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello già pendente presso il Tribunale di S. Maria C.V. con n. rg. 2725/2021; 3) Ancora in via preliminare, ma in subordine, alla luce di quanto dedotto sub C), accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna deducente
e, quindi, rigettare l'avversa domanda siccome inammissibile;
4)
Nel merito, rigettare l'avversa domanda siccome infondata;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come per legge”.
La si è costituita in persona del curatore speciale, Avv. , aderendo Pt_3 Controparte_8 alla tesi della sussistenza del conflitto di interesse tra lo e la e alla tesi della CP_1 Pt_3 responsabilità del primo per aver posto in essere un atto distrattivo, ma senza proporre alcuna esplicita domanda nei confronti degli altri convenuti (cfr. p. 8 comparsa).
Soltanto con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., il curatore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare ai sensi dell'art. 2403 c.c. la responsabilità dell'amministratore Sig. per aver compiuto atti depauperativi del Parte_5 patrimonio sociale in conflitto di interessi ed anche omissiva per la mancanza di qualsivoglia preventiva comunicazione ai soci;
2) Per l'effetto, condannare il resistente Sig. , CP_1 nella qualità, al risarcimento dei danni causati alla nella misura da Parte_6 quantificarsi nel corso del giudizio e comunque in misura non inferiore alla differenza tra il prezzo conseguito dalla prima vendita e quello del successivo atto di alienazione corrisposto C alla . dalla ”. Controparte_2 Controparte_7
In data 12.04.2024, la si è costituita in persona del liquidatore, aderendo alle difese CP_6 già esposte in precedenza.
La causa è stata assegnata in decisione in data 16.04.2024, con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Con ordinanza del 15.01.2025, il collegio ha rimesso la causa sul ruolo per verificare chi fossero, in quel momento, gli amministratori della . Pt_3
Con ordinanza del 23.06.2025, il precedente Istruttore ha revocato il curatore speciale della
, atteso che l'anzidetta società poteva stare in giudizio in persona dell'altro Pt_3 amministratore, , e ha disposto che la società fosse convenuta in giudizio in Controparte_3 persona del predetto amministratore.
A seguito della notificazione dell'atto di citazione e dell'ordinanza di cui sopra, la si Pt_3
è costituita in persona dell'amministratore ed ha aderito alle conclusioni Controparte_3 formulate dall'attrice.
All'udienza del 04.11.2025, le parti hanno rinunziato alla concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e la causa è stata assegnata al collegio per la
6 decisione.
*****
§ 2. Le eccezioni preliminari sollevate dalla devono essere respinte. CP_6
Ai fini della competenza, occorre aver riguardo alla domanda formulata dall'attrice, la quale ha agito con l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476, comma 3, cod. civ., estendendo la domanda risarcitoria nei confronti della socia ai sensi del comma 8 della predetta CP_6 disposizione. Si tratta all'evidenza di una domanda rientrante nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa (cfr. art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003), mentre resta questione di merito stabilire se vi siano i presupposti per affermare la responsabilità solidale del socio. Anche la domanda ex art. 2043 cod. civ. rientra nella competenza della sezione specializzata, trattandosi di diversa qualificazione giuridica degli stessi fatti su cui si basa della domanda ex art. 2476, commi 3 e 8, cod. civ. e sarebbe davvero contrario al principio di economia processuale pensare che le due azioni possano essere demandante a due giudici diversi. Peraltro, rispetto a tale domanda non è stata sollevata alcuna eccezione di incompetenza da parte della convenuta.
Con la I memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attrice ha specificato che la domanda principale da lei avanzata aveva “ad oggetto l'accertamento e declaratoria della responsabilità degli amministratori ex art. 2476, commi 3 e 9 c.c. (e non già quella di annullamento del contratto di compravendita de quo)”. Tuttavia, dal tenore complessivo degli scritti difensivi della si evince che la domanda di annullamento non è stata oggetto di rinunzia, ma Parte_1
è stata proposta in via “accessoria e conseguenziale” (vedi pp. 1 e 2 della II memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.). Proprio il vincolo di accessorietà così come prospettato dall'attrice impone la trattazione unitaria delle due cause, tra loro intimamente connesse. La questione, peraltro, è di scarsa rilevanza pratica, perché come si vedrà in seguito, la domanda di annullamento non è supportata da un interesse ad agire attuale e concreto.
§ 3. Parimenti infondata è l'eccezione secondo cui l'attrice non avrebbe un interesse attuale ad agire ex art. 2476 cod. civ., atteso che il danno sarebbe eliso in caso di accoglimento della domanda ex art. 2901 cod. civ., formulata dalla nei confronti della e della Pt_3 CP_6 dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. doc. “d” ). Controparte_7 CP_6
L'azione revocatoria è volta a ricostituire la garanzia patrimoniale generica della in CP_6 vista dell'esperimento vittorioso dell'azione risarcitoria oggetto del presente giudizio;
ne consegue che l'eventuale declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., della vendita intercorsa tra e non eliminerebbe affatto il danno lamentato dalla CP_6 Controparte_7 socia, né ricostituirebbe il patrimonio della , la quale avrebbe soltanto la possibilità di Pt_3 agire in via esecutiva sul terreno acquistato dalla onde soddisfare il suo diritto di CP_7 credito nei confronti della . CP_6
Per tali ragioni, non sussistono neanche i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c.
7 del presente giudizio in attesa che sia definito quello pendente dinanzi al tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
§ 4. I fatti alla base delle domande della sono provati dalla documentazione in Parte_1 atti oltre a non essere contestati dai convenuti.
La è socia della sin dalla costituzione di detta società, avvenuta in data CP_6 Pt_3
26.02.2008 (cfr. doc. 3 attrice).
Soci della sono e la di lui moglie (cfr. doc. 4 attrice;
CP_6 CP_1 Persona_2 il rapporto di coniugio tra lo e la è circostanza pacifica). CP_1 Per_2
, oltre ad essere amministratore della sin dalla sua costituzione (cfr. CP_1 Pt_3 docc. 2 e 3 attrice), è stato amministratore unico della dall'11.05.2001 e sino al CP_6
02.03.2020; in tale data si è dimesso dalla carica ed è stato sostituito dal figlio, Parte_4
(cfr. doc. 4 attrice, ma la circostanza è pacifica). Il cambio di amministratore è stato
[...] iscritto nel registro delle imprese in data 12.03.2020. In data 16.06.2020, è CP_1 ridiventato amministratore unico della al posto del figlio (ancora doc. 4 CP_6 Pt_4 attrice).
Dopo pochi giorni dall'iscrizione del nominativo del nuovo amministratore nel registro delle imprese, in data 17.03.2020 la , in persona dell'amministratore, , e la Pt_3 CP_1
, in persona dell'amministratore, , hanno stipulato un contratto di CP_6 Parte_4 vendita, con cui la prima ha ceduto alla seconda, al prezzo di € 220.000,00, oltre IVA, il terreno sito nel comune di Caserta, in località "Contrada Cinquanta moggia”, censito in catasto terreni del predetto Comune al foglio 59, particelle 5087, 5088 e 5089 (cfr. doc. 5 attrice).
Secondo quanto indicato nell'atto, “nella determina del prezzo si è tenuto conto della perizia di stima dell'Ingegnere , iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Persona_3
Caserta al n. 818/A ed asseverata avanti il Notaio in data 5 marzo 2020, rep. Persona_4
n. 90530” (la perizia è stata allegata al contratto).
In data 08.04.2020, dopo soli 22 giorni dalla prima vendita, la , in persona di CP_6
, ha rivenduto il terreno acquistato dalla alla al Parte_4 Pt_3 Controparte_7 prezzo di € 1.120.000,00, oltre IVA (cfr. doc. 6 attrice).
In merito alla rilevante differenza di prezzo tra le due vendite, nel giudizio pendente dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata disposta una CTU volta a stabilire il valore di mercato che aveva il terreno di proprietà della nel 2020. Il CTU, ing. Pt_3 Per_5
ha stimato il detto valore in € 1.084.150,00 (cfr. consulenza depositata dall'attrice in
[...] data 24.02.2023; la produzione è ammissibile, in quanto il documento è venuto in essere in data 19.12.2022, dopo il verificarsi delle preclusioni istruttorie).
Per quanto la suddetta CTU sia stata contestata dallo , va rilevato che la stima CP_1 dell'ing. coincide, nella sostanza, con quella effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Per_5 direzione provinciale di Caserta, su delega del P.M., nell'ambito del procedimento penale a
8 carico dello . Secondo quanto appurato dall'Agenzia, il valore di mercato del terreno CP_1 nell'anno 2020 era pari a € 1.121.000,00 (cfr. doc. 2 depositato dall'attrice in data
13.10.2023; la produzione è ammissibile, in quanto l'attrice ha potuto estrarre copia dal fascicolo delle indagini preliminari soltanto dopo il rinvio a giudizio dello , disposto con CP_1 decreto del 24.04.2023, cfr. doc. 1 prodotto in data 13.10.2023). Ancora, la stima dell'ing. coincide con quella operata dal perito della (cfr. doc. 8 attrice). Per_5 Controparte_7
Dunque, non vi è dubbio che nel primo semestre del 2020, il valore di mercato del terreno era pari al prezzo pattuito nella seconda vendita ed era quindi 5 volte superiore rispetto al prezzo della prima vendita (quella tra e ). Pt_3 CP_6
§ 5. Ad avviso del collegio, le circostanze che hanno contrassegnato il doppio passaggio di proprietà denotano l'intento fraudolento dello e l'attuazione di un piano volto a dirottare CP_1
i proventi ricavabili dalla vendita dell'immobile dal patrimonio della a quello della Pt_3
, con conseguente violazione degli obblighi posti dall'art. 2476, comma 1, cod. civ. a CP_6 carico dell'amministratore.
Gli indici sintomatici del suddetto piano fraudolento, cui ha collaborato , si CP_1 evincono: a) dal rapido susseguirsi delle due compravendite, peraltro stipulate nel corso dell'emergenza causata dalla diffusione del virus Sars-Cov-2; b) dall'inspiegabile decisione dello di dimettersi da amministratore della , salvo poi riacquisire la carica una CP_1 CP_6 volta terminata l'operazione immobiliare;
c) dal fatto che lo non ha avvisato della CP_1 vendita dell'unico bene sociale né l'altro amministratore della , , né la Pt_3 Controparte_3 socia;
d) dalla rilevante differenza tra i prezzi pattuiti nei due atti;
e) dalla Parte_1 riconducibilità della allo e alla di lui moglie, sig.ra ; f) dal mancato CP_6 CP_1 Per_2 pagamento del prezzo da parte della (vedi accertamenti della Guardia di Finanza, doc. CP_6
3, 5 e 8, depositati dall'attrice in data 13.10.2023).
In merito alla circostanza sub a), dal breve lasso di tempo intercorso tra i due atti è possibile inferire che già al momento della prima vendita, lo era venuto a conoscenza CP_1 dell'interesse della per il terreno, altrimenti non si spiegherebbe come nel giro Controparte_7 di pochi giorni quest'ultima e la siano riuscite a concludere un'operazione immobiliare CP_6 per un prezzo di oltre un milione di euro.
Quanto alla circostanza sub b), appare evidente che la sostituzione è stata attuata al solo fine di evitare l'applicazione dell'art. 1395 cod. civ. (si veda sul punto l'informativa della
Guardia di Finanza, doc. 3, pp. 5 e 6 del file).
La prova dell'attività distrattiva posta in essere dall'amministratore non è certo esclusa dal fatto che egli si sia rivolto ad un professionista per ottenere una stima del terreno. In primo luogo, la perizia dell'ing. appare ictu oculi deficitaria, atteso che il professionista non ha Per_3 compiuto alcuna indagine di mercato, ma si è limitato ad individuare il valore del terreno partendo dalla valutazione di € 542.075,00 ad esso attribuita nell'ambito di un accertamento
9 con adesione relativo ad un atto registrato il 30.10.2003 ossia ben 17 anni prima della vendita alla . In secondo luogo, come già evidenziato, il rapido susseguirsi dei due atti induce il CP_6 collegio a ritenere che già al momento della stipula del primo, lo fosse ben consapevole CP_1 di poter alienare il terreno ad un prezzo di gran lunga maggiore.
Dunque, alla luce di quanto precede, è possibile affermare che l'amministratore è CP_1 responsabile nei confronti della società per i danni a questa arrecati a causa della sua condotta fraudolenta, concretizzatasi nella vendita dell'immobile sociale ad un prezzo 5 volte inferiore a quello di mercato.
La responsabilità del convenuto non è esclusa dalla sua assoluzione in sede penale. Infatti, rispetto al reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 cod. civ.), il tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha dichiarato il non doversi procedere per tardività della querela. Quanto al reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), lo è CP_1 stato assolto, in quanto l'atto pubblico di vendita non è destinato a provare la corrispondenza del prezzo pattuito al valore di mercato dell'immobile alienato (cfr. sentenza depositata in data
21.01.2025 dallo ). CP_1
§ 6. Passando alla posizione della , va rilevato che la responsabilità ex art. 2476, CP_6 comma 8, cod. civ. si fonda sulla condotta del socio che interferisca con la gestione societaria, affidata agli amministratori. In particolare, la responsabilità solidale del socio sussiste nel caso in cui egli abbia intenzionalmente indotto l'organo gestorio a realizzare un atto dannoso per la società. Si tratta, quindi, di operazioni che palesano un qualche coinvolgimento od ingerenza nella stessa gestione societaria, ma al di fuori dell'ipotesi in cui il socio assuma la posizione di c.d. amministratore di fatto, ossia tale da coinvolgerlo nella intera gestione societaria, in tutta la sua complessità verso l'interno e verso i terzi.
Ciò che si richiede, quindi, per il configurarsi della responsabilità ex art. 2647, comma 8, cod. civ. “è una effettiva influenza sull'attività gestoria, in uno dei modi che la legge stessa menziona, in quanto al socio possa imputarsi il coinvolgimento diretto nell'assunzione di scelte gestorie pregiudizievoli” (cfr. Cass., sez. 06/07/2023, n.19191). In altri termini, l'apporto causale del socio deve manifestarsi nelle forme della decisione o autorizzazione dell'atto di gestione compiuto dall'amministratore e rivelatosi pregiudizievole per la società.
Nel caso in esame, emerge soltanto che la è stata parte della vendita del CP_6
17.03.2020, ma non risulta che essa abbia inciso sulla decisione dell'amministratore di vendere l'immobile o l'abbia in qualche modo influenzata. La partecipazione della IONICO è avvenuta, per così dire, dall'esterno, quale parte compratrice del terreno, e non dall'interno, quale socia della . Pt_3
Non sussistono, quindi, i presupposti per affermare la responsabilità della società convenuta ex art. 2476, comma 8, cod. civ..
L'obbligazione risarcitoria può essere ricondotta, invece, all'art. 2043 cod. civ., posto che la
10 , attraverso il suo amministratore, , ha collaborato consapevolmente nella CP_6 CP_1 commissione dell'atto distrattivo, acquistando l'immobile e poi rivendendolo a terzi.
La cooperazione del terzo nell'altrui inadempimento è figura nota in dottrina e giurisprudenza (cfr. Cass., sez. III, n. 6160 del 20/10/1983); essa dà luogo ad una obbligazione risarcitoria solidale (art. 2055 cod. civ.), caratterizzata dal fatto che i titoli di responsabilità dei singoli danneggianti sono differenti (contrattuale per il debitore, extracontrattuale per il terzo).
Rispetto alla domanda ex art. 2043 cod. civ. non sussiste la legittimazione attiva della
, in quanto si tratta di domanda che esula dalla previsione dell'art. 2476, comma 3, Parte_1 cod. civ.. Tuttavia, la carenza di legittimazione attiva risulta sanata dal fatto che il titolare del diritto al risarcimento, ossia la , ha aderito alle conclusioni della , sanando Pt_3 Parte_1 con effetto ex tunc il detto vizio processuale e facendo propria la domanda (cfr. Cass., sez. lav., n. 14970 del 27/11/2001; Cass. sez. I, n. 19045 del 29/09/2005).
§ 7. Quanto da ultimo evidenziato vale anche per la domanda di annullamento del contratto di vendita. Rispetto ad essa la è effettivamente priva di legittimazione attiva, atteso Parte_1 che la legittimazione spetta, in via esclusiva, alla società secondo il chiaro disposto dell'art. 2475 ter, comma 1, cod. civ., a mente del quale “i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo” (cfr., sul punto, Tribunale di Milano, sez. I, 21/05/2015, n.1098).
Tuttavia, anche in tal caso la carenza di legittimazione passiva risulta sanata dal fatto che la ha aderito alle conclusioni della . Pt_3 Parte_1
La domanda in esame risulta però sfornita di un interesse ad agire concreto e attuale (art. 100 c.p.c.), posto che è la stessa attrice a sottolineare come l'immobile non possa più essere recuperato in quanto ceduto a terzi. Peraltro, dalla lettura dell'atto di citazione si evince che la domanda di annullamento è stata proposta al limitato fine di accertare la responsabilità dell'amministratore, nell'erronea convinzione che quest'ultima si sarebbe potuta affermare soltanto in caso di annullamento del contratto (vedi il seguente passaggio a p. 3 dell'atto di citazione: “Ne consegue che l'atto di compravendita per Notaio del 17.03.2020 dovrà Per_1 essere annullato, con conseguente diritto della società ZI. stante l'avvenuta Parte_2 alienazione a terzi del cespite e conseguente impossibilità di riacquistarne la titolarità, ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito, correlato quantomeno alla differenza tra il prezzo di vendita praticato e quello di mercato”). Infine, l'aver domandato in via principale il risarcimento del danno dimostra come non vi sia interesse all'annullamento, dalla cui declaratoria la non otterrebbe alcun vantaggio. Pt_3
In definitiva, la domanda di annullamento è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
§ 8. A questo punto non resta che procedere alla quantificazione del danno.
11 Dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso che la non ha pagato il prezzo di CP_6 vendita, sicché la spoliazione ai danni della coincide con il valore di mercato Pt_3 dell'immobile di cui ha perso la proprietà. Ne consegue che il danno può essere individuato nel prezzo che la società avrebbe conseguito nel caso in cui l'immobile fosse stato venduto al prezzo di mercato, pari a € 1.120.000,00 in valuta del marzo 2020 (epoca di commissione dell'atto distrattivo).
Sia il debito risarcitorio derivante da inadempimento contrattuale che quello derivante da illecito extracontrattuale sono debiti di valore (cfr. Cass., sez. I, n. 37798 del 27/12/2022 per il danno da inadempimento e Cass., sez. I, n. 4587 del 25/02/2009 per il danno extracontrattuale), con la conseguenza che l'importo di cui sopra deve essere rivalutato all'attualità. Ad € 1.120.000,00 in valuta del marzo 2020 corrispondono € 1.324.960,00 in valuta attuale (rivalutazione effettuata in base agli indici Istat – F.O.I. – ultimo indice disponibile ottobre 2025).
L'attrice non ha allegato di aver subito un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza alla società non spetta il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi (sulla necessità di allegazione del danno in esame, vedi Cass., sez. III,
04/08/2025, n. 22441; Cass., sez. III, n. 7216 del 18/03/2025; Cass., sez. III, 16/02/2023, n.
4938).
In conclusione, e la devono essere condannati, in solido tra loro, al CP_1 CP_6 pagamento, in favore della , di € 1.324.960,00. Su tale somma sono dovuti per legge Pt_3 gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ., con decorrenza dalla data della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del quantum riconosciuto in sentenza, dell'attività difensiva in concreto prestata.
Non è compito del Tribunale procedere alla liquidazione del compenso del curatore speciale, perché quest'ultimo non è un ausiliario del giudice, ma un mandatario della società, sicché spetta a quest'ultima remunerarlo per l'attività prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna e la IO. , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento, in favore della ZI. di € 1.324.960,00, oltre interessi al tasso Parte_2 legale ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) dichiara inammissibile la domanda di annullamento del contratto per difetto di interesse
12 ad agire;
C c) condanna e la . , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 rimborso delle spese di lite sostenute da , spese liquidate in Parte_1
€ 1.063,00 per esborsi e in € 26.500,00 per compenso del difensore (€ 5.000,00 per la fase di studio, € 3.500,00 per la fase introduttiva, € 10.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 8.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Eugenio Insogna;
Con d) condanna e la , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 rimborso delle spese di lite sostenute dalla ZI spese liquidate in € Parte_2
26.500,00 per compenso del difensore (€ 5.000,00 per la fase di studio, € 3.500,00 per la fase introduttiva, € 10.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 8.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Roberto Capasso.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il presidente est.
dott. U. Forziati
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