Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 4745/2024 R.G. avente ad oggetto: “ricorso per separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto”, e vertente
TRA
(c.f. ) e, (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Casandrino (NA) alla via Andrea della C.F._2
Rossa n. 16, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Grasso, (c.f. ) che li C.F._3
rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo depositato in data 5 dicembre 2024 i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio concordatario, in data 9 settembre 1996 (atto n. 47 parte II serie A anno 1996) e che dalla loro unione erano nati tre figli: nato il [...], Per_1 Per_2
nato il [...], nata il [...]; che, il rapporto coniugale si era Per_3
che i figli e sono maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_1
autosufficienti, mentre la piccola soffre di un disturbo dell'apprendimento e vive Per_3
stabilmente col padre;
tanto premesso chiedevano emettersi la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso e, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza di prima comparizione delle parti , depositate note scritte, i ricorrenti ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di rinunciare alla comparizione alla udienza.
Il Pubblico Ministero in data 8 gennaio 2025 emetteva parere favorevole.
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La domanda di separazione è fondata.
In via preliminare, va affermata l'ammissibilità della domanda di separazione personale in quanto le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha prodotto una intollerabile prosecuzione della loro convivenza, per cui sussistono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c., tenuto conto dell'accordo posto in essere dai coniugi nell'atto introduttivo, le cui condizioni sono da intendersi richiamate e trascritte.
Le condizioni indicate nel ricorso introduttivo appaiono conformi a norme imperative e agli interessi della prole.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso.
Considerato che con l'atto introduttivo, a mente dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., è stata chiesta anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni indicate nel ricorso, non essendo siffatta domanda ancora procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere, con separata ordinanza, rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della citata legge n. 898/1970 alle condizioni stabilite in ricorso.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via non definita nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, comma I, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi , nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata il [...] a [...], alle condizioni tra loro concordate in Parte_2
ricorso, riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (NA), ove in data 09.09.1996 veniva contratto matrimonio concordatario tra i suddetti coniugi (Registro Atti Matrimoni Atto
n. 47 parte II serie A anno 1996), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del 09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n.
396, Ordinamento Stato Civile);
3) spese al definitivo;
4) dispone il prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in Camera di Consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente rel.
Dr. ssa Alessandra Tabarro