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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1333/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5109/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 109/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA e pubblicata il 17/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03D800338 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 23.11.2021, depositato il 22.12.2021, la Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 e dal Dott. Nominativo_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TYZ03D800338/2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa per l'anno d'imposta 2015.
Parte ricorrente eccepiva:
- la mancata dimostrazione, da parte dell'ente impositore, della prova di emissione dell'avviso di accertamento entro il 31.12.2020, ex art. 157 d. l. 34/2020;
- l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso ex art. 41 bis DPR 600/1973 invece che ex art. 42 DPR
600/1973, in assenza dei presupposti di legge;
- difetto/contraddittorietà della motivazione;
- l'erronea qualificazione, da parte dell'ente impositore, del rapporto di lavoro dei soci con la cooperativa;
- la certezza e l'inerenza dei costi sostenuti dalla cooperativa.
Parte ricorrente chiedeva, quindi, che, previa sospensione dell'atto, venisse dichiarata la nullità dell'avviso in oggetto e delle relative sanzioni, con vittoria di spese ed onorari.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, si costituiva in giudizio in data 10.1.2022 e replicava ad ogni eccezione, chiedendo il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese e compensi.
In data 11.2.2022 venivano depositate note di trattazione scritta in vista dell'udienza di sospensione.
All'udienza del 15.2.2022 veniva accolta la domanda di sospensione e si rinviava al 5.4.2022, quando la controversia veniva discussa in pubblica udienza e, quindi, posta in decisione.
In data 24.3.2022 parte ricorrente depositava, altresì, memorie illustrative.
Affermava la corte adita:
“La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritiene il ricorso parzialmente fondato.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate ha proceduto alla ripresa a tassazione di maggior IRES e IRAP nei confronti della società ricorrente relativamente all'anno 2015 ai sensi dell'art. 41 bis d. p. r. 600/1973 a seguito del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Modica in data 4.6.2018
(attinente a verifica per gli anni 2014-2018).
I verificatori presumevano indebite deduzioni di costi per un imponibile pari ad € 373.849,00. Vanno rigettate le doglianze in rito dedotte da parte ricorrente al punti nn. 1, 2 e 3 del ricorso.
Con riferimento al primo motivo, parte resistente ha chiaramente evidenziato che la notifica dell'atto è stata effettuata tramite il servizio postale in data 25/09/2021. La notifica è stata effettuata oltre il termine di decadenza del 31/12/2015 in forza della previsione dell'art. 157 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che, al comma 1, prevede che: «in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1,del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi».
Il successivo comma 5 dell'articolo 157 stabilisce che l'emissione di tali atti “è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima”.
L'ufficio ha dato prova della formazione del documento in formato digitale e dell'apposizione della firma digitale da parte del responsabile dell'ufficio, nonché della registrazione in uscita del documento nel sistema di gestione documentale (registro di protocollo).
La “prova” di emissione dell'atto entro il 31 dicembre 2020 è fornita dall'apposizione della firma digitale e dalla successiva protocollazione al NSD dell'Agenzia.
L'atto in esame è stato firmato digitalmente in data 31/12/2020, come emerge dal rapporto di verifica (allegato n.1 alle controdeduzioni, ed è stato acquisito in pari data al prot. N. 68487, come emerge dall'atto con timbro di protocollo che è stato prodotto).
L'atto notificato (allegato n. 2), oltre ad aver il timbro di protocollo, riporta un contrassegno QR-code e i dati necessari per poter procedere alla verifica della corrispondenza della copia notificata all'originale informatico e, quindi, della firma digitale dell'atto.
Ne consegue che l'atto è stato correttamente emesso nei termini di legge.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Guardia di Finanza, al termine dell'attività di verifica, ha redatto e consegnato apposito PVC (allegato n.
3) dal quale emerge “l'esistenza di un reddito non dichiarato” per effetto di minori costi deducibili, con la conseguenza che l'ufficio si è limitato ad accertare tale maggior reddito.
Può trovare applicazione l'art. 41 bis del DPR n. 600/1973 (“Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita' istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4), nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima
Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Non si applica la disposizione dell'articolo 44).
Infatti, tale tipologia di accertamento si basa su informazioni e dati aventi la caratteristica della immediata utilizzabilità da parte dell'Ufficio e, nel caso specifico, il PVC della Guardia di Finanza ha messo a disposizione dell'ufficio le informazioni sulla base delle quali è avvenuto il recupero.
Il terzo motivo di doglianza è parimenti infondato.
L'ufficio, sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla GdF, consegnato alla parte ricorrente, ha motivato per relationem l'avviso di accertamento. Rilevato che le motivazioni esposte nel p. v. c. erano analitiche e pienamente fondate, ha effettuato un rinvio ad un atto istruttorio di cui il ricorrente era in possesso.
La giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni (si veda ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione
n. 20943 depositata il 6 agosto 2019) è pacifica nel ritenere che la motivazione per relationem di un atto amministrativo tributario, con rinvio alle risultanze contenute in un verbale redatto da militari verificatori, è pienamente legittima e non implica ex se l'assenza di una autonoma valutazione da parte dell'ufficio finanziario degli elementi assunti dai verificatori.
La metodologia implica semplicemente che l'organo accertatore, nel condividere la posizione dei verificatori,
“ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio” (cfr.
Cassazione, 32957/2018; 20416/2018; 30560/2017 e 29002/2017).
Il ricorso va accolto parzialmente nel merito, atteso che le motivazioni a sostegno del recupero del reddito presuntivamente non dichiarato ai fini IRES e IRAP appaiono insufficienti a dimostrare il rapporto di dipendenza che l'ente impositore presume.
Parte ricorrente ha dato prova che la società cooperativa consortile è stata costituita, nell'anno 2014, su iniziativa di un gruppo di liberi professionisti, tutti titolari di Partita I.V.A., iscritti, ai fini previdenziali, nella
Gestione Separata dell'INPS (che, accoglie tutte le figure libero-professionali non ordinistiche per le quali non risulta istituita una specifica cassa di previdenza).
I professionisti erano tutti esperti nell'elaborazione di prodotti e servizi, applicati al mondo delle scommesse sportive, da cedere ai bookmakers.
Essi decidevano di costituire una cooperativa consortile, perseguendo uno scopo mutualistico e garantendosi i vantaggi della autonomia della attività.
Ciascuno di essi forniva una prestazione sinallagmatica, a fronte della quale la società emetteva regolare fattura di addebito, parametrata al tipo e alla qualità di lavoro reso da ogni singolo professionista. Tutti i costi delle attività svolte dai soci-consorziati risultano debitamente documentati, certi e inerenti a norma di legge.
Ciascuno dei lavoratori ha liquidato e versato le imposte in modo autonomo. Parte ricorrente ha prodotto le fatture e le schede contabili di ciascun professionista (vd. allegati al ricorso), nonché il bilancio societario al
31.12.2015.
Lo stesso contribuente ha depositato la documentazione fiscale da cui risulta il sostenimento del costo
(bonifici di pagamento di tutte le operazioni)e la sua inerenza;
nel corpo nelle fatture vi è la descrizione dell'attività svolta, così come ribadita nello stesso PVC.
Non vengono contestati dall'ente impositore né l'esistenza del costo, né l'inerenza dello stesso, ma solo la sua natura giuridica. Le dichiarazioni rese in sede di verifica, non contestate dall'Ufficio, costituiscono la base del provvedimento impositivo e dimostrano che gli stessi lavoratori hanno effettivamente prestato la propria opera a favore della Ricorrente_1 e che hanno ricevuto le somme oggetto di ripresa a tassazione. Parte ricorrente ha dimostrato il superamento della presunzione di dipendenza di cui all'art. 69 bis d. lgs.
276/2003, tenuto conto delle competenze tecniche di grado elevato in capo a ciascuno professionista, nonché del superamento di 1,25 il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.
Ha dato prova, altresì, della certezza del costo anche ai sensi dell'art. 109 t. u. i. r., avendo chiarito che i lavoratori effettuavano le loro mansioni presso la sede della società, che l'attività consisteva nell'analisi degli eventi per l'elaborazione delle quote dei bookmakers, che essi percepivano un emolumento a seguito di presentazione della fattura (fatto certo). Le dette circostanze, ribadite anche dai verificatori, non possono che corroborare la certezza dei costi e la loro deducibilità ai sensi del comma 5 dell'art. 109 cit. (essendo inerenti ad attività e beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito).
Le argomentazioni di parte resistente appaiono convincenti e vanno accolte, viceversa, con riferimento al recupero dell'IRAP per l'anno di riferimento.
Il Decreto istitutivo dell'IRAP (D.Lgs. n. 446/97), all'art. 2, afferma che “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
Alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti e professioni indicati dall'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensì in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell'organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui (Cass. n. 3674 del 16/02/2007).
Tale organizzazione deve concretarsi, in particolare, in una “struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo "know-how"” (Cass.
n. 30753 del 30/12/2011); deve invero trattarsi, perché possa individuarsi una autonoma organizzazione, di beni strumentali eccedenti, secondo l"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.
Nel caso in esame è evidente che le spese per il personale dipendente e assimilato non possono essere considerati deducibili (ex art. 5, comma 3, d. lgs. 446/1997).
L'ente impositore ha correttamente recuperato a tassazione i suddetti costi della produzione derivanti dalla organizzazione di mezzi e del lavoro dei singoli professionisti consorziati.
Ne consegue l'accoglimento parziale del ricorso e l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese del giudizio, tenuto conto della opinabilità della qualificazione del rapporto lavorativo intercorso con i soci della ricorrente e della complessità della vicenda e della parziale soccombenza, possono essere integralmente compensate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1
in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 con atto del 24 Novembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ritiene da un lato che non sia stato provato il rapporto di dipendenza dei collaboratori della Società e contestualmente ritiene che il costo dedotto, certo e inerente, sia rilevante ai fini IRAP.
In sede di ricorso di primo grado il contribuente contestava la qualificazione del rapporto fra la società e i soci, che la Guardia di Finanza, nel PVC, aveva sussunto quale lavoro dipendente e aveva disconosciuto la deducibilità del costo sia ai fini IRES che IRAP. Il ricorrente eccepiva che i collaboratori fossero professionisti di alta professionalità (laureati in scienze statistiche e/o matematica) che si dovevano occupare dell'elaborazione statistico matematica e degli algoritmi applicati al mondo delle scommesse sportive.
Quanto precede, in breve, solo per far rilevare i vantaggi derivanti dalla scelta strategica di costituire la cooperativa consortile, per la quale, essendo soci fornitori, come accade in tutte la generalità dei consorzi, ciascuno non poteva essere dipendente del sodalizio (anche perché, diversamente, si sarebbe potuta configurare una quasi immedesimazione organica!); in questo contesto, le intenzioni dei professionisti emergono in maniera assolutamente chiara, sia con riguardo alla espressa volontà negoziale che tenendo conto del loro comportamento concludente.
In questo senso, l'ammissione a socio consorziato della cooperativa, fra l'altro, richiedeva come primo elemento di specialità la conoscenza della statistica, ovvero, quella disciplina che ha come fine lo studio quantitativo e qualitativo di un particolare fenomeno collettivo in condizioni di incertezza, o non determinato, cioè di non completa conoscenza di esso o parte di esso, che si realizza attraverso il metodo scientifico della matematica, grazie alla quale poter studiare i modi in cui un fenomeno collettivo può essere sintetizzato e compreso a seguito la raccolta e l'analisi delle informazioni relative al fenomeno oggetto di studio.
Come secondo elemento di specialità, veniva richiesto l'obbligo di un costante aggiornamento professionale che riguardasse la conoscenza di nuove tecniche di analisi, di nuove procedure informatiche, nuove tecniche organizzative, oltre allo studio della lingua inglese, in quanto necessario ai fini della uniformità delle procedure e la gestione delle relazioni con i committenti, prevalentemente esteri.
Terzo elemento di specialità la capacità e duttilità di far uso delle attrezzature e relative procedure informatiche fornite dai committenti, e ciò, in forza di un vincolo contrattuale tra la Ricorrente_1 e i diversi committenti.
Quarto elemento di specialità, l'accettazione espressa di ciascun socio-consorziato dei vincoli statutari e regolamentari;
passaggio, quest'ultimo, necessario ai fini di poter contare su una organizzazione aziendale di qualità, con cui poter meglio governare tutte le fasi di lavoro e di risultato.
Inoltre non può non considerarsi come, nel caso di specie, non ricorrano i requisiti di “subordinazione” previsti dall'art. 69bis D. Lgs. 276/2003 applicabile ratione temporis. In relazione al requisito di cui alla lett. A)
(particolari competenze tecnico/scientifiche) abbiamo già avuto modo di chiarire in precedenza. In particolare il comma 2, lett. B dell'articolo citato stabilisce che “la presunzione di cui al comma 1 (presunzione di dipendenza) non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) Sia connotata da competenze tecniche di grado elevato...;
b) Sia svolta da soggetto titolare di un reddito di lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990 n. 233.”
In relazione al requisito di cui alla lett. A) (particolari competenze tecnico/scientifiche) abbiamo già avuto modo di chiarire in precedenza la presenza di una capacità tecnica e conoscitiva estremamente particolare che connota il lavoro dei consorziati.
In relazione al requisito sub B), si segnala che i lavoratori avevano un reddito superiore a quello previsto per il pagamento dei cd “minimi contributivi” che, per il 2015, era pari a 15.548,00 euro. In sostanza se l'importo ottenuto dai lavoratori supera la soglia di 1,25 volte tale reddito, la presunzione di esistenza di lavoro dipendente non opera. Nel caso di specie i lavoratori hanno ottenuto compensi superiori a tale soglia
(grazie anche alla costituzione del sodalizio consortile), e pertanto non opera la presunzione utilizzata dagli organi verificatori.
fronte di tutto questo i giudici di primo grado sostengono che “il ricorso va accolto parzialmente nel merito, atteso che le motivazioni a sostegno del reddito presuntivamente dichiarato ai fini IRES ed IRAP appaiono insufficienti a dimostrare il rapporto di dipendenza che l'ente impositore presume…”
Proseguono poi i giudici evidenziando come il contribuente avesse dimostrato la natura mutualistica dell'ente società cooperativa consortile, la natura di liberi professionisti dei soci/consorziati, tutti iscritti alla gestione separata INPS, la natura “specialistica” delle qualifiche dei consorziati e conseguentemente dei servizi offerti, come da documentazione prodotta agli atti (pag. 4 seconda parte della sentenza) e precisando che “essi decidevano di costituire una cooperativa consortile, perseguendo uno scopo mutualistico e garantendosi i vantaggi della autonomia dell'attività”.
In relazione alle imposte dirette in quanto rispetta i requisiti di cui all'art. 109 TUIR, in relazione all'IRAP in quanto il costo è sicuramente deducibile ai fini dell'IRAP in quanto la prestazione non è connotata da
“dipendenza”.
Pertanto sorprende quando i giudici, a pagina 5 della sentenza affermano che “le spese per il personale dipendente e assimilato non possono essere considerati deducibili (ex art. 5, comma 3, d. lgs. 446/1997)”.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 109/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 4 e depositata il 17
Aprile 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
I Giudici Tributari di prima istanza correttamente hanno ritenuto legittimo il recupero a tassazione da parte dell'Ufficio dei costi della produzione derivanti dalla organizzazione di mezzi e del lavoro dei singoli professionisti consorziati. Siffatta statuizione è da reputare scevra da qualsivoglia censura, posto che l'art. 5 comma 3 del d.lgs. d.lgs. 446/1997, richiamato dal Collegio, sancisce che “Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonché i costi,
i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto”.
L'appellante, tuttavia, ravviserebbe nel capo impugnato un presunto vizio di illogicità, laddove la Corte, da un lato, afferma che la società contribuente ha dimostrato il superamento della presunzione di dipendenza di cui all'art. 69 bis d. lgs. 276/2003, tenuto conto delle competenze tecniche di grado elevato in capo a ciascuno professionista, nonché del superamento di 1,25 il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali, per poi, dall'altro, concludere, in punto di IRAP, per l'indeducibilità dei compensi corrisposti ai professionisti.
L'illogicità lamentata è, piuttosto, frutto dell'errato rapporto “premessa conclusione” in cui la società appellante ha posto arbitrariamente due circostanze assolutamente indipendenti: l'eventuale esclusione del rapporto di dipendenza tra la società e i professionisti consorziati, infatti, non determina in alcun modo la deducibilità dei costi della produzione derivanti dalla organizzazione di mezzi e del lavoro dei singoli professionisti consorziati. Correttamente la Corte ha chiarito il quadro giuridico di riferimento, in cui sussumere l'intera fattispecie in esame, muovendo dal Decreto istitutivo dell'IRAP (D.Lgs. n. 446/97), all'art. 2, secondo cui
“presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. Appurata, pertanto, la sussistenza del presupposto impositivo dell'IRAP, i Giudici di prima istanza hanno correttamente escluso la deducibilità dei compensi corrisposti ai soci professionisti, ostando a ciò l'art. 5 comma 3, d.lgs. 446/1997.
La norma de qua non lascia spazio a dubbi di sorta circa l'indeducibilità del costo del lavoro sia esso dipendente o assimilato, in guisa che “L'ente impositore ha correttamente recuperato a tassazione i suddetti costi della produzione derivanti dalla organizzazione di mezzi e del lavoro dei singoli professionisti consorziati”.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 19 Giugno 2025 parte appellante deposita istanza di rinvio.
In data 19 Settembre 2025 parte appellante deposita istanza di rinvio in pendenza di trattative per la definizione della controversia con conciliazione ex art. 48 D. Lgs. 546/1992.
All'Udienza del 17 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'assunto dell'appellante poggia su un'impostazione non condivisibile, poiché confonde: il tema della qualificazione del rapporto (autonomo/subordinato) rilevante ai fini di taluni profili fiscali e giuslavoristici;
con il distinto tema della determinazione della base imponibile IRAP e della deducibilità di specifiche componenti negative secondo le regole proprie dell'imposta. Ne discende che l'eventuale esclusione (o non prova) della subordinazione non determina automaticamente la deducibilità ai fini IRAP dei compensi corrisposti ai soggetti che rendono la prestazione.
Ai sensi dell'art.2 del D. Lgs.446/1997, presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Nella specie, la contribuente è un soggetto che esercita attività d'impresa/organizzata; il tema non è, quindi,
l'assoggettabilità astratta ad IRAP (pacifica), bensì la determinazione della base imponibile. Sotto tale profilo, la deducibilità dei costi è governata dalle specifiche disposizioni del D. Lgs.446/1997 e, in particolare, dall'art.5, comma 3, richiamato dalla sentenza impugnata, che pone limiti/criteri alla deduzione di talune componenti negative riferibili al lavoro. La statuizione di primo grado ha, pertanto, correttamente ricondotto la fattispecie all'alveo delle regole proprie dell'IRAP, valorizzando il dato normativo secondo cui, ai fini della determinazione del valore della produzione, non tutte le componenti negative afferenti al lavoro risultano deducibili.
La censura di “contraddittorietà” è infondata perché: IRES e IRAP seguono logiche impositive differenti: ai fini IRES, viene in rilievo la deducibilità del costo nel reddito d'impresa secondo i requisiti generali (certezza, inerenza, determinabilità) e la corretta qualificazione del componente negativo;
ai fini IRAP, la base imponibile
è costruita secondo un criterio distinto (valore della produzione netta) e la deduzione di costi del lavoro incontra specifiche limitazioni. La motivazione della sentenza di primo grado non è internamente contraddittoria: essa ha distinto i piani e, per l'IRAP, ha ritenuto dirimente la previsione dell'art.5, comma 3,
D. Lgs.446/1997, ritenendo che i compensi in esame, per la loro riconducibilità a costi del lavoro/personale
(quantomeno “assimilato” nella prospettiva dell'Ufficio e della decisione), non potessero essere portati in deduzione ai fini IRAP. La doglianza dell'appellante, in sostanza, richiede a questa Corte una rivalutazione meramente assertiva del capo IRAP, senza tuttavia superare l'argomento centrale della sentenza impugnata: la presenza di una regola legale di indeducibilità/limitazione operante ai fini IRAP. Pertanto, il motivo di appello non scalfisce l'impianto decisorio del primo giudice in punto IRAP.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1
va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Ragusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.200,00
(milleduecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 19 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5109/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 109/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA e pubblicata il 17/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03D800338 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 23.11.2021, depositato il 22.12.2021, la Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 e dal Dott. Nominativo_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TYZ03D800338/2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa per l'anno d'imposta 2015.
Parte ricorrente eccepiva:
- la mancata dimostrazione, da parte dell'ente impositore, della prova di emissione dell'avviso di accertamento entro il 31.12.2020, ex art. 157 d. l. 34/2020;
- l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso ex art. 41 bis DPR 600/1973 invece che ex art. 42 DPR
600/1973, in assenza dei presupposti di legge;
- difetto/contraddittorietà della motivazione;
- l'erronea qualificazione, da parte dell'ente impositore, del rapporto di lavoro dei soci con la cooperativa;
- la certezza e l'inerenza dei costi sostenuti dalla cooperativa.
Parte ricorrente chiedeva, quindi, che, previa sospensione dell'atto, venisse dichiarata la nullità dell'avviso in oggetto e delle relative sanzioni, con vittoria di spese ed onorari.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, si costituiva in giudizio in data 10.1.2022 e replicava ad ogni eccezione, chiedendo il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese e compensi.
In data 11.2.2022 venivano depositate note di trattazione scritta in vista dell'udienza di sospensione.
All'udienza del 15.2.2022 veniva accolta la domanda di sospensione e si rinviava al 5.4.2022, quando la controversia veniva discussa in pubblica udienza e, quindi, posta in decisione.
In data 24.3.2022 parte ricorrente depositava, altresì, memorie illustrative.
Affermava la corte adita:
“La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritiene il ricorso parzialmente fondato.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate ha proceduto alla ripresa a tassazione di maggior IRES e IRAP nei confronti della società ricorrente relativamente all'anno 2015 ai sensi dell'art. 41 bis d. p. r. 600/1973 a seguito del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Modica in data 4.6.2018
(attinente a verifica per gli anni 2014-2018).
I verificatori presumevano indebite deduzioni di costi per un imponibile pari ad € 373.849,00. Vanno rigettate le doglianze in rito dedotte da parte ricorrente al punti nn. 1, 2 e 3 del ricorso.
Con riferimento al primo motivo, parte resistente ha chiaramente evidenziato che la notifica dell'atto è stata effettuata tramite il servizio postale in data 25/09/2021. La notifica è stata effettuata oltre il termine di decadenza del 31/12/2015 in forza della previsione dell'art. 157 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che, al comma 1, prevede che: «in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1,del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi».
Il successivo comma 5 dell'articolo 157 stabilisce che l'emissione di tali atti “è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima”.
L'ufficio ha dato prova della formazione del documento in formato digitale e dell'apposizione della firma digitale da parte del responsabile dell'ufficio, nonché della registrazione in uscita del documento nel sistema di gestione documentale (registro di protocollo).
La “prova” di emissione dell'atto entro il 31 dicembre 2020 è fornita dall'apposizione della firma digitale e dalla successiva protocollazione al NSD dell'Agenzia.
L'atto in esame è stato firmato digitalmente in data 31/12/2020, come emerge dal rapporto di verifica (allegato n.1 alle controdeduzioni, ed è stato acquisito in pari data al prot. N. 68487, come emerge dall'atto con timbro di protocollo che è stato prodotto).
L'atto notificato (allegato n. 2), oltre ad aver il timbro di protocollo, riporta un contrassegno QR-code e i dati necessari per poter procedere alla verifica della corrispondenza della copia notificata all'originale informatico e, quindi, della firma digitale dell'atto.
Ne consegue che l'atto è stato correttamente emesso nei termini di legge.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Guardia di Finanza, al termine dell'attività di verifica, ha redatto e consegnato apposito PVC (allegato n.
3) dal quale emerge “l'esistenza di un reddito non dichiarato” per effetto di minori costi deducibili, con la conseguenza che l'ufficio si è limitato ad accertare tale maggior reddito.
Può trovare applicazione l'art. 41 bis del DPR n. 600/1973 (“Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita' istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4), nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima
Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Non si applica la disposizione dell'articolo 44).
Infatti, tale tipologia di accertamento si basa su informazioni e dati aventi la caratteristica della immediata utilizzabilità da parte dell'Ufficio e, nel caso specifico, il PVC della Guardia di Finanza ha messo a disposizione dell'ufficio le informazioni sulla base delle quali è avvenuto il recupero.
Il terzo motivo di doglianza è parimenti infondato.
L'ufficio, sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla GdF, consegnato alla parte ricorrente, ha motivato per relationem l'avviso di accertamento. Rilevato che le motivazioni esposte nel p. v. c. erano analitiche e pienamente fondate, ha effettuato un rinvio ad un atto istruttorio di cui il ricorrente era in possesso.
La giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni (si veda ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione
n. 20943 depositata il 6 agosto 2019) è pacifica nel ritenere che la motivazione per relationem di un atto amministrativo tributario, con rinvio alle risultanze contenute in un verbale redatto da militari verificatori, è pienamente legittima e non implica ex se l'assenza di una autonoma valutazione da parte dell'ufficio finanziario degli elementi assunti dai verificatori.
La metodologia implica semplicemente che l'organo accertatore, nel condividere la posizione dei verificatori,
“ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio” (cfr.
Cassazione, 32957/2018; 20416/2018; 30560/2017 e 29002/2017).
Il ricorso va accolto parzialmente nel merito, atteso che le motivazioni a sostegno del recupero del reddito presuntivamente non dichiarato ai fini IRES e IRAP appaiono insufficienti a dimostrare il rapporto di dipendenza che l'ente impositore presume.
Parte ricorrente ha dato prova che la società cooperativa consortile è stata costituita, nell'anno 2014, su iniziativa di un gruppo di liberi professionisti, tutti titolari di Partita I.V.A., iscritti, ai fini previdenziali, nella
Gestione Separata dell'INPS (che, accoglie tutte le figure libero-professionali non ordinistiche per le quali non risulta istituita una specifica cassa di previdenza).
I professionisti erano tutti esperti nell'elaborazione di prodotti e servizi, applicati al mondo delle scommesse sportive, da cedere ai bookmakers.
Essi decidevano di costituire una cooperativa consortile, perseguendo uno scopo mutualistico e garantendosi i vantaggi della autonomia della attività.
Ciascuno di essi forniva una prestazione sinallagmatica, a fronte della quale la società emetteva regolare fattura di addebito, parametrata al tipo e alla qualità di lavoro reso da ogni singolo professionista. Tutti i costi delle attività svolte dai soci-consorziati risultano debitamente documentati, certi e inerenti a norma di legge.
Ciascuno dei lavoratori ha liquidato e versato le imposte in modo autonomo. Parte ricorrente ha prodotto le fatture e le schede contabili di ciascun professionista (vd. allegati al ricorso), nonché il bilancio societario al
31.12.2015.
Lo stesso contribuente ha depositato la documentazione fiscale da cui risulta il sostenimento del costo
(bonifici di pagamento di tutte le operazioni)e la sua inerenza;
nel corpo nelle fatture vi è la descrizione dell'attività svolta, così come ribadita nello stesso PVC.
Non vengono contestati dall'ente impositore né l'esistenza del costo, né l'inerenza dello stesso, ma solo la sua natura giuridica. Le dichiarazioni rese in sede di verifica, non contestate dall'Ufficio, costituiscono la base del provvedimento impositivo e dimostrano che gli stessi lavoratori hanno effettivamente prestato la propria opera a favore della Ricorrente_1 e che hanno ricevuto le somme oggetto di ripresa a tassazione. Parte ricorrente ha dimostrato il superamento della presunzione di dipendenza di cui all'art. 69 bis d. lgs.
276/2003, tenuto conto delle competenze tecniche di grado elevato in capo a ciascuno professionista, nonché del superamento di 1,25 il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.
Ha dato prova, altresì, della certezza del costo anche ai sensi dell'art. 109 t. u. i. r., avendo chiarito che i lavoratori effettuavano le loro mansioni presso la sede della società, che l'attività consisteva nell'analisi degli eventi per l'elaborazione delle quote dei bookmakers, che essi percepivano un emolumento a seguito di presentazione della fattura (fatto certo). Le dette circostanze, ribadite anche dai verificatori, non possono che corroborare la certezza dei costi e la loro deducibilità ai sensi del comma 5 dell'art. 109 cit. (essendo inerenti ad attività e beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito).
Le argomentazioni di parte resistente appaiono convincenti e vanno accolte, viceversa, con riferimento al recupero dell'IRAP per l'anno di riferimento.
Il Decreto istitutivo dell'IRAP (D.Lgs. n. 446/97), all'art. 2, afferma che “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
Alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti e professioni indicati dall'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensì in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell'organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui (Cass. n. 3674 del 16/02/2007).
Tale organizzazione deve concretarsi, in particolare, in una “struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo "know-how"” (Cass.
n. 30753 del 30/12/2011); deve invero trattarsi, perché possa individuarsi una autonoma organizzazione, di beni strumentali eccedenti, secondo l"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.
Nel caso in esame è evidente che le spese per il personale dipendente e assimilato non possono essere considerati deducibili (ex art. 5, comma 3, d. lgs. 446/1997).
L'ente impositore ha correttamente recuperato a tassazione i suddetti costi della produzione derivanti dalla organizzazione di mezzi e del lavoro dei singoli professionisti consorziati.
Ne consegue l'accoglimento parziale del ricorso e l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese del giudizio, tenuto conto della opinabilità della qualificazione del rapporto lavorativo intercorso con i soci della ricorrente e della complessità della vicenda e della parziale soccombenza, possono essere integralmente compensate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1
in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 con atto del 24 Novembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ritiene da un lato che non sia stato provato il rapporto di dipendenza dei collaboratori della Società e contestualmente ritiene che il costo dedotto, certo e inerente, sia rilevante ai fini IRAP.
In sede di ricorso di primo grado il contribuente contestava la qualificazione del rapporto fra la società e i soci, che la Guardia di Finanza, nel PVC, aveva sussunto quale lavoro dipendente e aveva disconosciuto la deducibilità del costo sia ai fini IRES che IRAP. Il ricorrente eccepiva che i collaboratori fossero professionisti di alta professionalità (laureati in scienze statistiche e/o matematica) che si dovevano occupare dell'elaborazione statistico matematica e degli algoritmi applicati al mondo delle scommesse sportive.
Quanto precede, in breve, solo per far rilevare i vantaggi derivanti dalla scelta strategica di costituire la cooperativa consortile, per la quale, essendo soci fornitori, come accade in tutte la generalità dei consorzi, ciascuno non poteva essere dipendente del sodalizio (anche perché, diversamente, si sarebbe potuta configurare una quasi immedesimazione organica!); in questo contesto, le intenzioni dei professionisti emergono in maniera assolutamente chiara, sia con riguardo alla espressa volontà negoziale che tenendo conto del loro comportamento concludente.
In questo senso, l'ammissione a socio consorziato della cooperativa, fra l'altro, richiedeva come primo elemento di specialità la conoscenza della statistica, ovvero, quella disciplina che ha come fine lo studio quantitativo e qualitativo di un particolare fenomeno collettivo in condizioni di incertezza, o non determinato, cioè di non completa conoscenza di esso o parte di esso, che si realizza attraverso il metodo scientifico della matematica, grazie alla quale poter studiare i modi in cui un fenomeno collettivo può essere sintetizzato e compreso a seguito la raccolta e l'analisi delle informazioni relative al fenomeno oggetto di studio.
Come secondo elemento di specialità, veniva richiesto l'obbligo di un costante aggiornamento professionale che riguardasse la conoscenza di nuove tecniche di analisi, di nuove procedure informatiche, nuove tecniche organizzative, oltre allo studio della lingua inglese, in quanto necessario ai fini della uniformità delle procedure e la gestione delle relazioni con i committenti, prevalentemente esteri.
Terzo elemento di specialità la capacità e duttilità di far uso delle attrezzature e relative procedure informatiche fornite dai committenti, e ciò, in forza di un vincolo contrattuale tra la Ricorrente_1 e i diversi committenti.
Quarto elemento di specialità, l'accettazione espressa di ciascun socio-consorziato dei vincoli statutari e regolamentari;
passaggio, quest'ultimo, necessario ai fini di poter contare su una organizzazione aziendale di qualità, con cui poter meglio governare tutte le fasi di lavoro e di risultato.
Inoltre non può non considerarsi come, nel caso di specie, non ricorrano i requisiti di “subordinazione” previsti dall'art. 69bis D. Lgs. 276/2003 applicabile ratione temporis. In relazione al requisito di cui alla lett. A)
(particolari competenze tecnico/scientifiche) abbiamo già avuto modo di chiarire in precedenza. In particolare il comma 2, lett. B dell'articolo citato stabilisce che “la presunzione di cui al comma 1 (presunzione di dipendenza) non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) Sia connotata da competenze tecniche di grado elevato...;
b) Sia svolta da soggetto titolare di un reddito di lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990 n. 233.”
In relazione al requisito di cui alla lett. A) (particolari competenze tecnico/scientifiche) abbiamo già avuto modo di chiarire in precedenza la presenza di una capacità tecnica e conoscitiva estremamente particolare che connota il lavoro dei consorziati.
In relazione al requisito sub B), si segnala che i lavoratori avevano un reddito superiore a quello previsto per il pagamento dei cd “minimi contributivi” che, per il 2015, era pari a 15.548,00 euro. In sostanza se l'importo ottenuto dai lavoratori supera la soglia di 1,25 volte tale reddito, la presunzione di esistenza di lavoro dipendente non opera. Nel caso di specie i lavoratori hanno ottenuto compensi superiori a tale soglia
(grazie anche alla costituzione del sodalizio consortile), e pertanto non opera la presunzione utilizzata dagli organi verificatori.
fronte di tutto questo i giudici di primo grado sostengono che “il ricorso va accolto parzialmente nel merito, atteso che le motivazioni a sostegno del reddito presuntivamente dichiarato ai fini IRES ed IRAP appaiono insufficienti a dimostrare il rapporto di dipendenza che l'ente impositore presume…”
Proseguono poi i giudici evidenziando come il contribuente avesse dimostrato la natura mutualistica dell'ente società cooperativa consortile, la natura di liberi professionisti dei soci/consorziati, tutti iscritti alla gestione separata INPS, la natura “specialistica” delle qualifiche dei consorziati e conseguentemente dei servizi offerti, come da documentazione prodotta agli atti (pag. 4 seconda parte della sentenza) e precisando che “essi decidevano di costituire una cooperativa consortile, perseguendo uno scopo mutualistico e garantendosi i vantaggi della autonomia dell'attività”.
In relazione alle imposte dirette in quanto rispetta i requisiti di cui all'art. 109 TUIR, in relazione all'IRAP in quanto il costo è sicuramente deducibile ai fini dell'IRAP in quanto la prestazione non è connotata da
“dipendenza”.
Pertanto sorprende quando i giudici, a pagina 5 della sentenza affermano che “le spese per il personale dipendente e assimilato non possono essere considerati deducibili (ex art. 5, comma 3, d. lgs. 446/1997)”.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 109/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 4 e depositata il 17
Aprile 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
I Giudici Tributari di prima istanza correttamente hanno ritenuto legittimo il recupero a tassazione da parte dell'Ufficio dei costi della produzione derivanti dalla organizzazione di mezzi e del lavoro dei singoli professionisti consorziati. Siffatta statuizione è da reputare scevra da qualsivoglia censura, posto che l'art. 5 comma 3 del d.lgs. d.lgs. 446/1997, richiamato dal Collegio, sancisce che “Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonché i costi,
i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto”.
L'appellante, tuttavia, ravviserebbe nel capo impugnato un presunto vizio di illogicità, laddove la Corte, da un lato, afferma che la società contribuente ha dimostrato il superamento della presunzione di dipendenza di cui all'art. 69 bis d. lgs. 276/2003, tenuto conto delle competenze tecniche di grado elevato in capo a ciascuno professionista, nonché del superamento di 1,25 il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali, per poi, dall'altro, concludere, in punto di IRAP, per l'indeducibilità dei compensi corrisposti ai professionisti.
L'illogicità lamentata è, piuttosto, frutto dell'errato rapporto “premessa conclusione” in cui la società appellante ha posto arbitrariamente due circostanze assolutamente indipendenti: l'eventuale esclusione del rapporto di dipendenza tra la società e i professionisti consorziati, infatti, non determina in alcun modo la deducibilità dei costi della produzione derivanti dalla organizzazione di mezzi e del lavoro dei singoli professionisti consorziati. Correttamente la Corte ha chiarito il quadro giuridico di riferimento, in cui sussumere l'intera fattispecie in esame, muovendo dal Decreto istitutivo dell'IRAP (D.Lgs. n. 446/97), all'art. 2, secondo cui
“presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. Appurata, pertanto, la sussistenza del presupposto impositivo dell'IRAP, i Giudici di prima istanza hanno correttamente escluso la deducibilità dei compensi corrisposti ai soci professionisti, ostando a ciò l'art. 5 comma 3, d.lgs. 446/1997.
La norma de qua non lascia spazio a dubbi di sorta circa l'indeducibilità del costo del lavoro sia esso dipendente o assimilato, in guisa che “L'ente impositore ha correttamente recuperato a tassazione i suddetti costi della produzione derivanti dalla organizzazione di mezzi e del lavoro dei singoli professionisti consorziati”.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 19 Giugno 2025 parte appellante deposita istanza di rinvio.
In data 19 Settembre 2025 parte appellante deposita istanza di rinvio in pendenza di trattative per la definizione della controversia con conciliazione ex art. 48 D. Lgs. 546/1992.
All'Udienza del 17 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'assunto dell'appellante poggia su un'impostazione non condivisibile, poiché confonde: il tema della qualificazione del rapporto (autonomo/subordinato) rilevante ai fini di taluni profili fiscali e giuslavoristici;
con il distinto tema della determinazione della base imponibile IRAP e della deducibilità di specifiche componenti negative secondo le regole proprie dell'imposta. Ne discende che l'eventuale esclusione (o non prova) della subordinazione non determina automaticamente la deducibilità ai fini IRAP dei compensi corrisposti ai soggetti che rendono la prestazione.
Ai sensi dell'art.2 del D. Lgs.446/1997, presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Nella specie, la contribuente è un soggetto che esercita attività d'impresa/organizzata; il tema non è, quindi,
l'assoggettabilità astratta ad IRAP (pacifica), bensì la determinazione della base imponibile. Sotto tale profilo, la deducibilità dei costi è governata dalle specifiche disposizioni del D. Lgs.446/1997 e, in particolare, dall'art.5, comma 3, richiamato dalla sentenza impugnata, che pone limiti/criteri alla deduzione di talune componenti negative riferibili al lavoro. La statuizione di primo grado ha, pertanto, correttamente ricondotto la fattispecie all'alveo delle regole proprie dell'IRAP, valorizzando il dato normativo secondo cui, ai fini della determinazione del valore della produzione, non tutte le componenti negative afferenti al lavoro risultano deducibili.
La censura di “contraddittorietà” è infondata perché: IRES e IRAP seguono logiche impositive differenti: ai fini IRES, viene in rilievo la deducibilità del costo nel reddito d'impresa secondo i requisiti generali (certezza, inerenza, determinabilità) e la corretta qualificazione del componente negativo;
ai fini IRAP, la base imponibile
è costruita secondo un criterio distinto (valore della produzione netta) e la deduzione di costi del lavoro incontra specifiche limitazioni. La motivazione della sentenza di primo grado non è internamente contraddittoria: essa ha distinto i piani e, per l'IRAP, ha ritenuto dirimente la previsione dell'art.5, comma 3,
D. Lgs.446/1997, ritenendo che i compensi in esame, per la loro riconducibilità a costi del lavoro/personale
(quantomeno “assimilato” nella prospettiva dell'Ufficio e della decisione), non potessero essere portati in deduzione ai fini IRAP. La doglianza dell'appellante, in sostanza, richiede a questa Corte una rivalutazione meramente assertiva del capo IRAP, senza tuttavia superare l'argomento centrale della sentenza impugnata: la presenza di una regola legale di indeducibilità/limitazione operante ai fini IRAP. Pertanto, il motivo di appello non scalfisce l'impianto decisorio del primo giudice in punto IRAP.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1
va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Ragusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.200,00
(milleduecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 19 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)