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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3171/2023 depositato il 19/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4132/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 16/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032L00665/2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032L00665/2019 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032L00665/2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: chiede il rigetto dell'appello ed insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Avviso di accertamento n. TY7032L00665 per l'anno 2014 scaturente da pvc della Guardia di finanza della locale Compagnia con il quale venivano contestate violazioni contabili, fiscali e afferenti la gestione sociale come meglio descritti in atti: l'Agenzia delle entrate ha accertato una maggiore pretesa
IRES (euro 67.067,00) , IRAP (euro 12.481,00) ed IVA (euro 76.185,00 - cfr. Avviso e pvc in atti).
Deduceva l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa e concludeva per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Il Primo Giudice, con sentenza n. 4132/04/22 pronunciata il 18 novembre 2022, ha parzialmente accolto il ricorso: il Giudice di prime cure ha annullato il recupero a tassazione ai fini IVA ravvisando una presunta violazione del contraddittorio endoprocedimentale (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendo la pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività (cfr. appello in atti).
La Società appellata si è costituita ed ha controdedotto.
La controversia - a seguito di rinvio per legittimo impedimento del Difensore (cfr. fascicolo processuale) -
è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll gravame è fondato e va accolto.
Va parzialmente riformata la sentenza impugnata.
Nella fattispecie non vi è stata alcuna violazione del principio del contraddittorio.
Il Legislatore ha disciplinato l'istituto in parola prevedendone l'obbligatorietà solo in relazione ad un limitato numero di procedimenti istruttori, tra i quali non rientra quello da cui è scaturito l'atto impugnato.
Il "contraddittorio preventivo" è previsto per gli accertamenti ex artt. 37 bis e 38 del D.P.R. n. 600/1973 i quali fanno riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni antielusive e all'accertamento sintetico del reddito;
per gli accertamenti che si basano su indagini finanziarie o sugli scostamenti tra la redditività fatta registrare dal contribuente e quella puntuale prevista dallo studio di settore.
La fattispecie qui in esame non rientra in nessuna delle sopra citate.
La complessità della controversia e la riforma in "parte qua" della sentenza di I grado giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello Spese compensate.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG RO OR LL
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3171/2023 depositato il 19/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4132/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 16/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032L00665/2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032L00665/2019 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032L00665/2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: chiede il rigetto dell'appello ed insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Avviso di accertamento n. TY7032L00665 per l'anno 2014 scaturente da pvc della Guardia di finanza della locale Compagnia con il quale venivano contestate violazioni contabili, fiscali e afferenti la gestione sociale come meglio descritti in atti: l'Agenzia delle entrate ha accertato una maggiore pretesa
IRES (euro 67.067,00) , IRAP (euro 12.481,00) ed IVA (euro 76.185,00 - cfr. Avviso e pvc in atti).
Deduceva l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa e concludeva per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Il Primo Giudice, con sentenza n. 4132/04/22 pronunciata il 18 novembre 2022, ha parzialmente accolto il ricorso: il Giudice di prime cure ha annullato il recupero a tassazione ai fini IVA ravvisando una presunta violazione del contraddittorio endoprocedimentale (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendo la pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività (cfr. appello in atti).
La Società appellata si è costituita ed ha controdedotto.
La controversia - a seguito di rinvio per legittimo impedimento del Difensore (cfr. fascicolo processuale) -
è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll gravame è fondato e va accolto.
Va parzialmente riformata la sentenza impugnata.
Nella fattispecie non vi è stata alcuna violazione del principio del contraddittorio.
Il Legislatore ha disciplinato l'istituto in parola prevedendone l'obbligatorietà solo in relazione ad un limitato numero di procedimenti istruttori, tra i quali non rientra quello da cui è scaturito l'atto impugnato.
Il "contraddittorio preventivo" è previsto per gli accertamenti ex artt. 37 bis e 38 del D.P.R. n. 600/1973 i quali fanno riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni antielusive e all'accertamento sintetico del reddito;
per gli accertamenti che si basano su indagini finanziarie o sugli scostamenti tra la redditività fatta registrare dal contribuente e quella puntuale prevista dallo studio di settore.
La fattispecie qui in esame non rientra in nessuna delle sopra citate.
La complessità della controversia e la riforma in "parte qua" della sentenza di I grado giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello Spese compensate.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG RO OR LL