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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
LENOCI VALENTINO, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2086/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bari - C.vittorio Emnuele Ii, 84 70100 Bari BA
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Nominativo_3 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso C.vittorio Emnuele Ii, 84 70100 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. N. 0097744.U 15.03.24 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. N. 0097744.U 15.03.24 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2204/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Bari il 25.5.2024, e depositato in segreteria il 20.6.2024, Ricorrente_1 adìva questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. prot. 0097744.U del 15.3.2024, relativo ad IMU per gli anni d'imposta 2018-2019.
Deduceva, in particolare, il ricorrente l'illegittimità dell'atto impositivo in questione per mancanza del presupposto impositivo, in quanto egli non era proprietario degli immobili ai quali l'imposta si riferiva.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune di Bari, il quale rilevava che, successivamente alla notificazione dell'avviso di accertamento, per alcuni di tali immobili era stata effettuata una voltura catastale, per cui lo stesso Ente aveva proceduto alla rideterminazione dell'imposta, concludendo, per il resto, nel rigetto del ricorso.
Con ordinanza interlocutoria del 21.10.2024 il giudicante rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato, nei limiti dell'importo rideterminato dall'Ente impositore.
All'odierna udienza di discussione del 29.9.2025 è comparso il rappresentante dell'Ufficio impositore, che ha concluso come da verbale in atti.
La Corte di Giustizia Tributaria ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che il ricorso in oggetto sia fondato, e meriti pertanto accoglimento, per quanto di seguito si dirà.
Ed invero, l'avviso di accertamento impugnato riguarda l'imposta IMU per gli anni 2018-2019, relativamente ad una serie di unità immobiliari che il Comune di Bari ha attribuito in proprietà al ricorrente.
Quest'ultimo, tuttavia, ha dimostrato che tali beni già da tempo non erano in sua proprietà, e ciò ha portato, già nel corso del giudizio, a rideterminare in autotutela l'imposta, eliminandola per gli immobili di cui al
Identificativo_Catastale_1, Identificativo_Catastale_2 e Identificativo_Catastale_3.
Successivamente, il ricorrente ha documentato che anche le altre unità immobiliari (Identificativo_Catastale_4
, Identificativo_Catastale_5 e Identificativo_Catastale_6) erano state da lui vendute a terzi sin dal 29.11.1984.
Conseguentemente, nessuna imposta IMU è dovuta dal ricorrente, con riferimento agli immobili in questione.
Consegue l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio, in considerazione del fatto che il Comune di Bari aveva legittimamente fatto affidamento sulle visure catastali, ai fini dell'accertamento dell'imposta, e che solo successivamente alla proposizione del ricorso il contribuente ha dimostrato di non essere proprietario dei beni oggetto dell'imposta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Bari, 29 settembre 2025.
Il Giudice Monocratico
(Dott. Valentino Lenoci)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
LENOCI VALENTINO, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2086/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bari - C.vittorio Emnuele Ii, 84 70100 Bari BA
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Nominativo_3 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso C.vittorio Emnuele Ii, 84 70100 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. N. 0097744.U 15.03.24 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. N. 0097744.U 15.03.24 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2204/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Bari il 25.5.2024, e depositato in segreteria il 20.6.2024, Ricorrente_1 adìva questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. prot. 0097744.U del 15.3.2024, relativo ad IMU per gli anni d'imposta 2018-2019.
Deduceva, in particolare, il ricorrente l'illegittimità dell'atto impositivo in questione per mancanza del presupposto impositivo, in quanto egli non era proprietario degli immobili ai quali l'imposta si riferiva.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune di Bari, il quale rilevava che, successivamente alla notificazione dell'avviso di accertamento, per alcuni di tali immobili era stata effettuata una voltura catastale, per cui lo stesso Ente aveva proceduto alla rideterminazione dell'imposta, concludendo, per il resto, nel rigetto del ricorso.
Con ordinanza interlocutoria del 21.10.2024 il giudicante rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato, nei limiti dell'importo rideterminato dall'Ente impositore.
All'odierna udienza di discussione del 29.9.2025 è comparso il rappresentante dell'Ufficio impositore, che ha concluso come da verbale in atti.
La Corte di Giustizia Tributaria ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che il ricorso in oggetto sia fondato, e meriti pertanto accoglimento, per quanto di seguito si dirà.
Ed invero, l'avviso di accertamento impugnato riguarda l'imposta IMU per gli anni 2018-2019, relativamente ad una serie di unità immobiliari che il Comune di Bari ha attribuito in proprietà al ricorrente.
Quest'ultimo, tuttavia, ha dimostrato che tali beni già da tempo non erano in sua proprietà, e ciò ha portato, già nel corso del giudizio, a rideterminare in autotutela l'imposta, eliminandola per gli immobili di cui al
Identificativo_Catastale_1, Identificativo_Catastale_2 e Identificativo_Catastale_3.
Successivamente, il ricorrente ha documentato che anche le altre unità immobiliari (Identificativo_Catastale_4
, Identificativo_Catastale_5 e Identificativo_Catastale_6) erano state da lui vendute a terzi sin dal 29.11.1984.
Conseguentemente, nessuna imposta IMU è dovuta dal ricorrente, con riferimento agli immobili in questione.
Consegue l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio, in considerazione del fatto che il Comune di Bari aveva legittimamente fatto affidamento sulle visure catastali, ai fini dell'accertamento dell'imposta, e che solo successivamente alla proposizione del ricorso il contribuente ha dimostrato di non essere proprietario dei beni oggetto dell'imposta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Bari, 29 settembre 2025.
Il Giudice Monocratico
(Dott. Valentino Lenoci)