Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 213
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimità riscossione somme per spese riqualificazione energetica

    La Corte ritiene che l'inosservanza del termine di 90 giorni per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate non costituisca causa di decadenza dal diritto alla detrazione, in assenza di una espressa previsione normativa. La finalità della comunicazione è statistica e non di controllo. La Suprema Corte ha più volte ribadito questo principio.

  • Accolto
    Accoglimento ricorso per spese riqualificazione energetica

    La Corte conferma la sentenza di primo grado, ritenendo che la tardiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate non comporti la decadenza dal diritto alla detrazione per riqualificazione energetica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 213
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 213
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo