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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
ATANASIO DO, AT
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1562/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5015/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8
e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240070038287000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1970/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti: Appellante: riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Appellato: confermare quanto già deciso dai giudici di primo grado;
condannare l'agenzia delle entrate al pagamento delle spese professionali, oltre ad iva e Cassa di Previdenza come verranno successivamente quantificate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del ricorso è la cartella di pagamento relativa alla dichiarazione per l'anno 2019 nella quale il contribuente chiede il riconoscimento delle detrazioni relative a spese di ristrutturazione ed a spese per la riqualificazione energetica
Costituendosi in giudizio Agenzia delle entrate aveva chiesto l'estinzione parziale del giudizio per cessazione parziale della materia del contendere in quanto, in sede di autotutela, aveva provveduto a riconoscere le spese di ristrutturazione esposte dal contribuente
Invece, per quanto riguarda le spese di riqualificazione energetica, rilevava che la comunicazione Società_1 risultava presentata oltre i 90 giorni e quindi permaneva, secondo l'Ufficio, il diritto a riscuotere le somme portate dalla cartella, in quanto il contribuente era decaduto dal diritto alla detrazione.
Il primo giudice ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere e ha accolto il ricorso per la restante parte, richiamando giurisprudenza per la quale l'inosservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'Società_1 non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione in assenza di un'espressa previsione normativa che la preveda.
Le parti – nei propri rispettivi atti difensivi - citano sentenze della Cassazione e di giudici di merito che si sono pronunciati in un senso e nell'altro.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ritiene di aderire all'indirizzo da ultimo fatto proprio dalla Suprema Corte, la quale, con l'Ordinanza n. 15204 del 7.6.2025 ha così statuito:
“La questione di diritto risulta infatti già compiutamente esaminata da Cass. 21/03/2024, n. 7657……. In tale decisione si è affermato il principio di diritto per cui in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'Società_1, ai sensi dell'art. 4 del d.m. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto. L'arresto nomofilattico della sentenza n. 7657/2024 è stato già seguito inoltre da Cass. 12/07/2024, n. 19309 e da Cass. 26/03/2025, n. 8019, specificamente per l'omessa comunicazione. Deve pertanto ritenersi superato l'originario precedente di Cass. 21/11/2022, n. 34151, proprio della sesta sezione (seguita invero di recente da Cass. 30/05/2024, n. 15178, che però non si confronta espressamente con la sopravvenuta Cass. n. 7657/2024), in quanto tale orientamento è stato espressamente preso in considerazione dalla sentenza e disatteso.
2.2. Nel dare quindi ulteriore continuità a Cass. n. 7657/2024, ne vanno ribadite le argomentazioni salienti. La Corte ha infatti evidenziato che, diversamente da quanto affermato nel richiamato precedente di sesta sezione, la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell'art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l'espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, < tenuti>> a trasmettere all'Società_1 i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un'ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto. ……Inoltre, mentre il controllo dell'Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame non vi sono contestazioni sui presupposti della detrazione, tra cui la comunicazione dell'inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all'Agenzia delle entrate), la comunicazione all'Società_1 ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.
……."
Ancora con l'ordinanza n. 12422 del 10.5.2025 (e della coeva ordinanza n. 12426) ha così disposto:
4. Questa Corte regolatrice si è occupata della questione affine della tardiva trasmissione della documentazione all'Società_1 da parte del contribuente che invoca il diritto alla detrazione, e si erano registrati alcuni contrasti giurisprudenziali. Non ignora il Collegio la sussistenza di alcuni precedenti specifici di segno contrario (Cass. sez. VI-V, 21.11.2022, n. 34151; Cass. sez. V, 30.5.2024, n. 15178) alla soluzione che si ritiene di dover condividere, ma reputa di non poter aderire al diverso orientamento per le ragioni che si provvede ad esporre.
4.1. Invero questa Corte regolatrice ha già proposto il principio di diritto secondo cui “in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'Società_1, ai sensi dell'art. 4 del d.m. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un'espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un'interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto” (evidenza aggiunta), Cass. sez. V, 21.3.2024, n. 7657. 4.1.1. Successivamente si è quindi illustrato che “in tale decisione, cui va data continuità, la Corte ha infatti evidenziato che … la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell'art. 4 del d.m. 19/02/2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l'espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, < sono tenuti>> a trasmettere all'Società_1 i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un'ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto.
Ed ha poi concluso enunciando il seguente principio di diritto:
“In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'omissione della comunicazione all'Società_1 della conclusione dei lavori prevista dall'art. 4 del d.m. del 19/02/2007, emesso in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344 ss. dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione fiscale, perché questa conseguenza non è prevista dalla disposizione, e neppure può evincersi dall'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto;
ne discende che la detrazione compete qualora il richiedente dimostri di possedere i requisiti di cui alle lettere a) e b) di cui al comma 348 della legge n. 296 del 2006, mentre la comunicazione all'Società_1, nella disciplina vigente “ratione temporis” - prima dell'introduzione della previsione di cui al comma 2 quinquies dell'art. 14 del d.l. 4/06/2013, conv. in l. n. 4/08/2013, n. 90, come inserito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), l. 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e succ. modd., e d.m. 11/05/2018 - ha una specifica finalità statistica, quella di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica in ambito regionale e nazionale (art. 11, d.m. 19.2.2007), non prevedendosi alcuna valutazione o controllo da parte dell'Ente in relazione alle singole segnalazioni”.
Le conclusioni cui perviene la Suprema Corte devono ritenersi certamente condivisibili in quanto, in assenza di una specifica previsione di decadenza, la indicazione del termine assume solo valenza ordinatoria;
diversamente si imporrebbe la perdita del diritto in assenza di una qualsiasi previsione normativa.
Connessa a tale conclusione è quella che la comunicazione all'Società_1 nella disciplina vigente prima della introduzione della previsione contenuta al comma 2 quinquies dell'art. 14 del d.l. 4/06/2013, conv. in l. n.
4/08/2013, n. 90, aveva solo una finalità statistica.
A ciò occorre aggiungere che la stessa Agenzia delle entrate in data 18 Aprile 2019 ha emanato la risoluzione numero 46 e con la quale affermato che il ministero dello sviluppo economico - con la nota protocollo numero 3797 del 2019 - ha espresso l'avviso che la trasmissione all'Società_1 delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, previste dal citato comma 2 bis dell'articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013, seppure obbligatorio per il contribuente, non determini, qualora non effettuato, la perdita del diritto alla predetta detrazione;
ciò in quanto non è prevista alcuna sanzione nel caso che non si provveda a tale adempimento.
Ha poi proseguito affermando che, nel condividere il parere espresso dal ministero dello sviluppo economico, con decreto interministeriale numero 41 del 1998 è stata espressamente fatta una elencazione tassativa dei casi di diniego di detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione prevista dall'articolo 16 comma due bis del decreto-legge numero 63 del 2013.
La conclusione cui si deve pervenire non può essere che quella della reiezione dell'appello con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'ufficio a rimborsare le spese di lite liquidate in euro
2000
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna l'Ufficio a rimborsare le spese di lite del grado, che liquida in Euro 2.000,00.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
ATANASIO DO, AT
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1562/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5015/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8
e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240070038287000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1970/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti: Appellante: riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Appellato: confermare quanto già deciso dai giudici di primo grado;
condannare l'agenzia delle entrate al pagamento delle spese professionali, oltre ad iva e Cassa di Previdenza come verranno successivamente quantificate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del ricorso è la cartella di pagamento relativa alla dichiarazione per l'anno 2019 nella quale il contribuente chiede il riconoscimento delle detrazioni relative a spese di ristrutturazione ed a spese per la riqualificazione energetica
Costituendosi in giudizio Agenzia delle entrate aveva chiesto l'estinzione parziale del giudizio per cessazione parziale della materia del contendere in quanto, in sede di autotutela, aveva provveduto a riconoscere le spese di ristrutturazione esposte dal contribuente
Invece, per quanto riguarda le spese di riqualificazione energetica, rilevava che la comunicazione Società_1 risultava presentata oltre i 90 giorni e quindi permaneva, secondo l'Ufficio, il diritto a riscuotere le somme portate dalla cartella, in quanto il contribuente era decaduto dal diritto alla detrazione.
Il primo giudice ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere e ha accolto il ricorso per la restante parte, richiamando giurisprudenza per la quale l'inosservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'Società_1 non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione in assenza di un'espressa previsione normativa che la preveda.
Le parti – nei propri rispettivi atti difensivi - citano sentenze della Cassazione e di giudici di merito che si sono pronunciati in un senso e nell'altro.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ritiene di aderire all'indirizzo da ultimo fatto proprio dalla Suprema Corte, la quale, con l'Ordinanza n. 15204 del 7.6.2025 ha così statuito:
“La questione di diritto risulta infatti già compiutamente esaminata da Cass. 21/03/2024, n. 7657……. In tale decisione si è affermato il principio di diritto per cui in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'Società_1, ai sensi dell'art. 4 del d.m. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto. L'arresto nomofilattico della sentenza n. 7657/2024 è stato già seguito inoltre da Cass. 12/07/2024, n. 19309 e da Cass. 26/03/2025, n. 8019, specificamente per l'omessa comunicazione. Deve pertanto ritenersi superato l'originario precedente di Cass. 21/11/2022, n. 34151, proprio della sesta sezione (seguita invero di recente da Cass. 30/05/2024, n. 15178, che però non si confronta espressamente con la sopravvenuta Cass. n. 7657/2024), in quanto tale orientamento è stato espressamente preso in considerazione dalla sentenza e disatteso.
2.2. Nel dare quindi ulteriore continuità a Cass. n. 7657/2024, ne vanno ribadite le argomentazioni salienti. La Corte ha infatti evidenziato che, diversamente da quanto affermato nel richiamato precedente di sesta sezione, la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell'art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l'espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, < tenuti>> a trasmettere all'Società_1 i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un'ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto. ……Inoltre, mentre il controllo dell'Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame non vi sono contestazioni sui presupposti della detrazione, tra cui la comunicazione dell'inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all'Agenzia delle entrate), la comunicazione all'Società_1 ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.
……."
Ancora con l'ordinanza n. 12422 del 10.5.2025 (e della coeva ordinanza n. 12426) ha così disposto:
4. Questa Corte regolatrice si è occupata della questione affine della tardiva trasmissione della documentazione all'Società_1 da parte del contribuente che invoca il diritto alla detrazione, e si erano registrati alcuni contrasti giurisprudenziali. Non ignora il Collegio la sussistenza di alcuni precedenti specifici di segno contrario (Cass. sez. VI-V, 21.11.2022, n. 34151; Cass. sez. V, 30.5.2024, n. 15178) alla soluzione che si ritiene di dover condividere, ma reputa di non poter aderire al diverso orientamento per le ragioni che si provvede ad esporre.
4.1. Invero questa Corte regolatrice ha già proposto il principio di diritto secondo cui “in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'Società_1, ai sensi dell'art. 4 del d.m. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un'espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un'interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto” (evidenza aggiunta), Cass. sez. V, 21.3.2024, n. 7657. 4.1.1. Successivamente si è quindi illustrato che “in tale decisione, cui va data continuità, la Corte ha infatti evidenziato che … la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell'art. 4 del d.m. 19/02/2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l'espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, < sono tenuti>> a trasmettere all'Società_1 i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un'ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto.
Ed ha poi concluso enunciando il seguente principio di diritto:
“In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'omissione della comunicazione all'Società_1 della conclusione dei lavori prevista dall'art. 4 del d.m. del 19/02/2007, emesso in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344 ss. dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione fiscale, perché questa conseguenza non è prevista dalla disposizione, e neppure può evincersi dall'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto;
ne discende che la detrazione compete qualora il richiedente dimostri di possedere i requisiti di cui alle lettere a) e b) di cui al comma 348 della legge n. 296 del 2006, mentre la comunicazione all'Società_1, nella disciplina vigente “ratione temporis” - prima dell'introduzione della previsione di cui al comma 2 quinquies dell'art. 14 del d.l. 4/06/2013, conv. in l. n. 4/08/2013, n. 90, come inserito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), l. 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e succ. modd., e d.m. 11/05/2018 - ha una specifica finalità statistica, quella di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica in ambito regionale e nazionale (art. 11, d.m. 19.2.2007), non prevedendosi alcuna valutazione o controllo da parte dell'Ente in relazione alle singole segnalazioni”.
Le conclusioni cui perviene la Suprema Corte devono ritenersi certamente condivisibili in quanto, in assenza di una specifica previsione di decadenza, la indicazione del termine assume solo valenza ordinatoria;
diversamente si imporrebbe la perdita del diritto in assenza di una qualsiasi previsione normativa.
Connessa a tale conclusione è quella che la comunicazione all'Società_1 nella disciplina vigente prima della introduzione della previsione contenuta al comma 2 quinquies dell'art. 14 del d.l. 4/06/2013, conv. in l. n.
4/08/2013, n. 90, aveva solo una finalità statistica.
A ciò occorre aggiungere che la stessa Agenzia delle entrate in data 18 Aprile 2019 ha emanato la risoluzione numero 46 e con la quale affermato che il ministero dello sviluppo economico - con la nota protocollo numero 3797 del 2019 - ha espresso l'avviso che la trasmissione all'Società_1 delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, previste dal citato comma 2 bis dell'articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013, seppure obbligatorio per il contribuente, non determini, qualora non effettuato, la perdita del diritto alla predetta detrazione;
ciò in quanto non è prevista alcuna sanzione nel caso che non si provveda a tale adempimento.
Ha poi proseguito affermando che, nel condividere il parere espresso dal ministero dello sviluppo economico, con decreto interministeriale numero 41 del 1998 è stata espressamente fatta una elencazione tassativa dei casi di diniego di detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione prevista dall'articolo 16 comma due bis del decreto-legge numero 63 del 2013.
La conclusione cui si deve pervenire non può essere che quella della reiezione dell'appello con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'ufficio a rimborsare le spese di lite liquidate in euro
2000
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna l'Ufficio a rimborsare le spese di lite del grado, che liquida in Euro 2.000,00.