Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2023, n. 386
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Sentenza 7 novembre 2023

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In tema di misure coercitive disposte per il delitto di associazione per delinquere, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte partecipative risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto la fattispecie è qualificata solo dai delitti-fine e non postula necessariamente l'esistenza della struttura e delle connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari, attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2023, n. 386
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 386
    Data del deposito : 7 novembre 2023

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