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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA suL ricorsa, pro postò da LE ME, nato a [...] il [...] CA ME, nato a [...] il [...] El US AN, nata a [...] il [...] TI AL, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza DE 05/03/2024 DEla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale, Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto DE ricorso;
uditi: l'Avv. Giuseppe Barba, difensore di ME LE, l'Avv. Antonio Graziano, difensore di NE CA, l'Avv. Salvino MonDElo, difensore di AN El US;
l'Avv. Salvatore Virgone, difensore di AL TI che hanno concluso riportandosi ai rispettivi ricorsi e chiedendo l'annullamento DEla sentenza. Penale Sent. Sez. 6 Num. 3432 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 17/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo -in parziale riforma DEla sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 23 dicembre 2021- dichiarava non doversi procedere nei confronti di ME LE, ME CA, AN El US e AL TI in relazione ai reati di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente DE tipo hashish ex art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n 309, contestati ai capi B, C, D, F ,G, H, I, K - limitatamente all'acquisito di hashish- ed M, riqualificato nella fattispecie di cui al comma 4 DE cit. art. 73, perché estinti per prescrizione;
assolveva ME LE dal reato di cui al capo L per non avere commesso il fatto;
rideterminava per tutti gli imputati le pene inflitte in relazione alle contestazioni sub capi A e K , relative rispettivamente alla violazione degli artt. 74 e 73, comma 1, cit. d.P.R. n.309. 2. Hanno proposto distinti ricorsi ME LE, ME CA, AN El US e AL TI, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Carmello LE ha dedotto: - violazione di legge, in relazione agli arlt. 266,267 e 727 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Giudice di appello ritenuto utilizzabili gli esisti DEl'attività di intercettazione ambientale e telefonica nonostante la mancata richiesta di rogatoria all'estero. Si è osservato che: a) in relazione alla intercettazione ambientale a bordo DEl'autovettura Audi, moDElo Al, tg. "EH518YH", autorizzata con i decreti DE 21 agosto e DE 20 ottobre DE 2014, l'auto in questione dal 3 settembre 2014 era nella esclusiva disponibilità di ID TU, residente in [...], per averne acquistato la proprietà e dal 10 settembre 2014 si trovava su territorio belga;
in relazione alle intercettazioni telefoniche autorizzate con i decreti DE 14 aprile, 17 luglio e 18 settembre DE 2014, si trattava di utenze belghe e in uso a persone che si trovavano su territorio belga. Pertanto, secondo il ricorrente, andava, a pena di inutilizzabilità, attivata la procedura di assistenza giudiziaria, ai sensi degli artt. 727 e ss cod. proc. pen.; - violazione di legge, in relazione all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e vizio di motivazione, per avere il Giudice di appello omesso di valutare le specifiche censure, sollevate con i motivi di gravame, quanto alla esistenza ed operatività DE contestato sodalizio criminoso. Ha evidenziato il ricorrente come, nel caso in esame, difettassero gli elementi strutturali DEla societas sceleris, essendosi al cospetto di condotte episodiche ed occasionali ( solo due acquisti a maggio e giugno DE 2014 e poi a settembre DE 2 (21 2014 non andati a buon fine, essendosi proceduto in entrambe le occasioni al sequestro), consumate in un arco di tempo brevissimo e soprattutto riferibili al solo LE, il quale agiva uti singulus e non come parte di un gruppo, tanto è vero che, a seguito DE sequestro DElo stupefacente , era personalmente rimasto debitore nei confronti DE fornitore palermitano NZ Giudice. Era stato il LE in persona a "saldare" il debito di droga, eseguendo lavori edili presso l'abitazione DEla compagna DE predetto Giudice, tale AN El US;
-violazione di legge, in relazione all'art. 74, comma 1, cit. d.P.R., e vizio di motivazione in ordine al ruolo di promotore ed organizzatore DE LE, il quale si muoveva prevalentemente da solo e, solo in due occasioni, avvalendosi DEl'aiuto di AL TI per la vendita al minuto DElo stupefacente;
-violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata derubricazione nella ipotesi prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309, per non avere la Corte distrettuale congruamente considerato che tutti gli episodi di cessione in contestazione (dichiarati estinti per prescrizione) avevano avuto ad oggetto quantitativi oggettivamente esigui di sostanza stupefacente , come si desume sia dalla stessa contestazione e sia DEla circostanza che lo stesso LE rivendeva al minuto a "piccoli" assuntori;
-violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla mancata derubricazione DEl'episodio contestato al capo K) nella ipotesi DEla lieve entità ex art. 73, comma 5, cit. d.P.R. n. 309, avendo a tal fine i Giudici di merito valorizzato il solo dato ponderale;
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che appariva troppo rigoroso e non rispettoso degli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. 2.2. ME CA ha dedotto: - violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello desunto la partecipazione al sodalizio criminoso, nonostante il CA fosse "comparso" in poche conversazioni, le perquisizioni a suo carico avessero avuto tutte esito negativo, il presunto contributo fosse stato DE tutto episodico e si fosse al cospetto di "droga parlata". Con specifico riferimento alla trasferta in Belgio ( episodio contestato al capo K), i Giudici di merito non avevano congruamente valutato l'immediato rientro in IA DE CA , il quale, per tale ragione, non aveva fornito alcun contributo all'operazione di "esportazione" dal Belgio alla IA DEla sostanza stupefacente. 2.3. AN El US ha dedotto: 3 -violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta esistenza ed operatività DE sodalizio sub capo a) e quanto alla ritenuta partecipazione. La Corte di appello non aveva adeguatamente motivato quanto alla consapevolezza in capo alla El US DEla causale dei rapporti intercorrenti tra ME LE e il di lei compagno, NZ Giudice. Analogamente, anche in relazione all'episodio contestato al capo G) relativo al trasporto di 20 kg di stupefacente, i Giudici di merito avevano apoditticamente ritenuto che la ricorrente fosse a conoscenza DEle illecite attività realizzate da LE, TI e RA e DEla modifica apportata all'automobile per consentire il trasporto DElo stupefacente. Ha osservato il difensore come la ricorrente non fosse rimasta coinvolta in alcun reato fine, limitandosi a favorire gli incontri tra LE e il compagno NZ Giudice senza essere consapevole DEla natura degli affari e senza ulteriore coinvolgimento;
-vizio di motivazione, per omissione, e violazione di legge quanto alla mancata sussunzione DEla condotta ascritta alla El US nel reato di favoreggiamento: la ricorrente si era limitata ad eludere le operazioni investigative, nel momento in cui fissava gli appuntamenti nell'interesse DE compagno Giudice con il LE e/o riceveva le somme di danaro per conto e nell'interesse DE primo;
-violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata derubricazione nella ipotesi prevista dal comma 6 DEl'art. 74 cit. d.P.R. n.309 : i Giudici non avevano considerato che il presunto sodalizio aveva una struttura rudimentale , guadagni limitati , ridotta circolazione di merce di scarsa qualità; -violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello fatto corretta applicazione DEle norme sul concorso di persone ex art. 110 cod. pen. in considerazione DEla episodicità DEla condotta. 2.4. AL TI ha dedotto: -violazione di legge, in relazione all'art. 74 cit. d.P.R. n. 309, e vizio di motivazione per avere la Corte di appello desunto la partecipazione al sodalizio in contestazione nonostante tre contatti episodici con il solo LE 11 10 e il 30 maggio e poi il 5 giugno 2014. L'unico episodio di rilievo era quello DE 16 giugno 2014, cui seguiva il sequestro di sostanza stupefacente e l'arresto, e in relazione al quale il TI aveva patteggiato la pena, ad oggi anche interamente scontata;
-violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte distrettuale ritenuto estinti per prescrizione i reati sub capo b), c) ed f) DEla rubrica, essendosi al cospetto di "droga parlata" e mancando ulteriori riscontri a supporto DE costrutto accusatorio. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da ME LE -limitatamente alla contestazione DE reato associativo e alla utilizzabilità DEle intercettazioni telefoniche - è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre. 1.1. Rimangono, invece, assorbiti tutti gli ulteriori motivi di ricorso proposti dallo stesso LE e dai ricorrenti AL TI, FI El US e ME CA, mentre è inammissibile per manifesta infondatezza il secondo motivo di ricorso proposto nell'esclusivo interesse di AL TI. 2. Secondo il costrutto accusatorio- recepito dai giudici di merito - nel periodo compreso tra maggio ed ottobre DE 2014 sul territorio agrigentino era operativa un'associazione criminosa, capeggiata da ME LE, che si riforniva periodicamente di sostanza stupefacente DE tipo hashish e di cocaina nella città di Palermo e in Belgio, per poi collocarlo sulle locali piazze di spaccio, per il tramite di AL TI e di ME CA. L'attività di approvvigionamento a Palermo era possibile grazie allo stabile contributo di FI El US, compagna DE fornitore palermitano NZ Giudice, la quale organizzava e gestiva gli incontri tra quest'ultimo e il LE. 2.1. Il compendio probatorio era in modo prevalente rappresentato dagli esiti DEl'attività di intercettazione telefonica e in ambientale, il cui contenuto era stato agevolmente decodificato grazie ai recuperi di sostanza stupefacente a carico di alcuni sodali. 3. E' fondato il motivo di ricorso - sollevato in modo specifico dal ricorrente ME LE - con cui è stato, in via principale, dedotto il vizio di motivazione per omissione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta esistenza DE sodalizio criminoso sub capo a. Ed invero, secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe "richiamato" la sentenza di primo grado, senza tuttavia affrontare e fornire adeguata risposta alle specifiche deduzioni difensive, in punto di esistenza ed operatività DEl'associazione criminosa in contestazione. 4. Il devolutum investe la questione DEla configurabilità DE vizio di motivazione per omissione nei casi di c.d. "doppia conforme". Questa Corte- al fine di meglio perimetrare il vizio di mancanza di motivazione, rilevante a norma DEl'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - ha chiamato 5 in causa il rapporto sussistente tra la motivazione DE Giudice di appello e le censure ritualmente proposte con l'atto di impugnazione: il vizio di mancanza di motivazione sussiste quando le argomentazioni addotte dal Giudice a fondamento DEl'affermazione di responsabilità DEl'imputato sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate DE requisito DEla decisività (ex multis, Sez. 5, n. 1927 DE 20/12/2017, Rv 272324; Sez. 5, n. 2916 DE 13/12/2013, Rv 257967). Assumono, dunque, rilevanza le ragioni addotte nel giudizio di appello e la risposta che il Giudice è tenuto a dare: la mancanza di motivazione si identifica con l'«assoluto ripudio da parte DE Giudice DE gravame DEl'esame DEle censure proposte» (così Sez.6, n 19681 DE 05/04/2004 non mass.). 4.1. La concreta DEimitazione di tale vizio può apparire problematica nei casi di motivazione per relationem e nei casi di integrazione tra le motivazioni DEle sentenze di primo e di secondo grado, possibile laddove le due decisioni di merito costituiscono un "prodotto unico" per avere utilizzato criteri omogenei di valutazione DEle prove e seguito un apparato logico-argomentativo uniforme (cd. doppia conforme). Ebbene, in una tale evenienza, questa Corte ha ritenuto che il Giudice DEla impugnazione possa motivare anche per relationem e trascurare di esaminare argomenti laddove superflui, non pertinenti, generici, manifestamente infondati o palesemente inconsistenti, fermo però il principio secondo cui queste forme di "completamento" DEla motivazione DEla sentenza di appello giammai possono trasformarsi in un illegittimo strumento attraverso cui eludere le questioni poste dall'appellante. 4.2. In breve, la sostanziale elusione di questioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, rappresenta la spia DE vizio di motivazione per omissione. In tale prospettiva, questa Corte ha ritenuto come il rinvio per relationem non "renda immune" la sentenza dal vizio di carenza motivazionale, se il Giudice si è sottratto alla necessaria disamina critica dei motivi di gravame (ex multís, Sez. 4, n. 6779 DE 18/12/2013, Rv 259316). Parimenti, anche nel caso di doppia conforme, l'assenza di una specifica valutazione sui motivi di appello e l'esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado per soppesare la fondatezza o meno DEle argomentazioni difensive integra il vizio di mancanza di motivazione (ex multis, Sez.
5. n. 52619 DE 5/10/2016, Rv. 268859). 5. Nel caso in esame, la Corte di appello - con motivazione fin toppo concisa, a tratti sommaria e apodittica, nel ricorrere alla tecnica DE richiamo ai passaggi 6 motivazionali dalla sentenza di primo grado pur a fronte di efficaci e specifiche deduzioni difensive - si è sottratta all'onere motivazionale non esponendo, in modo esaustivo e convincente, perché fosse configurabile il reato associativo in luogo DE concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen. La sentenza di appello si è, infatti, tradotta in trascrizione "nemmeno completa" DE tracciato argomentativo percorso nel precedente grado di giudizio, rimanendo tuttavia silente rispetto ad una parte consistente degli argomenti di fatto dedotti dalla difesa e non evidenziando le ragioni in base alle quali il modus agendi degli imputati si dovesse necessariamente inserire in un contesto "organizzato" e stabilmente operativo sul territorio . 5.1. Per quanto - ai fini DEla configurabilità DEl'associazione dedita al narcotraffico - non siano richiesti l'esistenza di strutture ed apparati articolati e complessi, forme particolari di investitura ed affiliazione, una rigida ripartizione di ruoli e compiti, notevoli disponibilità economiche, nondimeno per l'immanente principio di offensività è comunque necessaria una struttura minima, anche di tipo rudimentale, in grado di realizzare una serie indeterminata di episodi di spaccio. Se, dunque, non è sufficiente il semplice accordo di commettere in futuro una serie indeterminata di reati fine, in virtù DE principio cogitationis poenam nemo patítur, (ex multis, Sez. 2 n 19146 DE 20/02/2019, Cicciari, RV 275583; Sez. 6, n. 27433 DE 10/01/2017 Rv. 270396), è pur sempre necessaria la prova DEla stabilità DE vincolo associativo e DEla indeterminatezza DE programma criminoso: elementi che possono essere anche tratti dal susseguirsi ininterrotto DEle condotte integranti i reati oggetto DE programma ad opera di soggetti stabilmente collegati. Oltre alla stabilità, occorre altresì che ognuno dei partecipi sia consapevole che la propria attività interagisca con altre di contenuto identico, di guisa che ciascuna DEle condotte riceva vicendevole ausilio e supporto e che tutte insieme contribuiscano all'attuazione di un comune programma criminale : per quanto ai fini DEla partecipazione al sodalizio, non si richieda la conoscenza reciproca fra tutti gli associati (ex multis, Sez. 6 n. 11733 DE 16/2/2012, Rv. 252232), è pur sempre necessaria la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. 5.2. Nel caso in esame, i Giudici di appello non si si sono "mossi" nel rispetto DEle indicate coordinate ermeneutiche : la motivazione DEla sentenza impugnata è deficitaria in relazione alla individuazione degli indicatori fattuali da cui desumere che l'attività di spaccio si fosse "proiettata" oltre i rapporti sinallagmatici bilaterali tra LE e TI, tra LE e CA e tra LE e AN El US, per tradursi in un consapevole contributo al mantenimento e alla realizzazione di un più vasto 7 e duraturo programma volto a trarre profitto DE commercio di droga e facente capo a un gruppo criminale organizzato, seppure in modo rudimentale, e stabilmente operativo sul territorio agrigentino. Che il modus agendi DE LE e degli altri imputati si inserisse in un contesto criminale- strutturato e radicato sul territorio- è una conclusione che non si trae dal tessuto motivazionale DE provvedimento impugnato, vieppiù al cospetto di specifiche deduzioni difensive alle quali non è stata fornita esaustiva e congrua risposta. Come quando, ad esempio, il difensore prospettava la responsabilità uti singulus - incompatibile come tale con "l'affectio societatis" - di ME LE, il quale si era accollato l'obbligazione di pagamento, rimanendo obbligato in proprio ed in modo esclusivo nei confronti DE fornitore palermitano a seguito DEla perdita DEla "sostanza stupefacente " a causa DEl'avvenuto sequestro;
ed ancora, allorquando il difensore evidenziava la natura esclusivamente bilaterale degli "affari di droga" inter partes, segnatamente tra LE ( il presunto promotore/organizzatore), AL TI e ME CA ( ritenuti i pushers DE sodalizio) nonchè la collocazione degli episodi di spaccio in un periodo di tempo circoscritto, di guisa che la fattispecie concreta appariva maggiormente compatibile con un'attività di spaccio non programmata e non gestita in modo organizzato. 5.3. Nè è di ausilio alla ricostruzione fattuale e alla qualificazione giuridica DEla fattispecie in termini associativi, la pur acclarata responsabilità di ME LE e ME CA in ordine all'episodio, contestato al capo K. Secondo l'accusa, che veniva recepita dai Giudici di merito, ME LE e ME CA si erano recati in Belgio per l'approvvigionamento dal solito fornitore (giudicato separatamente) di cocaina e hashish, da vendere sulle piazze di spaccio agrigentine per conto e nell'interesse DE sodalizio. Per i Giudici di appello la trasferta in Belgio rappresentava l'episodio clou, perché in grado di fotografare il modus operandi DE sodalizio, capace di farne comprendere le dinamiche interne e di individuare i ruoli di ciascuno degli imputati, in primis quello di promotore/organizzatore DE LE (che secondo l'accusa era colui che interagiva con i fornitori occupandosi di rifornire periodicamente il gruppo). Nondimeno- si legge in sentenza- detto specifico episodio criminoso veniva prevalentemente ricostruito sulla base degli esiti DEl'attività di intercettazione, telefonica e in ambientale, la cui utilizzabilità è stata tuttavia contestata dal LE sin dal primo grado di giudizio. 5.4. Le eccezioni - che sono state reiterate con i primi due motivi di ricorso - impongono approfondimenti ulteriori sebbene limitatamente alla sola attività di 8 intercettazione telefonica autorizzata con i decreti DE 14 aprile, 17 luglio e 18 settembre DE 2014 (cfr motivi di ricorso di ME LE). A tal riguardo, il ricorrente ha rilevato come l'attività di captazione avesse avuto ad oggetto utenze estere (i.e. belghe) e fosse stata diretta nei confronti di soggetti, residenti e dimoranti in Belgio, di guisa che era necessario il ricorso alla rogatoria non espletata nel caso di specie. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di intercettazioni telefoniche di conversazioni "internazionali" si può procedere anche in assenza di rogatoria laddove sia stato fatto ricorso alla cd "procedura per istradamento": procedura che presuppone «il convogliamento DEle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia». Tale procedura non comporta «la violazione DEle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione DEle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano». Diversamente è «necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercettazione di conversazioni compiute all'estero e captate solo da un gestore straniero» ( ex multis, Sez. 3, n. 10788 DE 29/01/2016, Rao, Rv. 266490). 4.5. Nel caso di specie, la Corte di appello -nello scrutinare la vexata quaestio- rigettava l'eccezione di inutilizzabilità, rilevando( pag. 12 DEla sentenza) che le operazioni di intercettazione telefonica erano state «traslate sulle linee attivate presso la sala ascolto DEla Procura DEla Repubblica di Palermo», di tal chè era «evidente che l'ascolto era avvenuto su apparecchi collegati ad un gestore italiano e la cui captazione aveva avuto origine sul territorio italiano». Con una tale risposta la Corte non chiariva, tuttavia, quale fosse stata la procedura attivata, ovvero se si fosse fatto ricorso alla procedura per ístradamento, ma soprattutto lasciava intendere che la traslazione su linee attivate presso la sala ascolto DEla Procura implicasse necessariamente che "la captazione avesse avuto inizio sul territorio italiano". Il nesso di necessaria conseguenzialità è affermazione puramente assertiva. 4.6. E' invece aderente ai principi di diritto enunciati in subiecta materia la soluzione fornita in ordine alla ulteriore questione DEla inutilizzabilità DEle conversazioni captate a bordo DEl'Audi in uso al LE: detta attività era stata autorizzata già il 9 maggio DE 2014 quando l'autovettura si trovava in Italia ed era in uso esclusivo al LE, di guisa che i successivi spostamenti DE veicolo e il suo transitare all'estero fino al territorio belga non incidevano sulla normativa applicabile e non imponevano il ricorso alla rogatoria (ex multis, Sez. 2, n 29362 DE 22/07/2020, Rv. 279815). 9 4.7.La necessità di verificare, quindi, la utilizzabilità degli esiti DEl'attività di intercettazione telefonica ( autorizzata con i decreti DE 14 aprile, 17 luglio e 18 settembre DE 2014 ) si riflette non solo sulla ricostruzione DEl'episodio sub capo K , sulla individuazione dei ruoli e sul coinvolgimento degli imputati, ma anche sulla tenuta logica DEl'apparato motivazionale - già invero "claudicante" per quanto argomentato - quanto alla affermata esistenza DE sodalizio criminoso sub capo a), essendo l'episodio DEla trasferta in Belgio- secondo le stesse valutazioni operate dai Giudici di merito - un tassello fondamentale a supporto DE costrutto accusatorio , segnatamente DEl'ipotesi associativa e DE ruolo di capo promotore dal LE. 5. Alla stregua DEle sopra esposte valutazioni la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio di merito sia in relazione alla dedotta questione DEla utilizzabilità DEle intercettazioni telefoniche - autorizzate con i decreti indicati dal difensore nei motivi di gravame- sia in relazione alla esistenza DE reato sub capo a) e K) DEla rubrica, rimanendo in tale pronuncia assorbite tutte le ulteriori questioni relative alla partecipazione al sodalizio, alla qualificazione giuridica DEle condotte e alla congruità DEla pena, rispettivamente sollevate dai ricorrenti negli ulteriori motivi di ricorso. 6. Non è, invece, assorbito il secondo motivo proposto nell'interesse di AL TI con cui è stata contestata la declaratoria di estinzione dei reati sub capi b, c ed f per prescrizione, mancando - secondo il ricorrente- la prova DEla responsabilità, essendosi al cospetto di "droga parlata". 6.1. Il motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione DEla norma di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e DEla interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità. E', infatti, costante l'affermazione secondo cui (Sez. U, n. 35490 DE 28.5.2009; Sez. 5, n. 3689 DE 07/10/2014, Rv. 262175), il Giudice, in presenza di una causa di estinzione DE reato, può pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito solo quando l'evidenza DEl'innocenza sia lampante, così che la valutazione che deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu acuii", che a quello di "apprezzamento", ovverosia quando sia da escludere qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, incompatibili col concetto di mera constatazione: il proscioglimento nel merito, anche quando sopravvenga una causa di estinzione DE reato per una diversa qualificazione DE fatto in sede di appello, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, nel caso di contraddittorietà o insufficienza DEla prova, di guisa che il Giudice non è tenuto a 10 svolgere un esame compiuto e approfondito DEle risultanze probatorie già assunte, ma deve dichiarare l'estinzione DE reato. 6.2. Nel caso in esame, i Giudici di appello evidenziavano come che il materiale probatorio raccolto nel corso DEla istruttoria di primo grado non potesse condurre ad un'assoluzione nel merito. Nonostante l'assenza di sequestri, spiegavano congruamente i Giudici di merito come l'eloquenza dei colloqui telefonici oggetto di intercettazione - laddove era esplicito il riferimento al "fumo", al "chilo" e al "grammo" nonchè alle somme di danaro da recuperare - non consentissero di rilevare l'evidenza DEl'innocenza nell'accezione indicata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LE ME, CA ME, ed El US AN nonché nei confronti di TI AL limitatamente al capo a) e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione DEla Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di TI AL. Così deciso il 17/12/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale, Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto DE ricorso;
uditi: l'Avv. Giuseppe Barba, difensore di ME LE, l'Avv. Antonio Graziano, difensore di NE CA, l'Avv. Salvino MonDElo, difensore di AN El US;
l'Avv. Salvatore Virgone, difensore di AL TI che hanno concluso riportandosi ai rispettivi ricorsi e chiedendo l'annullamento DEla sentenza. Penale Sent. Sez. 6 Num. 3432 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 17/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo -in parziale riforma DEla sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 23 dicembre 2021- dichiarava non doversi procedere nei confronti di ME LE, ME CA, AN El US e AL TI in relazione ai reati di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente DE tipo hashish ex art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n 309, contestati ai capi B, C, D, F ,G, H, I, K - limitatamente all'acquisito di hashish- ed M, riqualificato nella fattispecie di cui al comma 4 DE cit. art. 73, perché estinti per prescrizione;
assolveva ME LE dal reato di cui al capo L per non avere commesso il fatto;
rideterminava per tutti gli imputati le pene inflitte in relazione alle contestazioni sub capi A e K , relative rispettivamente alla violazione degli artt. 74 e 73, comma 1, cit. d.P.R. n.309. 2. Hanno proposto distinti ricorsi ME LE, ME CA, AN El US e AL TI, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Carmello LE ha dedotto: - violazione di legge, in relazione agli arlt. 266,267 e 727 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Giudice di appello ritenuto utilizzabili gli esisti DEl'attività di intercettazione ambientale e telefonica nonostante la mancata richiesta di rogatoria all'estero. Si è osservato che: a) in relazione alla intercettazione ambientale a bordo DEl'autovettura Audi, moDElo Al, tg. "EH518YH", autorizzata con i decreti DE 21 agosto e DE 20 ottobre DE 2014, l'auto in questione dal 3 settembre 2014 era nella esclusiva disponibilità di ID TU, residente in [...], per averne acquistato la proprietà e dal 10 settembre 2014 si trovava su territorio belga;
in relazione alle intercettazioni telefoniche autorizzate con i decreti DE 14 aprile, 17 luglio e 18 settembre DE 2014, si trattava di utenze belghe e in uso a persone che si trovavano su territorio belga. Pertanto, secondo il ricorrente, andava, a pena di inutilizzabilità, attivata la procedura di assistenza giudiziaria, ai sensi degli artt. 727 e ss cod. proc. pen.; - violazione di legge, in relazione all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e vizio di motivazione, per avere il Giudice di appello omesso di valutare le specifiche censure, sollevate con i motivi di gravame, quanto alla esistenza ed operatività DE contestato sodalizio criminoso. Ha evidenziato il ricorrente come, nel caso in esame, difettassero gli elementi strutturali DEla societas sceleris, essendosi al cospetto di condotte episodiche ed occasionali ( solo due acquisti a maggio e giugno DE 2014 e poi a settembre DE 2 (21 2014 non andati a buon fine, essendosi proceduto in entrambe le occasioni al sequestro), consumate in un arco di tempo brevissimo e soprattutto riferibili al solo LE, il quale agiva uti singulus e non come parte di un gruppo, tanto è vero che, a seguito DE sequestro DElo stupefacente , era personalmente rimasto debitore nei confronti DE fornitore palermitano NZ Giudice. Era stato il LE in persona a "saldare" il debito di droga, eseguendo lavori edili presso l'abitazione DEla compagna DE predetto Giudice, tale AN El US;
-violazione di legge, in relazione all'art. 74, comma 1, cit. d.P.R., e vizio di motivazione in ordine al ruolo di promotore ed organizzatore DE LE, il quale si muoveva prevalentemente da solo e, solo in due occasioni, avvalendosi DEl'aiuto di AL TI per la vendita al minuto DElo stupefacente;
-violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata derubricazione nella ipotesi prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309, per non avere la Corte distrettuale congruamente considerato che tutti gli episodi di cessione in contestazione (dichiarati estinti per prescrizione) avevano avuto ad oggetto quantitativi oggettivamente esigui di sostanza stupefacente , come si desume sia dalla stessa contestazione e sia DEla circostanza che lo stesso LE rivendeva al minuto a "piccoli" assuntori;
-violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla mancata derubricazione DEl'episodio contestato al capo K) nella ipotesi DEla lieve entità ex art. 73, comma 5, cit. d.P.R. n. 309, avendo a tal fine i Giudici di merito valorizzato il solo dato ponderale;
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che appariva troppo rigoroso e non rispettoso degli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. 2.2. ME CA ha dedotto: - violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello desunto la partecipazione al sodalizio criminoso, nonostante il CA fosse "comparso" in poche conversazioni, le perquisizioni a suo carico avessero avuto tutte esito negativo, il presunto contributo fosse stato DE tutto episodico e si fosse al cospetto di "droga parlata". Con specifico riferimento alla trasferta in Belgio ( episodio contestato al capo K), i Giudici di merito non avevano congruamente valutato l'immediato rientro in IA DE CA , il quale, per tale ragione, non aveva fornito alcun contributo all'operazione di "esportazione" dal Belgio alla IA DEla sostanza stupefacente. 2.3. AN El US ha dedotto: 3 -violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta esistenza ed operatività DE sodalizio sub capo a) e quanto alla ritenuta partecipazione. La Corte di appello non aveva adeguatamente motivato quanto alla consapevolezza in capo alla El US DEla causale dei rapporti intercorrenti tra ME LE e il di lei compagno, NZ Giudice. Analogamente, anche in relazione all'episodio contestato al capo G) relativo al trasporto di 20 kg di stupefacente, i Giudici di merito avevano apoditticamente ritenuto che la ricorrente fosse a conoscenza DEle illecite attività realizzate da LE, TI e RA e DEla modifica apportata all'automobile per consentire il trasporto DElo stupefacente. Ha osservato il difensore come la ricorrente non fosse rimasta coinvolta in alcun reato fine, limitandosi a favorire gli incontri tra LE e il compagno NZ Giudice senza essere consapevole DEla natura degli affari e senza ulteriore coinvolgimento;
-vizio di motivazione, per omissione, e violazione di legge quanto alla mancata sussunzione DEla condotta ascritta alla El US nel reato di favoreggiamento: la ricorrente si era limitata ad eludere le operazioni investigative, nel momento in cui fissava gli appuntamenti nell'interesse DE compagno Giudice con il LE e/o riceveva le somme di danaro per conto e nell'interesse DE primo;
-violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata derubricazione nella ipotesi prevista dal comma 6 DEl'art. 74 cit. d.P.R. n.309 : i Giudici non avevano considerato che il presunto sodalizio aveva una struttura rudimentale , guadagni limitati , ridotta circolazione di merce di scarsa qualità; -violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello fatto corretta applicazione DEle norme sul concorso di persone ex art. 110 cod. pen. in considerazione DEla episodicità DEla condotta. 2.4. AL TI ha dedotto: -violazione di legge, in relazione all'art. 74 cit. d.P.R. n. 309, e vizio di motivazione per avere la Corte di appello desunto la partecipazione al sodalizio in contestazione nonostante tre contatti episodici con il solo LE 11 10 e il 30 maggio e poi il 5 giugno 2014. L'unico episodio di rilievo era quello DE 16 giugno 2014, cui seguiva il sequestro di sostanza stupefacente e l'arresto, e in relazione al quale il TI aveva patteggiato la pena, ad oggi anche interamente scontata;
-violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte distrettuale ritenuto estinti per prescrizione i reati sub capo b), c) ed f) DEla rubrica, essendosi al cospetto di "droga parlata" e mancando ulteriori riscontri a supporto DE costrutto accusatorio. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da ME LE -limitatamente alla contestazione DE reato associativo e alla utilizzabilità DEle intercettazioni telefoniche - è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre. 1.1. Rimangono, invece, assorbiti tutti gli ulteriori motivi di ricorso proposti dallo stesso LE e dai ricorrenti AL TI, FI El US e ME CA, mentre è inammissibile per manifesta infondatezza il secondo motivo di ricorso proposto nell'esclusivo interesse di AL TI. 2. Secondo il costrutto accusatorio- recepito dai giudici di merito - nel periodo compreso tra maggio ed ottobre DE 2014 sul territorio agrigentino era operativa un'associazione criminosa, capeggiata da ME LE, che si riforniva periodicamente di sostanza stupefacente DE tipo hashish e di cocaina nella città di Palermo e in Belgio, per poi collocarlo sulle locali piazze di spaccio, per il tramite di AL TI e di ME CA. L'attività di approvvigionamento a Palermo era possibile grazie allo stabile contributo di FI El US, compagna DE fornitore palermitano NZ Giudice, la quale organizzava e gestiva gli incontri tra quest'ultimo e il LE. 2.1. Il compendio probatorio era in modo prevalente rappresentato dagli esiti DEl'attività di intercettazione telefonica e in ambientale, il cui contenuto era stato agevolmente decodificato grazie ai recuperi di sostanza stupefacente a carico di alcuni sodali. 3. E' fondato il motivo di ricorso - sollevato in modo specifico dal ricorrente ME LE - con cui è stato, in via principale, dedotto il vizio di motivazione per omissione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta esistenza DE sodalizio criminoso sub capo a. Ed invero, secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe "richiamato" la sentenza di primo grado, senza tuttavia affrontare e fornire adeguata risposta alle specifiche deduzioni difensive, in punto di esistenza ed operatività DEl'associazione criminosa in contestazione. 4. Il devolutum investe la questione DEla configurabilità DE vizio di motivazione per omissione nei casi di c.d. "doppia conforme". Questa Corte- al fine di meglio perimetrare il vizio di mancanza di motivazione, rilevante a norma DEl'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - ha chiamato 5 in causa il rapporto sussistente tra la motivazione DE Giudice di appello e le censure ritualmente proposte con l'atto di impugnazione: il vizio di mancanza di motivazione sussiste quando le argomentazioni addotte dal Giudice a fondamento DEl'affermazione di responsabilità DEl'imputato sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate DE requisito DEla decisività (ex multis, Sez. 5, n. 1927 DE 20/12/2017, Rv 272324; Sez. 5, n. 2916 DE 13/12/2013, Rv 257967). Assumono, dunque, rilevanza le ragioni addotte nel giudizio di appello e la risposta che il Giudice è tenuto a dare: la mancanza di motivazione si identifica con l'«assoluto ripudio da parte DE Giudice DE gravame DEl'esame DEle censure proposte» (così Sez.6, n 19681 DE 05/04/2004 non mass.). 4.1. La concreta DEimitazione di tale vizio può apparire problematica nei casi di motivazione per relationem e nei casi di integrazione tra le motivazioni DEle sentenze di primo e di secondo grado, possibile laddove le due decisioni di merito costituiscono un "prodotto unico" per avere utilizzato criteri omogenei di valutazione DEle prove e seguito un apparato logico-argomentativo uniforme (cd. doppia conforme). Ebbene, in una tale evenienza, questa Corte ha ritenuto che il Giudice DEla impugnazione possa motivare anche per relationem e trascurare di esaminare argomenti laddove superflui, non pertinenti, generici, manifestamente infondati o palesemente inconsistenti, fermo però il principio secondo cui queste forme di "completamento" DEla motivazione DEla sentenza di appello giammai possono trasformarsi in un illegittimo strumento attraverso cui eludere le questioni poste dall'appellante. 4.2. In breve, la sostanziale elusione di questioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, rappresenta la spia DE vizio di motivazione per omissione. In tale prospettiva, questa Corte ha ritenuto come il rinvio per relationem non "renda immune" la sentenza dal vizio di carenza motivazionale, se il Giudice si è sottratto alla necessaria disamina critica dei motivi di gravame (ex multís, Sez. 4, n. 6779 DE 18/12/2013, Rv 259316). Parimenti, anche nel caso di doppia conforme, l'assenza di una specifica valutazione sui motivi di appello e l'esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado per soppesare la fondatezza o meno DEle argomentazioni difensive integra il vizio di mancanza di motivazione (ex multis, Sez.
5. n. 52619 DE 5/10/2016, Rv. 268859). 5. Nel caso in esame, la Corte di appello - con motivazione fin toppo concisa, a tratti sommaria e apodittica, nel ricorrere alla tecnica DE richiamo ai passaggi 6 motivazionali dalla sentenza di primo grado pur a fronte di efficaci e specifiche deduzioni difensive - si è sottratta all'onere motivazionale non esponendo, in modo esaustivo e convincente, perché fosse configurabile il reato associativo in luogo DE concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen. La sentenza di appello si è, infatti, tradotta in trascrizione "nemmeno completa" DE tracciato argomentativo percorso nel precedente grado di giudizio, rimanendo tuttavia silente rispetto ad una parte consistente degli argomenti di fatto dedotti dalla difesa e non evidenziando le ragioni in base alle quali il modus agendi degli imputati si dovesse necessariamente inserire in un contesto "organizzato" e stabilmente operativo sul territorio . 5.1. Per quanto - ai fini DEla configurabilità DEl'associazione dedita al narcotraffico - non siano richiesti l'esistenza di strutture ed apparati articolati e complessi, forme particolari di investitura ed affiliazione, una rigida ripartizione di ruoli e compiti, notevoli disponibilità economiche, nondimeno per l'immanente principio di offensività è comunque necessaria una struttura minima, anche di tipo rudimentale, in grado di realizzare una serie indeterminata di episodi di spaccio. Se, dunque, non è sufficiente il semplice accordo di commettere in futuro una serie indeterminata di reati fine, in virtù DE principio cogitationis poenam nemo patítur, (ex multis, Sez. 2 n 19146 DE 20/02/2019, Cicciari, RV 275583; Sez. 6, n. 27433 DE 10/01/2017 Rv. 270396), è pur sempre necessaria la prova DEla stabilità DE vincolo associativo e DEla indeterminatezza DE programma criminoso: elementi che possono essere anche tratti dal susseguirsi ininterrotto DEle condotte integranti i reati oggetto DE programma ad opera di soggetti stabilmente collegati. Oltre alla stabilità, occorre altresì che ognuno dei partecipi sia consapevole che la propria attività interagisca con altre di contenuto identico, di guisa che ciascuna DEle condotte riceva vicendevole ausilio e supporto e che tutte insieme contribuiscano all'attuazione di un comune programma criminale : per quanto ai fini DEla partecipazione al sodalizio, non si richieda la conoscenza reciproca fra tutti gli associati (ex multis, Sez. 6 n. 11733 DE 16/2/2012, Rv. 252232), è pur sempre necessaria la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. 5.2. Nel caso in esame, i Giudici di appello non si si sono "mossi" nel rispetto DEle indicate coordinate ermeneutiche : la motivazione DEla sentenza impugnata è deficitaria in relazione alla individuazione degli indicatori fattuali da cui desumere che l'attività di spaccio si fosse "proiettata" oltre i rapporti sinallagmatici bilaterali tra LE e TI, tra LE e CA e tra LE e AN El US, per tradursi in un consapevole contributo al mantenimento e alla realizzazione di un più vasto 7 e duraturo programma volto a trarre profitto DE commercio di droga e facente capo a un gruppo criminale organizzato, seppure in modo rudimentale, e stabilmente operativo sul territorio agrigentino. Che il modus agendi DE LE e degli altri imputati si inserisse in un contesto criminale- strutturato e radicato sul territorio- è una conclusione che non si trae dal tessuto motivazionale DE provvedimento impugnato, vieppiù al cospetto di specifiche deduzioni difensive alle quali non è stata fornita esaustiva e congrua risposta. Come quando, ad esempio, il difensore prospettava la responsabilità uti singulus - incompatibile come tale con "l'affectio societatis" - di ME LE, il quale si era accollato l'obbligazione di pagamento, rimanendo obbligato in proprio ed in modo esclusivo nei confronti DE fornitore palermitano a seguito DEla perdita DEla "sostanza stupefacente " a causa DEl'avvenuto sequestro;
ed ancora, allorquando il difensore evidenziava la natura esclusivamente bilaterale degli "affari di droga" inter partes, segnatamente tra LE ( il presunto promotore/organizzatore), AL TI e ME CA ( ritenuti i pushers DE sodalizio) nonchè la collocazione degli episodi di spaccio in un periodo di tempo circoscritto, di guisa che la fattispecie concreta appariva maggiormente compatibile con un'attività di spaccio non programmata e non gestita in modo organizzato. 5.3. Nè è di ausilio alla ricostruzione fattuale e alla qualificazione giuridica DEla fattispecie in termini associativi, la pur acclarata responsabilità di ME LE e ME CA in ordine all'episodio, contestato al capo K. Secondo l'accusa, che veniva recepita dai Giudici di merito, ME LE e ME CA si erano recati in Belgio per l'approvvigionamento dal solito fornitore (giudicato separatamente) di cocaina e hashish, da vendere sulle piazze di spaccio agrigentine per conto e nell'interesse DE sodalizio. Per i Giudici di appello la trasferta in Belgio rappresentava l'episodio clou, perché in grado di fotografare il modus operandi DE sodalizio, capace di farne comprendere le dinamiche interne e di individuare i ruoli di ciascuno degli imputati, in primis quello di promotore/organizzatore DE LE (che secondo l'accusa era colui che interagiva con i fornitori occupandosi di rifornire periodicamente il gruppo). Nondimeno- si legge in sentenza- detto specifico episodio criminoso veniva prevalentemente ricostruito sulla base degli esiti DEl'attività di intercettazione, telefonica e in ambientale, la cui utilizzabilità è stata tuttavia contestata dal LE sin dal primo grado di giudizio. 5.4. Le eccezioni - che sono state reiterate con i primi due motivi di ricorso - impongono approfondimenti ulteriori sebbene limitatamente alla sola attività di 8 intercettazione telefonica autorizzata con i decreti DE 14 aprile, 17 luglio e 18 settembre DE 2014 (cfr motivi di ricorso di ME LE). A tal riguardo, il ricorrente ha rilevato come l'attività di captazione avesse avuto ad oggetto utenze estere (i.e. belghe) e fosse stata diretta nei confronti di soggetti, residenti e dimoranti in Belgio, di guisa che era necessario il ricorso alla rogatoria non espletata nel caso di specie. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di intercettazioni telefoniche di conversazioni "internazionali" si può procedere anche in assenza di rogatoria laddove sia stato fatto ricorso alla cd "procedura per istradamento": procedura che presuppone «il convogliamento DEle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia». Tale procedura non comporta «la violazione DEle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione DEle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano». Diversamente è «necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercettazione di conversazioni compiute all'estero e captate solo da un gestore straniero» ( ex multis, Sez. 3, n. 10788 DE 29/01/2016, Rao, Rv. 266490). 4.5. Nel caso di specie, la Corte di appello -nello scrutinare la vexata quaestio- rigettava l'eccezione di inutilizzabilità, rilevando( pag. 12 DEla sentenza) che le operazioni di intercettazione telefonica erano state «traslate sulle linee attivate presso la sala ascolto DEla Procura DEla Repubblica di Palermo», di tal chè era «evidente che l'ascolto era avvenuto su apparecchi collegati ad un gestore italiano e la cui captazione aveva avuto origine sul territorio italiano». Con una tale risposta la Corte non chiariva, tuttavia, quale fosse stata la procedura attivata, ovvero se si fosse fatto ricorso alla procedura per ístradamento, ma soprattutto lasciava intendere che la traslazione su linee attivate presso la sala ascolto DEla Procura implicasse necessariamente che "la captazione avesse avuto inizio sul territorio italiano". Il nesso di necessaria conseguenzialità è affermazione puramente assertiva. 4.6. E' invece aderente ai principi di diritto enunciati in subiecta materia la soluzione fornita in ordine alla ulteriore questione DEla inutilizzabilità DEle conversazioni captate a bordo DEl'Audi in uso al LE: detta attività era stata autorizzata già il 9 maggio DE 2014 quando l'autovettura si trovava in Italia ed era in uso esclusivo al LE, di guisa che i successivi spostamenti DE veicolo e il suo transitare all'estero fino al territorio belga non incidevano sulla normativa applicabile e non imponevano il ricorso alla rogatoria (ex multis, Sez. 2, n 29362 DE 22/07/2020, Rv. 279815). 9 4.7.La necessità di verificare, quindi, la utilizzabilità degli esiti DEl'attività di intercettazione telefonica ( autorizzata con i decreti DE 14 aprile, 17 luglio e 18 settembre DE 2014 ) si riflette non solo sulla ricostruzione DEl'episodio sub capo K , sulla individuazione dei ruoli e sul coinvolgimento degli imputati, ma anche sulla tenuta logica DEl'apparato motivazionale - già invero "claudicante" per quanto argomentato - quanto alla affermata esistenza DE sodalizio criminoso sub capo a), essendo l'episodio DEla trasferta in Belgio- secondo le stesse valutazioni operate dai Giudici di merito - un tassello fondamentale a supporto DE costrutto accusatorio , segnatamente DEl'ipotesi associativa e DE ruolo di capo promotore dal LE. 5. Alla stregua DEle sopra esposte valutazioni la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio di merito sia in relazione alla dedotta questione DEla utilizzabilità DEle intercettazioni telefoniche - autorizzate con i decreti indicati dal difensore nei motivi di gravame- sia in relazione alla esistenza DE reato sub capo a) e K) DEla rubrica, rimanendo in tale pronuncia assorbite tutte le ulteriori questioni relative alla partecipazione al sodalizio, alla qualificazione giuridica DEle condotte e alla congruità DEla pena, rispettivamente sollevate dai ricorrenti negli ulteriori motivi di ricorso. 6. Non è, invece, assorbito il secondo motivo proposto nell'interesse di AL TI con cui è stata contestata la declaratoria di estinzione dei reati sub capi b, c ed f per prescrizione, mancando - secondo il ricorrente- la prova DEla responsabilità, essendosi al cospetto di "droga parlata". 6.1. Il motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione DEla norma di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e DEla interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità. E', infatti, costante l'affermazione secondo cui (Sez. U, n. 35490 DE 28.5.2009; Sez. 5, n. 3689 DE 07/10/2014, Rv. 262175), il Giudice, in presenza di una causa di estinzione DE reato, può pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito solo quando l'evidenza DEl'innocenza sia lampante, così che la valutazione che deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu acuii", che a quello di "apprezzamento", ovverosia quando sia da escludere qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, incompatibili col concetto di mera constatazione: il proscioglimento nel merito, anche quando sopravvenga una causa di estinzione DE reato per una diversa qualificazione DE fatto in sede di appello, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, nel caso di contraddittorietà o insufficienza DEla prova, di guisa che il Giudice non è tenuto a 10 svolgere un esame compiuto e approfondito DEle risultanze probatorie già assunte, ma deve dichiarare l'estinzione DE reato. 6.2. Nel caso in esame, i Giudici di appello evidenziavano come che il materiale probatorio raccolto nel corso DEla istruttoria di primo grado non potesse condurre ad un'assoluzione nel merito. Nonostante l'assenza di sequestri, spiegavano congruamente i Giudici di merito come l'eloquenza dei colloqui telefonici oggetto di intercettazione - laddove era esplicito il riferimento al "fumo", al "chilo" e al "grammo" nonchè alle somme di danaro da recuperare - non consentissero di rilevare l'evidenza DEl'innocenza nell'accezione indicata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LE ME, CA ME, ed El US AN nonché nei confronti di TI AL limitatamente al capo a) e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione DEla Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di TI AL. Così deciso il 17/12/2024