Sentenza 10 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2018, n. 55175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55175 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE LF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/06/2017 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato LANZI ROBERTO, per la parte civile DE NE ER, che ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso e nota spese.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 18/06/2017 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Salerno in data 28/04/2015 in forza della quale SE FO, quale legale rappresentante dall' Agenzia di Viaggi Soc. Priority Travel Club ER Trading & Travel s.r.I., era stato riconosciuto responsabile del reato di appropriazione indebita della somma di euro 4.335,00 consegnatagli da DE NE ER per fruire di un viaggio ed indebitamente incamerata non essendo stata versata in favore della Novotel New York cui la somma era destinata per fruire di un soggiorno, con condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separa sede civile.
2. Contro detta sentenza propone ricorso per Cassazione l' imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi: - manifesta illogicità della motivazione atteso che la corte territoriale non aveva considerato che difettava nella fattispecie in esame la prova della appropriazione della somma di denaro in contestazione nonché della circostanza che egli fosse il legale rappresentante della società Soc. Priority Travel Club ER Trading & Travel s.r.I.; - violazione di legge per avere la corte territoriale revocato la sospensione condizionale della pena operando una modifica in pejus;
- violazione di legge per omessa declaratoria della prescrizione già maturata alla data della decisione (19/06/2017) atteso che le ultime condotte risalivano al 11/12/2009. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ha sostanzialmente riproposto censure già prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
3.1. In particolare la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione congrua e corretta, da leggere unitamente alla sentenza di primo grado vertendosi in ipotesi di c.d. "doppia conforme", delle ragioni in base alle quali ha affermato la responsabilità dell'imputato precisando che dal complessivo quadro probatorio a suo carico era emersa la prova dell' appropriazione indebita delle somme di euro 4.335,00 consegnatagli da DE NE ER per fruire di un viaggio ed indebitamente incamerata, risultando prive di pregio, a fronte della ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito non sindacabile in questa sede, le contestazioni di parte ricorrente circa la mancata prova della sua qualità di legale rappresentante della società Soc. Priority Travel Club ER Trading & Travel s.r.l.
4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato sulla scorta del condivisibile principio secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dal comma terzo dell'art. 168 cod. pen. - ove si prescrive che va disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen. - ha natura dichiarativa in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma primo bis dell'art.674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione. (Sez. 3, n. 40824 del 06/10/2005 - dep. 10/11/2005, P.M. in proc. La Rosa, Rv. 23289501) 4. Il terzo motivo è fondato. In considerazione del tempus commissi delicti (11/12/2009) e dei tempi ordinari di prescrizione, in assenza di periodi di sospensione la prescrizione era già maturata l' 11/06/2017 in data antecedente alla decisione di appello intervenuta il 19 Giugno 2017. 5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, dunque, annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e dichiarata l' inammissibilità nel resto del ricorso, con conferma delle statuizioni civili. Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile DE NE ER liquidate in euro 3.510,00 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e conferma le statuizioni civili. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile DE NE ER che liquida in euro 3.510,00 oltre spese generali al 15%, A ed IVA. Così deciso in Roma, il