Art. 10. (Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo) 1. All' articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239 , le parole: "la lettera a), punto 1), del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "la lettera b), punto 1), del comma 1".
Nota all' art. 10:
- Il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239 , reca: "Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.". Il testo dell'art. 15, comma 2, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"2. Nel caso di partecipazione nell'impresa di assicurazione controllata o partecipata detenuta indirettamente, la lettera b), punto 1), del comma 1, comprende il valore contabile dell'impresa di assicurazione detenuta indirettamente iscritto nel bilancio dell'impresa controllante o partecipante diretta, determinato in base alla quota di interessenza risultante dai successivi rapporti di partecipazione con detta impresa controllante o partecipante diretta. Inoltre, la lettera a), punto 2), e la lettera b), punto 3), del comma 1, includono le quote di interessenza risultanti dai successivi rapporti di partecipazione, rispettivamente, degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata, nonche' del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.".
Nota all' art. 10:
- Il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239 , reca: "Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.". Il testo dell'art. 15, comma 2, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"2. Nel caso di partecipazione nell'impresa di assicurazione controllata o partecipata detenuta indirettamente, la lettera b), punto 1), del comma 1, comprende il valore contabile dell'impresa di assicurazione detenuta indirettamente iscritto nel bilancio dell'impresa controllante o partecipante diretta, determinato in base alla quota di interessenza risultante dai successivi rapporti di partecipazione con detta impresa controllante o partecipante diretta. Inoltre, la lettera a), punto 2), e la lettera b), punto 3), del comma 1, includono le quote di interessenza risultanti dai successivi rapporti di partecipazione, rispettivamente, degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata, nonche' del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.".