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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1604/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6118/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240009979463 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 11.07.2024, Ricorrente_1 si opponeva alla cartella esattoriale, con numeri finali 9463, notificata in data 26.04.2024, nella quale si irrogava la sanzione per irregolarità nel pagamento dell'Irpef, anno 2020, per un totale di € 1.520,90 in conseguenza di un controllo ai sensi dell'art. 36 bis. Chiedeva dichiararsi nulla tale cartella per i motivi ivi esposti, in particolare la circostanza che il ricorrente,
a seguito del ricevimento di una comunicazione di irregolarità, aveva regolarizzato la sua posizione, effettuando i pagamenti e le compensazioni ed avvalendosi del ravvedimento operoso.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa, veniva decisa alla pubblica udienza del 19.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
L'odierno ricorrente ha riferito di aver versato il 07/06/2023 (quindi con un ritardo di oltre 30 giorni) le somme richieste con la comunicazione, per un importo di € 5.758,74, con la seguente modalità:
- € 5.000,00 + € 11,11 (sanzione ravvedimento tardiva presentazione delega a zero, art. 13 D. Lgs. 472/97, che prevede il versamento di una sanzione di € 100,00 ridotta ad 1/9 se il ritardo è superiore a 5 giorni ma entro i 90 giorni);
- € 758,74 + € 227,63 + € 1,50 (sanzioni ed interessi al 30%).
Conseguentemente il ricorrente sostiene che nessuna sanzione o interesse sarebbe dovuto, poiché egli aveva provveduto al pagamento delle somme richieste con l'avviso bonario con le modalità sopra indicate.
La possibilità di utilizzare l'istituto del ravvedimento incontra un limite nella notifica di un precedente atto da parte della P.A. che porti a conoscenza del contribuente l'esistenza di una irregolarità.
La norma di cui al co.1 ter dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 così infatti dispone: “Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.”
L'Ufficio ha preso atto dei pagamenti effettuati dall'odierno ricorrente, alcuni dei quali non erano stati presi in considerazione, erroneamente, da parte dell'ufficio, ed ha proceduto pertanto allo sgravio parziale delle somme richieste nella cartella impugnata, limitatamente alla somma di € 229,12; limitatamente tale somma dunque deve dichiararsi parzialmente cessata materia del contendere, mentre per la parte restante le somme richieste nella impugnata cartella sono dovute, non potendo l'odierno ricorrente usufruire, per le ragioni sopra esposte, del beneficio del ravvedimento operoso.
In relazione all'esito complessivo del giudizio, le spese vanno poste per metà a carico del ricorrente, mentre per la parte residua ne va disposta la compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, per la parte sgravata;
rigetta per il resto il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento di metà delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate nella somma, già ridotta alla metà, di € 100,00; compensa le spese per la parte rimanente.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
19.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6118/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240009979463 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 11.07.2024, Ricorrente_1 si opponeva alla cartella esattoriale, con numeri finali 9463, notificata in data 26.04.2024, nella quale si irrogava la sanzione per irregolarità nel pagamento dell'Irpef, anno 2020, per un totale di € 1.520,90 in conseguenza di un controllo ai sensi dell'art. 36 bis. Chiedeva dichiararsi nulla tale cartella per i motivi ivi esposti, in particolare la circostanza che il ricorrente,
a seguito del ricevimento di una comunicazione di irregolarità, aveva regolarizzato la sua posizione, effettuando i pagamenti e le compensazioni ed avvalendosi del ravvedimento operoso.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa, veniva decisa alla pubblica udienza del 19.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
L'odierno ricorrente ha riferito di aver versato il 07/06/2023 (quindi con un ritardo di oltre 30 giorni) le somme richieste con la comunicazione, per un importo di € 5.758,74, con la seguente modalità:
- € 5.000,00 + € 11,11 (sanzione ravvedimento tardiva presentazione delega a zero, art. 13 D. Lgs. 472/97, che prevede il versamento di una sanzione di € 100,00 ridotta ad 1/9 se il ritardo è superiore a 5 giorni ma entro i 90 giorni);
- € 758,74 + € 227,63 + € 1,50 (sanzioni ed interessi al 30%).
Conseguentemente il ricorrente sostiene che nessuna sanzione o interesse sarebbe dovuto, poiché egli aveva provveduto al pagamento delle somme richieste con l'avviso bonario con le modalità sopra indicate.
La possibilità di utilizzare l'istituto del ravvedimento incontra un limite nella notifica di un precedente atto da parte della P.A. che porti a conoscenza del contribuente l'esistenza di una irregolarità.
La norma di cui al co.1 ter dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 così infatti dispone: “Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.”
L'Ufficio ha preso atto dei pagamenti effettuati dall'odierno ricorrente, alcuni dei quali non erano stati presi in considerazione, erroneamente, da parte dell'ufficio, ed ha proceduto pertanto allo sgravio parziale delle somme richieste nella cartella impugnata, limitatamente alla somma di € 229,12; limitatamente tale somma dunque deve dichiararsi parzialmente cessata materia del contendere, mentre per la parte restante le somme richieste nella impugnata cartella sono dovute, non potendo l'odierno ricorrente usufruire, per le ragioni sopra esposte, del beneficio del ravvedimento operoso.
In relazione all'esito complessivo del giudizio, le spese vanno poste per metà a carico del ricorrente, mentre per la parte residua ne va disposta la compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, per la parte sgravata;
rigetta per il resto il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento di metà delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate nella somma, già ridotta alla metà, di € 100,00; compensa le spese per la parte rimanente.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
19.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro