Art. 31.
I benefici che la legge accorda ai reduci sono estesi ai profughi di cui all'art. 1 per i concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
I benefici che la legge accorda ai reduci sono estesi ai profughi di cui all'art. 1 per i concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge.