Articolo 31 della Legge 4 marzo 1952, n. 137
Articolo 30Articolo 32
Versione
8 aprile 1952
Art. 31.
I benefici che la legge accorda ai reduci sono estesi ai profughi di cui all'art. 1 per i concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 8 aprile 1952