TAR
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00558/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/12/2025
N. 02706 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00558/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg.ri RB NC, ER SA e LO AN, nonché dallo studio tecnico CA ingegneri associati, da RT architetti associati, dallo studio di ingegneria OS e associati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ciascuno in proprio e n.q. di mandante del costituendo R.T.I. con la società mandataria R.P.A. s.r.l. e le ulteriori società mandanti Engineering and technical services s.p.a. ed E.T.S. s.p.a., in relazione alla procedura CIG A04355F3F5, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Bracci, Pasquale Cuzzola e Giulia
Cerrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la società Rete ferroviaria italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 00558/2025 REG.RIC.
nei confronti
- del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
- delle società Build.Ing. s.r.l. e Siding s.r.l., in proprio e nelle rispettive qualità di mandante e mandataria del R.T.I. dalle stesse composto, rappresentate e difese dagli avvocati Mario Cocco, Elvira Poscio, Martina Condorelli e Francesco Maresca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento adottato in data 13.01.2025 con il quale R.F.I. s.p.a. ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto di servizi di collaudo statico di opere realizzate nell'ambito di progetti di investimento di competenza di RFI – num. rif.:
DAC.0309.2023 - 2023/S 249-790845 - Lotto n. 4 - Sicilia CIG A04355F3F5 – in favore del R.T.I. composto dalle società controinteressate e della relativa comunicazione;
- di tutti i verbali di gara nella parte in cui non hanno escluso dalla partecipazione alla gara il R.T.I. infine dichiarato aggiudicatario e comunque hanno attribuito i punteggi relativi all'offerta tecnica in tesi pregiudicando i diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti, ivi inclusi i verbali del 25.03.2024, del 3.04.2024 e del 9.04.2024 di attribuzione dei punteggi alle offerte ed il verbale del 18.04.2024 nel quale è stata proposta l'aggiudicazione della gara al predetto R.T.I.; N. 00558/2025 REG.RIC.
- ove occorra, ed in parte qua, di tutti gli atti di indizione della procedura, laddove pregiudizievoli dei diritti e interessi di parte ricorrente, ivi incluso ogni altro verbale relativo a tutte le sedute, pubbliche o riservate, svolte nel corso di gara, laddove pregiudizievole;
- di ogni altro atto, comportamento e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguente a quelli in questa sede impugnati, laddove pregiudizievole; nonché per dichiarare
l'invalidità e comunque l'inefficacia dell'accordo quadro eventualmente stipulato con l'operatore economico controinteressato; nonché per la condanna dell'intimata amministrazione a risarcire il danno asseritamente cagionato alla parte ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario. quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del verbale di avvio delle attività in via di urgenza e sotto riserva di legge del
28.06.2024 avente ad oggetto il “Collaudo statico delle opere afferenti il progetto
0275 - Nuovo collegamento Palermo Catania, Lotto 6 “raddoppio della linea ferroviaria Palermo – Catania, nella tratta CA – NU, tra la stazione di
CA (i) e NU (e)”, di cui si rimanda alle WBS in Allegato 3 al presente verbale a norma dell'art. 23 della Convenzione n. 23/2018 avente ad oggetto i lavori per “l'esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo – Catania, nella tratta CA – NU, tra la stazione di CA (i) e NU (e) compresa la progettazione esecutiva” nell'ambito del Progetto “0275”;
- della nota prot. VDO.DIN.DISC.PSC\PEC\P\2024\0000191 del 28/06/2024 con cui il R.T.I. aggiudicatario è stato convocato per procedere all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza delle attività di collaudo statico delle opere di cui sopra;
- del verbale di avvio delle attività in via di urgenza e sotto riserva di legge del
28.06.2024 avente ad oggetto il “Collaudo statico delle opere Fabbricati tecnologici, N. 00558/2025 REG.RIC.
basamenti e pali GSMR a norma dell'art. 2 del Contratto Applicativo di Esecuzione
N.6 3573-2022- 9570085BF7 avente ad oggetto i lavori per l'esecuzione del sistema
ERTMS, comprensiva del Etcs Livello 2, del GSMR, degli impianti di gestione della via, degli impianti di TLC, delle alimentazioni IS, delle opere civili accessorie e fabbricati/shelter per il contenimento delle apparecchiature, degli impianti meccanici, degli impianti di Luce e Forza Motrice (LFM), nonché della loro certificazione e integrazione a livello di sottosistema di terra, garantendo
l'interfacciamento sia con i sottosistemi di terra preesistenti sia con quattro differenti tipologie di sottosistemi di bordo Ertms sulla linea Caltanissetta X. (e) – Canicattì –
NA AL (e) e sulla linea ER IO (e) – TO EN (i) nell'ambito del Progetto “NPP 3356”;
- della nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.PSI\A0011\P\2024\0000138 del 27/06/2024 con cui il R.T.I. aggiudicatario è stato convocato per procedere all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza delle attività di collaudo statico delle opere di cui sopra;
- del verbale di avvio delle attività in via di urgenza e sotto riserva di legge del
26.11.2024 avente ad oggetto il “Collaudo statico delle opere afferenti la cabina TE nella stazione di Piraineto a norma dell'art. 17 del C.A. n. 03 DTP/PA del 22/09/2020 su A.Q. n. 107/2018 Lotto n. 04 Sud del 17/04/2018 avente ad oggetto i lavori di
“Progettazione esecutiva e realizzazione della Cabina TE nella Stazione di Piraineto” nell'ambito del Progetto “Elettrificazione della linea ferroviaria Palermo –Trapani
(Via Milo) Tratta Cinisi - Alcamo IO - Trapani”;
- della nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.PSO\PEC\P\2024\0001467 del 25/11/2024 con cui il suddetto R.T.I. è stato convocato per procedere all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza delle attività di cui sopra;
- della nota RFI_DAC\1503 del 22 aprile 2024, con cui RFI ha comunicato al suddetto
R.T.I. di essere il miglior offerente e potenziale aggiudicatario nelle more del N. 00558/2025 REG.RIC.
completamento della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti previsti per legge, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnici;
- della nota RFI_DAC\140 del 13 gennaio 2025 con cui R.F.I. ha comunicato all'aggiudicatario il buon esito delle verifiche e la conseguente aggiudicazione immediatamente efficace del lotto 4;
- ove occorra, e per quanto di interesse di parte ricorrente, della comunicazione di RFI del 24 marzo 2025 con cui l'anzidetta amministrazione ha convocato il R.T.I. aggiudicatario per procedere alla programmazione dei contratti applicativi da avviare entro giugno 2025;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati da parte ricorrente; nonché per dichiarare
l'invalidità e comunque l'inefficacia dell'accordo quadro stipulato con l'operatore economico aggiudicatario; nonché per la condanna dell'intimata amministrazione a risarcire il danno asseritamente cagionato ai ricorrenti in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. N. 00558/2025 REG.RIC.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo, introitato in questo Tribunale a seguito della dichiarazione di incompetenza del T.A.R. per il Lazio (ordinanza n. 6633 del 2 aprile
2025), gli odierni ricorrenti (i.e., alcuni dei mandanti del R.T.I. secondo in graduatoria) hanno impugnato l'aggiudicazione della commessa in epigrafe al R.T.I. composto dalle controinteressate società Siding s.r.l. (mandataria) e Build.ing s.r.l.
(mandante).
1.1. I ricorrenti hanno esposto in fatto quanto segue:
- che la procedura di gara per cui è causa ha riguardato l'affidamento di taluni servizi di collaudo statico per opere ferroviarie;
- che il R.T.I. composto dalle società controinteressate è stato dichiarato aggiudicatario del lotto n. 4 (concernente il collaudo di opere ferroviarie da realizzare in Sicilia, per un importo a base di gara di euro 26.729.563,00 al netto IVA) con il punteggio di 56,5580 punti, a fronte dei 56,1900 punti dell'R.T.I. di cui essi erano
(alcuni dei) mandanti;
- che, a fronte della proposizione di una prima istanza ostensiva (16 aprile 2024), essi hanno ottenuto la documentazione richiesta il 19 febbraio 2025, data successiva all'aggiudicazione definitiva (13 gennaio 2025).
1.2. I ricorrenti hanno contestato l'impugnato provvedimento sulla scorta di doglianze così rubricate:
- I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 104 e 119 del d.lgs. 36/2023 in combinato con il punto XV.1 e XV.2 del disciplinare di gara. Violazione del principio di par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta;
- II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 104 d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione del punto VII del disciplinare di gara. Nullità dei contratti di N. 00558/2025 REG.RIC.
avvalimento spesi dal Rti Siding. Eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta;
- III. Ancora sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 104 d.lgs. 36/2023.
Violazione e falsa applicazione del punto VII del disciplinare di gara. Eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta;
- IV. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni sull'equo compenso e degli artt. 1 e 3 della l. 49/2023. Eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta;
- V. Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 dell'all. II.12 del d.lgs. 36/2023.
Violazione del punto VI.2.1 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 98 co. 3 lett. b) del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta;
- VI. Violazione e falsa applicazione della l. 49/2023 sull'equo compenso. Violazione del punto VIII.3 del disciplinare di gara. Carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta.
1.3. Essi hanno quindi chiesto di annullare gli atti impugnati, disponendo se del caso il subentro dell'R.T.I. secondo in graduatoria nello svolgimento della commessa per cui è causa. In via subordinata, hanno chiesto di condannare l'intimata amministrazione a corrispondere loro un risarcimento per equivalente monetario.
2. Si sono costituite le parti intimate, con atti di mera forma.
3. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato, per illegittimità derivata, i verbali meglio specificati in epigrafe (di cui hanno dichiarato di aver avuto notizia nell'ambito del giudizio originariamente introitato presso il T.A.R. per il
Lazio), con i quali è stata avviata d'urgenza la contestata attività di collaudo.
4. Il 28 e 29 maggio 2025 le parti hanno depositato documenti. Hanno poi fatto seguito memorie (3 giugno 2025) - con le quali è stata, in particolare, eccepita l'irricevibilità del ricorso introduttivo (totale, nel caso di R.F.I.; limitatamente al quinto motivo di N. 00558/2025 REG.RIC.
ricorso, nel caso delle controinteressate società) - e successive repliche (6 giugno
2025).
5. Il ricorso, già assegnato alla Seconda Sezione di questo Tribunale, è stato in seguito attribuito a questa Sezione, coerentemente con i criteri di riparto di cui al D.P. n.
92/2024 (cfr., quanto alla suddetta assegnazione, i decreti nn. 146 del 10 giugno 2025
e 148 dell'11 giugno 2025).
6. Con decreto n. 163 del 25 giugno 2025 è stata respinta l'istanza di anticipazione dell'udienza di discussione del ricorso (all'epoca fissata per il 7 ottobre 2025).
7. In vista dell'anzidetta udienza le parti hanno depositato memorie.
8. Con ordinanza n. 2191 del 7 ottobre 2025 la resistente amministrazione e le controinteressate società sono state onerate:
- di produrre copia: a. degli atti applicativi stipulati con riguardo alla commessa per cui è causa, con indicazione dei tecnici chiamati a svolgere il ruolo di collaudatore statico; b. dei certificati di collaudo statico nelle more rilasciati;
- di rendere documentati chiarimenti sui tecnici chiamati a svolgere le anzidette operazioni di collaudo.
9. Le suddette parti, in adempimento del suddetto ordine istruttorio, hanno depositato documenti il 22 ottobre 2025 e l'11 novembre 2025.
10. I ricorrenti, le controinteressate ed R.F.I. s.p.a. hanno depositato ulteriori memorie.
11. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Vanno anzitutto analizzate le eccezioni di irricevibilità, totale e parziale, del ricorso introduttivo.
1.1. Si prendano le mosse, per priorità logica, dall'eccezione di radicale irricevibilità del ricorso. N. 00558/2025 REG.RIC.
R.F.I. s.p.a. ha sostenuto che il ricorso sarebbe irricevibile perché notificato a oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. Ha citato, a supporto di questa doglianza, la sentenza n. 13225/2024 del T.A.R. per il Lazio.
I ricorrenti hanno contestato tale eccezione affermando che il dies a quo da considerare ai fini della decorrenza del termine di impugnazione coinciderebbe con il riscontro della loro istanza ostensiva.
1.1.1. L'eccezione va rigettata perché infondata.
Come condivisibilmente affermato dal giudice di appello nel giudizio che ha riformato la sentenza di primo grado citata dalla resistente (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2025,
n. 1631), dal combinato disposto dell'art. 120, c.p.a., e degli artt. 36, c. 1 e 2, e 90,
d.lgs. n. 36/2023, discende che il dies a quo del termine decadenziale per l'impugnazione degli atti di gara debba essere individuato nel momento in cui l'interessato acquisisce (o è messo quantomeno in grado di acquisire) piena conoscenza degli atti lesivi.
Si tratta di un orientamento tutt'altro che isolato in giurisprudenza (cfr., nello stesso senso, Cons. St., sez. V, 18 ottobre 2024, n. 8352), espressamente volto a scongiurare la proposizione di “ricorsi al buio”.
Nel caso di specie risulta che:
(i) l'aggiudicazione è stata disposta il 13 gennaio 2025 (cfr. all. 15 di parte ricorrente);
(ii) l'istanza ostensiva, già proposta prima dell'aggiudicazione definitiva (cfr. all. 10 di parte ricorrente) e originariamente differita in vista di tale ultimo provvedimento
(cfr. all. 13 di parte ricorrente), è stata reiterata il giorno successivo rispetto all'anzidetta aggiudicazione definitiva (vale a dire, il 14 gennaio 2025; cfr. all. 16 di parte ricorrente);
(iii) quest'ultima istanza è stata infine evasa a mezzo della comunicazione di un link in data 11 febbraio 2025 (cfr. all. 19 di parte ricorrente). N. 00558/2025 REG.RIC.
Dunque, anche ove non si condividesse quanto affermato dai ricorrenti in merito alle difficoltà da essi riscontrate nell'accedere alla documentazione estraibile dal suddetto collegamento ipertestuale e alla concreta acquisizione degli atti oggetto dell'istanza ostensiva solo in data 19 febbraio 2025 (cfr. pp. 12 ss. del ricorso introduttivo), resta il fatto che il ricorso introduttivo è stato comunque notificato il 13 gennaio 2025, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 120, c.p.a., che non può essere fatto decorrere – a tutto concedere alla tesi della resistente società – da una data antecedente l'11 febbraio 2025.
Ciò impone di rigettare la vista eccezione di irricevibilità.
1.2. Può passarsi all'eccezione di parziale irricevibilità del ricorso, articolata dalle controinteressate con specifico riguardo al quinto motivo di ricorso.
1.2.1. Tale eccezione può essere adeguatamente apprezzata una volta sinteticamente riassunto il contenuto di tale doglianza.
Il quinto motivo di ricorso si compone di due parti.
Sotto un primo profilo, parte ricorrente ha contestato che il R.T.I. aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, avuto presente il suo mandatario (Siding
s.r.l.) sarebbe stato privo di un direttore tecnico dotato dei requisiti richiesti dall'art. 36 dell'all. II.12 del d.lgs. n. 36/2023 (disposizione è richiamata dal punto VI.2.1. del disciplinare di gara). Sarebbe mancata, in particolare, la - ivi richiesta - abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni, in quanto: (i) il predetto direttore tecnico avrebbe fatto ingresso nella sez. A dell'albo degli ingegneri (prevista per coloro che sono titolari della relativa laurea magistrale) solo nel 2019; (ii) egli sarebbe stato iscritto dal 2009 nella differente sezione B del suddetto albo, riservata a coloro che sono in possesso della sola laurea c.d. “triennale”.
Sotto altro profilo, i ricorrenti hanno contestato il fatto che la relazione dell'aggiudicatario inerente al requisito A.2.1. (qualità della struttura organizzativa; cfr. all. 24 di parte ricorrente, p. 6) avrebbe omesso tale circostanza, ponendo in essere N. 00558/2025 REG.RIC.
- a loro dire - un grave illecito professionale, sanzionabile ai sensi dell'art. 98, d.lgs.
n. 36/2023.
1.2.2. Rispetto a tali doglianze, le controinteressate hanno eccepito il fatto che la contestata carenza del requisito dell'esperienza professionale sarebbe stata individuata dai ricorrenti sulla base delle risultanze dell'albo degli ingegneri. Dunque, nulla avrebbe loro impedito di formulare il predetto motivo di ricorso all'indomani dell'aggiudicazione della commessa per cui è causa.
1.2.3. L'eccezione è fondata quanto al primo profilo di doglianza (vale a dire, la carenza in sé del requisito professionale) e va conseguentemente accolta rispetto a tale specifica questione.
Come sostenuto dalle controinteressate, le considerazioni di parte ricorrente sulla ritenuta carenza del requisito professionale in capo al direttore tecnico sono emerse dalla visione delle risultanze dell'ordine professionale degli ingegneri (cfr. p. 32 del ricorso introduttivo).
Se pure quest'ultima ha, in seguito, sostenuto che il ruolo del direttore tecnico della mandataria sarebbe risultato dagli atti di gara (cfr. la memoria del 3 giugno 2025 di parte ricorrente, in particolare pp. 28-29), ciò che rileva ai fini della valutazione di tempestività dell'impugnazione è – come si è visto – la concreta possibilità di formulare una censura sulla base degli atti effettivamente disponibili in un dato momento.
Orbene, la doglianza di parte ricorrente è stata interamente incentrata, quanto al primo profilo di cui sopra, sul fatto che il direttore tecnico della mandataria del R.T.I. aggiudicatario non avrebbe avuto i requisiti di un direttore tecnico di una società di ingegneria (art. 36, All. II.12, d.lgs. n. 36/2023).
Secondo tale disposizione, in particolare: “1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo N. 00558/2025 REG.RIC.
66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. 2. Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società; b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto”.
Dalla lettura della visura camerale della società Siding emerge che l'unico soggetto ivi indicato come “direttore tecnico” è l'ing. IE (cfr. all. 8 di R.F.I., p. 7).
Parte ricorrente, dunque, ben avrebbe potuto formulare la specifica censura sulla pretesa carenza del requisito di cui alla disposizione sopra citata non appena avuta notizia dell'aggiudicazione, posto che la formulazione di tale doglianza presupponeva l'acquisizione di una visura camerale della mandataria e la visione dell'albo degli ingegneri.
Non di altri documenti.
Ciò impone di accogliere in parte qua l'eccezione di irricevibilità del quinto motivo di ricorso.
1.2.4. L'eccezione in questione non può invece trovare accoglimento con riguardo al differente profilo della formulazione asseritamente fuorviante della relazione connessa al profilo della qualità della struttura organizzativa proposta dal R.T.I. aggiudicatario (criterio A.2.1).
La doglianza in parola è stata formulata sulla base delle risultanze della relazione del suddetto aggiudicatario (cfr. il menzionato all. 24 di parte ricorrente, p. 6). N. 00558/2025 REG.RIC.
Per quanto essa prenda le mosse dal presupposto che il direttore tecnico della mandataria fosse privo dei requisiti necessari per rivestire tale ruolo (che è, come si è visto, il fuoco del primo profilo del quinto motivo di ricorso), essa articola – a ben vedere – una differente censura, volta a contestare un preteso contegno non corretto in sede di gara.
Il che impone di considerare ricevibile, quantomeno sotto questo specifico profilo, il quinto motivo di ricorso.
1.2.5. Ciò posto, considerato che parte ricorrente non ha espressamente gradato i motivi di ricorso (cfr. Cons. St., Ad. pl., n. 15/2015), può dirsi delle ragioni che militano per l'infondatezza di tale specifica doglianza.
Come si è visto, l'art. 36, c. 3, dell'all. II.12 del d.lgs. n. 36/2023 impone che il direttore tecnico di una società di ingegneria e di architettura sia in possesso, per quanto qui rileva, dei seguenti elementi:
(i) una “laurea” in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
(ii) l'abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché
l'iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale.
Quanto al requisito sub (i) è dirimente comprendere cosa debba intendersi per “laurea”
e se essa vada intesa come laurea acquisita all'esito di un corso di studi triennale o di un percorso di studi di differente e maggiore durata.
Al riguardo, dal contesto del menzionato all. II.12 emerge una tecnica normativa non sempre univoca: esso fa menzione della “laurea”, della “laurea magistrale”, della
“laurea breve” e del “diploma universitario” (cfr. gli artt. 18, c. 11 e 14, e l'art. 25, c.
2).
In certi casi tali concetti sono espressi gli uni insieme agli altri (il che consente di avere una più immediata percezione del titolo di studio richiesto dalla disciplina in parola); N. 00558/2025 REG.RIC.
talaltra - come nell'ambito del menzionato art. 36 - il riferimento (generico) è alla sola
“laurea”.
Va altresì precisato che la sola “laurea” è richiesta tanto per i singoli professionisti che compongono una società di ingegneria (art. 34, c. 1, lett. a, del menzionato all.II.12, d.lgs. n. 36/2023), quanto – come si è visto – per il “direttore tecnico” di siffatta società.
Ad avviso del Collegio, sarebbe eccessivamente restrittiva l'opzione interpretativa volta a far coincidere la “laurea” con un titolo di studio superiore alla c.d. “laurea triennale”.
Ciò, tanto all'esito di un'interpretazione complessiva dell'anzidetto allegato II.12, quanto alla luce della specifica normativa sui titoli universitari.
Sotto il primo profilo, l'art. 25, c. 2, del suddetto allegato – che disciplina il soggetto che svolge il compito di “direttore tecnico” negli appalti di lavori – ammette che tale ruolo ben possa essere anche ricoperto da chi sia in possesso di una “laurea breve” o di un “diploma universitario”. Titoli inferiori consentono di svolgere tale incarico per le classifiche inferiori alla IV.
Dal che discende che il possesso di una “laurea breve” è più che sufficiente per svolgere il ruolo di “direttore tecnico” per le classifiche più elevate.
Se ciò è vero, sarebbe quantomeno anomalo il fatto che, in mancanza di un'espressa previsione di segno contrario, il possesso della c.d. “laurea triennale” non sarebbe sufficiente allo svolgimento del ruolo di “direttore tecnico” di una società di ingegneria e architettura.
Alle medesime conclusioni si giunge anche dalla differente prospettiva della disciplina sul conferimento dei titoli universitari.
Più nel dettaglio, l'art. 3 del D.M. n. 270/2004 distingue la “laurea” dalla “laurea magistrale”. N. 00558/2025 REG.RIC.
Nello specifico lessico “universitario”, dunque, l'utilizzo del sostantivo “laurea” coincide con quella che viene comunemente chiamata c.d. “laurea triennale”.
Di talché, in mancanza di elementi di segno contrario, è del tutto logico ritenere che il menzionato All. II.12, laddove ha fatto riferimento alla “laurea” (come nel caso dell'art. 36 in questione), abbia inteso far valere lo specifico significato normativo che ha tale sostantivo nella sua disciplina di settore.
La conclusione secondo cui il termine “laurea” di cui all'art. 36, all. II.12 al d.lgs. n.
36/2023 coincide con la c.d. “laurea triennale” consente, peraltro, di non restringere eccessivamente la platea delle società di ingegneria che possono partecipare alle gare pubbliche e risulta - per tale via – coerente con il generale principio di accesso al mercato (art. 3, d.lgs. n. 36/2023).
Chiarito cosa debba intendersi per “laurea” del direttore tecnico di una società di ingegneria, è consequenziale il fatto che l'ulteriore requisito sopra indicato sub (ii)
(vale a dire l'abilitazione alla professione da almeno dieci anni e l'iscrizione al relativo albo professionale al momento dell'assunzione dell'incarico) vada coerentemente interpretato alla luce del titolo di accesso richiesto (i.e., la c.d. “laurea triennale”).
Ciò posto, nel caso di specie non è contestato il fatto che l'ing. IE sia stato iscritto nella sezione B dell'albo degli ingegneri (dedicata a coloro che sono in possesso della c.d. “laurea triennale”) sin dal 2009 e che, una volta conseguita la laurea magistrale nel 2018, si sia poi iscritto nella relativa sezione A.
Egli, dunque, ha soddisfatto le condizioni indicate dal superiore art. 36 per rivestire l'incarico di direttore tecnico di una società di ingegneria e di architettura.
Con la conseguenza che non può fondatamente affermarsi che sia fuorviante la relazione dell'aggiudicatario laddove non ha specificato il fatto che l'ing. IE fosse iscritto nella suddetta sezione A dal 2019.
Quanto, poi, al fatto che nella suddetta relazione è stato fatto riferimento ai venticinque anni di esperienza dello stesso ing. IE nel settore delle grandi opere N. 00558/2025 REG.RIC.
infrastrutturali autostradali, ferroviarie e metropolitane (cfr. sempre l'all. 24 di parte ricorrente, p. 6), qualificato nel ricorso introduttivo come elemento di “perplessità”
(cfr. p. 34 del suddetto ricorso), colgono nel segno le argomentazioni della parte controinteressata, la quale ha evidenziato che, come si evince dal curriculum dell'ing.
IE, egli si è occupato, sin dagli inizi della carriera, di grandi opere e appalti pubblici (cfr. la memoria del 3 giugno 2025 della parte controinteressata, p. 25; cfr. altresì il curriculum dell'ing. IE, prodotto come all. 18 della parte controinteressata).
1.2.6. Dunque, il quinto motivo di ricorso è in parte irricevibile (primo profilo di doglianza) e va rigettato nella restante parte (secondo profilo di doglianza).
2. Può quindi dirsi delle ragioni che militano per il rigetto della restante parte del ricorso.
3. Si prendano le mosse dal primo motivo di ricorso.
3.1. Parte ricorrente si è ivi doluta del fatto che il R.T.I. aggiudicatario sarebbe stato privo al suo interno dei n. 6 professionisti collaudatori aventi le caratteristiche indicate dal punto XV.2 del disciplinare e che avrebbe sopperito a tale carenza ricorrendo a professionisti esterni a mezzo di contratti di avvalimento premiale (cfr. all. 22 di parte ricorrente), in pretesa violazione del punto XV.1 del suddetto disciplinare di gara (cfr. all. 2 di parte ricorrente, p. 45). Tale ultima disposizione vieta al subappaltatore, per quanto qui rileva, di sottoscrivere documenti e certificati costituenti gli atti conclusivi delle attività oggetto dei singoli contratti applicativi.
Secondo i ricorrenti, l'estensione agli ausiliari dei visti limiti previsti dalla lex specialis per i subappaltatori troverebbe fondamento nell'art. 104, c. 3, d.lgs. n.
36/2023, a mente del quale “Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma
3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari N. 00558/2025 REG.RIC.
all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto”.
3.2. Parte resistente, di contro, ha affermato la natura di requisito di esecuzione di quanto previsto dal menzionato punto XV.2 del disciplinare. Ha poi sostenuto che, nel caso di specie, sarebbe stata comunque rispettata la prescrizione di cui all'art. 104, c.
3, d.lgs. n. 36/2023.
3.3. Le controinteressate società hanno, dal canto loro, sostenuto:
- di aver fatto ricorso all'avvalimento (da esse qualificato come “esperienziale” e asseritamente non rientrante nell'ambito di applicazione del menzionato art. 104, c. 3,
d.lgs. n. 36/2023) al fine di migliorare l'offerta, essendo l'aggiudicatario R.T.I. in possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai punti VI.2.2. e VI.2.3. del disciplinare;
- che eventuali limitazioni all'utilizzo dell'avvalimento operativo e premiale avrebbero dovuto essere espressamente previste dai documenti di gara;
- che i ricorrenti avrebbero erroneamente sovrapposto i limiti del subappalto ai differenti limiti dell'avvalimento;
- che nel gruppo di lavoro vi sarebbero ingegneri comunque in possesso dei requisiti necessari per svolgere le attività di collaudo e che, in ogni caso, i requisiti in parola riguarderebbero la fase esecutiva del contratto.
3.4. Parte ricorrente ha replicato a tali difese affermando che i professionisti interni non sarebbero stati specificamente individuati dall'aggiudicatario e che non risulterebbe documentazione atta a comprovare le relative abilitazioni e l'anzianità di iscrizione all'albo. Da ultimo, con la memoria del 14.11.2025, ha ulteriormente evidenziato come, a valle dell'ordine istruttorio di questo Tribunale, è risultato che l'aggiudicatario abbia fatto ricorso ai soli ausiliari per lo svolgimento dell'attività di collaudo.
3.5. La doglianza di parte ricorrente non può trovare accoglimento. N. 00558/2025 REG.RIC.
3.5.1. Va premesso, per meglio apprezzare il contesto fattuale all'interno del quale tale contestazione è stata sviluppata, che l'organigramma riportato nell'offerta del R.T.I. aggiudicatario prevede le distinte figure dei “collaudatori statici” (coincidenti con i n.
6 professionisti con i quali sono stati stipulati i contratti di avvalimento) e dei
“collaudatori statici aggiuntivi” (che sono soggetti interni al R.T.I. aggiudicatario, perché dipendenti o collaboratori “a partita IVA”; cfr. sul punto l'all. 24 di parte ricorrente, p. 2).
Sempre in punto di fatto, non è in discussione che – al di là di quanto affermato dalle controinteressate – tutti i contratti di collaudo sinora stipulati (e prodotti all'esito dello specifico ordine istruttorio di questo Tribunale) hanno visto quali collaudatori statici i professionisti esterni in questione.
Si ha quindi conferma del loro ruolo centrale nella materiale esecuzione della commessa per cui è causa.
3.5.2. Cionondimeno, è dirimente ai fini del rigetto del suddetto motivo di ricorso il fatto che si discute di un “requisito di esecuzione” del contratto.
Il disciplinare di gara, invero, regolamenta in punti diversi:
(i) i requisiti di gara, a loro volta suddivisi in requisiti di ordine generale e in requisiti di ordine speciale (cfr. il punto VI del disciplinare, prodotto come all. 2 di parte ricorrente; in particolare v. pp. 12 ss.);
(ii) le condizioni di esecuzione, tra cui rientrano il subappalto e i requisiti di esecuzione veri e propri (cfr. il punto XV del disciplinare, di cui alle pp. 45-46 del suddetto all. 2 di parte ricorrente).
Com'è noto, i particolari requisiti di esecuzione del contratto richiesti dalle stazioni appaltanti non sono demandati per la partecipazione alla gara, ma – appunto – per la materiale esecuzione del contratto (art. 113, c. 1, d.lgs. n. 36/2023).
Non per nulla il concorrente – che potrebbe persino esserne sprovvisto di tali requisiti in sede di gara – in sede di offerta deve dichiarare di accettarli laddove diverrà N. 00558/2025 REG.RIC.
aggiudicatario (cfr. art. 113, c. 2, d.lgs. n. 36/2023), dando - se del caso - prova di poterne acquisire la disponibilità in fase di esecuzione del contratto (cfr., con riguardo al previgente art. 100, d.lgs. n. 50/2016, di identico tenore rispetto all'attuale art. 113,
d.lgs. n. 36/2023, TAR Lazio, sez. I-bis, 1° febbraio 2022, n. 1200 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Posto che si discute di un particolare requisito di esecuzione previsto dal disciplinare di gara, nulla vieterebbe in astratto a un ipotetico aggiudicatario di ricorrere a ogni soggetto che rispetti i requisiti richiesti dal disciplinare di gara.
Ragioni di completezza espositiva impongono di precisare che, secondo l'accordo quadro, il R.T.I. aggiudicatario è obbligato, a pena di risoluzione del contratto, a ricorrere agli ausiliari indicati nei contratti di avvalimento (cfr. l'art. 14-ter dell'accordo quadro, prodotto come all. 32 di parte ricorrente; v. in particolare le pp.
53 e 54).
Ne discende che, laddove si condividesse l'impostazione di parte ricorrente, l'unica conseguenza derivante dall'applicazione della disciplina del subappalto agli ausiliari
(ivi incluse le specifiche limitazioni all'attività dei subappaltatori previste dalla lex specialis) sarebbe la risoluzione del contratto (non potendo gli ausiliari-subappaltatori sottoscrivere i certificati di collaudo e non potendo, di contro, l'aggiudicatario non ricorrere a questi ausiliari per lo svolgimento delle relative prestazioni).
Giammai la caducazione dell'aggiudicazione.
4. Può quindi dirsi delle ragioni che militano per l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.
4.1. Con tale doglianza i ricorrenti si sono doluti della pretesa genericità dei contratti di avvalimento stipulati dal R.T.I. aggiudicatario con i professionisti in questione (cfr. all. 22 della produzione documentale di parte ricorrente), avuto presente che:
- gli stessi sono stati dichiaratamente stipulati al fine di migliorare l'offerta di quest'ultimo; N. 00558/2025 REG.RIC.
- i suddetti contratti si sarebbero limitati a dare conto della fornitura del richiesto requisito di "collaudatore statico" e della messa a disposizione delle risorse connesse all'esecuzione dei collaudi statici, senza tuttavia riportare né i mezzi oggetto di avvalimento né il personale all'uopo utilizzato, in pretesa violazione dell'art. 104, c. 1,
d.lgs. n. 36/2023 e del punto VII del disciplinare di gara.
4.2. Le controparti hanno invece argomentato sulla determinabilità dell'oggetto dei contratti di avvalimento, posto in particolare che nel caso di specie la risorsa messa a disposizione sarebbe consistita nell'esperienza professionale degli ausiliari.
4.3. Il motivo è infondato e va pertanto rigettato.
Com'è noto, l'art. 104, c. 1, d.lgs. n. 36/2023 prevede che nel contratto di avvalimento siano specificamente indicate le risorse messe a disposizione dell'operatore economico. La relazione allo schema di codice dei contratti ha precisato che la nuova formulazione dell'istituto (precedentemente disciplinato dall'art. 89, d.lgs. n.
50/2016) ha esplicitato la necessità della determinazione dell'oggetto.
Per quanto qui rileva, la lex specialis ha disposto che:
(i) nel contratto di avvalimento sono indicate – a pena di nullità – le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e viene indicato se l'avvalimento sia finalizzato all'acquisizione di un requisito di partecipazione, a migliorare l'offerta del concorrente o a entrambe le suddette finalità (cfr. il punto VII del disciplinare di cui all'all. 2 di parte ricorrente, pp. 17 ss.);
(ii) laddove il concorrente intenda ricorrere all'avvalimento, è tenuto a trasmettere una serie di documenti (il DGUE sottoscritto dall'ausiliaria; la dichiarazione dell'ausiliaria sulla “messa a disposizione” delle proprie risorse per la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento, con la specificazione del suo utilizzo; cfr. all. 2 di parte ricorrente, p.
19).
Nel caso di specie, l'avvalimento è stato utilizzato per migliorare l'offerta del R.T.I. infine dichiarato aggiudicatario, con la precisazione che in sede di esecuzione il N. 00558/2025 REG.RIC.
professionista ausiliario – che ha prestato il requisito di “collaudatore statico” si sarebbe obbligato a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata la risorsa “collaudi statici” (cfr. all. 22 di parte ricorrente).
I curricula dei collaudatori sono stati riassunti nell'offerta tecnica (cfr. all. 24 di parte ricorrente, pp. 4 ss), che ha altresì puntualmente indicato il valore delle opere da questi collaudate (cfr. all. 26 di parte ricorrente).
Va precisato che la lex specialis ha imposto alla Commissione di aprire la busta recante la documentazione amministrativa (ivi inclusi i contratti di avvalimento; per il loro inserimento nella documentazione amministrativa, cfr. all. 2 di parte ricorrente, p. 19), solo per il primo in graduatoria e, comunque, a valle dell'apertura delle buste recanti l'offerta tecnica e l'offerta economica (cfr. all. 2 di parte ricorrente, pp. 34-36).
Tale incedere trova conferma nei verbali di gara (cfr. all. 3 di R.F.I.).
Dunque, posto che la busta amministrativa contenente i contratti di avvalimento è stata aperta a valle della visione della menzionata offerta tecnica (che – come detto – si è ampiamente spesa sulla professionalità degli ausiliari), non può ritenersi – nemmeno dalla peculiare prospettiva della Commissione – che fosse indeterminabile l'oggetto dell'avvalimento.
Quanto detto trova più generale conferma in quanto recentemente affermato dal giudice di appello con riguardo all'avvalimento di prestazioni di contenuto tecnico- professionale (Cons. St., sez. V, 15 luglio 2025, n. 6202) in merito al fatto che, laddove la prestazione sia svolta direttamente dall'impresa ausiliaria, il contratto di avvalimento è a contenuto necessariamente determinato.
Il concreto svolgimento della prestazione da parte degli ausiliari è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta all'esito dell'ordine istruttorio della Sezione.
4.4. Va dunque rigettata la censura sulla genericità dei contratti di avvalimento.
5. Può passarsi al terzo motivo di ricorso. N. 00558/2025 REG.RIC.
5.1. Con tale doglianza i ricorrenti hanno contestato il fatto che i contratti di avvalimento avrebbero dovuto, in ogni caso, essere invocati coerentemente con la loro finalità premiale e specificamente riguardante il criterio A.3 del disciplinare
(Esperienza specifica – Effettuazione collaudi statici di opere pubbliche).
A loro dire, l'amministrazione avrebbe valutato tali contratti anche con riguardo ai seguenti sub criteri:
- A.2.1. (Qualità della struttura organizzativa proposta per l'esecuzione del Servizio), rispetto al quale la stazione appaltante ha attribuito un punteggio premiale di n. 6 punti
(cfr. verbale di gara n. III pag. 76 – doc. 8 della produzione documentale di parte ricorrente);
- A.1.1. (Adeguatezza dell'offerta - Tipologia, complessità e caratteristiche tecniche dei servizi presentati), rispetto al quale la stazione appaltante ha riconosciuto un punteggio di n. 4 punti, nonostante tre dei sette interventi indicati nella relazione fossero stati svolti da uno degli ausiliari.
5.2. La resistente amministrazione ha, di contro:
- sostenuto che il richiamo al punto A.3 “del disciplinare di gara e dell'allegato al disciplinare di gara” nel contratto di avvalimento costituirebbe un mero refuso;
- evidenziato che, essendo i medesimi ausiliari gli esecutori diretti della prestazione, il loro contributo valorizzerebbe l'offerta tecnica nel suo complesso.
5.3. Le controinteressate società, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del suddetto motivo perché asseritamente sfornito di adeguato supporto probatorio, ne hanno chiesto il rigetto in quanto:
(i) con riguardo al criterio premiale A.1.1. i servizi di ingegneria svolti da uno degli ausiliari riguarderebbero un'infinitesimale percentuale dei servizi (circa lo 0.24%);
(ii) quanto al criterio premiale A.2.1, l'esperienza specifica dei sei ausiliari non avrebbe potuto avere rilevanza con riferimento ai sub criteri, fermo restando che - anche qualora R.F.I. avesse valutato l'esperienza di tali soggetti anche con riferimento N. 00558/2025 REG.RIC.
ai suddetti criteri - non vi sarebbe violazione alcuna, posto che oggetto dell'avvalimento sarebbe il requisito del “collaudo statico” che avrebbe dunque avvalorato l'intera offerta.
5.4. Parte ricorrente ha contestato l'eccezione di inammissibilità e ha rilevato come anche l'erronea valutazione anche di un minimo contributo di uno degli ausiliari sarebbe rilevante, dato il ridottissimo distacco intercorrente tra il R.T.I. aggiudicatario e il R.T.I. secondo in graduatoria (0,368 punti).
5.5. Il motivo è infondato e va pertanto rigettato.
5.5.1. Non può anzitutto trovare accoglimento la vista eccezione di inammissibilità.
Come emerge dalla relazione sull'adeguatezza dell'offerta (cfr. all. 23 di parte ricorrente), risulta che uno degli ausiliari abbia svolto alcune delle attività di collaudo statico ivi riportate. A ciò si aggiunga che – come detto – i “collaudatori statici” ausiliari sono stati inseriti nell'organigramma del R.T.I. aggiudicatario.
Dunque, i ricorrenti hanno fornito – quantomeno – un principio di prova in ordine al fatto che sarebbe stato ben possibile considerare l'apporto degli ausiliari nella valutazione complessiva dell'offerta.
5.5.2. Sgomberato il campo dall'eccepita inammissibilità del predetto motivo di ricorso, può dirsi delle ragioni che non consentono il suo accoglimento.
Come detto:
- si discute di un contratto di avvalimento premiale, incentrato sulla presenza di collaudatori statici di comprovata esperienza, le cui attività sono state ampiamente menzionate nell'offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario (cfr. in particolare l'all. 24 di parte ricorrente);
- la lex specialis ha imposto alla Commissione di aprire la busta recante la documentazione amministrativa solo per il primo in graduatoria e, comunque, a valle dell'apertura delle buste recanti l'offerta tecnica e l'offerta economica. N. 00558/2025 REG.RIC.
Non per nulla il disciplinare tecnico dei requisiti premiali ha delimitato la documentazione da fornire per la valutazione dell'offerta tecnica, tanto per il subcriterio A.1.1. (tipologia, complessità e caratteristiche tecniche dei servizi presentati), quanto per il subcriterio A.2.1. (qualità della struttura organizzativa proposta per l'esecuzione del servizio), in una relazione, senza che ovviamente potesse avere rilievo la documentazione amministrativa (cfr. all. 3 di parte ricorrente).
Dunque, nel momento in cui la Commissione ha valutato l'offerta tecnica, quest'ultima non avrebbe potuto (recte, non avrebbe giammai dovuto) avere contezza del riferimento nei contratti di avvalimento ai “requisiti di cui al punto A.3. del disciplinare di gara e dell'allegato al disciplinare di gara” (cfr. all. 22 di parte ricorrente).
Peraltro, anche ove – per pura ipotesi – la Commissione avesse avuto contezza di un simile riferimento, resta il fatto che esso, di per sé, non sarebbe affatto in grado di imporre a quest'ultima di non considerare il ruolo degli ausiliari ai fini della complessiva valutazione dell'offerta.
Il disciplinare di gara, con specifico riguardo all'avvalimento premiale, non impone infatti di specificare quali punti dell'offerta sarebbero migliorati con il contratto di avvalimento (cfr. il menzionato punto VII di cui all'all. 2 di parte ricorrente).
In altre parole, anche a non voler considerare la materiale impossibilità per la
Commissione, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, di conoscere il contenuto della documentazione amministrativa, resta fermo che:
(i) una cosa è utilizzare il riferimento al requisito dell'esperienza specifica in materia di collaudi statici di opere pubbliche per determinare l'oggetto dell'avvalimento;
(ii) altra cosa è ritenere che tale riferimento imponga alla Commissione giudicatrice - che, com'è noto, dispone di ampia discrezionalità tecnica nella valutazione delle offerte - di non considerare il complessivo contributo degli ausiliari nel miglioramento N. 00558/2025 REG.RIC.
dell'offerta, in mancanza peraltro di una specifica indicazione in tal senso rinvenibile dal disciplinare di gara.
5.5.3. Per le suesposte ragioni il terzo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
6. Può dirsi, infine, del quarto e del sesto motivo di ricorso, che possono essere analizzati congiuntamente per la loro connessione oggettiva.
6.1. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti hanno contestato la violazione delle norme sul c.d. "equo compenso" (artt. 1 e 3, l. n. 49/2023; art. 8, d.lgs. n. 36/2023), in quanto il R.T.I. aggiudicatario ha espressamente indicato in ogni contratto di avvalimento il compenso spettante a ognuno dei collaudatori esterni (euro
450.000,00), con la conseguenza che detto R.T.I. avrebbe impiegato complessivamente 2,7 milioni di euro con riguardo alla prestazione più rilevante della commessa per cui è causa (e non 6,048 milioni di euro come invece sostenuto dal controinteressato in sede di giustificativi dell'offerta; cfr. doc. 28 della produzione documentale di parte ricorrente), concretizzando una notevole sproporzione tra compenso e opera prestata.
Sotto altro profilo, essi hanno lamentato il fatto che l'aggiudicatario si sarebbe avvantaggiato di tale ridotto compenso per presentare un ribasso del 22,79%, altrimenti insostenibile.
Ancora, parte ricorrente ha contestato il fatto che non sarebbe chiaro come le opere da collaudare sarebbero ripartite tra gli ausiliari, né cosa sarebbe stato ricompreso nei compensi dei singoli professionisti (ad esempio viaggi, vitto e alloggio, spese generali del collaudatore ecc.). Con la conseguenza che si potrebbe persino addivenire a un corrispettivo inferiore ai minimi del D.M. del 2016.
6.1.1. Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente ha ripreso le suesposte considerazioni per affermare che l'aggiudicatario non avrebbe applicato il menzionato ribasso del 22,79% alla sola voce "spese e oneri accessori", come richiesto dal disciplinare, ma su altre – e diverse – componenti di costo. N. 00558/2025 REG.RIC.
6.2. La resistente amministrazione, di contro, ha sostenuto la corretta applicazione delle norme in materia di equo compenso, in quanto la vista somma di euro 450.000,00 riguarderebbe il mero corrispettivo spettante a ogni ausiliario per il prestito del requisito e non rileverebbe quale onorario per l'attività di collaudo, oggetto dei singoli contratti applicativi.
6.3. Le controinteressate hanno inoltre sostenuto che le norme dell'equo compenso di cui alla l. n. 49/2023 non troverebbero applicazione nel caso di specie e che l'unico soggetto eventualmente legittimato a dolersi della loro violazione sarebbe il professionista, non certo i ricorrenti.
6.4. I motivi quarto e sesto vanno rigettati.
Come affermato dalle parti resistente e controinteressata, i contratti di avvalimento hanno specificamente previsto che il corrispettivo ivi previsto è inerente alla “messa
a disposizione del requisito” (cfr. all. 22 di parte ricorrente). Il che è cosa ben diversa dallo svolgimento della prestazione di collaudo in caso di aggiudicazione.
Tale impostazione è suffragata dai costi (ben più elevati della somma del corrispettivo attribuito agli ausiliari per la suddetta “messa a disposizione”) che l'aggiudicataria ha ipotizzato in relazione agli ausiliari per lo svolgimento delle prestazioni di collaudo
(cfr. all. 28 di parte ricorrente). E risulta vieppiù coerente con le disposizioni dell'accordo quadro (cfr. all. 32 di parte ricorrente) il quale, non per nulla, ha precisato che le prestazioni oggetto dello stesso sarebbero state certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti applicativi (art. 2, c. 2), ferma restando peraltro la possibilità di R.F.I. di sostituire o integrare gli appalti previsti con altri appalti (art. 2, c. 3, ultimo periodo), se non addirittura di affidare ad altri soggetti talune delle prestazioni dedotte nel contratto quadro (art. 3, c. 10).
Coerentemente con tale impostazione, l'art. 6 del contratto quadro ha fatto riferimento a un importo massimo presunto dell'accordo e il successivo art. 7 ha indicato i compensi “stimati” dei compensi per le singole attività di collaudo statico. N. 00558/2025 REG.RIC.
Sintetizzando: non solo risulta indubbio il fatto che il compenso di euro 450.000,00 fosse limitato al “prestito” del requisito dell'ausiliario, ma dalla lettura del contratto quadro emerge come non fosse nemmeno possibile ipotizzare a monte un preciso compenso spettante agli ausiliari per l'attività di collaudo.
Ciò posto, non risultando alcun elemento utile a sostenere che il ribasso dell'aggiudicatario avrebbe fatto leva su voci diverse da quella inerente a “spese e oneri accessori”, può altresì rigettarsi il sesto motivo di ricorso.
7. L'infondatezza della domanda di annullamento impone di rigettare, di conseguenza, le domande di subentro e di risarcimento di parte ricorrente.
8. Stante quanto precede, il ricorso è parzialmente irricevibile (primo profilo del quinto motivo di ricorso, come sopra meglio riportato) e va rigettato nella restante parte.
La complessità delle questioni dedotte impone di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e lo rigetta nella restante parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL EZ, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio DO, Referendario, Estensore N. 00558/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Fabrizio DO
IL PRESIDENTE
AL EZ
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/12/2025
N. 02706 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00558/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg.ri RB NC, ER SA e LO AN, nonché dallo studio tecnico CA ingegneri associati, da RT architetti associati, dallo studio di ingegneria OS e associati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ciascuno in proprio e n.q. di mandante del costituendo R.T.I. con la società mandataria R.P.A. s.r.l. e le ulteriori società mandanti Engineering and technical services s.p.a. ed E.T.S. s.p.a., in relazione alla procedura CIG A04355F3F5, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Bracci, Pasquale Cuzzola e Giulia
Cerrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la società Rete ferroviaria italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 00558/2025 REG.RIC.
nei confronti
- del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
- delle società Build.Ing. s.r.l. e Siding s.r.l., in proprio e nelle rispettive qualità di mandante e mandataria del R.T.I. dalle stesse composto, rappresentate e difese dagli avvocati Mario Cocco, Elvira Poscio, Martina Condorelli e Francesco Maresca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento adottato in data 13.01.2025 con il quale R.F.I. s.p.a. ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto di servizi di collaudo statico di opere realizzate nell'ambito di progetti di investimento di competenza di RFI – num. rif.:
DAC.0309.2023 - 2023/S 249-790845 - Lotto n. 4 - Sicilia CIG A04355F3F5 – in favore del R.T.I. composto dalle società controinteressate e della relativa comunicazione;
- di tutti i verbali di gara nella parte in cui non hanno escluso dalla partecipazione alla gara il R.T.I. infine dichiarato aggiudicatario e comunque hanno attribuito i punteggi relativi all'offerta tecnica in tesi pregiudicando i diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti, ivi inclusi i verbali del 25.03.2024, del 3.04.2024 e del 9.04.2024 di attribuzione dei punteggi alle offerte ed il verbale del 18.04.2024 nel quale è stata proposta l'aggiudicazione della gara al predetto R.T.I.; N. 00558/2025 REG.RIC.
- ove occorra, ed in parte qua, di tutti gli atti di indizione della procedura, laddove pregiudizievoli dei diritti e interessi di parte ricorrente, ivi incluso ogni altro verbale relativo a tutte le sedute, pubbliche o riservate, svolte nel corso di gara, laddove pregiudizievole;
- di ogni altro atto, comportamento e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguente a quelli in questa sede impugnati, laddove pregiudizievole; nonché per dichiarare
l'invalidità e comunque l'inefficacia dell'accordo quadro eventualmente stipulato con l'operatore economico controinteressato; nonché per la condanna dell'intimata amministrazione a risarcire il danno asseritamente cagionato alla parte ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario. quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del verbale di avvio delle attività in via di urgenza e sotto riserva di legge del
28.06.2024 avente ad oggetto il “Collaudo statico delle opere afferenti il progetto
0275 - Nuovo collegamento Palermo Catania, Lotto 6 “raddoppio della linea ferroviaria Palermo – Catania, nella tratta CA – NU, tra la stazione di
CA (i) e NU (e)”, di cui si rimanda alle WBS in Allegato 3 al presente verbale a norma dell'art. 23 della Convenzione n. 23/2018 avente ad oggetto i lavori per “l'esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo – Catania, nella tratta CA – NU, tra la stazione di CA (i) e NU (e) compresa la progettazione esecutiva” nell'ambito del Progetto “0275”;
- della nota prot. VDO.DIN.DISC.PSC\PEC\P\2024\0000191 del 28/06/2024 con cui il R.T.I. aggiudicatario è stato convocato per procedere all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza delle attività di collaudo statico delle opere di cui sopra;
- del verbale di avvio delle attività in via di urgenza e sotto riserva di legge del
28.06.2024 avente ad oggetto il “Collaudo statico delle opere Fabbricati tecnologici, N. 00558/2025 REG.RIC.
basamenti e pali GSMR a norma dell'art. 2 del Contratto Applicativo di Esecuzione
N.6 3573-2022- 9570085BF7 avente ad oggetto i lavori per l'esecuzione del sistema
ERTMS, comprensiva del Etcs Livello 2, del GSMR, degli impianti di gestione della via, degli impianti di TLC, delle alimentazioni IS, delle opere civili accessorie e fabbricati/shelter per il contenimento delle apparecchiature, degli impianti meccanici, degli impianti di Luce e Forza Motrice (LFM), nonché della loro certificazione e integrazione a livello di sottosistema di terra, garantendo
l'interfacciamento sia con i sottosistemi di terra preesistenti sia con quattro differenti tipologie di sottosistemi di bordo Ertms sulla linea Caltanissetta X. (e) – Canicattì –
NA AL (e) e sulla linea ER IO (e) – TO EN (i) nell'ambito del Progetto “NPP 3356”;
- della nota prot. RFI-VDO.DIN.DPT.PSI\A0011\P\2024\0000138 del 27/06/2024 con cui il R.T.I. aggiudicatario è stato convocato per procedere all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza delle attività di collaudo statico delle opere di cui sopra;
- del verbale di avvio delle attività in via di urgenza e sotto riserva di legge del
26.11.2024 avente ad oggetto il “Collaudo statico delle opere afferenti la cabina TE nella stazione di Piraineto a norma dell'art. 17 del C.A. n. 03 DTP/PA del 22/09/2020 su A.Q. n. 107/2018 Lotto n. 04 Sud del 17/04/2018 avente ad oggetto i lavori di
“Progettazione esecutiva e realizzazione della Cabina TE nella Stazione di Piraineto” nell'ambito del Progetto “Elettrificazione della linea ferroviaria Palermo –Trapani
(Via Milo) Tratta Cinisi - Alcamo IO - Trapani”;
- della nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.PSO\PEC\P\2024\0001467 del 25/11/2024 con cui il suddetto R.T.I. è stato convocato per procedere all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza delle attività di cui sopra;
- della nota RFI_DAC\1503 del 22 aprile 2024, con cui RFI ha comunicato al suddetto
R.T.I. di essere il miglior offerente e potenziale aggiudicatario nelle more del N. 00558/2025 REG.RIC.
completamento della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti previsti per legge, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnici;
- della nota RFI_DAC\140 del 13 gennaio 2025 con cui R.F.I. ha comunicato all'aggiudicatario il buon esito delle verifiche e la conseguente aggiudicazione immediatamente efficace del lotto 4;
- ove occorra, e per quanto di interesse di parte ricorrente, della comunicazione di RFI del 24 marzo 2025 con cui l'anzidetta amministrazione ha convocato il R.T.I. aggiudicatario per procedere alla programmazione dei contratti applicativi da avviare entro giugno 2025;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati da parte ricorrente; nonché per dichiarare
l'invalidità e comunque l'inefficacia dell'accordo quadro stipulato con l'operatore economico aggiudicatario; nonché per la condanna dell'intimata amministrazione a risarcire il danno asseritamente cagionato ai ricorrenti in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. N. 00558/2025 REG.RIC.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo, introitato in questo Tribunale a seguito della dichiarazione di incompetenza del T.A.R. per il Lazio (ordinanza n. 6633 del 2 aprile
2025), gli odierni ricorrenti (i.e., alcuni dei mandanti del R.T.I. secondo in graduatoria) hanno impugnato l'aggiudicazione della commessa in epigrafe al R.T.I. composto dalle controinteressate società Siding s.r.l. (mandataria) e Build.ing s.r.l.
(mandante).
1.1. I ricorrenti hanno esposto in fatto quanto segue:
- che la procedura di gara per cui è causa ha riguardato l'affidamento di taluni servizi di collaudo statico per opere ferroviarie;
- che il R.T.I. composto dalle società controinteressate è stato dichiarato aggiudicatario del lotto n. 4 (concernente il collaudo di opere ferroviarie da realizzare in Sicilia, per un importo a base di gara di euro 26.729.563,00 al netto IVA) con il punteggio di 56,5580 punti, a fronte dei 56,1900 punti dell'R.T.I. di cui essi erano
(alcuni dei) mandanti;
- che, a fronte della proposizione di una prima istanza ostensiva (16 aprile 2024), essi hanno ottenuto la documentazione richiesta il 19 febbraio 2025, data successiva all'aggiudicazione definitiva (13 gennaio 2025).
1.2. I ricorrenti hanno contestato l'impugnato provvedimento sulla scorta di doglianze così rubricate:
- I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 104 e 119 del d.lgs. 36/2023 in combinato con il punto XV.1 e XV.2 del disciplinare di gara. Violazione del principio di par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta;
- II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 104 d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione del punto VII del disciplinare di gara. Nullità dei contratti di N. 00558/2025 REG.RIC.
avvalimento spesi dal Rti Siding. Eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta;
- III. Ancora sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 104 d.lgs. 36/2023.
Violazione e falsa applicazione del punto VII del disciplinare di gara. Eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta;
- IV. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni sull'equo compenso e degli artt. 1 e 3 della l. 49/2023. Eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta;
- V. Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 dell'all. II.12 del d.lgs. 36/2023.
Violazione del punto VI.2.1 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 98 co. 3 lett. b) del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta;
- VI. Violazione e falsa applicazione della l. 49/2023 sull'equo compenso. Violazione del punto VIII.3 del disciplinare di gara. Carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta.
1.3. Essi hanno quindi chiesto di annullare gli atti impugnati, disponendo se del caso il subentro dell'R.T.I. secondo in graduatoria nello svolgimento della commessa per cui è causa. In via subordinata, hanno chiesto di condannare l'intimata amministrazione a corrispondere loro un risarcimento per equivalente monetario.
2. Si sono costituite le parti intimate, con atti di mera forma.
3. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato, per illegittimità derivata, i verbali meglio specificati in epigrafe (di cui hanno dichiarato di aver avuto notizia nell'ambito del giudizio originariamente introitato presso il T.A.R. per il
Lazio), con i quali è stata avviata d'urgenza la contestata attività di collaudo.
4. Il 28 e 29 maggio 2025 le parti hanno depositato documenti. Hanno poi fatto seguito memorie (3 giugno 2025) - con le quali è stata, in particolare, eccepita l'irricevibilità del ricorso introduttivo (totale, nel caso di R.F.I.; limitatamente al quinto motivo di N. 00558/2025 REG.RIC.
ricorso, nel caso delle controinteressate società) - e successive repliche (6 giugno
2025).
5. Il ricorso, già assegnato alla Seconda Sezione di questo Tribunale, è stato in seguito attribuito a questa Sezione, coerentemente con i criteri di riparto di cui al D.P. n.
92/2024 (cfr., quanto alla suddetta assegnazione, i decreti nn. 146 del 10 giugno 2025
e 148 dell'11 giugno 2025).
6. Con decreto n. 163 del 25 giugno 2025 è stata respinta l'istanza di anticipazione dell'udienza di discussione del ricorso (all'epoca fissata per il 7 ottobre 2025).
7. In vista dell'anzidetta udienza le parti hanno depositato memorie.
8. Con ordinanza n. 2191 del 7 ottobre 2025 la resistente amministrazione e le controinteressate società sono state onerate:
- di produrre copia: a. degli atti applicativi stipulati con riguardo alla commessa per cui è causa, con indicazione dei tecnici chiamati a svolgere il ruolo di collaudatore statico; b. dei certificati di collaudo statico nelle more rilasciati;
- di rendere documentati chiarimenti sui tecnici chiamati a svolgere le anzidette operazioni di collaudo.
9. Le suddette parti, in adempimento del suddetto ordine istruttorio, hanno depositato documenti il 22 ottobre 2025 e l'11 novembre 2025.
10. I ricorrenti, le controinteressate ed R.F.I. s.p.a. hanno depositato ulteriori memorie.
11. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Vanno anzitutto analizzate le eccezioni di irricevibilità, totale e parziale, del ricorso introduttivo.
1.1. Si prendano le mosse, per priorità logica, dall'eccezione di radicale irricevibilità del ricorso. N. 00558/2025 REG.RIC.
R.F.I. s.p.a. ha sostenuto che il ricorso sarebbe irricevibile perché notificato a oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. Ha citato, a supporto di questa doglianza, la sentenza n. 13225/2024 del T.A.R. per il Lazio.
I ricorrenti hanno contestato tale eccezione affermando che il dies a quo da considerare ai fini della decorrenza del termine di impugnazione coinciderebbe con il riscontro della loro istanza ostensiva.
1.1.1. L'eccezione va rigettata perché infondata.
Come condivisibilmente affermato dal giudice di appello nel giudizio che ha riformato la sentenza di primo grado citata dalla resistente (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2025,
n. 1631), dal combinato disposto dell'art. 120, c.p.a., e degli artt. 36, c. 1 e 2, e 90,
d.lgs. n. 36/2023, discende che il dies a quo del termine decadenziale per l'impugnazione degli atti di gara debba essere individuato nel momento in cui l'interessato acquisisce (o è messo quantomeno in grado di acquisire) piena conoscenza degli atti lesivi.
Si tratta di un orientamento tutt'altro che isolato in giurisprudenza (cfr., nello stesso senso, Cons. St., sez. V, 18 ottobre 2024, n. 8352), espressamente volto a scongiurare la proposizione di “ricorsi al buio”.
Nel caso di specie risulta che:
(i) l'aggiudicazione è stata disposta il 13 gennaio 2025 (cfr. all. 15 di parte ricorrente);
(ii) l'istanza ostensiva, già proposta prima dell'aggiudicazione definitiva (cfr. all. 10 di parte ricorrente) e originariamente differita in vista di tale ultimo provvedimento
(cfr. all. 13 di parte ricorrente), è stata reiterata il giorno successivo rispetto all'anzidetta aggiudicazione definitiva (vale a dire, il 14 gennaio 2025; cfr. all. 16 di parte ricorrente);
(iii) quest'ultima istanza è stata infine evasa a mezzo della comunicazione di un link in data 11 febbraio 2025 (cfr. all. 19 di parte ricorrente). N. 00558/2025 REG.RIC.
Dunque, anche ove non si condividesse quanto affermato dai ricorrenti in merito alle difficoltà da essi riscontrate nell'accedere alla documentazione estraibile dal suddetto collegamento ipertestuale e alla concreta acquisizione degli atti oggetto dell'istanza ostensiva solo in data 19 febbraio 2025 (cfr. pp. 12 ss. del ricorso introduttivo), resta il fatto che il ricorso introduttivo è stato comunque notificato il 13 gennaio 2025, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 120, c.p.a., che non può essere fatto decorrere – a tutto concedere alla tesi della resistente società – da una data antecedente l'11 febbraio 2025.
Ciò impone di rigettare la vista eccezione di irricevibilità.
1.2. Può passarsi all'eccezione di parziale irricevibilità del ricorso, articolata dalle controinteressate con specifico riguardo al quinto motivo di ricorso.
1.2.1. Tale eccezione può essere adeguatamente apprezzata una volta sinteticamente riassunto il contenuto di tale doglianza.
Il quinto motivo di ricorso si compone di due parti.
Sotto un primo profilo, parte ricorrente ha contestato che il R.T.I. aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, avuto presente il suo mandatario (Siding
s.r.l.) sarebbe stato privo di un direttore tecnico dotato dei requisiti richiesti dall'art. 36 dell'all. II.12 del d.lgs. n. 36/2023 (disposizione è richiamata dal punto VI.2.1. del disciplinare di gara). Sarebbe mancata, in particolare, la - ivi richiesta - abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni, in quanto: (i) il predetto direttore tecnico avrebbe fatto ingresso nella sez. A dell'albo degli ingegneri (prevista per coloro che sono titolari della relativa laurea magistrale) solo nel 2019; (ii) egli sarebbe stato iscritto dal 2009 nella differente sezione B del suddetto albo, riservata a coloro che sono in possesso della sola laurea c.d. “triennale”.
Sotto altro profilo, i ricorrenti hanno contestato il fatto che la relazione dell'aggiudicatario inerente al requisito A.2.1. (qualità della struttura organizzativa; cfr. all. 24 di parte ricorrente, p. 6) avrebbe omesso tale circostanza, ponendo in essere N. 00558/2025 REG.RIC.
- a loro dire - un grave illecito professionale, sanzionabile ai sensi dell'art. 98, d.lgs.
n. 36/2023.
1.2.2. Rispetto a tali doglianze, le controinteressate hanno eccepito il fatto che la contestata carenza del requisito dell'esperienza professionale sarebbe stata individuata dai ricorrenti sulla base delle risultanze dell'albo degli ingegneri. Dunque, nulla avrebbe loro impedito di formulare il predetto motivo di ricorso all'indomani dell'aggiudicazione della commessa per cui è causa.
1.2.3. L'eccezione è fondata quanto al primo profilo di doglianza (vale a dire, la carenza in sé del requisito professionale) e va conseguentemente accolta rispetto a tale specifica questione.
Come sostenuto dalle controinteressate, le considerazioni di parte ricorrente sulla ritenuta carenza del requisito professionale in capo al direttore tecnico sono emerse dalla visione delle risultanze dell'ordine professionale degli ingegneri (cfr. p. 32 del ricorso introduttivo).
Se pure quest'ultima ha, in seguito, sostenuto che il ruolo del direttore tecnico della mandataria sarebbe risultato dagli atti di gara (cfr. la memoria del 3 giugno 2025 di parte ricorrente, in particolare pp. 28-29), ciò che rileva ai fini della valutazione di tempestività dell'impugnazione è – come si è visto – la concreta possibilità di formulare una censura sulla base degli atti effettivamente disponibili in un dato momento.
Orbene, la doglianza di parte ricorrente è stata interamente incentrata, quanto al primo profilo di cui sopra, sul fatto che il direttore tecnico della mandataria del R.T.I. aggiudicatario non avrebbe avuto i requisiti di un direttore tecnico di una società di ingegneria (art. 36, All. II.12, d.lgs. n. 36/2023).
Secondo tale disposizione, in particolare: “1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo N. 00558/2025 REG.RIC.
66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. 2. Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società; b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto”.
Dalla lettura della visura camerale della società Siding emerge che l'unico soggetto ivi indicato come “direttore tecnico” è l'ing. IE (cfr. all. 8 di R.F.I., p. 7).
Parte ricorrente, dunque, ben avrebbe potuto formulare la specifica censura sulla pretesa carenza del requisito di cui alla disposizione sopra citata non appena avuta notizia dell'aggiudicazione, posto che la formulazione di tale doglianza presupponeva l'acquisizione di una visura camerale della mandataria e la visione dell'albo degli ingegneri.
Non di altri documenti.
Ciò impone di accogliere in parte qua l'eccezione di irricevibilità del quinto motivo di ricorso.
1.2.4. L'eccezione in questione non può invece trovare accoglimento con riguardo al differente profilo della formulazione asseritamente fuorviante della relazione connessa al profilo della qualità della struttura organizzativa proposta dal R.T.I. aggiudicatario (criterio A.2.1).
La doglianza in parola è stata formulata sulla base delle risultanze della relazione del suddetto aggiudicatario (cfr. il menzionato all. 24 di parte ricorrente, p. 6). N. 00558/2025 REG.RIC.
Per quanto essa prenda le mosse dal presupposto che il direttore tecnico della mandataria fosse privo dei requisiti necessari per rivestire tale ruolo (che è, come si è visto, il fuoco del primo profilo del quinto motivo di ricorso), essa articola – a ben vedere – una differente censura, volta a contestare un preteso contegno non corretto in sede di gara.
Il che impone di considerare ricevibile, quantomeno sotto questo specifico profilo, il quinto motivo di ricorso.
1.2.5. Ciò posto, considerato che parte ricorrente non ha espressamente gradato i motivi di ricorso (cfr. Cons. St., Ad. pl., n. 15/2015), può dirsi delle ragioni che militano per l'infondatezza di tale specifica doglianza.
Come si è visto, l'art. 36, c. 3, dell'all. II.12 del d.lgs. n. 36/2023 impone che il direttore tecnico di una società di ingegneria e di architettura sia in possesso, per quanto qui rileva, dei seguenti elementi:
(i) una “laurea” in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
(ii) l'abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché
l'iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale.
Quanto al requisito sub (i) è dirimente comprendere cosa debba intendersi per “laurea”
e se essa vada intesa come laurea acquisita all'esito di un corso di studi triennale o di un percorso di studi di differente e maggiore durata.
Al riguardo, dal contesto del menzionato all. II.12 emerge una tecnica normativa non sempre univoca: esso fa menzione della “laurea”, della “laurea magistrale”, della
“laurea breve” e del “diploma universitario” (cfr. gli artt. 18, c. 11 e 14, e l'art. 25, c.
2).
In certi casi tali concetti sono espressi gli uni insieme agli altri (il che consente di avere una più immediata percezione del titolo di studio richiesto dalla disciplina in parola); N. 00558/2025 REG.RIC.
talaltra - come nell'ambito del menzionato art. 36 - il riferimento (generico) è alla sola
“laurea”.
Va altresì precisato che la sola “laurea” è richiesta tanto per i singoli professionisti che compongono una società di ingegneria (art. 34, c. 1, lett. a, del menzionato all.II.12, d.lgs. n. 36/2023), quanto – come si è visto – per il “direttore tecnico” di siffatta società.
Ad avviso del Collegio, sarebbe eccessivamente restrittiva l'opzione interpretativa volta a far coincidere la “laurea” con un titolo di studio superiore alla c.d. “laurea triennale”.
Ciò, tanto all'esito di un'interpretazione complessiva dell'anzidetto allegato II.12, quanto alla luce della specifica normativa sui titoli universitari.
Sotto il primo profilo, l'art. 25, c. 2, del suddetto allegato – che disciplina il soggetto che svolge il compito di “direttore tecnico” negli appalti di lavori – ammette che tale ruolo ben possa essere anche ricoperto da chi sia in possesso di una “laurea breve” o di un “diploma universitario”. Titoli inferiori consentono di svolgere tale incarico per le classifiche inferiori alla IV.
Dal che discende che il possesso di una “laurea breve” è più che sufficiente per svolgere il ruolo di “direttore tecnico” per le classifiche più elevate.
Se ciò è vero, sarebbe quantomeno anomalo il fatto che, in mancanza di un'espressa previsione di segno contrario, il possesso della c.d. “laurea triennale” non sarebbe sufficiente allo svolgimento del ruolo di “direttore tecnico” di una società di ingegneria e architettura.
Alle medesime conclusioni si giunge anche dalla differente prospettiva della disciplina sul conferimento dei titoli universitari.
Più nel dettaglio, l'art. 3 del D.M. n. 270/2004 distingue la “laurea” dalla “laurea magistrale”. N. 00558/2025 REG.RIC.
Nello specifico lessico “universitario”, dunque, l'utilizzo del sostantivo “laurea” coincide con quella che viene comunemente chiamata c.d. “laurea triennale”.
Di talché, in mancanza di elementi di segno contrario, è del tutto logico ritenere che il menzionato All. II.12, laddove ha fatto riferimento alla “laurea” (come nel caso dell'art. 36 in questione), abbia inteso far valere lo specifico significato normativo che ha tale sostantivo nella sua disciplina di settore.
La conclusione secondo cui il termine “laurea” di cui all'art. 36, all. II.12 al d.lgs. n.
36/2023 coincide con la c.d. “laurea triennale” consente, peraltro, di non restringere eccessivamente la platea delle società di ingegneria che possono partecipare alle gare pubbliche e risulta - per tale via – coerente con il generale principio di accesso al mercato (art. 3, d.lgs. n. 36/2023).
Chiarito cosa debba intendersi per “laurea” del direttore tecnico di una società di ingegneria, è consequenziale il fatto che l'ulteriore requisito sopra indicato sub (ii)
(vale a dire l'abilitazione alla professione da almeno dieci anni e l'iscrizione al relativo albo professionale al momento dell'assunzione dell'incarico) vada coerentemente interpretato alla luce del titolo di accesso richiesto (i.e., la c.d. “laurea triennale”).
Ciò posto, nel caso di specie non è contestato il fatto che l'ing. IE sia stato iscritto nella sezione B dell'albo degli ingegneri (dedicata a coloro che sono in possesso della c.d. “laurea triennale”) sin dal 2009 e che, una volta conseguita la laurea magistrale nel 2018, si sia poi iscritto nella relativa sezione A.
Egli, dunque, ha soddisfatto le condizioni indicate dal superiore art. 36 per rivestire l'incarico di direttore tecnico di una società di ingegneria e di architettura.
Con la conseguenza che non può fondatamente affermarsi che sia fuorviante la relazione dell'aggiudicatario laddove non ha specificato il fatto che l'ing. IE fosse iscritto nella suddetta sezione A dal 2019.
Quanto, poi, al fatto che nella suddetta relazione è stato fatto riferimento ai venticinque anni di esperienza dello stesso ing. IE nel settore delle grandi opere N. 00558/2025 REG.RIC.
infrastrutturali autostradali, ferroviarie e metropolitane (cfr. sempre l'all. 24 di parte ricorrente, p. 6), qualificato nel ricorso introduttivo come elemento di “perplessità”
(cfr. p. 34 del suddetto ricorso), colgono nel segno le argomentazioni della parte controinteressata, la quale ha evidenziato che, come si evince dal curriculum dell'ing.
IE, egli si è occupato, sin dagli inizi della carriera, di grandi opere e appalti pubblici (cfr. la memoria del 3 giugno 2025 della parte controinteressata, p. 25; cfr. altresì il curriculum dell'ing. IE, prodotto come all. 18 della parte controinteressata).
1.2.6. Dunque, il quinto motivo di ricorso è in parte irricevibile (primo profilo di doglianza) e va rigettato nella restante parte (secondo profilo di doglianza).
2. Può quindi dirsi delle ragioni che militano per il rigetto della restante parte del ricorso.
3. Si prendano le mosse dal primo motivo di ricorso.
3.1. Parte ricorrente si è ivi doluta del fatto che il R.T.I. aggiudicatario sarebbe stato privo al suo interno dei n. 6 professionisti collaudatori aventi le caratteristiche indicate dal punto XV.2 del disciplinare e che avrebbe sopperito a tale carenza ricorrendo a professionisti esterni a mezzo di contratti di avvalimento premiale (cfr. all. 22 di parte ricorrente), in pretesa violazione del punto XV.1 del suddetto disciplinare di gara (cfr. all. 2 di parte ricorrente, p. 45). Tale ultima disposizione vieta al subappaltatore, per quanto qui rileva, di sottoscrivere documenti e certificati costituenti gli atti conclusivi delle attività oggetto dei singoli contratti applicativi.
Secondo i ricorrenti, l'estensione agli ausiliari dei visti limiti previsti dalla lex specialis per i subappaltatori troverebbe fondamento nell'art. 104, c. 3, d.lgs. n.
36/2023, a mente del quale “Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma
3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari N. 00558/2025 REG.RIC.
all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto”.
3.2. Parte resistente, di contro, ha affermato la natura di requisito di esecuzione di quanto previsto dal menzionato punto XV.2 del disciplinare. Ha poi sostenuto che, nel caso di specie, sarebbe stata comunque rispettata la prescrizione di cui all'art. 104, c.
3, d.lgs. n. 36/2023.
3.3. Le controinteressate società hanno, dal canto loro, sostenuto:
- di aver fatto ricorso all'avvalimento (da esse qualificato come “esperienziale” e asseritamente non rientrante nell'ambito di applicazione del menzionato art. 104, c. 3,
d.lgs. n. 36/2023) al fine di migliorare l'offerta, essendo l'aggiudicatario R.T.I. in possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai punti VI.2.2. e VI.2.3. del disciplinare;
- che eventuali limitazioni all'utilizzo dell'avvalimento operativo e premiale avrebbero dovuto essere espressamente previste dai documenti di gara;
- che i ricorrenti avrebbero erroneamente sovrapposto i limiti del subappalto ai differenti limiti dell'avvalimento;
- che nel gruppo di lavoro vi sarebbero ingegneri comunque in possesso dei requisiti necessari per svolgere le attività di collaudo e che, in ogni caso, i requisiti in parola riguarderebbero la fase esecutiva del contratto.
3.4. Parte ricorrente ha replicato a tali difese affermando che i professionisti interni non sarebbero stati specificamente individuati dall'aggiudicatario e che non risulterebbe documentazione atta a comprovare le relative abilitazioni e l'anzianità di iscrizione all'albo. Da ultimo, con la memoria del 14.11.2025, ha ulteriormente evidenziato come, a valle dell'ordine istruttorio di questo Tribunale, è risultato che l'aggiudicatario abbia fatto ricorso ai soli ausiliari per lo svolgimento dell'attività di collaudo.
3.5. La doglianza di parte ricorrente non può trovare accoglimento. N. 00558/2025 REG.RIC.
3.5.1. Va premesso, per meglio apprezzare il contesto fattuale all'interno del quale tale contestazione è stata sviluppata, che l'organigramma riportato nell'offerta del R.T.I. aggiudicatario prevede le distinte figure dei “collaudatori statici” (coincidenti con i n.
6 professionisti con i quali sono stati stipulati i contratti di avvalimento) e dei
“collaudatori statici aggiuntivi” (che sono soggetti interni al R.T.I. aggiudicatario, perché dipendenti o collaboratori “a partita IVA”; cfr. sul punto l'all. 24 di parte ricorrente, p. 2).
Sempre in punto di fatto, non è in discussione che – al di là di quanto affermato dalle controinteressate – tutti i contratti di collaudo sinora stipulati (e prodotti all'esito dello specifico ordine istruttorio di questo Tribunale) hanno visto quali collaudatori statici i professionisti esterni in questione.
Si ha quindi conferma del loro ruolo centrale nella materiale esecuzione della commessa per cui è causa.
3.5.2. Cionondimeno, è dirimente ai fini del rigetto del suddetto motivo di ricorso il fatto che si discute di un “requisito di esecuzione” del contratto.
Il disciplinare di gara, invero, regolamenta in punti diversi:
(i) i requisiti di gara, a loro volta suddivisi in requisiti di ordine generale e in requisiti di ordine speciale (cfr. il punto VI del disciplinare, prodotto come all. 2 di parte ricorrente; in particolare v. pp. 12 ss.);
(ii) le condizioni di esecuzione, tra cui rientrano il subappalto e i requisiti di esecuzione veri e propri (cfr. il punto XV del disciplinare, di cui alle pp. 45-46 del suddetto all. 2 di parte ricorrente).
Com'è noto, i particolari requisiti di esecuzione del contratto richiesti dalle stazioni appaltanti non sono demandati per la partecipazione alla gara, ma – appunto – per la materiale esecuzione del contratto (art. 113, c. 1, d.lgs. n. 36/2023).
Non per nulla il concorrente – che potrebbe persino esserne sprovvisto di tali requisiti in sede di gara – in sede di offerta deve dichiarare di accettarli laddove diverrà N. 00558/2025 REG.RIC.
aggiudicatario (cfr. art. 113, c. 2, d.lgs. n. 36/2023), dando - se del caso - prova di poterne acquisire la disponibilità in fase di esecuzione del contratto (cfr., con riguardo al previgente art. 100, d.lgs. n. 50/2016, di identico tenore rispetto all'attuale art. 113,
d.lgs. n. 36/2023, TAR Lazio, sez. I-bis, 1° febbraio 2022, n. 1200 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Posto che si discute di un particolare requisito di esecuzione previsto dal disciplinare di gara, nulla vieterebbe in astratto a un ipotetico aggiudicatario di ricorrere a ogni soggetto che rispetti i requisiti richiesti dal disciplinare di gara.
Ragioni di completezza espositiva impongono di precisare che, secondo l'accordo quadro, il R.T.I. aggiudicatario è obbligato, a pena di risoluzione del contratto, a ricorrere agli ausiliari indicati nei contratti di avvalimento (cfr. l'art. 14-ter dell'accordo quadro, prodotto come all. 32 di parte ricorrente; v. in particolare le pp.
53 e 54).
Ne discende che, laddove si condividesse l'impostazione di parte ricorrente, l'unica conseguenza derivante dall'applicazione della disciplina del subappalto agli ausiliari
(ivi incluse le specifiche limitazioni all'attività dei subappaltatori previste dalla lex specialis) sarebbe la risoluzione del contratto (non potendo gli ausiliari-subappaltatori sottoscrivere i certificati di collaudo e non potendo, di contro, l'aggiudicatario non ricorrere a questi ausiliari per lo svolgimento delle relative prestazioni).
Giammai la caducazione dell'aggiudicazione.
4. Può quindi dirsi delle ragioni che militano per l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.
4.1. Con tale doglianza i ricorrenti si sono doluti della pretesa genericità dei contratti di avvalimento stipulati dal R.T.I. aggiudicatario con i professionisti in questione (cfr. all. 22 della produzione documentale di parte ricorrente), avuto presente che:
- gli stessi sono stati dichiaratamente stipulati al fine di migliorare l'offerta di quest'ultimo; N. 00558/2025 REG.RIC.
- i suddetti contratti si sarebbero limitati a dare conto della fornitura del richiesto requisito di "collaudatore statico" e della messa a disposizione delle risorse connesse all'esecuzione dei collaudi statici, senza tuttavia riportare né i mezzi oggetto di avvalimento né il personale all'uopo utilizzato, in pretesa violazione dell'art. 104, c. 1,
d.lgs. n. 36/2023 e del punto VII del disciplinare di gara.
4.2. Le controparti hanno invece argomentato sulla determinabilità dell'oggetto dei contratti di avvalimento, posto in particolare che nel caso di specie la risorsa messa a disposizione sarebbe consistita nell'esperienza professionale degli ausiliari.
4.3. Il motivo è infondato e va pertanto rigettato.
Com'è noto, l'art. 104, c. 1, d.lgs. n. 36/2023 prevede che nel contratto di avvalimento siano specificamente indicate le risorse messe a disposizione dell'operatore economico. La relazione allo schema di codice dei contratti ha precisato che la nuova formulazione dell'istituto (precedentemente disciplinato dall'art. 89, d.lgs. n.
50/2016) ha esplicitato la necessità della determinazione dell'oggetto.
Per quanto qui rileva, la lex specialis ha disposto che:
(i) nel contratto di avvalimento sono indicate – a pena di nullità – le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e viene indicato se l'avvalimento sia finalizzato all'acquisizione di un requisito di partecipazione, a migliorare l'offerta del concorrente o a entrambe le suddette finalità (cfr. il punto VII del disciplinare di cui all'all. 2 di parte ricorrente, pp. 17 ss.);
(ii) laddove il concorrente intenda ricorrere all'avvalimento, è tenuto a trasmettere una serie di documenti (il DGUE sottoscritto dall'ausiliaria; la dichiarazione dell'ausiliaria sulla “messa a disposizione” delle proprie risorse per la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento, con la specificazione del suo utilizzo; cfr. all. 2 di parte ricorrente, p.
19).
Nel caso di specie, l'avvalimento è stato utilizzato per migliorare l'offerta del R.T.I. infine dichiarato aggiudicatario, con la precisazione che in sede di esecuzione il N. 00558/2025 REG.RIC.
professionista ausiliario – che ha prestato il requisito di “collaudatore statico” si sarebbe obbligato a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata la risorsa “collaudi statici” (cfr. all. 22 di parte ricorrente).
I curricula dei collaudatori sono stati riassunti nell'offerta tecnica (cfr. all. 24 di parte ricorrente, pp. 4 ss), che ha altresì puntualmente indicato il valore delle opere da questi collaudate (cfr. all. 26 di parte ricorrente).
Va precisato che la lex specialis ha imposto alla Commissione di aprire la busta recante la documentazione amministrativa (ivi inclusi i contratti di avvalimento; per il loro inserimento nella documentazione amministrativa, cfr. all. 2 di parte ricorrente, p. 19), solo per il primo in graduatoria e, comunque, a valle dell'apertura delle buste recanti l'offerta tecnica e l'offerta economica (cfr. all. 2 di parte ricorrente, pp. 34-36).
Tale incedere trova conferma nei verbali di gara (cfr. all. 3 di R.F.I.).
Dunque, posto che la busta amministrativa contenente i contratti di avvalimento è stata aperta a valle della visione della menzionata offerta tecnica (che – come detto – si è ampiamente spesa sulla professionalità degli ausiliari), non può ritenersi – nemmeno dalla peculiare prospettiva della Commissione – che fosse indeterminabile l'oggetto dell'avvalimento.
Quanto detto trova più generale conferma in quanto recentemente affermato dal giudice di appello con riguardo all'avvalimento di prestazioni di contenuto tecnico- professionale (Cons. St., sez. V, 15 luglio 2025, n. 6202) in merito al fatto che, laddove la prestazione sia svolta direttamente dall'impresa ausiliaria, il contratto di avvalimento è a contenuto necessariamente determinato.
Il concreto svolgimento della prestazione da parte degli ausiliari è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta all'esito dell'ordine istruttorio della Sezione.
4.4. Va dunque rigettata la censura sulla genericità dei contratti di avvalimento.
5. Può passarsi al terzo motivo di ricorso. N. 00558/2025 REG.RIC.
5.1. Con tale doglianza i ricorrenti hanno contestato il fatto che i contratti di avvalimento avrebbero dovuto, in ogni caso, essere invocati coerentemente con la loro finalità premiale e specificamente riguardante il criterio A.3 del disciplinare
(Esperienza specifica – Effettuazione collaudi statici di opere pubbliche).
A loro dire, l'amministrazione avrebbe valutato tali contratti anche con riguardo ai seguenti sub criteri:
- A.2.1. (Qualità della struttura organizzativa proposta per l'esecuzione del Servizio), rispetto al quale la stazione appaltante ha attribuito un punteggio premiale di n. 6 punti
(cfr. verbale di gara n. III pag. 76 – doc. 8 della produzione documentale di parte ricorrente);
- A.1.1. (Adeguatezza dell'offerta - Tipologia, complessità e caratteristiche tecniche dei servizi presentati), rispetto al quale la stazione appaltante ha riconosciuto un punteggio di n. 4 punti, nonostante tre dei sette interventi indicati nella relazione fossero stati svolti da uno degli ausiliari.
5.2. La resistente amministrazione ha, di contro:
- sostenuto che il richiamo al punto A.3 “del disciplinare di gara e dell'allegato al disciplinare di gara” nel contratto di avvalimento costituirebbe un mero refuso;
- evidenziato che, essendo i medesimi ausiliari gli esecutori diretti della prestazione, il loro contributo valorizzerebbe l'offerta tecnica nel suo complesso.
5.3. Le controinteressate società, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del suddetto motivo perché asseritamente sfornito di adeguato supporto probatorio, ne hanno chiesto il rigetto in quanto:
(i) con riguardo al criterio premiale A.1.1. i servizi di ingegneria svolti da uno degli ausiliari riguarderebbero un'infinitesimale percentuale dei servizi (circa lo 0.24%);
(ii) quanto al criterio premiale A.2.1, l'esperienza specifica dei sei ausiliari non avrebbe potuto avere rilevanza con riferimento ai sub criteri, fermo restando che - anche qualora R.F.I. avesse valutato l'esperienza di tali soggetti anche con riferimento N. 00558/2025 REG.RIC.
ai suddetti criteri - non vi sarebbe violazione alcuna, posto che oggetto dell'avvalimento sarebbe il requisito del “collaudo statico” che avrebbe dunque avvalorato l'intera offerta.
5.4. Parte ricorrente ha contestato l'eccezione di inammissibilità e ha rilevato come anche l'erronea valutazione anche di un minimo contributo di uno degli ausiliari sarebbe rilevante, dato il ridottissimo distacco intercorrente tra il R.T.I. aggiudicatario e il R.T.I. secondo in graduatoria (0,368 punti).
5.5. Il motivo è infondato e va pertanto rigettato.
5.5.1. Non può anzitutto trovare accoglimento la vista eccezione di inammissibilità.
Come emerge dalla relazione sull'adeguatezza dell'offerta (cfr. all. 23 di parte ricorrente), risulta che uno degli ausiliari abbia svolto alcune delle attività di collaudo statico ivi riportate. A ciò si aggiunga che – come detto – i “collaudatori statici” ausiliari sono stati inseriti nell'organigramma del R.T.I. aggiudicatario.
Dunque, i ricorrenti hanno fornito – quantomeno – un principio di prova in ordine al fatto che sarebbe stato ben possibile considerare l'apporto degli ausiliari nella valutazione complessiva dell'offerta.
5.5.2. Sgomberato il campo dall'eccepita inammissibilità del predetto motivo di ricorso, può dirsi delle ragioni che non consentono il suo accoglimento.
Come detto:
- si discute di un contratto di avvalimento premiale, incentrato sulla presenza di collaudatori statici di comprovata esperienza, le cui attività sono state ampiamente menzionate nell'offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario (cfr. in particolare l'all. 24 di parte ricorrente);
- la lex specialis ha imposto alla Commissione di aprire la busta recante la documentazione amministrativa solo per il primo in graduatoria e, comunque, a valle dell'apertura delle buste recanti l'offerta tecnica e l'offerta economica. N. 00558/2025 REG.RIC.
Non per nulla il disciplinare tecnico dei requisiti premiali ha delimitato la documentazione da fornire per la valutazione dell'offerta tecnica, tanto per il subcriterio A.1.1. (tipologia, complessità e caratteristiche tecniche dei servizi presentati), quanto per il subcriterio A.2.1. (qualità della struttura organizzativa proposta per l'esecuzione del servizio), in una relazione, senza che ovviamente potesse avere rilievo la documentazione amministrativa (cfr. all. 3 di parte ricorrente).
Dunque, nel momento in cui la Commissione ha valutato l'offerta tecnica, quest'ultima non avrebbe potuto (recte, non avrebbe giammai dovuto) avere contezza del riferimento nei contratti di avvalimento ai “requisiti di cui al punto A.3. del disciplinare di gara e dell'allegato al disciplinare di gara” (cfr. all. 22 di parte ricorrente).
Peraltro, anche ove – per pura ipotesi – la Commissione avesse avuto contezza di un simile riferimento, resta il fatto che esso, di per sé, non sarebbe affatto in grado di imporre a quest'ultima di non considerare il ruolo degli ausiliari ai fini della complessiva valutazione dell'offerta.
Il disciplinare di gara, con specifico riguardo all'avvalimento premiale, non impone infatti di specificare quali punti dell'offerta sarebbero migliorati con il contratto di avvalimento (cfr. il menzionato punto VII di cui all'all. 2 di parte ricorrente).
In altre parole, anche a non voler considerare la materiale impossibilità per la
Commissione, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, di conoscere il contenuto della documentazione amministrativa, resta fermo che:
(i) una cosa è utilizzare il riferimento al requisito dell'esperienza specifica in materia di collaudi statici di opere pubbliche per determinare l'oggetto dell'avvalimento;
(ii) altra cosa è ritenere che tale riferimento imponga alla Commissione giudicatrice - che, com'è noto, dispone di ampia discrezionalità tecnica nella valutazione delle offerte - di non considerare il complessivo contributo degli ausiliari nel miglioramento N. 00558/2025 REG.RIC.
dell'offerta, in mancanza peraltro di una specifica indicazione in tal senso rinvenibile dal disciplinare di gara.
5.5.3. Per le suesposte ragioni il terzo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
6. Può dirsi, infine, del quarto e del sesto motivo di ricorso, che possono essere analizzati congiuntamente per la loro connessione oggettiva.
6.1. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti hanno contestato la violazione delle norme sul c.d. "equo compenso" (artt. 1 e 3, l. n. 49/2023; art. 8, d.lgs. n. 36/2023), in quanto il R.T.I. aggiudicatario ha espressamente indicato in ogni contratto di avvalimento il compenso spettante a ognuno dei collaudatori esterni (euro
450.000,00), con la conseguenza che detto R.T.I. avrebbe impiegato complessivamente 2,7 milioni di euro con riguardo alla prestazione più rilevante della commessa per cui è causa (e non 6,048 milioni di euro come invece sostenuto dal controinteressato in sede di giustificativi dell'offerta; cfr. doc. 28 della produzione documentale di parte ricorrente), concretizzando una notevole sproporzione tra compenso e opera prestata.
Sotto altro profilo, essi hanno lamentato il fatto che l'aggiudicatario si sarebbe avvantaggiato di tale ridotto compenso per presentare un ribasso del 22,79%, altrimenti insostenibile.
Ancora, parte ricorrente ha contestato il fatto che non sarebbe chiaro come le opere da collaudare sarebbero ripartite tra gli ausiliari, né cosa sarebbe stato ricompreso nei compensi dei singoli professionisti (ad esempio viaggi, vitto e alloggio, spese generali del collaudatore ecc.). Con la conseguenza che si potrebbe persino addivenire a un corrispettivo inferiore ai minimi del D.M. del 2016.
6.1.1. Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente ha ripreso le suesposte considerazioni per affermare che l'aggiudicatario non avrebbe applicato il menzionato ribasso del 22,79% alla sola voce "spese e oneri accessori", come richiesto dal disciplinare, ma su altre – e diverse – componenti di costo. N. 00558/2025 REG.RIC.
6.2. La resistente amministrazione, di contro, ha sostenuto la corretta applicazione delle norme in materia di equo compenso, in quanto la vista somma di euro 450.000,00 riguarderebbe il mero corrispettivo spettante a ogni ausiliario per il prestito del requisito e non rileverebbe quale onorario per l'attività di collaudo, oggetto dei singoli contratti applicativi.
6.3. Le controinteressate hanno inoltre sostenuto che le norme dell'equo compenso di cui alla l. n. 49/2023 non troverebbero applicazione nel caso di specie e che l'unico soggetto eventualmente legittimato a dolersi della loro violazione sarebbe il professionista, non certo i ricorrenti.
6.4. I motivi quarto e sesto vanno rigettati.
Come affermato dalle parti resistente e controinteressata, i contratti di avvalimento hanno specificamente previsto che il corrispettivo ivi previsto è inerente alla “messa
a disposizione del requisito” (cfr. all. 22 di parte ricorrente). Il che è cosa ben diversa dallo svolgimento della prestazione di collaudo in caso di aggiudicazione.
Tale impostazione è suffragata dai costi (ben più elevati della somma del corrispettivo attribuito agli ausiliari per la suddetta “messa a disposizione”) che l'aggiudicataria ha ipotizzato in relazione agli ausiliari per lo svolgimento delle prestazioni di collaudo
(cfr. all. 28 di parte ricorrente). E risulta vieppiù coerente con le disposizioni dell'accordo quadro (cfr. all. 32 di parte ricorrente) il quale, non per nulla, ha precisato che le prestazioni oggetto dello stesso sarebbero state certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti applicativi (art. 2, c. 2), ferma restando peraltro la possibilità di R.F.I. di sostituire o integrare gli appalti previsti con altri appalti (art. 2, c. 3, ultimo periodo), se non addirittura di affidare ad altri soggetti talune delle prestazioni dedotte nel contratto quadro (art. 3, c. 10).
Coerentemente con tale impostazione, l'art. 6 del contratto quadro ha fatto riferimento a un importo massimo presunto dell'accordo e il successivo art. 7 ha indicato i compensi “stimati” dei compensi per le singole attività di collaudo statico. N. 00558/2025 REG.RIC.
Sintetizzando: non solo risulta indubbio il fatto che il compenso di euro 450.000,00 fosse limitato al “prestito” del requisito dell'ausiliario, ma dalla lettura del contratto quadro emerge come non fosse nemmeno possibile ipotizzare a monte un preciso compenso spettante agli ausiliari per l'attività di collaudo.
Ciò posto, non risultando alcun elemento utile a sostenere che il ribasso dell'aggiudicatario avrebbe fatto leva su voci diverse da quella inerente a “spese e oneri accessori”, può altresì rigettarsi il sesto motivo di ricorso.
7. L'infondatezza della domanda di annullamento impone di rigettare, di conseguenza, le domande di subentro e di risarcimento di parte ricorrente.
8. Stante quanto precede, il ricorso è parzialmente irricevibile (primo profilo del quinto motivo di ricorso, come sopra meglio riportato) e va rigettato nella restante parte.
La complessità delle questioni dedotte impone di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e lo rigetta nella restante parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL EZ, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio DO, Referendario, Estensore N. 00558/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Fabrizio DO
IL PRESIDENTE
AL EZ
IL SEGRETARIO