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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 8606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8606 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 19.11.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 7383/2024
TRA
, residente in [...] 45, c.f. ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Calata C.F._1 Capodichino 243 presso lo studio dell'Avv. Mariarosaria Costanzo, C.F.
, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al C.F._2 ricorso;
Ricorrente CONTRO
C.F. Controparte_1
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di C.F._3 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024 con domicilio digitale e p.e.c. t Email_1
Convenuto
E
, P. IVA e CF - Controparte_2 P.IVA_3 subentrante a titolo universale nei rapporti di , Controparte_3 incorporante di , e , ai sensi Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 dell'art.1 Dl.193 del 22/10/2016 convertito in L.n. 225/2016 del 1^ dicembre 2016 in G.U. n. 282 del 2/12/2016- in persona del procuratore dott. , in virtù dei poteri Parte_2 conferiti giusto procura speciale autenticata per atto per Notaio di Roma, Persona_2 del 22.06.2023, Rep. 180134 Racc. n. 12348, rilasciata da Controparte_2
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar n. 14 rapp.ta e difesa per procura in
[...] calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Mauro Marobbio( ) presso C.F._4 il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via C. Battisti 15; Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
1 1 Con ricorso depositato il 25.3.2024, la parte ricorrente adiva l'Autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria di illegittimità della intimazione di pagamento n. 07120239035369534000 e dei relativi avvisi di addebito (ava) n. 371201800098923710000 dell'importo di euro 4.113,78 e n. 37120180023522939000 dell'importo di euro 1.335,82, per un totale di euro 5.449,60. L'istante fondava il ricorso sul presupposto del difetto di notifica degli avvisi di addebito e della prescrizione. L' e l' si costituivano, eccependo la CP_1 Controparte_2 inammissibilità e la infondatezza dell'opposizione. Il Giudice decideva la lite, all'esito del deposito delle note concesse alle parti ex art 127 ter cpc. 2 CP_ Quanto agli avvisi impugnati, va preliminarmente rilevato che risulta documentata dall' la regolare notifica: n. 371201800098923710000 notificato il 11.7.2018 a mezzo pec;
n. 37120180023522939000 notificato il 15.2.2019 al destinatario a mezzo posta. Nessuna specifica censura è stata, poi, sollevata dalla parte ricorrente all'udienza del CP_ 26.2.25 (prima udienza successiva alla costituzione dell' del 14.2.25, a seguito di rinotifica) né nelle note autorizzate del 13.6.25: nessuna eccezione, infatti, è stata formulata avverso la notifica a mezzo pec o a mezzo poste, dal cui allegato avviso risulta l'apposizione della firma del ricorrente, non disconosciuta. L'opposizione contro il ruolo è, dunque, inammissibile, essendo stata proposta oltre il termine di giorni 40.
3 Quanto alla prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, l'opposizione è ammissibile, in quanto l'istante ha ricevuto una intimazione di pagamento relativa anche alle somme indicate nell'avviso impugnato;
nella specie, quindi, vi è in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
4 Va, poi, precisato che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata da in CP_7 data 29.02.2024 con ricezione da parte della moglie del ricorrente e successiva spedizione di raccomandata in data 6.3.24, come da documentazione allegata.
5 Resta da esaminare la questione della sopravvenuta prescrizione quinquennale, dedotta quale motivo di opposizione all'esecuzione, tenendo conto della sospensione. L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. In tal caso la sospensione è pari a 129 giorni. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. La sospensione massima relativa alle disposizioni da ultimo richiamate è dunque pari a 311 giorni.
6 Ebbene, dalla notifica degli avvisi di addebito (la prima avvenuta il 11.7.2018) risulta notificata l'impugnata intimazione di pagamento, avvenuta il 29.2.2024; tenuto conto della sospensione, non è trascorso il termine di prescrizione di 5 anni. L'opposizione va, dunque, rigettata.
7 Le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/2 per la qualità delle parti, con condanna della parte ricorrente al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione contro il ruolo impugnato;
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l'opponente al pagamento, in favore di ciascun convenuto, del residuo, che liquida in complessivi € 1.400,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. NAPOLI, 21.11.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 19.11.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 7383/2024
TRA
, residente in [...] 45, c.f. ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Calata C.F._1 Capodichino 243 presso lo studio dell'Avv. Mariarosaria Costanzo, C.F.
, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al C.F._2 ricorso;
Ricorrente CONTRO
C.F. Controparte_1
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di C.F._3 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024 con domicilio digitale e p.e.c. t Email_1
Convenuto
E
, P. IVA e CF - Controparte_2 P.IVA_3 subentrante a titolo universale nei rapporti di , Controparte_3 incorporante di , e , ai sensi Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 dell'art.1 Dl.193 del 22/10/2016 convertito in L.n. 225/2016 del 1^ dicembre 2016 in G.U. n. 282 del 2/12/2016- in persona del procuratore dott. , in virtù dei poteri Parte_2 conferiti giusto procura speciale autenticata per atto per Notaio di Roma, Persona_2 del 22.06.2023, Rep. 180134 Racc. n. 12348, rilasciata da Controparte_2
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar n. 14 rapp.ta e difesa per procura in
[...] calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Mauro Marobbio( ) presso C.F._4 il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via C. Battisti 15; Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
1 1 Con ricorso depositato il 25.3.2024, la parte ricorrente adiva l'Autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria di illegittimità della intimazione di pagamento n. 07120239035369534000 e dei relativi avvisi di addebito (ava) n. 371201800098923710000 dell'importo di euro 4.113,78 e n. 37120180023522939000 dell'importo di euro 1.335,82, per un totale di euro 5.449,60. L'istante fondava il ricorso sul presupposto del difetto di notifica degli avvisi di addebito e della prescrizione. L' e l' si costituivano, eccependo la CP_1 Controparte_2 inammissibilità e la infondatezza dell'opposizione. Il Giudice decideva la lite, all'esito del deposito delle note concesse alle parti ex art 127 ter cpc. 2 CP_ Quanto agli avvisi impugnati, va preliminarmente rilevato che risulta documentata dall' la regolare notifica: n. 371201800098923710000 notificato il 11.7.2018 a mezzo pec;
n. 37120180023522939000 notificato il 15.2.2019 al destinatario a mezzo posta. Nessuna specifica censura è stata, poi, sollevata dalla parte ricorrente all'udienza del CP_ 26.2.25 (prima udienza successiva alla costituzione dell' del 14.2.25, a seguito di rinotifica) né nelle note autorizzate del 13.6.25: nessuna eccezione, infatti, è stata formulata avverso la notifica a mezzo pec o a mezzo poste, dal cui allegato avviso risulta l'apposizione della firma del ricorrente, non disconosciuta. L'opposizione contro il ruolo è, dunque, inammissibile, essendo stata proposta oltre il termine di giorni 40.
3 Quanto alla prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, l'opposizione è ammissibile, in quanto l'istante ha ricevuto una intimazione di pagamento relativa anche alle somme indicate nell'avviso impugnato;
nella specie, quindi, vi è in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.
4 Va, poi, precisato che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata da in CP_7 data 29.02.2024 con ricezione da parte della moglie del ricorrente e successiva spedizione di raccomandata in data 6.3.24, come da documentazione allegata.
5 Resta da esaminare la questione della sopravvenuta prescrizione quinquennale, dedotta quale motivo di opposizione all'esecuzione, tenendo conto della sospensione. L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. In tal caso la sospensione è pari a 129 giorni. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. La sospensione massima relativa alle disposizioni da ultimo richiamate è dunque pari a 311 giorni.
6 Ebbene, dalla notifica degli avvisi di addebito (la prima avvenuta il 11.7.2018) risulta notificata l'impugnata intimazione di pagamento, avvenuta il 29.2.2024; tenuto conto della sospensione, non è trascorso il termine di prescrizione di 5 anni. L'opposizione va, dunque, rigettata.
7 Le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/2 per la qualità delle parti, con condanna della parte ricorrente al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione contro il ruolo impugnato;
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l'opponente al pagamento, in favore di ciascun convenuto, del residuo, che liquida in complessivi € 1.400,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. NAPOLI, 21.11.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante