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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 579/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ME EUGENIO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2844/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240028533229000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5289/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: conformi a quelle del ricorso in riassunzione.
Resistenti: per l'Agenzia delle Entrate - IO, conformi a quelle delle deduzioni depositate il 4 luglio
2025; non costituita la Regione AN.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 9 giugno 2025 all'Agenzia delle Entrate – IO (d'ora in poi: l'AdER) e alla
Regione AN (per brevità: la Regione), nonché depositato presso questa Corte il 20 di quello stesso mese, Ricorrente_1 ha riassunto un giudizio originariamente incardinato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, dopoché quest'ultima, con sentenza n° 7858/2025, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale riguardo al ricorso concernente la cartella di pagamento n° 028 2024 00285332 29000, notificata alla Ricorrente_1 stessa il 30 settembre 2024 ed avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'annualità 2017. A detrimento di tale cartella, recante un ammontare dovuto di 223,62 euro, l'odierna ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito recato dalla cartella stessa e l'omessa sottoscrizione del ruolo sotteso a quest'ultima.
Perciò la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento della cartella in questione.
2. Con deduzioni depositate il 4 luglio 2025 si è costituita nuovamente l'AdER, resistendo a tutte le doglianze attoree.
3. Dopo che con memoria prodotta il 30 settembre 2025 la Ricorrente_1 aveva ribadito le proprie doglianze e senza che si fosse costituita nuovamente la Regione, con ordinanza n° 1384/2025 emessa all'udienza del 10 del mese successivo la causa è stata rinviata in attesa che pervenisse, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, il fascicolo del giudizio originario.
Poi, una volta pervenuto quest'ultimo presso questa Corte, alla successiva udienza del 28 novembre 2025, nella quale nessuno è comparso, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va ricordato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 c.p.t., la tempestiva riassunzione del processo riguardo al quale il giudice originariamente adìto abbia declinato la propria competenza rende incontestabile tale declaratoria e la correlativa indicazione riguardo al diverso giudice competente, salvo che quella pronuncia venga impugnata in appello (in tal senso: Cass. n° 895/2022): ciò che, però, è indimostrato sia avvenuto nel caso di specie.
Inoltre il secondo periodo del comma 5 dell'art. 5 c.p.t. prevede che “se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione …”. Perciò la “continuazione” del giudizio rende superfluo che la parte validamente costituitasi dinanzi al giudice a quo si costituisca nuovamente, dinanzi al giudice ad quem: potendo quest'ultimo vagliare comunque gli alligata et probata che quella parte abbia offerto al primo giudice.
5. Rilevato quindi come la Regione risulti essersi costituita dinanzi alla Corte di giustizia tributaria partenopea, la cartella di pagamento n° 028 2024 00285332 29000 risulta scaturita da un primo avviso di accertamento n° 734191785880, notificato alla Ricorrente_1 il 22 dicembre 2020, e da un ulteriore avviso di accertamento n° 734373612885, notificatole il 27 aprile 2023.
Orbene la Regione ha comprovato l'avvenuta notificazione del primo di tali avvisi, tramite raccomandata consegnata a mani proprie della ricorrente1 stessa, nella predetta data del 22 dicembre 2020; e, invece, la compiuta giacenza della raccomandata concernente il più recente di tali avvisi, peraltro inviata al medesimo indirizzo in cui tuttora dichiara di risiedere l'odierna ricorrente, con avviso di giacenza lasciatole il 17 aprile 2023.
Quindi, a partire da quest'ultima data, è palese come non sia compiutamente maturato il termine di prescrizione triennale applicabile in materia di tassa automobilistica.
6. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza della domanda attorea, l'omessa costituzione della
Regione, esclusivamente dalla quale erano promanati gli atti interruttivi della prescrizione testé richiamati, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
il giudice monocratico
(GE US)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ME EUGENIO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2844/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240028533229000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5289/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: conformi a quelle del ricorso in riassunzione.
Resistenti: per l'Agenzia delle Entrate - IO, conformi a quelle delle deduzioni depositate il 4 luglio
2025; non costituita la Regione AN.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 9 giugno 2025 all'Agenzia delle Entrate – IO (d'ora in poi: l'AdER) e alla
Regione AN (per brevità: la Regione), nonché depositato presso questa Corte il 20 di quello stesso mese, Ricorrente_1 ha riassunto un giudizio originariamente incardinato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, dopoché quest'ultima, con sentenza n° 7858/2025, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale riguardo al ricorso concernente la cartella di pagamento n° 028 2024 00285332 29000, notificata alla Ricorrente_1 stessa il 30 settembre 2024 ed avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'annualità 2017. A detrimento di tale cartella, recante un ammontare dovuto di 223,62 euro, l'odierna ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito recato dalla cartella stessa e l'omessa sottoscrizione del ruolo sotteso a quest'ultima.
Perciò la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento della cartella in questione.
2. Con deduzioni depositate il 4 luglio 2025 si è costituita nuovamente l'AdER, resistendo a tutte le doglianze attoree.
3. Dopo che con memoria prodotta il 30 settembre 2025 la Ricorrente_1 aveva ribadito le proprie doglianze e senza che si fosse costituita nuovamente la Regione, con ordinanza n° 1384/2025 emessa all'udienza del 10 del mese successivo la causa è stata rinviata in attesa che pervenisse, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, il fascicolo del giudizio originario.
Poi, una volta pervenuto quest'ultimo presso questa Corte, alla successiva udienza del 28 novembre 2025, nella quale nessuno è comparso, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va ricordato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 c.p.t., la tempestiva riassunzione del processo riguardo al quale il giudice originariamente adìto abbia declinato la propria competenza rende incontestabile tale declaratoria e la correlativa indicazione riguardo al diverso giudice competente, salvo che quella pronuncia venga impugnata in appello (in tal senso: Cass. n° 895/2022): ciò che, però, è indimostrato sia avvenuto nel caso di specie.
Inoltre il secondo periodo del comma 5 dell'art. 5 c.p.t. prevede che “se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione …”. Perciò la “continuazione” del giudizio rende superfluo che la parte validamente costituitasi dinanzi al giudice a quo si costituisca nuovamente, dinanzi al giudice ad quem: potendo quest'ultimo vagliare comunque gli alligata et probata che quella parte abbia offerto al primo giudice.
5. Rilevato quindi come la Regione risulti essersi costituita dinanzi alla Corte di giustizia tributaria partenopea, la cartella di pagamento n° 028 2024 00285332 29000 risulta scaturita da un primo avviso di accertamento n° 734191785880, notificato alla Ricorrente_1 il 22 dicembre 2020, e da un ulteriore avviso di accertamento n° 734373612885, notificatole il 27 aprile 2023.
Orbene la Regione ha comprovato l'avvenuta notificazione del primo di tali avvisi, tramite raccomandata consegnata a mani proprie della ricorrente1 stessa, nella predetta data del 22 dicembre 2020; e, invece, la compiuta giacenza della raccomandata concernente il più recente di tali avvisi, peraltro inviata al medesimo indirizzo in cui tuttora dichiara di risiedere l'odierna ricorrente, con avviso di giacenza lasciatole il 17 aprile 2023.
Quindi, a partire da quest'ultima data, è palese come non sia compiutamente maturato il termine di prescrizione triennale applicabile in materia di tassa automobilistica.
6. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza della domanda attorea, l'omessa costituzione della
Regione, esclusivamente dalla quale erano promanati gli atti interruttivi della prescrizione testé richiamati, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
il giudice monocratico
(GE US)