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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/11/2025, n. 4273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4273 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2582/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi res.te in Via Aldebaran Parte_1
9, c.f. , rappresentato e difeso giusta procura, rilasciata su foglio separato CodiceFiscale_1 allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Rossana Pinto
- RICORRENTE -
CONTRO
, con sede in Roma, Via E.Q. Visconti n. Controparte_1
8 (codice fiscale in persona del Presidente pro tempore, rappresenta e difesa, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'avvocato Matteo Scuderi;
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, Controparte_2 codice fiscale e P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
-RESISTENTI-
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 14.03.2025 ha impugnato la cartella di pagamento n.
293/2025/0007088560000, notificata via pec il 4 febbraio 2025, avente ad oggetto contributi sanzione ed interessi dovuti alla , per le annualità 2019 e Controparte_3
2020, per l'importo complessivo di € 3.210,72. Ha eccepito: la decadenza del potere di riscuotere le somme a mezzo iscrizione a ruolo ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999; la violazione dell'art. 92 Regolamento
Unico della Previdenza Forense, avendo omesso la la notifica di adeguata informativa o avviso CP_1 prodromico all'iscrizione a ruolo;
l'invalidità dell'Iscrizione d'ufficio alla per CP_1 violazione dell'art. 21, co. 10, L. 247/2012, trovandosi egli in situazione di incompatibilità assoluta ex lege con l'iscrizione alla in quanto pubblico dipendente a tempo indeterminato ed CP_1 iscritto al regime previdenziale INPS – Gestione Dipendenti Pubblici dal 28 novembre 2015. Ha, inoltre, eccepito l'inefficacia delle pretese creditizie per violazione dell'art. 1, co. 3, Reg. Att. 31 gennaio 2014, avendo omesso la di comunicare l'avvenuta iscrizione d'ufficio all'Ente CP_1 previdenziale. Requisito, quest'ultimo ritenuto essenziale ai fini dell'efficacia dell'iscrizione d'ufficio alla . Ha, quindi, precisato che, stante l'omessa comunicazione, l'iscrizione CP_1 può ritenersi efficace solo a far data dalla sua conoscenza. Infine, attesa l'omessa comunicazione dell'iscrizione alla ritiene non dovute sanzioni ed interessi di cui, peraltro, ne eccepisce CP_1
l'avvenuta prescrizione. Ha concluso chiedendo: dichiarare nulla, o comunque annullare perché illegittima, la cartella di pagamento n. 293/2025/0007088560000 e la sottesa iscrizione a ruolo, altresì dichiarando nel merito l'infondatezza della pretesa creditizia della Controparte_3
. Comunque, ritenere e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia dell'iscrizione
[...]
d'ufficio del Ricorrente alla ai sensi dell'art. 21, co. 10, L. Controparte_3
247/2012 o, in subordine, l'inefficacia parziale della detta scrizione sino l'anno 2024 compreso. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del Procuratore, che dichiara di non aver riscosso onorari professionali.
Si è costituita la la quale, ha, preliminarmente eccepito la Controparte_1 tardività dell'opposizione in relazione ai denunciati vizi formali della procedura di iscrizione a ruolo e riscossione, in quanto proposta oltre il termine decadenziale di giorni 20, decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento. Ha inoltre, dedotto l'infondatezza dei vizi formali denunciati e chiesto, che nell'ipotesi di accoglimento degli stessi e conseguente annullamento della cartella di pagamento, venga accertato il credito di e condannato il professionista al pagamento diretto CP_1 dell'importo iscritto nel ruolo oggetto di causa, oltre interessi legali dalla data della notifica della cartella esattoriale sino al soddisfo. Ha contestato l'eccezione di incompatibilità formulata dal ricorrente deducendo che nessuna incompatibilità esiste tra l'insegnamento e l'esercizio della professione, peraltro espressamente esclusa. Ha rappresentato che l'iscrizione alla CP_1 scaturisce automatica dell'iscrizione all'albo professionale e precisato che l'art.21 legge 247/2012, non prevede che gli avvocati iscritti ad altra forma di previdenza non possano essere iscritti a
[...]
ma che gli avvocati iscritti a non possano essere iscritti ad altro Ente CP_1 CP_1 previdenziale e che il divieto di iscrizione dell'avvocato ad altro ente previdenziale, riguarda l'esercizio della professione e non lo svolgimento dell'attività di insegnamento, per la quale è ovvio e logico, che sussista diversa copertura assicurativa. Quanto all'eccezione di inefficacia dell'iscrizione per violazione dell'art. art. 1, co. 3, Reg. Att. 31 gennaio 2014, ha dedotto che nessuna norma prevede che la comunicazione di avvenuta iscrizione alla costituisca requisito CP_1 di efficacia dell'iscrizione alla la quale consegue de iure all'iscrizione all'albo professionale CP_1
(art. 21 della Legge 247/2012). Infine, ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione trovando applicazione il termine di prescrizione decennale anche per le sanzioni accessorie ai contributi. Ha concluso chiedendo: dichiarare inammissibile siccome tardivo il ricorso per quanto concerne gli eccepiti vizi della procedura di iscrizione a ruolo e riscossione;
rigettare la domanda del ricorrente siccome infondata in fatto e in diritto, inaccoglibile, improcedibile, o con qualsivoglia altra statuizione;
nel caso di accoglimento delle sollevate eccezioni formali, con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto impugnato e/o della procedura di iscrizione a ruolo e riscossione, si chiede l'accertamento del credito della Forense e la condanna del ricorrente al pagamento diretto alla CP_1 delle somme insolute iscritte nel ruolo in contestazione, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della CP_1 legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo. Con condanna del resistente alla rifusione in pro dell'odierna comparente delle spese e competenze di difesa.
sebbene regolarmente citata non curava di costituirsi Controparte_2
Con ordinanza del 07.10.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 13.11.2025 e delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante. Con provvedimento del 08.10.2025 ne è stata disposta la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza, attesa la rinuncia del ricorrente a parte dei motivi di ricorso, quest'ultima veniva invitata a meglio precisare la domanda e la causa rinviata all'udienza del 27.10.2025.
All'odierna udienza parte ricorrente ha precisato di rinunciare ai motivi di ricorso di cui ai punti 1, 2
e 3 circoscrivendo così le eccezioni formulate in ricorsi ai punti 4 e 5. Ha quindi insistito nell'accoglimento dell'eccezione di inefficacia delle pretese creditizie per violazione art. 1, co. 3,
Reg. Att. 31 gennaio 2014 e nella non debenza di sanzioni e interessi, stante l'omessa comunicazione di avvenuta iscrizione all'Ente previdenziale. Parte resistente, preso atto della precisazione ha insistito in atti.
La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. A seguito della rinuncia di parte ricorrente ai motivi di impugnazione di cui ai punti 1,2,3, del ricorso le eccezioni poste a fondamento dell'impugnazione risultano circoscritte ai motivi di opposizione di cui ai punti 4 e 5 del ricorso introduttivo.
Ciò posto si osserva che il ricorrente con i motivi formulati in ricorso, siccome dallo stesso circoscritti, ha fatto valere vizi che attengono al merito della pretesa contributiva quali: l'inefficacia dell'iscrizione alla cassa per violazione art. 1, co. 3, Reg. Att. 31 gennaio 2014; la non debenza di sanzioni e interessi, stante l'omessa comunicazione di avvenuta iscrizione all'Ente previdenziale e l'intervenuta prescrizione delle stesse. L'opposizione va, quindi, qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella o dell'atto con il quale ne ha avuto conoscenza.
Va in primo luogo esaminata l'ammissibilità dell'opposizione proposta. Avuto riguardo alla data di notifica della cartella di pagamento impugnata, avvenuta, incontestatamente, il 4 febbraio 2025 e alla data di deposito del ricorso14.03.2025, il termine di 40 giorni per proporre l'opposizione al ruolo risulta rispettato. Pertanto l'opposizione va ritenuta ammissibile.
Ciò posto è pacifico e documentato che il ricorrente è iscritto all'Albo dell'Ordine degli avvocati di
Catania sin dal 16/03/2004.
Ciò premesso venendo al merito occorre richiamare la normativa di riferimento.
La Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense di cui all'art. 21, commi 8, 9 e 10 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (pubblicata su G.U. del 18 gennaio 2013 ed entrata in vigore il
2 febbraio 2013), prevede che l'iscrizione agli Albi forensi comporta l'iscrizione automatica alla prescindendo da qualsiasi fattore reddituale. Le nuove disposizioni hanno CP_1 sostanzialmente modificato il regime delle iscrizioni alla , che non è più sottoposto CP_1 all'accertamento di condizioni reddituali o di effettività dell'esercizio della professione ma, a partire dal 2014, discende automaticamente dalla semplice iscrizione in un Albo forense.
In particolare, l'art. 21, comma 8, 9 e 10 della citata legge prevede che: 1. “L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla ”. Controparte_4
9. La , con proprio regolamento, determina, entro Controparte_4 un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.
10.” Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla ”. Controparte_4
Successivamente è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 legge n.
247/2012 (Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni -
Approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 - G.U. Serie n. 192 del 20/08/2014) . Detto regolamento agli artt. 1,7 e 9 stabilisce:
L'art. 1 Iscrizione obbligatoria alla CP_1 “1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva, l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali CP_1 forensi ……………..”.
2. L'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della con la decorrenza di cui CP_1 al comma 1, non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un Albo forense.
3. Dell'avvenuta iscrizione alla deve essere data immediata comunicazione al professionista, CP_1 unitamente all'indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all'art. 3 ed, eventualmente, dell'art. 4 del presente Regolamento.
4. L'iscrizione alla è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli Albi CP_1 forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali. Tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d'affari relativi alla professione di avvocato, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere i contributi minimi.
5. L'iscrizione alla è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli Albi CP_1 forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere i contributi minimi.
6. Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n.
883 del 29/4/2004 e n. 987 del 16/9/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.”
Parte ricorrente ha eccepito l'inefficacia delle pretese creditizie per violazione art. 1, co. 3, Reg. Att.
31 gennaio 2014. Ritiene, quindi, inefficace l'iscrizione di ufficio alla , in assenza della CP_1 prescritta comunicazione di avvenuta iscrizione, requisito, dallo stesso, ritenuto essenziale ai fini dell'efficacia dell'iscrizione d'ufficio alla Invero la comunicazione di avvenuta CP_1 iscrizione alla Forense non può ritenersi validamente effettuata. ha prodotto il CP_1 CP_1 plico, contenente la comunicazione, dal quale è dato evincere la mancata consegna della comunicazione al ricorrente. La raccomandata, infatti, risulta spedita il 17.12.2014 ad un indirizzo che alla suddetta data del 17.12.2014 non era più riferibile al ricorrente da circa 10 anni (si veda all.2 fasc. parte ricorrente).
Il regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/2012 (Delibera del Comitato dei
Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni - Approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 - G.U. Serie n. 192 del 20/08/2014) al comma 3 dell'art. 1 prevede:” Dell'avvenuta iscrizione alla deve essere data immediata comunicazione al professionista, unitamente CP_1 all'indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all'art. 3 ed, eventualmente, dell'art. 4 del presente Regolamento.
Va precisato che la norma finalizza la comunicazione della delibera della Giunta, alla richiesta dei benefici di cui ai successivi artt. 3 e 4 del medesimo Regolamento (retrodatazione dell'iscrizione alla per gli anni di iscrizione nel Registro dei praticanti).
Da ciò non si può giungere a ritenere inefficace l'iscrizione d'ufficio alla nel caso di mancata CP_1 comunicazione. Ed invero la legittimità dell'iscrizione alla Cassa Forense non può derivare, in assenza di sanzione esplicita o “implicita”, dalla mera omissione della comunicazione all'interessato.
Essa, al contrario, è legittima ove operata in presenza dei requisiti previsti dalla legge. Nella specie dall'scrizione all'albo consegue automaticamente l'iscrizione alla La mancata CP_1 comunicazione della delibera di iscrizione d'ufficio, in particolare, non può determinare l'illegittimità dell'iscrizione poiché non sono ricavabili indicazioni in tal senso né dal testo né dalla ratio del citato
Regolamento. Quest'ultimo, in particolare, collega la necessità di effettuare la comunicazione, alla possibilità di accedere alla retrodatazione dell'iscrizione (artt. 3 e 4 del Regolamento cit.).
Poiché l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti all'albo professionale il CP_1 ricorrente, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 247/2012, avrebbe dovuto provvedere alla cancellazione dall'albo degli avvocati cui era iscritto al fine di evitare di essere sottoposto al pagamento della contribuzione obbligatoria.
Accertata la legittimità dell'iscrizione del ricorrente ne consegue che sono dovuti i contributi richiesti per le annualità 2019 e 2020 e le relative sanzioni ed interessi accessorie all'obbligazione principale.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Deve premettersi innanzi tutto che l'art. 19 L. 576/1980 prevede: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, CP_1 le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli CP_1
17 e 23”.
L'art. 3 L. 335/1995 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni e costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla sostenendo che CP_1 tale disposizione abbia, sia pur implicitamente, escluso l'applicabilità del comma 1 dell'art. 19 L.
576/1980, restando, invece, salvo il comma 2, che fa decorrere la prescrizione dalla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla (v. Cass. n. 3586/2012, n. 3830/2012 CP_1
e n. 6259/2011).
Successivamente l'art. 66 L. 247/2012 ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Detta norma, infatti, avendo stabilito l'inapplicabilità del termine Controparte_4 quinquennale di prescrizione ha sostanzialmente fatto rivivere il comma 1 dell'art. 19 L. 576/1990, che, come detto, fissa in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e per i relativi accessori dovuti dagli avvocati alla Trova quindi applicazione, per i periodi successivi all'entrata in CP_1 vigore della legge, il termine di prescrizione decennale
Ciò posto si osserva che, nella specie, la contribuzione dovuta riguarda gli anni 2019 e 2020
Le annualità 2019 e 2020 e relativi interessi sono successive all'entrate in vigore della L. 247/2012
(02.02.2013). Ne consegue che per la contribuzione richieste e per tutte le annualità in oggetto trova quindi applicazione, nella fattispecie in esame il termine di prescrizione decennale. Sanzioni ed interessi afferiscono all'omesso versamento della contribuzione civile e quindi accessorie all'obbligazione principale ne consegue che trova anche per esse applicazione la prescrizione decennale. Va quindi rigettata l'eccezione di prescrizione
Per quanto sopra esposto il ricorso non può trovare accoglimento.
3. Avuto riguardo alla complessità e peculiarità delle questioni trattate ed alla novità delle questioni scrutinate, si ritiene che le spesse possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
P. avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 difesa, così provvede: rigetta il ricorso compensa le spese di lite tra le parti
Catania, 27 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2582/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi res.te in Via Aldebaran Parte_1
9, c.f. , rappresentato e difeso giusta procura, rilasciata su foglio separato CodiceFiscale_1 allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Rossana Pinto
- RICORRENTE -
CONTRO
, con sede in Roma, Via E.Q. Visconti n. Controparte_1
8 (codice fiscale in persona del Presidente pro tempore, rappresenta e difesa, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'avvocato Matteo Scuderi;
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, Controparte_2 codice fiscale e P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
-RESISTENTI-
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 14.03.2025 ha impugnato la cartella di pagamento n.
293/2025/0007088560000, notificata via pec il 4 febbraio 2025, avente ad oggetto contributi sanzione ed interessi dovuti alla , per le annualità 2019 e Controparte_3
2020, per l'importo complessivo di € 3.210,72. Ha eccepito: la decadenza del potere di riscuotere le somme a mezzo iscrizione a ruolo ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999; la violazione dell'art. 92 Regolamento
Unico della Previdenza Forense, avendo omesso la la notifica di adeguata informativa o avviso CP_1 prodromico all'iscrizione a ruolo;
l'invalidità dell'Iscrizione d'ufficio alla per CP_1 violazione dell'art. 21, co. 10, L. 247/2012, trovandosi egli in situazione di incompatibilità assoluta ex lege con l'iscrizione alla in quanto pubblico dipendente a tempo indeterminato ed CP_1 iscritto al regime previdenziale INPS – Gestione Dipendenti Pubblici dal 28 novembre 2015. Ha, inoltre, eccepito l'inefficacia delle pretese creditizie per violazione dell'art. 1, co. 3, Reg. Att. 31 gennaio 2014, avendo omesso la di comunicare l'avvenuta iscrizione d'ufficio all'Ente CP_1 previdenziale. Requisito, quest'ultimo ritenuto essenziale ai fini dell'efficacia dell'iscrizione d'ufficio alla . Ha, quindi, precisato che, stante l'omessa comunicazione, l'iscrizione CP_1 può ritenersi efficace solo a far data dalla sua conoscenza. Infine, attesa l'omessa comunicazione dell'iscrizione alla ritiene non dovute sanzioni ed interessi di cui, peraltro, ne eccepisce CP_1
l'avvenuta prescrizione. Ha concluso chiedendo: dichiarare nulla, o comunque annullare perché illegittima, la cartella di pagamento n. 293/2025/0007088560000 e la sottesa iscrizione a ruolo, altresì dichiarando nel merito l'infondatezza della pretesa creditizia della Controparte_3
. Comunque, ritenere e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia dell'iscrizione
[...]
d'ufficio del Ricorrente alla ai sensi dell'art. 21, co. 10, L. Controparte_3
247/2012 o, in subordine, l'inefficacia parziale della detta scrizione sino l'anno 2024 compreso. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del Procuratore, che dichiara di non aver riscosso onorari professionali.
Si è costituita la la quale, ha, preliminarmente eccepito la Controparte_1 tardività dell'opposizione in relazione ai denunciati vizi formali della procedura di iscrizione a ruolo e riscossione, in quanto proposta oltre il termine decadenziale di giorni 20, decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento. Ha inoltre, dedotto l'infondatezza dei vizi formali denunciati e chiesto, che nell'ipotesi di accoglimento degli stessi e conseguente annullamento della cartella di pagamento, venga accertato il credito di e condannato il professionista al pagamento diretto CP_1 dell'importo iscritto nel ruolo oggetto di causa, oltre interessi legali dalla data della notifica della cartella esattoriale sino al soddisfo. Ha contestato l'eccezione di incompatibilità formulata dal ricorrente deducendo che nessuna incompatibilità esiste tra l'insegnamento e l'esercizio della professione, peraltro espressamente esclusa. Ha rappresentato che l'iscrizione alla CP_1 scaturisce automatica dell'iscrizione all'albo professionale e precisato che l'art.21 legge 247/2012, non prevede che gli avvocati iscritti ad altra forma di previdenza non possano essere iscritti a
[...]
ma che gli avvocati iscritti a non possano essere iscritti ad altro Ente CP_1 CP_1 previdenziale e che il divieto di iscrizione dell'avvocato ad altro ente previdenziale, riguarda l'esercizio della professione e non lo svolgimento dell'attività di insegnamento, per la quale è ovvio e logico, che sussista diversa copertura assicurativa. Quanto all'eccezione di inefficacia dell'iscrizione per violazione dell'art. art. 1, co. 3, Reg. Att. 31 gennaio 2014, ha dedotto che nessuna norma prevede che la comunicazione di avvenuta iscrizione alla costituisca requisito CP_1 di efficacia dell'iscrizione alla la quale consegue de iure all'iscrizione all'albo professionale CP_1
(art. 21 della Legge 247/2012). Infine, ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione trovando applicazione il termine di prescrizione decennale anche per le sanzioni accessorie ai contributi. Ha concluso chiedendo: dichiarare inammissibile siccome tardivo il ricorso per quanto concerne gli eccepiti vizi della procedura di iscrizione a ruolo e riscossione;
rigettare la domanda del ricorrente siccome infondata in fatto e in diritto, inaccoglibile, improcedibile, o con qualsivoglia altra statuizione;
nel caso di accoglimento delle sollevate eccezioni formali, con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto impugnato e/o della procedura di iscrizione a ruolo e riscossione, si chiede l'accertamento del credito della Forense e la condanna del ricorrente al pagamento diretto alla CP_1 delle somme insolute iscritte nel ruolo in contestazione, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della CP_1 legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo. Con condanna del resistente alla rifusione in pro dell'odierna comparente delle spese e competenze di difesa.
sebbene regolarmente citata non curava di costituirsi Controparte_2
Con ordinanza del 07.10.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 13.11.2025 e delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante. Con provvedimento del 08.10.2025 ne è stata disposta la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza, attesa la rinuncia del ricorrente a parte dei motivi di ricorso, quest'ultima veniva invitata a meglio precisare la domanda e la causa rinviata all'udienza del 27.10.2025.
All'odierna udienza parte ricorrente ha precisato di rinunciare ai motivi di ricorso di cui ai punti 1, 2
e 3 circoscrivendo così le eccezioni formulate in ricorsi ai punti 4 e 5. Ha quindi insistito nell'accoglimento dell'eccezione di inefficacia delle pretese creditizie per violazione art. 1, co. 3,
Reg. Att. 31 gennaio 2014 e nella non debenza di sanzioni e interessi, stante l'omessa comunicazione di avvenuta iscrizione all'Ente previdenziale. Parte resistente, preso atto della precisazione ha insistito in atti.
La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. A seguito della rinuncia di parte ricorrente ai motivi di impugnazione di cui ai punti 1,2,3, del ricorso le eccezioni poste a fondamento dell'impugnazione risultano circoscritte ai motivi di opposizione di cui ai punti 4 e 5 del ricorso introduttivo.
Ciò posto si osserva che il ricorrente con i motivi formulati in ricorso, siccome dallo stesso circoscritti, ha fatto valere vizi che attengono al merito della pretesa contributiva quali: l'inefficacia dell'iscrizione alla cassa per violazione art. 1, co. 3, Reg. Att. 31 gennaio 2014; la non debenza di sanzioni e interessi, stante l'omessa comunicazione di avvenuta iscrizione all'Ente previdenziale e l'intervenuta prescrizione delle stesse. L'opposizione va, quindi, qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella o dell'atto con il quale ne ha avuto conoscenza.
Va in primo luogo esaminata l'ammissibilità dell'opposizione proposta. Avuto riguardo alla data di notifica della cartella di pagamento impugnata, avvenuta, incontestatamente, il 4 febbraio 2025 e alla data di deposito del ricorso14.03.2025, il termine di 40 giorni per proporre l'opposizione al ruolo risulta rispettato. Pertanto l'opposizione va ritenuta ammissibile.
Ciò posto è pacifico e documentato che il ricorrente è iscritto all'Albo dell'Ordine degli avvocati di
Catania sin dal 16/03/2004.
Ciò premesso venendo al merito occorre richiamare la normativa di riferimento.
La Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense di cui all'art. 21, commi 8, 9 e 10 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (pubblicata su G.U. del 18 gennaio 2013 ed entrata in vigore il
2 febbraio 2013), prevede che l'iscrizione agli Albi forensi comporta l'iscrizione automatica alla prescindendo da qualsiasi fattore reddituale. Le nuove disposizioni hanno CP_1 sostanzialmente modificato il regime delle iscrizioni alla , che non è più sottoposto CP_1 all'accertamento di condizioni reddituali o di effettività dell'esercizio della professione ma, a partire dal 2014, discende automaticamente dalla semplice iscrizione in un Albo forense.
In particolare, l'art. 21, comma 8, 9 e 10 della citata legge prevede che: 1. “L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla ”. Controparte_4
9. La , con proprio regolamento, determina, entro Controparte_4 un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.
10.” Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla ”. Controparte_4
Successivamente è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 legge n.
247/2012 (Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni -
Approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 - G.U. Serie n. 192 del 20/08/2014) . Detto regolamento agli artt. 1,7 e 9 stabilisce:
L'art. 1 Iscrizione obbligatoria alla CP_1 “1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva, l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali CP_1 forensi ……………..”.
2. L'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della con la decorrenza di cui CP_1 al comma 1, non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un Albo forense.
3. Dell'avvenuta iscrizione alla deve essere data immediata comunicazione al professionista, CP_1 unitamente all'indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all'art. 3 ed, eventualmente, dell'art. 4 del presente Regolamento.
4. L'iscrizione alla è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli Albi CP_1 forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali. Tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d'affari relativi alla professione di avvocato, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere i contributi minimi.
5. L'iscrizione alla è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli Albi CP_1 forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere i contributi minimi.
6. Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n.
883 del 29/4/2004 e n. 987 del 16/9/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.”
Parte ricorrente ha eccepito l'inefficacia delle pretese creditizie per violazione art. 1, co. 3, Reg. Att.
31 gennaio 2014. Ritiene, quindi, inefficace l'iscrizione di ufficio alla , in assenza della CP_1 prescritta comunicazione di avvenuta iscrizione, requisito, dallo stesso, ritenuto essenziale ai fini dell'efficacia dell'iscrizione d'ufficio alla Invero la comunicazione di avvenuta CP_1 iscrizione alla Forense non può ritenersi validamente effettuata. ha prodotto il CP_1 CP_1 plico, contenente la comunicazione, dal quale è dato evincere la mancata consegna della comunicazione al ricorrente. La raccomandata, infatti, risulta spedita il 17.12.2014 ad un indirizzo che alla suddetta data del 17.12.2014 non era più riferibile al ricorrente da circa 10 anni (si veda all.2 fasc. parte ricorrente).
Il regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/2012 (Delibera del Comitato dei
Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni - Approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 - G.U. Serie n. 192 del 20/08/2014) al comma 3 dell'art. 1 prevede:” Dell'avvenuta iscrizione alla deve essere data immediata comunicazione al professionista, unitamente CP_1 all'indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all'art. 3 ed, eventualmente, dell'art. 4 del presente Regolamento.
Va precisato che la norma finalizza la comunicazione della delibera della Giunta, alla richiesta dei benefici di cui ai successivi artt. 3 e 4 del medesimo Regolamento (retrodatazione dell'iscrizione alla per gli anni di iscrizione nel Registro dei praticanti).
Da ciò non si può giungere a ritenere inefficace l'iscrizione d'ufficio alla nel caso di mancata CP_1 comunicazione. Ed invero la legittimità dell'iscrizione alla Cassa Forense non può derivare, in assenza di sanzione esplicita o “implicita”, dalla mera omissione della comunicazione all'interessato.
Essa, al contrario, è legittima ove operata in presenza dei requisiti previsti dalla legge. Nella specie dall'scrizione all'albo consegue automaticamente l'iscrizione alla La mancata CP_1 comunicazione della delibera di iscrizione d'ufficio, in particolare, non può determinare l'illegittimità dell'iscrizione poiché non sono ricavabili indicazioni in tal senso né dal testo né dalla ratio del citato
Regolamento. Quest'ultimo, in particolare, collega la necessità di effettuare la comunicazione, alla possibilità di accedere alla retrodatazione dell'iscrizione (artt. 3 e 4 del Regolamento cit.).
Poiché l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti all'albo professionale il CP_1 ricorrente, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 247/2012, avrebbe dovuto provvedere alla cancellazione dall'albo degli avvocati cui era iscritto al fine di evitare di essere sottoposto al pagamento della contribuzione obbligatoria.
Accertata la legittimità dell'iscrizione del ricorrente ne consegue che sono dovuti i contributi richiesti per le annualità 2019 e 2020 e le relative sanzioni ed interessi accessorie all'obbligazione principale.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Deve premettersi innanzi tutto che l'art. 19 L. 576/1980 prevede: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, CP_1 le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli CP_1
17 e 23”.
L'art. 3 L. 335/1995 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni e costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla sostenendo che CP_1 tale disposizione abbia, sia pur implicitamente, escluso l'applicabilità del comma 1 dell'art. 19 L.
576/1980, restando, invece, salvo il comma 2, che fa decorrere la prescrizione dalla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla (v. Cass. n. 3586/2012, n. 3830/2012 CP_1
e n. 6259/2011).
Successivamente l'art. 66 L. 247/2012 ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Detta norma, infatti, avendo stabilito l'inapplicabilità del termine Controparte_4 quinquennale di prescrizione ha sostanzialmente fatto rivivere il comma 1 dell'art. 19 L. 576/1990, che, come detto, fissa in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e per i relativi accessori dovuti dagli avvocati alla Trova quindi applicazione, per i periodi successivi all'entrata in CP_1 vigore della legge, il termine di prescrizione decennale
Ciò posto si osserva che, nella specie, la contribuzione dovuta riguarda gli anni 2019 e 2020
Le annualità 2019 e 2020 e relativi interessi sono successive all'entrate in vigore della L. 247/2012
(02.02.2013). Ne consegue che per la contribuzione richieste e per tutte le annualità in oggetto trova quindi applicazione, nella fattispecie in esame il termine di prescrizione decennale. Sanzioni ed interessi afferiscono all'omesso versamento della contribuzione civile e quindi accessorie all'obbligazione principale ne consegue che trova anche per esse applicazione la prescrizione decennale. Va quindi rigettata l'eccezione di prescrizione
Per quanto sopra esposto il ricorso non può trovare accoglimento.
3. Avuto riguardo alla complessità e peculiarità delle questioni trattate ed alla novità delle questioni scrutinate, si ritiene che le spesse possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
P. avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 difesa, così provvede: rigetta il ricorso compensa le spese di lite tra le parti
Catania, 27 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi