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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10937 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
CO IT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2839/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto: lesioni personali, pendente
TRA
( in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà Parte_1 C.F._1
parentale sulla minore ( ), Persona_1 C.F._2 Parte_2
( ), ( ) e C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
( ), tutti quali eredi di ( ),
[...] C.F._5 Persona_2 C.F._6
rappresentati e difesi dagli avvocati Rosario Vingelli e Maria Granata,
e Email_1 Email_2
Attori
E
(P.IVA. , quale impresa designata ex art. 286 d.lgs. Controparte_1 P.IVA_1
209/05 alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita per atto del notaio rep. 186905, Persona_3 racc. 30367 del 18.12.2014, dall'avv. Maria Panarella, Email_3
Convenuta
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso che in data 27 ottobre 2020, Persona_2
alle ore 19:00 circa, in Napoli, alla via calata di Capodichino, mentre si apprestava ad attraversare sulle strisce pedonali, veniva urtato al braccio sinistro dalla fiancata destra di un'autovettura, il cui conducente non si fermava per dare il dovuto soccorso – ha convenuto in giudizio Controparte_1 nella qualità di impresa designata per la Campania alla gestione dei sinistri a carico del
[...]
Fondo di Garanzia vittime della strada, al fine di vedersi riconoscere il risarcimento del danno biologico patito.
L'attore il giorno successivo l'investimento, per l'acuirsi dei dolori, veniva condotta al P.O.
“C.T.O.” di Napoli, dove i sanitari gli refertarono una “frattura chiusa delle vertebre lombari senza menzione di lesione del midollo”.
In data 17/05/2022, stante il decesso del in data 10/03/2022, subentravano in giudizio Persona_2
gli eredi dello stesso.
In data 28/04/2022 si è costituita , nella spiegata qualità, eccependo la nullità dell'atto CP_1
introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.; la carenza di legittimazione passiva e/o la mancanza di legittimazione dal lato passivo del rapporto processuale, non sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 283 e ss. del d.lgs. 209/05, non essendo stata data alcuna prova in ordine alle dinamiche del sinistro e che la mancata identificazione del veicolo sia dipesa da impossibilità oggettiva a rilevarne i dati;
il disconoscimento di documentazione in copia depositata;
l'infondatezza della domanda nel merito per mancato raggiungimento della prova in ordine al concreto realizzarsi del fatto storico e del conseguente nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento; l'eccessività della pretesa circa il quantum debeatur.
La causa, istruita con il deposito di documenti, con l'assunzione di prova orale e con CTU medico legale, è stata assunta in decisione dall'odierno giudicante, subentrato nel ruolo del precedente istruttore, in data 14/07/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata dalla convenuta, impresa designata al Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, assumendo l'inapplicabilità dell'art. 283, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 209/2005 al caso di specie.
L'eccezione attiene non al merito della domanda, ma al diverso piano della legitimatio ad causam, che — come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità — deve essere valutata in base alla sola prospettazione attorea, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (cfr. Cass., Sez. Un., n. 2951/2016).
In base a tale principio, la legittimazione passiva deve ritenersi sussistente ogniqualvolta, secondo la narrazione dell'attore, ricorrano gli elementi di fatto che, ove accertati, radicherebbero la responsabilità del soggetto convenuto.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che il sinistro si è verificato a causa della condotta di un veicolo rimasto non identificato, circostanza che, ove provata, rientra pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 283, comma 1, lett. a), del Codice delle Assicurazioni Private, a norma del quale il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è tenuto al risarcimento dei danni “nei casi in cui il sinistro sia cagionato da veicolo o natante non identificato”.
Ne consegue che, alla luce della prospettazione attorea — fondata sull'assunto che il danno sia stato causato da un veicolo sconosciuto e non assicurato — la legittimazione passiva dell'impresa designata dal FGVS deve ritenersi sussistente ictu oculi, a prescindere dall'accertamento in fatto della dinamica del sinistro o dell'effettiva riconducibilità dello stesso a un veicolo non identificato, trattandosi di profili che attengono al merito della controversia.
Parimenti, deve ritenersi provata la legittimazione attiva degli odierni attori, eredi del sig. Per_2
deceduto nel corso del giudizio per cause indipendenti dal sinistro, essendo stati prodotti in
[...]
atti il certificato di stato di famiglia integrale, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la successione ab intestato, datata 12 settembre 2022, da cui risulta la loro qualità di eredi ex lege del defunto.
Con riguardo al merito della controversia, soffermandosi sull' “an” dell'evento dannoso e sulla conseguente affermazione della pretesa risarcitoria, l'accertamento del fatto storico si pone come antecedente logico ai fini della valutazione della sussistenza della pretesa risarcitoria che, nel caso sottoposto a giudizio, va qualificata come ex artt. 2054 c.c. e 283, co. I, lett. A), D.Lgs. n. 209/2005,
a mente del quale “il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione” sorge a carico dell'Impresa gestionaria del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada nel caso di “sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato”.
In primo luogo, va detto che dagli atti può ritenersi provato, sia a fronte della documentazione sanitaria in atti (tra cui il verbale di P.S.), sia alla luce delle prove assunte, che in data Persona_2
27/10/2020 ha subito delle lesioni personali;
resta onere della parte attrice dimostrare che le stesse siano eziologicamente connesse ad un sinistro, di cui la stesssa sia stata vittima in quanto tali lesioni per essere risarcibili ex art. 283 comma 1 lett. a) d.lgs. 209/2005 devono essere imputabili alla responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato. Invero, come affermato da costante giurisprudenza “l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dall'art. 19 della L. n. 990 del
1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ. sent. n. 5892/2016) (in tal senso recentemente Cass. 10540/2023). L'attore, vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale,
è tenuto a dare la prova, oltre che del verificarsi dell'investimento e della conseguenziale lesione al diritto alla salute (danno evento) e del danno conseguenza, anche della dinamica, funzionale a far emergere il nesso causale, dal quale deve potersi evincere la responsabilità del conducente del veicolo investitore.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere minimo di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa di cui all'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(oggi art. 286 d.lgs. 209/2005), in relazione non soltanto al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ma anche alla finalità perseguita dal legislatore, di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi. Quest'interpretazione, tuttavia, non richiede che la vittima del sinistro sia tenuta ad attivarsi con uno sforzo particolarmente qualificato, non rilevando nemmeno l'eventuale mancata proposizione della querela, atteso che questo Tribunale aderisce all'orientamento consolidato della Cassazione che ha osservato come "la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio", visto che — a differenza di quanto affermato dalla controricorrente —
"l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato", sicché il giudice di merito potrà
"tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, -4- Ric. 2019 n. 17566 sez.
M3 - ud. 16-06-2020 come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, senti. 17 febbraio 2016, n. 3019, Rv. 638633- 01; in senso conforme
Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23434, Rv. 633196-01; Cass. Sez. 3, sent. 2 settembre 2013,
n. 20066, Rv. 627683-01) (Cass. 18097/2020). Recente giurisprudenza ha inoltre affermato che “nel caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969 (ora art. 283 cod. ass.), nei confronti dell'impresa designata del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancata presentazione della stessa.”
(Corte di cassazione, sentenza 4 dicembre 2024 n. 31107).
Comunque, nel caso di specie, il fatto che , nelle circostanze di tempo e di luogo Persona_2
indicate in citazione, abbia subito delle gravi lesioni può ritenersi pacifico in quanto non specificamente contestato ed, anzi, atteso che tali lesioni risultano provate anche dalle risultanze del verbale di P.S., ciò che invece viene contestato da parte della è l'effettiva dinamica del CP_1
sinistro, in particolare in relazione alla prova che il sinistro sia stato causato effettivamente da un veicolo non identificato e che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità oggettiva a rilevarne i dati.
Dalla documentazione prodotta e dalle risultanze istruttorie è emerso che, nell'immediatezza dei fatti, il aveva tentato di rilevare il numero di targa del veicolo investitore, tanto che Per_2
inizialmente aveva convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice che egli riteneva riferibile a quel veicolo. Successivamente, tuttavia, il procedimento è stato abbandonato poiché la targa risultava inesatta. Tale circostanza, lungi dal costituire elemento di inattendibilità, rappresenta invece un indice significativo dell'effettivo sforzo dell'attore volto all'identificazione del veicolo responsabile e conferma la genuinità della versione offerta. L'erroneo rilevamento della targa, invero, non può essere considerato alla stregua di un'omissione colpevole, quanto, piuttosto, come una conseguenza delle concitate circostanze in cui si è verificato il sinistro.
Parimenti, non può pretendersi una diligenza superiore da parte dei testimoni presenti sul luogo dell'incidente. Il teste ha dichiarato di aver visto “solo il posteriore della macchina, ma Tes_1 non di essere riuscito a prendere il numero di targa perché già era lontano”, mentre l'altro teste,
, ha riferito che “la macchina è scappata”. Tali dichiarazioni, pur nella loro Testimone_2
parziale genericità, risultano tra loro coerenti e compatibili con la dinamica del fatto allegata, fornendo un quadro indiziario complessivamente attendibile circa l'effettivo coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto. Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che l'attore abbia assolto all'onere probatorio a suo carico, nei limiti di quanto esigibile secondo l'ordinaria diligenza, dimostrando l'esistenza del sinistro, la riconducibilità dello stesso alla condotta di un veicolo non identificato e l'impossibilità di pervenire alla sua individuazione nonostante l'immediato tentativo in tal senso.
Ancora sul punto, appare ultronea la doglianza circa la non presentazione di denuncia querela dal quale si vorrebbe ritenere una mancanza di diligenza dell'attore, invero la giurisprudenza assolutamente consolidata, come già accennato, ritiene che “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro” (ex multis Cass. ordinanza n. 18097/2020 Cass. 3016/2016; Cass. 20066/2013). Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che la denuncia dell'accaduto è stata sporta in data 27 aprile 2021, mentre il sinistro si era verificato in data 27 ottobre 2020. Tale circostanza temporale non è, tuttavia, idonea a infirmare l'attendibilità della ricostruzione fornita dall'attore.
Invero, la proposizione della denuncia solo in un momento successivo va letta alla luce del comportamento complessivo tenuto dal sig. , il quale — come già evidenziato — si era Per_2
immediatamente adoperato per identificare il veicolo responsabile, tentando di rilevarne la targa e intraprendendo, sulla base del numero erroneamente annotato, un giudizio nei confronti della compagnia assicuratrice ritenuta inizialmente competente.
Soltanto all'esito dell'accertamento dell'erroneità della targa — e della conseguente rinuncia all'azione proposta nei confronti della suddetta compagnia assicurativa in data 26 febbraio 2021 —
l'attore ha provveduto a sporgere denuncia contro ignoti, non avendo più alcun elemento utile per l'identificazione del mezzo.
Pertanto, la tempistica della denuncia non può essere letta come indice di scarsa diligenza o di inattendibilità della prospettazione attorea, ma piuttosto come conseguenza logica e coerente con il tentativo, inizialmente intrapreso, di perseguire la via giudiziale nei confronti di un soggetto ritenuto (erroneamente) individuato.
Come anticipato, l'azione in base alla quale il danneggiato (o meglio i suoi eredi) sta agendo deve essere qualificata ex art. 283 d.lgs. 209/2005, in comb. disposto con il 2054, comma 1, c.c. che, prevedendo una responsabilità per colpa presunta, impone alla parte danneggiante di provare il fortuito inteso quale l'avvenimento improvviso ed esorbitante dalla normalità dei comportamenti umani, che non consenta alcuna manovra per evitare il danno e che, nella determinazione dell'accadimento, venga a costituire l'unica causa cui sia ricollegabile il verificarsi dell'evento
(Cass. 13268/2006, Cass. 5667/1986); ad esso si attribuiscono i fondamentali caratteri dell'eccezionalità, inevitabilità, e talora, dell'imprevedibilità (Cass. 2173/2016), l'onere probatorio dei quali, si ripete, ricade sul convenuto. Tuttavia, in una fase ancora precedente vi è per la parte danneggiata l'onere di provare la verificazione stessa del sinistro e il nesso causale tra lo stesso e l'evento di danno.
Al fine di verificare l'an dell'evento dannoso occorre fare riferimento ed analizzare tutto il materiale probatorio raccolto in corso di giudizio, considerando che nel caso di specie vengono in rilievo principalmente: il verbale di Pronto Soccorso e le testimonianze rese in corso di giudizio.
L'esame delle testimonianze escusse in corso di giudizio conferma in modo significativo la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore. Il teste ha riferito di aver Tes_1
osservato il sig. attraversare sulle strisce pedonali quando lo specchietto lato destro di un Per_2 veicolo lo ha urtato al braccio sinistro, provocandone la caduta all'indietro. Lo stesso ha precisato di essersi trovato sul marciapiede di partenza del pedone e di aver collaborato con altri presenti per prestare i primi soccorsi, senza chiamare l'ambulanza per volontà del . Il veicolo Per_2
investitore è stato descritto come una Punto di colore scuro, blu o nero. In modo analogo, il teste ha confermato che l'attore, sceso dal marciapiede e attraversando sulle strisce Testimone_2 pedonali, era stato urtato dallo specchietto lato destro dell'autovettura, cadendo a terra seduto per la forza dell'urto. Anche il secondo teste ha riferito che il veicolo si è subito allontanato senza fermarsi e che, in conseguenza dell'impatto, il ha deciso di contattare il figlio, anziché Per_2 richiedere immediatamente l'intervento dell'ambulanza.
Pur con dettagli non coincidenti in maniera assoluta, le testimonianze mostrano una sostanziale convergenza: entrambe confermano la dinamica essenziale del sinistro, la collocazione temporale e spaziale dell'evento, il coinvolgimento di un veicolo non identificato e la condotta del pedone al momento dell'urto.
Alla luce di quanto emerso, le testimonianze possono quindi ritenersi attendibili e coerenti, fornendo un valido supporto alla ricostruzione dell'evento dannoso e confermando l'assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere probatorio relativo al sinistro e al coinvolgimento di un veicolo non identificato.
Dalla concordanza di tutte le risultanze probatorie si può ritenere provato il verificarsi del fatto storico così come prospettato in citazione e quindi con il riconoscimento della responsabilità del conducente del veicolo pirata nella causazione dello stesso. Si può ritenere dunque provata la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la condotta del conducente del veicolo pirata e il danno evento consistente nelle lesioni patite dal . Per_2
Provato l'an occorre passare al quantum debeatur rispetto al quale si ritiene congrua e adeguatamente motivata dal punto di vista tecnico scientifico la Relazione del CTU Dott. Per_4
che ha espresso considerazioni medico legali assolutamente condivisibili e precisamente
[...]
motivate.
Il CTU ha precisato che: “le lesioni riportate dal Sig. risultano, per dinamica lesiva, Per_2
momento di evidenziazione clinica ed evoluzione riparativa, congrue e compatibili con la modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti, sicché può recepirsene una dipendenza causale dal trauma in oggetto così come descritto nei suoi accadimenti (ovvero in un trauma contusivo da caduta al suolo successiva ad investimento a pedone). Da tali eventi sono risultate le lesioni più estesamente riportate all'interno del fatto i cui postumi, in assenza di un esame obiettivo in ragione del sopravvenuto decesso del Sig. , dovranno così ipotizzarsi in relazione alla comune Per_2
esperienza clinica traumatologica e a quanto desumibile dalla lettura della documentazione depositata in atti: 1) Esiti anatomo-radiografici di buona consolidazione della frattura della prima vertebra lombare;
2) Esiti anatomo-radiografici di buona consolidazione della frattura del capitello radiale e della coronoide dell'ulna a sinistra;
3) Moderata limitazione funzionale del rachide dorso-lombare; 4) Quattro esiti cicatriziali in sede lobare relativi all'accesso chirurgico”.
Concludendo esprimendo le seguenti considerazioni medico-legali:“il complesso menomativo dal quale il Sig. è risultato affetto quale conseguenza del sinistro di cui fu vittima abbia Per_2 determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica quantificabile in un tasso di danno biologico permanente del 21% (ventuno percento). Altresì, deve riconoscersi che, a causa dell'evento del 27/10/2020, vennero a prodursi dei periodi di invalidità temporanea, necessari alla stabilizzazione delle lesioni riportate. Essi possono essere quantificati, sulla base dell'analisi della documentazione clinica in Atti nonché sulla comune esperienza clinica-traumatologica, in giorni 30 di Invalidità Temporanea Totale e giorni 60 al 50%, quali sintesi a scalare di un più lungo periodo di malattia”.
Ai fini della quantificazione del quantum, trattandosi di lesioni che rientrano nell'ambito delle cd. lesioni micropermanenti, va fatta applicazione delle nuove Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano e pubblicate il 5 giugno 2024, con le quali l'Osservatorio ha provveduto alla rivalutazione alla data del primo gennaio 2024 degli importi già previsti dalle Tabelle di Milano dell'anno 2021, che, anche a seguito delle ultime pronunce della
Suprema Corte (cfr.: Cass, n. 8532/2020; Cass., n. 25164/2020), offrono una liquidazione distinta per il danno biologico (ora definito "danno biologico/dinamico-relazione") e per il danno morale/sofferenza soggettiva (ora denominato "danno da sofferenza soggettiva interiore").
Quanto a quest'ultimo osserva il tribunale che le sofferenze, di natura interiore e non relazionale, conseguenti al sinistro e prodotte dalle lesioni subite, dall'essere stato vittima di un fatto astrattamente qualificabile come reato e dalla durata delle cure alle quali l'attore è stato sottoposto, appaiono meritevoli di un ristoro aggiuntivo secondo la percentuale riconosciuta dalle richiamate tabelle.
Facendo applicazione dei suddetti parametri, considerando l'età di all'epoca Persona_2 dell'incidente (59 anni) e che ha riportato postumi invalidanti permanenti per un danno biologico quantificabile nel 21 %, il danno non patrimoniale da invalidità permanente deve essere liquidato in euro 80.275,00, di cui euro 58.595,00 per il danno biologico/dinamico-relazione ed euro 21.680,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore.
In relazione al criterio equitativo applicato, il danno biologico da invalidità temporanea va, invece, liquidato in complessivi euro 6.900,00 (euro 3.450,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea totale;
ed euro 3.450,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%).
Alla luce di tali argomentazioni il totale di danno biologico, sia permanente che temporaneo, ammonta ad euro 87.175,00
Va evidenziato, però, nel caso sottoposto all'odierno giudizio il soggetto danneggiato è deceduto nel corso del processo per cui si entra nell'ambito di quello che viene chiamato “danno da premorienza” e rispetto al quale l'Osservatorio milanese aveva già provveduto a predisporre delle
Tabelle specifiche nella consapevolezza dell'impossibilità di liquidare in queste situazioni la componente di danno biologico permanente per intero, atteso che gli importi liquidati nelle Tabelle milanesi sono parametrati ad una presunzione circa la vita media del soggetto, presunzione che in caso di morte anticipata per causa estranea a quella per la quale si chiede il risarcimento è smentita dallo stesso verificarsi dell'evento morte.
Con un importante arresto del 2021 i giudici di legittimità hanno ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo e hanno aperto la strada all'attuale orientamento maggioritario per cui, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale d'invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti
(Cass. n. 41933 del 2021, richiamato in un altro importantissimo arresto della sezione III Cass.
26851/2023). Nello specifico i giudici di legittimità hanno proposto che il danno da premorienza venisse “calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità. Può essere utile tener presente, a supporto della odierna decisione, che questa
Corte ha già enunciato, nella sentenza 30 giugno 2015, n. 13331, non massimata su questo punto dal competente Ufficio, la necessità di fare riferimento al criterio della proporzionalità («il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l'infortunio e la morte»)”
(Cass. 41933/2021).
Tanto chiarito, nel caso di specie va evidenziato che la componente temporanea del danno biologico riguarda evidentemente una lesione sia dinamico-relazionale che morale che il danneggiato ha già patito per i 90 giorni successivi al sinistro, mentre la componente liquidata come danno biologico/non patrimoniale permanente deve necessariamente essere ridotta proporzionalmente agli anni di vita effettivamente vissuti dal soggetto;
bisogna, quindi, dividere la componente di biologico permanente calcolato sulla base delle Tabelle di Milano sulla vita media di un uomo (81) per la differenza tra l'aspettativa di vita (81 anni) e gli anni del soggetto al momento del sinistro (59), residuando, quindi, 22 anni. In pratica , se non fosse premorto, avrebbe Persona_2
presuntivamente dovuto convivere con i postumi permanenti riconosciuti per 22 anni, invece, essendo premorto nel marzo del 2022 egli ha vissuto con questa compromissione della sua sfera dinamico-relazione dovuta alle lesioni riconosciute nella misura dell'21% per 1 anni e 5 mesi, considerando la data dell'incidente avvenuto il 27/10/2020.
A questo punto il quantum dovuto a titolo di danno biologico/non patrimoniale permanente per 22 anni va ridotto proporzionalmente a 1 anno e 5 mesi effettivamente vissuti.
La necessità di evitare ingiustificate locupletazioni, dunque, impone il seguente calcolo : l'importo per la componente di danno non patrimoniale, ammontante ad euro 80.275,00, va diviso per i 22 anni corrispondenti all'aspettativa di vita media del soggetto, arrivando ad ottenere il quantum risarcibile per ogni singolo anno di vita vissuta con quei postumi permanenti, per un totale di euro 3.648,86 annui, equivalenti ad 304,07 al mese. Questo importo va moltiplicato per gli anni di vita effettivamente vissuti, cioè 1 anno e 5 mesi (CFR. 17 mesi), ottenendo un totale di danno biologico permanente, spettante iure successionis agli eredi, pari ad euro 5.169,19.
In conclusione, la domanda attrice deve essere accolta, con condanna della compagnia convenuta al pagamento di euro 12.069,19 (5.169,19, a titolo di danno non patrimoniale risarcibile + 6.900,00 a titolo di danno biologico temporaneo) a titolo di danno non patrimoniale sofferto da , Persona_2
pretesa nella quale subentrano iure hereditatis gli odierni attori, in quanto eredi legittimi ex artt. 565
e seguenti c.c..
Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali, ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi, (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, rapportata anche alla semplicità delle difese svolte che fanno ritenere equo attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, sulla domanda di risarcimento danni proposta da in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà parentale sulla minore Parte_1
, da , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
quali eredi e successori universali dell'attore danneggiato, , nei
[...] Persona_2 confronti di , quale impresa designata a gestire il FGVS per la Regione Controparte_1
Campania, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna , nella Controparte_1
spiegata qualità, al pagamento in favore degli attori della somma di euro 12.069,19 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del sinistro e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data del sinistro e rivalutazione anno per anno, e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
1) condanna , nella spiegata qualità, al pagamento in favore degli Controparte_1
attori delle spese di lite, liquidandole in euro 780,00 per spese ed euro 5.600,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi anticipatari;
2) pone definitivamente a carico di , nella spiegata qualità, le spese Controparte_1
della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Napoli il 25/11/2025.
Il giudice
dott. CO IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
CO IT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2839/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto: lesioni personali, pendente
TRA
( in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà Parte_1 C.F._1
parentale sulla minore ( ), Persona_1 C.F._2 Parte_2
( ), ( ) e C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
( ), tutti quali eredi di ( ),
[...] C.F._5 Persona_2 C.F._6
rappresentati e difesi dagli avvocati Rosario Vingelli e Maria Granata,
e Email_1 Email_2
Attori
E
(P.IVA. , quale impresa designata ex art. 286 d.lgs. Controparte_1 P.IVA_1
209/05 alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita per atto del notaio rep. 186905, Persona_3 racc. 30367 del 18.12.2014, dall'avv. Maria Panarella, Email_3
Convenuta
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso che in data 27 ottobre 2020, Persona_2
alle ore 19:00 circa, in Napoli, alla via calata di Capodichino, mentre si apprestava ad attraversare sulle strisce pedonali, veniva urtato al braccio sinistro dalla fiancata destra di un'autovettura, il cui conducente non si fermava per dare il dovuto soccorso – ha convenuto in giudizio Controparte_1 nella qualità di impresa designata per la Campania alla gestione dei sinistri a carico del
[...]
Fondo di Garanzia vittime della strada, al fine di vedersi riconoscere il risarcimento del danno biologico patito.
L'attore il giorno successivo l'investimento, per l'acuirsi dei dolori, veniva condotta al P.O.
“C.T.O.” di Napoli, dove i sanitari gli refertarono una “frattura chiusa delle vertebre lombari senza menzione di lesione del midollo”.
In data 17/05/2022, stante il decesso del in data 10/03/2022, subentravano in giudizio Persona_2
gli eredi dello stesso.
In data 28/04/2022 si è costituita , nella spiegata qualità, eccependo la nullità dell'atto CP_1
introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.; la carenza di legittimazione passiva e/o la mancanza di legittimazione dal lato passivo del rapporto processuale, non sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 283 e ss. del d.lgs. 209/05, non essendo stata data alcuna prova in ordine alle dinamiche del sinistro e che la mancata identificazione del veicolo sia dipesa da impossibilità oggettiva a rilevarne i dati;
il disconoscimento di documentazione in copia depositata;
l'infondatezza della domanda nel merito per mancato raggiungimento della prova in ordine al concreto realizzarsi del fatto storico e del conseguente nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento; l'eccessività della pretesa circa il quantum debeatur.
La causa, istruita con il deposito di documenti, con l'assunzione di prova orale e con CTU medico legale, è stata assunta in decisione dall'odierno giudicante, subentrato nel ruolo del precedente istruttore, in data 14/07/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata dalla convenuta, impresa designata al Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, assumendo l'inapplicabilità dell'art. 283, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 209/2005 al caso di specie.
L'eccezione attiene non al merito della domanda, ma al diverso piano della legitimatio ad causam, che — come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità — deve essere valutata in base alla sola prospettazione attorea, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (cfr. Cass., Sez. Un., n. 2951/2016).
In base a tale principio, la legittimazione passiva deve ritenersi sussistente ogniqualvolta, secondo la narrazione dell'attore, ricorrano gli elementi di fatto che, ove accertati, radicherebbero la responsabilità del soggetto convenuto.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che il sinistro si è verificato a causa della condotta di un veicolo rimasto non identificato, circostanza che, ove provata, rientra pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 283, comma 1, lett. a), del Codice delle Assicurazioni Private, a norma del quale il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è tenuto al risarcimento dei danni “nei casi in cui il sinistro sia cagionato da veicolo o natante non identificato”.
Ne consegue che, alla luce della prospettazione attorea — fondata sull'assunto che il danno sia stato causato da un veicolo sconosciuto e non assicurato — la legittimazione passiva dell'impresa designata dal FGVS deve ritenersi sussistente ictu oculi, a prescindere dall'accertamento in fatto della dinamica del sinistro o dell'effettiva riconducibilità dello stesso a un veicolo non identificato, trattandosi di profili che attengono al merito della controversia.
Parimenti, deve ritenersi provata la legittimazione attiva degli odierni attori, eredi del sig. Per_2
deceduto nel corso del giudizio per cause indipendenti dal sinistro, essendo stati prodotti in
[...]
atti il certificato di stato di famiglia integrale, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la successione ab intestato, datata 12 settembre 2022, da cui risulta la loro qualità di eredi ex lege del defunto.
Con riguardo al merito della controversia, soffermandosi sull' “an” dell'evento dannoso e sulla conseguente affermazione della pretesa risarcitoria, l'accertamento del fatto storico si pone come antecedente logico ai fini della valutazione della sussistenza della pretesa risarcitoria che, nel caso sottoposto a giudizio, va qualificata come ex artt. 2054 c.c. e 283, co. I, lett. A), D.Lgs. n. 209/2005,
a mente del quale “il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione” sorge a carico dell'Impresa gestionaria del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada nel caso di “sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato”.
In primo luogo, va detto che dagli atti può ritenersi provato, sia a fronte della documentazione sanitaria in atti (tra cui il verbale di P.S.), sia alla luce delle prove assunte, che in data Persona_2
27/10/2020 ha subito delle lesioni personali;
resta onere della parte attrice dimostrare che le stesse siano eziologicamente connesse ad un sinistro, di cui la stesssa sia stata vittima in quanto tali lesioni per essere risarcibili ex art. 283 comma 1 lett. a) d.lgs. 209/2005 devono essere imputabili alla responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato. Invero, come affermato da costante giurisprudenza “l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dall'art. 19 della L. n. 990 del
1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ. sent. n. 5892/2016) (in tal senso recentemente Cass. 10540/2023). L'attore, vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale,
è tenuto a dare la prova, oltre che del verificarsi dell'investimento e della conseguenziale lesione al diritto alla salute (danno evento) e del danno conseguenza, anche della dinamica, funzionale a far emergere il nesso causale, dal quale deve potersi evincere la responsabilità del conducente del veicolo investitore.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere minimo di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa di cui all'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(oggi art. 286 d.lgs. 209/2005), in relazione non soltanto al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ma anche alla finalità perseguita dal legislatore, di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi. Quest'interpretazione, tuttavia, non richiede che la vittima del sinistro sia tenuta ad attivarsi con uno sforzo particolarmente qualificato, non rilevando nemmeno l'eventuale mancata proposizione della querela, atteso che questo Tribunale aderisce all'orientamento consolidato della Cassazione che ha osservato come "la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio", visto che — a differenza di quanto affermato dalla controricorrente —
"l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato", sicché il giudice di merito potrà
"tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, -4- Ric. 2019 n. 17566 sez.
M3 - ud. 16-06-2020 come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, senti. 17 febbraio 2016, n. 3019, Rv. 638633- 01; in senso conforme
Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23434, Rv. 633196-01; Cass. Sez. 3, sent. 2 settembre 2013,
n. 20066, Rv. 627683-01) (Cass. 18097/2020). Recente giurisprudenza ha inoltre affermato che “nel caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969 (ora art. 283 cod. ass.), nei confronti dell'impresa designata del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancata presentazione della stessa.”
(Corte di cassazione, sentenza 4 dicembre 2024 n. 31107).
Comunque, nel caso di specie, il fatto che , nelle circostanze di tempo e di luogo Persona_2
indicate in citazione, abbia subito delle gravi lesioni può ritenersi pacifico in quanto non specificamente contestato ed, anzi, atteso che tali lesioni risultano provate anche dalle risultanze del verbale di P.S., ciò che invece viene contestato da parte della è l'effettiva dinamica del CP_1
sinistro, in particolare in relazione alla prova che il sinistro sia stato causato effettivamente da un veicolo non identificato e che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità oggettiva a rilevarne i dati.
Dalla documentazione prodotta e dalle risultanze istruttorie è emerso che, nell'immediatezza dei fatti, il aveva tentato di rilevare il numero di targa del veicolo investitore, tanto che Per_2
inizialmente aveva convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice che egli riteneva riferibile a quel veicolo. Successivamente, tuttavia, il procedimento è stato abbandonato poiché la targa risultava inesatta. Tale circostanza, lungi dal costituire elemento di inattendibilità, rappresenta invece un indice significativo dell'effettivo sforzo dell'attore volto all'identificazione del veicolo responsabile e conferma la genuinità della versione offerta. L'erroneo rilevamento della targa, invero, non può essere considerato alla stregua di un'omissione colpevole, quanto, piuttosto, come una conseguenza delle concitate circostanze in cui si è verificato il sinistro.
Parimenti, non può pretendersi una diligenza superiore da parte dei testimoni presenti sul luogo dell'incidente. Il teste ha dichiarato di aver visto “solo il posteriore della macchina, ma Tes_1 non di essere riuscito a prendere il numero di targa perché già era lontano”, mentre l'altro teste,
, ha riferito che “la macchina è scappata”. Tali dichiarazioni, pur nella loro Testimone_2
parziale genericità, risultano tra loro coerenti e compatibili con la dinamica del fatto allegata, fornendo un quadro indiziario complessivamente attendibile circa l'effettivo coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto. Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che l'attore abbia assolto all'onere probatorio a suo carico, nei limiti di quanto esigibile secondo l'ordinaria diligenza, dimostrando l'esistenza del sinistro, la riconducibilità dello stesso alla condotta di un veicolo non identificato e l'impossibilità di pervenire alla sua individuazione nonostante l'immediato tentativo in tal senso.
Ancora sul punto, appare ultronea la doglianza circa la non presentazione di denuncia querela dal quale si vorrebbe ritenere una mancanza di diligenza dell'attore, invero la giurisprudenza assolutamente consolidata, come già accennato, ritiene che “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro” (ex multis Cass. ordinanza n. 18097/2020 Cass. 3016/2016; Cass. 20066/2013). Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che la denuncia dell'accaduto è stata sporta in data 27 aprile 2021, mentre il sinistro si era verificato in data 27 ottobre 2020. Tale circostanza temporale non è, tuttavia, idonea a infirmare l'attendibilità della ricostruzione fornita dall'attore.
Invero, la proposizione della denuncia solo in un momento successivo va letta alla luce del comportamento complessivo tenuto dal sig. , il quale — come già evidenziato — si era Per_2
immediatamente adoperato per identificare il veicolo responsabile, tentando di rilevarne la targa e intraprendendo, sulla base del numero erroneamente annotato, un giudizio nei confronti della compagnia assicuratrice ritenuta inizialmente competente.
Soltanto all'esito dell'accertamento dell'erroneità della targa — e della conseguente rinuncia all'azione proposta nei confronti della suddetta compagnia assicurativa in data 26 febbraio 2021 —
l'attore ha provveduto a sporgere denuncia contro ignoti, non avendo più alcun elemento utile per l'identificazione del mezzo.
Pertanto, la tempistica della denuncia non può essere letta come indice di scarsa diligenza o di inattendibilità della prospettazione attorea, ma piuttosto come conseguenza logica e coerente con il tentativo, inizialmente intrapreso, di perseguire la via giudiziale nei confronti di un soggetto ritenuto (erroneamente) individuato.
Come anticipato, l'azione in base alla quale il danneggiato (o meglio i suoi eredi) sta agendo deve essere qualificata ex art. 283 d.lgs. 209/2005, in comb. disposto con il 2054, comma 1, c.c. che, prevedendo una responsabilità per colpa presunta, impone alla parte danneggiante di provare il fortuito inteso quale l'avvenimento improvviso ed esorbitante dalla normalità dei comportamenti umani, che non consenta alcuna manovra per evitare il danno e che, nella determinazione dell'accadimento, venga a costituire l'unica causa cui sia ricollegabile il verificarsi dell'evento
(Cass. 13268/2006, Cass. 5667/1986); ad esso si attribuiscono i fondamentali caratteri dell'eccezionalità, inevitabilità, e talora, dell'imprevedibilità (Cass. 2173/2016), l'onere probatorio dei quali, si ripete, ricade sul convenuto. Tuttavia, in una fase ancora precedente vi è per la parte danneggiata l'onere di provare la verificazione stessa del sinistro e il nesso causale tra lo stesso e l'evento di danno.
Al fine di verificare l'an dell'evento dannoso occorre fare riferimento ed analizzare tutto il materiale probatorio raccolto in corso di giudizio, considerando che nel caso di specie vengono in rilievo principalmente: il verbale di Pronto Soccorso e le testimonianze rese in corso di giudizio.
L'esame delle testimonianze escusse in corso di giudizio conferma in modo significativo la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore. Il teste ha riferito di aver Tes_1
osservato il sig. attraversare sulle strisce pedonali quando lo specchietto lato destro di un Per_2 veicolo lo ha urtato al braccio sinistro, provocandone la caduta all'indietro. Lo stesso ha precisato di essersi trovato sul marciapiede di partenza del pedone e di aver collaborato con altri presenti per prestare i primi soccorsi, senza chiamare l'ambulanza per volontà del . Il veicolo Per_2
investitore è stato descritto come una Punto di colore scuro, blu o nero. In modo analogo, il teste ha confermato che l'attore, sceso dal marciapiede e attraversando sulle strisce Testimone_2 pedonali, era stato urtato dallo specchietto lato destro dell'autovettura, cadendo a terra seduto per la forza dell'urto. Anche il secondo teste ha riferito che il veicolo si è subito allontanato senza fermarsi e che, in conseguenza dell'impatto, il ha deciso di contattare il figlio, anziché Per_2 richiedere immediatamente l'intervento dell'ambulanza.
Pur con dettagli non coincidenti in maniera assoluta, le testimonianze mostrano una sostanziale convergenza: entrambe confermano la dinamica essenziale del sinistro, la collocazione temporale e spaziale dell'evento, il coinvolgimento di un veicolo non identificato e la condotta del pedone al momento dell'urto.
Alla luce di quanto emerso, le testimonianze possono quindi ritenersi attendibili e coerenti, fornendo un valido supporto alla ricostruzione dell'evento dannoso e confermando l'assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere probatorio relativo al sinistro e al coinvolgimento di un veicolo non identificato.
Dalla concordanza di tutte le risultanze probatorie si può ritenere provato il verificarsi del fatto storico così come prospettato in citazione e quindi con il riconoscimento della responsabilità del conducente del veicolo pirata nella causazione dello stesso. Si può ritenere dunque provata la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la condotta del conducente del veicolo pirata e il danno evento consistente nelle lesioni patite dal . Per_2
Provato l'an occorre passare al quantum debeatur rispetto al quale si ritiene congrua e adeguatamente motivata dal punto di vista tecnico scientifico la Relazione del CTU Dott. Per_4
che ha espresso considerazioni medico legali assolutamente condivisibili e precisamente
[...]
motivate.
Il CTU ha precisato che: “le lesioni riportate dal Sig. risultano, per dinamica lesiva, Per_2
momento di evidenziazione clinica ed evoluzione riparativa, congrue e compatibili con la modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti, sicché può recepirsene una dipendenza causale dal trauma in oggetto così come descritto nei suoi accadimenti (ovvero in un trauma contusivo da caduta al suolo successiva ad investimento a pedone). Da tali eventi sono risultate le lesioni più estesamente riportate all'interno del fatto i cui postumi, in assenza di un esame obiettivo in ragione del sopravvenuto decesso del Sig. , dovranno così ipotizzarsi in relazione alla comune Per_2
esperienza clinica traumatologica e a quanto desumibile dalla lettura della documentazione depositata in atti: 1) Esiti anatomo-radiografici di buona consolidazione della frattura della prima vertebra lombare;
2) Esiti anatomo-radiografici di buona consolidazione della frattura del capitello radiale e della coronoide dell'ulna a sinistra;
3) Moderata limitazione funzionale del rachide dorso-lombare; 4) Quattro esiti cicatriziali in sede lobare relativi all'accesso chirurgico”.
Concludendo esprimendo le seguenti considerazioni medico-legali:“il complesso menomativo dal quale il Sig. è risultato affetto quale conseguenza del sinistro di cui fu vittima abbia Per_2 determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica quantificabile in un tasso di danno biologico permanente del 21% (ventuno percento). Altresì, deve riconoscersi che, a causa dell'evento del 27/10/2020, vennero a prodursi dei periodi di invalidità temporanea, necessari alla stabilizzazione delle lesioni riportate. Essi possono essere quantificati, sulla base dell'analisi della documentazione clinica in Atti nonché sulla comune esperienza clinica-traumatologica, in giorni 30 di Invalidità Temporanea Totale e giorni 60 al 50%, quali sintesi a scalare di un più lungo periodo di malattia”.
Ai fini della quantificazione del quantum, trattandosi di lesioni che rientrano nell'ambito delle cd. lesioni micropermanenti, va fatta applicazione delle nuove Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano e pubblicate il 5 giugno 2024, con le quali l'Osservatorio ha provveduto alla rivalutazione alla data del primo gennaio 2024 degli importi già previsti dalle Tabelle di Milano dell'anno 2021, che, anche a seguito delle ultime pronunce della
Suprema Corte (cfr.: Cass, n. 8532/2020; Cass., n. 25164/2020), offrono una liquidazione distinta per il danno biologico (ora definito "danno biologico/dinamico-relazione") e per il danno morale/sofferenza soggettiva (ora denominato "danno da sofferenza soggettiva interiore").
Quanto a quest'ultimo osserva il tribunale che le sofferenze, di natura interiore e non relazionale, conseguenti al sinistro e prodotte dalle lesioni subite, dall'essere stato vittima di un fatto astrattamente qualificabile come reato e dalla durata delle cure alle quali l'attore è stato sottoposto, appaiono meritevoli di un ristoro aggiuntivo secondo la percentuale riconosciuta dalle richiamate tabelle.
Facendo applicazione dei suddetti parametri, considerando l'età di all'epoca Persona_2 dell'incidente (59 anni) e che ha riportato postumi invalidanti permanenti per un danno biologico quantificabile nel 21 %, il danno non patrimoniale da invalidità permanente deve essere liquidato in euro 80.275,00, di cui euro 58.595,00 per il danno biologico/dinamico-relazione ed euro 21.680,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore.
In relazione al criterio equitativo applicato, il danno biologico da invalidità temporanea va, invece, liquidato in complessivi euro 6.900,00 (euro 3.450,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea totale;
ed euro 3.450,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%).
Alla luce di tali argomentazioni il totale di danno biologico, sia permanente che temporaneo, ammonta ad euro 87.175,00
Va evidenziato, però, nel caso sottoposto all'odierno giudizio il soggetto danneggiato è deceduto nel corso del processo per cui si entra nell'ambito di quello che viene chiamato “danno da premorienza” e rispetto al quale l'Osservatorio milanese aveva già provveduto a predisporre delle
Tabelle specifiche nella consapevolezza dell'impossibilità di liquidare in queste situazioni la componente di danno biologico permanente per intero, atteso che gli importi liquidati nelle Tabelle milanesi sono parametrati ad una presunzione circa la vita media del soggetto, presunzione che in caso di morte anticipata per causa estranea a quella per la quale si chiede il risarcimento è smentita dallo stesso verificarsi dell'evento morte.
Con un importante arresto del 2021 i giudici di legittimità hanno ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo e hanno aperto la strada all'attuale orientamento maggioritario per cui, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale d'invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti
(Cass. n. 41933 del 2021, richiamato in un altro importantissimo arresto della sezione III Cass.
26851/2023). Nello specifico i giudici di legittimità hanno proposto che il danno da premorienza venisse “calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità. Può essere utile tener presente, a supporto della odierna decisione, che questa
Corte ha già enunciato, nella sentenza 30 giugno 2015, n. 13331, non massimata su questo punto dal competente Ufficio, la necessità di fare riferimento al criterio della proporzionalità («il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l'infortunio e la morte»)”
(Cass. 41933/2021).
Tanto chiarito, nel caso di specie va evidenziato che la componente temporanea del danno biologico riguarda evidentemente una lesione sia dinamico-relazionale che morale che il danneggiato ha già patito per i 90 giorni successivi al sinistro, mentre la componente liquidata come danno biologico/non patrimoniale permanente deve necessariamente essere ridotta proporzionalmente agli anni di vita effettivamente vissuti dal soggetto;
bisogna, quindi, dividere la componente di biologico permanente calcolato sulla base delle Tabelle di Milano sulla vita media di un uomo (81) per la differenza tra l'aspettativa di vita (81 anni) e gli anni del soggetto al momento del sinistro (59), residuando, quindi, 22 anni. In pratica , se non fosse premorto, avrebbe Persona_2
presuntivamente dovuto convivere con i postumi permanenti riconosciuti per 22 anni, invece, essendo premorto nel marzo del 2022 egli ha vissuto con questa compromissione della sua sfera dinamico-relazione dovuta alle lesioni riconosciute nella misura dell'21% per 1 anni e 5 mesi, considerando la data dell'incidente avvenuto il 27/10/2020.
A questo punto il quantum dovuto a titolo di danno biologico/non patrimoniale permanente per 22 anni va ridotto proporzionalmente a 1 anno e 5 mesi effettivamente vissuti.
La necessità di evitare ingiustificate locupletazioni, dunque, impone il seguente calcolo : l'importo per la componente di danno non patrimoniale, ammontante ad euro 80.275,00, va diviso per i 22 anni corrispondenti all'aspettativa di vita media del soggetto, arrivando ad ottenere il quantum risarcibile per ogni singolo anno di vita vissuta con quei postumi permanenti, per un totale di euro 3.648,86 annui, equivalenti ad 304,07 al mese. Questo importo va moltiplicato per gli anni di vita effettivamente vissuti, cioè 1 anno e 5 mesi (CFR. 17 mesi), ottenendo un totale di danno biologico permanente, spettante iure successionis agli eredi, pari ad euro 5.169,19.
In conclusione, la domanda attrice deve essere accolta, con condanna della compagnia convenuta al pagamento di euro 12.069,19 (5.169,19, a titolo di danno non patrimoniale risarcibile + 6.900,00 a titolo di danno biologico temporaneo) a titolo di danno non patrimoniale sofferto da , Persona_2
pretesa nella quale subentrano iure hereditatis gli odierni attori, in quanto eredi legittimi ex artt. 565
e seguenti c.c..
Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali, ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi, (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, rapportata anche alla semplicità delle difese svolte che fanno ritenere equo attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, sulla domanda di risarcimento danni proposta da in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà parentale sulla minore Parte_1
, da , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
quali eredi e successori universali dell'attore danneggiato, , nei
[...] Persona_2 confronti di , quale impresa designata a gestire il FGVS per la Regione Controparte_1
Campania, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna , nella Controparte_1
spiegata qualità, al pagamento in favore degli attori della somma di euro 12.069,19 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del sinistro e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data del sinistro e rivalutazione anno per anno, e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
1) condanna , nella spiegata qualità, al pagamento in favore degli Controparte_1
attori delle spese di lite, liquidandole in euro 780,00 per spese ed euro 5.600,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi anticipatari;
2) pone definitivamente a carico di , nella spiegata qualità, le spese Controparte_1
della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Napoli il 25/11/2025.
Il giudice
dott. CO IT