Art. 2.
All' articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431 , e' aggiunto il seguente comma:
"A decorrere dal 1 gennaio 1973 i contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche a quelle province che, pur disponendo di ospedale psichiatrico proprio, siano state costrette, per obiettive e documentate ragioni di carenza di posti letto, ad avvalersi, in base a regolari convenzioni, di istituti ospedalieri eretti in enti morali e non aventi finalita' di lucro, e provvedano a migliorare l'assistenza ai malati di mente secondo i criteri della presente legge".
All' articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431 , e' aggiunto il seguente comma:
"A decorrere dal 1 gennaio 1973 i contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche a quelle province che, pur disponendo di ospedale psichiatrico proprio, siano state costrette, per obiettive e documentate ragioni di carenza di posti letto, ad avvalersi, in base a regolari convenzioni, di istituti ospedalieri eretti in enti morali e non aventi finalita' di lucro, e provvedano a migliorare l'assistenza ai malati di mente secondo i criteri della presente legge".