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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/05/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento introdotto con ricorso depositato da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Rieti, alla via Parte_1 CodiceFiscale_1
Contigliano 12, presso lo Studio dell'Avv. Massimo LEONARDI, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti ricorrente nei confronti di
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata in Rieti alla Via delle Mimose CP_1
n. 2 presso e nello dell'Avv. Roberta RENZI che la rappresenta e difende giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del PM, ha emesso la seguente
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 5.4.2024, ha adito il Tribunale di Rieti per ottenere la Parte_1
modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 320/20, pubblicata il 18.7.20 che definendo il giudizio iscritto al n. 962/18 r.g., promosso dal Sig. nei confronti di ha così Parte_1 CP_1
disposto: «[...] pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Borgovelino il 29.07.1995 da e trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 CP_1
matrimonio di detto Comune al n. 03, Parte II, Serie A, anno 1995; non luogo a provvedere in ordine
pagina 1 di 4 all'affidamento e al collocamento prevalente dei figli e (nelle more divenuti Per_1 Per_2
maggiorenni) i quali, peraltro, conti-nueranno ad abitare con la madre sino al raggiungimento della completa autonomia econo-mica; dichiara il ricorrente tenuto a corrispondere, a titolo di mantenimento dei figli e , maggiorenni, ma non autonomi economicamente, la somma Per_1 Per_2 mensile complessiva di € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), annualmente rivalutabili in base agli indici
ISTAT e da versare entro il giorno 10 di ogni mese, nonché a contribuire in misura pari al 50% alle spese straor-dinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
respinge le domande di assegnazione della ex casa co- niugale avanzate da entrambe le parti;
respinge la domanda della resistente, volta al ricono-scimento in proprio favore di un assegno divorzile.»
A tal fine, e richiamando il contenuto del ricorso, il ricorrente ha dedotto che: la Corte d'Appello di
Roma, con la sentenza n. 7346/21, pubblicata il giorno 8.11.21, in parziale accoglimento dell'appello e dunque in parziale riforma della sentenza n. 320/20 del Tribunale di Rieti: «[...] ferme restando per il passato le statuizioni provvisorie e la ripartizione delle spese straordinarie, è Parte_1 tenuto a versare a l'assegno mensile di 500,00 € a titolo di concorso al mantenimento CP_1 dei figli con lei conviventi nonché l'assegno divorzile di 200,00 € a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di primo grado, con le modalità, termini di pagamento e onere di adeguamento automatico an-nuale secondo indici Istat ivi previsti;
rigetta nel resto l'appello.»; la
Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza n. 10168/23, sul ricorso iscritto al n. 7926/22, promosso da per l'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma, ha Parte_1
rigettato il ricorso, determinando il passaggio in giudicato della sentenza di appello;
l' negli Pt_1
anni successivi al 2020, ultimo preso in considerazione nella sentenza della Corte d'Appello, ha dovuto registrare un notevolissimo calo dei propri redditi in quanto in data 31.12.21, è cessato il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la e, in tale anno il reddito Parte_2 da lavoro dipendente è stato di soli € 1.151,65, cui si è aggiunto l'importo di € 11.000,00 per t.f.r., per un totale di € 12.151,65, a fronte della somma di € 18.500,00 netti percepita nel 2020; è in atto «una procedura di Cassa integrazione straordinaria dal 03/01/2022 al 02/01/2024 a “zero ore”, per riorganizzazione aziendale e il Sig. risulta sospeso (per dalla data Parte_1 CP_2
01/01/2023, (ultima data di ricollocazione in .»; in data16.7.22, l'. ha contratto CP_2 Pt_1
matrimonio con la quale è stata licenziata il 29.2.24; la figlia , nata il Persona_3 Per_1
29.11.1997, ha dichiarato di essere divenuta economicamente autosufficiente a far data dal 17.1.24 e, pertanto, di non avere più necessità dell'assegno di € 250,00 che l eroga mensilmente, per il Pt_1
suo mantenimento, a CP_1
pagina 2 di 4 Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto le modifiche di cui al ricorso.
Si è costituita la resistente impugnando e contestando in toto il contenuto del ricorso introduttivo del presente e deducendo, in sintesi che: nel ricorso nessun riferimento è stato fatto al figlio
[...]
le condizioni economiche del ricorrente non hanno affatto subito il congetturato Pt_3
significativo peggioramento legittimante la reclamata revisione, in quanto lo stesso, attualmente, oltre a lavorare per la da cui percepisce la prevista retribuzione, svolge un secondo Controparte_3
lavoro come addetto alla sicurezza presso un'agenzia di sicurezza;
il ricorrente è anche proprietario di unità immobiliari in Roma e in Poggio Bustone (RI) di rilevante valore e dal quale il ricorrente ricava dei frutti che costituiscono redditi che vanno a sommarsi a quelli da lavoro ed è proprietario esclusivo della ex casa coniugale non più assegnata alla moglie e ai figli;
la figlia è priva di qualsiasi Per_1
reddito, convive con la madre e il figlio è uno studente di 23 anni, che sta portando avanti, con Per_2
brillanti risultati ed enormi sacrifici, la scuola per piloti di linea, interamente pagata dal nonno materno: la moglie del ricorrente aveva un regolare contratto a tempo indeterminato, qualedipendente del Supermercato Cross Conad Gespac S.r.L., e nell'anno 2023 ha deciso di risolvere il rapporto di lavoro in essere, rassegnando le proprie dimissioni volontarie, per intraprendere una libera attività nell'ambito della ristorazione, entrando nella società che gestisce il ristorante, “Pane Vino e
Arrosticino” sito in Rieti, alla Piazza San Francesco.
Tutto ciò premesso, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 14.11.2024 sono state sentite le parti e il giudice, con ordinanza del 21.1.2025, ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa:
“revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia a decorrere dalla data della domanda e Per_1 conferma dell'assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio;
spese di lite compensate” Per_2
Alla udienza del 3.4.2025 le parti hanno accettato la detta proposta e di difensori hanno precisato le conclusioni congiunte rinunciando ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Il Collegio ritiene congrue le condizioni sopra riportate dovendo disporre conseguentemente la modifica delle condizioni di divorzio nel senso concordemente richiesto dalle parti.
Le spese di giudizio in considerazione delle ragioni della decisione devono essere compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.29, c.p.c., decidendo sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
di , a parziale modifica delle condizioni di divorzio attualmente in essere e CP_1
pagina 3 di 4 recependo l'accordo delle parti:
- dispone la revoca dell'obbligo posto a carico di di versare a l'assegno Parte_1 CP_1
di mantenimento per la figlia a decorrere dalla data della domanda;
Persona_4
- conferma l'obbligo posto a carico di di provvedere al mantenimento di Parte_1 CP_1
e del figlio
[...] Parte_3
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 28.4.2025
Il giudice relatore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento introdotto con ricorso depositato da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Rieti, alla via Parte_1 CodiceFiscale_1
Contigliano 12, presso lo Studio dell'Avv. Massimo LEONARDI, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti ricorrente nei confronti di
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata in Rieti alla Via delle Mimose CP_1
n. 2 presso e nello dell'Avv. Roberta RENZI che la rappresenta e difende giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del PM, ha emesso la seguente
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 5.4.2024, ha adito il Tribunale di Rieti per ottenere la Parte_1
modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 320/20, pubblicata il 18.7.20 che definendo il giudizio iscritto al n. 962/18 r.g., promosso dal Sig. nei confronti di ha così Parte_1 CP_1
disposto: «[...] pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Borgovelino il 29.07.1995 da e trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 CP_1
matrimonio di detto Comune al n. 03, Parte II, Serie A, anno 1995; non luogo a provvedere in ordine
pagina 1 di 4 all'affidamento e al collocamento prevalente dei figli e (nelle more divenuti Per_1 Per_2
maggiorenni) i quali, peraltro, conti-nueranno ad abitare con la madre sino al raggiungimento della completa autonomia econo-mica; dichiara il ricorrente tenuto a corrispondere, a titolo di mantenimento dei figli e , maggiorenni, ma non autonomi economicamente, la somma Per_1 Per_2 mensile complessiva di € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), annualmente rivalutabili in base agli indici
ISTAT e da versare entro il giorno 10 di ogni mese, nonché a contribuire in misura pari al 50% alle spese straor-dinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
respinge le domande di assegnazione della ex casa co- niugale avanzate da entrambe le parti;
respinge la domanda della resistente, volta al ricono-scimento in proprio favore di un assegno divorzile.»
A tal fine, e richiamando il contenuto del ricorso, il ricorrente ha dedotto che: la Corte d'Appello di
Roma, con la sentenza n. 7346/21, pubblicata il giorno 8.11.21, in parziale accoglimento dell'appello e dunque in parziale riforma della sentenza n. 320/20 del Tribunale di Rieti: «[...] ferme restando per il passato le statuizioni provvisorie e la ripartizione delle spese straordinarie, è Parte_1 tenuto a versare a l'assegno mensile di 500,00 € a titolo di concorso al mantenimento CP_1 dei figli con lei conviventi nonché l'assegno divorzile di 200,00 € a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di primo grado, con le modalità, termini di pagamento e onere di adeguamento automatico an-nuale secondo indici Istat ivi previsti;
rigetta nel resto l'appello.»; la
Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza n. 10168/23, sul ricorso iscritto al n. 7926/22, promosso da per l'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma, ha Parte_1
rigettato il ricorso, determinando il passaggio in giudicato della sentenza di appello;
l' negli Pt_1
anni successivi al 2020, ultimo preso in considerazione nella sentenza della Corte d'Appello, ha dovuto registrare un notevolissimo calo dei propri redditi in quanto in data 31.12.21, è cessato il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la e, in tale anno il reddito Parte_2 da lavoro dipendente è stato di soli € 1.151,65, cui si è aggiunto l'importo di € 11.000,00 per t.f.r., per un totale di € 12.151,65, a fronte della somma di € 18.500,00 netti percepita nel 2020; è in atto «una procedura di Cassa integrazione straordinaria dal 03/01/2022 al 02/01/2024 a “zero ore”, per riorganizzazione aziendale e il Sig. risulta sospeso (per dalla data Parte_1 CP_2
01/01/2023, (ultima data di ricollocazione in .»; in data16.7.22, l'. ha contratto CP_2 Pt_1
matrimonio con la quale è stata licenziata il 29.2.24; la figlia , nata il Persona_3 Per_1
29.11.1997, ha dichiarato di essere divenuta economicamente autosufficiente a far data dal 17.1.24 e, pertanto, di non avere più necessità dell'assegno di € 250,00 che l eroga mensilmente, per il Pt_1
suo mantenimento, a CP_1
pagina 2 di 4 Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto le modifiche di cui al ricorso.
Si è costituita la resistente impugnando e contestando in toto il contenuto del ricorso introduttivo del presente e deducendo, in sintesi che: nel ricorso nessun riferimento è stato fatto al figlio
[...]
le condizioni economiche del ricorrente non hanno affatto subito il congetturato Pt_3
significativo peggioramento legittimante la reclamata revisione, in quanto lo stesso, attualmente, oltre a lavorare per la da cui percepisce la prevista retribuzione, svolge un secondo Controparte_3
lavoro come addetto alla sicurezza presso un'agenzia di sicurezza;
il ricorrente è anche proprietario di unità immobiliari in Roma e in Poggio Bustone (RI) di rilevante valore e dal quale il ricorrente ricava dei frutti che costituiscono redditi che vanno a sommarsi a quelli da lavoro ed è proprietario esclusivo della ex casa coniugale non più assegnata alla moglie e ai figli;
la figlia è priva di qualsiasi Per_1
reddito, convive con la madre e il figlio è uno studente di 23 anni, che sta portando avanti, con Per_2
brillanti risultati ed enormi sacrifici, la scuola per piloti di linea, interamente pagata dal nonno materno: la moglie del ricorrente aveva un regolare contratto a tempo indeterminato, qualedipendente del Supermercato Cross Conad Gespac S.r.L., e nell'anno 2023 ha deciso di risolvere il rapporto di lavoro in essere, rassegnando le proprie dimissioni volontarie, per intraprendere una libera attività nell'ambito della ristorazione, entrando nella società che gestisce il ristorante, “Pane Vino e
Arrosticino” sito in Rieti, alla Piazza San Francesco.
Tutto ciò premesso, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 14.11.2024 sono state sentite le parti e il giudice, con ordinanza del 21.1.2025, ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa:
“revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia a decorrere dalla data della domanda e Per_1 conferma dell'assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio;
spese di lite compensate” Per_2
Alla udienza del 3.4.2025 le parti hanno accettato la detta proposta e di difensori hanno precisato le conclusioni congiunte rinunciando ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Il Collegio ritiene congrue le condizioni sopra riportate dovendo disporre conseguentemente la modifica delle condizioni di divorzio nel senso concordemente richiesto dalle parti.
Le spese di giudizio in considerazione delle ragioni della decisione devono essere compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.29, c.p.c., decidendo sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
di , a parziale modifica delle condizioni di divorzio attualmente in essere e CP_1
pagina 3 di 4 recependo l'accordo delle parti:
- dispone la revoca dell'obbligo posto a carico di di versare a l'assegno Parte_1 CP_1
di mantenimento per la figlia a decorrere dalla data della domanda;
Persona_4
- conferma l'obbligo posto a carico di di provvedere al mantenimento di Parte_1 CP_1
e del figlio
[...] Parte_3
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 28.4.2025
Il giudice relatore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4