CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
VALEA GI, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5242/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035364330000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035364330000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035364330000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035364330000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035364330000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7409/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n.29520240035364330000 , notificata il 15/04/2025 , relativa a raccolta rifiuti anni 2008,2009,2010,2011, 2012 , dell'importo di € 7.597,88 , su ruolo consegnato nel 2024 , fondata su INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 260358 DEL 29/07/2019
NOTIFICATA IL 26/09/2019 .
VA : intervenuta decadenza triennale in applicazione dell'art.1 comma 163 L.296/06 ; prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. per assenza di validi atti interruttivi . Chiedeva l'accoglimento del ricorso , con il favore delle spese di lite con distrazione , da porre a carico solidale di AT e di NE .
Si costituiva NE e dando la prova di avvenuta notifica della cartella impugnata , con consegna a mani del contribuente , chiedeva di essere tenuta indenne da qualsivoglia responsabilità anche in punto di spese di lite .
L'ato me 1 non si costituiva .
La Corte all'udienza del 11/12/2025 decideva come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fondata la pretesa prescrizione del diritto.
La norma applicabile alla Tia è l'art. 2948 n.4 c.c. e non la L.296/2006 come erroneamente invocato dal contribuente.
L'articolo 2948, n. 4, del codice civile, assoggetta alla prescrizione quinquennale tutto ciò che si paga a fronte di prestazioni «periodiche» o «di durata» ,come gli interessi per un debito di danaro, i canoni di locazione, i corrispettivi della somministrazione di beni o di servizi, e sempre che il corrispettivo maturi con periodicità annuale o infrannuale -a mese, a bimestre, a trimestre, a semestre.
I principi dell'articolo 2948 del codice sono stati applicati anche ad alcune prestazioni coattive ,fra cui quelle tributarie, purchè nascano da un titolo durevole nel tempo (Corte di cassazione, 23 febbraio 2010,
n. 4283).
La prescrizione quinquennale si applica a quei tributi periodici il cui ammontare è collegato a un presupposto stabile, per il quale non è necessario rinnovare annualmente la dichiarazione come nel caso della Tia che è collegata alla superficie dell'immobile ; dichiarazione che peraltro nella Tia - tanto nella versione del Dlgs 22 del 1997 (decreto "Ronchi", articolo 49), quanto nella versione del Dlgs 152 del 2006
("codice ambientale", articolo 238) - non è contemplata quale obbligo , né sono statuiti altri obblighi tipici delle normative tributarie.
Dalle annualità pretese ( 2008,2009, 2010,2011,2012 ) al 15/04/2025 , data di notifica della cartella impugnata , sono decorsi ben oltre i 5 anni previsti dalla norma ( termine scaduto rispettivamente nel
2013; nel 2014; nel 2015; nel 2016 e nel 2017) , non risultando provata la notifica di atti intermedi interruttivi , così che questa Corte deve dichiarare prescritto il diritto alla riscossione della TIA pretesa.
Sulla richiesta di condanna solidale alle spese.
Considerato che il ruolo è stato consegnato alla NE nel 2024 , quando non era più esigibile , per estinzione del credito e l'atto presupposto ( l'intimazione ) non era stato formato né notificato dalla
NE , le spese di lite graveranno solo sull'Ente impositore, non avendo il Concessionario dato causa né alla prescrizione né al contenzioso de quo.
All'annullamento dell'atto segue la condanna alle spese del giudizio che si liquidano in complessivi
€ 850,00 – ridotti del 50% per la serialità delle questioni di diritto affrontate - oltre accessori di legge e
CU se assolto , da porre a carico esclusivo dell'AT ME 1 e in favore del difensore distrattario del contribuente.Spese compensate nei confronti di NE avendo ricevuto i ruoli solo il nel 2024 quando la prescrizione era già maturata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese liquidate in complessivi euro 850,00 oltre accessori di legge e CU se assolto, da porre a carico esclusivo dell'AT Me 1 e in favore del difensore distrattatario del contribuente . Spese compensate nei confronti di NE.
Così deciso in Camera di Consiglio il 11/12/2025
Il Presidente Est
RI LA OP
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
VALEA GI, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5242/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035364330000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035364330000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035364330000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035364330000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035364330000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7409/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n.29520240035364330000 , notificata il 15/04/2025 , relativa a raccolta rifiuti anni 2008,2009,2010,2011, 2012 , dell'importo di € 7.597,88 , su ruolo consegnato nel 2024 , fondata su INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 260358 DEL 29/07/2019
NOTIFICATA IL 26/09/2019 .
VA : intervenuta decadenza triennale in applicazione dell'art.1 comma 163 L.296/06 ; prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. per assenza di validi atti interruttivi . Chiedeva l'accoglimento del ricorso , con il favore delle spese di lite con distrazione , da porre a carico solidale di AT e di NE .
Si costituiva NE e dando la prova di avvenuta notifica della cartella impugnata , con consegna a mani del contribuente , chiedeva di essere tenuta indenne da qualsivoglia responsabilità anche in punto di spese di lite .
L'ato me 1 non si costituiva .
La Corte all'udienza del 11/12/2025 decideva come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fondata la pretesa prescrizione del diritto.
La norma applicabile alla Tia è l'art. 2948 n.4 c.c. e non la L.296/2006 come erroneamente invocato dal contribuente.
L'articolo 2948, n. 4, del codice civile, assoggetta alla prescrizione quinquennale tutto ciò che si paga a fronte di prestazioni «periodiche» o «di durata» ,come gli interessi per un debito di danaro, i canoni di locazione, i corrispettivi della somministrazione di beni o di servizi, e sempre che il corrispettivo maturi con periodicità annuale o infrannuale -a mese, a bimestre, a trimestre, a semestre.
I principi dell'articolo 2948 del codice sono stati applicati anche ad alcune prestazioni coattive ,fra cui quelle tributarie, purchè nascano da un titolo durevole nel tempo (Corte di cassazione, 23 febbraio 2010,
n. 4283).
La prescrizione quinquennale si applica a quei tributi periodici il cui ammontare è collegato a un presupposto stabile, per il quale non è necessario rinnovare annualmente la dichiarazione come nel caso della Tia che è collegata alla superficie dell'immobile ; dichiarazione che peraltro nella Tia - tanto nella versione del Dlgs 22 del 1997 (decreto "Ronchi", articolo 49), quanto nella versione del Dlgs 152 del 2006
("codice ambientale", articolo 238) - non è contemplata quale obbligo , né sono statuiti altri obblighi tipici delle normative tributarie.
Dalle annualità pretese ( 2008,2009, 2010,2011,2012 ) al 15/04/2025 , data di notifica della cartella impugnata , sono decorsi ben oltre i 5 anni previsti dalla norma ( termine scaduto rispettivamente nel
2013; nel 2014; nel 2015; nel 2016 e nel 2017) , non risultando provata la notifica di atti intermedi interruttivi , così che questa Corte deve dichiarare prescritto il diritto alla riscossione della TIA pretesa.
Sulla richiesta di condanna solidale alle spese.
Considerato che il ruolo è stato consegnato alla NE nel 2024 , quando non era più esigibile , per estinzione del credito e l'atto presupposto ( l'intimazione ) non era stato formato né notificato dalla
NE , le spese di lite graveranno solo sull'Ente impositore, non avendo il Concessionario dato causa né alla prescrizione né al contenzioso de quo.
All'annullamento dell'atto segue la condanna alle spese del giudizio che si liquidano in complessivi
€ 850,00 – ridotti del 50% per la serialità delle questioni di diritto affrontate - oltre accessori di legge e
CU se assolto , da porre a carico esclusivo dell'AT ME 1 e in favore del difensore distrattario del contribuente.Spese compensate nei confronti di NE avendo ricevuto i ruoli solo il nel 2024 quando la prescrizione era già maturata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese liquidate in complessivi euro 850,00 oltre accessori di legge e CU se assolto, da porre a carico esclusivo dell'AT Me 1 e in favore del difensore distrattatario del contribuente . Spese compensate nei confronti di NE.
Così deciso in Camera di Consiglio il 11/12/2025
Il Presidente Est
RI LA OP