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29 dicembre 2002
29 dicembre 2002
Art. 24. (Modifica dell'articolo 642 del codice penale) 1. L' articolo 642 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 642. - (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona). - Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta', falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena e' aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attivita' nel territorio dello Stato.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
"Art. 642. - (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona). - Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta', falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena e' aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attivita' nel territorio dello Stato.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
Commentari • 2
- 1. Truffa assicurativa: non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1
In tema di fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, la modifica apportata al comma 2 dell'art. 642 c.p. dall'art. 24 della l. 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui si procede a querela di parte, si riferisce ad entrambe le forme (semplice o aggravata) in cui il reato può consumarsi, rispettivamente previste dal primo e dal comma 2 della su citata disposizione del codice penale.
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Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2018, n. 56388Provvedimento: […] Lg.vo n. 36, il regime di procedibilità a querela sia riferibile anche ai fatti di reato commessi in data antecedente l'entrata in vigore della novella (cfr., in tal senso, ed in relazione alla generale applicabilità della disciplina più favorevole, con riferimento all'art. 642 cod. pen. ed alla modifica alla procedibilità introdotta dall'art. 24 della legge n. 273 del 2002, Cass. […]Leggi di più...
- truffa aggravata·
- art. 61 cod. pen.·
- confisca diretta·
- sequestro preventivo·
- art. 640 cod. pen.·
- D. Lg.vo n. 36 del 2018·
- procedibilità a querela·
- riesame misure cautelari reali·
- profitto del reato·
- art. 321 cod. proc. pen.