Ordinanza collegiale 10 giugno 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23946 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23946/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04669/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4669 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 20 settembre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 26 febbraio 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. RI EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 20 settembre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 26 febbraio 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi a carico del coniuge i seguenti pregiudizi penali: a) sentenza di condanna del 3 dicembre 2003 emessa dal Tribunale di Salerno pe il reato di cui all’art. 648 c.p. (ricettazione); notizia di reato emessa in data 5 luglio 2001 dai CC di Calcio (BG) per i reati di furto, minaccia ed ingiuria; violazione degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.
A tal riguardo, la ricorrente eccepisce avverso dell’atto impugnato “violazione di legge sostanziale in relazione a quanto sancito dall’art. 9 e ss. e dall’art. 6 commi 1 e 2 della legge n .91/1992 ovvero dall’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, carenza di istruttoria e carenza di motivazione” , atteso che nel caso in esame, essendo stata concessa la riabilitazione penale al marito, non può ritenersi più sussistente a carico della ricorrente alcuna preclusione all’ottenimento della richiesta cittadinanza.
D’altra parte, la semplice constatazione dell’asserita esistenza di pregiudizi a carico del marito - attualmente inesistenti - non è circostanza che da sola possa giustificare un diniego di cittadinanza, che può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del destinatario del diniego.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito di ordinanza interlocutoria n. 11339 del 10 giugno 2025, è stato depositato agli atti di causa il decreto di concessione della cittadinanza italiana in favore del marito dell’odierna ricorrente, adottato dal Presidente della Repubblica in data 30 giugno 2021.
Con note d’udienza
All’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, sia il provvedimento di riabilitazione del Tribunale di Sorveglianza di Brescia del 4 marzo 2021, sia il provvedimento di concessione della cittadinanza del 30 giugno 2021, entrambi emessi in favore del marito dell’odierna ricorrente, sono stati adottati successivamente al diniego alla concessione della cittadinanza opposto nei confronti di quest’ultima con l’impugnato decreto del Ministero dell’Interno del 20 settembre 2020.
Il provvedimento gravato appare pertanto immune dai prospettati vizi di legittimità, essendo stato correttamente adottato, in ottemperanza al principio “tempus regit actum” , sulla base delle vicende penali che hanno coinvolto il coniuge della ricorrente, per come emerse al momento dell’adozione del provvedimento stesso.
In tale prospettiva, non può pertanto ritenersi irragionevole la valenza prognostica negativa attribuita a quelle condotte che, come nella fattispecie, puntualmente rilevano ai fini della formulazione del giudizio prognostico relativo all’utile inserimento dell’aspirante cittadina, ben potendo quest’ultima vedersi indotta ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive e coniugali, comportamenti contrastanti con l’ordinamento giuridico, che inficiano le prospettive di ottimale inserimento in modo duraturo nella comunità nazionale di tutto il nucleo familiare di riferimento, anche in considerazione degli effetti favorevoli che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari – cioè una protezione che è comunque agli stessi soggetti assicurata già dal riconoscimento dello status di lungo soggiornante UE di cui all’art. 9 d.lgs. 286/1998, che godono di analoga garanzia della posizione di radicamento sul territorio acquisita (cfr. art. 19, comma 2, lett. b), del d.lgs. 286/1998) e del diritto fondamentale alla vita familiare – ma comporta, altresì, l’estensione di tale status sia ai figli minorenni conviventi, sia al coniuge, che ha un vero e proprio diritto soggettivo al riconoscimento di tale status, ai sensi dell’art. 5 delle legge n. 91/1992, salvo sussistano i fattori ostativi tassativamente indicati dall’art. 6 della stessa legge.
Le condotte contestate, per come valutabili dall’Amministrazione al momento dell’adozione del contestato diniego di cittadinanza, non potevano dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, per la quale non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma anche valutare l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
La valutazione dei pregiudizi penali a carico dei parenti non può, quindi, non rilevare nella valutazione del procedimento concessorio, in quanto l’Amministrazione deve verificare la sussistenza della coincidenza dell’interesse pubblico con quello del richiedente, tenendo conto delle conseguenze che discendono dal conferimento della cittadinanza, come sopra specificate.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce alla richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, essendo quantomeno mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Tenuto comunque conto dell’andamento complessivo della vicenda in esame e dell’intervenuta concessione della cittadinanza in favore del marito del coniuge della ricorrente, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN TT, Presidente
RI EI, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI EI | AN TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.