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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/12/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4373/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
ZA NU, con domicilio eletto presso lo studio della medesima sito in Pordenone in viale Grigoletti n. 72/D, PEC:
Email_1
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_2 C.F._2
ZA NU, con domicilio eletto presso lo studio della medesima sito in Pordenone in viale Grigoletti n. 72/D, PEC:
Email_1
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Portogruaro, in data 15/06/2019, matrimonio registrato al n. 7, parte 2, Serie A, anno 2019;
separati con sentenza n. 54/2025, pubblicata in data 10/02/2025 (passata in giudicato in data 11/09/2025);
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè: “i sig.ri e CP_1 CP_2
vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di non pretendere alcunché l'uno dall'altro a titolo di assegni di mantenimento nonché
a qualsivoglia altro titolo a seguito dell'intercorso matrimonio;
3. l'immobile adibito a casa familiare resterà ai genitori della sig.ra in quanto di loro CP_1
esclusiva proprietà;
4. il sig. si impegna a rilasciare l'immobile e a CP_2
modificare la propria residenza entro il 30.11.2024; attesa, tuttavia, la nota difficoltà nel reperire immobili in locazione, le Parti concordano che solo in presenza di comprovata necessità da parte del sig. il termine venga CP_2
differito al 31.12.2024; 5. darsi atto che, alla luce degli esborsi effettuati dal sig.
nel corso del matrimonio a vantaggio comune, le Parti hanno proceduto CP_2
a definire la questione con il versamento in un'unica soluzione da parte della sig.ra in favore del sig. della somma di € 20.000,00 (ventimila) CP_1 CP_2
mediante assegno circolare consegnato a mani del medesimo contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo: con il versamento del predetto importo le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra per le spese congiuntamente e reciprocamente sostenute in costanza di matrimonio. La
signora inoltre si impegna a versare integralmente a CP_1 CP_3
quanto dovuto in forza di contratto di mutuo ipotecario stipulato in data
[...]
27.7.2018, tenendo indenne a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso il sig. da ogni impegno verso la banca e impegnandosi a liberarlo CP_2
dall'obbligazione mutuataria di cui sopra nel più breve termine possibile e in ogni caso entro un anno dalla sottoscrizione del presente;
6. Spese legali interamente a carico della signora ”. CP_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente
2 sottoscritto e depositato in data 27/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in Portogruaro (VE), in data 15/06/2019.
[...] CP_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portogruaro di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto 7, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Spese legali a carico della signora (come da accordi). CP_1
Così deciso in Pordenone, in data 22/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
3
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4373/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
ZA NU, con domicilio eletto presso lo studio della medesima sito in Pordenone in viale Grigoletti n. 72/D, PEC:
Email_1
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_2 C.F._2
ZA NU, con domicilio eletto presso lo studio della medesima sito in Pordenone in viale Grigoletti n. 72/D, PEC:
Email_1
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Portogruaro, in data 15/06/2019, matrimonio registrato al n. 7, parte 2, Serie A, anno 2019;
separati con sentenza n. 54/2025, pubblicata in data 10/02/2025 (passata in giudicato in data 11/09/2025);
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè: “i sig.ri e CP_1 CP_2
vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di non pretendere alcunché l'uno dall'altro a titolo di assegni di mantenimento nonché
a qualsivoglia altro titolo a seguito dell'intercorso matrimonio;
3. l'immobile adibito a casa familiare resterà ai genitori della sig.ra in quanto di loro CP_1
esclusiva proprietà;
4. il sig. si impegna a rilasciare l'immobile e a CP_2
modificare la propria residenza entro il 30.11.2024; attesa, tuttavia, la nota difficoltà nel reperire immobili in locazione, le Parti concordano che solo in presenza di comprovata necessità da parte del sig. il termine venga CP_2
differito al 31.12.2024; 5. darsi atto che, alla luce degli esborsi effettuati dal sig.
nel corso del matrimonio a vantaggio comune, le Parti hanno proceduto CP_2
a definire la questione con il versamento in un'unica soluzione da parte della sig.ra in favore del sig. della somma di € 20.000,00 (ventimila) CP_1 CP_2
mediante assegno circolare consegnato a mani del medesimo contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo: con il versamento del predetto importo le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra per le spese congiuntamente e reciprocamente sostenute in costanza di matrimonio. La
signora inoltre si impegna a versare integralmente a CP_1 CP_3
quanto dovuto in forza di contratto di mutuo ipotecario stipulato in data
[...]
27.7.2018, tenendo indenne a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso il sig. da ogni impegno verso la banca e impegnandosi a liberarlo CP_2
dall'obbligazione mutuataria di cui sopra nel più breve termine possibile e in ogni caso entro un anno dalla sottoscrizione del presente;
6. Spese legali interamente a carico della signora ”. CP_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente
2 sottoscritto e depositato in data 27/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in Portogruaro (VE), in data 15/06/2019.
[...] CP_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portogruaro di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto 7, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Spese legali a carico della signora (come da accordi). CP_1
Così deciso in Pordenone, in data 22/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
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