Art. 144
(Decisione)
1. Il giudizio per resa di conto e' definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.
2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione e' comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende ((, al responsabile del procedimento)) e al pubblico ministero.