TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/07/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
RG N. 14809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 14809/2024 promosso da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Brunori e Sergio Parte_1
Benvenuti
Ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall' avv. Simonetta Vannucci CP_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 09.07.2025: la procuratrice del ricorrente “conclude come da ricorso e chiede che venga ad essere sentito il figlio ”, ovvero “ricorre all'intestato Tribunale affinchè venga dal Persona_1 medesimo accertato e dichiarato che nata a [...] il [...], Persona_2
pagina 1 di 7 lavora in modo continuativo dal mese di Luglio 2023 ed è quindi economicamente autosufficiente, e che è conseguentemente venuto meno l'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento, e per l'effetto accertare e dichiarare che niente è da questi dovuto per il suo mantenimento;
in ipotesi denegata in cui il Tribunale ritenga comunque dovuto, da parte del ricorrente, un contributo al mantenimento di si chiede che venga Per_2 stabilito l'obbligo di quest'ultimo di versare tale importo direttamente alla figlia;
si chiede altresì che venga accertato e dichiarato che il figlio della coppia , nato a [...]
Firenze il 17.01.2007, dal mese di Agosto 2023 vive stabilmente presso il padre, che provvede ad ogni sua necessità, anche economica, e pertanto niente è dovuto dal signor alla signora a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 CP_1 medesimo a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso. Con vittoria di spese e competenze di causa in caso di opposizione; la procuratrice della resistente “conclude come da comparsa e chiede l'accertamento della
Polizia Tributaria sulla situazione economica e patrimoniale del ricorrente” ovvero “-
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, per tutti i motivi sopra esposti respingere le richieste CP_ formulate dal sig. nei confronti della sig.ra Giudice con il Parte_1 ricorso notificato in data 9 aprile 2025 perché infondate in fatto ed in diritto e non provate;
- confermate le condizioni di cui al provvedimento del Tribunale di Firenze n. cron. 1785/2014 del 13.2.2014 in relazione alla collocazione dei due figli presso
l'abitazione materna, dichiarare il sig. obbligato concorrere: -al Parte_1 mantenimento ordinario dei due figli ed mezzo il Per_2 Controparte_2 versamento mensile a favore della madre dell'importo mensile di euro Parte_2
399,30 entro il giorno 10 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale come per legge a far data da 14 febbraio 2026; - alle spese straordinarie da erogarsi in favore dei due figli spese così come individuate dalle Linee Guida del CNF anno 2017. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. Chiede sin d'ora ordinarsi a parte resistente la produzione in giudizio della documentazione così come richiesta dall'art.473bis12 cpc. In via istruttoria chiede sin d'ora ammettersi prova per test sulle seguenti circostanze: frequenta i corsi serali Parte_3 dell'istituto scolastico “Centro Provinciale Istruzioni Adulti 1 Firenze”, sito in Scandicci, via Pantin 8, ed è iscritto al secondo anno.
2.D.C.V che sino Controparte_2
pagina 2 di 7 al mese di gennaio 2025 aiutava il padre nella propria attività lavorativa nel settore dell'abbigliamento, attività che ad oggi il minore non svolge più.
3-D.C.V. che a far data dal mese di febbraio 2025 il minore vive, per 4-5 giorni la settimana, presso Persona_1
l'abitazione della nonna materna, sig.ra , sita in Scandicci, Largo Persona_3
Spontini,28, e gli altri due giorni alterna l'abitazione della madre e quella della nonna paterna. 4 D.C.V. che vive e pernotta presso la casa paterna5. Controparte_2
D.C.V. che la figlia una volta a settimana, insegna ballo presso l'associazione ASD Per_2 di Firenze percependo l'importo netto di € 20,00. Si indicano a testi su tutti i capitoli
e residenti in [...] Largo Spontini 28 e Persona_3 Tes_1
residente in [...]. Con riserva di Testimone_2 formulare nuove richieste istruttorie nei termini e nelle forme di legge.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di mantenimento, già disciplinate con provvedimento del Tribunale di
Firenze n. cron. 1785/2014, con riguardo ai figli maggiorenni e Per_2 Per_1
, nati dall'unione more uxorio intercorsa tra il medesimo e
[...] CP_1 deducendo l'autosufficienza economica della figlia il trasferimento stabile Per_2 del figlio presso la sua abitazione e la sopravvenuta nascita di due Persona_1 figli da una nuova unione. Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di escludere ogni obbligo di contribuzione a carico del ricorrente. CP_
2. Con comparsa di risposta si è costituita Giudice contestando integralmente le domande formulate dal ricorrente, ritenendole infondate in fatto e in diritto, e non provate. Quanto alla figlia ha sostenuto che non sarebbe economicamente Per_2 autosufficiente, svolgendo attività saltuaria come ballerina e volontaria per le quali percepirebbe compensi irrisori, vivrebbe ancora con la madre, che sosterrebbe integralmente le sue spese quotidiane, e che quindi non sussisterebbero i presupposti per la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del padre. Ha chiesto, quindi, che l'assegno continui ad essere versato alla madre, e non direttamente alla figlia. Riguardo al figlio la resistente ha Persona_1 rappresentato che questo non vivrebbe stabilmente con il padre, come sostenuto nel pagina 3 di 7 ricorso, poiché frequentando il figlio corsi serali a Scandicci, per motivi logistici, risiederebbe prevalentemente presso la nonna materna (4-5 giorni a settimana), alternando gli altri giorni tra la madre e la nonna materna e non pernotterebbe mai presso la casa del padre. Secondo le deduzioni della madre sarebbe ancora Per_1 studente e non autosufficiente e quindi dovrebbe permanere l'obbligo di mantenimento da parte del padre. In relazione alla situazione economica delle parti, la resistente ha evidenziato di vivere in un immobile concessole in comodato d'uso dai genitori, di avere redditi saltuari e modesti, come da documentazione allegata
(mod. 730, ISEE, giacenza media € 213,79), di non possedere beni immobili, mobili registrati né conti correnti. Il padre, di contro, sarebbe socio e amministratore unico della società Benheart Italia Srl, con attività commerciale fiorente in Italia e all'estero (USA, Giappone), deterrebbe il 60% del capitale sociale (€ 168.000) e non avrebbe prodotto alcuna documentazione reddituale o patrimoniale, in violazione dell'art. 473 bis.12 c.p.c. La resistente, ha quindi chiesto che il padre sia onerato del deposito della documentazione obbligatoria (redditi, estratti conto, titolarità di beni) ed ha concluso per il rigetto integrale delle domande del ricorrente, per la conferma delle condizioni stabilite dal provvedimento del Tribunale di
Firenze n. 1785/2014, e quindi che venga dichiarato l'obbligo del padre di versarle l'importo di € 399,30 mensili (rivalutato in base all'indice ISTAT) per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le
Linee Guida del protocollo del CNF del 2017.
3. Integrata parzialmente dal ricorrente la documentazione reddituale e depositata dalla resistente la memoria ex art. 473bis 17 c.2 c.p.c., all'udienza del 09.07.2025 sono comparse le parti insieme ai rispettivi difensori, ed il Giudice, previo interpello del ricorrente e della resistente sulle rispettive situazioni economiche, patrimoniali ed abitative e sulla condizione dei figli, preso atto delle deduzioni dei legali, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
4. Il Collegio ritiene che le domande del ricorrente non possano trovare accoglimento per le seguenti ragioni: quanto alla riferita autosufficienza economica raggiunta dalla figlia contestata dalla difesa dalla madre e non riconosciuta da Per_2 quest'ultima in sede di interrogatorio, il Collegio rileva che il ricorrente non ne ha pagina 4 di 7 fornito la prova non assolvendo, quindi, all'onere probatorio su di lui gravante in ordine alla dedotta circostanza, né lo stesso ha richiesto nei termini consentiti l'ammissione di prova per testi sul punto, risultando pertanto decaduto dalle istanze istruttorie. Le dichiarazioni prodotte dal ricorrente, poi, non risultano idonee a dimostrare la stabilità e adeguatezza del reddito percepito dalla figlia.
Analogamente, in ordine al trasferimento del figlio presso Persona_1
l'abitazione del padre, contestata dalla difesa dalla madre e non riconosciuta da quest'ultima in sede di interrogatorio, si osserva che il ricorrente non ha fornito la prova del cambio di domicilio del figlio o comunque prova idonea a dimostrare che abbia trasferito stabilmente la propria residenza presso di lui, non Persona_1 rilevando affatto le dichiarazioni extragiudiziali allegate al ricorso per mancata formulazione della prova per testi degli stessi dichiaranti da parte del ricorrente nei termini di legge. Né può essere sentito il figlio maggiorenne, di cui la difesa Per_1 del padre ha chiesto l'audizione all'udienza del 09.07.2025, essendo la richiesta tardiva, con la definitiva conseguenza che la circostanza non risulta essere stata provata. Il Collegio rileva, poi, l'inadempimento agli obblighi documentali ex art. 473 bis 12 c.p.c. poiché il ricorrente non risulta aver allegato completamente la documentazione reddituale e patrimoniale richiesta dalla normativa vigente, in particolare non è stata depositato l'estratto conto relativo al 2025 ma solo un documento riportante i Movimenti Globali che non indica esplicitamente un saldo finale o saldo disponibile del conto correnti. Si tratta, infatti, di un elenco dei movimenti bancari (entrate, uscite, commissioni) che non riporta il saldo dopo ogni operazione, né un riepilogo complessivo, impedendo così ogni valutazione comparativa della sua attuale condizione economica rispetto alla situazione economica-patrimoniale esistente al momento dell'emanazione del provvedimento del Tribunale di Firenze di cui ora lo stesso ha chiesto la modifica. Tale carenza comporta l'impossibilità di accertare la fondatezza delle richieste di modifica delle condizioni economiche. Si evidenzia, infatti, che sul ricorrente incombe l'onere di allegare la documentazione richiesta dall'art. 473 bis 12 cpc, avendo lo stesso chiesto comunque provvedimenti di natura economica sub specie di modifica delle condizioni di mantenimento in essere e tale onere non è stato adempiuto nei termini pagina 5 di 7 previsti. Quanto alla sopravvenuta nascita di altri figli, infine, si rileva che la nascita di ulteriori figli da una nuova relazione non costituisce, di per sé, una modifica significativa delle condizioni economiche del ricorrente tale da escludere automaticamente il contributo al mantenimento dei figli e . Il Per_2 Persona_1 ricorrente, infatti, non ha adeguatamente provato che la corresponsione dell'assegno a favore dei figli nati dalla relazione con la resistente causi o abbia causato un'impossibilità dello stesso ricorrente a corrispondere il mantenimento dei figli di anni 10 (per il quale il ricorrente versa il mantenimento di euro Persona_4
200,00 al mese) e di anni 3 (che convive con il padre): lo stesso Persona_5 ricorrente non ha provato un peggioramento della sua situazione economico- patrimoniale tale da ottenere la riduzione dell'assegno, né ha provato la concreta diminuzione negli anni della propria capacità di reddito. Il ricorrente, peraltro, ha allegato un reddito annuo lordo pari ad € 41.492,18 come emerge dalla CU 2025
(Redditi 2024 pari ad € 41.499,00, Redditi 2023 pari ad € 38.037,00) e tale reddito, lievemente incrementato, risulta al Collegio idoneo a garantire il mantenimento anche dei figli nati dalla relazione con la resistente . Per tali motivi il CP_1 ricorso dovrà essere rigettato. Essendo il ricorso rigettato, non si ammette le richieste istruttorie della madre.
5. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
CP_ nei confronti di Giudice, ogni altra istanza, richiesta o domanda disattesa, Parte_1 così provvede:
- rigetta il ricorso;
- conferma integralmente le disposizioni in materia di mantenimento dei figli già stabilite con provvedimento del Tribunale di Firenze n. cron. 1785/2014 del 13 febbraio 2014;
pagina 6 di 7 - condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dalla resistente, che si liquidano in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA come per legge.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 14809/2024 promosso da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Brunori e Sergio Parte_1
Benvenuti
Ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall' avv. Simonetta Vannucci CP_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 09.07.2025: la procuratrice del ricorrente “conclude come da ricorso e chiede che venga ad essere sentito il figlio ”, ovvero “ricorre all'intestato Tribunale affinchè venga dal Persona_1 medesimo accertato e dichiarato che nata a [...] il [...], Persona_2
pagina 1 di 7 lavora in modo continuativo dal mese di Luglio 2023 ed è quindi economicamente autosufficiente, e che è conseguentemente venuto meno l'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento, e per l'effetto accertare e dichiarare che niente è da questi dovuto per il suo mantenimento;
in ipotesi denegata in cui il Tribunale ritenga comunque dovuto, da parte del ricorrente, un contributo al mantenimento di si chiede che venga Per_2 stabilito l'obbligo di quest'ultimo di versare tale importo direttamente alla figlia;
si chiede altresì che venga accertato e dichiarato che il figlio della coppia , nato a [...]
Firenze il 17.01.2007, dal mese di Agosto 2023 vive stabilmente presso il padre, che provvede ad ogni sua necessità, anche economica, e pertanto niente è dovuto dal signor alla signora a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 CP_1 medesimo a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso. Con vittoria di spese e competenze di causa in caso di opposizione; la procuratrice della resistente “conclude come da comparsa e chiede l'accertamento della
Polizia Tributaria sulla situazione economica e patrimoniale del ricorrente” ovvero “-
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, per tutti i motivi sopra esposti respingere le richieste CP_ formulate dal sig. nei confronti della sig.ra Giudice con il Parte_1 ricorso notificato in data 9 aprile 2025 perché infondate in fatto ed in diritto e non provate;
- confermate le condizioni di cui al provvedimento del Tribunale di Firenze n. cron. 1785/2014 del 13.2.2014 in relazione alla collocazione dei due figli presso
l'abitazione materna, dichiarare il sig. obbligato concorrere: -al Parte_1 mantenimento ordinario dei due figli ed mezzo il Per_2 Controparte_2 versamento mensile a favore della madre dell'importo mensile di euro Parte_2
399,30 entro il giorno 10 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale come per legge a far data da 14 febbraio 2026; - alle spese straordinarie da erogarsi in favore dei due figli spese così come individuate dalle Linee Guida del CNF anno 2017. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. Chiede sin d'ora ordinarsi a parte resistente la produzione in giudizio della documentazione così come richiesta dall'art.473bis12 cpc. In via istruttoria chiede sin d'ora ammettersi prova per test sulle seguenti circostanze: frequenta i corsi serali Parte_3 dell'istituto scolastico “Centro Provinciale Istruzioni Adulti 1 Firenze”, sito in Scandicci, via Pantin 8, ed è iscritto al secondo anno.
2.D.C.V che sino Controparte_2
pagina 2 di 7 al mese di gennaio 2025 aiutava il padre nella propria attività lavorativa nel settore dell'abbigliamento, attività che ad oggi il minore non svolge più.
3-D.C.V. che a far data dal mese di febbraio 2025 il minore vive, per 4-5 giorni la settimana, presso Persona_1
l'abitazione della nonna materna, sig.ra , sita in Scandicci, Largo Persona_3
Spontini,28, e gli altri due giorni alterna l'abitazione della madre e quella della nonna paterna. 4 D.C.V. che vive e pernotta presso la casa paterna5. Controparte_2
D.C.V. che la figlia una volta a settimana, insegna ballo presso l'associazione ASD Per_2 di Firenze percependo l'importo netto di € 20,00. Si indicano a testi su tutti i capitoli
e residenti in [...] Largo Spontini 28 e Persona_3 Tes_1
residente in [...]. Con riserva di Testimone_2 formulare nuove richieste istruttorie nei termini e nelle forme di legge.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di mantenimento, già disciplinate con provvedimento del Tribunale di
Firenze n. cron. 1785/2014, con riguardo ai figli maggiorenni e Per_2 Per_1
, nati dall'unione more uxorio intercorsa tra il medesimo e
[...] CP_1 deducendo l'autosufficienza economica della figlia il trasferimento stabile Per_2 del figlio presso la sua abitazione e la sopravvenuta nascita di due Persona_1 figli da una nuova unione. Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di escludere ogni obbligo di contribuzione a carico del ricorrente. CP_
2. Con comparsa di risposta si è costituita Giudice contestando integralmente le domande formulate dal ricorrente, ritenendole infondate in fatto e in diritto, e non provate. Quanto alla figlia ha sostenuto che non sarebbe economicamente Per_2 autosufficiente, svolgendo attività saltuaria come ballerina e volontaria per le quali percepirebbe compensi irrisori, vivrebbe ancora con la madre, che sosterrebbe integralmente le sue spese quotidiane, e che quindi non sussisterebbero i presupposti per la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del padre. Ha chiesto, quindi, che l'assegno continui ad essere versato alla madre, e non direttamente alla figlia. Riguardo al figlio la resistente ha Persona_1 rappresentato che questo non vivrebbe stabilmente con il padre, come sostenuto nel pagina 3 di 7 ricorso, poiché frequentando il figlio corsi serali a Scandicci, per motivi logistici, risiederebbe prevalentemente presso la nonna materna (4-5 giorni a settimana), alternando gli altri giorni tra la madre e la nonna materna e non pernotterebbe mai presso la casa del padre. Secondo le deduzioni della madre sarebbe ancora Per_1 studente e non autosufficiente e quindi dovrebbe permanere l'obbligo di mantenimento da parte del padre. In relazione alla situazione economica delle parti, la resistente ha evidenziato di vivere in un immobile concessole in comodato d'uso dai genitori, di avere redditi saltuari e modesti, come da documentazione allegata
(mod. 730, ISEE, giacenza media € 213,79), di non possedere beni immobili, mobili registrati né conti correnti. Il padre, di contro, sarebbe socio e amministratore unico della società Benheart Italia Srl, con attività commerciale fiorente in Italia e all'estero (USA, Giappone), deterrebbe il 60% del capitale sociale (€ 168.000) e non avrebbe prodotto alcuna documentazione reddituale o patrimoniale, in violazione dell'art. 473 bis.12 c.p.c. La resistente, ha quindi chiesto che il padre sia onerato del deposito della documentazione obbligatoria (redditi, estratti conto, titolarità di beni) ed ha concluso per il rigetto integrale delle domande del ricorrente, per la conferma delle condizioni stabilite dal provvedimento del Tribunale di
Firenze n. 1785/2014, e quindi che venga dichiarato l'obbligo del padre di versarle l'importo di € 399,30 mensili (rivalutato in base all'indice ISTAT) per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le
Linee Guida del protocollo del CNF del 2017.
3. Integrata parzialmente dal ricorrente la documentazione reddituale e depositata dalla resistente la memoria ex art. 473bis 17 c.2 c.p.c., all'udienza del 09.07.2025 sono comparse le parti insieme ai rispettivi difensori, ed il Giudice, previo interpello del ricorrente e della resistente sulle rispettive situazioni economiche, patrimoniali ed abitative e sulla condizione dei figli, preso atto delle deduzioni dei legali, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
4. Il Collegio ritiene che le domande del ricorrente non possano trovare accoglimento per le seguenti ragioni: quanto alla riferita autosufficienza economica raggiunta dalla figlia contestata dalla difesa dalla madre e non riconosciuta da Per_2 quest'ultima in sede di interrogatorio, il Collegio rileva che il ricorrente non ne ha pagina 4 di 7 fornito la prova non assolvendo, quindi, all'onere probatorio su di lui gravante in ordine alla dedotta circostanza, né lo stesso ha richiesto nei termini consentiti l'ammissione di prova per testi sul punto, risultando pertanto decaduto dalle istanze istruttorie. Le dichiarazioni prodotte dal ricorrente, poi, non risultano idonee a dimostrare la stabilità e adeguatezza del reddito percepito dalla figlia.
Analogamente, in ordine al trasferimento del figlio presso Persona_1
l'abitazione del padre, contestata dalla difesa dalla madre e non riconosciuta da quest'ultima in sede di interrogatorio, si osserva che il ricorrente non ha fornito la prova del cambio di domicilio del figlio o comunque prova idonea a dimostrare che abbia trasferito stabilmente la propria residenza presso di lui, non Persona_1 rilevando affatto le dichiarazioni extragiudiziali allegate al ricorso per mancata formulazione della prova per testi degli stessi dichiaranti da parte del ricorrente nei termini di legge. Né può essere sentito il figlio maggiorenne, di cui la difesa Per_1 del padre ha chiesto l'audizione all'udienza del 09.07.2025, essendo la richiesta tardiva, con la definitiva conseguenza che la circostanza non risulta essere stata provata. Il Collegio rileva, poi, l'inadempimento agli obblighi documentali ex art. 473 bis 12 c.p.c. poiché il ricorrente non risulta aver allegato completamente la documentazione reddituale e patrimoniale richiesta dalla normativa vigente, in particolare non è stata depositato l'estratto conto relativo al 2025 ma solo un documento riportante i Movimenti Globali che non indica esplicitamente un saldo finale o saldo disponibile del conto correnti. Si tratta, infatti, di un elenco dei movimenti bancari (entrate, uscite, commissioni) che non riporta il saldo dopo ogni operazione, né un riepilogo complessivo, impedendo così ogni valutazione comparativa della sua attuale condizione economica rispetto alla situazione economica-patrimoniale esistente al momento dell'emanazione del provvedimento del Tribunale di Firenze di cui ora lo stesso ha chiesto la modifica. Tale carenza comporta l'impossibilità di accertare la fondatezza delle richieste di modifica delle condizioni economiche. Si evidenzia, infatti, che sul ricorrente incombe l'onere di allegare la documentazione richiesta dall'art. 473 bis 12 cpc, avendo lo stesso chiesto comunque provvedimenti di natura economica sub specie di modifica delle condizioni di mantenimento in essere e tale onere non è stato adempiuto nei termini pagina 5 di 7 previsti. Quanto alla sopravvenuta nascita di altri figli, infine, si rileva che la nascita di ulteriori figli da una nuova relazione non costituisce, di per sé, una modifica significativa delle condizioni economiche del ricorrente tale da escludere automaticamente il contributo al mantenimento dei figli e . Il Per_2 Persona_1 ricorrente, infatti, non ha adeguatamente provato che la corresponsione dell'assegno a favore dei figli nati dalla relazione con la resistente causi o abbia causato un'impossibilità dello stesso ricorrente a corrispondere il mantenimento dei figli di anni 10 (per il quale il ricorrente versa il mantenimento di euro Persona_4
200,00 al mese) e di anni 3 (che convive con il padre): lo stesso Persona_5 ricorrente non ha provato un peggioramento della sua situazione economico- patrimoniale tale da ottenere la riduzione dell'assegno, né ha provato la concreta diminuzione negli anni della propria capacità di reddito. Il ricorrente, peraltro, ha allegato un reddito annuo lordo pari ad € 41.492,18 come emerge dalla CU 2025
(Redditi 2024 pari ad € 41.499,00, Redditi 2023 pari ad € 38.037,00) e tale reddito, lievemente incrementato, risulta al Collegio idoneo a garantire il mantenimento anche dei figli nati dalla relazione con la resistente . Per tali motivi il CP_1 ricorso dovrà essere rigettato. Essendo il ricorso rigettato, non si ammette le richieste istruttorie della madre.
5. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
CP_ nei confronti di Giudice, ogni altra istanza, richiesta o domanda disattesa, Parte_1 così provvede:
- rigetta il ricorso;
- conferma integralmente le disposizioni in materia di mantenimento dei figli già stabilite con provvedimento del Tribunale di Firenze n. cron. 1785/2014 del 13 febbraio 2014;
pagina 6 di 7 - condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dalla resistente, che si liquidano in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA come per legge.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 7 di 7