Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01230/2026REG.PROV.COLL.
N. 07853/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7853 del 2024, proposto da:
CA AO e DR Società semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ER - Agenzia delle Entrate Riscossione e AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 03938/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ER-Agenzia delle Entrate Riscossione e dell’AG-Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Consigliere ZO Cordì e uditi, per le parti, l’avvocato Cesare Tapparo e l'avvocato dello Stato Massimo di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società Semplice AO e DR CA ha appellato la sentenza n. 3938/2024, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso l’intimazione di pagamento per prelievo quote latte relativo alla campagna 2001/2002.
2. Il T.A.R. ha respinto il ricorso osservando che: i ) con la richiesta di rateizzazione la parte aveva riconosciuto il proprio debito e ciò era rilevante in punto interruzione della prescrizione; ii ) la prescrizione era stata, comunque, interrotta dalla costituzione in giudizio nel ricorso proposto avverso l’atto impositivo, dichiarato perento con decreto n. 8975/2011; iii ) l’intimazione doveva ritenersi sufficientemente motivata mediante il richiamo alla presupposta cartella di pagamento; iv ) gli interessi dovevano ritenersi correttamente computati; v ) l’intervenuta prescrizione del diritto di credito doveva escludersi in ragione dei plurimi giudizi relativi alla pretesa, nei quali AG aveva resistito alla domanda, con conseguente effetto interruttivo permanente del decorso della prescrizione; vi ) la censura relativa alla contrarietà della pretesa al diritto unionale doveva ritenersi inammissibile, trattandosi di questioni che dovevano essere articolate avverso l’atto impositivo; vii ) la contestazione sull’entità del credito era generica e non supportata da adeguati elementi probatori.
3. La Società in epigrafe ha proposto ricorso in appello, affidato a cinque motivi, di seguito esaminati. Si sono costituite in giudizio AG e ER, chiedendo di respingere il ricorso in appello. All’udienza del 5.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con il primo motivo la Società semplice CA ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto valenza interruttiva della prescrizione alla presentazione dell’istanza di rateizzazione, osservando, altresì, di aver ritirato, successivamente, tale istanza.
4.1. Il motivo è infondato atteso che la richiesta di rateizzazione è - secondo la giurisprudenza della Sezione, condivisa dal Collegio - atto che determina nella materia oggetto di causa il riconoscimento del debito e l’interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c. (v., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.2.2025, n. 1297). Il dedotto successivo ritiro di tale atto non elide, comunque, l’effetto interruttivo (in difetto di puntuali deduzioni sull’invalidità di tale atto) e, in ogni caso, si tratta di circostanza non documentata, se non con il richiamo ad un documento n. 4, non presente nel presente fascicolo.
5. Con il secondo motivo la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l’intervenuta prescrizione del diritto di credito di AG. Il motivo può essere esaminato congiuntamente al terzo, con il quale la parte ha dedotto l’intervenuta prescrizione degli interessi.
5.1. Preliminarmente il Collegio ribadisce che oggetto della pretesa di AG sono le somme dovute a titolo di prelievo “ quote latte ” per la campagna 2001/2002. Tale titolo era stato impugnato dalla parte con ricorso al T.A.R. per il Lazio (R.G. n. 10302/2002), nel quale si era costituita AG per resistere alla domanda. Il ricorso era stato dichiarato perento con decreto n. 8975/2011 del T.A.R. per il Lazio. In data 12.9.2012 AG aveva, quindi, nuovamente intimato il pagamento e la parte aveva richiesto, la rateizzazione del debito con istanza del 7.11.2012, con conseguente stipula del contratto di rateizzazione dell’11.1.2013. In data 21.2.2020 AG aveva avviato il procedimento di decadenza dal beneficio della rateizzazione per omesso pagamento del dovuto e, in data 14.4.2020, aveva decretato la decadenza. In data 15.9.2023 ER aveva, quindi, notificato l’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
5.2. Ricostruita la situazione fattuale, il Collegio osserva come: i ) il decorso della prescrizione sia stato interrotto con effetti permanenti fino al decreto di perenzione del T.A.R. per il Lazio, operando l’effetto interruttivo permanente ex art. 2945, comma 2, c.c. [cfr., sul punto Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2024, n. 9999, alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d ), c.p.a]. La prescrizione ha, quindi, iniziato a decorrere nuovamente dalla data del 4.11.2011 ma è stata, successivamente, interrotta dalla richiesta di pagamento, ritualmente notificata in data 27.9.2012. A tale intimazione ha fatto seguito la richiesta di adesione alla rateizzazione pervenuta ad AG in data 8.11.2012, che, come spiegato in precedenza, costituisce riconoscimento del debito con conseguente effetto interruttivo del decorso della prescrizione. Il decorso della prescrizione è stato sospeso fino alla data della scadenza della rata non adempiuta. Come osservato dalla Corte di Cassazione, la domanda di rateizzazione del debito iscritto a ruolo e i relativi pagamenti configurano un riconoscimento di quest'ultimo, idoneo ad interrompere la prescrizione (Cassazione civile, Sez. III, 10 marzo 2025, n. 6388), il cui nuovo termine inizia a decorrere dalla scadenza delle singole rate (Cassazione civile, Sez. lav., 24 aprile 2017, n. 10327; Cassazione civile, Sez. I, 8 aprile 2024, n. 9921). Nel caso di specie, AG ha contestato il mancato pagamento di una rata con nota del 4.6.2019, e, quindi, entro un termine inferiore ai cinque anni rispetto anche solo alla prima scadenza, fissata dal contratto al 30.6.2023. Inoltre, il termine è stato interrotto dalla nota di accertamento della decadenza dal beneficio della rateizzazione, che, comunque, esprime la volontà del creditore di ottenere il pagamento ed è stato ulteriormente interrotto, in ultimo, in data 15.9.2023.
5.3. Dalla ricostruzione effettuata deve, quindi, escludersi il decorso del termine di prescrizione decennale, valevole – diversamente da quanto dedotto dall’appellante – per la sorte capitale [ cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385; Id., Sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706, a cui si rinvia, per la ricostruzione del sistema, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d ), c.p.a., trattandosi di principi consolidati nella giurisprudenza della Sezione], e del termine di prescrizione quinquennale, valevole per gli interessi (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505, punto 6.1.3.2; v., anche, Cassazione civile, sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781; Cassazione, Sezioni unite civili, 14 luglio 2022, n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1).
5.4. In definitiva, il terzo e il quarto motivo di ricorso devono essere respinti in quanto infondati.
6. Con il quarto motivo il sig. CA ha dedotto l’illegittimità della pretesa di AG per contrasto con il diritto unionale.
6.1. Il motivo è infondato, trattandosi di deduzioni che, come evidenziato dal T.A.R., andavano proposte avverso l’atto impositivo e non avverso l’intimazione di pagamento. Infatti, un atto come quello oggetto del presente giudizio - pur se devoluto alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 c.p.a. – è soggetto alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo. L’art. 8- quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha, infatti, stabilito che, “ a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ”. Nel caso di specie, l’intimazione è relativa a pregresse debenze già accertate e non costituisce un autonomo atto impositivo, impugnabile unicamente per vizi propri e non anche per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito. Di conseguenza non possono essere scrutinate in questo giudizio censure che riguardano propriamente l’atto impositivo, e, in particolare, la dedotta contrarietà alle sentenze della Corte di Giustizia UE del 27.6.2019, in causa C-348/18, e dell’11.9.2019, in causa C-46/18 ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, VI, 7 agosto 2023, n. 7609; Id., Sez. III, 14 dicembre 2022; Id., Sez. III, 17 maggio 2022, n. 3910).
6.2. In ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza di questo Consiglio ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità ( cfr ., ex plurimis , da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301; Id., 29 novembre 2023, n. 10303; Id., 7 agosto 2023, n. 7609). Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre, tuttavia, nella fattispecie in esame trattandosi di dedotte difformità rispetto alla normativa sostanziale regolatrice della materia. La violazione del diritto europeo da parte dell’atto amministrativo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
6.3. La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Id., Sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; Id., 25 marzo 2022, n. 2194; Id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1321).
6.4. Inoltre, la giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “ il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo ” ( cfr .: sentenza Kuhne & IT del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea. Sempre in analoga direzione, con riferimento a sentenze del giudice nazionale passate in giudicato, le recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e -L Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori.
6.5. Esclusa, quindi, la nullità dei provvedimenti impositivi per contrasto con il diritto unionale, ne consegue che i vizi dedotti – relativi al merito della pretesa – configurano una ipotesi di annullabilità del provvedimento impositivo e, pertanto, dovevano essere fatti valere in quei giudizi, e non anche nel presente contenzioso che, come spiegato, è relativo ad atti successivi, impugnabili esclusivamente per vizi propri (v., anche – sempre in materia di prelievi per “ quote latte ” - Cassazione civile, Sezioni unite, ordinanze 5 dicembre 2018, n. 31370 e n. 31371; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2023, n. 1318).
7. Con il quinto motivo la parte ha dedotto l’infondatezza della pretesa di AG in ragione della complessiva inattendibilità del sistema di accertamento del dovuto.
7.1. Secondo la giurisprudenza della Sezione (che il Collegio condivide), in assenza di prove certe e dell'individuazione dei soggetti che hanno reso false dichiarazioni o dei pubblici ufficiali che hanno alterato i dati sul patrimonio bovino per farli “ quadrare ” con quelli stimati della produzione lattiera, non è possibile annullare le operazioni di stima e gli accertamenti consecutivi svolti (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 agosto 2019, n. 5858). Inoltre, “ le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l’attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall’AIMA e poi dall’AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l’onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l’obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202; Id., Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7481). In sostanza, non può procedersi ad annullare il q.r.i. o l’imputazione di prelievo individuale in assenza di specifiche e puntuali allegazioni ed evidenze che si riferiscano al singolo produttore. Né le denunciate inefficienze ed irregolarità di carattere generale possono determinare un’inversione dell’onere della prova, esonerando il produttore dal fornire evidenze della dedotta ma indimostrata erroneità nell’attribuzione del q.r.i. o della correttezza dell’imputazione di prelievo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 agosto 2023, n. 7684).
8. In definitiva, il ricorso in appello deve essere respinto.
9. Le questioni esaminate e decise esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2024, n. 10058), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la Società Semplice appellante a rifondere ad ER e ad AG – creditori in solido – le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA TI, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
ZO CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO CO | HA TI |
IL SEGRETARIO