CASS
Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2024, n. 10446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10446 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE RA IS MA (CUI 02RTDGK) nato il [...] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'avv. EMILIO SANCHEZ DE LAS HERAS insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10446 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA AT Data Udienza: 06/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 22.5.2023 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di EO MB AR Marjoirie, che l'aveva dichiarata colpevole dei reati di furto di generi alimentari e di indumenti Nike, ha dichiarato non doversi procedere in ordine a quest'ultimo reato per difetto di querela, confermando la pronuncia di condanna per il furto di alimenti (scatolette di tonno del valore di euro 36.00). 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. I beni rinvenuti nella borsa dell'imputata consistono esclusivamente in 5 scatolette di tonno corrispondenti al valore complessivo di 37 C. Trattasi all'evidenza di un bene alimentare di prima necessità e già tale circostanza permette di comprendere il reale bisogno sotteso all'azione criminosa. L'imputata infatti a causa delle precarie condizioni economiche in cui vive, essendo persona senza fissa dimora e priva di mezzi di sussistenza, è stata spinta dall'impellente necessità di dovere mangiare e ciò è testimoniato dall'esiguità del valore economico della merce sottratta finalizzata a soddisfare unicamente il bisogno primario creatosi rispetto a persona non in grado di provvedervi diversamente. La Corte di appello pur riconoscendo il disagio economico dell'imputata ha escluso l'applicabilità della causa di giustificazione invocata laddove il valore degli alimenti rubati non è affatto sproporzionato rispetto al bisogno creatosi non diversamente fronteggiabile. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato, non sussistendo il vizio denunciato. La Corte di appello ha osservato che la condizione di pericolo attuale di danno grave alla persona non trova dimostrazione nel fatto che l'imputata era priva di mezzi di sussistenza in difetto di elementi dai quali possa desumersi che a tale condizione impellente non potesse ovviarsi attraverso comportamenti non penalmente rilevanti tenuto anche conto che alle esigenze delle persone indigenti è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. Né si ravvisano - ha ulteriormente osservato la Corte di appello - elementi da cui desumere la configurabilità del furto lieve per bisogno, per tale dovendosi intendere un grave 2 ed urgente bisogno, non essendo sufficiente la verifica in concreto che la cosa sottratta sia di tenue valore in senso oggettivo. Deve infatti in generale ritenersi che grave ed urgente bisogno non riguarda solo l'elemento psicologico del reato essendo necessario che la cosa sottratta sia effettivamente destinata a soddisfare tale bisogno ed il bisogno è grave quando dal suo mancato soddisfacimento potrebbe derivare un danno rilevante ed urgente quando cioè non può essere differito il soddisfacimento senza danno o pericolo. A tal fine la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che pol:esse assumere rilievo il generico stato di bisogno o di miseria del colpevole ritenendo invece necessaria una situazione di grave e indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa. Ed invero, come ha già avuto correttamente modo di evidenziare, richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale, l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti. L'asserita situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scrinninante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015 Ud. (dep. 29/01/2016) Rv. 265888 - 01; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241014). Né la circostanza della destinazione del bene a soddisfare un bisogno alimentare esclude la configurazione del furto trattandosi pur sempre di un bene avente valore economico il cui impossessamento realizza un vero e proprio profitto laddove la destinazione al nutrimento si risolve nell'uso di cui l'autore dell'impossessamento fa del bene. Si deve quindi (ria)affermare che in tema di operatività dello stato di necessità con riferimento al reato di furto di generi alimentari, pur dovendosi ritenere corretta una interpretazione di tale scriminante che si riferisca alla esigenza di far fronte a un bisogno quale può certamente essere anche quello alimentare, la cui mancata soddisfazione in determinate circostanze ben potrebbe compromettere la salute della persona, occorre potere escludere in modo assoluto la sussistenza di ogni altra concreta possibilità, priva di disvalore penale, di soddisfare diversamente quel bisogno evitando il danno altrui. Sicché, in conclusione, si deve ribadire, il principio secondo cui lo stato di necessità, quale causa di non punibilità di cui all'art 54 cod. pen., deve consistere in forze estranee alla volontà dell'agente, che costringono costui ad agire in modo contrario al diritto penale obbiettivo per sottrarre se stesso od altri al pericolo di un danno grave alla persona;
il soggetto, in altri termini, si deve trovare di fronte all'alternativa o di attendere inerte le conseguenze di un danno inevitabile alla propria od all'altrui persona ovvero di sottrarsi ad 3 esso mediante un'azione od un'omissione prevista penalmente dalla legge. Non può pertanto integrare la esimente dell'art 54 citato lo stato di bisogno attinente all'alimentazione (eccetto i casi più gravi di indilazionabilità), perché la moderna organizzazione sociale, con vari mezzi ed istituti, appresta agli inabili al lavoro ed ai bisognosi quanto ad essi occorre, eliminando il pericolo di lasciarli privi di cure o di sostentamento quotidiano (Sez. 6, n. 711 del 18/04/1967 Ud. (dep. 13/06/1967), Rv. 104604 - 01; conf. 103819, anno 1967; 100667, 101577, anno 1966). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di stato di necessità e furto di generi alimentari, sopra richiamati, escludendo lo stato di necessità in difetto degli elementi dell'attualità e inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di previdenza sociale circostanza rispetto alla quale nulla di concreto ha contrapposto la ricorrente. In buona sostanza - di là dello specifico onere di allegazione incombente sull'imputato ai fini del riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 c.p. come di ogni altra causa di giustificazione, non assolto nel caso dì specie - si è correttamente ritenuto alla stregua delle emergenze in atti l'inconfigurabilità, nella fattispecie in esame, di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, del requisito dell'assoluta necessità della condotta e di quello dell'inevitabilità del pericolo non volontariamente causato, la mancanza di proporzione tra fatto e pericolo, trattandosi tra l'altro di quantitativo di generi alimentari di una certa entità. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/2/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'avv. EMILIO SANCHEZ DE LAS HERAS insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10446 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA AT Data Udienza: 06/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 22.5.2023 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di EO MB AR Marjoirie, che l'aveva dichiarata colpevole dei reati di furto di generi alimentari e di indumenti Nike, ha dichiarato non doversi procedere in ordine a quest'ultimo reato per difetto di querela, confermando la pronuncia di condanna per il furto di alimenti (scatolette di tonno del valore di euro 36.00). 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. I beni rinvenuti nella borsa dell'imputata consistono esclusivamente in 5 scatolette di tonno corrispondenti al valore complessivo di 37 C. Trattasi all'evidenza di un bene alimentare di prima necessità e già tale circostanza permette di comprendere il reale bisogno sotteso all'azione criminosa. L'imputata infatti a causa delle precarie condizioni economiche in cui vive, essendo persona senza fissa dimora e priva di mezzi di sussistenza, è stata spinta dall'impellente necessità di dovere mangiare e ciò è testimoniato dall'esiguità del valore economico della merce sottratta finalizzata a soddisfare unicamente il bisogno primario creatosi rispetto a persona non in grado di provvedervi diversamente. La Corte di appello pur riconoscendo il disagio economico dell'imputata ha escluso l'applicabilità della causa di giustificazione invocata laddove il valore degli alimenti rubati non è affatto sproporzionato rispetto al bisogno creatosi non diversamente fronteggiabile. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato, non sussistendo il vizio denunciato. La Corte di appello ha osservato che la condizione di pericolo attuale di danno grave alla persona non trova dimostrazione nel fatto che l'imputata era priva di mezzi di sussistenza in difetto di elementi dai quali possa desumersi che a tale condizione impellente non potesse ovviarsi attraverso comportamenti non penalmente rilevanti tenuto anche conto che alle esigenze delle persone indigenti è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. Né si ravvisano - ha ulteriormente osservato la Corte di appello - elementi da cui desumere la configurabilità del furto lieve per bisogno, per tale dovendosi intendere un grave 2 ed urgente bisogno, non essendo sufficiente la verifica in concreto che la cosa sottratta sia di tenue valore in senso oggettivo. Deve infatti in generale ritenersi che grave ed urgente bisogno non riguarda solo l'elemento psicologico del reato essendo necessario che la cosa sottratta sia effettivamente destinata a soddisfare tale bisogno ed il bisogno è grave quando dal suo mancato soddisfacimento potrebbe derivare un danno rilevante ed urgente quando cioè non può essere differito il soddisfacimento senza danno o pericolo. A tal fine la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che pol:esse assumere rilievo il generico stato di bisogno o di miseria del colpevole ritenendo invece necessaria una situazione di grave e indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa. Ed invero, come ha già avuto correttamente modo di evidenziare, richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale, l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti. L'asserita situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scrinninante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015 Ud. (dep. 29/01/2016) Rv. 265888 - 01; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241014). Né la circostanza della destinazione del bene a soddisfare un bisogno alimentare esclude la configurazione del furto trattandosi pur sempre di un bene avente valore economico il cui impossessamento realizza un vero e proprio profitto laddove la destinazione al nutrimento si risolve nell'uso di cui l'autore dell'impossessamento fa del bene. Si deve quindi (ria)affermare che in tema di operatività dello stato di necessità con riferimento al reato di furto di generi alimentari, pur dovendosi ritenere corretta una interpretazione di tale scriminante che si riferisca alla esigenza di far fronte a un bisogno quale può certamente essere anche quello alimentare, la cui mancata soddisfazione in determinate circostanze ben potrebbe compromettere la salute della persona, occorre potere escludere in modo assoluto la sussistenza di ogni altra concreta possibilità, priva di disvalore penale, di soddisfare diversamente quel bisogno evitando il danno altrui. Sicché, in conclusione, si deve ribadire, il principio secondo cui lo stato di necessità, quale causa di non punibilità di cui all'art 54 cod. pen., deve consistere in forze estranee alla volontà dell'agente, che costringono costui ad agire in modo contrario al diritto penale obbiettivo per sottrarre se stesso od altri al pericolo di un danno grave alla persona;
il soggetto, in altri termini, si deve trovare di fronte all'alternativa o di attendere inerte le conseguenze di un danno inevitabile alla propria od all'altrui persona ovvero di sottrarsi ad 3 esso mediante un'azione od un'omissione prevista penalmente dalla legge. Non può pertanto integrare la esimente dell'art 54 citato lo stato di bisogno attinente all'alimentazione (eccetto i casi più gravi di indilazionabilità), perché la moderna organizzazione sociale, con vari mezzi ed istituti, appresta agli inabili al lavoro ed ai bisognosi quanto ad essi occorre, eliminando il pericolo di lasciarli privi di cure o di sostentamento quotidiano (Sez. 6, n. 711 del 18/04/1967 Ud. (dep. 13/06/1967), Rv. 104604 - 01; conf. 103819, anno 1967; 100667, 101577, anno 1966). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di stato di necessità e furto di generi alimentari, sopra richiamati, escludendo lo stato di necessità in difetto degli elementi dell'attualità e inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di previdenza sociale circostanza rispetto alla quale nulla di concreto ha contrapposto la ricorrente. In buona sostanza - di là dello specifico onere di allegazione incombente sull'imputato ai fini del riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 c.p. come di ogni altra causa di giustificazione, non assolto nel caso dì specie - si è correttamente ritenuto alla stregua delle emergenze in atti l'inconfigurabilità, nella fattispecie in esame, di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, del requisito dell'assoluta necessità della condotta e di quello dell'inevitabilità del pericolo non volontariamente causato, la mancanza di proporzione tra fatto e pericolo, trattandosi tra l'altro di quantitativo di generi alimentari di una certa entità. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/2/2024.