Sentenza 23 maggio 2013
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 497 ter, comma primo, n. 1, seconda parte, cod. pen. (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un contrassegno (nella specie una paletta segnaletica), ancorché attualmente non più in uso alla Polizia, considerato che il requisito dell'attualità dell'uso è richiesto solo per l'ipotesi di cui all'art. 497 ter, comma primo, n. 1, prima parte, cod. pen. - che commina la sanzione per il detentore dei segni distintivi in questione solo quando essi siano 'in usò alla Polizia - mentre l'ipotesi di cui all'art. 497 ter, comma primo, n. 1, seconda parte, cod. pen. sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso stesso del segno. (Nella specie si trattava di paletta, ancorché non più in uso, recante i segni del Ministero dei trasporti, direzione della motorizzazione civile, con lo stemma della Repubblica italiana).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2013, n. 35094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35094 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 23/05/2013
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 1643
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 41433/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BONGIORNO VALERIO N. IL 14/09/1975;
avverso la sentenza n. 1325/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 16/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione IO Valerio, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, in data 16 aprile 2012, con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna per il reato di cui all'art. 497 ter c.p., commesso il 3 maggio 2006. L'imputato è stato ritenuto colpevole di aver illegalmente detenuto un contrassegno in uso ai corpi di polizia (paletta segnaletica) e comunque rappresentante oggetto capace di simularne la funzione. Gli è stata contestata ed addebitata anche la recidiva specifica, reiterata, infra quinquennale.
Deduce, unitamente al vizio di motivazione, la erronea applicazione dell'art. 497 ter c.p., sostenendo che tale norma sarebbe applicata a una fattispecie concreta non rientrante nel relativo paradigma. Segnala il difensore che è rimasto accertato, nell'istruttoria dibattimentale, che sin dal 1979, la paletta in alluminio non è più in uso al ministero dei trasporti.
Pertanto non avrebbe potuto trovare applicazione la norma menzionata che punisce la detenzione di segni distintivi che siano "attualmente" in uso a corpi di polizia.
Su tale tema, sottoposto specificamente alla Corte territoriale, non si trovava risposta alcuna in sentenza.
Con riferimento alla seconda ipotesi contemplata dalla norma citata, cioè quella della detenzione di oggetti che simulano la funzione di quelli indicati nella prima parte della norma stessa, rileva il difensore che deve comunque trattarsi, anche in questo caso, della simulazione di oggetti in uso ai corpi di polizia.
In tal senso si è già espressa la dottrina.
Ma anche in via meramente interpretativa non può non rilevarsi che il requisito della "attualità dell'uso" del segno distintivo oggetto di contraffazione costituisce condizione indefettibile per il rispetto della ratio della norma: che è quella di impedire il pericolo che può derivare dall'uso del detto segno.
Nessun pericolo per l'affidamento pubblico, viceversa, potrebbe derivare dalla detenzione di un oggetto che replica un segno distintivo da tempo in disuso.
Ed invero, data la struttura della norma che prevede un'anticipazione della soglia di punibilità come in tutti i reati di pericolo, la concretezza di questo pericolo costituisce elemento fondamentale per la necessaria lesività della condotta, che va individuata con criterio restrittivo, pena la incostituzionalità della norma per la violazione del principio di offensività e di tassatività. Oltre a ciò, ad avviso della difesa, il rispetto dei diritti principi è assicurato dalla verifica che l'attualità dell'uso sia riferita non già a qualsiasi oggetto ma allo specifico oggetto simulato da quello detenuto dall'agente.
In altri termini il difensore critica, sia sul piano sia della comprensibilità semantica che giuridico, l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il reato sarebbe configurabile perché l'oggetto detenuto dall'imputato simulava comunque altri oggetti in uso ai corpi di polizia.
A tutto ciò la difesa aggiunge che mancherebbe la dimostrazione che la detenzione accertata fosse finalizzata all'uso. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La norma di cui all'art. 497 ter c.p. è stata introdotta dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1 ter (in sede, cioè, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 272 del 2005, sulla funzionalità della Amministrazione dell'Interno). L'art. 1 ter è intervenuto a modificare, mediante previsione aggiuntiva, il D.L. n. 144 del 2005, art. 10 bis, conv. in L. n. 55 del 2005, ossia il decreto contenente norme urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, ed ha inteso punire la detenzione, la fabbricazione e l'uso di segni distintivi dei corpi di polizia, sul presupposto della potenziale strumentalità di tale condotta rispetto alla consumazione di delitti terroristici.
Tenuto conto che i giudici del merito non hanno potuto affermare la sicura origine contraffatta dell'intero segno distintivo in esame, va comunque posto in evidenza che la norma dell'art. 497 ter c.p., comma 1, n. 1) si riferisce - come si desume anche dalla rubrica dell'articolo di legge - sia alla detenzione di segni contraffatti o comunque non autentici (posto che la contraffazione, in sè, è condotta rientrante in quelle espressamente descritte nell'ipotesi numero 2) prevista dall'articolo citato), sia alla detenzione illecita di segni distintivi di diversa origine illegale (ad esempio furto).
È, infatti, da ritenere che la previsione in questione sia riferibile anche alla detenzione di segni distintivi o contrassegni non imitati, in uso ai corpi di polizia, di cui infatti si dice che devono essere detenuti "illecitamente", così presupponendosi, per converso, una detenzione anche "lecita" di quegli stessi segni, e quindi afferente ad oggetti e segni autentici.
D'altra parte, la condotta integrata dalla "detenzione" di segni o contrassegni contraffatti, in uso a corpi di Polizia, prevista nella prima parte dell'art. 497 ter c.p., comma 1), n. 1, è disciplinata unitamente a quella, contenuta nella seconda parte del n. 1 dello stesso art. 497 ter c.p. ossia, alla previsione riservata, appunto,
alla detenzione di altra tipologia di oggetti in parte o in toto contraffatti, tali dovendosi ritenere quelli che "simulano" la funzione di quelli indicati nella prima parte della norma, essendo questi ultimi, quelli originali - come sopra detto - in uso ai corpi di Polizia.
Laddove, per "simulazione della funzione" deve intendersi la idoneità dell'oggetto a trarre in inganno sulla funzione tipica del segno imitato. E la funzione di una paletta del genere di quelle in uso alla Polizia stradale è di manifestare l'ordine della pubblica autorità, di arrestare la marcia, rivolto al soggetto in circolazione stradale.
In sintesi, può parzialmente convenirsi con la difesa che, in maniera inequivoca, la norma citata prevede, nella sua prima parte, la sanzione per il detentore dei segni distintivi in questione, operante soltanto quando la condotta abbia avuto per oggetto segni o contrassegni "in uso" ai corpi di polizia, così dimostrandosi che, per la detenzione di segni distintivi che non hanno che vedere con quelli che i corpi di polizia utilizzano, con il requisito dell'attualità, non può trovare applicazione la norma dell'art. 497 ter c.p., comma 1, n. 1), prima parte.
Tuttavia la seconda parte dello stesso comma 1 n. 1 della norma punisce anche la detenzione di quei segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulano la funzione: sono cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di chi li dovesse, illecitamente, usare e sul potere connesso all'uso del segno.
E su tale idoneità si esplica il giudizio di merito che, se congruo, è insindacabile dalla cassazione.
Ne consegue che, nel caso concreto, la condotta in contestazione ha avuto ad oggetto una paletta, di cui non può escludersi che sia stata sottratta all'Ufficio di riferimento e comunque è risultata priva di matricola, per quanto non più in uso (come attestato in sentenza): essa tuttavia recava i segni del Ministero dei trasporti, direzione della motorizzazione civile con lo stemma della Repubblica Italiana, e la relativa detenzione deve ritenersi punibile ai sensi dell'art. 497 ter c.p., comma 1, n. 1), seconda parte, perché riguardante un segno distintivo capace di simulare la funzione di quelle riferibili a "un corpo di Polizia", tali essendo gli uffici della Motorizzazione civile i quali annoverano, fra le rispettive competenze, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 1998, l'espletamento di taluni aspetti del servizio di Polizia
stradale di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 12.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento elle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2013