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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 06/10/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Giuliana Guardo - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1885/2024 R.G.V.G. avente per oggetto le domande di separazione consensuale tra coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
, nato a [...] il [...]; Parte_1
E DA
nata a [...] il 14 Parte_2 settembre 1964; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Liborio Paolo Pastorello.
Conclusioni delle parti: hanno insistito per l'accoglimento delle domande congiunte.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 25 novembre 2024,
[...]
e hanno esposto: di avere contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio a PE OT il 12 luglio 1994, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 1994, parte II, n. 9; che dal matrimonio sono nati due figli, il 30/9/1995 ed il 19/11/1999, entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni economicamente indipendenti;
che, a causa della incompatibilità di
1 2 carattere e di incomprensioni, è venuta meno tra loro la comunione di vita materiale e spirituale;
di essere economicamente autosufficienti, percependo redditi propri, la quale pedagogista in servizio presso la ASP di Caltanissetta, il quale Pt_2 Pt_1 insegnante presso il liceo scientifico di Caltanissetta.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto:
1) che fosse omologata la separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso;
2) che, decorsi i termini di legge, previa rimessione della causa sul ruolo e concessione dei termini per il deposito di note scritte, fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione.
Il tutto, come meglio specificato nel ricorso introduttivo, al quale si rinvia.
Su accordo delle parti, l'udienza di comparizione, del 21 gennaio 2025, è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Con sentenza emessa il 7 febbraio 2024 il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso, disponendo con separata ordinanza in pari data per la prosecuzione del giudizio in vista della pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La suddetta sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria.
Su accordo delle parti, che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare,
l'udienza di comparizione in vista della pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (del 30 settembre 2025) è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Nel termine assegnato la difesa ha depositato le note, con cui ha insistito per l'accoglimento della domanda congiunta, alle medesime condizioni della separazione, allegando le dichiarazioni delle parti su richiamate, nonché la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente, va dato atto della ricorrenza della condizione di procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione, senza che sia intervenuta riconciliazione (art. 3, n. 2, lett. b, legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod.). Ciò, come dai predetti concordemente attestato con le dichiarazioni scritte depositate con le note di udienza.
Sulla base alle allegazioni delle parti ed avuto riguardo alla loro mancata riconciliazione, il collegio ritiene evidente che non possa più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
2 3 In ultimo, va dato atto che gli accordi intervenuti tra le parti, quali richiamati nella sentenza di separazione, non presentano profili di contrarietà a norme imperative ed ai principi di ordine pubblico, risultando conformi all'ordinamento giuridico.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va accolta.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove il matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
e a PE OT il 12 luglio 1994,
[...] Parte_1 trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 1994, parte II, n.
9 e dà atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di PE OT di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio 3 ottobre 2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Giuliana Guardo - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1885/2024 R.G.V.G. avente per oggetto le domande di separazione consensuale tra coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
, nato a [...] il [...]; Parte_1
E DA
nata a [...] il 14 Parte_2 settembre 1964; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Liborio Paolo Pastorello.
Conclusioni delle parti: hanno insistito per l'accoglimento delle domande congiunte.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 25 novembre 2024,
[...]
e hanno esposto: di avere contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio a PE OT il 12 luglio 1994, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 1994, parte II, n. 9; che dal matrimonio sono nati due figli, il 30/9/1995 ed il 19/11/1999, entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni economicamente indipendenti;
che, a causa della incompatibilità di
1 2 carattere e di incomprensioni, è venuta meno tra loro la comunione di vita materiale e spirituale;
di essere economicamente autosufficienti, percependo redditi propri, la quale pedagogista in servizio presso la ASP di Caltanissetta, il quale Pt_2 Pt_1 insegnante presso il liceo scientifico di Caltanissetta.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto:
1) che fosse omologata la separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso;
2) che, decorsi i termini di legge, previa rimessione della causa sul ruolo e concessione dei termini per il deposito di note scritte, fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione.
Il tutto, come meglio specificato nel ricorso introduttivo, al quale si rinvia.
Su accordo delle parti, l'udienza di comparizione, del 21 gennaio 2025, è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Con sentenza emessa il 7 febbraio 2024 il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso, disponendo con separata ordinanza in pari data per la prosecuzione del giudizio in vista della pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La suddetta sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria.
Su accordo delle parti, che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare,
l'udienza di comparizione in vista della pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (del 30 settembre 2025) è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Nel termine assegnato la difesa ha depositato le note, con cui ha insistito per l'accoglimento della domanda congiunta, alle medesime condizioni della separazione, allegando le dichiarazioni delle parti su richiamate, nonché la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente, va dato atto della ricorrenza della condizione di procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione, senza che sia intervenuta riconciliazione (art. 3, n. 2, lett. b, legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod.). Ciò, come dai predetti concordemente attestato con le dichiarazioni scritte depositate con le note di udienza.
Sulla base alle allegazioni delle parti ed avuto riguardo alla loro mancata riconciliazione, il collegio ritiene evidente che non possa più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
2 3 In ultimo, va dato atto che gli accordi intervenuti tra le parti, quali richiamati nella sentenza di separazione, non presentano profili di contrarietà a norme imperative ed ai principi di ordine pubblico, risultando conformi all'ordinamento giuridico.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va accolta.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove il matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
e a PE OT il 12 luglio 1994,
[...] Parte_1 trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 1994, parte II, n.
9 e dà atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di PE OT di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio 3 ottobre 2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
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