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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 961/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUBERTO CARMELO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1292/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239009313627 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la dott.ssa Barbera prende atto della cessata materia del contendere, depositata in atti da AdER, e chiede la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate/Riscossione di
Messina chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520239009313627/000, notificatale il 2.12.2024, avente ad oggetto l'omesso pagamento del diritto annuale di iscrizione alla
Camera di Commercio per l'anno 2009 e dell'importo di euro 514,56.
La ricorrente eccepiva, in primo luogo, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta da valida notifica della cartella di pagamento, e dunque in violazione della corretta sequenza procedurale prevista per la formazione della pretesa tributaria, ed in secondo luogo l'intervenuta prescrizione decennale del presunto credito e quinquennale delle sanzioni ed interessi.
***
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Messina, esaminate le ragioni esposte dalla ricorrente, riscontrava che la pretesa risultava ormai prescritta e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio e compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenuto dell'atto di costituzione dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Messina, condiviso dal ricorrente all'odierna udienza, determina necessariamente l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
***
Per quanto concerne le spese, esse seguono la sostanziale soccombenza, poiché la parte convenuta in giudizio avrebbero già dovuto, prima dell'emissione dell'atto impugnato, essere a conoscenza della succitata causa di estinzione della pretesa tributaria.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. 546/1992 e condanna l'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Messina al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del Difensore antistatario che ne ha fatto rituale richiesta. Così deciso a Messina il 9 febbraio 2026.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUBERTO CARMELO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1292/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239009313627 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la dott.ssa Barbera prende atto della cessata materia del contendere, depositata in atti da AdER, e chiede la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate/Riscossione di
Messina chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520239009313627/000, notificatale il 2.12.2024, avente ad oggetto l'omesso pagamento del diritto annuale di iscrizione alla
Camera di Commercio per l'anno 2009 e dell'importo di euro 514,56.
La ricorrente eccepiva, in primo luogo, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta da valida notifica della cartella di pagamento, e dunque in violazione della corretta sequenza procedurale prevista per la formazione della pretesa tributaria, ed in secondo luogo l'intervenuta prescrizione decennale del presunto credito e quinquennale delle sanzioni ed interessi.
***
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Messina, esaminate le ragioni esposte dalla ricorrente, riscontrava che la pretesa risultava ormai prescritta e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio e compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenuto dell'atto di costituzione dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Messina, condiviso dal ricorrente all'odierna udienza, determina necessariamente l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
***
Per quanto concerne le spese, esse seguono la sostanziale soccombenza, poiché la parte convenuta in giudizio avrebbero già dovuto, prima dell'emissione dell'atto impugnato, essere a conoscenza della succitata causa di estinzione della pretesa tributaria.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. 546/1992 e condanna l'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Messina al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del Difensore antistatario che ne ha fatto rituale richiesta. Così deciso a Messina il 9 febbraio 2026.