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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1718/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1718/2020 R.G. promossa da:
, c.f. nato a [...] il [...] residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Maniace (CT) alla Piazza Lotte Contadine n. 1, elettivamente domiciliato in Bronte alla Via
Cavallotti n. 20, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Spanò, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attore
Contro
, quale impresa designata per il Fondo di garanzia vittime Controparte_1
della strada in Sicilia, con sede legale e direzione in Bologna, via Stalingrado n. 45, P.IVA:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Viale XX Settembre n. 45 nello studio dell'avv.to Antonino Lanza che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa responsiva;
Convenuta
------------
Conclusioni
pagina 1 di 7 All'udienza del 18 settembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
--------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Catania, , quale impresa designata per la liquidazione Controparte_1
dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non per le lesioni personali rivenienti dal sinistro stradale occorso in Maniace, il 29 luglio 2018, intorno alle ore 17,45.
Allegava di essersi trovato nella data occasione a condurre alla guida il proprio quod sulla strada comunale Zirilli-Scorzone allorquando, giunto all'incrocio con la Via Luigi Capuana, era stato attinto alla ruota posteriore sinistra da un fuoristrada di colore scuro procedente da tergo che ha causato il ribaltamento del quadriciclo. Denunciava che l'autoveicolo si era dato alla fuga.
Costituitosi il contraddittorio, si costituiva , quale impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, all'uopo specificatamente contestando la veridicità e la dinamica del sinistro e comunque opponendo l'esorbitanza di quanto richiesto a titolo risarcitorio.
Nel corso del giudizio, era ammessa ed espletata la chiesta prova orale. Veniva anche disposta CTU medico-legale.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 settembre 2024 previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
----------
Motivi della decisione
La spiegata domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
La dinamica del sinistro ben può evincersi dalla deposizione testimoniale resa da
, teste presente all'accaduto (si trovava sui luoghi intento ad irrigare il Testimone_1
proprio terreno prospiciente la via Zirilli-Scorzone), che ha avvalorato la ricostruzione della pagina 2 di 7 vicenda allegata da parte attrice in seno all'atto di citazione, confermando che, nella data occasione, conduceva alla guida il proprio quod allorquando è stato attinto con Parte_1
la parte anteriore destra alla parte posteriore sinistra da un fuoristrada di colore scuro procedente da tergo, che ne ha causato il ribaltamento. Ha pure precisato che il è finito Pt_1
sotto il quadriciclo e che il conducente si è dato ad improvvisa fuga.
La deposizione, come è di tutta evidenza, è precisa e puntuale riguardo alla dinamica del sinistro, sì come resa da chi era posto in una situazione a visuale libera (cfr. la sottoscrizione del punto esatto di stazionamento del teste), se pur aveva occluso per causa di piante di ulivo la veduta del tratto di strada successivo percorso dal conducente il fuoristrada nel darsi alla fuga.
Possono dirsi per tal via confermate la condotta diligente del conducente il quod, che procedeva impegnando la propria corsia, quella imperita del conducente l'autoveicolo che, in condizioni di ottima visibilità (17,45 di un giorno di piena estate), ha mancato di regolare la velocità a ridosso del quadriciclo che lo sopravanzava, così agganciando con lo spigolo anteriore destro la ruota posteriore sinistra (in siffatti termini, le dichiarazioni già rese ad in sede di istruttoria extraprocessuale), l'impossibilità di Controparte_1
identificare il veicolo rimasto sconosciuto da parte del travolto dal quadriciclo con la Pt_1
rottura della testa del femore.
Non sono stati acquisiti elementi di alcun rilievo in ordine all'inattendibilità del teste, pure opposta dalla compagnia di assicurazioni, non bastando a ciò, come è ovvio che sia, il mero rapporto di conoscenza o di amicizia con il Pt_1
Non trova riscontro la circostanza che la strada teatro del sinistro sia semplicemente una stradella interpoderale privata.
Ininfluenti ai fini della decisione sono, d'altra parte, le circostanze del mancato intervento della pubblica autorità e/o della presentazione della querela (Cass. 2022 n. 21983), laddove, per contro, da un lato, le dichiarazioni rese dal all'atto dell'accesso al PS (riferito Pt_1
incidente stradale mentre si trovava alla guida di quod) in nessun caso si possono ritenere equivalenti alla ammissione di incidente autonomo, e, dall'altro lato, l'assenza di danni riscontrabili sul quadriciclo non appare particolarmente significativa in ragione della carrozzeria aperta, senza capote ed agile dei quod, di cui peraltro le foto in atti attestano uno stato assai precario.
pagina 3 di 7 Ritenuto alla stregua di tutto quanto sopra l'inutilità di qualsivoglia accertamento tecnico tecnico-modale, non resta che ritenere la fondatezza della spiegata domanda attorea e, per tal via, riconoscere l'azionato diritto risarcitorio.
In ordine alla determinazione del quantum, vi è che la CTU medico legale ha accertato che, dalle lesioni subite dal pienamente compatibili con la dinamica del sinistro Pt_1 acclarata in atti, in occasione dell'incidente, è derivato un danno biologico temporaneo pari a gg. 12 di inabilità assoluta, nonché un danno biologico temporaneo al 75% pari gg. 65, al
50% pari a gg. 150, al 25% pari a gg. 90, oltre che un danno biologico permanente pari al
23% (esiti persistenti di artroprotesi dell'articolazione coxo-femorale, i movimenti in flessione dell'articolazione coxo-femorale sono possibili poco oltre i 90° ed in abduzione possibile poco oltre i 15°,residuano limitazione funzionale, ai gradi estremi nelle altri escursioni articolari e riferiti dolenti, si associano alterazioni della conduzione motoria e sensitiva dello SPE di destra ed esiti cicatriziali da pregresso intervento di artroprotesi).
Non trova riscontro il danno d'ordine psicologico che assume di avere Parte_1 subito in esito all'occorso sinistro stradale.
Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano, che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc.
Siffatta tabella (anno 2024) prevede per la percentuale di invalidità del 24%, relativa ad una persona di 24 anni (tale era l'età del ll'atto del sinistro) la somma di €. 84.868,00. Pt_1
L'indennizzo temporaneo (€.115,00 pro die) è altresì determinato nel modo che segue:
• danno biologico temporaneo assoluto: €. 1.380,00,
• danno biologico temporaneo relativo 75%: €. 5.606,25,
• danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 8.625,00,
• danno biologico temporaneo relativo 25%: €. 2.587,50, per un totale di €. 18.198,75.
pagina 4 di 7 Nel complesso fanno €. 103.066,75 (€. 84.868,00 + €. 18.198,75).
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo di € 103.066,75 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data dell'occorso incidente (€ 87.978,47) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di €
113.035,84.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio, or ora liquidato, è dato di riconoscere, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa dell'attore adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
È infatti noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972, non vi è più spazio, in punto di diritto, per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
Ritiene il Tribunale di riconoscere, a petto della attestata congruità degli esborsi, le spese mediche sostenute da nella misura di €. 2.707,00. Parte_1
Nulla va riconosciuto a risarcimento della denunciata perdita della capacità lavorativa specifica: detto che, a tenore della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. 2023 n.
12605) , in tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti non pagina 5 di 7 consente di desumere in via presuntiva la diminuzione della capacità di produrre reddito, è sufficiente osservare, quanto al caso mano, che non è stato, non si dica provato, ma nemmeno allegata l'attività lavorativa realmente svolta o quella potenzialmente esercitabile da cui avrebbesi potuto trarre un reddito migliore rispetto a quello, rimasto del tutto sconosciuto, realmente esercitato allo stato per effetto delle subite lesioni.
L'esito del giudizio impone la condanna di , quale impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla refusione, in favore dell'attore, delle spese processuali a misura del DM 147/2022, sì come determinate applicando uno scaglione inferiore rispetto a quello del valore originario della domanda ((valore della causa: €. 52.001/€. 260.000 – compensi minimi – tutte le fasi processuali /il contributo unificato in €. 518,00 atteso il minor valore di quanto riconosciuto).
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1718/2020 RG, così statuisce: condanna , quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di Pt_1
a titolo di danno non patrimoniale, della complessiva somma di €. 113.035,84, oltre gli
[...]
interessi legali dalla data della presente statuizione sino al soddisfo e, a titolo di danno patrimoniale, €. 2.707,00, con gli interessi al tasso legale dal dì dei singoli esborsi sino al soddisfo.
CO , quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla refusione, in favore dell'attore, delle spese processuali che si liquidano in €. 7.597,00, in essi compresi €. 545,00 per esborsi ed €. 7.052,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali. Sono distratti in favore del procuratore costituito.
Le spese di CTU sono a carico di CO , quale impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Così deciso in Catania, il 27 gennaio 2025
pagina 6 di 7 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1718/2020 R.G. promossa da:
, c.f. nato a [...] il [...] residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Maniace (CT) alla Piazza Lotte Contadine n. 1, elettivamente domiciliato in Bronte alla Via
Cavallotti n. 20, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Spanò, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attore
Contro
, quale impresa designata per il Fondo di garanzia vittime Controparte_1
della strada in Sicilia, con sede legale e direzione in Bologna, via Stalingrado n. 45, P.IVA:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Viale XX Settembre n. 45 nello studio dell'avv.to Antonino Lanza che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa responsiva;
Convenuta
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Conclusioni
pagina 1 di 7 All'udienza del 18 settembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Catania, , quale impresa designata per la liquidazione Controparte_1
dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non per le lesioni personali rivenienti dal sinistro stradale occorso in Maniace, il 29 luglio 2018, intorno alle ore 17,45.
Allegava di essersi trovato nella data occasione a condurre alla guida il proprio quod sulla strada comunale Zirilli-Scorzone allorquando, giunto all'incrocio con la Via Luigi Capuana, era stato attinto alla ruota posteriore sinistra da un fuoristrada di colore scuro procedente da tergo che ha causato il ribaltamento del quadriciclo. Denunciava che l'autoveicolo si era dato alla fuga.
Costituitosi il contraddittorio, si costituiva , quale impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, all'uopo specificatamente contestando la veridicità e la dinamica del sinistro e comunque opponendo l'esorbitanza di quanto richiesto a titolo risarcitorio.
Nel corso del giudizio, era ammessa ed espletata la chiesta prova orale. Veniva anche disposta CTU medico-legale.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 settembre 2024 previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
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Motivi della decisione
La spiegata domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
La dinamica del sinistro ben può evincersi dalla deposizione testimoniale resa da
, teste presente all'accaduto (si trovava sui luoghi intento ad irrigare il Testimone_1
proprio terreno prospiciente la via Zirilli-Scorzone), che ha avvalorato la ricostruzione della pagina 2 di 7 vicenda allegata da parte attrice in seno all'atto di citazione, confermando che, nella data occasione, conduceva alla guida il proprio quod allorquando è stato attinto con Parte_1
la parte anteriore destra alla parte posteriore sinistra da un fuoristrada di colore scuro procedente da tergo, che ne ha causato il ribaltamento. Ha pure precisato che il è finito Pt_1
sotto il quadriciclo e che il conducente si è dato ad improvvisa fuga.
La deposizione, come è di tutta evidenza, è precisa e puntuale riguardo alla dinamica del sinistro, sì come resa da chi era posto in una situazione a visuale libera (cfr. la sottoscrizione del punto esatto di stazionamento del teste), se pur aveva occluso per causa di piante di ulivo la veduta del tratto di strada successivo percorso dal conducente il fuoristrada nel darsi alla fuga.
Possono dirsi per tal via confermate la condotta diligente del conducente il quod, che procedeva impegnando la propria corsia, quella imperita del conducente l'autoveicolo che, in condizioni di ottima visibilità (17,45 di un giorno di piena estate), ha mancato di regolare la velocità a ridosso del quadriciclo che lo sopravanzava, così agganciando con lo spigolo anteriore destro la ruota posteriore sinistra (in siffatti termini, le dichiarazioni già rese ad in sede di istruttoria extraprocessuale), l'impossibilità di Controparte_1
identificare il veicolo rimasto sconosciuto da parte del travolto dal quadriciclo con la Pt_1
rottura della testa del femore.
Non sono stati acquisiti elementi di alcun rilievo in ordine all'inattendibilità del teste, pure opposta dalla compagnia di assicurazioni, non bastando a ciò, come è ovvio che sia, il mero rapporto di conoscenza o di amicizia con il Pt_1
Non trova riscontro la circostanza che la strada teatro del sinistro sia semplicemente una stradella interpoderale privata.
Ininfluenti ai fini della decisione sono, d'altra parte, le circostanze del mancato intervento della pubblica autorità e/o della presentazione della querela (Cass. 2022 n. 21983), laddove, per contro, da un lato, le dichiarazioni rese dal all'atto dell'accesso al PS (riferito Pt_1
incidente stradale mentre si trovava alla guida di quod) in nessun caso si possono ritenere equivalenti alla ammissione di incidente autonomo, e, dall'altro lato, l'assenza di danni riscontrabili sul quadriciclo non appare particolarmente significativa in ragione della carrozzeria aperta, senza capote ed agile dei quod, di cui peraltro le foto in atti attestano uno stato assai precario.
pagina 3 di 7 Ritenuto alla stregua di tutto quanto sopra l'inutilità di qualsivoglia accertamento tecnico tecnico-modale, non resta che ritenere la fondatezza della spiegata domanda attorea e, per tal via, riconoscere l'azionato diritto risarcitorio.
In ordine alla determinazione del quantum, vi è che la CTU medico legale ha accertato che, dalle lesioni subite dal pienamente compatibili con la dinamica del sinistro Pt_1 acclarata in atti, in occasione dell'incidente, è derivato un danno biologico temporaneo pari a gg. 12 di inabilità assoluta, nonché un danno biologico temporaneo al 75% pari gg. 65, al
50% pari a gg. 150, al 25% pari a gg. 90, oltre che un danno biologico permanente pari al
23% (esiti persistenti di artroprotesi dell'articolazione coxo-femorale, i movimenti in flessione dell'articolazione coxo-femorale sono possibili poco oltre i 90° ed in abduzione possibile poco oltre i 15°,residuano limitazione funzionale, ai gradi estremi nelle altri escursioni articolari e riferiti dolenti, si associano alterazioni della conduzione motoria e sensitiva dello SPE di destra ed esiti cicatriziali da pregresso intervento di artroprotesi).
Non trova riscontro il danno d'ordine psicologico che assume di avere Parte_1 subito in esito all'occorso sinistro stradale.
Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano, che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc.
Siffatta tabella (anno 2024) prevede per la percentuale di invalidità del 24%, relativa ad una persona di 24 anni (tale era l'età del ll'atto del sinistro) la somma di €. 84.868,00. Pt_1
L'indennizzo temporaneo (€.115,00 pro die) è altresì determinato nel modo che segue:
• danno biologico temporaneo assoluto: €. 1.380,00,
• danno biologico temporaneo relativo 75%: €. 5.606,25,
• danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 8.625,00,
• danno biologico temporaneo relativo 25%: €. 2.587,50, per un totale di €. 18.198,75.
pagina 4 di 7 Nel complesso fanno €. 103.066,75 (€. 84.868,00 + €. 18.198,75).
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo di € 103.066,75 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data dell'occorso incidente (€ 87.978,47) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di €
113.035,84.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio, or ora liquidato, è dato di riconoscere, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa dell'attore adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
È infatti noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972, non vi è più spazio, in punto di diritto, per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
Ritiene il Tribunale di riconoscere, a petto della attestata congruità degli esborsi, le spese mediche sostenute da nella misura di €. 2.707,00. Parte_1
Nulla va riconosciuto a risarcimento della denunciata perdita della capacità lavorativa specifica: detto che, a tenore della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. 2023 n.
12605) , in tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti non pagina 5 di 7 consente di desumere in via presuntiva la diminuzione della capacità di produrre reddito, è sufficiente osservare, quanto al caso mano, che non è stato, non si dica provato, ma nemmeno allegata l'attività lavorativa realmente svolta o quella potenzialmente esercitabile da cui avrebbesi potuto trarre un reddito migliore rispetto a quello, rimasto del tutto sconosciuto, realmente esercitato allo stato per effetto delle subite lesioni.
L'esito del giudizio impone la condanna di , quale impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla refusione, in favore dell'attore, delle spese processuali a misura del DM 147/2022, sì come determinate applicando uno scaglione inferiore rispetto a quello del valore originario della domanda ((valore della causa: €. 52.001/€. 260.000 – compensi minimi – tutte le fasi processuali /il contributo unificato in €. 518,00 atteso il minor valore di quanto riconosciuto).
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1718/2020 RG, così statuisce: condanna , quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di Pt_1
a titolo di danno non patrimoniale, della complessiva somma di €. 113.035,84, oltre gli
[...]
interessi legali dalla data della presente statuizione sino al soddisfo e, a titolo di danno patrimoniale, €. 2.707,00, con gli interessi al tasso legale dal dì dei singoli esborsi sino al soddisfo.
CO , quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla refusione, in favore dell'attore, delle spese processuali che si liquidano in €. 7.597,00, in essi compresi €. 545,00 per esborsi ed €. 7.052,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali. Sono distratti in favore del procuratore costituito.
Le spese di CTU sono a carico di CO , quale impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Così deciso in Catania, il 27 gennaio 2025
pagina 6 di 7 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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