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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/11/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1173/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 14.10.2025, lette le note depositate da parte ricorrente, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1173 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa DA in nome e per conto di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Giovanna Bigi, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec Email_1 [...]
Email_2
Ricorrente CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Arrigo Silvestri, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ascoli Piceno, Via Tito Betuzio Barro n. 14 Reistente SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. la società in nome e per conto della società Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale affinché ordinasse alla società Controparte_1 [...]
l'immediato rilascio dell'immobile sito in Controguerra, Contrada Taiano, identificato Controparte_2 al NCEU del Comune di Controguerra al foglio 8, part. 355 (meglio identificato in atti), stante l'inadempimento di quest'ultima al contratto di leasing n. (10)533304. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_2 domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Con istanza depositata in data 13.10.2025 parte ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., rinuncia che è stata accettata da parte resistente. Ne deriva che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio a seguito pagina 1 di 2 di rinuncia agli atti e conseguente accettazione ex art. 306 c.p.c. Trattandosi di giudizio monocratico, in ragione della sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, il suddetto provvedimento deve avere la forma di sentenza. Invero, l'art. 178 co. 2 c.p.c. che prevede l'impugnazione dell'ordinanza di estinzione con il reclamo immediato al Collegio riguarda la sola «ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico» e, in ogni caso, la giurisprudenza ormai consolidata è pacifica nel ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889; Cass. civ., sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707). Le spese di lite, come da accordo tra le parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
in nome e per conto di contro
[...] Controparte_1 Controparte_2
così dispone:
[...]
1) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti e accettazione ex art. 306 c.p.c.;
2) spese di lite compensate Teramo, il 6.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 14.10.2025, lette le note depositate da parte ricorrente, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1173 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa DA in nome e per conto di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Giovanna Bigi, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec Email_1 [...]
Email_2
Ricorrente CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Arrigo Silvestri, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ascoli Piceno, Via Tito Betuzio Barro n. 14 Reistente SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. la società in nome e per conto della società Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale affinché ordinasse alla società Controparte_1 [...]
l'immediato rilascio dell'immobile sito in Controguerra, Contrada Taiano, identificato Controparte_2 al NCEU del Comune di Controguerra al foglio 8, part. 355 (meglio identificato in atti), stante l'inadempimento di quest'ultima al contratto di leasing n. (10)533304. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_2 domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Con istanza depositata in data 13.10.2025 parte ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., rinuncia che è stata accettata da parte resistente. Ne deriva che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio a seguito pagina 1 di 2 di rinuncia agli atti e conseguente accettazione ex art. 306 c.p.c. Trattandosi di giudizio monocratico, in ragione della sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, il suddetto provvedimento deve avere la forma di sentenza. Invero, l'art. 178 co. 2 c.p.c. che prevede l'impugnazione dell'ordinanza di estinzione con il reclamo immediato al Collegio riguarda la sola «ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico» e, in ogni caso, la giurisprudenza ormai consolidata è pacifica nel ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889; Cass. civ., sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707). Le spese di lite, come da accordo tra le parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
in nome e per conto di contro
[...] Controparte_1 Controparte_2
così dispone:
[...]
1) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti e accettazione ex art. 306 c.p.c.;
2) spese di lite compensate Teramo, il 6.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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