CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4426/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aci Castello - Via Dante 28 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230001732206503 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4504/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste in ricorso e chiede la condanna alle spese.
Il difensore del Comune di Aci Castello si riporta in atti chiedendo la compensazione delle spese atteso che la cartella di pagamento notificata al ricorrente non e' atto ad essa imputabile, avendo costituito il ruolo allorquando il contribuente era ancora in vita.
Il difensore di Riscossione si riporta in atti e contesta quanto sostenuto dall'ente impositore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22/05/2024 la signora Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_2, con il proprio difensore proponeva ricorso contro il comune di Aci Castello e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 29320230001732206503 relativa ad IMU anno 2018, di euro 18.421,88.
Premetteva:
che in data 27.2.2024 la sig.ra Nominativo_3 riceveva la notifica, quale erede del defunto marito sig. Nominativo_2, deceduto in Catania l'1.2.2023 della cartella di pagamento n. 29320230001732206503, dell'importo complessivo di € 18.421,88, relativa all'IMU anno 2014 (doc. 1);
che la sig. Modica, non è erede del defunto sig. Nominativo_2 né lo era alla data della notifica della cartella di pagamento, avendo rinunciato all'eredità giusta atto a rogito del notaio Nominativo_4 rep. N.
2.432 RACC. N.
2.016 registrato in Catania il 9.2.2023 al n. 4606 SERIE 1T (doc. 2). Invero, a norma dell'art. 521 c.c. (“retroattività della rinunzia”) . La rinuncia, pertanto, ha efficacia ex tunc. Sul punto, peraltro, si è espressa in più occasioni la Suprema Corte (e plurimis cfr. Cass. ord. n. 21006 del 22 luglio 2021), chiarendo come il chiamato all'eredità, che non abbia accettato e che vi rinunci, non possa essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, neanche in ambito tributario (non è affatto casuale che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 1, individui proprio gli eredi del contribuente quali i soggetti tenuti in solido al pagamento delle imposte gravanti sullo stesso de cuius), giacché il fisco, alla stregua di qualsiasi creditore, ben può utilizzare gli strumenti offerti dal codice civile a tutela della relativa posizione, come ad esempio l'impugnazione della rinuncia (art. 524 c.c.), ovvero la richiesta di nomina di un curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.), al quale validamente notificare l'avviso di accertamento, onde evitare di incorrere nella relativa decadenza per intempestività. Pertanto, il chiamato che non abbia accettato l'eredità ovvero che vi abbia rinunciato
(come nel caso di specie) non risponde delle obbligazioni tributarie riferibili al de cuius (Cfr., ex multis,
Cass. ordinanza, n. 24317/2020; Id. ordinanza n. 13639/2018). E del resto, gli art. 36, comma 1 del d.lgs.
n. 346/1990 (TUS) e 65, comma 1 del d.p.r. n. 600/1973 sono chiari nell'individuare quali soggetti passivi i soli "eredi" e non già i "chiamati". Ne viene pertanto l'illegittimità dell'impugnata cartella di pagamento, nonché di ogni atto e/o provvedimento ad essa prodromico, stante l'inopponibilità alla sig.ra Nominativo_3 della pertinente pretesa giuridica tributaria, non essendo costei, come invece erroneamente ritenuto dai resistenti, erede del defunto sig. Nominativo_2. Concludeva chiedendo: dichiarare nulla e/o annullare la cartella di pagamento n. 29320230001732206503, in uno al pertinente ruolo dell'importo complessivo di € 18.421,88, con vittoria di spese e compensi del Giudizio (anche relativi alla fase cautelare). Ccon riserva di depositare eventuale ricorso per motivi aggiunti e/o nuovi;
I
N Indirizzo_1 E PREVIA FISSAZIONE D'UDIENZA IN PRESENZA: Sospendere l'esecutività dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento oggi impugnati e dei pertinenti ruoli, all'uopo sussistendo sia il fumus boni iuris per le ragioni sopra esposte, sia il periculum in mora, nella specie consistente in una pur possibile e tuttavia illegittima azione esecutiva da parte dell'Ente di riscossione,
(essendo la cartella in discorso atto a ciò prodromico) ed alla luce peraltro dell'importo rilevante richiesto in pagamento.
Formulava istanza di trattazione in pubblica udienza in presenza sia in oridne alla spiegata domanda cautelare sia in ordine alla discussione e decisione sul merito del ricorso.
Allegava: 1) Cartella di pagamento impugnata n. 29320230001732206503; 2) Rinuncia all'eredità; Si allega altresì procura speciale al difensore. Con riserva di produrre ulteriore documentazione entro i termini di legge.
In data 26/11/2025 si costituiva in giudizio il comune di Aci Castello, il quale controdeduceva:
che con ricorso del 24/04/2024, la ricorrente impugnava la cartella di pagamento n.29320230001732206503 relativo all'omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2014 per l'importo complessivo pari ad € 18.421,88 notificata dall'Agente della Riscossione nella qualità di erede del sig.
Nominativo_2. In seno al predetto ricorso, la ricorrente rappresentava e documentava di aver rinunciato all'eredità del marito e di non essere dunque soggetto passivo di imposta;
che il defunto sig. Nominativo_2 era proprietario di una serie di immobili siti nel territorio comunale. Per l'anno di imposta 2014, questo Comune emetteva in data 28/11/2019 nei confronti del contribuente l'avviso di accertamento n. 271/2019 a titolo di omesso versamento dell'IMU. A seguito del mancato pagamento dell'imposta dovuta, questo Comune procedeva alla formazione del ruolo coattivo a suo nome e alla relativa trasmissione all'Agente della Riscossione per il proseguo dell'attività. Il 01/02/2023 il contribuente decedeva e l'Agenzia delle Entrate Riscossione emetteva e notificava tre distinte cartelle di pagamento, ciascuna per l'intero, e precisamente: • cartella di pagamento n.29320230001732206501 a carico della sig.ra Nominativo_5 (C.F. CF_1); • cartella di pagamento n.29320230001732206502 a carico del sig. Nominativo_5 (C.F. CF_2); • cartella di pagamento n.29320230001732206503 a carico della sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), oggetto della odierna impugnazione;
che gli eredi sono subentrati nella titolarità passiva del padre al momento del decesso di quest'ultimo, avvenuto il 1.2.2023 e questo Comune con la notifica dell'atto presupposto al sig. Nominativo_2 (nello specifico al suo tutore) e con la formazione del successivo ruolo coattivo a suo carico ha rispettato la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria garantendo la sequenza procedimentale degli atti volti alla riscossione del tributo. Le citate cartelle di pagamento venivano impugnate dinnanzi alla Corte di giustizia adita con tre distinti ricorsi rispettivamente rgr n 3023/2024;
RGR n .4429/2024 e l'odierno RGR n. 4426/2024. I giudizi relativi ai germani Nominativo_5 (RGR n. 3023/2024 ed RGR n. 4429/2024) sono stati riuniti per connessione oggettiva e definiti con sentenza di rigetto n.
4648/2025 (doc.2), con la quale la IX sezione di codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita ha confermato la presa tributaria contenuta in seno alle cartelle di pagamento impugnate;
che il Comune prende atto della rinuncia all'eredità da parte della sig.ra Modica, la quale quindi non è soggetto passivo dell'imposta e non può essere destinataria di alcuna richiesta di pagamento.
Conseguentemente, la cartella di pagamento n.29320230001732206503 dovrebbe essere annullata poiché gli unici soggetti passivi dell'IMU degli immobili ereditati dal sig. Nominativo_2 risultano la sig. ra Nominativo_5 e il sig. Nominativo_5; che il comune non è nelle condizioni di poter procedere al discarico dell'unico ruolo in quanto lo stesso è stato formato prima della morte del contribuente a suo carico, quindi l'eventuale discarico del ruolo
(unico) comporterà l'annullamento della pretesa anche nei confronti dei sigg.ri Nominativo_5 e Nominativo_5, in relazione ai quali la richiesta IMU è legittima, dovuta e confermata da codesta Ecc.ma Corte adita;
che con nota prot. n. 52523 del 26/11/2025 (doc.3) il comune ha chiesto all'Agente della Riscossione di prendere atto della rinuncia all'eredità della sig.ra Modica e per l'effetto adottare gli atti consequenziali nei suoi confronti mantenendo efficace il ruolo emesso e portato dalle cartelle di pagamento adottate a carico dei sig.ri Nominativo_5 e Nominativo_5, onde consentire, il proseguo della legittima attività di riscossione nei confronti di questi ultimi.
Concludeva chiedendo che la Corte di Giustizia adita voglia: prendere atto di quanto rappresentato e dell'impossibilità di questo Comune di procedere al discarico dell'unico ruolo portato dalla cartella di pagamento oggi impugnata e, conseguentemente , richiedere all'Agenzia delle Entrate riscossione, in virtù della rinuncia all'eredità della sig.ra Modica, di adottare gli atti consequenziali nei suoi confronti mantenendo efficace il ruolo emesso e portato dalle cartelle di pagamento adottate a carico dei sig.ri
Nominativo_5 e Nominativo_5, onde consentire, il proseguo della legittima attività di riscossione nei confronti di questi ultimi.
Allegava:
1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 15/7/2020; 2. sentenza CGT di primo grado di
Catania n.4648/2025; 3. nota prot. n. 52523/2025.
In data 27/11/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva:
Carenza di legittimazione passiva, invero, nessuna legittimazione passiva per eventuali vizi relativi alla formazione del ruolo può essere attribuita all'odierna resistente la quale non ha compiuto alcun atto se non quello di riceversi l'estratto ruolo formato dall'Ente Impositore. Ed invero la controversia, così come impostata dalla ricorrente, non verte su vizi propri della cartella di pagamento o dell'operato dell'Agente della Riscossione, bensì sull'esistenza stessa del presupposto soggettivo dell'obbligazione tributaria in capo alla destinataria della notifca. Tale questione attiene al rapporto sostanziale tra contribuente ed ente impositore. Di conseguenza, l'Agente della Riscossione è privo di legittimazione passiva rispetto a tale doglianza. La giurisprudenza è costante nel ritenere che, quando l'impugnazione della cartella ha ad oggetto vizi relativi alla pretesa impositiva (come la titolarità del debito), l'unico soggetto legittimato a contraddire è l'ente creditore, Comune di Aci Castello. In particolare, la ricorrente lamenta di non essere erede del di lei marito, sig. Nominativo_2, deceduto in Catania in data 1.02.2023 per aver, in data 9 febbraio 2023, proceduto a rinunciare all'eredità giusta atto a rogito del notaio Nominativo_4 rep. N.
2.432 RACC. N.
2.016 registrato in Catania il 9.2.2023 al n. 4606 SERIE 1T. 3 Solo per mero scrupolo di difesa si specifica che l'Ente Impositore, Comune di Aci Castello, ha provveduto a consegnare il ruolo all'odierno Concessionario in data 25.02.2023 e, dunque, in data successiva sia al decesso del sig. Nominativo_2 sia alla rinuncia all'eredità da parte della ricorrente sig.ra Modica. Pertanto, nella misura in cui si rendesse necessario eseguire un'istruttoria quanto alla sussistenza della debenza,
l'odierna deducente non può che rilevare il suo difetto di legittimazione passiva. Invero, legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione, allorquando siano dedotti vizi antecedenti alla consegna del ruolo, cui appartiene la doglianza relativa alla contestazione dei presupposti di formazione e validità dell'iscrizione a ruolo, è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito e soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo,
e non il soggetto incaricato della riscossione. L'agente del servizio della riscossione è, infatti, il soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione dei tributi, degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli accessori contenuti nei ruoli, atti che vengono formati dall'Ufficio e che costituiscono per l'agente titolo esecutivo. L'agente della riscossione non può (e non deve) pertanto svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente
Impositore. Anche la Suprema Corte ha precisato che la legittimazione passiva dell'agente trova giustificazione solo laddove oggetto della causa sia l'impugnazione di atti ad esso direttamente riferibili ed in quanto inficiati da errori che siano allo stesso imputabili. Infatti, la Corte di Cassazione con le sentenze n. 3242/2007 e n. 11667 del 2001 ha ribadito che "la giurisprudenza anche di legittimità e la dottrina successive hanno affermato che il concessionario del servizio di riscossione è parte del processo tributario (non ogni volta che sia impugnato un atto da lui formato, ma solo) quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori a lui direttamente imputabili" (si veda anche la sentenza della Commissione Provinciale di Torino n. 34/12/2008 depositata in data 27 giugno 2008). La legittimazione passiva dell'agente sussiste pertanto: "solo allorquando venga ritenuta fondata una censura contro un atto da esso compiuto nell'esercizio dei propri poteri di esattore e non quando la censura investe un atto dell'Ufficio che aziona la pretesa fiscale" (Commissione Tributaria di Venezia 27 dicembre 1997, n. 147 conforme a Cassazione Civile 10 settembre 2007, n. 18972, 14 febbraio 2007, n.
3242, 12 luglio 2005, n. 14669 ed infine 6 maggio 2001, n. 6450). Ciò trova conferma anche nella
Circolare Ministeriale n. 98/E dell'aprile del 1996, ove si sostiene 4 che il concessionario del servizio, ora
Agente della Riscossione (D.L. 203/2005), possa ritenersi parte del processo tributario solo quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, commessi nella compilazione o intestazione della cartella di pagamento e degli avvisi di mora o nella notificazione di tali atti. Con sentenza n. 21315 del 15 ottobre 2010, infine, la Cassazione Civile, Sezione
Tributaria è tornata in argomento evidenziando che: "Deve, invero, ritenersi ormai consolidato il principio secondo cui la posizione del concessionario nei confronti del contribuente, esaurendosi nella funzione di mero destinatario del pagamento, non comporta una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale, nè processuale, tra l'ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest'ultimo (a parte l'esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell'operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come formato dall'ente (Cass., 26 gennaio 2010, N.
1372; Cass., 16 gennaio 2009 n. 933). Già in precedenza questa Corte, dapprima con la sentenza n.
19150 del 2004 e poi con la nota decisione delle Sez. Unite n. 16412 del 2007, ha stabilito il principio secondo cui nelle liti riguardanti l'impugnazione della cartella esattoriale "la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario". In altri termini, essendo l'agente del servizio della riscossione un mero "esecutore", unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito da parte ricorrente è l'ufficio impositore. Le attribuzioni dell'Agente della Riscossione, in effetti, sono normalmente limitate alla riscossione dei tributi con la conseguenza che, qualora la contestazione degli atti da questo formati si fondi su ragioni sostanziali che esulano dalla sua competenza, dovranno essere coinvolti direttamente gli uffici concedenti. Ne consegue, dunque, come l'Agente della Riscossione risulti estraneo al processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore. Sarà, pertanto, esclusivo onere di quest'ultimo replicare sulle eccezioni di merito ex adverso sollevate in ricorso. Alla luce, pertanto, delle suesposte considerazioni, si insiste nella richiesta di declaratoria di illegittimità della domanda avversa, come e se formulata nei confronti dello scrivente Agente della 5 Riscossione, per difetto di legittimazione passiva di questo, con ogni conseguenziale provvedimento anche e soprattutto in ordine alle spese di lite. Alla luce di quanto osservato, posto che le doglianze proposte dalla contribuente non attengono all'attività di riscossione o ai vizi della cartella di pagamento, l'ente della riscossione ribadisce la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'ente impositore quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze in richiamo. Stante, peraltro, la chiamata in giudizio dell'Ente impositore – Comune di Aci Castello -, proprio per le argomentate ragioni sopra esposte, va da sé che nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione sopra formulata e di contemporaneo accoglimento della domanda avversa, lo scrivente Agente della Riscossione debba essere garantito e manlevato dall'Ente impositore da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite.
b) assoluta legittimità della procedura di riscossione, rilevava che appaiono del tutto infondate le domande formulate nel ricorso, almeno quelle che hanno quale destinatario l'Agenzia Entrate –
Riscossione, che si trova, suo malgrado, coinvolta nel presente giudizio nonostante abbia adottato ogni atto in conformità alla legge. Invero, l'Agente della Riscossione, a seguito della consegna del ruolo, può e deve, anzi senza discrezionalità alcuna in ordine al credito, trattandosi di pubblico servizio, procedere per la riscossione nei confronti del contribuente debitore, anche in via esecutiva avvalendosi della specifica normativa in materia. Per la riscossione delle somme non pagate, ADER procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo esattoriale, che costituisce titolo esecutivo. Ruolo che viene notificato al contribuente debitore tramite cartella esattoriale. Nella fattispecie, il Concessionario della pubblica
Riscossione non ha fatto altro che rispettare le vigenti disposizioni normative che regolano la riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, procedendo alla regolare notifica della cartella di pagamento. Tale circostanza, peraltro, non è stata neppure oggetto di contestazione ad opera del ricorrente, dando ulteriore conferma della legittimità dell'operato dell'Agente della Riscossione. E' bene ricordare, infine, che il ruolo formato dall'Ente impositore è trasmesso esclusivamente per via telematica al Concessionario secondo un sistema che consente al solo Ente creditore, titolare del credito, di intervenire e modificare i ruoli esattoriali. Ciò anche nell'ipotesi di adozione di un atto che annulla la cartella esattoriale. Deve essere, infatti, l'Ente titolare del credito ad annullare il ruolo e rinunciare al credito, dandone comunicazione al Concessionario. Nella fattispecie il Concessionario della Riscossione ha provveduto alla notifica dell'atto oggi opposto in assenza di qualsivoglia preventiva comunicazione da parte dell'Ente creditore, relativa a presunti sgravi e/o annullamenti e/o sospensioni. In conclusione non residuano dubbi circa la natura vincolata dell'attività di riscossione: L'Agente della Riscossione svolge un'attività meramente esecutiva e vincolata sulla base del ruolo formato e reso esecutivo dall'ente creditore.
L'Agente non ha il potere né il dovere di sindacare nel merito la legittimità della pretesa impositiva o la corretta individuazione del soggetto debitore, come risultante dal ruolo. La responsabilità per il contenuto del ruolo e per l'individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria ricade unicamente sull'ente impositore che lo ha formato, in questo caso il Comune di Aci Castello.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento impugnata per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
ancora preliminarmente, ritenere e dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva di ADER per i motivi indicati in narrativa;
In via subordinata, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e in diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della
Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
ritenere e dichiarare che la procedura di riscossione intrapresa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione è legittima;
condannare il Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
ancora in subordine, condannare l'Ente impositore, nell'ipotesi del mancato presupposto per procedere alla riscossione a mezzo dei ruoli a rimborsare all'Agenzia delle Entrate Riscossione la somma anticipata dalla medesima e di cui potrebbe essere gravata in ragione del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Chiedeva, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Faceva riserva di articolare ogni e più ampio mezzo istruttorio, oltre che di produrre documenti che si rileveranno utili e conducenti ai fini della causa.
Allegava: 01) procura alle liti;
02) originale ricorso notificato;
03) cartella di pagamento n.
29320230001732206503 e relata;
04) estratto di ruolo cartella di pagamento n.29320230001732206503;
05) Istanza trattazione pubblica udienza da remoto;
06) Procura ADER repertorio nr 180134 raccolta nr
12348 del 22/06/2023; 07) Attestazione di conformità semplificata
All'udienza del 19/12/2025 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento ascende ad IMU anno 2014, dovuta dal genitore della ricorrente, sig. Nominativo_2, deceduto il 1.2.2023;
che la ricorrente è priva di soggettività passiva d'imposta, stante che, la stessa ha rinunciato all'eredità del proprio genitore Nominativo_2 , giusta atto a rogito del notaio Nominativo_4 rep. N.
2.432 RACC. N.
2.016 registrato in Catania il 9.2.2023 al n. 4606 SERIE 1T, versato in atti e non contestato;
che il ruolo unico formato dal comune di Aci Castello è legittimo, posto che lo stesso ha efficacia e valenza nei confronti degli altri coeredi, mentre in costanza di rinuncia all'eredità la cartella di pagamento impugnata intestata alla ricorrente, appare illegittima, per cui va annullata per assenza del presupposto di riscossione nei confronti di quest'ultima.
Per l'effetto, la Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese nei confronti dell'Agenzia della Riscossione ed a favore della ricorrente, come da dispositivo. Le spese vanno compensate, invece, nei confronti del Comune di
Aci Castello, posto che, lo stesso, facendosi parte diligente ha chiesto al concessionario della riscossione, di prendere atto della rinuncia all'eredità, emettendo giusti atti conseguenziali, non potendo il comune stesso annullare il ruolo unico sussistendo la soggettività passiva d'imposta di altri soggetti, obbligati al pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 1500,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa, se ed in quanto dovuti. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra parte ricorrente e il Comune di Aci
Castello. Così decisi in Catania il 19 dicembre 2025 Il giudice relatore Santo Lopes Il Presidente Liborio
Fazzi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4426/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aci Castello - Via Dante 28 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230001732206503 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4504/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste in ricorso e chiede la condanna alle spese.
Il difensore del Comune di Aci Castello si riporta in atti chiedendo la compensazione delle spese atteso che la cartella di pagamento notificata al ricorrente non e' atto ad essa imputabile, avendo costituito il ruolo allorquando il contribuente era ancora in vita.
Il difensore di Riscossione si riporta in atti e contesta quanto sostenuto dall'ente impositore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22/05/2024 la signora Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_2, con il proprio difensore proponeva ricorso contro il comune di Aci Castello e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 29320230001732206503 relativa ad IMU anno 2018, di euro 18.421,88.
Premetteva:
che in data 27.2.2024 la sig.ra Nominativo_3 riceveva la notifica, quale erede del defunto marito sig. Nominativo_2, deceduto in Catania l'1.2.2023 della cartella di pagamento n. 29320230001732206503, dell'importo complessivo di € 18.421,88, relativa all'IMU anno 2014 (doc. 1);
che la sig. Modica, non è erede del defunto sig. Nominativo_2 né lo era alla data della notifica della cartella di pagamento, avendo rinunciato all'eredità giusta atto a rogito del notaio Nominativo_4 rep. N.
2.432 RACC. N.
2.016 registrato in Catania il 9.2.2023 al n. 4606 SERIE 1T (doc. 2). Invero, a norma dell'art. 521 c.c. (“retroattività della rinunzia”) . La rinuncia, pertanto, ha efficacia ex tunc. Sul punto, peraltro, si è espressa in più occasioni la Suprema Corte (e plurimis cfr. Cass. ord. n. 21006 del 22 luglio 2021), chiarendo come il chiamato all'eredità, che non abbia accettato e che vi rinunci, non possa essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, neanche in ambito tributario (non è affatto casuale che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 1, individui proprio gli eredi del contribuente quali i soggetti tenuti in solido al pagamento delle imposte gravanti sullo stesso de cuius), giacché il fisco, alla stregua di qualsiasi creditore, ben può utilizzare gli strumenti offerti dal codice civile a tutela della relativa posizione, come ad esempio l'impugnazione della rinuncia (art. 524 c.c.), ovvero la richiesta di nomina di un curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.), al quale validamente notificare l'avviso di accertamento, onde evitare di incorrere nella relativa decadenza per intempestività. Pertanto, il chiamato che non abbia accettato l'eredità ovvero che vi abbia rinunciato
(come nel caso di specie) non risponde delle obbligazioni tributarie riferibili al de cuius (Cfr., ex multis,
Cass. ordinanza, n. 24317/2020; Id. ordinanza n. 13639/2018). E del resto, gli art. 36, comma 1 del d.lgs.
n. 346/1990 (TUS) e 65, comma 1 del d.p.r. n. 600/1973 sono chiari nell'individuare quali soggetti passivi i soli "eredi" e non già i "chiamati". Ne viene pertanto l'illegittimità dell'impugnata cartella di pagamento, nonché di ogni atto e/o provvedimento ad essa prodromico, stante l'inopponibilità alla sig.ra Nominativo_3 della pertinente pretesa giuridica tributaria, non essendo costei, come invece erroneamente ritenuto dai resistenti, erede del defunto sig. Nominativo_2. Concludeva chiedendo: dichiarare nulla e/o annullare la cartella di pagamento n. 29320230001732206503, in uno al pertinente ruolo dell'importo complessivo di € 18.421,88, con vittoria di spese e compensi del Giudizio (anche relativi alla fase cautelare). Ccon riserva di depositare eventuale ricorso per motivi aggiunti e/o nuovi;
I
N Indirizzo_1 E PREVIA FISSAZIONE D'UDIENZA IN PRESENZA: Sospendere l'esecutività dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento oggi impugnati e dei pertinenti ruoli, all'uopo sussistendo sia il fumus boni iuris per le ragioni sopra esposte, sia il periculum in mora, nella specie consistente in una pur possibile e tuttavia illegittima azione esecutiva da parte dell'Ente di riscossione,
(essendo la cartella in discorso atto a ciò prodromico) ed alla luce peraltro dell'importo rilevante richiesto in pagamento.
Formulava istanza di trattazione in pubblica udienza in presenza sia in oridne alla spiegata domanda cautelare sia in ordine alla discussione e decisione sul merito del ricorso.
Allegava: 1) Cartella di pagamento impugnata n. 29320230001732206503; 2) Rinuncia all'eredità; Si allega altresì procura speciale al difensore. Con riserva di produrre ulteriore documentazione entro i termini di legge.
In data 26/11/2025 si costituiva in giudizio il comune di Aci Castello, il quale controdeduceva:
che con ricorso del 24/04/2024, la ricorrente impugnava la cartella di pagamento n.29320230001732206503 relativo all'omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2014 per l'importo complessivo pari ad € 18.421,88 notificata dall'Agente della Riscossione nella qualità di erede del sig.
Nominativo_2. In seno al predetto ricorso, la ricorrente rappresentava e documentava di aver rinunciato all'eredità del marito e di non essere dunque soggetto passivo di imposta;
che il defunto sig. Nominativo_2 era proprietario di una serie di immobili siti nel territorio comunale. Per l'anno di imposta 2014, questo Comune emetteva in data 28/11/2019 nei confronti del contribuente l'avviso di accertamento n. 271/2019 a titolo di omesso versamento dell'IMU. A seguito del mancato pagamento dell'imposta dovuta, questo Comune procedeva alla formazione del ruolo coattivo a suo nome e alla relativa trasmissione all'Agente della Riscossione per il proseguo dell'attività. Il 01/02/2023 il contribuente decedeva e l'Agenzia delle Entrate Riscossione emetteva e notificava tre distinte cartelle di pagamento, ciascuna per l'intero, e precisamente: • cartella di pagamento n.29320230001732206501 a carico della sig.ra Nominativo_5 (C.F. CF_1); • cartella di pagamento n.29320230001732206502 a carico del sig. Nominativo_5 (C.F. CF_2); • cartella di pagamento n.29320230001732206503 a carico della sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), oggetto della odierna impugnazione;
che gli eredi sono subentrati nella titolarità passiva del padre al momento del decesso di quest'ultimo, avvenuto il 1.2.2023 e questo Comune con la notifica dell'atto presupposto al sig. Nominativo_2 (nello specifico al suo tutore) e con la formazione del successivo ruolo coattivo a suo carico ha rispettato la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria garantendo la sequenza procedimentale degli atti volti alla riscossione del tributo. Le citate cartelle di pagamento venivano impugnate dinnanzi alla Corte di giustizia adita con tre distinti ricorsi rispettivamente rgr n 3023/2024;
RGR n .4429/2024 e l'odierno RGR n. 4426/2024. I giudizi relativi ai germani Nominativo_5 (RGR n. 3023/2024 ed RGR n. 4429/2024) sono stati riuniti per connessione oggettiva e definiti con sentenza di rigetto n.
4648/2025 (doc.2), con la quale la IX sezione di codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita ha confermato la presa tributaria contenuta in seno alle cartelle di pagamento impugnate;
che il Comune prende atto della rinuncia all'eredità da parte della sig.ra Modica, la quale quindi non è soggetto passivo dell'imposta e non può essere destinataria di alcuna richiesta di pagamento.
Conseguentemente, la cartella di pagamento n.29320230001732206503 dovrebbe essere annullata poiché gli unici soggetti passivi dell'IMU degli immobili ereditati dal sig. Nominativo_2 risultano la sig. ra Nominativo_5 e il sig. Nominativo_5; che il comune non è nelle condizioni di poter procedere al discarico dell'unico ruolo in quanto lo stesso è stato formato prima della morte del contribuente a suo carico, quindi l'eventuale discarico del ruolo
(unico) comporterà l'annullamento della pretesa anche nei confronti dei sigg.ri Nominativo_5 e Nominativo_5, in relazione ai quali la richiesta IMU è legittima, dovuta e confermata da codesta Ecc.ma Corte adita;
che con nota prot. n. 52523 del 26/11/2025 (doc.3) il comune ha chiesto all'Agente della Riscossione di prendere atto della rinuncia all'eredità della sig.ra Modica e per l'effetto adottare gli atti consequenziali nei suoi confronti mantenendo efficace il ruolo emesso e portato dalle cartelle di pagamento adottate a carico dei sig.ri Nominativo_5 e Nominativo_5, onde consentire, il proseguo della legittima attività di riscossione nei confronti di questi ultimi.
Concludeva chiedendo che la Corte di Giustizia adita voglia: prendere atto di quanto rappresentato e dell'impossibilità di questo Comune di procedere al discarico dell'unico ruolo portato dalla cartella di pagamento oggi impugnata e, conseguentemente , richiedere all'Agenzia delle Entrate riscossione, in virtù della rinuncia all'eredità della sig.ra Modica, di adottare gli atti consequenziali nei suoi confronti mantenendo efficace il ruolo emesso e portato dalle cartelle di pagamento adottate a carico dei sig.ri
Nominativo_5 e Nominativo_5, onde consentire, il proseguo della legittima attività di riscossione nei confronti di questi ultimi.
Allegava:
1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 15/7/2020; 2. sentenza CGT di primo grado di
Catania n.4648/2025; 3. nota prot. n. 52523/2025.
In data 27/11/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva:
Carenza di legittimazione passiva, invero, nessuna legittimazione passiva per eventuali vizi relativi alla formazione del ruolo può essere attribuita all'odierna resistente la quale non ha compiuto alcun atto se non quello di riceversi l'estratto ruolo formato dall'Ente Impositore. Ed invero la controversia, così come impostata dalla ricorrente, non verte su vizi propri della cartella di pagamento o dell'operato dell'Agente della Riscossione, bensì sull'esistenza stessa del presupposto soggettivo dell'obbligazione tributaria in capo alla destinataria della notifca. Tale questione attiene al rapporto sostanziale tra contribuente ed ente impositore. Di conseguenza, l'Agente della Riscossione è privo di legittimazione passiva rispetto a tale doglianza. La giurisprudenza è costante nel ritenere che, quando l'impugnazione della cartella ha ad oggetto vizi relativi alla pretesa impositiva (come la titolarità del debito), l'unico soggetto legittimato a contraddire è l'ente creditore, Comune di Aci Castello. In particolare, la ricorrente lamenta di non essere erede del di lei marito, sig. Nominativo_2, deceduto in Catania in data 1.02.2023 per aver, in data 9 febbraio 2023, proceduto a rinunciare all'eredità giusta atto a rogito del notaio Nominativo_4 rep. N.
2.432 RACC. N.
2.016 registrato in Catania il 9.2.2023 al n. 4606 SERIE 1T. 3 Solo per mero scrupolo di difesa si specifica che l'Ente Impositore, Comune di Aci Castello, ha provveduto a consegnare il ruolo all'odierno Concessionario in data 25.02.2023 e, dunque, in data successiva sia al decesso del sig. Nominativo_2 sia alla rinuncia all'eredità da parte della ricorrente sig.ra Modica. Pertanto, nella misura in cui si rendesse necessario eseguire un'istruttoria quanto alla sussistenza della debenza,
l'odierna deducente non può che rilevare il suo difetto di legittimazione passiva. Invero, legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione, allorquando siano dedotti vizi antecedenti alla consegna del ruolo, cui appartiene la doglianza relativa alla contestazione dei presupposti di formazione e validità dell'iscrizione a ruolo, è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito e soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo,
e non il soggetto incaricato della riscossione. L'agente del servizio della riscossione è, infatti, il soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione dei tributi, degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli accessori contenuti nei ruoli, atti che vengono formati dall'Ufficio e che costituiscono per l'agente titolo esecutivo. L'agente della riscossione non può (e non deve) pertanto svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente
Impositore. Anche la Suprema Corte ha precisato che la legittimazione passiva dell'agente trova giustificazione solo laddove oggetto della causa sia l'impugnazione di atti ad esso direttamente riferibili ed in quanto inficiati da errori che siano allo stesso imputabili. Infatti, la Corte di Cassazione con le sentenze n. 3242/2007 e n. 11667 del 2001 ha ribadito che "la giurisprudenza anche di legittimità e la dottrina successive hanno affermato che il concessionario del servizio di riscossione è parte del processo tributario (non ogni volta che sia impugnato un atto da lui formato, ma solo) quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori a lui direttamente imputabili" (si veda anche la sentenza della Commissione Provinciale di Torino n. 34/12/2008 depositata in data 27 giugno 2008). La legittimazione passiva dell'agente sussiste pertanto: "solo allorquando venga ritenuta fondata una censura contro un atto da esso compiuto nell'esercizio dei propri poteri di esattore e non quando la censura investe un atto dell'Ufficio che aziona la pretesa fiscale" (Commissione Tributaria di Venezia 27 dicembre 1997, n. 147 conforme a Cassazione Civile 10 settembre 2007, n. 18972, 14 febbraio 2007, n.
3242, 12 luglio 2005, n. 14669 ed infine 6 maggio 2001, n. 6450). Ciò trova conferma anche nella
Circolare Ministeriale n. 98/E dell'aprile del 1996, ove si sostiene 4 che il concessionario del servizio, ora
Agente della Riscossione (D.L. 203/2005), possa ritenersi parte del processo tributario solo quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, commessi nella compilazione o intestazione della cartella di pagamento e degli avvisi di mora o nella notificazione di tali atti. Con sentenza n. 21315 del 15 ottobre 2010, infine, la Cassazione Civile, Sezione
Tributaria è tornata in argomento evidenziando che: "Deve, invero, ritenersi ormai consolidato il principio secondo cui la posizione del concessionario nei confronti del contribuente, esaurendosi nella funzione di mero destinatario del pagamento, non comporta una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale, nè processuale, tra l'ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest'ultimo (a parte l'esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell'operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come formato dall'ente (Cass., 26 gennaio 2010, N.
1372; Cass., 16 gennaio 2009 n. 933). Già in precedenza questa Corte, dapprima con la sentenza n.
19150 del 2004 e poi con la nota decisione delle Sez. Unite n. 16412 del 2007, ha stabilito il principio secondo cui nelle liti riguardanti l'impugnazione della cartella esattoriale "la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario". In altri termini, essendo l'agente del servizio della riscossione un mero "esecutore", unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito da parte ricorrente è l'ufficio impositore. Le attribuzioni dell'Agente della Riscossione, in effetti, sono normalmente limitate alla riscossione dei tributi con la conseguenza che, qualora la contestazione degli atti da questo formati si fondi su ragioni sostanziali che esulano dalla sua competenza, dovranno essere coinvolti direttamente gli uffici concedenti. Ne consegue, dunque, come l'Agente della Riscossione risulti estraneo al processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore. Sarà, pertanto, esclusivo onere di quest'ultimo replicare sulle eccezioni di merito ex adverso sollevate in ricorso. Alla luce, pertanto, delle suesposte considerazioni, si insiste nella richiesta di declaratoria di illegittimità della domanda avversa, come e se formulata nei confronti dello scrivente Agente della 5 Riscossione, per difetto di legittimazione passiva di questo, con ogni conseguenziale provvedimento anche e soprattutto in ordine alle spese di lite. Alla luce di quanto osservato, posto che le doglianze proposte dalla contribuente non attengono all'attività di riscossione o ai vizi della cartella di pagamento, l'ente della riscossione ribadisce la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'ente impositore quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze in richiamo. Stante, peraltro, la chiamata in giudizio dell'Ente impositore – Comune di Aci Castello -, proprio per le argomentate ragioni sopra esposte, va da sé che nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione sopra formulata e di contemporaneo accoglimento della domanda avversa, lo scrivente Agente della Riscossione debba essere garantito e manlevato dall'Ente impositore da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite.
b) assoluta legittimità della procedura di riscossione, rilevava che appaiono del tutto infondate le domande formulate nel ricorso, almeno quelle che hanno quale destinatario l'Agenzia Entrate –
Riscossione, che si trova, suo malgrado, coinvolta nel presente giudizio nonostante abbia adottato ogni atto in conformità alla legge. Invero, l'Agente della Riscossione, a seguito della consegna del ruolo, può e deve, anzi senza discrezionalità alcuna in ordine al credito, trattandosi di pubblico servizio, procedere per la riscossione nei confronti del contribuente debitore, anche in via esecutiva avvalendosi della specifica normativa in materia. Per la riscossione delle somme non pagate, ADER procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo esattoriale, che costituisce titolo esecutivo. Ruolo che viene notificato al contribuente debitore tramite cartella esattoriale. Nella fattispecie, il Concessionario della pubblica
Riscossione non ha fatto altro che rispettare le vigenti disposizioni normative che regolano la riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, procedendo alla regolare notifica della cartella di pagamento. Tale circostanza, peraltro, non è stata neppure oggetto di contestazione ad opera del ricorrente, dando ulteriore conferma della legittimità dell'operato dell'Agente della Riscossione. E' bene ricordare, infine, che il ruolo formato dall'Ente impositore è trasmesso esclusivamente per via telematica al Concessionario secondo un sistema che consente al solo Ente creditore, titolare del credito, di intervenire e modificare i ruoli esattoriali. Ciò anche nell'ipotesi di adozione di un atto che annulla la cartella esattoriale. Deve essere, infatti, l'Ente titolare del credito ad annullare il ruolo e rinunciare al credito, dandone comunicazione al Concessionario. Nella fattispecie il Concessionario della Riscossione ha provveduto alla notifica dell'atto oggi opposto in assenza di qualsivoglia preventiva comunicazione da parte dell'Ente creditore, relativa a presunti sgravi e/o annullamenti e/o sospensioni. In conclusione non residuano dubbi circa la natura vincolata dell'attività di riscossione: L'Agente della Riscossione svolge un'attività meramente esecutiva e vincolata sulla base del ruolo formato e reso esecutivo dall'ente creditore.
L'Agente non ha il potere né il dovere di sindacare nel merito la legittimità della pretesa impositiva o la corretta individuazione del soggetto debitore, come risultante dal ruolo. La responsabilità per il contenuto del ruolo e per l'individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria ricade unicamente sull'ente impositore che lo ha formato, in questo caso il Comune di Aci Castello.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento impugnata per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
ancora preliminarmente, ritenere e dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva di ADER per i motivi indicati in narrativa;
In via subordinata, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e in diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della
Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
ritenere e dichiarare che la procedura di riscossione intrapresa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione è legittima;
condannare il Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
ancora in subordine, condannare l'Ente impositore, nell'ipotesi del mancato presupposto per procedere alla riscossione a mezzo dei ruoli a rimborsare all'Agenzia delle Entrate Riscossione la somma anticipata dalla medesima e di cui potrebbe essere gravata in ragione del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Chiedeva, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Faceva riserva di articolare ogni e più ampio mezzo istruttorio, oltre che di produrre documenti che si rileveranno utili e conducenti ai fini della causa.
Allegava: 01) procura alle liti;
02) originale ricorso notificato;
03) cartella di pagamento n.
29320230001732206503 e relata;
04) estratto di ruolo cartella di pagamento n.29320230001732206503;
05) Istanza trattazione pubblica udienza da remoto;
06) Procura ADER repertorio nr 180134 raccolta nr
12348 del 22/06/2023; 07) Attestazione di conformità semplificata
All'udienza del 19/12/2025 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento ascende ad IMU anno 2014, dovuta dal genitore della ricorrente, sig. Nominativo_2, deceduto il 1.2.2023;
che la ricorrente è priva di soggettività passiva d'imposta, stante che, la stessa ha rinunciato all'eredità del proprio genitore Nominativo_2 , giusta atto a rogito del notaio Nominativo_4 rep. N.
2.432 RACC. N.
2.016 registrato in Catania il 9.2.2023 al n. 4606 SERIE 1T, versato in atti e non contestato;
che il ruolo unico formato dal comune di Aci Castello è legittimo, posto che lo stesso ha efficacia e valenza nei confronti degli altri coeredi, mentre in costanza di rinuncia all'eredità la cartella di pagamento impugnata intestata alla ricorrente, appare illegittima, per cui va annullata per assenza del presupposto di riscossione nei confronti di quest'ultima.
Per l'effetto, la Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese nei confronti dell'Agenzia della Riscossione ed a favore della ricorrente, come da dispositivo. Le spese vanno compensate, invece, nei confronti del Comune di
Aci Castello, posto che, lo stesso, facendosi parte diligente ha chiesto al concessionario della riscossione, di prendere atto della rinuncia all'eredità, emettendo giusti atti conseguenziali, non potendo il comune stesso annullare il ruolo unico sussistendo la soggettività passiva d'imposta di altri soggetti, obbligati al pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 1500,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa, se ed in quanto dovuti. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra parte ricorrente e il Comune di Aci
Castello. Così decisi in Catania il 19 dicembre 2025 Il giudice relatore Santo Lopes Il Presidente Liborio
Fazzi