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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 835/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8572/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035344013 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035344013 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035344013 TARSU/TIA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035344013 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035344013 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 5425/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 Ricorrente_2 , come in atti rappresentata e difesa, impugnava la cartella di pagamento n. 29520240035344013000, notificata in data 03.10.2024, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 2.519,88, a titolo di tassa raccolta rifiuti, in riferimento agli anni di imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica e allegazione degli atti prodromici;
per intervenuta prescrizione del credito.
L'Società_1 s.p.a. è rimasta contumace, mentre l'AdER si è costituita, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a questioni riguardanti l'attività dell'ente impositore.
Il contribuente ha specificato le proprie difese con successive memorie illustrative.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è manifestamente fondato.
A fronte della mancata prova di qualsivoglia atto interruttivo sottostante la cartella impugnata, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione, pacificamente quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c. (cfr., ex multis, Sez. 5,
Sentenza n. 24679 del 23/11/2011), integrando il pagamento una prestazione periodica dovuta in ragione delle singole annualità. Parimenti decorso è il termine decadenziale ex art. 1 co. 161 L. 296/06, essendo il pagamento della tariffa dovuto entro l'anno cui afferisce il tributo ed iniziando a decorrere da tale anno il termine quinquennale.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018). Tali spese sono distratte in favore del difensore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c., assumendo di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna le parti convenute in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Cosi è deciso in Messina li, 22 settembre 2025
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8572/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035344013 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035344013 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035344013 TARSU/TIA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035344013 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035344013 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 5425/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 Ricorrente_2 , come in atti rappresentata e difesa, impugnava la cartella di pagamento n. 29520240035344013000, notificata in data 03.10.2024, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 2.519,88, a titolo di tassa raccolta rifiuti, in riferimento agli anni di imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica e allegazione degli atti prodromici;
per intervenuta prescrizione del credito.
L'Società_1 s.p.a. è rimasta contumace, mentre l'AdER si è costituita, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a questioni riguardanti l'attività dell'ente impositore.
Il contribuente ha specificato le proprie difese con successive memorie illustrative.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è manifestamente fondato.
A fronte della mancata prova di qualsivoglia atto interruttivo sottostante la cartella impugnata, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione, pacificamente quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c. (cfr., ex multis, Sez. 5,
Sentenza n. 24679 del 23/11/2011), integrando il pagamento una prestazione periodica dovuta in ragione delle singole annualità. Parimenti decorso è il termine decadenziale ex art. 1 co. 161 L. 296/06, essendo il pagamento della tariffa dovuto entro l'anno cui afferisce il tributo ed iniziando a decorrere da tale anno il termine quinquennale.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018). Tali spese sono distratte in favore del difensore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c., assumendo di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna le parti convenute in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Cosi è deciso in Messina li, 22 settembre 2025