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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/09/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 500 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Pratticò Presidente dr.ssa Maria Teresa gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03/12/1963 ), e
( , nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(RC) il 19/06/1966 ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VIRGILLITO MARIO
- ricorrenti - Oggetto: separazione consensuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 18/06/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione Parte_2 personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/06/1989 in Gioia Tauro (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, (Atto n.41, parte II, serie A - anno 1989), e che dall'unione sono nati i figli il 29 novembre 1991, e , a Per_1 Per_2
Taurianova (RC), il 7 gennaio 1994, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. vivranno separati con reciproco rispetto e liberi ciascuno di fissare la propria residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
2. nessuna forma di mantenimento sarà prevista per i coniugi;
3. la casa coniugale con tutti gli arredi rimarrà nella disponibilità della sig.ra che continuerà ad abitarci;
Parte_2
1 4. il sig. trasferirà la sua residenza nell'abitazione sita sempre in Parte_1
C.da Mingò di Gioia Tauro di proprietà della sig.ra Parte_2
5. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Gioia Tauro (RC) in data 4 giugno 1989, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Gioia Tauro (Atto n.41, parte II, serie A - anno 1989), in regime di separazione di beni in data 04/06/1989 e che dall'unione sono nati due figli
, a Gioia Tauro (RC), il 29 novembre 1991, e , a Taurianova (RC), il Per_1 Per_2
7 gennaio 1994, entrambi maggiorenni, coniugati ed economicamente indipendenti. La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) vivranno separati con reciproco rispetto e liberi ciascuno di fissare la propria residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
2) nessuna forma di mantenimento sarà prevista per i coniugi;
3) la casa coniugale con tutti gli arredi rimarrà nella disponibilità della sig.ra che continuerà ad abitarci;
Parte_2
4) il sig. trasferirà la sua residenza nell'abitazione sita Parte_1 sempre in C.da Mingò di Gioia Tauro di proprietà della sig.ra
[...]
Parte_2
2 5) iconiugi si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Presidente
Natina Pratticò
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Pratticò Presidente dr.ssa Maria Teresa gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03/12/1963 ), e
( , nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(RC) il 19/06/1966 ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VIRGILLITO MARIO
- ricorrenti - Oggetto: separazione consensuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 18/06/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione Parte_2 personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/06/1989 in Gioia Tauro (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, (Atto n.41, parte II, serie A - anno 1989), e che dall'unione sono nati i figli il 29 novembre 1991, e , a Per_1 Per_2
Taurianova (RC), il 7 gennaio 1994, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. vivranno separati con reciproco rispetto e liberi ciascuno di fissare la propria residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
2. nessuna forma di mantenimento sarà prevista per i coniugi;
3. la casa coniugale con tutti gli arredi rimarrà nella disponibilità della sig.ra che continuerà ad abitarci;
Parte_2
1 4. il sig. trasferirà la sua residenza nell'abitazione sita sempre in Parte_1
C.da Mingò di Gioia Tauro di proprietà della sig.ra Parte_2
5. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Gioia Tauro (RC) in data 4 giugno 1989, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Gioia Tauro (Atto n.41, parte II, serie A - anno 1989), in regime di separazione di beni in data 04/06/1989 e che dall'unione sono nati due figli
, a Gioia Tauro (RC), il 29 novembre 1991, e , a Taurianova (RC), il Per_1 Per_2
7 gennaio 1994, entrambi maggiorenni, coniugati ed economicamente indipendenti. La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) vivranno separati con reciproco rispetto e liberi ciascuno di fissare la propria residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
2) nessuna forma di mantenimento sarà prevista per i coniugi;
3) la casa coniugale con tutti gli arredi rimarrà nella disponibilità della sig.ra che continuerà ad abitarci;
Parte_2
4) il sig. trasferirà la sua residenza nell'abitazione sita Parte_1 sempre in C.da Mingò di Gioia Tauro di proprietà della sig.ra
[...]
Parte_2
2 5) iconiugi si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Presidente
Natina Pratticò
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