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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 5315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5315 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7899/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 25 giugno 2025 da con l'Avv. Veronica Pepoli, elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'indirizzo pec per procura in atti;
Email_1 ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti OGGETTO: retribuzione docente di religione cattolica i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE:
- Accertare e/o dichiarare l'illegittima apposizione del termine ai contratti stipulati dopo il terzo contratto annuale dal con la Controparte_1 ricorrente protrattisi oltre 36 mesi e reiterati su posti stabili e durevoli, sempre al 31 agosto, oltre il triennio di ammissibilità, onde soddisfare esigenze permanenti e durevoli e quindi di ricoprire posti vacanti, a partire dall'a.s. 2017/2018 al 2024/2025 – 8 anni - e conseguentemente condannare il al Controparte_1 risarcimento del danno in favore della ricorrente liquidato nella misura di 12
1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre I.V.A. , C.P.A: e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) DICHIARARE la prescrizione del risarcimento del danno per i contratti a termine anteriori al 27.06.2020. in via principale, nel merito:
2) RIGETTARE il ricorso presentato dal ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.
3) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 25 giugno 2025, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
e dei suoi Uffici periferici. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di aver prestato servizio quale docente di religione cattolica con incarico annuale, sino al 31 agosto, in forza di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti anni scolastici: 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025 (fasc. ric. doc. 8), con sede, da ultimo, presso l'istituto comprensivo IC “G. Pascoli” di . CP_3
Lamentava l'abusiva reiterazione dei contratti a termine da parte Parte_1 delle resistenti e chiedeva, quindi, il risarcimento nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Si costituiva il convenuto Controparte_1
, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del
[...] danno con riferimento ai contratti a termine anteriori al 27 giugno 2020 e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. risulta essere stata immessa in ruolo dal 1° settembre Parte_1
2025 (doc. 1 fasc. res.).
2 Dallo stato matricolare prodotto (doc. 9 fasc. ric. e doc. 1 fasc. res.) risulta che la ricorrente ha in precedenza ricoperto la carica di insegnante di religione a partire dal 1° settembre 2017, con continuità annuale, presso diversi Istituti, fino all'immissione in ruolo sopra menzionata.
2. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
La S.C., con diverse concordanti decisioni - rese sulla scia della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 - ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell'abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio. In tali decisioni, alle quali si fa riferimento (Cass. n. 20867 del 2023; Cass. n. 6563 del 2023; Cass. n. 18698 del 2022; Cass. n. 19319 del 2022; Cass. n. 22420 del 2022; Cass. n. 24760 del 2022) sono stati enunciati i seguenti principi:
- “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”;
- “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella CP_1 reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”. Queste massime sono state applicate più recentemente anche da un autorevole precedente locale (App. Milano, n. 810/2024).
3 3. Dunque, sebbene la normativa prevista ex professo per i docenti di religione abbia previsto un termine triennale per l'indizione di concorsi finalizzati all'assunzione del personale di ruolo, in concreto è accaduto che, dopo il primo concorso del 2004 per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici 2004/2007, non siano stati più banditi altri concorsi, fino all'anno 2024. Si è venuta, pertanto, a verificare per gli insegnanti di religione quella stessa situazione di illegittima reiterazione dei contratti a termine, verificatasi per tutti gli altri insegnanti ordinari, per cui le ragioni che giustificano il risarcimento del danno nei confronti di questi ultimi, si estendono anche ai primi, verificandosi altrimenti un'ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie, rispetto ad una medesima situazione di abuso. Deve, poi, escludersi che l'immissione in ruolo della ricorrente, avvenuta con decorrenza dal 1° settembre 2025, possa avere efficacia sanante dell'illecito perpetrato, dal momento che la stabilizzazione della ricorrente è avvenuta a seguito della sua partecipazione ad una procedura con carattere selettivo, configurabile quale astratta “chance” di stabilizzazione (cfr. Cass. 7 novembre 2016, n. 22552). Sul punto si è, da ultimo, pronunciata la Corte di Cassazione, affermando che “la stabilizzazione, per essere sanante dell'illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito del candidato, potendosi soltanto posizionare i candidati secondo mere regole di priorità tra coloro che devono essere immessi in ruolo, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, a tal fine necessari” (cfr. Cass. 23 novembre 2025, n. 30779). La Suprema Corte ha, poi, sottolineato come la procedura svolta nel 2024 avesse carattere selettivo e fosse, dunque, inidonea a far venir meno l'illecito (“La selettività è dunque in re ipsa e del resto, al di là degli accertamenti in fatto, era la stessa norma a prevedere che il d.m. regolasse le «modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica», nonché le modalità di «valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito»”). Pur a fronte dell'immissione in ruolo della ricorrente a partire dal 1° settembre 2025, resta, quindi, l'interesse di a vedersi ristorato il danno Parte_1 riconnesso all'abuso dovuto all'inosservanza del sistema ordinario, su base triennale, di selezione ed assunzione, abuso reiterato per ben otto anni. Deve pertanto concludersi che il sistematico ricorso ai contratti a termine, non per sopperire alla necessaria continuità didattica, ma come strumento per evitare il concorso, è proprio il comportamento stigmatizzato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza più sopra citata.
4. Per quanto riguarda le ricadute sanzionatorie dell'accertata illegittima reiterazione dei contratti a termine, escluso che illegittimità possa condurre alla declaratoria della nullità parziale con l'effetto della conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (non richiesta da Pt_2
4
[...] , va ritenuta misura proporzionata, effettiva ed idonea a sanzionare l'abuso Pt_1 ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, secondo i principi affermati nella sentenza delle ss.uu. della Cass., n. 5072/2016 e così come previsto all'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, modificato dal D.L. n. 131/2024, conv. in L. n. 166/2024. Quest'ultima disposizione prevede, infatti, che “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. Non può accogliersi l'eccezione delle resistenti sull'inapplicabilità della disposizione citata in relazione ai contratti perfezionati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 131/2024. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, le regole concernenti la liquidazione di un risarcimento del danno devono individuarsi, ratione temporis, con riguardo al momento della liquidazione da parte del giudice e non già al momento del fatto illecito (cfr. Cass. 28 febbraio 2017, n. 5013; Cass. 15 giugno 2022, n. 19229; Cass. 26 luglio 2024, n. 21020). È altresì infondata l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dal
[...]
. La giurisprudenza consolidata in materia Controparte_1 di pubblico impiego privatizzato prevede che, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, il danno abbia origine contrattuale e il relativo diritto sia assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale (Cass., Sez VI, n. 5740/2020 e Cass. SS.UU., n. 5072/2016, Cass., n. 9402/2017). Il danno, peraltro, consiste nella perdita di chance per un'occupazione alternativa migliore (Cass. 5740/2020), è insorto al momento del superamento dei 36 mesi e si è protratto per tutto il periodo dell'abusivo ricorso ai contratti a termine ed era ancora sussistente al momento del deposito del ricorso: pertanto deve escludersi che alcun diritto risarcitorio si sia prescritto. Ciò che rileva, invero, è la precarietà di che è durata per 8 anni, Parte_1 presso un MINISTERO il cui numero di dipendenti occupati supera il milione di unità, per cui si potrà liquidare il danno nella misura di dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad Euro 1.878,49 (Euro 1.950,74 di stipendio mensile*13 mensilità/13,5), per un totale di € 18.784,90.
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 2.109,00, oltre oneri di legge.
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra la ricorrente e le resistenti dall'A.S. 2017/2018 all'A.S. 2024/2025 e per l'effetto condanna quest'ultima al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nella misura di dieci mensilità della retribuzione globale di fatto, per un totale di Euro 18.784,90;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Veronica
[...]
Pepoli liquidate in complessivi Euro 2.109,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 28 novembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Cassano, M.O.T.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 25 giugno 2025 da con l'Avv. Veronica Pepoli, elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'indirizzo pec per procura in atti;
Email_1 ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti OGGETTO: retribuzione docente di religione cattolica i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE:
- Accertare e/o dichiarare l'illegittima apposizione del termine ai contratti stipulati dopo il terzo contratto annuale dal con la Controparte_1 ricorrente protrattisi oltre 36 mesi e reiterati su posti stabili e durevoli, sempre al 31 agosto, oltre il triennio di ammissibilità, onde soddisfare esigenze permanenti e durevoli e quindi di ricoprire posti vacanti, a partire dall'a.s. 2017/2018 al 2024/2025 – 8 anni - e conseguentemente condannare il al Controparte_1 risarcimento del danno in favore della ricorrente liquidato nella misura di 12
1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre I.V.A. , C.P.A: e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) DICHIARARE la prescrizione del risarcimento del danno per i contratti a termine anteriori al 27.06.2020. in via principale, nel merito:
2) RIGETTARE il ricorso presentato dal ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.
3) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 25 giugno 2025, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
e dei suoi Uffici periferici. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di aver prestato servizio quale docente di religione cattolica con incarico annuale, sino al 31 agosto, in forza di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti anni scolastici: 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025 (fasc. ric. doc. 8), con sede, da ultimo, presso l'istituto comprensivo IC “G. Pascoli” di . CP_3
Lamentava l'abusiva reiterazione dei contratti a termine da parte Parte_1 delle resistenti e chiedeva, quindi, il risarcimento nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Si costituiva il convenuto Controparte_1
, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del
[...] danno con riferimento ai contratti a termine anteriori al 27 giugno 2020 e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. risulta essere stata immessa in ruolo dal 1° settembre Parte_1
2025 (doc. 1 fasc. res.).
2 Dallo stato matricolare prodotto (doc. 9 fasc. ric. e doc. 1 fasc. res.) risulta che la ricorrente ha in precedenza ricoperto la carica di insegnante di religione a partire dal 1° settembre 2017, con continuità annuale, presso diversi Istituti, fino all'immissione in ruolo sopra menzionata.
2. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
La S.C., con diverse concordanti decisioni - rese sulla scia della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 - ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell'abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio. In tali decisioni, alle quali si fa riferimento (Cass. n. 20867 del 2023; Cass. n. 6563 del 2023; Cass. n. 18698 del 2022; Cass. n. 19319 del 2022; Cass. n. 22420 del 2022; Cass. n. 24760 del 2022) sono stati enunciati i seguenti principi:
- “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”;
- “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella CP_1 reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”. Queste massime sono state applicate più recentemente anche da un autorevole precedente locale (App. Milano, n. 810/2024).
3 3. Dunque, sebbene la normativa prevista ex professo per i docenti di religione abbia previsto un termine triennale per l'indizione di concorsi finalizzati all'assunzione del personale di ruolo, in concreto è accaduto che, dopo il primo concorso del 2004 per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici 2004/2007, non siano stati più banditi altri concorsi, fino all'anno 2024. Si è venuta, pertanto, a verificare per gli insegnanti di religione quella stessa situazione di illegittima reiterazione dei contratti a termine, verificatasi per tutti gli altri insegnanti ordinari, per cui le ragioni che giustificano il risarcimento del danno nei confronti di questi ultimi, si estendono anche ai primi, verificandosi altrimenti un'ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie, rispetto ad una medesima situazione di abuso. Deve, poi, escludersi che l'immissione in ruolo della ricorrente, avvenuta con decorrenza dal 1° settembre 2025, possa avere efficacia sanante dell'illecito perpetrato, dal momento che la stabilizzazione della ricorrente è avvenuta a seguito della sua partecipazione ad una procedura con carattere selettivo, configurabile quale astratta “chance” di stabilizzazione (cfr. Cass. 7 novembre 2016, n. 22552). Sul punto si è, da ultimo, pronunciata la Corte di Cassazione, affermando che “la stabilizzazione, per essere sanante dell'illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito del candidato, potendosi soltanto posizionare i candidati secondo mere regole di priorità tra coloro che devono essere immessi in ruolo, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, a tal fine necessari” (cfr. Cass. 23 novembre 2025, n. 30779). La Suprema Corte ha, poi, sottolineato come la procedura svolta nel 2024 avesse carattere selettivo e fosse, dunque, inidonea a far venir meno l'illecito (“La selettività è dunque in re ipsa e del resto, al di là degli accertamenti in fatto, era la stessa norma a prevedere che il d.m. regolasse le «modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica», nonché le modalità di «valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito»”). Pur a fronte dell'immissione in ruolo della ricorrente a partire dal 1° settembre 2025, resta, quindi, l'interesse di a vedersi ristorato il danno Parte_1 riconnesso all'abuso dovuto all'inosservanza del sistema ordinario, su base triennale, di selezione ed assunzione, abuso reiterato per ben otto anni. Deve pertanto concludersi che il sistematico ricorso ai contratti a termine, non per sopperire alla necessaria continuità didattica, ma come strumento per evitare il concorso, è proprio il comportamento stigmatizzato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza più sopra citata.
4. Per quanto riguarda le ricadute sanzionatorie dell'accertata illegittima reiterazione dei contratti a termine, escluso che illegittimità possa condurre alla declaratoria della nullità parziale con l'effetto della conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (non richiesta da Pt_2
4
[...] , va ritenuta misura proporzionata, effettiva ed idonea a sanzionare l'abuso Pt_1 ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, secondo i principi affermati nella sentenza delle ss.uu. della Cass., n. 5072/2016 e così come previsto all'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, modificato dal D.L. n. 131/2024, conv. in L. n. 166/2024. Quest'ultima disposizione prevede, infatti, che “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. Non può accogliersi l'eccezione delle resistenti sull'inapplicabilità della disposizione citata in relazione ai contratti perfezionati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 131/2024. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, le regole concernenti la liquidazione di un risarcimento del danno devono individuarsi, ratione temporis, con riguardo al momento della liquidazione da parte del giudice e non già al momento del fatto illecito (cfr. Cass. 28 febbraio 2017, n. 5013; Cass. 15 giugno 2022, n. 19229; Cass. 26 luglio 2024, n. 21020). È altresì infondata l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dal
[...]
. La giurisprudenza consolidata in materia Controparte_1 di pubblico impiego privatizzato prevede che, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, il danno abbia origine contrattuale e il relativo diritto sia assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale (Cass., Sez VI, n. 5740/2020 e Cass. SS.UU., n. 5072/2016, Cass., n. 9402/2017). Il danno, peraltro, consiste nella perdita di chance per un'occupazione alternativa migliore (Cass. 5740/2020), è insorto al momento del superamento dei 36 mesi e si è protratto per tutto il periodo dell'abusivo ricorso ai contratti a termine ed era ancora sussistente al momento del deposito del ricorso: pertanto deve escludersi che alcun diritto risarcitorio si sia prescritto. Ciò che rileva, invero, è la precarietà di che è durata per 8 anni, Parte_1 presso un MINISTERO il cui numero di dipendenti occupati supera il milione di unità, per cui si potrà liquidare il danno nella misura di dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad Euro 1.878,49 (Euro 1.950,74 di stipendio mensile*13 mensilità/13,5), per un totale di € 18.784,90.
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 2.109,00, oltre oneri di legge.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra la ricorrente e le resistenti dall'A.S. 2017/2018 all'A.S. 2024/2025 e per l'effetto condanna quest'ultima al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nella misura di dieci mensilità della retribuzione globale di fatto, per un totale di Euro 18.784,90;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dell'Avv. Veronica
[...]
Pepoli liquidate in complessivi Euro 2.109,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 28 novembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Cassano, M.O.T.
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