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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1149/2023 depositato il 16/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 197/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 3
e pubblicata il 20/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220055720400 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220055720501000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_2 SRL e Ricorrente_1 avevano presentato distinti ricorsi, poi riuniti in primo grado, avverso le cartelle di pagamento contenenti iscrizioni a ruolo per imposte, sanzioni e interessi, relative al periodo d'imposta 2016.
Si tratta di una pretesa fiscale dell'Agenzia delle Entrate di Firenze nei confronti di Ricorrente_1 e del CAAF obbligato in solido, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 241/1997, nella formulazione anteriore alla modifica apportata con l'art. 7 bis del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito in Legge 28 marzo 2019, n. 26.
L'iscrizione a ruolo è stata formata dalla Direzione Provinciale competente per la provincia ove è situato il domicilio fiscale del contribuente cioè Roma, mentre l'Agenzia delle Entrate di Firenze ha richiesto al
Responsabile di Assistenza Fiscale, l'importo indicato nella cartella sopra menzionata, comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi.
Il ricorso era fondato sull'incompetenza funzionale dell'Agenzia che aveva emesso la cartella esattoriale oltre al difetto di motivazione della cartella oltre all'illegittimità del recupero delle detrazioni in quanto spettanti al contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Firenze ha respinto i ricorsi riuniti perché la competenza dell'Ufficio tenuto al controllo formale ex art 36 ter DPR 600/73 non sarebbe derogata in alcun modo dall'art 39, secondo comma, DLgs 241/97, le somme richieste con la cartella di pagamento avrebbero natura risarcitoria e non sanzionatoria, escludendosi qualsiasi spazio per l'applicazione dell'invocato favor rei e le cartelle di pagamento sarebbero correttamente motivate e rivolte al legittimato passivo ai sensi dell'art 39 DLgs 241/97.
Appellavano i ricorrenti sulla scorta di tre motivi.
Il primo denuncia l'incompetenza dell'Agenzia che ha proceduto all'emissione della cartella non essendo la stessa che ha provveduto all'iscrizione a ruolo perché è stata tenuta presenta la residenza del contribuente.
Il secondo motivo contesta quanto affermato dalla sentenza di primo grado in relazione ad una supposta modifica del ruolo del CAAF e che è sempre stato solo un mediatore tra il contribuente e l'erario. La sola modifica riguarda l'importo che viene richiesto quale sanzione per l'apposizione del visto infedele nell'ipotesi in cui l'asseverazione abbia ad oggetto dichiarazioni presentate secondo le modalità di cui all'art 13 del regolamento di cui al DM164/99.
Il terzo motivo censura che non è stato riconosciuto come la legittimazione per l'imposta evasa appartenga solo al contribuente e che il CAAF risponde solo delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Firenze che chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in virtù del primo motivo cosicché le altre due doglianze debbono ritenersi assorbire a seguito della rilevanza dell'incompetenza dell'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato.
Si veda in merito l'ordinanza della Corte di Cassazione 24455/2025 che è solo la più recente espressione di un orientamento consolidato. Appare opportuno riportarne la parte decisiva rispetto alla vicenda in esame:
“con riferimento alla medesima fattispecie, pronunziando tra le stesse parti, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del D.Lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del D.M. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva;
ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, ex multis, Cass. n. 14796/2024; Cass. n. 14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024).
Il Collegio, non ravvisando nelle difese delle parti argomenti per discostarsi da tale orientamento - cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati- ritiene pertanto di accogliere il primo motivo di ricorso incidentale.
Per l'effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va accolto, nei termini sinora evidenziati (ovvero per la nullità, a causa dell'incompetenza dell'ufficio che ha provveduto, dell'atto impugnato in primo grado), il ricorso introduttivo del dott. A.A.”.
Le spese possono compensarsi trattandosi di una sentenza in rito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso spese compensate
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1149/2023 depositato il 16/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 197/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 3
e pubblicata il 20/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220055720400 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220055720501000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_2 SRL e Ricorrente_1 avevano presentato distinti ricorsi, poi riuniti in primo grado, avverso le cartelle di pagamento contenenti iscrizioni a ruolo per imposte, sanzioni e interessi, relative al periodo d'imposta 2016.
Si tratta di una pretesa fiscale dell'Agenzia delle Entrate di Firenze nei confronti di Ricorrente_1 e del CAAF obbligato in solido, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 241/1997, nella formulazione anteriore alla modifica apportata con l'art. 7 bis del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito in Legge 28 marzo 2019, n. 26.
L'iscrizione a ruolo è stata formata dalla Direzione Provinciale competente per la provincia ove è situato il domicilio fiscale del contribuente cioè Roma, mentre l'Agenzia delle Entrate di Firenze ha richiesto al
Responsabile di Assistenza Fiscale, l'importo indicato nella cartella sopra menzionata, comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi.
Il ricorso era fondato sull'incompetenza funzionale dell'Agenzia che aveva emesso la cartella esattoriale oltre al difetto di motivazione della cartella oltre all'illegittimità del recupero delle detrazioni in quanto spettanti al contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Firenze ha respinto i ricorsi riuniti perché la competenza dell'Ufficio tenuto al controllo formale ex art 36 ter DPR 600/73 non sarebbe derogata in alcun modo dall'art 39, secondo comma, DLgs 241/97, le somme richieste con la cartella di pagamento avrebbero natura risarcitoria e non sanzionatoria, escludendosi qualsiasi spazio per l'applicazione dell'invocato favor rei e le cartelle di pagamento sarebbero correttamente motivate e rivolte al legittimato passivo ai sensi dell'art 39 DLgs 241/97.
Appellavano i ricorrenti sulla scorta di tre motivi.
Il primo denuncia l'incompetenza dell'Agenzia che ha proceduto all'emissione della cartella non essendo la stessa che ha provveduto all'iscrizione a ruolo perché è stata tenuta presenta la residenza del contribuente.
Il secondo motivo contesta quanto affermato dalla sentenza di primo grado in relazione ad una supposta modifica del ruolo del CAAF e che è sempre stato solo un mediatore tra il contribuente e l'erario. La sola modifica riguarda l'importo che viene richiesto quale sanzione per l'apposizione del visto infedele nell'ipotesi in cui l'asseverazione abbia ad oggetto dichiarazioni presentate secondo le modalità di cui all'art 13 del regolamento di cui al DM164/99.
Il terzo motivo censura che non è stato riconosciuto come la legittimazione per l'imposta evasa appartenga solo al contribuente e che il CAAF risponde solo delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Firenze che chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in virtù del primo motivo cosicché le altre due doglianze debbono ritenersi assorbire a seguito della rilevanza dell'incompetenza dell'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato.
Si veda in merito l'ordinanza della Corte di Cassazione 24455/2025 che è solo la più recente espressione di un orientamento consolidato. Appare opportuno riportarne la parte decisiva rispetto alla vicenda in esame:
“con riferimento alla medesima fattispecie, pronunziando tra le stesse parti, questa Corte ha già chiarito che la responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del D.Lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del D.M. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva;
ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione (Cass. n. 11660/2024; conformi, tra le stesse parti, ex multis, Cass. n. 14796/2024; Cass. n. 14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024).
Il Collegio, non ravvisando nelle difese delle parti argomenti per discostarsi da tale orientamento - cui intende dare ulteriore continuità, richiamando le motivazioni degli arresti precedenti già citati- ritiene pertanto di accogliere il primo motivo di ricorso incidentale.
Per l'effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, va accolto, nei termini sinora evidenziati (ovvero per la nullità, a causa dell'incompetenza dell'ufficio che ha provveduto, dell'atto impugnato in primo grado), il ricorso introduttivo del dott. A.A.”.
Le spese possono compensarsi trattandosi di una sentenza in rito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso spese compensate