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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
MOTTES MADDALENA, Relatore
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 503/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 ON - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo N. 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259005323145000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e si riporta a quanto in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Con ricorso ritualmente depositato telematicamente in data 25.09.2025 Ricorrente_1, intende impugnare l'intimazione di pagamento n. 12420259005323145000 dell'importo di Euro 37.870,98, avente ad oggetto le seguenti cartelle
1) cartella n. 12420220024232332000, asseritamente notificata in data 25.1.2023, Ente Creditore: Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le di Vicenza – uff. territoriale di Valdagno, avente ad oggetto i seguenti tributi:
IRPEF, relativamente all'anno 2018, per un totale di Euro 4.913,73 di cui per tributo Euro 3.226,00;
2) cartella n. 1242024003640373000, asseritamente notificata in data 28.3.2024, Ente Creditore: Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le di Vicenza – uff. territoriale di Valdagno, avente ad oggetto i seguenti tributi:
IRPEF, relativamente all'anno 2019, per un totale di Euro 19.047,15 di cui per tributo Euro 12.849,00;
3) cartella n. 12420240005129888000, asseritamente notificata in data 29.4.2024, Ente Creditore: Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le di Vicenza – uff. territoriale di Valdagno, avente ad oggetto i seguenti tributi:
IRPEF, relativamente all'anno 2020, per un totale di Euro 8.747,26 di cui per tributo Euro 5.989,00. notificato al contribuente in data 27.06.2025
chiedendo: In via principale, In via cautelare, sospendere anche inaudita altera parte l'esecutorietà e/
o l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 12420259005323145000 dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Vicenza (All.1) e/o e degli importi in essa indicati al dettaglio del debito parte integrante della stessa, e/o delle cartelle e/o dei relativi ruoli.
Nel merito, in via principale, accertare e/o dichiarare e/o disporre: - che nulla è dovuto dal ricorrente e/o; - l'intervenuta prescrizione delle pretese e/o crediti e/o titoli e/o sanzioni e/o interessi, di cui al dettaglio del debito indicato nelle cartelle esattoriali sub 1-3 dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Vicenza
In ogni caso, occorrendo, annullare e/o disapplicare e/o dichiarare nulle e/o invalide e/o inefficace e/o illegittime le cartelle esattoriali, dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per la
Provincia di Vicenza e/o i relativi ruoli, oggetto di impugnazione con il presente ricorso.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ai sensi dell'art. 93 C.p.c. ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
per i seguenti motivi:
a. violazione art. 7, comma 1 legge n. 212/2000 e art. 3 legge 241/90 – difetto di motivazione intimazione di pagamento de quo per mancata allegazione degli atti presupposti. mancata e/o irregolare notifica degli atti presupposti.
b. contestazione dell'an e del quantum della pretesa creditoria c. sulla nullità, inesistenza, inefficacia della notifica dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti conseguenziali. d. sulla prescrizione degli interessi si eccepisce in ogni caso ex art. 2948 c.c. la prescrizione estintiva quinquennale di tutte le somme a titolo di interessi.
RESISTENTE
Con deposito telematico di data 16.10.2025 si costituiva in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE, con atto di controdeduzioni con il quale concludeva chiedendo : “In via pregiudiziale ed assorbente: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 delD.lgs. 546/92; In via preliminare: - rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;
- ordinare o autorizzare la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vicenza – ufficio territoriale di Valdagno, onerando dell'adempimento parte ricorrente. Nel merito: dichiarare la legittimità dell'atto opposto e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
A sostegno delle proprie richieste produceva prove delle notifiche delle singole cartelle e di successivi atti interruttivi.
UDIENZA
L'odierna udienza si svolge come da verbale in atti e il Collegio trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il Collegio, letto il ricorso e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico , lette le controdeduzioni e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico , viste le norme di riferimento e valutata la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, ritiene che il ricorso possa trovare solo parziale accoglimento.
L' attenta lettura di tutta la documentazione in allegato smentisce quanto parte ricorrente afferma nel proprio ricorso in quanto ADER ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e di successivi atti interruttivi costituiti sia da altre intimazioni che atti di esecuzione.
Risulta che parte ricorrente abbia avuto cognizione della cartella recante n....32 in quanto contenuta nell' intimazione intimazione n. 12420249002485349000 notificata con consegna a mani del destinatario/ ricorrente in data 30.03.2024 ( cfr. all. 7) ; per quanto attiene alle altre due cartelle invece , risulta che il procedimento di notificazione si sia completato ponendo così il contribuente nella condizione di essere messo nella possibilità di conoscere la pretesa ed in particolare:
-cartella 12420240005129888000 notifica con ricevuta attestante la consegna a persona di famiglia il
24.04.2024 ( cfr. all.13); -cartella 12420240003640373000 notifica con ricevuta attestante la consegna a persona di famiglia il 28.03.2024 (cfr. all.15) - in data 20.09.2024, notifica del pignoramento dei crediti presso terzi n.12484202400005380001. La notifica è avvenuta a mezzo posta con consegna a persona di famiglia ( docc. 8 e 9); -in data 28.03.2025, notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 12476202500000453000. La notifica è avvenuta a mezzo posta con consegna a persona di famiglia
(docc. 10 e 11).
Il ricorrente solleva - in principalità - l'rregolarità delle notifiche degli atti presupposti in modo generico , senza una puntuale individuazione dei profili di irregolarità attinenti all'iter procedurale da seguire per il compimento della notifica della cartella.
La disciplina relativa alla notificazione si rinviene nei dpr 600 e 602 del 1973, nello specifico all'art. 60 , comma 1 lett.b-bis del dpr. 600/73 nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal dl 223/06 convertito in legge 248/06, applicabile alla notificazione della cartella di pagamento in virtù del richiamo operato dall'art. 26, ultimo comma, del dpr riscossione 602/73.
Al fine di sgombrare il campo da ogni equivoco in ordine alla necessarietà dell'invio della CAN - comunicazione di avvenuta notifica - tramite la consegna a persona di famiglia, è necessario distinguere le notifiche degli atti d'accertamento da quelle attinenti gli atti di riscossione e all'interno di questi ultimi, quelle eseguite con messo o ufficiale giudiziario o tramite l'utilizzo diretto del servizio postale da parte dello stesso agente di riscossione.
In ossequio al principio espresso, in tema di redazione della sentenza, dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza Sezioni Unite n. 642/15 si riporta il testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 12470/20 che richiama la nota sentenza dellla Corte Costituzionale n.175/18 , condividendone in toto il contenuto :
" in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del dpr 602/73, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della I. 890/82 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (Cass.,
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui «In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della I. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della I. n. 890 del 1982»).
5. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica «nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda» (comma 2) o al «portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda
» del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017).
6. E d'altro canto, come affermato da Cass. n.
28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevando che «la semplificazione insita nella notificazione diretta», consistente «nella mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt. 148 cod. proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982» e nella «mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)», «anche se [...] comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890 del 1982, non di meno [...] è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi dell'art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973». ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 «c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo». Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), «non costituisce nella disciplina della notificazione», nonostante tale «obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell'atto», «una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto». (cfr. per tutte Cass. 12470/2020 confermata da Cass. 2823/26) .
Ora, nel caso di specie lo stesso ricorrente allega copia del certificato di residenza da cui si evince che il famigliare a cui sono state consegnate le due cartelle, risulta residente allo stesso indirizzo dell'odierno ricorrente e appartenente allo stesso nucleo famigliare e pertanto le notifiche risultano perfezionate in quanto sottoscritte .
Venendo allo scritinio delle altre doglianze: appare priva di pregio la richiesta di prescrizione estintiva quinquennale degli interessi in quanto l'odierna intimazione risulta notificata nel corso dell'anno 2025 e le notifiche degli atti prodromici risalgono gli anni 2023 e 2024 ; pure il difetto di motivazione in ordine al calcolo degli stessi non può trovare accoglimento in quanto i provvedimenti impugnati riportano in maniera chiara quale sia il metodo legale adottato per il calcolo.
Come espresso dallo stesso ricorrente nei propri scritti, il principio di motivazione degli atti amministrativi si sostanzia in un rapporto di relazione con il diritto di difesa del contribuente, il quale deve essere posto in una condizione tale da esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (Cass. n. 18306/2004, Cass,
n. 10209/2010, Cass., n. 2907/2010) e nel caso odierno, non si ravvisa alcuna violazione di tale diritto in quanto ogni elemento genericamente contestato risulta o già conosciuto al ricorrente o pienamente conoscibile.
Tardivamente proposte risultano le censure in ordine alla mancanza di certezza del credito in quanto attinenti il merito.
Il Collegio non ritiene esistano ragioni valide per superare il principio legale della soccombenza alle spese di lite di cui all'art. 15 decreto legislativo 546/92 e pertanto e quindi, valutata l'importanza delle questioni trattate, il valore della lite, il comportamento processuale delle parti e l'effettiva attività svolta liquida la somma di euro 1.500,00 ( millecinquecento) omnia ponendola a carico della parte ricorrente e a favore di parte resistente ADER..
La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza – 1° sezione-definitivamente pronunciando, ritenendo assorbite le altre domande, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
P.Q.M.
" rigetta il ricorso . Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 1.500,00 omnia a favore di parte resistente costituita.
Così deciso in Vicenza il 13.02.2026
IL PRESIDENTE
(NC FI)
L ' ESTENSORE
(Maddalena Mottes) Firmato digitalmente
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
MOTTES MADDALENA, Relatore
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 503/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 ON - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo N. 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259005323145000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e si riporta a quanto in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Con ricorso ritualmente depositato telematicamente in data 25.09.2025 Ricorrente_1, intende impugnare l'intimazione di pagamento n. 12420259005323145000 dell'importo di Euro 37.870,98, avente ad oggetto le seguenti cartelle
1) cartella n. 12420220024232332000, asseritamente notificata in data 25.1.2023, Ente Creditore: Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le di Vicenza – uff. territoriale di Valdagno, avente ad oggetto i seguenti tributi:
IRPEF, relativamente all'anno 2018, per un totale di Euro 4.913,73 di cui per tributo Euro 3.226,00;
2) cartella n. 1242024003640373000, asseritamente notificata in data 28.3.2024, Ente Creditore: Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le di Vicenza – uff. territoriale di Valdagno, avente ad oggetto i seguenti tributi:
IRPEF, relativamente all'anno 2019, per un totale di Euro 19.047,15 di cui per tributo Euro 12.849,00;
3) cartella n. 12420240005129888000, asseritamente notificata in data 29.4.2024, Ente Creditore: Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le di Vicenza – uff. territoriale di Valdagno, avente ad oggetto i seguenti tributi:
IRPEF, relativamente all'anno 2020, per un totale di Euro 8.747,26 di cui per tributo Euro 5.989,00. notificato al contribuente in data 27.06.2025
chiedendo: In via principale, In via cautelare, sospendere anche inaudita altera parte l'esecutorietà e/
o l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 12420259005323145000 dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Vicenza (All.1) e/o e degli importi in essa indicati al dettaglio del debito parte integrante della stessa, e/o delle cartelle e/o dei relativi ruoli.
Nel merito, in via principale, accertare e/o dichiarare e/o disporre: - che nulla è dovuto dal ricorrente e/o; - l'intervenuta prescrizione delle pretese e/o crediti e/o titoli e/o sanzioni e/o interessi, di cui al dettaglio del debito indicato nelle cartelle esattoriali sub 1-3 dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Vicenza
In ogni caso, occorrendo, annullare e/o disapplicare e/o dichiarare nulle e/o invalide e/o inefficace e/o illegittime le cartelle esattoriali, dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per la
Provincia di Vicenza e/o i relativi ruoli, oggetto di impugnazione con il presente ricorso.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ai sensi dell'art. 93 C.p.c. ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
per i seguenti motivi:
a. violazione art. 7, comma 1 legge n. 212/2000 e art. 3 legge 241/90 – difetto di motivazione intimazione di pagamento de quo per mancata allegazione degli atti presupposti. mancata e/o irregolare notifica degli atti presupposti.
b. contestazione dell'an e del quantum della pretesa creditoria c. sulla nullità, inesistenza, inefficacia della notifica dell'intimazione di pagamento e di tutti gli atti conseguenziali. d. sulla prescrizione degli interessi si eccepisce in ogni caso ex art. 2948 c.c. la prescrizione estintiva quinquennale di tutte le somme a titolo di interessi.
RESISTENTE
Con deposito telematico di data 16.10.2025 si costituiva in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE, con atto di controdeduzioni con il quale concludeva chiedendo : “In via pregiudiziale ed assorbente: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 delD.lgs. 546/92; In via preliminare: - rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;
- ordinare o autorizzare la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vicenza – ufficio territoriale di Valdagno, onerando dell'adempimento parte ricorrente. Nel merito: dichiarare la legittimità dell'atto opposto e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
A sostegno delle proprie richieste produceva prove delle notifiche delle singole cartelle e di successivi atti interruttivi.
UDIENZA
L'odierna udienza si svolge come da verbale in atti e il Collegio trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il Collegio, letto il ricorso e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico , lette le controdeduzioni e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico , viste le norme di riferimento e valutata la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, ritiene che il ricorso possa trovare solo parziale accoglimento.
L' attenta lettura di tutta la documentazione in allegato smentisce quanto parte ricorrente afferma nel proprio ricorso in quanto ADER ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e di successivi atti interruttivi costituiti sia da altre intimazioni che atti di esecuzione.
Risulta che parte ricorrente abbia avuto cognizione della cartella recante n....32 in quanto contenuta nell' intimazione intimazione n. 12420249002485349000 notificata con consegna a mani del destinatario/ ricorrente in data 30.03.2024 ( cfr. all. 7) ; per quanto attiene alle altre due cartelle invece , risulta che il procedimento di notificazione si sia completato ponendo così il contribuente nella condizione di essere messo nella possibilità di conoscere la pretesa ed in particolare:
-cartella 12420240005129888000 notifica con ricevuta attestante la consegna a persona di famiglia il
24.04.2024 ( cfr. all.13); -cartella 12420240003640373000 notifica con ricevuta attestante la consegna a persona di famiglia il 28.03.2024 (cfr. all.15) - in data 20.09.2024, notifica del pignoramento dei crediti presso terzi n.12484202400005380001. La notifica è avvenuta a mezzo posta con consegna a persona di famiglia ( docc. 8 e 9); -in data 28.03.2025, notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 12476202500000453000. La notifica è avvenuta a mezzo posta con consegna a persona di famiglia
(docc. 10 e 11).
Il ricorrente solleva - in principalità - l'rregolarità delle notifiche degli atti presupposti in modo generico , senza una puntuale individuazione dei profili di irregolarità attinenti all'iter procedurale da seguire per il compimento della notifica della cartella.
La disciplina relativa alla notificazione si rinviene nei dpr 600 e 602 del 1973, nello specifico all'art. 60 , comma 1 lett.b-bis del dpr. 600/73 nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal dl 223/06 convertito in legge 248/06, applicabile alla notificazione della cartella di pagamento in virtù del richiamo operato dall'art. 26, ultimo comma, del dpr riscossione 602/73.
Al fine di sgombrare il campo da ogni equivoco in ordine alla necessarietà dell'invio della CAN - comunicazione di avvenuta notifica - tramite la consegna a persona di famiglia, è necessario distinguere le notifiche degli atti d'accertamento da quelle attinenti gli atti di riscossione e all'interno di questi ultimi, quelle eseguite con messo o ufficiale giudiziario o tramite l'utilizzo diretto del servizio postale da parte dello stesso agente di riscossione.
In ossequio al principio espresso, in tema di redazione della sentenza, dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza Sezioni Unite n. 642/15 si riporta il testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 12470/20 che richiama la nota sentenza dellla Corte Costituzionale n.175/18 , condividendone in toto il contenuto :
" in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del dpr 602/73, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della I. 890/82 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (Cass.,
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui «In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della I. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della I. n. 890 del 1982»).
5. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica «nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda» (comma 2) o al «portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda
» del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017).
6. E d'altro canto, come affermato da Cass. n.
28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevando che «la semplificazione insita nella notificazione diretta», consistente «nella mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt. 148 cod. proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982» e nella «mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)», «anche se [...] comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890 del 1982, non di meno [...] è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi dell'art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973». ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 «c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo». Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), «non costituisce nella disciplina della notificazione», nonostante tale «obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell'atto», «una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto». (cfr. per tutte Cass. 12470/2020 confermata da Cass. 2823/26) .
Ora, nel caso di specie lo stesso ricorrente allega copia del certificato di residenza da cui si evince che il famigliare a cui sono state consegnate le due cartelle, risulta residente allo stesso indirizzo dell'odierno ricorrente e appartenente allo stesso nucleo famigliare e pertanto le notifiche risultano perfezionate in quanto sottoscritte .
Venendo allo scritinio delle altre doglianze: appare priva di pregio la richiesta di prescrizione estintiva quinquennale degli interessi in quanto l'odierna intimazione risulta notificata nel corso dell'anno 2025 e le notifiche degli atti prodromici risalgono gli anni 2023 e 2024 ; pure il difetto di motivazione in ordine al calcolo degli stessi non può trovare accoglimento in quanto i provvedimenti impugnati riportano in maniera chiara quale sia il metodo legale adottato per il calcolo.
Come espresso dallo stesso ricorrente nei propri scritti, il principio di motivazione degli atti amministrativi si sostanzia in un rapporto di relazione con il diritto di difesa del contribuente, il quale deve essere posto in una condizione tale da esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (Cass. n. 18306/2004, Cass,
n. 10209/2010, Cass., n. 2907/2010) e nel caso odierno, non si ravvisa alcuna violazione di tale diritto in quanto ogni elemento genericamente contestato risulta o già conosciuto al ricorrente o pienamente conoscibile.
Tardivamente proposte risultano le censure in ordine alla mancanza di certezza del credito in quanto attinenti il merito.
Il Collegio non ritiene esistano ragioni valide per superare il principio legale della soccombenza alle spese di lite di cui all'art. 15 decreto legislativo 546/92 e pertanto e quindi, valutata l'importanza delle questioni trattate, il valore della lite, il comportamento processuale delle parti e l'effettiva attività svolta liquida la somma di euro 1.500,00 ( millecinquecento) omnia ponendola a carico della parte ricorrente e a favore di parte resistente ADER..
La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza – 1° sezione-definitivamente pronunciando, ritenendo assorbite le altre domande, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
P.Q.M.
" rigetta il ricorso . Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 1.500,00 omnia a favore di parte resistente costituita.
Così deciso in Vicenza il 13.02.2026
IL PRESIDENTE
(NC FI)
L ' ESTENSORE
(Maddalena Mottes) Firmato digitalmente