CASS
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da LA RC IA n. a Catania il 9/4/1994 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania in data 29/8/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione della Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc.Gen. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria pervenuta in data 30 ottobre 2024 a firma del difensore, Avv. Giovanna ER CO RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Catania, in riforma del provvedimento del Gip in data 11/8/2024, che aveva applicato a LA RC IA la 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 797 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 22/11/2024 misura della custodia in carcere per il concorso nel delitto di estorsione aggravata, confermata la gravità indiziaria, sostituiva la custodia inframuraria con la misura degli arresti domiciliari. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, deducendo: 2.1 la violazione e falsa applicazione dell'art. 274, lett. a) e b), cod.proc.pen. Il difensore lamenta che l'ordinanza impugnata ha del tutto omesso la motivazione in ordine al rischio di inquinamento probatorio e al pericolo di fuga, esigenze nella specie insussistenti e rispetto alle quali non risultano indicate le circostanze di fatto idonee ad integrarle. Con memoria difensiva depositata il 30 ottobre u.s. il difensore ha ribadito l'insussistenza di elementi atti a sostanziare le esigenze di cui alle lett. a) e b) dell'art. 274 cod.proc.pen., estendendo i propri rilievi anche al rischio di reiterazione, il quale non può essere desunto solo dalla gravità del fatto in assenza di elementi che attestino la possibile e futura commissione di reati omogenei. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto sviluppa censure eccentriche rispetto al contenuto dell'ordinanza impugnata. I giudici del riesame hanno ritenuto sussistente in via esclusiva a carico dell'imputato l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. ovvero il rischio, concreto ed attuale, di commissione di reati della stessa specie di quello contestato, valorizzando a tal fine, oltre la gravità dei fatti per cui si procede, la contiguità a soggetti inseriti in contesti di criminalità organizzata. A fronte di tanto il difensore lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle diverse esigenze di cui alle lett. a) e b) dell'art. 274 cod.proc.pen., impropriamente ampliando la regiudicanda a profili non pertinenti le ragioni poste a base del trattamento cautelare. 3.1 Inoltre, deve rilevarsi che il ricorrente con la memoria difensiva prodotta ha introdotto rilievi anche in ordine al ritenuto rischio di reiterazione, di fatto formulando un motivo nuovo. In proposito la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti "de libertate", l'unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Rv. 284036-01; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Rv. 266295-01; Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Rv. 266441-01). Pertanto, poiché la critica, peraltro dei tutto generica, alla motivazione relativa al rischio di reiterazione concerne un punto della decisione non enunziato nell'originario ricorso, le deduzioni svolte al riguardo risultano inammissibili. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22 novembre 2024 Sentenza a motivazione semplificata
udita la relazione della Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc.Gen. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria pervenuta in data 30 ottobre 2024 a firma del difensore, Avv. Giovanna ER CO RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Catania, in riforma del provvedimento del Gip in data 11/8/2024, che aveva applicato a LA RC IA la 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 797 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 22/11/2024 misura della custodia in carcere per il concorso nel delitto di estorsione aggravata, confermata la gravità indiziaria, sostituiva la custodia inframuraria con la misura degli arresti domiciliari. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, deducendo: 2.1 la violazione e falsa applicazione dell'art. 274, lett. a) e b), cod.proc.pen. Il difensore lamenta che l'ordinanza impugnata ha del tutto omesso la motivazione in ordine al rischio di inquinamento probatorio e al pericolo di fuga, esigenze nella specie insussistenti e rispetto alle quali non risultano indicate le circostanze di fatto idonee ad integrarle. Con memoria difensiva depositata il 30 ottobre u.s. il difensore ha ribadito l'insussistenza di elementi atti a sostanziare le esigenze di cui alle lett. a) e b) dell'art. 274 cod.proc.pen., estendendo i propri rilievi anche al rischio di reiterazione, il quale non può essere desunto solo dalla gravità del fatto in assenza di elementi che attestino la possibile e futura commissione di reati omogenei. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto sviluppa censure eccentriche rispetto al contenuto dell'ordinanza impugnata. I giudici del riesame hanno ritenuto sussistente in via esclusiva a carico dell'imputato l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. ovvero il rischio, concreto ed attuale, di commissione di reati della stessa specie di quello contestato, valorizzando a tal fine, oltre la gravità dei fatti per cui si procede, la contiguità a soggetti inseriti in contesti di criminalità organizzata. A fronte di tanto il difensore lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle diverse esigenze di cui alle lett. a) e b) dell'art. 274 cod.proc.pen., impropriamente ampliando la regiudicanda a profili non pertinenti le ragioni poste a base del trattamento cautelare. 3.1 Inoltre, deve rilevarsi che il ricorrente con la memoria difensiva prodotta ha introdotto rilievi anche in ordine al ritenuto rischio di reiterazione, di fatto formulando un motivo nuovo. In proposito la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti "de libertate", l'unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Rv. 284036-01; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Rv. 266295-01; Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Rv. 266441-01). Pertanto, poiché la critica, peraltro dei tutto generica, alla motivazione relativa al rischio di reiterazione concerne un punto della decisione non enunziato nell'originario ricorso, le deduzioni svolte al riguardo risultano inammissibili. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22 novembre 2024 Sentenza a motivazione semplificata