Decreto cautelare 19 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 26 aprile 2024
Ordinanza collegiale 8 luglio 2024
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 5 febbraio 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/12/2025, n. 23262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23262 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23262/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teofilo Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24 ottobre 2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del 14 novembre 2023, Supplemento Straordinario n. 1/45 con il quale venivano promossi alla qualifica di commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato n. 512 vicecommissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato a decorrere dal 6 luglio 2023;
- della comunicazione relativa al decreto di promozione alla qualifica di commissario del ruolo direttivo con decorrenza 6 luglio 2023, notificata al ricorrente in data 17 novembre 2023, a firma del Direttore del Servizio Funzionari della Direzione Centrale per gli Affari Generali e Politiche del Personale – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno;
- di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. AT US AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato al “Concorso interno per la copertura di 436 posti per Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato”, indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019 ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. t, n. 2, d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95, classificandosi tra gli idonei non vincitori.
2. Successivamente, l’art. 1- bis , comma 1, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in l. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto l’integrale scorrimento della graduatoria del predetto concorso « limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente alla predetta data [prescrivendo altresì che] la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissari ».
3. In attuazione della predetta disciplina con decreto 6 marzo 2023, il sig. -OMISSIS- è stato nominato vice commissario della Polizia di Stato a decorrere dal 1° gennaio 2023.
4. Il 14 novembre 2023 l’amministrazione ha pubblicato il decreto del Capo del Polizia del 24 ottobre 2023 avente a oggetto la « promozione alla qualifica di commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato dei vice commissari r.d. nominati con il decreto del Capo della Polizia … del 6 marzo 2023 » che non recava il nome del sig. -OMISSIS- nell’elenco dei soggetti promossi.
4. Con nota adottata nella stessa data – notificata all’interessato il 17 novembre 2023 – la p.a. ha comunicato al sig. -OMISSIS- che la sua promozione non era stata disposta per la mancanza del requisito del “senza demerito”, previsto dall’art. 1- bis , comma 1, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198.
5. Il 29 novembre 2023 il sig. -OMISSIS- ha quindi presentato istanza di accesso agli atti al fine di ottenere dall’amministrazione « tutta la documentazione amministrativa con cui vengono stabiliti i criteri di valutazione per la nomina a Commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato », nonché « tutta la documentazione probatoria che ha preceduto e determinato l’atto di diniego alla promozione di Commissario, in particolare la documentazione relativa alla mancanza del requisito del “senza demerito” », nonché i « nominativi con relative residenze di 3 candidati risultati vincitori per la notifica del ricorso amministrativo quali controinteressati ».
6. Con nota del 2 gennaio 2024, l’amministrazione ha trasmesso al ricorrente:
- la circolare del 20 novembre 2011 avente a oggetto “nomina alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato in applicazione dell’art. 23, comma 6, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334”, che (regolando una fattispecie in cui la promozione poteva essere disposta « se … nel quinquennio precedente [si era] prestato servizio senza demerito ») indicava quale criterio oggettivo per aver valutato il “demerito” l’aver ricevuto « addebiti disciplinari conseguenti ad accadimenti storicamente riferibili all’ultimo quinquennio [con] sanzioni … superiori al richiamo orale »;
- la nota con cui la Questura di Napoli in data 12 giugno 2023 aveva comunicato ai competenti uffici ministeriali che il sig. -OMISSIS- era stato destinatario della sanzione disciplinare del « richiamo scritto » per una condotta tenuta in data 10 marzo 2023;
- i nomi di tre soggetti promossi, senza indicazione degli indirizzi di residenza degli stessi.
7. Preso atto di quanto comunicato, con l’atto introduttivo del presente giudizio – notificato in data 8 gennaio 2024 e depositato il 10 gennaio 2024 – il dott. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del 23 ottobre 2023 e la nota del 14 novembre 2023 e ha contestato la sua esclusione dall’elenco dei promossi, chiedendo a questo Tribunale di accertare il suo diritto « all’acquisto, ai fini giuridici, della qualifica di commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato, con decorrenza dal 6 luglio 2023 » sulla base di due motivi in diritto.
7.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità della sua mancata promozione per « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 [ed] eccesso di potere », osservando:
- che la pubblica amministrazione aveva ritenuto rilevante una sanzione irrogatagli con provvedimento notificato il 1° giugno 2023 per una condotta commessa in data 10 marzo 2023, quando ancora lo stesso era in servizio con la precedente qualifica di Sostituto Commissario Coordinatore presso il Commissariato di -OMISSIS- (essendogli stato notificato il decreto di nomina a vice-commissario solo il 23 marzo 2023);
- che tale condotta non poteva quindi essere considerata nella valutazione del requisito del senza demerito ai sensi dell’art. 1- bis , comma 1, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, che non poteva che riguardare i quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice-commissario, che per il sig. -OMISSIS- erano iniziati il successivo 27 marzo 2023;
- che l’amministrazione aveva errato a ritenere applicabile alla procedura in oggetto la circolare del 2011.
7.2. Con il secondo motivo ha contestato gli atti impugnati per « difetto e/o assenza di motivazione; violazione dell’art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212; dell’art. 42 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600; dell’art. 3, comma 1, l.7 agosto 1990, n. 241 [nonché per] irrazionalità e apoditticità dell’azione amministrativa [e] violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. », e ancora per « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990; vizio di motivazione [e mancata] indicazione del termine e/o l’autorità cui è possibile ricorrere », notando:
- che i provvedimenti impugnati erano privi di adeguata motivazione;
- che la nota del 14 novembre 2023 non recava né le informazioni relative all’autorità giurisdizionale avanti la quale il sig. -OMISSIS- avrebbe potuto proporre ricorso, né l’indicazione del termine entro cui era possibile opporsi alla decisione adottata nei suoi confronti.
8. In data 1° febbraio 2024 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio senza svolgere difese.
9. Il 5 febbraio 2024 il sig. -OMISSIS- ha depositato il decreto del 26 gennaio 2024 con cui la p.a. ha ritenuto di promuoverlo a Commissario con decorrenza 1° gennaio 2024.
10. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, n. -OMISSIS- questo Tribunale ha ordinato alla p.a. resistente di depositare agli atti del giudizio « una documentata relazione … sui fatti di causa, corredata da tutti gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento gravato è stato adottato oltreché da tutti gli atti che l’amministrazione ritiene utili al giudizio ».
11. Il 28 giugno 2024 il Ministero dell’Interno ha depositato la richiesta relazione nella quale ha evidenziato in particolare:
- che con circolare del 28 febbraio 2023 era stato chiarito che i quattro mesi di “effettivo servizio” decorressero « dalla data del relativo provvedimento di nomina » (che nel caso di specie era del 6 marzo 2023);
- che in sede istruttoria erano stati utilizzati i parametri di cui alla circolare n. 333-C/2011 per individuare i criteri per affermare la sussistenza del requisito del senza demerito, che erano risultati ostativi alla promozione del ricorrente;
- che la circoscrizione dell’arco temporale di riferimento del concetto di “senza demerito” al solo periodo di quattro mesi di effettivo servizio era irragionevole, e ciò anche avuto riguardo al fatto che la procedura di promozione era « consequenziale allo scorrimento di un concorso indetto nel 2019 »;
- che la promozione del 24 ottobre 2024 era stata disposta perché la p.a. aveva « ritenuto, in assenza di specifiche previsioni normative eventualmente disponenti in modo diverso, di dover procedere allo scrutinio dei vice commissari già esclusi dalla precedente promozione secondo la vigente normativa generale riguardante le promozioni alla qualifica di commissario della Polizia di Stato e, pertanto, in applicazione delle disposizioni dettate per lo scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto [secondo quanto previsto] dall’art. 39, d.p.r. n. 1077/1970 [che richiedeva di] valutare, per ciascun candidato, la capacità professionale, il rendimento e la buona condotta ».
12. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, n. -OMISSIS- questo Tribunale ha « rilevato che il mancato tempestivo esperimento di una valida notifica del ricorso introduttivo ad almeno uno dei controinteressati [era] dipeso dalla circostanza che l’amministrazione – pur tempestivamente interpellata dal ricorrente a tal proposito – non [aveva] fornito al sig. -OMISSIS- i dati dei controinteressati necessari per procedere alla notifica »; ha notato che « tale circostanza integra [va] i presupposti per una rimessione in termini del ricorrente per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. »; ha preso atto del fatto che « a seguito della comunicazione degli indirizzi dei controinteressati da parte della p.a. avvenuta in data 15 novembre 2024 … il ricorrente [aveva] provveduto autonomamente a notificare il ricorso ai controinteressati indicati dalla p.a. » e ha conseguentemente ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio « nei confronti di tutti i soggetti promossi con il provvedimento impugnato », autorizzandolo alla notifica per pubblici proclami.
13. Con successivi depositi il ricorrente ha depositato documentazione al fine di attestare di aver provveduto a integrare il contraddittorio entro i termini e nei modi prescritti da questo Tribunale.
14. All’udienza pubblica del 4 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
15. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
16. In via preliminare, deve evidenziarsi che permane l’interesse del ricorrente all’accoglimento del presente ricorso nella prospettiva di ottenere – in caso di accoglimento dello stesso – « l’acquisto, ai fini giuridici, della qualifica di commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato, con decorrenza dal 6 luglio 2023 ».
17. Tanto chiarito, va in primo luogo evidenziata l’infondatezza della contestazione relativa alla carenza nella nota del 14 novembre 2023 delle indicazioni di cui all’art. 3, comma 4, l. n. 241/1990: al riguardo – in disparte ogni altra considerazione – è sufficiente ricordare che « in materia di atti amministrativi, l'apposizione in calce al provvedimento amministrativo della formula recate il termine e l'Autorità presso cui impugnarlo, prevista dall'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, rileva solo ai fini della tempestività del ricorso, ma non ai fini della legittimità del provvedimento, derivandone che l'omessa indicazione nel provvedimento amministrativo del termine e dell'Autorità cui è possibile ricorrere integra una mera incompletezza, inidonea di per sé a ledere in alcun modo il ricorrente e la legittimità dell'atto, soprattutto laddove l'interessato abbia comunque prodotto tempestivo e rituale ricorso al giudice competente » (cfr. ex multis Tar Napoli, I, 21 luglio 2025, n. 5437).
18. Analogamente appare priva di pregio la censura con cui il ricorrente ha lamentanto la violazione da parte dell’amministrazione dell’art. 1-bis, comma 1, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, sostenendo che il Ministero nel valutare se il sig. -OMISSIS- versasse nella condizione di assenza di demerito avrebbe dovuto considerare solo le condotte dallo stesso tenute dopo l’effettivo avvio dei quattro mesi di servizio come vice commissario.
Al riguardo, appare significativo che l’art. 1- bis , comma 1, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in l. 24 febbraio 2023, n. 14, nel prevedere che « la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario », non ha ancorato espressamente il requisito del “senza demerito” a uno specifico lasso temporale (come fatto da altre disposizioni: si veda al riguardo la previsione – richiamata dalla p.a. – di cui all’art. 23, comma 6, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 che ancorava le promozioni al fatto che « nel quinquennio precedente [gli interessati avessero] prestato servizio senza demerito ») ma ha più genericamente previsto che la promozione avvenisse dopo quattro mesi di effettivo servizio, secondo il criterio della « anzianità senza demerito ».
Il tenore letterale di tale disposizione non ostava quindi a che l’amministrazione, nel valutare la condotta degli interessati ai fini della promozione secondo il criterio dell’anzianità senza demerito, tenesse in considerazione i comportamenti avuti dagli stessi nell’ambito di un arco temporale più ampio dei soli quattro mesi di effettivo servizio. Una tale soluzione, peraltro, appare peraltro logica se si considera, da un lato, che quattro mesi di servizio rappresentano un lasso di tempo particolarmente ristretto per apprezzare l’assenza di demerito e, dall’altro, che la procedura di promozione straordinaria di cui all’art. 1- bis , comma 1, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in l. 24 febbraio 2023, n. 14 si innesta in una procedura concorsuale indetta nel 2019.
Non appare quindi né illogica né in contrasto con la previsione di rango primario che regolava la fattispecie la considerazione di una condotta tenuta in un lasso di tempo più ampio dei soli quattro mesi di effettivo servizio come vice-commissario.
Quanto sopra appare sufficiente a dimostrare l’infondatezza della censura (spiegata nel primo motivo di gravame e) volta a lamentare la violazione dell’art. 1- bis , comma 1, d.l. n. 198/2022, senza che sia necessario indugiare sulla data a partire dalla quale è decorso il quadrimestre di “effettivo servizio” necessario ai fini della promozione.
19. Appaiono invece fondate – nei termini che di seguito si diranno – le censure, spiegate trasversalmente nel primo e nel secondo motivo di ricorso, con cui il sig. -OMISSIS- ha lamentato che la decisione dell’amministrazione è viziata per eccesso di potere e difetto di motivazione.
Dagli atti di causa appare evidente che l’amministrazione ha ritenuto di non procedere all’immediata promozione del ricorrente non per una reale valutazione circa l’impossibilità di considerare il sig. -OMISSIS- “senza demerito” per la vicenda disciplinare in cui era incorso (come dimostra il fatto che la stessa amministrazione lo ha promosso alcuni mesi dopo alla medesima qualifica, ritenendolo « meritevole per capacità professionale, rendimento e buona condotta », cfr. art. 39, d.p.r. n. 1077/1970, richiamato dalla p.a. per la promozione del 2024) ma solo per una applicazione automatica e meccanicistica dei criteri stabiliti (in relazione alla diversa procedura di promozione a primo dirigente) in una circolare del 2011.
Appare evidente, tuttavia, che se è vero che l’amministrazione poteva e doveva senz’altro individuare criteri omogenei per la valutazione del “senza demerito” nell’ambito della procedura oggetto del presente giudizio, la stessa p.a. avrebbe dovuto e potuto valutare preliminarmente la congruità con la specifica procedura di promozione del 2023 dei criteri del 2011 che la stessa aveva deciso di seguire in via analogica (invece di procedere – come sarebbe stato più ragionevole e corretto – all’individuazione di precisi criteri ad hoc , che prevedessero anche una più articolata gradazione del rilievo delle condotte disciplinarmente rilevanti ai fini del “senza demerito”) avuto riguardo alle differenze tra la procedura del 2023 e quella per cui gli stessi erano stati stabiliti.
Congruità che la stessa p.a. resistente appare aver ritenuto di escludere nella misura in cui ha affermato (solo alcuni mesi dopo la prima “bocciatura”) la meritevolezza del sig. -OMISSIS- alla promozione a Commissario, ritenendo irrilevante in senso contrario il richiamo scritto che aveva ricevuto per la vicenda del 10 marzo 2023 (in relazione alla quale lo stesso Questore di Napoli in sede disciplinare aveva ritenuto apprezzabili le giustificazioni fornite dal ricorrente in ordine alle condizione di salute e psico-fisiche che avevano influito sulla sua condotta).
20. Per tutte le ragioni sopra specificate, il ricorso deve essere accolto, con conseguente obbligo della p.a. di riesaminare la posizione del sig. -OMISSIS- al fine di valutare – senza il vincolo dell’applicazione degli specifici criteri di cui alla citata circolare del 2011, relativa ad altra procedura – la sussistenza dei presupposti per riconoscergli «l ’acquisto, ai fini giuridici, della qualifica di commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato, con decorrenza dal 6 luglio 2023 ».
21. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda e i profili di novità di alcune delle questioni sottese alla stessa – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT US AM, Presidente FF, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AT US AM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.