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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/08/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N.500/2025 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI ………….. Giudice dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 550 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 15.7.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Nino Bixio n.33 presso lo studio dell'avv.to Valentina Delfino e avv.to Alessandro Gallese che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ra
[...]
e Sig.re autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1 mutuo rispetto, alle seguenti condizioni: 1) i coniugi potranno stabilire la loro residenza ove meglio riterranno per il che si prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto N.500/2025 R.G.A.C.C.
e/o equipollente documento valido per l'espatrio. 2) Le parti dichiarano di essere autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento che potesse loro competere. 3) I coniugi dichiarano di non avere nulla altro a pretendere l'uno dall'altro e di avere già regolato tutti i loro rapporti personali. Voglia ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo relativo alla separazione personale dei coniugi, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tivoli perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 26.3.2025 – premettendo di essersi unita Parte_1 in matrimonio in Tivoli il 18.7.2012 con e che dall'unione non sono nati Controparte_1 figli;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile
- chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Non avanzava alcuna domanda di carattere economico. Formulava, infine, in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-21 c.p.c. del 15.7.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per accogliere tale domanda, in quanto risulta adeguatamente provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità dimostrata da quanto dalla stessa riferito nel proprio atto di costituzione e ribadito all'udienza del 15.7.2025
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.
Spese al definitivo essendo stata avanzata in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di scioglimento del matrimonio. N.500/2025 R.G.A.C.C.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] Controparte_1
RL (Moldavia) il 9.5.1974 e nata a [...] Parte_1 LE (Federazione Russa) il 26.11.1982, unitisi in matrimonio in Tivoli il 18.7.2012:
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali.
Così deciso in Imperia, il 22.8.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI ………….. Giudice dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 550 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 15.7.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Nino Bixio n.33 presso lo studio dell'avv.to Valentina Delfino e avv.to Alessandro Gallese che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ra
[...]
e Sig.re autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1 mutuo rispetto, alle seguenti condizioni: 1) i coniugi potranno stabilire la loro residenza ove meglio riterranno per il che si prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto N.500/2025 R.G.A.C.C.
e/o equipollente documento valido per l'espatrio. 2) Le parti dichiarano di essere autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento che potesse loro competere. 3) I coniugi dichiarano di non avere nulla altro a pretendere l'uno dall'altro e di avere già regolato tutti i loro rapporti personali. Voglia ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo relativo alla separazione personale dei coniugi, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tivoli perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 26.3.2025 – premettendo di essersi unita Parte_1 in matrimonio in Tivoli il 18.7.2012 con e che dall'unione non sono nati Controparte_1 figli;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile
- chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Non avanzava alcuna domanda di carattere economico. Formulava, infine, in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-21 c.p.c. del 15.7.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per accogliere tale domanda, in quanto risulta adeguatamente provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità dimostrata da quanto dalla stessa riferito nel proprio atto di costituzione e ribadito all'udienza del 15.7.2025
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.
Spese al definitivo essendo stata avanzata in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di scioglimento del matrimonio. N.500/2025 R.G.A.C.C.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] Controparte_1
RL (Moldavia) il 9.5.1974 e nata a [...] Parte_1 LE (Federazione Russa) il 26.11.1982, unitisi in matrimonio in Tivoli il 18.7.2012:
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali.
Così deciso in Imperia, il 22.8.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)