Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 30/03/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 68/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
RI TORRI Presidente AT LONGO Consigliere relatore Aurelio LAINO Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. 61445 del ruolo generale, proposti da:
- TO AN, nato a [...] il [...] e residente in [...],
via Savona n. 7, rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo Carbone con studio in Catanzaro, via Milano n. 15 bis (fax 0961.707875; pec:
giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it), domiciliato presso l’Avv. Arcangelo Guzzo in Roma, via Gramsci n. 9;
Appellante principale
- TE NT, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avv. Emilia Pulcini (pec:
avvemilia.pulcini@pecavvocatifrosinone.it), elettivamente domiciliato presso l’indicata pec nonché presso il suo Studio in Roma, via AN Nicotera n. 29;
Appellante incidentale
- DE OS RE, nato a [...] l’[...], residente in [...], via LU Credaro n. 4, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco D’Ovidio n. 71, presso e nello studio dell’Avv. IA EL
(pec: giampieromichielan@ordineavvocatiroma.org, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv. Raoul Castelli (pec: raoulcastelli@ordineavvocatiroma.org);
Appellante incidentale
- NÒ LA, nata il [...] a [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Baglivo (pec: fabio.baglivo@pec.gop.it; FAX 064871101);
Appellante incidentale
CONTRO
- Procura generale della Corte dei conti;
- Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Lazio;
Appellate E nei confronti di
- AS S.p.A., c.f. 80208450587, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Monzambano, 10, Roma, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato (pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici ha eletto domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio n. 32/2024 del 25.1.2024, notificata il 6.2.2024;
VISTI gli appelli, gli atti e i documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 19 febbraio 2026, il relatore Cons. AT LO, l’avv. Giacomo Carbone per l’appellante principale, l’avv. Emilia Pulcini per l’appellante incidentale NT TE, l’avv.
IA EL per l’appellante incidentale RE De GR, l’avv. Fabio Baglivo per l’appellante incidentale LA NÒ, nonché il V.P.G. Chiara Vetro per la Procura appellata e l’avv. dello Stato Andrea Fedeli per l’AS S.p.A., con l’assistenza del segretario d’udienza ON Sauchelli.
Svolgimento del processo Con atto di citazione la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio ha citato in giudizio NÒ LA, TE NT, TO AN, De GR RE, chiedendo la loro condanna al risarcimento del danno a favore di AS S.p.A. della somma complessiva di € 4.319.770,50 o, in subordine, di € 3.612.922,50, oltre accessori e spese.
In particolare, la Procura ha contestato ai convenuti le seguenti voci di danno erariale: 1) danno patrimoniale diretto sub specie di esborsi indebiti e di minori entrate da parte di AS S.p.a.; 2) danno da disservizio sub specie di interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazione e retribuzione; 3) danno all’immagine ed al prestigio dell’Amministrazione di appartenenza.
In particolare, la Procura regionale ha richiamato quanto emerso nell’ambito del procedimento penale n. 61537/14 R.G.N.R. - in ordine al sistema asseritamente corruttivo posto in essere dai convenuti in relazione ai lavori affidati alle ditte aggiudicatarie ed alle procedure espropriative - e la sentenza penale a pena patteggiata n. 2095/2018, divenuta irrevocabile per i convenuti TE, TO e De GR in data 20/12/2018 e per la convenuta NÒ in data 27/06/2019.
Nel mentre l’atto di citazione in giudizio aveva contestato ai suddetti soggetti un danno erariale subito da AS S.p.A., derivante da condotte dolose, articolato in un detrimento patrimoniale diretto di €
1.675.076,47, un danno da disservizio di euro 200.462,07 e un danno all'immagine e al prestigio dell'Amministrazione di € 2.444.231,96 (o, in via subordinata, di € 1.637.383,96), la Corte dei conti per la Regione Lazio, con la suddetta sentenza n. 32/2024, dopo aver respinto alcune questioni preliminari, ha accolto parzialmente la domanda attorea, determinando il danno erariale risarcendo come segue:
- danno patrimoniale diretto: € 291.023,60, in solido a carico della convenuta NÒ e del convenuto TO, limitatamente alla vicenda della riduzione delle penali alla ditta LE;
- danno all'immagine: € 1.483.152,00, imputato per l'intero alla convenuta NÒ, e in solido fino alla concorrenza di €
234.000,00 per De GR, € 25.000,00 per TE, e € 70.000,00 per TO;
- danno da disservizio: NÒ € 44.430,25; De GR € 12.019,20;
TE € 7.793,58; TO € 5.474,94.
Avverso detta sentenza ha proposto appello principale, datato 24 marzo 2024 e notificato alle controparti, il Dott. AN TO, rappresentato e difeso come in epigrafe, il quale, dopo aver compendiato la vicenda processuale di primo grado, ha articolato i motivi di impugnazione di seguito riepilogati.
I) Intervenuta prescrizione.
L’appellante ha censurato la sentenza gravata laddove ha respinto l’eccezione, avanzata nel giudizio di prime cure, di estinzione del diritto risarcitorio erariale per intervenuta prescrizione, evidenziando che vi era stata conoscenza specifica dei fatti, da parte dell’AS e della procura erariale, come da esposto denuncia dell’AS del 11/26 novembre 2015 a seguito della comunicazione di esecuzione dei provvedimenti cautelari (anche nei riguardi dell’appellante) da parte della Procura della Repubblica del 25.10.2015 (all. 4 fasc. Procura ed all. 6 ns. fasc.), dagli audit redatti dall’AS nel 2016 (vedi all. ns. fasc.
10 e 11) e dalle notizie di stampa pubblicate (all.5 e ss. fasc. Procura),
dal licenziamento del dott. TO e dalla richiesta di rinvio a giudizio del 28 luglio 2017; per contro l’invito a dedurre, atto interruttivo, gli era stato notificato soltanto il 7.12.2022, cosicché deve ritenersi prescritto ogni danno erariale contestato, o, quanto meno il danno patrimoniale ed il danno da disservizio.
Inoltre, la sentenza gravata avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto che il termine di decorrenza sarebbe stato interrotto dalla costituzione di parte civile in data 20.3.2018 e fino alla conclusione del procedimento penale, stante l’autonomia dei giudizi e dell’istituto della prescrizione rispettivamente nel diritto civile e in quello penale
(Cass. sent. n. 2694/2021).
II) Inammissibilità dell’atto di citazione.
L’appellante ha censurato altresì la sentenza gravata nella parte in cui ha respinto l’eccezione d’inammissibilità dell’atto di citazione per genericità ed indeterminatezza, ribadendo che l’atto introduttivo si limita a menzionare l’odierno esponente e la sentenza di patteggiamento emessa in sede penale, senza specificamente indicare quale sarebbe stato il suo comportamento doloso o gravemente colposo ed il nesso esistente tra quest’ultimo e l’eventuale danno erariale, limitandosi a richiamare la relazione conclusiva della Guardia di Finanza (quantificando, peraltro, il danno in misura superiore) e senza argomentare a fronte delle osservazioni difensive.
III) Inammissibilità della domanda di risarcimento per danno all’immagine anche a seguito della Legge Cartabia, nonché per danno morale.
L’appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui avrebbe ritenuto che la pronuncia di patteggiamento sia equiparabile, ove abbia comminato pene accessorie, a quella di condanna, sostenendo che detta affermazione “contrasta palesemente il dettato legislativo, e confonde l’efficacia della sentenza di patteggiamento con la possibilità di utilizzarla come prova”.
L’appellante ha evidenziato che il danno all’immagine della pubblica amministrazione quale danno erariale tipizzato, presuppone, per l’azionabilità della sua pretesa risarcitoria, il giudicato penale di condanna per un reato proprio del dipendente infedele, giudicato di condanna che nel caso di specie non sussiste.
IV) Inammissibilità della domanda di risarcimento danni per carenza di interesse a seguito della transazione intervenuta con la Dott.ssa NÒ.
L’appellante ha inoltre censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, con motivazione ritenuta generica e infondata, ha respinto l’eccezione d’inammissibilità per carenza di interesse stante l’inesistenza del danno erariale realizzatasi a seguito della stipula di una transazione tra la dottoressa NÒ e l’AS, che ha accettato la somma di circa 191.000,00 euro (vedi determina n. 2/2018 in all.28 nonché all. 25.26 e 29 e 30), a ristoro di tutti i danni subiti e subendi dall’Ente.
Inoltre, l’appellante ha lamentato la circostanza che la sentenza non ha tenuto conto di detta transazione ai fini del calcolo e della ripartizione dei danni in sede contabile.
Nel merito, l’appellante, dopo aver ribadito l’inconferenza della menzionata sentenza di patteggiamento, sia quanto ad efficacia di giudicato che sotto il profilo probatorio, ha evidenziato di aver svolto le limitate funzioni di “quadro” geologo (“prive di carattere apicale e subordinate rispetto ad altri”) nella condirezione generale tecnica; la dott.ssa NÒ invece dirigeva il servizio Coordinamento Tecnico ed Amministrativo, che aveva poi tre Unità Dirigenziali con tre diversi Responsabili: Dott.ssa Palmieri (Nuove ZI centro nord), dott.ssa Zaratti (Nuove ZI centro sud) e dott. Cologgi
(Servizio esecutivo); né egli era, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza gravata, membro organico e preminente di una associazione volta alla corruzione, concussione, voto di scambio e truffa, tant’è vero che il suo arricchimento si sarebbe tradotto esclusivamente “in una vaga promessa in sole 15.000 euro con riferimento alla vicenda SI” (non anche nella vicenda SS),
peraltro confiscate in via definitiva in sede di patteggiamento.
Sulla base di queste premesse, il TO ha articolato i successivi motivi di appello.
V) IC SI.
Premesso che la sentenza di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria per danni materiali e ha ritenuto fondata quella per danno all’immagine, l’appellante ha censurato quest’ultima statuizione in quanto contraddittoria rispetto alla prima, riconducibile alla circostanza che la stima dell’indennità di esproprio secondo quanto contenuto nella perizia CO (568.811,39 euro), redatta dal Responsabile Unico Espropri Arch. CO e trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Assunto (senza il coinvolgimento del parlato e della SI), è stata accettata dalla ditta espropriata, senza che si sia determinato danno erariale alcuno, non essendo ex adverso invocabile la diffusione mediatica della vicenda o la riprovevolezza di un illecito comunque non provato.
VI) IC DO.
In proposito, la sentenza di condanna del TO al risarcimento di euro 20.000,00 a titolo di danno all’immagine sarebbe “completamente immotivata e generica”, limitandosi a sostenere che “il coinvolgimento del TO risulta dalle intercettazioni telefoniche/ambientali”.
Nell’atto di citazione si affermerebbe poi che alcune poste corruttive sarebbero state consegnate a vari soggetti tra cui il TO ma la circostanza non risulterebbe in alcun modo accertata nella relazione conclusiva della G.d.F., né quest’ultima o l’atto di citazione indicherebbero quali atti contrari ai doveri d’Ufficio sarebbero stati compiuti dal TO.
Anzi, la relazione della G.d.F. dà atto soltanto che l’NÒ ed il dott. De GR dell’AS, avrebbero confessato di avere ricevuto somme di denaro dalla Soc. DO, nonché che la prima ha affermato di averle divise con l’Ing. GR, ma non risulta a che titolo e per quali atti commettere. Anche l’imprenditore DO avrebbe confermato di avere consegnato delle somme ai predetti ma nessuno di loro asserisce che alcuna somma sia stata percepita dal TO o che egli abbia compiuto atti o comportamenti per favorire la Soc DO o in danno di AS.
Anche la stessa Procura (pagg. 22-23 cit.) avrebbe riconosciuto che il TO non ha ricevuto provviste corruttive né indica quale sarebbe stato il suo comportamento illecito e quindi in che cosa si sarebbe concretizzata la presunta condotta colposa o dolosa del TO; solo in un interrogatorio del 3/11/2015 l’NÒ avrebbe ammesso di aver preso una posta corruttiva e di averla divisa con GR, e poi afferma che a suo giudizio GR avrebbe dato qualcosa a TO, ma senza che risulti alcun riscontro probatorio, se non tre intercettazioni del TO dalla lettura delle quali al massimo si può ipotizzare che egli fosse a conoscenza che la NÒ volesse aiutare l’Impresa DO, ma da queste non emerge a che titolo la stessa volesse aiutarla.
Anche per questa vicenda, poi, non emergerebbe alcun danno erariale patrimoniale.
VII) IC SP.
Quanto alla condanna per danno all’immagine di euro 20.000,00 per la vicenda SP, l’appellante ha censurato il difetto di una ragionevole motivazione, sia in quanto si menzionano delle intercettazioni in realtà non riscontrabili, sia perché non si richiamano elementi concreti per affermare un illecito (la SP non si sarebbe aggiudicata la gara), né, tanto meno, un danno patrimoniale.
VIII) IC LE – SS e OL.
L’appellante principale censura la sentenza gravata nella parte in cui afferma, sulla base della relazione della G.d.F. (e di intercettazioni),
che egli si sarebbe adoperato per la disapplicazione parziale di una penale per ritardo dei lavori, riconoscendo indebitamente 110 giorni di pioggia a favore dell’impresa LE.
La sentenza sarebbe non motivata in quanto non risulta in base a quale ragionamento logico si ritiene esistente il nesso di causalità tra la condotta del TO (tenuto conto delle sue competenze nel procedimento che si limitavano alla redazione di una relazione ma non certo comportavano poteri decisori) e il presunto danno verificatosi, nonché la condotta illecita del TO stesso, posto che da nessun atto risulta che i giorni di pioggia non si fossero verificati (si invertirebbe l’onere della prova sul punto).
Inoltre, secondo l’appellante, la questione rientrava nell’ambito di una più complessa transazione (l’AS aveva precedentemente pagato due lodi arbitrali) per cui “il riconoscimento dei giorni di pioggia esulava da quanto annotato dal direttore lavori e dalla sua competenza”; inoltre i giorni di pioggia, allegati alla relazione del TO (confermati anche dalle intercettazioni, in una delle quali il TO affermava di aver richiesto i dati alla regione Lombardia) sono stati valutati sia tecnicamente che legalmente dalle competenti direzioni, e cioè in particolare dall’ing. Liani e dall’ avv. Picardi, che li hanno ritenuti veritieri.
Inoltre, l’intervento del TO risulterebbe soltanto dalle dichiarazioni della NÒ, in assenza di prova di un comportamento illecito del Geologo, che comunque è stato approvato dalla catena istituzionale dell’AS.
Inoltre, in base alle procedure AS, le proposte di risoluzione bonaria delle riserve hanno carattere non vincolante, cosicché vengono rifiutate in mancanza della piena condivisione di tutte le Direzioni Centrali (Tecnica, Legale e Amministrativa – Finanziaria).
Non essendosi dunque verificato alcun danno patrimoniale, non potrebbe esser contestato alcun danno all’immagine, salvo voler introdurre una “responsabilità erariale puramente sanzionatoria”
ovvero “la figura del danno erariale tentato”.
IX) Danno da disservizio.
L’appellante contesta la sentenza gravata nella parte in cui lo ha condannato per danno da disservizio in quanto egli “non ha svolto ruoli giuridicamente rilevanti nelle vicende ad esso imputate e considerate sia le sue marginali funzioni”, non poteva distogliere le proprie energie lavorative in modo significativo per compiere gli atti che gli vengono imputati.
Non vi sarebbe prova che il TO abbia sottratto le energie lavorative, non potendo la condanna fondarsi su prove presuntive o indiziarie.
X) Quantificazione del danno all’immagine.
L’appellante incidentale ha censurato la sentenza gravata con riguardo alla quantificazione del danno all’immagine, richiamando il disposto dell'art. 1-sexies l. n. 20/1994 ed evidenziando che il TO non ha percepito tangenti e che soltanto per la vicenda SI si assume gliene fosse stata promessa una.
XI) Concorso causale dell’AS.
L’appellante ha sostenuto che al perfezionarsi della fattispecie hanno concorso a vario titolo numerosi dirigenti AS, non convenuti nel presente giudizio, che, tra l’altro, malgrado il parere negativo del magistrato contabile e del collegio sindacale, ha stipulato una transazione con la vera protagonista della vicenda e cioè la Dott.ssa NÒ.
Secondo l’appellante, la sentenza di I grado avrebbe dovuto valutare, ex art. 1227 c.c., sia il concorrente comportamento della NÒ, sia il pagamento di parte di poste di danno da parte della medesima, sia il comportamento dell’AS che con essa ha stipulato un atto transattivo, che, alla luce delle somme richieste in primo grado dalla Procura Erariale, risulta del tutto incongruo e penalizzante per l’AS; pertanto l’eventuale condanna dovrebbe essere ridimensionata di almeno il 75% rispetto a quella di I grado.
L’appellante ha quindi concluso chiedendo di riformare integralmente ovvero parzialmente la sentenza gravata, rigettando tutte le domande della Procura regionale, ovvero, in via gradata, di ridimensionare l’ammontare risarcitorio richiesto secondo giustizia e per le ragioni già illustrate, con vittoria di spese ed onorari.
Con memoria datata 4 aprile 2024, ha proposto appello incidentale il sig. NT TE, rappresentato e difeso come in epigrafe, il quale, dopo aver compendiato le funzioni svolte in seno all’AS
(dapprima area quadri, profilo economico A1 tecnico specializzato, poi nel 2013 Responsabile Amministrativo Contabile nel settore Espropri all’interno del Coordinamento Tecnico-Amministrativo della Direzione Centrale Nuove TR, quindi assegnato nel 2014 allo staff del dirigente della struttura Coordinamento Tecnicoamministrativo della Condirezione Generale Tecnica, fino al licenziamento del 27/11/2015), ha compendiato i compiti svolti nei procedimenti oggetto dell’indagine penale, che sarebbero “del tutto marginali, istruttori, o addirittura preistruttori”, rimanendo altresì del tutto estraneo alle pratiche ES e De NC.
L’appellante incidentale ha altresì compendiato la vicenda giudiziaria penale, ad esito della quale (sentenza di patteggiamento n. 2095/2018)
il TE è stato condannato ““a tre anni e tre mesi di reclusione, …con concessione delle circostanze attenuanti generiche, con condanna alle spese di procedimento e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici - (misura successivamente modificata dallo stesso GUP, in temporanea pari alla durata della pena principale di anni 2 e mesi 8) - ed estinzione del rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza, con confisca dei beni costituenti il profitto del reato e dei beni di cui ha la disponibilità per un valore di euro 5000,00 da individuarsi nella somma di denaro di cui al libretto giudiziario n. 592815 del 9.7.2018 intestato al TE, con condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile AS liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese”.
Dopo aver compendiato l’esito del giudizio contabile di prime cure, l’appellante incidentale ha articolato i motivi di appello di seguito compendiati.
I) Erroneità della sentenza per aver rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità per a) intervenuta prescrizione e b) insufficienza della sentenza penale di patteggiamento di costituire prova piena dei fatti.
a) Quanto alla prescrizione, l’appellante incidentale ha sostenuto che la scoperta del danno si sarebbe avuta “già dal novembre 2015, data dell’esposto AS (doc. 5 cit.), a seguito della comunicazione di esecuzione delle misure cautelari detentive nei confronti dei propri dipendenti; e/o comunque dal rapporto Audit redatto dagli uffici AS nel 2016”.
Inoltre, non vi sarebbe stato un occultamento doloso, istituto che
“diverso e più grave rispetto alla mera omissione di una informazione”, richiedendo “lo spiegamento di accorte attività finalizzate al disvelamento, non mero, dei fatti”; per contro, il TE non avrebbe posto in essere alcuna ulteriore “specifica, ingannatrice e fraudolenta” attività “diretta intenzionalmente ad occultare l’esistenza del danno”.
L’appellante ha altresì censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto alla costituzione di parte civile dell’AS in sede penale effetto interruttivo permanente sino alla definizione del giudizio, richiamando il principio di autonomia dei giudizi penale e contabile, poi recepiti dal legislatore nell’ambito dell’art. 455 c.p.p..
b) Quanto al valore della sentenza di patteggiamento, l’appellante incidentale ha richiamato giurisprudenza contabile secondo cui la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'articolo 2729 del codice civile, atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa
(articolo 444 del Cpp) che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili” (Cass.,
III, 5.5.2022 n. 14278); principio peraltro recepito dal legislatore nel vigente testo dell’art. 445 c.p.p..
II) Nel merito. Contraddittorietà, perplessità, genericità e sproporzionalità della sentenza gravata nella parte in cui condanna il sig. TE al risarcimento del danno d’immagine sotto diversi profili.
a) L’appellante incidentale ha censurato la sentenza gravata (nella parte in cui lo ha condannato al risarcimento di euro 25.000,00 (di cui 5.000,00 per la pratica SI; 5.000,00 per la pratica Spinosa ZI; 5.000,00 per la pratica De NC e 10.000,00 per la pratica ES) in quanto motivata con affermazioni del tutto generiche
(intercettazioni in atti, condotta del convenuto, importi usualmente richiesti), omettendo dunque di dimostrare quel nesso di causalità necessario tra la condotta attribuita al condannato (il cui contenuto non è specificato) e il danno arrecato.
b) Con specifico riferimento alla pratica SI per la quale è stata esclusa la sua responsabilità per danno diretto), l’appellante ha evidenziato che egli non ha svolto alcuna funzione decisoria essendo solo destinatario, come visto nella parte in fatto, della richiesta da parte della dott.ssa NÒ (dirigente) di valutare la stima proposta dalla proprietà privata e di redigerne una propria ai fini dell’apertura di una eventuale commessa cd. AL (senza svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento né di Capo Compartimento, né di Responsabile dell’Ufficio espropri; stima, comunque, mai utilizzata per l’accordo transattivo firmato con i sig.ri SI, in quanto detto accordo, come correttamente rilevato nella sentenza di prime cure, è stato concluso sulla base di altra e diversa stima, redatta dal responsabile dell’ufficio espropri AS di Cosenza.
c) Sempre con riguardo al danno all’immagine, correlato alla causazione di episodi corruttivi, l’appellante ha sostenuto che mancherebbe la prova dell’an del danno, anzi dello stesso coinvolgimento del TE nell’attività criminosa, tanto più che nella stessa sentenza gravata si arriva ad affermare la responsabilità del sig.
TE anche “in assenza di un importo a titolo di tangente” ovvero
“sulla base degli importi usualmente richiesti”.
Non sarebbe dunque configurabile il nesso causale né, tanto meno, l’elemento soggettivo della responsabilità.
d) Per la fattispecie SI, oltre a quanto già riferito, l’appellante principale ha rimarcato che la stessa G.d.F. ha affermato che l’importo relativo al TE sarebbe pari a euro 0, nonché che non sussistono prove sufficienti sul suo coinvolgimento.
e) per la pratica Spinosa TR, secondo l’appellante incidentale la conversazione ambientale, risalente al 2015, su cui si basa l’imputazione, non si riferirebbe ragionevolmente alla gara in questione del 2012, cosicché non sarebbe provato il coinvolgimento del TE, che era soltanto uno dei 5 membri incaricato di effettuare una ricerca di mercato delle possibili società interessate alla costruzione dell’opera (l’offerta dell’aggiudicataria è stata ritenuta congrua dalla sentenza di prime cure). Peraltro, anche per questa pratica la stessa G.d.F. ha riferito che le ““somme illecitamente percepite per il sig. TE NT: Euro 0”.
f) PR ES.
L’appellante incidentale, dopo aver segnalato che la sentenza gravata erroneamente affermerebbe (anche se al fine di escluderne la rilevanza) che vi sarebbe stata una retribuzione percepita da un parente del TE (circostanza che invece riguarderebbe una diversa pratica), ha censurato la pronuncia in quanto sarebbe fondata soltanto su non individuate intercettazioni telefoniche e non avrebbe considerato che il TE non rivestiva alcun incarico e che non aveva tesaurizzato alcun importo da tangente; pertanto, egli avrebbe dovuto essere assolto così come per la pratica AU.
g) PR De NC TR Con riguardo alla pratica De NC TR, l’appellante ha sostenuto la sua estraneità, per non aver svolto ruolo alcuno.
III) Erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce e quantifica il danno da disservizio.
Con riguardo a questa tipologia di danno, l’appellante incidentale ha censurato la sentenza impugnata per le medesime ragioni relative al danno all’immagine, per l’assenza di danni patrimoniali diretti e in quanto egli avrebbe effettuato soltanto le legittime attività che gli venivano richieste.
Nel caso di specie, non vi sarebbe prova di “alcuna diminuzione del rendimento dell’azione amministrativa di AS, né della perdita patrimoniale”.
In via gradata, andrebbe almeno ridotto l’importo di condanna, sia in quanto il periodo delle intercettazioni riguardante il TE è più circoscritto (13.05.2015 e il 19.10.2015) rispetto a quello posto a base della quantificazione (data di inizio delle intercettazioni del 24.10.2014 e ordinanza applicativa delle misure cautelari del 19.10.2015), sia in quanto il 10% della retribuzione percepita sarebbe pari ad euro 3.500,00 lordi (e non ad euro 7.000,00 lordi).
Dopo aver domandato anche la riforma della statuizione sulle spese, l’appellante incidentale ha quindi concluso chiedendo, in via principale, di annullare/riformare la sentenza impugnata, dichiarando l’assenza di responsabilità del TE, nonché, in via subordinata, di provvedere ad una nuova quantificazione della condanna dello stesso, alla luce del ruolo assolutamente marginale tenuto dal sig. TE nonché delle considerazioni svolte in punto di danno da disservizio, chiedendo, altresì, l’applicazione del potere di riduzione dell’addebito.
Con atto di citazione del 3/4/2024, ha proposto appello incidentale anche il sig. RE De GR (dirigente amministrativo presso la Direzione Generale di AS S.p.A., preposto, nell’ambito della Condirezione Generale Tecnica, al Servizio Incarichi Tecnici),
rappresentato e difeso come in epigrafe, il quale, dopo aver sintetizzato la vicenda processuale penale (il De GR sarebbe stato condannato solo per i capi di imputazione nn. 6 e 8, relativi alla corruzione Tecnis spa) e quella contabile di primo grado, ha articolato i motivi di impugnazione di seguito compendiati, chiedendo la riforma in parte qua della sentenza gravata.
I) Errore in diritto per violazione, falsa applicazione di norme giuridiche - Violazione dell’art. 2947 c.c. e 2943 c.c., articolo 66 del codice della giustizia contabile – prescrizione.
Anche il De GR ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione, ritenendo che debba riconoscersi effetto interruttivo alla costituzione di parte civile nel processo penale effettuata dall’AS in data 20/03/2018, protrattosi fini al passaggio in giudicato della sentenza penale di patteggiamento n. 2095/2018.
In proposito, l’appellante incidentale ha articolato argomentazioni analoghe a quelle già dispiegate dagli altri appellanti, aggiungendo il riferimento all’articolo 66 del codice della giustizia contabile (Decreto Legislativo n. 174 del 2016 e ss.mm.ii.), a norma del quale la prescrizione può essere interrotta una sola volta per il massimo di due anni, termine nella specie superato (l’invito a dedurre risale infatti al 6/12/2022).
II) Omessa valutazione delle prove documentali offerte dal De GR. Violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 cpc.
L’appellante incidentale ha censurato la sentenza gravata in quanto, pur richiamando la documentazione relativa al processo penale, non avrebbe affatto vagliato, in violazione degli art. 2967 c.c. e 115 cpc, la documentazione prodotta dal De GR, che avrebbe dimostrato la sostanziale marginalità del ruolo avuto nelle tre vicende contestate.
III) Contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla valutazione della prova - violazione degli artt. 132, 2° comma c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Secondo l’appellante incidentale, la circostanza che il giudice di prime cure abbia aderito acriticamente alla ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP ed alle risultanze delle indagini versate nella relazione definitiva della Guardia di Finanza, senza parimenti valutare l’esito degli interrogatori resi nei verbali allegati dal De GR, determinerebbe l’invalidità della sentenza per vizio di motivazione ex artt. 132, 2° comma c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
IV) Sulla quantificazione del danno all’immagine - Violazione dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, inserito dall'art. 1, comma 62, L. 6 novembre 2012, n. 190. Violazione del principio di proporzionalità dell’importo della condanna.
Secondo l’appellante, la sentenza avrebbe determinato il quantum di condanna del danno all’immagine in modo “profondamente ingiusto”
e in violazione dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994.
In particolare, per la vicenda Tecnis S.p.A.-Cogip S.p.A., a fronte di una tangente del De GR di euro 48.500,00, la sentenza avrebbe ingiustamente determinato l’importo di condanna per danno all’immagine in euro 194.000,00 (in solido con la NÒ).
Per la vicenda DO, la sentenza, a fronte di una tangente al De GR di euro 1.500,00, avrebbe determinato il danno all’immagine in euro 20.000,00 in solido con la NÒ.
Anche con riferimento alla vicenda Misseri, la sentenza impugnata avrebbe ingiustamente determinato la condanna per danno all’immagine in euro 20.000,00 in solido con la NÒ, sebbene nel corso delle indagini sia emersa, con assoluta certezza, l’assenza di alcuna provvista corruttiva.
V) Sulla condanna per danno da disservizio. Riforma della sentenza per contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla valutazione della prova. Violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2043 c.c.
Anche con riguardo alla condanna per danno da disservizio, il De GR ha lamentato l’ingiustizia della sentenza con riguardo alla determinazione del danno da disservizio, quantificato equitativamente per il De GR in euro 12.019,20, pari al 10% della retribuzione.
L’appellante incidentale ha in proposito censurato la stessa autonomia dogmatica di detta categoria di danno, sostenendo che “lo svolgimento delle indagini amministrative interne derivanti dalle condotte illecite in contestazione” non sia un costo ulteriore (e dunque un danno da disservizio) per AS ma un costo ordinario dovuto a verifiche interne, che sono comuni e fisiologiche per un ente pubblico, svolte da dipendenti già preposti e ordinariamente retribuiti, che potrebbe tradursi in un danno ulteriore soltanto ove abbia prodotto rallentamenti, inerzie o omissione nell’agere della PA, evenienza non comprovata, nell’an e nel quantum, dalla Procura regionale con riguardo al caso di specie.
L’appellante incidentale ha quindi concluso, previa reiterazione delle istanze istruttorie già avanzate in prime cure, chiedendo: in via preliminare, di accertare e dichiarare il decorso prescrizionale della pretesa risarcitoria azionata; nel merito e in via principale, di annullare la sentenza e assolvere il De GR da ogni addebito; in via subordinata, che la condanna venga contenuta nel limite dei 130.000,00 euro, pari al doppio della provvista corruttiva accertata in sede di patteggiamento penale; in via ulteriormente subordinata, di ridurre le eventuali somme ritenute dovute per qualsiasi titolo di danno nella minor somma ritenuta provata e, comunque, al massimo entro l'importo complessivo comunque accertato nella relazione conclusiva della Guardia di Finanza depositata agli atti in data 30.8.2022; in ogni caso, di ridurre gli importi eventualmente ritenuti dovuti in considerazione dell'omessa vigilanza di AS giusto il disposto dell'art. 1227 c.c., con vittoria di spese, competenze ed onorari
(procuratore distrattario).
Con citazione del 5/4/2024, ha proposto appello incidentale la dott.ssa LA NÒ, rappresentata e difesa come in epigrafe, la quale, premessa l’avvenuta definizione del procedimento penale con sentenza di patteggiamento e l’avvenuta stipula di una transazione con l’AS per i danni subiti dall’Ente (con pagamento della somma di euro 192.032,00, effettivamente versata), ha riepilogato la vicenda processuale contabile e ha articolato i motivi di impugnazione della sentenza gravata, di seguito compendiati.
I) Improponibilità/inammissibilità dell’azione erariale attivata dalla Procura regionale, stante l’intervenuta transazione -
contraddittorietà manifesta e illogicità della motivazione.
L’appellante incidentale ha evidenziato che la suddetta transazione concerneva “i danni tutti comunque subiti e subendi in conseguenza dei fatti oggetto del procedimento penale (…) ed addebitati alla Signora LA NÒ” “a qualsiasi titolo”, ed era stata formalizzata dall’AS con Determinazione dell’Amministratore delegato e del Direttore Generale n. 2 del 17 settembre 2018, Ente che aveva rinunciato ad ogni ulteriore pretesa nei confronti della Dott.ssa NÒ “relativamente ai danni subiti e subendi da AS”. Lo stesso magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell’AS aveva segnalato che “è quantomeno dubitabile che la transazione, nei termini in cui è stata proposta ed accettata, lasci impregiudicata l’azione della Procura contabile ad onta dell’invocata autonomia delle due giurisdizioni”.
Pertanto, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che detta transazione non precluda l’azione di responsabilità amministrativa, finendola per qualificare come “strumento esclusivamente sanzionatorio”, pur avendo essa natura prevalentemente risarcitorio-recuperatoria a vantaggio dell’amministrazione, unica parte sostanziale danneggiata (non potendosi definire tale il PM contabile), cui è peraltro affidato il recupero del credito risarcitorio (art. 214 c.g.c.).
Peraltro, secondo l’appellante, il diritto dell’AN al risarcimento “non ha più trovato origine nelle condotte asseritamente illecite oggetto di contestazione, bensì nel tenore del medesimo accordo transattivo”,
trattandosi di transazione novativa, con effetto estintivo della precedente obbligazione.
Orbene, secondo l’appellante, la motivazione della sentenza impugnata non avrebbe considerato affatto detta transazione
“tombale” e la sua natura novativo/estintiva, peraltro sottolineata anche dal magistrato della Corte dei conti delegato al controllo su AS e dal collegio sindacale, senza che possa ex adverso avere rilievo la riserva di salvezza della possibile azione risarcitoria erariale contenuta nella Determinazione AS n. 2/2018 (l’azione risarcitoria ordinaria intrapresa da AS dinanzi al G.O. non ha infatti coinvolto la NÒ, come da nota dell’avvocatura dello Stato).
II) Eccezione preliminare di prescrizione - violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n.
20 - contraddittorietà manifesta della motivazione.
L’appellante incidentale ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione con motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle articolate dagli altri soggetti appellanti, evidenziando inoltre la contraddittorietà della pronuncia nella parte in cui ritiene atto interruttivo la costituzione di parte civile in sede penale dell’AS (stante l’unitarietà del credito), ma non attribuisce valore estintivo alla riferita transazione novativa.
III) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto integrati i presupposti di responsabilità erariale per danno all’immagine -
omessa pronuncia nella parte in cui è stato ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta dell’appellante e il danno all’immagine asseritamente arrecato ad AS - difetto assoluto di motivazione - violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1 -
sexies, della legge n. 20/1994 per quanto attiene alla quantificazione del danno all’immagine.
Secondo l’appellante incidentale, a) non sussisterebbero, ai sensi dell’art. 445 c.p.p. (modificato dalla legge c.d. Cartabia), i presupposti di ammissibilità della domanda risarcitoria del danno all’immagine, non potendo la sentenza di patteggiamento essere equiparata ad una sentenza di condanna.
Inoltre, b) non sussisterebbe il nesso di causalità tra la condotta della NÒ e il danno all’immagine contestato, in quanto l’immagine dell’AS sarebbe stata lesa da episodi sistematici (elencati in atti) e ripetuti nel tempo, ben prima dei fatti contestati alla Dott.ssa NÒ, che avevano riguardato i vertici dell’Ente stesso (che è stato più volte commissariato).
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza gravata, occorrerebbe necessariamente partire dalla valutazione del livello di integrità di tale immagine prima dei fatti contestati, posto che soltanto questo livello di partenza può giustificare o meno l’assunto di una lesione ulteriore all’immagine, l’unica effettivamente risarcibile.
Inoltre, c) in via subordinata, l’appellante incidentale ha censurato il criterio di determinazione del danno adottato dal primo giudice,
(l’intero importo di € 1.483.152,00, in via solidale e a titolo di dolo)
ritenuto sproporzionato, sia rispetto alla somma, pari al profitto del reato, confiscata in sede penale (euro 470.000,00, pari alle tangenti ricevute, per come risulta dalla sentenza di patteggiamento), sia all’oggettivo clamor fori della vicenda, in cui l’AS ha rimosso e poi licenziato la NÒ, dandone immediata comunicazione alla stampa, sia al criterio legale di determinazione presuntiva di cui all’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994 (il giudice di primo grado individuerebbe ulteriori tangenti, non risultanti dalla sentenza di patteggiamento).
In particolare,
- per la vicenda Tecnis S.p.A., a fronte di una tangente di euro 48.500,00, il giudice individua il danno all’immagine in euro 194.000,00;
- per la vicenda DO, a fronte di una provvista corruttiva ricevuta dalla Dott.ssa NÒ pari a soli euro 25.000,00, il giudice individua il danno all’immagine in euro 100.000,00;
- per la vicenda IA, a fronte di un’utilità da corruzione di euro 6.000,00, la sentenza quantifica l’importo del danno all’immagine in euro 249.152,00;
- con riguardo alla vicenda LE S.p.A. - SS VI e OL PP, a fronte di una tangente di euro 90.000,00 (non di euro 150.000,00), il giudice ha determinato il danno all’immagine in euro 300.000,00;
- con riguardo alla corruzione e turbativa d’asta RA, a fronte dell’assenza di tangenti, non si comprenderebbe la quantificazione del danno all’immagine in euro 100.000,00;
- con riguardo alla vicenda ES TT, a fronte dell’assenza di tangenti, non si comprenderebbe la quantificazione del danno all’immagine in euro 30.000,00;
- con riguardo alla vicenda De NC, a fronte dell’assenza di tangenti, non si comprenderebbe la quantificazione del danno all’immagine in euro 20.000,00.
IV) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto configurato il presupposto oggettivo e soggettivo della responsabilità erariale per danno diretto a carico della dott.ssa NÒ con riguardo alla riduzione delle penali nella vicenda relativa alla ditta LE.
Con riguardo alla vicenda della ditta LE, l’appellante ha contestato la sentenza gravata sostenendo l’effettiva esistenza dei 110 giorni di pioggia alla base della riduzione della penale (e quindi del danno erariale di euro 291.023,60, dato dalla differenza dalla quantificazione della commissione di collaudo di euro 786.306,00 e quella finale di euro 495.282,40), come risultanti dalle consultazioni meteorologiche dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Lombardia (ARPA). In ogni caso, mancherebbe l’elemento soggettivo dell’illecito, in quanto la sentenza si fonderebbe sull’erroneo presupposto secondo cui la Dott.ssa NÒ, in qualità di Coordinatore Tecnico Amministrativo di AS, avrebbe avuto un’indebita ingerenza nell’attività procedimentale e negoziale di AS con l’intento di agevolare interessi economici dei soggetti privati. Per contro, le specifiche competenze del Coordinatore Tecnico Amministrativo (ruolo rivestito dalla Dott.ssa NÒ) si esaurivano in un mero supporto e coordinamento delle attività autonomamente compiute dagli altri servizi sottoposti, ricomprendendo, in sostanza, la sola ricezione e sottoscrizione formale degli atti amministrativi da sottoporre agli ulteriori organi aziendali competenti (nella specie, la relazione dell’ing. Liani, non coinvolto nel giudizio).
In definitiva, la condotta della NÒ sarebbe priva di rilevanza causale nella vicenda, avendo invece svolto un ruolo marginale.
V) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha considerato sussistenti i presupposti per un addebito di responsabilità da danno patrimoniale per interruzione del nesso sinallagmatico - illogicità manifesta della motivazione.
In proposito, l’appellante incidentale, oltre a richiamare i contenuti della transazione stipulata con l’AS, ha sostenuto che molte delle fattispecie contestate nel procedimento penale in parola sono intervenute fuori dagli uffici di AS ed oltre l’orario lavorativo e che la dott.ssa NÒ rivestiva un ruolo dirigenziale e pertanto poteva determinare in autonomia il proprio orario di lavoro; né la Procura regionale e la sentenza impugnata avrebbero fornito alcuna prova in ordine al fatto che l’odierna appellante si sarebbe sottratta alle sue funzioni e ai suoi compiti nell’orario lavorativo.
VI) Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo e ha ritenuto di non valutare ex art. 1227 c.c. la condotta omissiva di AS - difetto assoluto di motivazione.
Secondo l’appellante incidentale, vi sarebbe nella specie il concorso di colpa del danneggiato AS, che non avrebbe vigilato con attività ispettive e di audit, come confermato dalla ricorrenza nel tempo di episodi corruttivi, con conseguente necessità di applicare il disposto dell’art. 1227 c.c. nonché il potere di riduzione dell’addebito.
L’appellante incidentale ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di annullare la sentenza gravata in ragione dell’intervenuta transazione e della prescrizione del danno all’Erario;
nel merito, di annullare la sentenza gravata per le ragioni esposte, nonché per la mancata applicazione dell’art. 1227 c.c.; in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, di esercitare il proprio potere riduttivo, rimodulando drasticamente la quota di responsabilità eventualmente ritenuta sussistente a carico dell’odierna appellante, in senso conforme ai principi di proporzionalità e adeguatezza, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio.
Con memoria del 28/1/2026, ha rassegnato le conclusioni la Procura generale, che ha replicato ai riferiti motivi di appello (principale e incidentali) per come di seguito compendiato.
A) Appello NÒ.
A1) Quanto al motivo relativo all’inammissibilità della domanda risarcitoria in ragione dell’intervenuta transazione, la Procura generale ha richiamato giurisprudenza di appello della Corte dei conti secondo cui un accordo transattivo non potrebbe valere in alcun modo ad inibire il potere del p.m. contabile di agire, né quello del giudice contabile di pronunciarsi, avendo l’azione di responsabilità non soltanto la funzione di risarcire il danno, ma anche quella di accertare o escludere la responsabilità (sia essa contrattuale o extracontrattuale)
di un determinato soggetto nello svolgimento di funzioni di pubblico interesse.
A2) Prescrizione In proposito, la Procura generale ha richiamato giurisprudenza contabile di appello che riconosce effetto interruttivo permanente alla costituzione di parte civile in sede penale dell’amministrazione danneggiata.
A3) Danno all’immagine e nesso causale rispetto alla condotta.
La Procura generale ha richiamato il disposto dell’art. 445 c.p.p.,
secondo cui la sentenza di patteggiamento con comminazione di pene accessorie viene equiparata a quella penale ai fini disciplinari e della responsabilità amministrativa.
Quanto al nesso di causalità, la Procura generale ha richiamato la vasta eco mediatica avuta dalla vicenda sub iudice, evidenziando che la sentenza gravata ha puntualmente ricostruito sia nell’an che nel quantum la determinazione del danno erariale.
A4) Quanto alla vicenda LE, la Procura generale ha evidenziato, per un verso, che la sentenza ha valutato l’intervento fattuale dell’NÒ (anche a prescindere dalle sue competenze formali) e valorizzato la documentazione probatoria in atti, da cui è emerso il ruolo dell’appellante incidentale al fine di ottenere una riduzione della penale, pur in assenza dell’annotazione nel registro dei lavori degli eventi metereologici avversi che avrebbero ostacolato i lavori.
A5) Quanto al danno da interruzione del nesso sinallagmatico, secondo la Procura generale rileva la circostanza che gran parte degli accordi illeciti si è verificata durante l’orario lavorativo e negli uffici dell’AS e che comunque l’NÒ si è sistematicamente sottratta ai propri doveri d’ufficio.
A6) Quanto all’eccepito concorso colposo dell’AS, la Procura generale ha sostenuto la carenza di interesse considerato che il riconoscimento potrebbe al più comportare una responsabilità sussidiaria della società. Peraltro, considerata la condotta dolosa della NÒ, non può esser esercitato il potere di riduzione dell’addebito.
B) Appello di NT TE.
B1 e 2) La Procura generale ha richiamato le considerazioni già svolte con riguardo alla prescrizione e al ruolo della sentenza di patteggiamento, che non interdice la valutazione del materiale probatorio penale in sede di giudizio di responsabilità amministrativa.
B3) Quanto alla contraddittorietà e sproporzione della condanna per danno all’immagine, la Procura generale ha evidenziato che la stessa NÒ ha ammesso l’accordo corruttivo (confermato anche dal TO) con la ditta SI e dazione di somme anche per il TE.
La documentazione probatoria acquisita in sede penale confermerebbe poi la sussistenza del dolo del TE.
Quanto alla vicenda Spinosa TR, a fronte del fatto che la conversazione captata risalisse al 2015 (mentre l’aggiudicazione della gara era avvenuta nel 2012), la Procura generale ha richiamato le affermazioni della NÒ rese in sede di incidente probatorio/udienza preliminare, laddove ha confermato il ruolo svolto dal TE.
Quanto alla pratica ES, la Procura generale ha evidenziato che la posizione dei convenuti (NÒ e TE) in ordine agli episodi corruttivi è stata confermata, anche in questo caso, dalle intercettazioni telefoniche in atti, rilevando anche che l’assenza di prova sul danno diretto non incideva sulla natura penalmente illecita dell’accordo intercorso con il soggetto privato finalizzato ad agevolarne il buon esito, anche con riferimento alla tempistica dei pagamenti e delle pratiche espropriative.
Con riguardo alla vicenda De NC, la Procura generale ha evidenziato che nello stralcio della CNR n. 488212 menzionata dal giudice è emerso il pieno coinvolgimento del dipendente AS
TE NT.
B4) Con riguardo al capo della sentenza relativo al danno da disservizio, la procura generale ha rilevato come sia emerso in modo chiaro che gli accordi illeciti e la corresponsione delle tangenti avvenivano durante l’orario lavorativo e negli uffici AS.
La Procura generale ha inoltre evidenziato che la sentenza ha calibrato la condanna sulla base del diverso ruolo dei soggetti odierni appellanti.
Con riferimento alla considerazione dell’appellante secondo cui le intercettazioni avrebbero riguardato un periodo minore rispetto a quello considerato ai fini cella quantificazione del danno, la Procura generale ha sostenuto che le indagini hanno disvelato un sistema corruttivo articolato e consolidato, cosicché la Procura di prime cure ha tenuto in considerazione la retribuzione mensile media non solo del 2014, ma anche del 2015 (da ottobre 2014 a ottobre 2015), somma che il giudice di primo grado ha abbattuto al 10%.
C) Appello dott. TO C1 – 3-4) La Procura generale ha richiamato quanto già dedotto in termini di prescrizione, sul risarcimento del danno all’immagine anche a seguito della legge c.d. Cartabia, nonché con riguardo alla carenza di interesse a seguito della riferita transazione.
C2) Quanto alla sostenuta indeterminatezza dell’atto di citazione in prime cure, la Procura generale ha evidenziato che l’atto introduttivo ha esaminato, per ogni singola vicenda, la condotta dei convenuti, facendo anche riferimento alla documentazione acquisita in sede penale.
C5) Quanto alla rilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento, la Procura generale ha richiamato la motivazione della sentenza gravata, che ha ammesso la sua valutabilità unitamente agli atti del processo penale.
C6) Con riguardo al ruolo del dott. TO (inesistenza di un’associazione a delinquere, mansioni marginali, nessun utile personale), la Procura generale, dopo aver premesso che il danno all’immagine può essere configurato a carico di chi commette reati contro la pubblica amministrazione anche in assenza di un ruolo preminente e di un utile personale, ha sostenuto che la sussistenza di un’associazione a delinquere emergeva dagli atti penali (dichiarazioni dell’NÒ e di alcuni imprenditori, nelle intercettazioni e in altri atti investigativi, evidenziando che comunque le condotte illecite a carico dei convenuti sono state comprovate con riguardo a singoli episodi.
C7) Con riferimento alla vicenda SI, a fronte delle deduzioni dell’appellante (esclusa la responsabilità per danno diretto, assenza di funzioni decisorie), la Procura generale ha sostenuto la fondatezza della condanna alla luce delle ammissioni della NÒ, delle dichiarazioni del TO e degli atti penali nel loro complesso (denaro rinvenuto nell’auto del TO, monitoraggio video-ambientali di cui alla pagina 40 della CNR, etc..)
C8) Con riguardo alla vicenda DO, a fronte dei motivi di appello incentrati sulla genericità delle accuse e sull’assenza di danno erariale diretto, la Procura generale ha sostenuto, riportando un passo della pronuncia, che la sentenza non risulta immotivata e generica e fa riferimento alle intercettazioni telefoniche/ambientali.
C9) Con riferimento alla vicenda RA, a fronte delle motivazioni dell’appello (euro 40.000,00, sui 50.000,00 promessi, sarebbero stati restituiti e la ditta non si è aggiudicata la gara), la Procura generale ha sostenuto l’attendibilità delle dichiarazioni della NÒ e ha richiamato quanto riportato nella CNR (pagg. da 162 a 184), ove veniva precisato il ruolo svolto dal TO.
C10) Con riguardo alla vicenda LE, a fronte delle argomentazioni dell’appellante (110 giorni di pioggia effettivi, mancanza di poteri decisori), la Procura generale ha condiviso la ricostruzione della sentenza gravata, ove, riferendosi alle intercettazioni, si ricostruisce il ruolo svolto dalla NÒ e dal TO, finalizzato a favorire la ditta LE.
C11) Con riguardo al danno da disservizio, a fronte delle motivazioni dell’appellante (funzioni marginali per cui non avrebbe potuto distogliere le proprie energie lavorative in modo significativo), la Procura generale ha ribadito che le funzioni non sono state marginali, per come emergenti in atti.
C12) Con riferimento alla quantificazione del danno all’immagine, a fronte di motivi di gravame dispiegati dall’appellante (art. 1-sexies della legge n. 20/1994, non avendo percepito tangenti e avendo ricevuto una sola promessa per la vicenda SI), ha richiamato giurisprudenza di appello che ha ritenuto che il criterio normativo costituisce una mera presunzione relativa ai fini della quantificazione, potendosi anche far riferimento ai tradizionali criteri giurisprudenziali di determinazione del danno all’immagine.
C13) Quanto al concorso causale dell’AS (transazione incongrua, pagamento del danno da parte della NÒ) e alla richiesta di applicazione del disposto dell’art. 1227 c.c. (e riduzione del 75% del danno), la Procura generale ha sostenuto che l’accordo transattivo non produrrebbe limitazioni di sorta sull’azione della procura contabile.
D) Appello De GR.
D1) Con riguardo alla prescrizione, la Procura generale ha richiamato quanto già esposto con riferimento agli altri appelli.
D2) Quanto alla ritenuta omissione delle prove offerte (e delle richieste istruttorie), la Procura generale ha sostenuto che la documentazione in atti, presa a riferimento dalla sentenza, sarebbe sufficiente a provare l’illecito.
D3) Quanto alla valutazione probatoria delle circostanze evidenziate dal convenuto, la Procura generale ha sostenuto che il giudice ha correttamente valutato il nucleo fondamentale della vicenda, con ciò implicitamente respingendo le argomentazioni dell’appellante, ritenendole ininfluenti o superflue.
D4) Con riguardo alla quantificazione del danno all’immagine, a fronte delle argomentazioni dell’appellante (marginalità degli episodi ed esiguità delle provviste corruttive, sproporzione della condanna per danno all’immagine ex art. 1, comma 62, legge n. 190/2012), la Procura generale, premesso che gli episodi contestati non sarebbero marginali, ha condiviso il criterio di determinazione equitativa adottato dalla sentenza gravata.
D5) Con riguardo al danno da interruzione del nesso sinallagmatico
(che l’appellante ritiene non provato), la Procura generale ha condiviso la motivazione della sentenza nella parte in cui ha sottolineato che i convenuti non hanno prestato, almeno in parte, la loro attività a vantaggio dell’AS, detrimento che non ha nulla a che fare con il tempo impiegato in verifiche, ispezioni, azioni disciplinari, cui l’appello fa riferimento.
La Procura generale ha quindi concluso chiedendo il rigetto di tutti gli appelli, con la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Con memoria del 27/1/2026, il dott. RE De GR ha integrato l’atto di appello, richiamando la recente riforma della responsabilità amministrativa (legge n. 1/2026), con particolare riferimento al tetto di condanna del 30% del debito accertato e alla disciplina della prescrizione (cinque anni dal fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’Amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno).
L’appellante incidentale ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l’intervenuta prescrizione del danno erariale; in via principale, di accogliere l’appello e rigettare l’azione di responsabilità amministrativa; in via subordinata, di limitare la condanna entro il limite del 30% del debito accertato, giusto il disposto del nuovo art. 1-octies della legge 20/1994 e comunque nel limite di euro 130.000,00, pari al doppio della provvista corruttiva accertata in sede di patteggiamento penale; in via ulteriormente gradata, di ridurre le eventuali somme ritenute dovute per qualsiasi titolo di danno nella minor somma ritenuta provata e, comunque, entro l'importo complessivo accertato nella relazione conclusiva della Guardia di Finanza depositata agli atti in data 30.8.2022; in ogni caso, ridurre gli importi eventualmente ritenuti dovuti in considerazione dell'omessa vigilanza di AS, giusto il disposto dell'art. 1227 c.c.,
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio (difensore antistatario).
Con nota del 29/1/2026, il TO ha depositato le buste paga degli anni 2014 e 2015.
Con memorie del 29/1/2026, la Dott.ssa LA NÒ si è costituita con riferimento agli appelli proposti dal De GR e dal TO, chiedendo l’accoglimento dell’appello.
Con memoria del 29/1/2026, il TE NT ha richiamato, anche in replica alle conclusioni articolate dalla Procura generale, i motivi di appello già dispiegati (depositando altresì documentazione),
insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Con memoria in atti al 30 gennaio 2026, si è costituita AS, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato (avv. Andrea Fedeli e OL NA), che ha replicato ai motivi di appello dispiegati da tutti gli appellanti, nei termini di seguito sintetizzati.
a) Non vi sarebbe inammissibilità/improponibilità dell’azione di responsabilità amministrativa, in quanto la transazione è intercorsa tra l’AS e l’NÒ, senza involgere le ragioni della Procura contabile, che agisce, in funzione obiettiva e neutrale, a tutela dell’Erario e del corretto esercizio della funzione pubblica; peraltro, la Determinazione n. 2 del 17/09/2018, con cui AS S.p.A. ha formalizzato la proposta transattiva con la Dott.ssa NÒ, conteneva espressamente l'inciso "salva ed impregiudicata l’azione della Procura Contabile".
b) Sarebbe altresì infondata l’eccezione di prescrizione, considerato che, per consolidata giurisprudenza contabile, la costituzione di parte civile dell’ente in sede penale interrompe la prescrizione, peraltro con effetto permanente, fermo rimanendo che per il danno all’immagine la prescrizione non può che decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di patteggiamento (20/12/2018 per TE, TO e De GR; 27/06/2019 per NÒ), non potendo l’azione essere esercitata prima della definitività dell’accertamento penale.
3) Infondatezza del motivo di appello incentrato sul testo dell’art. 445 c.p.p., considerato che il comma 1-bis, secondo periodo, precisa che, ai fini dell'applicazione di disposizioni di legge diverse da quelle penali, la sentenza di patteggiamento equivale a condanna solo in presenza di pene accessorie, come nella specie avvenuto (pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, successivamente corretta in interdizione temporanea). Peraltro, la sentenza gravata ha comunque operato una valutazione autonoma sulla documentazione probatoria acquisita in sede penale.
4) Sul merito della vicenda, l’Avvocatura generale dello Stato, dopo aver richiamato le ampie considerazioni svolte dalla Procura generale, ha replicato in particolare alle argomentazioni della NÒ secondo cui l’immagine dell’AS sarebbe stata nel tempo offuscata da precedenti condotte illecite, evidenziando che detta argomentazione, oltre a non avere riscontro fattuale probatorio, non è di per sé idonea ad elidere o a ridurre il carattere pregiudizievole delle gravissime vicende oggetto del presente giudizio.
L’Avvocatura dello Stato ha, altresì, condiviso la sentenza gravata in punto di quantificazione equitativa del danno all’immagine e del danno da disservizio, chiedendo conclusivamente il rigetto degli appelli.
All’udienza del 19 febbraio 2026, le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
DIRITTO
[1] In via preliminare, occorre esaminare il motivo di appello, avanzato dalla NÒ e dal TO, che ha sostenuto l’inammissibilità/improponibilità dell’atto di citazione in ragione della transazione intervenuta tra l’AS e la stessa NÒ, che avrebbe effetti novativo/estintivi sull’obbligazione risarcitoria azionata dalla Procura regionale.
Risulta in atti che la dott.ssa NÒ, in data 6/9/2028, ha inviato all’AN una “offerta di risarcimento”, manifestando la “disponibilità a versare ad AN una somma a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi dal predetto ente” a causa dei fatti costituenti reato contestati nell’ambito del processo penale allora pendente, somma quantificata in euro 173.000,00, oltre euro 19.032,00 di rimborso spese legali sostenute dall’AN nel processo penale.
Nella missiva, la NÒ riferiva che “resta inteso che, a seguito dell’avvenuta ricezione della predetta somma complessiva di euro 192.032,00, AS rinuncia a qualsiasi altra pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, relativamente ai danni tutti subiti e subendi in conseguenza dei fatti oggetto del procedimento penale sopra menzionato ed addebiti …. e procede alla revoca della costituzione di parte civile depositata nel procedimento penale in rapporto a tutti i capi di imputazione alla stessa contestati”.
Con successiva nota del 18/9/2028, il direttore legale e societario dell’AS ha comunicato alla NÒ che “AN spa, giusta determinazione dell’amministratore delegato e direttore generale n. 2 del 2018 prot. CDG 484178 contestati in sede penale del 17/9/2018 …..
ha accettato dall’imputata LA NÒ, fatta salva e impregiudicata l’azione della Procura contabile, l’offerta dell’importo complessivo di euro 192.032,00, proposta a titolo di risarcimento, in favore della società, per tutti i danni subiti subendi in conseguenza dei reati contestati nell’ambito del procedimento penale de quo”,
disponendo conseguentemente la revoca della costituzione di parte civile in sede penale.
In effetti, “nella richiamata determina dell’amministratore delegato e direttore generale n. 2 del 2018”, l’AN accettava detta proposta di transazione relativa ai crediti azionati mediante la costituzione di parte civile in sede penale, ma sempre “fatta salva ed impregiudicata l’azione della Procura della Corte dei conti”.
L’esame degli atti di causa rende dunque palese come detto accordo transattivo non involgesse, per espressa affermazione negoziale/amministrativa, le ragioni di credito di competenza della Procura della Corte, peraltro estranea al contenzioso penale cui la transazione faceva riferimento.
Peraltro, anche a voler ipotizzare, contra litteram stipulationis, che il testo della negoziazione ricomprendesse anche l’azione di responsabilità amministrativo-contabile, esso si tradurrebbe nella sostanza in una rinuncia dell’AS al credito risarcitorio erariale, la cui tutela, secondo pacifica giurisprudenza contabile e in difetto di specifica e contraria disposizione di legge, l’ordinamento affida alla esclusiva responsabilità ed officiosa iniziativa della Procura della Corte dei conti mediante l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile, posta a presidio dell’interesse generale alla conservazione e alla corretta gestione dei beni e dei mezzi economici pubblici.
Peraltro, secondo pacifica giurisprudenza contabile, “si tratta di un’investitura, oltre che esclusiva, anche indisponibile e, come tale irrinunciabile” (C. Conti, Sez. II Appello, sent. n. 327/2023; C. Conti, Sez. I sent. n. 139/2025), nel mentre presupposto necessario del contratto di transazione “è la capacità delle parti di disporre dei diritti che formano oggetto della lite, mentre non possono essere transatti i diritti indisponibili (art. 1966 c.c.)” (così Sez. II app. n. 111/2020, che richiama Sez. II App n. 621/2018; Sez. I App. n. 296/2007, n. 87/2003;
Sez. II n. 283/2023)”.
Il motivo di appello risulta dunque infondato e dev’essere respinto.
[2] L’appellante TO ha altresì censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha respinto l’eccezione d’inammissibilità dell’atto di citazione per genericità ed indeterminatezza, ribadendo che l’atto introduttivo si limita a menzionare l’odierno esponente e la sentenza di patteggiamento emessa in sede penale, senza specificamente indicare quale sarebbe stato il suo comportamento doloso o gravemente colposo ed il nesso esistente tra quest’ultimo e l’eventuale danno erariale.
In proposito, si osserva che il Codice di giustizia contabile, in armonia con la pregressa disciplina processual-contabilistica (art. 1 e 3 del r.d.
13 agosto 1933, n. 1038) e processual-civilistica (dalla prima richiamata), nonché con la consolidata interpretazione della Suprema Corte (ex multis Corte di cass. SS.UU. civ., 22 maggio 2012, n. 8077/12, id. Sez. III civ., 21 novembre 2008, n. 27670/08), ha previsto la nullità della citazione, oltre che nel caso in cui risulti omessa o assolutamente incerta l’identificazione del convenuto o la sottoscrizione del P.M. (art.
86, comma 3 c.g.c.), esclusivamente nelle ipotesi (art. 86, comma 6) in cui sia “omesso o risulti assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lett. c), ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e)”. In particolare, l’art. 86, comma 2, lett. c) ed e) del c.g.c., prevede che "l'atto di citazione contiene: ....c) l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione; .....e) l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni....". Tanto premesso, da un esame, anche sommario, dell’atto di citazione, emerge ictu oculi come l’atto introduttivo del giudizio, che peraltro richiama anche gli atti acquisiti in sede penale e versati nel fascicolo processuale, abbia provveduto sia ad individuare e quantificare il danno per l’Erario che ad esporre i fatti che hanno coinvolto i convenuti.
Condivisibilmente, dunque, la sentenza gravata ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione “in quanto l’atto di citazione, articolato in 97 pagine, ha rappresentato per ogni singola vicenda la condotta attribuita al convenuto TO, anche attraverso il richiamo alla corposa documentazione penale in atti e alla relazione conclusiva della Guardia di Finanza. Il pubblico ministero contabile non è, poi, tenuto a replicare analiticamente alle controdeduzioni”.
Il motivo di appello non può dunque essere condiviso.
[3] Gli appellanti (con particolare riferimento alla NÒ e al TO) hanno altresì censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione, relativamente al danno all’immagine, per assenza di una previa sentenza di condanna, non potendo ad essa essere equiparata, ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., la decisione di patteggiamento della pena.
In proposito, si osserva che, come noto, il danno erariale all’immagine, frutto originariamente dell’elaborazione giurisprudenziale pretoria della Corte dei conti, ha avuto recepimento legislativo, dapprima dell’art. 17, comma 30-ter, del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella legge n. 102/2009), poi nella legge n. 190/2012 (ai fini della sua quantificazione) e quindi nel Codice della giustizia contabile.
Detto articolo 17, comma 30-ter, nella sua versione originaria, prevedeva che “30-ter. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale…....”.
Il richiamato (sembra trattarsi di un rinvio da intendersi non come
statico o ricettizio, ma quale “mobile” o “dinamico”; Cass. pen. sent.
n. 5534/2022 e sent. n. 24050/2024) art. 7 della legge n. 97/2001 prevedeva, nel testo originario, che “la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato”.
Il suddetto riferimento testuale alla sentenza di condanna quale condizione di procedibilità è tuttavia venuto meno a seguito dell’entrata in vigore del Codice della giustizia contabile, che per un verso ha previsto un rifermento codicistico alla categoria dogmatica del danno all’immagine (art. 51, comma 6) e nel contempo ha abrogato l’art. 7 della legge n. 97/2001.
In particolare, l’art. 51, comma 6 del Codice di giustizia contabile prevede che “6. La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio”.
Nel contempo, il Codice di giustizia contabile, con l’art. 4, comma 1, lett h), ha abrogato “a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice”, “l’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97”, ovvero la disposizione in materia di danno all’immagine in cui si faceva riferimento testuale, seppure per relationem, alla “sentenza irrevocabile di condanna” quale condizione di procedibilità.
Per contro, pure a seguito dell’entrata in vigore del Codice di giustizia
contabile, è rimasto in vigore (in parte qua) il suddetto art. 17, comma 30-ter del decreto legge n. 78/2009, che recita “Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (ormai abrogato n.d.r.). A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale…....”.
Né, d’altra parte, può ricavarsi argomentazione decisiva, in senso contrario, dal disposto dell’art. 51, comma 7 del Codice di giustizia contabile che, per un verso, prevede l’obbligo di comunicazione alle Procure della Corte dei conti “affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale” delle sentenze irrevocabili di condanna a carico dei dipendenti pubblici che abbiano commesso delitti in danno della PA e, nel contempo, richiama l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 129 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale (“Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti”);
si tratta infatti di obblighi di comunicazione di carattere generale ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa tout court (nel senso, tuttavia, che il richiamato art. 7, comma 1, sia stato
“sostituito” dall’art. 51, comma 7, del Codice di giustizia contabile, anche ai fini del presupposto di proponibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine, C. Cost sent.
n. 123/2023).
Ad ogni modo, dal combinato disposto della disciplina attualmente vigente, emerge come, sul piano testuale, appare arduo individuare una espressa disposizione normativa che contempla la necessità di una previa sentenza di condanna definitiva quale condizione di procedibilità per l’azione risarcitoria per danno erariale all’immagine, considerato che il Codice di giustizia contabile non lo prevede espressamente e che l’art. 17, comma 30-ter, del decreto legge n.
78/2009 fa testuale riferimento soltanto all’avvenuta “conclusione del procedimento penale”; soltanto in materia di quantificazione del danno all’immagine, l’art. 1-sexies della legge n. 20/1994 (introdotto dalla legge n. 190/2012, dunque prima dell’abrogazione del richiamato art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97) prevede un riferimento testuale alla sentenza penale di condanna nel quadro, tuttavia, della definizione di un criterio presuntivo semplice di determinazione del detrimento all’immagine limitatamente alle ipotesi in cui il “dipendente” abbia percepito utilità.
Ad ogni modo, a prescindere dal riferito dato letterale, pare utile richiamare, in coerenza con il principio di sinteticità fissato dall’art. 39 c.g.c. e dall’art. 17 disp. att. c.g.c., quanto statuito dalla recente giurisprudenza di appello della Corte dei conti, che ha condivisibilmente argomentato che << Il nuovo art. 445, comma 1 bis, dopo aver disposto l’inefficacia della sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile, prevede che, se non sono
applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna. La norma postula, dunque, un triplice possibile inquadramento: nella prima parte sono derogate le norme penali (artt. 651 e 653 c.p.p.) ancora ispirate al primato dell’accertamento penale sopra ogni altro con la consequenziale vincolatività dello stesso quanto agli elementi contenuti nella sentenza di condanna come sopra descritti; nella seconda parte, sono neutralizzati gli effetti che derivano da disposizioni diverse da quelle penali che “equiparano” la sentenza di “patteggiamento” a quella di condanna, purché non risultino applicate “pene accessorie”; infine, nella terza parte, in assenza dei presupposti della detta deroga, trova spazio la regola generale “patteggiamento vale condanna”. Da una prima lettura emerge, tuttavia, che la prima ipotesi è dettata in un’ottica di sistema:
l’accertamento contenuto nella sentenza a pena concordata non è mai idoneo a far stato nei processi dinanzi a giudici diversi. Deve, pertanto, ritenersi che, contrariamente agli arresti giurisprudenziali contabili maturati nella vigenza del precedente testo normativo (ex multis, II Sez. centr. app. n. 313/2019), il vaglio “preliminare” condotto dal giudice penale allo scopo di non dover pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p., (ossia perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso) prima di applicare la pena su richiesta delle parti, ha un’efficacia incidentale e non può produrre effetti vincolanti in altri processi, come, peraltro, già sopra chiarito.
Il secondo comma (rectius: il secondo periodo del comma 1bis) dell’art. 445 c.p.p. amplia ulteriormente la portata del primo comma (rectius: il primo periodo del comma 1 bis) estendendo la neutralizzazione della vincolatività a ogni altra ipotesi in cui una norma, diversa da quella penale, stabilisca l’equiparazione della sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna. L’uso della locuzione “equiparazione” deve essere decodificato alla luce di quanto previsto dal primo comma (rectius: il primo periodo del comma 1 bis) citato, ossia in riferimento a norme speciali che stabiliscono proprio la
“vincolatività” della detta sentenza in altri processi. U …Una tale efficacia
“extrapenale” – prevista da disposizioni diverse dagli artt. 651 e 653 c.p.c. –
viene ad essere sterilizzata alla stregua di quanto voluto dal legislatore della riforma, salvo che non siano state irrogate “pene accessorie”. Tale lettura risulta in linea con la Relazione tecnica che ha accompagnato il testo normativo, allorquando si fa riferimento a “tutti quegli automatismi discendenti ope legis da una sentenza irrevocabile di condanna 13 o di patteggiamento secondo una miriade di ipotesi previste dalle leggi speciali”,
così da non rendere necessario l’intervento su “tali leggi speciali, che restano in vigore e continuano ad applicarsi ogni volta che alla sentenza di patteggiamento verranno ricollegate pene accessorie”.
E, tuttavia, l’art. 17 comma 30 ter non può affatto considerarsi come norma che “equipara” la sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna, dovendosi piuttosto ammettere che il legislatore abbia voluto introdurre
(soltanto) una condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, avente a oggetto la lesione all’immagine di un’amministrazione o un ente pubblico.
Il fatto che le procure della Corte dei conti possano esercitare “l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97” e, quindi, soltanto a condizione che vi sia stata una sentenza irrevocabile di condanna penale per
(almeno) uno dei delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non determina alcun “automatismo ope legis” di estensione extrapenale della sentenza di patteggiamento (n.b. grassetto aggiunto). La stessa giurisprudenza contabile ha da sempre escluso che vi fossero
“automatismi”, soffermandosi semmai sulla portata “probatoria” della sentenza di patteggiamento (ma su tale punto segue ulteriore motivazione), e interrogandosi sull’opportunità di una giurisdizione “condizionata” al previo espletamento del processo penale laddove il diritto all’immagine anche di un soggetto collettivo appare confortato da un ampio spettro di norme costituzionali (artt. 2, 81, 97 Cost.), come già posto in luce. Esclusa l’applicabilità delle deroghe stabilite nella prima e nella seconda parte del comma 1 bis in esame, non rimane che l’inquadramento della fattispecie nell’ultima ipotesi sopra delineata: in assenza di una norma anche extrapenale che “equipari” la sentenza a pena patteggiata a una sentenza di condanna, la sentenza a pena patteggiata, in ossequio allo stesso tenore letterale della disposizione, deve considerarsi come una “condanna”. Sulla reale utilità di una previsione di tal genere viene da interrogarsi posto che il disinnesco dell’ultrattività del giudicato penale contemplato nella prima e nella seconda parte è, prima facie, idoneo ad esaurire ogni possibile “automatismo” che non sia quello da tali norme consentito, in caso di irrogazione di pene accessorie.
E, tuttavia, lo spazio occupato dall’ultima parte del comma 1 bis in esame è proprio quello oggetto di causa, in quanto in assenza di una norma penale o extrapenale che istituisca un’equivalenza tra patteggiamento e condanna, poteva permanere il dubbio sul se il legislatore avesse voluto negare in radice ogni possibile contenuto “accertativo” alla sentenza con pena concordata oppure ne avesse comunque preservato uno, sia pure in via residuale. Un criterio di interpretazione sistematica delle disposizioni in commento favorisce tale ultima esegesi, dovendosi aver riguardo a tutte le ipotesi in cui, come già sopra evidenziato, la pronuncia di patteggiamento non possa esplicare effetti vincolanti in altri processi dinanzi a giudici diversi da quello penale e, ciononostante, assurga a condizione di proponibilità o procedibilità di altre azioni in altri plessi giurisdizionali. In definitiva, per tutte le azioni di responsabilità amministrativa sia per danno patrimoniale sia per danno non patrimoniale, il legislatore delegato ha definitivamente reciso ogni legame tra l’accertamento del “fatto-reato” e quello che cade sul “fatto dannoso”,
ponendosi nel solco di un processo evolutivo che ha determinato il progressivo passaggio dal principio di “autonomia dei giudizi” a quello di “autonomia dei giudicati”, con l’obiettivo di rendere del tutto marginale e remota la possibilità che dall’accertamento incidentale condotto dal giudice penale in sede di “patteggiamento” possano derivare “pre-giudizi” a carico degli imputati che hanno scelto di ricorrere a questo rito alternativo. E, tuttavia, per il danno all’immagine è lo stesso legislatore che, nel considerare la sentenza a pena patteggiata come una “condanna”, introduce una sorta di fictio juris che impone all’interprete di considerare come sussistente la
“condanna” anche laddove questa non sia fondata su un accertamento vincolante (grassetto aggiunto). In tal modo deve ritenersi pienamente integrato il presupposto delineato dall’art. 17 comma 30 ter (e, parimenti, quello confermato nell’art. 51 c.g.c.) anche in presenza di una pronuncia che
“vale condanna” al solo e limitato scopo di consentire il libero dispiegarsi dell’iniziativa delle procure erariali, ferma restando l’autonomia di giudizio e il libero apprezzamento del compendio probatorio>> (Sez.II App. n.
222/2024, riportata in Sez II app. sent. n. 91/2025).
Peraltro, con riguardo al caso di specie, non appare superfluo evidenziare come la sentenza di patteggiamento abbia comminato anche delle pene accessorie, cosicché il motivo di appello non appare meritevole di condivisione e dev’essere respinto.
[4] La prescrizione del danno.
Sempre in via preliminare, occorre esaminare l’eccezione (rectius:
motivo di appello su di essa fondato) di prescrizione, avanzata sostanzialmente da tutti gli appellanti, sulla base delle motivazioni già compendiate.
In proposito, si osserva, sul terreno della ricognizione del dato normativo, che l’art. 1, comma 2 della legge n. 20/1994 (nel testo modificato dalla legge n. 1/2026, applicabile retroattivamente in parte qua ai sensi dell’art. 6 della legge medesima) prevede che “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”.
La norma prevede, dunque, due diversi criteri di individuazione del dies a quo della prescrizione, uno di carattere generale (“dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno”) e l'altro di natura speciale per l'ipotesi di occultamento doloso, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione (“dalla data della sua scoperta”).
Quanto a quest'ultimo, il legislatore ha previsto che, esclusivamente nell'ipotesi di occultamento doloso, il dies a quo della prescrizione quinquennale decorre dalla data della sua “scoperta” ovvero da quello della conoscenza effettiva dell'illecito dannoso, in luogo della sua
“conoscibilità obiettiva” (Corte conti, Sez. Il App., sent. n. 98/2002, Sez. I App. sent. n. 427/2003, Sez. I App. nn. 377 e 498/2017),
considerata la sussistenza di un oggetto impedimento all'esercizio del diritto da parte del suo titolare (Sez. III App., sent. n.114/2020).
Orbene, nel caso di specie, l’esame della documentazione in atti evidenzia che gli illeciti contestati sono stati posti in essere con modalità occultanti (non certo coram populo), peraltro tipiche delle fattispecie lato sensu corruttive in questione, a tal punto da esser state
“scoperte” soltanto a seguito di complesse indagini penali portate avanti anche con l’utilizzo di mezzi di ricerca della prova invasivi ma necessari, per l’appunto, alla scoperta (tra cui le intercettazioni).
Pertanto, per come puntualmente rilevato dal giudice di primo grado, il dies a quo della prescrizione può essere individuato nella data di pubblicazione dell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari del 19/10/2015, attraverso la quale il danneggiato è venuto a conoscenza dell’illecito amministrativo-contabile in questione.
Quanto poi alla componente del danno all’immagine, l 'art. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, testualmente prevede, in coerenza con il principio generale di cui all’art. 2935 c.c. (contra non valentem praescriptio non currit), che <<il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art.1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”, nella specie definito con la sentenza di patteggiamento n. 2095/2018, divenuta irrevocabile per i convenuti TE, TO e De GR in data 20/12/2018 e per la convenuta NÒ in data 27/06/2019.
Con riguardo alle altre tipologie di danno erariale contestate, viene comunque in rilievo l’effetto interruttivo, istantaneo e permanente
(fino alla revoca della costituzione di parte civile, con riguardo al caso di specie), riconducibile all’avvenuta costituzione di parte civile, da parte dell’AN, nel processo penale in data 5 marzo 2018, nella quale l’Ente ha chiesto “l’integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla società AS …”.
In proposito, peraltro, come puntualmente argomentato dalla sentenza gravata, secondo ormai consolidata giurisprudenza contabile, l'esercizio dell'azione risarcitoria civile in sede penale, da parte dell'ente danneggiato, di norma determina, secondo la regola generale di cui all'art. 2943 cc, l'interruzione della prescrizione, mantenendo inalterato l'effetto interruttivo per tutta la durata del processo penale, a termini dell'art. 2945, comma 2, cc. (C. Conti, Sez. II Appello, sent. n. 79/2025; in termini Sez. I Appello sent. n. 252/2023).
Ancor più di recente, la giurisprudenza di appello della Corte dei conti ha avuto modo di ribadire (Sez. II Appello, sent. n. 116/2025 del 21/5/2025) che “per univoca e consolidata giurisprudenza, la costituzione di parte civile in un processo penale, da parte di una Amministrazione pubblica che manifesti la volontà di ottenere il risarcimento di tutti i danni arrecati dalla condotta dell’imputato, è atto idoneo a interrompere il decorso del termine prescrizionale dell’azione risarcitoria spettante alla Procura contabile in relazione ai danni arrecati alla finanza pubblica con la condotta contestata in sede penale (ex plurimis, Sez. I Appello, 20 settembre 2018, n.
355). Questa valenza interruttiva opera anche nel caso in cui sia ravvisata la prescrizione del reato (Sez. II Appello, 23 novembre 2015, n. 805). La costituzione di parte civile impedisce il decorso di un nuovo termine prescrizionale fino alla conclusione del giudizio penale (ex plurimis, Sez. III Appello, 9 gennaio 2015, n. 2)”.
Ricostruzione interpretativa evidentemente non inficiata dalle argomentazioni degli appellanti, incentrate sulle motivazioni dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 2694/2021, secondo cui “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell’istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all’analogo istituto regolato nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline (Cass., Sez. Un., sent. 18 febbraio 1997, n. 1479, in motivazione). Pertanto, le eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato non rilevano ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno”.
D’altra parte, per come lucidamente esposto nella sentenza gravata,
<<Tale ultima affermazione, su cui le difese fanno leva, va letta alla luce dei principi sopra ricordati e del percorso motivazionale della sentenza delle Sez. Unite n. 1479/1997, a cui l’ordinanza in esame espressamente si richiama. Con la conseguenza che l’eventuale costituzione di parte civile non ha “rilevanza civilistica”, nel caso si voglia far valere in quest’ultima sede, per il tramite della predetta costituzione, cause interruttive della prescrizione del reato>>.
D’altra parte, la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire, proprio facendo seguito al trascritto passo dell’ordinanza della suprema Corte n. 2694/2021 sull’autonomia di disciplina delle due prescrizioni (penale e civile), che “fatti salvi l'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato e l'effetto interruttivo permanente (per la durata del processo)
della costituzione di p.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da un fatto illecito considerato dalla legge come reato rimane disciplinato per il resto dalle ordinarie regole civilistiche (a cominciare dagli artt. 2934 e 2935 c.c.)” (Cass. ord. n. 11190/2022, richiamata da Cass. ord. n. 25463/2025).
Pertanto, considerato che l’invito a dedurre, atto ad effetto interruttivo della prescrizione, è stato notificato agli odierni appellanti nel 2022 (in data 6/12/2022 per i convenuti De GR, TE e TO, e in data 7/12/2022 per la convenuta NÒ), il Collegio rileva che il diritto azionato dalla Procura regionale non risulta estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
Né, tanto meno, detto esito interpretativo può esser posto in discussione in ragione del disposto dell’art. 66 del c.g.c. (decreto legislativo n. 174/2016 e ss.mm.ii.), ove si prevede che la prescrizione quinquennale dell'azione per danno erariale possa essere interrotta una sola volta per il massimo di due anni.
Infatti, occorre in proposito considerare il disposto dell'art. 2, comma 2, dell'allegato 3 del medesimo d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, a tenore del quale “Le disposizioni di cui all'articolo 66 del codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice” (7 ottobre 2016); dunque, la norma codicistica non riveste efficacia retroattiva per espresso dettato di legge (cfr. Sez. II App., sent. n. 233/2025; Sez. II App., sent. n. 32/2025;
id. sent. n. 177/2024).
Orbene, con riguardo al caso di specie, non può che rilevarsi che le condotte dannose contestate risalgono evidentemente ad un periodo precedente alla data di entrata in vigore del nuovo Codice di giustizia contabile.
Il motivo di appello non può dunque essere accolto.
[5] Responsabilità per danno erariale patrimoniale e all’immagine.
Nel merito della ricostruzione dei fatti, pare opportuno premettere, per come peraltro ritenuto nella sentenza gravata, che i rilevati limiti posti dalla riforma c.d. Cartabia all’efficacia probatoria delle decisioni di patteggiamento non interdicono al giudice contabile l’acquisizione e la valutazione del materiale probatorio già acquisito in sede penale e civile (c.d. principio "di non dispersione” della prova ormai acquisita; cfr. Cass. 14475/2015).
In proposito, la Suprema Corte di cassazione ha altresì precisato che la discussione sulla utilizzabilità e sulla pertinenza di un mezzo di prova rientra nei poteri di valutazione del giudice, il quale può anche valersi, per formare il proprio convincimento, di prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o altre parti (Cass. civ.
Sez. III 20 gennaio 2015 n. 2193).
Analogamente, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di ritenere che il giudice contabile può porre a base del proprio convincimento anche “prove atipiche”, “purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti” (cfr. Sez. I App., sent. n. 51/2025; Sez. II App, sentt. n.
66/2021, n. 102/2021, n. 164/2021, Sez. I App. sent. n. 68/2018; Sez. II App. n. 246/2017), quand'anche raccolte “fuori dal processo” e in sede di indagini preliminari (cfr. Cass. Sez. civ. II, sent. n. 1593/2017).
Peraltro, in coerenza con la natura dei valori in gioco nel processo civile (e contabile), ben diversa da quella dei valori tutelati dal processo penale (rispettivamente, patrimonio e libertà personali),
mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio» (art. 533 c.p.p.; cfr. Cass. Pen. SU 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), nel processo civile opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non”, giudizio che si fonda sul libero convincimento del giudice sulla scorta degli elementi probatori disponibili in relazione al caso concreto (C. Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 28/QM/2015).
Quanto poi alla prova del quantum del danno all’immagine, la giurisprudenza contabile consolidata ritiene, come noto, che il detrimento all’immagine della pubblica amministrazione ben possa essere quantificato mediante criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c.,
facendo in particolare ricorso a criteri interpretativi enucleati dalle Sezioni Riunite di questa Corte (in particolare, SS.RR. sentenza 19 n.
10/QM/2003), richiamati dalla giurisprudenza contabile successiva, nonché a quelli individuati dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite Penali, nella sentenza n. 15208/2010 e, in particolare: a) la qualifica posseduta dal convenuto al momento della commissione degli illeciti
(c.d. criterio soggettivo-funzionale); b) il notevole disvalore giuridicosociale connesso alla gravità e frequenza dell’illecito commesso
(criterio oggettivo), nell’ambito del quale può assumere un ruolo anche l’entità di eventuali appropriazioni di somme; c) l’intenzionalità o meno dell’illecito (criterio del grado di colpevolezza); d) la diffusione della vicenda nella comunità sociale di riferimento (criterio della diffusività).
Peraltro, come già accennato, il legislatore, con l’art. 1, comma 62 della legge n. 190/2012, ha testualmente previsto, introducendo il comma 1-sexies nel testo dell’art. 1 della legge n. 20/1994, che “nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”. In proposito, la giurisprudenza contabile ha peraltro ormai chiarito che la disposizione de qua contempla un criterio legale presuntivo iuris tantum di determinazione del quantum di detrimento risarcibile, parametrato al duplum della somma di denaro o del valore della diversa utilità illecitamente percepita dal dipendente, elemento quest’ultimo peraltro già considerato dalla giurisprudenza contabile
(cfr. Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 174/2025; Sez. II App. n.
183/2020 e SS.RR. n. 10/2013, paragrafo 24; Sez. I App., sent. n.
402/2022) nell’ambito dei criteri utili alla quantificazione equitativa del danno all’immagine della P.A.
Criterio presuntivo semplice che, peraltro, non può oggettivamente operare nelle ipotesi in cui il fatto illecito comprovato e determinante un danno all’immagine della P.A. non si sia tradotto in un’effettiva percezione di utilità da parte del soggetto attivo (come nel caso di corruzione mediante la sola promessa, riscontrabile nel caso di specie),
fattispecie per le quali il detrimento all’immagine non potrà che essere quantificato sulla scorta dei tradizionali criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile.
Tanto premesso, occorre sinteticamente esaminare le vicende per le quali la sentenza di prime cure ha condannato gli odierni appellanti, tenendo presenti le motivazioni delle impugnazioni avanzate in questa sede.
A) OR vicenda espropriativa SI.
In proposito, la sentenza gravata, a fronte della richiesta attorea di una condanna dei convenuti NÒ, TE e TO, in solido e a titolo di dolo, sia per danno patrimoniale che per danno all’immagine, li ha assolti per difetto di prova del danno con riguardo al danno patrimoniale (statuizione non oggetto di impugnativa), condannando invece per danno al’immagine, a titolo di dolo, la NÒ per l’importo di € 50.000,00 di cui € 10.000,00 in solido con il convenuto TO e per l’importo di € 5.000,00 in solido con il convenuto
TE.
In particolare, la sentenza gravata ha evidenziato che la convenuta NÒ ha ammesso l’accordo intercorso con il legale della ditta SI per il buon esito della pratica espropriativa, dichiarando di aver concordato la cifra di € 50.000,00 e che ha, inoltre, riferito del coinvolgimento del convenuto TO, affermando che € 25.000,00 erano per lei, € 15.000,00 per il convenuto TO e il restante diviso tra il convenuto TE e un altro dipendente AN (verbale dell’udienza dell’11/07/2016, allegato n. 33 alla relazione della G.d.F.).
Inoltre, il convenuto TO ha ammesso l’accordo corruttivo all’udienza del 26/10/2015, dichiarando di aver ricevuto anche l’importo di € 5.000,00 (verbale dell’udienza del 26/10/2015, allegato n. 23 alla relazione della G.d.F.).
Quanto al convenuto TE, pur dando atto che egli ha dichiarato di aver seguito la vicenda espropriativa ma di non essere a conoscenza dell’accordo corruttivo (verbale dell’udienza dell’16/10/2015, allegato n. 22 alla relazione della G.d.F.), la sentenza gravata ha osservato che le intercettazioni in atti e la condotta del convenuto TE sono elementi sufficienti per ritenere che anche questi fosse al corrente dell’accordo corruttivo e che abbia agito al fine di favorire il buon esito della procedura di esproprio, tant’è che ha predisposto la documentazione e ha invitato i fratelli SI a sottoscrivere l’accettazione della stima prima ancora di ricevere formalmente la proposta di AS.
Con riguardo a questa vicenda, ritiene il Collegio che, a prescindere dal diverso aspetto della prova del danno patrimoniale, l’esistenza del pactum sceleris di natura corruttiva (e del conseguente danno all’immagine) sia ampiamente dimostrata dalla documentazione in atti e per nulla posto in discussione dagli appelli dei signori TO, NÒ e TE.
La stessa NÒ, nel corso dell'incidente probatorio/udienza preliminare del 11.07.2016, ha confermato la promessa degli €
50.000,00 fatta dall’Avv. BATTAGLIA (legale della società facente capo ai fratelli SILVAGNI), affermando che tale importo, successivamente, doveva essere suddiviso tra Lei stessa, il TO, il TE e AG, nel seguente ordine: € 25.000,00
(ACCROGLIANO’), € 15.000,00 (TO), e la restante parte, in modo equo, tra il TE e AG.
Anche il TO, nell'interrogatorio del 26.10.2015, ha dichiarato di conoscere molto bene l'avv. BATTAGLIA in quanto amici d’infanzia;
di aver parlato, per risolvere la vicenda legata all’esproprio SILVAGNI, con ACCROGLIANO’ LA la quale gli disse
“diamogli una mano, poi ci faremo fare un regalo”; che l'accordo corruttivo per la risoluzione della pratica era di € 50.000,00 da consegnare in due franche, una all’inizio ed una alla fine della pratica;
di aver ricevuto, in un primo momento, dal BATTAGLIA un importo di € 5.000,00 da non dividere con altri soggetti.
L’esistenza dell’accordo corruttivo emerge altresì da alcune intercettazioni ambientali (cui si rinvia per dovere di sintesi), in specie di una conversazione del 11.05.2015 e anche del 12.05.2015 tra ACCROGLIANO’ LA e TO AN.
Peraltro, nell’ambito di un controllo di Polizia disposto in pari data sull’autovettura del TO, la Guardia di Finanza ha rinvenuto sul sedile passeggero del veicolo una busta di colore giallo, contenente ulteriori tre buste di colore bianco, all’interno delle quali vi era custodito denaro contante, per un importo complessivo pari a €
25.000,00, suddiviso in quote da € 10.000,00, € 10.000,00 ed € 5.000,00
(dette somme sarebbero poi state restituite all’avv. Battaglia dopo 2 giorni).
Quanto poi al TE NT, a lui fa riferimento, quale compartecipe - destinatario della promessa corruttiva, la stessa NÒ, dominus della vicenda.
L’affermazione riceve poi indiretta conferma dalla circostanza che il TE, per come da lui stesso ammesso nell’interrogatorio del 26.10.2015, ha seguito in prima persona la vicenda dei fratelli SILVAGNI, effettuando una perizia relativa ad un esproprio di terreni in Calabria.
Della vicenda SI l’NÒ ha peraltro discusso con il TE il 31.08.2015 nel corso di un colloquio de visu (conversazione ambientale progressivo n. 3509 del 31.08.2015 registrata).
In detta sede, il TE medesimo ha informato la NÒ che l’atto relativo alla procedura di esproprio era stato rinviato a settembre; alle ore 11.45 venivano raggiunti dal TO, al quale la ACCROGLIANO’, in relazione a possibili accertamenti di polizia di cui sarebbe potuto essere oggetto, riferiva testualmente: “adesso dobbiamo prima risolvere il problema tuo che se arriva qualche cosa qua, siamo rovinati ……. siamo ……rovinati”.
Ulteriori colloqui intercettati si sono poi svolti rispettivamente nella stessa giornata del 31.08.2015 e nel seguente 01.09.2015.
Inoltre, il Battaglia, avvocato dei SI, nel corso dell’interrogatorio reso, evidenziava come nel febbraio 2015 fosse stato oggetto di implicita richiesta corruttiva da parte del TE nel corso di un incontro presso il Compartimento AS di Cosenza alla presenza del AC (si veda informativa della G.d.F. del 26/11/2015, pag. 79-80)
Appare dunque comprovato (criterio del “più probabile che non”) che la promessa corruttiva, per come indicato dalla NÒ, coinvolgesse anche il TE (che è rimasto coinvolto anche in ulteriori fattispecie), tanto più in un contesto di vasta corruttela interno all’AS, per come evincibile dai fatti di causa (anche a prescindere dalla sussistenza del reato associativo).
Ritiene dunque il Collegio che i motivi di appello dei soggetti in questione non possano essere condivisi e che debba esser mantenuta ferma la statuizione di prime cure di condanna dei suddetti soggetti al risarcimento del danno all’immagine relativo a detta vicenda, equitativamente e ragionevolmente quantificato, tenuto conto sia dell’importo della tangente concordata e di quella ritrovata nell’automobile del convenuto TO nonchè della condotta dei convenuti, in euro 50.000,00 a carico della NÒ di cui euro 10.000,00 in solido con il convenuto TO ed euro 5.000,00 in solido con il convenuto TE.
B) OR e turbativa d’asta Tecnis S.p.A. – Cogip S.p.A.
La vicenda corruttiva è imputata ad ACCROGLIANO’ LA, quale dirigente responsabile del coordinamento tecnico –
amministrativo di AS e a DE OS RE, quale dirigente preposto, nell’ambito della Condirezione generale Tecnica, al Servizio Incarichi Tecnici, che “ in concorso tra loro, quali pubblici funzionari preposti, nell’esercizio delle proprie funzioni, alla gestione dei rapporti contrattuali correnti tra AS S.p.A. e le imprese del gruppo TECNIS
(TECNIS S.p.A. e COGIP INFRASTRUTTURE S.p.A.), riconducibili agli imprenditori OS CO e OS DO, in violazione del principio di imparzialità e, contrariamente ai doveri dei propri uffici, si facevano indebitamente promettere e consegnare somme di denaro, che l’ACCROGLIANO’ riceveva, anche per conto di DE OS, in diverse occasioni dall’imprenditore OS CO direttamente presso la sua abitazione con la piena consapevolezza e partecipazione del OS e del MEDURI.
Gli atti contrari ai doveri d’ufficio sono consistiti in:
(1) aggiudicazione in favore della TECNIS S.p.A. della gara PZ 11/14, indetta da AS S.p.A. per la realizzazione di lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell'itinerario Basentano.
(2) emanazione degli atti finalizzati al pagamento ed erogazione dei corrispettivi contrattuali in favore delle società del gruppo TECNIS, con priorità rispetto ad altri appaltatori;
(3) pagamento delle somme richieste dalle imprese a titolo di “accordo bonario” ex articolo 31-bis della legge 109/1994 (c.d. legge Merloni),
per importi non dovuti e consentendo all’impresa di ricorrere a detta procedura semplificata di definizione delle riserve in violazione alle indicazioni prudenziali emesse, in materia, dall’ANAC.
(4) emissione da parte dell’ente pubblico del provvedimento denominato “presa d’atto” che avrebbe consentito al gruppo TECNIS di cedere ad altra impresa, in violazione delle norme vigenti, il contratto in essere con l’AS S.p.A. per la realizzazione dell'opera pubblica denominata “Variante di Morbegno”.
5) assunzione presso AS S.p.A. di tale ZZ NN e CH ON ME (persone raccomandate da MEDURI LU PP).
Sul terreno probatorio, la NÒ, in sede di incidente probatorio/udienza preliminare del giorno 11/7/2016, ha confermato che il DE OS, Presidente di Commissione, ha concordato con la TECNIS S.p.A., quale importo corruttivo utile a definire a proprio vantaggio la gara di Potenza (PZ 11/14), la cifra di € 150.000,00. La stessa società, nella persona di OS LO GIUDICE, a fronte dell’importo illecito pattuito, ha effettivamente corrisposto la somma di € 97.000,00 di cui € 48.5000,00 consegnati alla ACCROGLIANO’ ed
€ 48.500,00 dati al DE OS. Inoltre, la stessa dipendente AS S.p.A. ha confermato come il DE OS avesse, a titolo di “regalo”,
corrisposto la somma di € 5.000,00 anche al TO, membro della Commissione di gara. La stessa ACCROGLIANO’, oltre alla somma di € 97.000,00, ha confermato di aver ricevuto, nel AT 2014, dal titolare della TECNIS S.p.A., un bracciale di oro bianco e diamanti della marca di gioielli Damiani.
Con riguardo a detta vicenda, il giudice di primo grado, con valutazione del tutto condivisibile, ha ritenuto che la condotta illecita dei convenuti NÒ e De GR trovi conferma nelle dichiarazioni confessorie dei convenuti, nella corresponsione della tangente e nella complessiva attività d’indagine, compendiata nella relazione conclusiva della Guardia di Finanza e nell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari.
In particolare, le riferite dichiarazioni della NÒ trovano sostanziale conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso De GR nel corso dell'interrogatorio del 26.10.2015, ove ha affermato:
- di aver incontrato più volte e di aver ricevuto somme di denaro dall’'imprenditore OS LO GIUDICE ed anche da ACCROGLIANO’ LA sempre per conto dell'imprenditore stesso;
- che le somme di denaro percepite, sia dallo stesso che dalla ACCROGLIANO’ sono state, per quanto di sua conoscenza, suddivise in parti eguali;
- che le somme di denaro sono state elargite in quanto fu nominato, nel mese di dicembre (probabilmente, visto l’esito delle indagini, dicembre 2014), Presidente di una gara relativa all’affidamento di un appalto bandito e finanziato dalla Regione Basilicata;
- che l’ACCROGLIANO’ si interessò alla vicenda facendo credere al OS, contrariamente a quanto stava accadendo, che la gara in questione non stava andando bene e che quindi Lei stessa, per il tramite del DE OS, poteva, in un certo qual modo, capovolgerne l'esito.
Dinanzi a dette evidenze probatorie, non assumono rilievo, ad avviso del Collegio, le censure avanzate dal De GR in ordine alla ritenuta mancata valutazione della documentazione e delle istanze istruttorie da lui avanzate in primo grado.
Condivisibilmente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto che la condotta corruttiva dei convenuti NÒ e De GR trovi conferma nelle dichiarazioni confessorie dei convenuti, nella corresponsione della tangente e nella complessiva attività d’indagine, compendiata nella relazione conclusiva della Guardia di Finanza e nell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, il giudice di primo grado, in linea con la riferita presunzione legale relativa, ha quantificato il danno all’immagine in € 194.000,00, da porre a carico in solido (vertendosi in ipotesi dolosa e considerata la sostanziale partizione interna dell’unitaria tangente) dei convenuti NÒ e De GR (con ripartizione interna al 50% tra i due convenuti), pari al doppio della tangente in questione.
C) OR DO SP.
In sede penale (procedimento conclusosi con pena patteggiata), è stata contestata ai signori NÒ, TO e De GR (oltre a GR, la cui posizione è stata stralciata in sede contabile), la seguente imputazione:
in concorso tra loro, quali pubblici funzionari preposti, nell'esercizio delle proprie funzioni, alla gestione dei rapporti contrattuali correnti tra I'AS e l'impresa NI S.p.A., riconducibile all'imprenditore NI Giuliano’, in violazione del principio di imparzialità e per compiere atti contrari ai doveri di ufficio, si facevano indebitamente promettere e consegnare, per il tramite della ACCROGLIANO’ che riceveva dette somme dall’imprenditore, somme di denaro in tre tranches da € 50.000,00 ciascuna per complessivi € 150.000,00 e altre utilità, consistite nell'assunzione di ER AN (avvenuta nel febbraio 2015) presso la FIRMO – SIBARI SOCIETA’
CONSORTITE A.R.L., riconducibile al gruppo NI.
Sul terreno probatorio, assumono peculiare rilievo le dichiarazioni rese durante l’incidente probatorio/udienza preliminare del 11.07.2016 dalla NÒ, che ha precisato di aver ricevuto, dal NI, la somma di € 50.000,00, che essa successivamente avrebbe diviso, in misura equa, con l’lng. AG (€ 25.000,00 cadauno).
Il DE OS RE, nel corso dell'interrogatorio del 26.10.2015, ha dichiarato di aver ricevuto dal NI, a titolo di regalo, una somma di denaro pari ad € 1.500,00.
Il TO, invece, nel corso dell’interrogatorio del 26.10.2015, ha riferito di non ricordarsi di tale vicenda e di non aver ricevuto alcuna somma di denaro.
Il DO Giuliano, nel corso dell'interrogatorio tenutosi in data 27.10.2015, ha affermato di aver corrisposto una dazione di denaro, dell’importo di circa € 1.000,00 - € 2.000,00, al dott. DE OS e di aver consegnato alla NÒ, in tre distinte occasioni, una provvista corruttiva pari ad € 150.000,00 (affermazione, quest’ultima, tuttavia non coincidente, sul terreno quantitativo, con quanto riferito dalla NÒ nelle suddette dichiarazioni). L’esame della documentazione in atti evidenzia il coinvolgimento, oltre alla NÒ e al De GR, anche del geom. TO (non v’è tuttavia prova che abbia ricevuto dazioni di denaro).
In particolare, nella conversazione ambientale captata del 16/7/2015, TO e “LA” accennano alle pratiche DO e LE.
TO chiede se una terza persona (DO) “sia rimasto contento, LA riferisce di sì e aggiunge di avergli chiesto di fare un quadro”… TO TT vedi tu NÈ … poi tanto … io poi con calma …..” LA si mostra d’accordo eh capito gli ho detto senti il quadro lo facciamo fuori da qua … il quadro..”
All’affermazione TO aggiunge “però… fatti… poi.. magari li tieni tu …poi dopo si vede…” LA TT li tengo io i libri di lettura …. tanto sono topolini ….cosi” ..TO: “anche_per GI” LA: “si” …. i soldi sono per lui (incomprensibile)
parlare con lui no?... TO: “no, …fai fare prima …” LA: “no!..
faccio come l’altra volta? Come i libri dell’altra volta …ok”.
Ritiene dunque il Collegio che debba ritenersi comprovata la responsabilità della NÒ, del De GR e del TO per danno all’immagine.
Con riguardo alla quantificazione del danno, si richiama preliminarmente quanto già argomentato con riferimento alle modalità di determinazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., cui si affianca il criterio presuntivo legale della quantificazione del danno previsto, per l’ipotesi in cui vi sia la dazione di una tangente, dall’art.
1 comma 1-sexies della L. 20/1994.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata, rilevato che la NÒ ha ricevuto la somma di € 50.000,00, di cui € 25.000,00 sarebbero poi stati consegnati ad altro funzionario AN, mentre il convenuto De GR ha sicuramente ricevuto per sua ammissione la somma di €
1.500,00, ha determinato il danno all’immagine in € 100.000,00, a carico della convenuta NÒ, di cui € 20.000,00 in solido con il convenuto De GR, € 20.000,00 in solido con il convenuto TO.
Ritiene il Collegio che detta statuizione debba essere confermata innanzitutto per la NÒ, essendo pari per l’appunto al doppio della tangente ricevuta, non essendo ex adverso rilevante, trattandosi di responsabilità per dolo e dunque in via solidale, la circostanza che parte della medesima sia stata poi dirottata verso altro compartecipe.
Parimenti, la determinazione del danno all’immagine deve esser confermata anche con riguardo al De GR (euro 20.000,00),
superando il suddetto criterio di determinazione legale presuntiva semplice, avuto riguardo al rilevante ruolo, istituzionale e fattuale, svolto nella vicenda.
Quanto al TO, ritiene il Collegio di dover diversificare in minus
(euro 15.000,00) l’importo del danno all’immagine da risarcire, considerato che, diversamente dagli altri due compartecipi, non risulta provato che abbia tesaurizzato una provvista tangentizia.
Pertanto, in parziale modifica della statuizione di primo grado, il Collegio determina il danno all’immagine disponendo il risarcimento per la vicenda DO nella misura di € 100.000,00, a carico della convenuta NÒ, di cui € 20.000,00 in solido con il convenuto De GR, e € 15.000,00 in solido con il convenuto TO.
D) OR e turbativa d’asta gruppo IA.
Per come compendiato nell’imputazione penale, ACCROGLIANO’
LA, pubblico funzionario preposto, nell’esercizio delle proprie funzioni, alla gestione dei rapporti contrattuali correnti tra l’AS S.p.A. e l’impresa RICCIARDELLO COSTRUZIONI srl, riconducibile all’imprenditore RICCIARDELLO PP, in violazione del principio di imparzialità e per compiere atti contratti ai propri doveri di ufficio, consistiti:
(a) nel sollecitare la disapplicazione di una penale da parte dell’AS S.p.A. nei confronti di impresa facente capo al medesimo RICCIARDELLO;
(b) nell’attivarsi per consentire lo sblocco/erogazione di pagamenti, e la risoluzione dei c.d. 31-bis;
(c) nel favorire e sollecitare l'aggiudicazione in favore del medesimo imprenditore dei lavori relativi alla gara n. PA2/14, cofinanziata da AS e Regione Sicilia, concernente i lavori della SS n. 117 Centrale Sicula, in corrispondenza dello Svincolo con la SS 120 e lo Svincolo di Nicosia Nord, si faceva indebitamente promettere e consegnare da tale imprenditore, denaro ed altre utilità, consistite:
- nell’impegno e fattiva attivazione del RICCIARDELLO, attraverso sue conoscenze, al fine di consentire che JI MI, cittadino marocchino segnalato dalla ACCROGLIANO’, ottenesse la cittadinanza italiana;
- nella promessa e nell'impegno, da parte del RICCIARDELLO, di conferire un incarico di consulenza a suo fratello ACCROGLIANO’
Galdino;
- nel pagamento dei servizi di noleggio con conducente svolti dall’anno 2011 all'anno 2015 da ER TE, persona di fiducia della ACCROGLIANO’, in favore di quest’ultima e di componenti del suo nucleo familiare, servizi che venivano fatturati dal ER alle società del RICCIARDELLO per un importo complessivo pari ad € 94.576,00.
Sul terreno probatorio, assumono peculiare rilievo le dichiarazioni rese durante l’incidente probatorio/udienza preliminare del 11.07.2016 dalla NÒ, che ha sostanzialmente confermato l’imputazione, con particolare riguardo ai servizi di noleggio: “il Cavalier IA metteva a mia disposizione, lo conosco dal 2011 circa fino al 2015 finchè non sono accaduti i fatti .. il … il.. l’autista con la macchina a noleggio, il conducente, con conducente TE Luca Ferri”.
Parimenti, l’NÒ ha confermato l’avvenuta promessa e la parziale percezione di una tangente: “Il vantaggio economico era che alla chiusura della gara, gara che non si è mai chiusa perché poi i fondi si sono praticamente persi perchè la Regione li ha diciamo devoluti in altre spese era di 300.000 euro di cui però noi abbiamo avuto soltanto 30.000 euro”.
Deve pertanto essere condivisa la statuizione di prima cure di condanna della NÒ al risarcimento del danno all’immagine di euro € 249.152,00 [2 x (94.576,00 + 30.000,00)].
E) 3.5 OR e turbativa d’asta LE S.p.A. (imprenditore SS Vitro, coadiuvato dal consulente OL PP).
Si tratta, per riportato nell’imputazione penale, di due episodi corruttivi.
- il primo, imputato alla NÒ, al TO, a GR e a ND TO, ”poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, ponevano in essere, con riguardo alla gestione dei rapporti contrattuali correnti tra l’AS e l’impresa EA S.p.A.,
riconducibile all’imprenditore SI VI coadiuvato dal suo consulente AF PP, i seguenti atti contrari ai propri doveri d’ufficio, ovvero: sollecitare la disapplicazione di una penale da parte dell’AS S.p.A.
nei confronti della EA S.p.A. con riferimento ai lavori relativi alla strada Statale Briantea causalmente riconducibile al ritardo nella esecuzione dei lavori (disapplicazione penale) e comunque nell’applicare, all’esito dell’intervento, una penale ridotta ed inferiore sia rispetto a quella proposta dal RUP che rispetto a quella proposta dal direttore dei lavori e dalla commissione di collaudo; l’interessamento finalizzato ad accelerare i tempi di pagamento delle riserve richiesto dall’impresa; il favorire e sollecitare l’aggiudicazione in favore del medesimo imprenditore dei lavori oggetto di una gara in corso nell’aprile del 2015.”
- il secondo episodio corruttivo (capo di imputazione 22) correlato al delitto di turbata libertà degli incanti, viene imputato alla NÒ, Al RI e Al ND, “i quali, in concorso tra loro, si facevano promettere e dare da SI VI e da AF PP una somma di denaro pari a complessivi € 200.000,00 dal 2011 al 2015, provvista dalla quale la ACCROGLIANO’ traeva la minor somma di
€ 60.000 consegnata a BRANDANI, mentre BARILA’ otteneva altre utilità, consistite nella prospettiva di promozione e carriera, per compiere atti contrari ai doveri d’ufficio consistiti nella turbata libertà degli incanti di cui al capo 24 (del rinvio a giudizio).”
Per come rilevato dalla sentenza impugnata (e dagli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza), dalla documentazione in atti risulta che i convenuti NÒ e TO si sono adoperati a vantaggio della ditta in questione.
Con specifico riferimento alla vicenda della riduzione della penale, risulta in atti che la NÒ e anche il TO hanno contribuito a determinare il riconoscimento, a favore della ditta, di una riduzione della penale per la presenza di giorni n. 110 di pioggia, di cui tuttavia non si era tenuto conto nella proposta del responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori e della commissione di collaudo.
In proposito, la sentenza gravata ha condivisibilmente rilevato che, ai sensi dell’art. 182 del d.P.R. n. 207/2010 (all’epoca vigente), le osservazioni meteorologiche e idrometriche vanno annotate nel giornale dei lavori e, in caso di avverse condizioni climatiche, il direttore dei lavori ordina la sospensione dei lavori (art. 159).
Orbene, per come emerge dagli atti di causa, non solo la NÒ ma anche il TO (contrariamente a quanto argomentato nell’appello) hanno posto in essere una condotta finalizzata alla riduzione della penale in assenza di eventi atmosferici di particolare intensità documentati dalla Direzione dei lavori; i suddetti convenuti si sono limitati a rappresentare ex post che i giorni di pioggia risultavano dalle consultazioni meteorologiche dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Lombardia (Arpa),
senza che tuttavia risultasse che avessero comportato ostacoli ai lavori, in presenza dei quali si sarebbe dovuta disporre la sospensione dei medesimi.
In proposito, il Collegio non può che condividere il richiamo, contenuto nella sentenza gravata, alle dichiarazioni rese dalla convenuta NÒ e le intercettazioni del 15/07/2015, del 3/09/2015, del 4/09/2015 e del 7/09/2015, da cui emerge il ruolo non soltanto della convenuta NÒ ma anche del convenuto TO, finalizzato ad agevolare la ditta LE attraverso una riduzione della penale per ritardo, motivata su giorni di pioggia non menzionati nella documentazione dell’appalto.
Il TO, in particolare, quale Responsabile dell’Ufficio Revisione Contabile del Coordinamento Tecnico Amministrativo, ha determinato la penale in un importo (€ 495.282,40)
“considerevolmente inferiore rispetto a quello quantificato dal Direttore dei Lavori e dalla Commissione di Collaudo (euro 786.306, 00) nonché dal Responsabile del Procedimento (euro 694.118,40) così di fatto confermando l’attuazione del disegno criminoso dei sodali”
(informativa della Guardia di Finanza del 25/11/2015, pag. 111).
Sempre quanto al ruolo del TO (contestato dall’appellante), può esser utile trascrivere sul punto la suddetta relazione della Guardia di Finanza (pag. 86 e ss., con relativi allegati):
<<In particolare in data 03.09.2015 la dipendente di AS PA IO avv. Emilia contattava il TO AN
(conversazione telefonica progressivo n. 7181 delle ore 15:57 RIT n.
2438 151 all. 110) chiedendogli spiegazioni circa l’applicazione di una penale inferiore nei confronti della EA PA “ti ricordi BR EA me la stavo riguardando perché RD mi ha detto di dargli uno sguardo allora sulla riserva cioè sulla richiesta di disapplicazione della penale voi applicate una penale inferiore a quanto …”). Il TO TTva riferendo come dovessero essere riconosciuti i ritardi nella realizzazione dell’opera causati dalle avverse condizioni meteorologiche inferiore perché consideriamo i giorni di pioggia ne abbiamo parlato ANCHE CON IA E GLI VA BENE perché ci sono tutta una serie di giorni di pioggia e… “) e nonostante le contestazione della IO la quale affermava che tale circostanza non emergeva dalla relazione del RUP, il TO riferiva come fossero stati richiesti specifici dati in merito agli enti preposti (FORGlONE Emilia: e ma da dove risultano sti giorni di pioggia; TO AN: e li abbiamo chiesti ufficialmente alla Lombardia e c’è tutta la lista vedi che è allagata la..(incomprensibile)
… IO Emilia: ma il DIRETTORE DEI LAVORI e il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO non ne fanno cenno!! -
TO AN eh non lo so adesso se non ….IO Emilia: no no lo so perchè le relazioni ce l’ho qua davanti!).
Il TO nonostante tali eccezioni ribadiva come avrebbero dovuto prendere in considerazione tali dati oggettivi affermando che comunque erano state fatte delle omissioni in merito (”si si ha capito non ne fanno cenno perchè hanno perchè hanno omesso di fare questa valutazione …. che deve essere comunque fatta! Per ogni cantiere noi abbiamo recuperato tutti i giorni di pioggia e abbiamo messo …. no dal sito della Regione Lombardia dall’ARPA Lombardia sono i dati ufficiali di pioggia …. ma è una cosa che abbiamo …”).
LA IO, quindi, chiedeva se della questione il TO ne avesse discusso anche con IA AN (… si ma ci si ma sei sicuro che ne hai parlato ….. cioè IA ha detto di si perchè ci vorrebbe che qualcuno …”) e ricevute rassicurazioni in merito (“….si ne abbiamo parlato con LL … si certo..”) TTva testualmente (“... boh .. a me questa cosa mi rende un po’ perplessa sinceramente perchè di solito quando c’è maltempo c’è un DL e un RUP che dicono che il maltempo ha ostacolato impedito l’esecuzione dei lavori! qui non c’è, cioè non si fa proprio menzione di questo!...”
Terminata la conversazione immediatamente il TO notiziava della discussione intrattenuta con la IO Emilia i sodali coinvolti nella vicenda corruttiva ovvero dapprima la ACCROGLIANO’ (conversazione telefonica progressivo n 7182 delle ore 16 00 RIT n. 2438/15 all. 111) “… senti mi ha chiamato adesso sta IO ….. perché io ho fatto la relazione con …. Adesso praticamente non riesce a capire perchè abbiamo ….gliel’ho spiegato per telefono lei ha comunque ancora dei dubbi …. gli ho detto guarda
“EMILIA che questa cosa ne abbiamo parlato anche con IA e abbiamo richiesto ufficialmente i dati alla MB e abbiamo fatto tutta una serie di con…” … “ ma come mai il DIRETTORE DEI LAVORI ed il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO non le hanno fatte!”… eh …gli ho detto “non me lo chiedere a me vallo a chiedere a loro ….) e subito dopo a GR GI..
Peraltro, la questione della disapplicazione della penale in favore della EA PA veniva affrontata ancora nel corso di un incontro tra la ACCROGLIANO’ed il TO AN avvenuto in data 07.09.2015 (conversazione ambientale progressivo n 3676 registrata dalle ore 10 00 RIT n 1225/15 all .115)>>.
In detta discussione la NÒ <<ipotizzava come laddove non fossero riusciti a disapplicare la penale avrebbero potuto agevolare i corruttori attraverso la maggiorazione degli interessi maturati sugli importi da erogare (“mo la chiamiamo e vediamo cosa possiamo …
ma mo’, sai che pensavo glieli togliamo e poi lo aiutiamo con gli interessi GlOVA eh?..”).
Il ruolo della NÒ e del TO emerge altresì in ulteriori captazioni, cui per brevità si rimanda.
Avuto riguardo al ruolo sostanziale svolto dai due appellanti, deve essere dunque confermata, sussistendone tutti gli estremi soggettivi e oggettivi, la statuizione di responsabilità dolosa e solidale di NÒ e TO per la voce di danno erariale patrimoniale diretto relativa all’indebita riduzione della penale, quantificato in euro 291.023,60.
Quanto al danno all’immagine legato alle vicende della ditta LE, fermo rimanendo quanto già evidenziato precedentemente in punto di ammissibilità della domanda, ritiene il Collegio di condividere la determinazione contenuta nella sentenza di prime cure in quanto fondata su copiosa documentazione probatoria (a cominciare dalle dichiarazioni rese dalla NÒ nell'incidente probatorio/udienza preliminare del 13.07.2016), fatta salva un riduzione dell’importo oggetto di condanna proprio per essa.
Infatti, premesso che per la dottoressa NÒ la sentenza di primo grado ha sostanzialmente applicato il criterio presuntivo legale semplice previsto dall’art. 1 comma 1-sexies della l. 20/1994, le accertate tangenti consegnate alla medesima in realtà ammontano, secondo la Guardia di Finanza, ad euro 140.000,00 (e non ad euro 150.000,00, per come ritenuto nella sentenza gravata), in quanto per i 10.000,00 euro consegnati dall’Arch. SI e dal Dott. AF per il buon esito della vicenda relativa ai contenziosi (conclusi con la riserva di fine lavori sulla variante “TORITTO – MODUGNO”), “non emerge chiaramente se tale somma sia parte effettiva dei 200.000,00 euro sopra descritti ovvero sia un’ulteriore somma aggiuntiva”(in questi termini la relazione conclusiva della G.d.F.) .
Pertanto, il Collegio ridetermina l’importo di condanna a carico della NÒ per questa vicenda in euro 280.000,00.
Quanto al dott. TO, in assenza di somme direttamente percepite dal medesimo, la Corte di primo grado ha ritenuto di determinare il danno all’immagine in euro 20.000,00, tenuto conto dell’apporto di questi nella sola vicenda relativa all’indebita riduzione delle penali.
In proposito e a fronte delle argomentazioni avanzate dall’appellante e facenti leva sull’assenza di percezione di tangenti, osserva il Collegio che, come già argomentato in via generale, il suddetto criterio presuntivo semplice non risulta evidentemente applicabile in assenza di percezione di tangenti, cosicché il danno all’immagine deve esser quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto del ruolo svolto dal soggetto e degli altri criteri individuati dalla giurisprudenza contabile.
In definitiva, per la vicenda LE, il Collegio ritiene di determinare il danno erariale risarcendo per responsabilità amministrativo-dolosa in:
- euro 291.023,60 a titolo di danno erariale patrimoniale a carico, a titolo di dolo e in via solidale della dott.ssa NÒ e del geom.
TO;
- euro 280.000,00 (riforma appello) a titolo di danno all’immagine a carico della dott.ssa NÒ, in solido con il geom. TO limitatamente all’importo di euro 20.000,00.
F) OR e Turbativa d’asta INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A. (capi di imputazione nn. 27, 29 e 31).
La vicenda corruttiva si riferisce a due episodi imputati a ACCROGLIANO’ LA:
- Con riguardo al primo episodio, la stessa, nella sua qualità di dirigente responsabile del coordinamento tecnico – amministrativo di AS, nell’esercizio delle sue funzioni, con riguardo alla gestione dei rapporti contrattuali tra l’AS S.p.A. e l’impresa INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A., riconducibile all’imprenditore VITTADELLO GI, si faceva indebitamente promettere e riceveva dal predetto imprenditore somme di denaro – per complessivi € 30.000,00 – quale corrispettivo per l’agevolazione nella sollecita definizione di una procedura ex art. 240 d.lgs. 163/06 e per il riconoscimento alla predetta impresa della riserva nell’importo richiesto, in elusione dei meccanismi di approfondita verifica sulla sussistenza dei presupposti per attivare la procedura di accordo bonario.
b) Con riferimento al secondo episodio, invece, la stessa funzionaria, agendo sia nella qualità di cui al punto a., nonché di Presidente della commissione preposta allo svolgimento della gara per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dell’opera SS n. 268 del Vesuvio, per l’esercizio della funzione in violazione del principio di imparzialità e per compiere atti contrari ai doveri di ufficio e, in specie, per favorire l’aggiudicazione dei lavori all’impresa INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A., riconducibile all’imprenditore VITTADELLO GI, si faceva promettere e consegnare da quest’ultimo la somma di
€ 130.000,00.
Sui due episodi, assumono rilievo dirimente, oltre all’insieme delle attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza (tra cui in particolare la conversazione captata del 21/9/2015), le dichiarazioni rese dalla NÒ nel corso dell’incidente probatorio del 11.07.2016, che ha ammesso di aver ricevuto da AR GI le somme di euro 30.000,00 per la prima fattispecie, e di euro 130.000,00 per la seconda fattispecie.
Ritiene dunque il Collegio di dover confermare la condanna della NÒ al risarcimento del danno erariale all’immagine di euro 320.000,00, determinato ai sensi dell’art. 1 comma 1-sexies della L.
20/1994.
G) OR Misseri – Società Italiana ZI Stradali S.p.A.
La vicenda corruttiva è stata imputata a ACCROGLIANO’ LA, quale dirigente responsabile del coordinamento tecnico –
amministrativo di AS e DE OS RE, quale dirigente preposto, nell’ambito della Condirezione generale Tecnica, al Servizio Incarichi Tecnici, “perché, agendo in concorso tra loro, quali pubblici funzionari preposti, nell’esercizio delle proprie funzioni, alla gestione dei rapporti contrattuali tra l’AS e l’impresa SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI STRADALI (SICS S.p.A.), riconducibile all’imprenditore SS AR, si facevano indebitamente promettere e consegnare dal predetto imprenditore somme di denaro – di cui € 10.000,00 corrisposti all’ACCROGLIANO’ – quale corrispettivo per l’agevolazione nella sollecita definizione della procedura di accordo bonario ex art. 240 d.lgs. 163/2006 in corso fra l’AS e la citata impresa e per il riconoscimento delle riserve nell’importo da quest’ultimo richiesto.”
Sul piano probatorio, si richiamano le dichiarazioni rese dalla ACCROGLIANO’ LA, nel corso dell’incidente probatorio del 11.07.2016, nel quale ha precisato:
-di aver effettivamente agevolato il SS in merito ad un contenzioso che alla fine non si era mai sviluppato e di aver ricevuto, in due occasioni, delle somme di denaro dallo stesso imprenditore per un importo totale pari a € 10.000,00;
- che il DE OS RE, nominato membro di Commissione per il 31-bis, si interessò alla vicenda SS portando alla firma degli organi superiori la nomina dell’avvocato RUBINO, soggetto che, unitamente al DE OS ed alla ACCROGLIANO’, avrebbe dovuto agevolare la risoluzione del contenzioso in argomento.
Il Misseri, peraltro, sempre secondo quanto riferito dalla NÒ, si incontrò più volte col De GR: “venne a trovare il dottor De GR poi veniva da me perché ovviamente aspettava che la commissione finisse venisse firmata andasse avanti finisse il suo lavoro che tutto andasse all’unità riserve e che poi passasse all’area amministrativa per la predisposizione delle riserve”; “il Misseri è andato così come da me andava dal De GR anzi tante volte chiamava me per chiedere se il De GR era in ufficio”. Ulteriori riscontri del coinvolgimento del De GR si rinvengono nella CNR datata 11/09/2015 (prot. n. 5967), a pagg. 156 e ss. (con relativi allegati richiamati), cui ci si richiama per esigenze di sinteticità.
Inoltre, possono richiamarsi, quanto al ruolo della NÒ, la conversazione ambientale del 07.10.2015, in cui il Misseri rivolgendosi alla dirigente AS S.p.a., affermava: “…senti, io ti avevo portato un pensiero…”. Continuando il discorso, il SS riferiva di un asserito
“…dovere morale…” nei confronti della dirigente AS S.p.a.”, nonchè le riprese video captate nell’ufficio della ACCROGLIANO’, ove si nota come il SS consegna un qualcosa dalla propria giacca alla ACCROGLIANO’.
Pertanto, il Collegio ritiene, così come la sentenza di prime cure, che la NÒ debba essere condannata al risarcimento del danno all’immagine quantificato in euro 20.000,00.
Quanto al De GR, considerato che non risulta provato che egli, pur avendo partecipato alla vicenda, abbia ricevuto una provvista tangentizia, ritiene il Collegio che il danno all’immagine ad esso imputabile, in via solidale, debba essere ridimensionato, applicando i criteri ordinari di determinazione in via equitativa, in euro 10.000,00.
H) OR e turbativa d’asta CE (capi d’imputazione nr. 34 e 36)
Tale fattispecie è stata contestata in sede penale nei confronti di NÒ, TO, GR, EN ON e AV TO in quanto, “in concorso tra loro, per l’esercizio delle proprie funzioni in violazione del dovere di imparzialità e per compiere atti contrari ai doveri di ufficio e, in specie, per favorire l’aggiudicazione della predetta gara alla società RESEARCH Consorzio Stabile SC e, per essa alla consorziata “SAC – Società Appalti ZI S.p.A.”,
riconducibile all’imprenditore CE Emiliano, anche operando a questo fine per l’estromissione delle società concorrenti LD S.p.A. e OT S.p.A., si facevano indebitamente promettere e, IO TO, effettivamente riceveva, una provvista corruttiva da CE, pari ad € 10.000,00 per l’attività svolta quale componente della commissione di gara.”
In proposito, la NÒ, nella richiamata deposizione dell’11.07.2016, dichiarava:
-di essersi interessata, per conto e su richiesta dell’ingegnere CE, al fine di favorire un’azienda del CE nell’aggiudicazione della gara riguardante la realizzazione delle opere per la S.S. 260 Picente Dorsale Amatrice - Montereale- L'Aquila – Lotto IV dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari – Adeguamento alla sezione C2 del DM 05/11/2001;
- di essersi attivata, attraverso VA ON e TO AN, nell’avvicinare i componenti della commissione di gara, al fine di estromettere le imprese che si erano classificate nelle prime due posizioni, ovvero OT e LD;
- di aver ricevuto dal CE, per tale illecita vicenda, una provvista corruttiva di € 50.000,00;
- di aver veicolato quota parte di tale provvista, per un importo pari a
€ 10.000,00, per il tramite del TO AN, in favore di uno dei membri della commissione di gara, il geometra IO TO;
- a seguito della mancata aggiudicazione della gara d’appalto in trattazione, di aver restituito al CE quota parte della provvista corruttiva ricevuta, per un importo pari a € 40.000,00, nel corso di un incontro intrattenuto presso il Ristorante AI DUE PIANI, sito in Piazza Euclide;
- di non essere a conoscenza se il IO, o lo stesso TO, abbia consegnato gli € 10.000,00 al CE.
Il coinvolgimento del TO trova inoltre riscontro nelle intercettazioni riportate nella CNR e nelle relazioni della G.d.F.: nella conversazione captata del 13 maggio 2015 (ore 12.56), il TO informava l’NÒ in ordine alle percentuali di ribasso delle offerte presentate dalle ditte che si erano classificate prima e seconda nella gara in sede di aggiudicazione; pochi minuti dopo
(conversazione delle ore 14.23), il TO riferiva che si trattava delle ditte AS e TO, e la NÒ manifestava il suo disappunto;
nella successiva conversazione delle ore 15.44, l’NÒ riferiva al TO come avessero “ ….ammazzato quelli nostri ….”; nella conversazione ambientale del giorno 8 aprile 2015, ore 11, l’NÒ riferiva a TO e GR che “ …. in tutto quello che devo fare …. al mio primo posto ci sono i CE ….tu mi hai capito …. e sai anche il motivo primo …. Primo perchè sono stati sempre dei signori …. secondo perchè sono l’unico collegamento schifoso che abbiamo con un mondo che non è il nostro …”.
Ritiene il Collegio che debba essere confermata sul punto la statuizione del giudice di prime cure, che ha condannato la NÒ a risarcire il danno all’immagine nell’importo di €
100.000,00 (pari al duplum della tangente ricevuta), con responsabilità solidale del TO limitatamente ad euro 20.000,00.
I) OR ZI Romane ICS S.p.A. (capo di imputazione n. 37).
Secondo l’imputazione penale, la NÒ, nell’esercizio delle proprie funzioni, “ per compiere atti contrari ai propri doveri d’ufficio, consistiti nell’erogazione di pagamenti e nello sblocco di contenziosi in essere con AS, ai sensi dell’art. 240 del d.lgs. 163/06, ……. si faceva promettere e consegnare la somma di € 10.000,00 in contanti dall’Avv. MUSENGA il quale agiva su sollecitazione dell’CC.”
La NÒ avrebbe provveduto alla gestione dei rapporti contrattuali correnti tra l’AS e l’impresa COSTRUZIONI ROMANE – I.C.S. S.p.A. riconducibile all’imprenditore SALINI IO e CC PP, quale legale di AS e conoscente del MUSENGA, con il ruolo di intermediario tra la ACCROGLIANO’
ed il MUSENGA stesso, che la dazione di somme di denaro in favore della ACCROGLIANO’ quale strumento per ottenere una definizione più rapida e maggiormente conveniente delle pratiche di interesse dell’impresa COSTRUZIONI ROMANE – I.C.S. S.p.A., già ING.
CLAUDIO SALINI GRANDI LAVORI PA.
Sul piano probatorio, assumono rilievo le dichiarazioni rese dall’NÒ nel corso dell’incidente probatorio del 13.07.2016, ove dichiarava:
- di aver agevolato l’imprenditore SALINI IO, in relazione al disbrigo delle pratiche che lo stesso aveva in essere con AS S.p.A.,
seguendo l’iter di una serie di pagamenti da erogare, nonché al contenzioso riguardante le opere realizzate dalla I.C.S. PA nella zona di BUCCHIANICO;
- di aver ricevuto dal SALINI, per il tramite dell’avv. MUSENGA, una provvista corruttiva per un importo pari a € 10.000,00 in contanti, all’interno di una busta di plastica bianca;
- come la consegna della dazione di denaro fosse avvenuta nel corso di un incontro intrattenuto con il MUSENGA, in questa Piazza Verbano, presso il Bar AMELIE nel mese di luglio 2015;
-che nel corso di tale incontro, l’avv. MUSENGA le aveva riferito come la provista corruttiva fosse da qualificare quale “…ricompensa per tutto quello che era stato fatto per l’impresa SALINI…”.
Pertanto, anche alla luce della ulteriore documentazione in atti, ritiene il Collegio di dover confermare la statuizione del giudice di prime cure di condanna della NÒ al risarcimento del danno erariale all’immagine di euro 20.000,00.
L) OR e turbativa d’asta Spinosa ZI Generali S.p.A. (capi di imputazione nn. 39 e 41).
Secondo l’imputazione penale, la NÒ e il TE avrebbero compiuto atti contrari ai propri doveri d’ufficio, consistiti, tra l’altro, nel turbare la libertà della gara indetta per l’aggiudicazione dei predetti lavori, facendosi promettere e consegnare, in più tranches, somme imprecisate di denaro (non inferiori, per quanto riguarda la ACCROGLIANO’, ad € 10.000,00).
Sul piano probatorio, si rileva che la stessa NÒ, nelle dichiarazioni rese nell’incidente probatorio/udienza preliminare del 11.07.2016, ha riferito:
- che la gara oggetto della vicenda è stata quella relativa all'affidamento dell’opera della nuova sede AS S.p.A. di Campobasso;
- che la SA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. è stata presentata al Presidente pro tempore di AS S.p.A., dott. CIUCCI, dal Senatore LU GRILLO, il quale a sua volta la presentò anche a Lei dicendole ... a questa gara vedete un attimino ...”;
- che il TE è stato nominato come membro di commissione, ma essendo un lavoro tecnico e quindi una commissione tecnica, ha avuto un ruolo secondario;
- di aver ricevuto, in più anni, dallo SA la somma di € 10.000,00 in relazione all'illecita definizione di alcuni contenziosi;
- di non essere a conoscenza se lo SA abbia dato somme di denaro anche al TE.
Quest’ultimo, nell'interrogatorio del 17.03.2016, pur riconoscendo di essere stato un componente della commissione aggiudicatrice
(l'attività non ha riguardato, principalmente, l'aggiudicazione di una gara d'appalto ma si trattava di un’indagine di mercato che aveva come finalità quella di reperire sul mercato degli immobili), ha negato di aver ricevuto somme di denaro da Spinosa.
Tuttavia, dall’esame del compendio investigativo emerge comunque il ruolo anche del TE.
In particolare, si riportano stralci della conversazione ambientale del 14.09.2015 tra l’NÒ e TE, in cui i due dipendenti AS PA commentavano il ritardo dell’imprenditore nel pagamento della provvista corruttiva rimanente.
ACCROGLIANO’: ... quindi ne deve altri venti ... deve dare altri quindici ...", TE: ... cosi siamo rimasti ... ACCROGLIANO’:
quanto ci mette? se ne parla il prossimo anno? ... TE: no...
no... penso che... oh, ma quando é stato? a luglio, ON ...
ACCROGLIANO’: eh! agosto, settembre... due mesi... quando pensi?
non penso che chiude... va piano piano? ... TE NT: si
...(incomprensibile)... va piano piano...)”.
Pertanto, il Collegio ritiene di confermare, sul punto, la statuizione di condanna al risarcimento del danno all’immagine di euro 20.000,00 a carico della convenuta NÒ, di cui € 5.000,00 (quantificate ex art. 1226 c.c. e dunque a prescindere dalla prova certa di percezione di una tangente) a carico del convenuto TE in solido.
M) OR COSTRADE S.r.l. NT (capo di imputazione n.
42)
La vicenda corruttiva è imputata a ACCROGLIANO’ LA, quale dirigente responsabile del coordinamento tecnico – amministrativo di AS, “poiché, nel compiere atti contrari ai propri doveri d’ufficio, con riguardo alla gestione dei rapporti contrattuali tra l’AS e l’impresa COSTRADE S.r.L., poneva in essere atti contrari ai propri doveri d’ufficio, consistiti nell’erogazione di pagamenti e nello sblocco di contenziosi in essere con AS, ai sensi dell’art. 240 del d.lgs. 163/06.Con riguardo a ciò, la stessa si faceva promettere e consegnare la somma di € 10.000,00 in contanti da NT VI, imprenditore di riferimento della COSTRADE.”
Sul piano probatorio, assumono rilievo innanzitutto le dichiarazioni rese dalla NÒ nel corso dell'interrogatorio del 25.11.2015, sede in cui ha riferito di:
- essere stata interessata da tale MA ON — già Capo Compartimento AS S.p.A. Toscana - al fine di agevolare l'imprenditore NT VI nel disbrigo di alcune riserve:
“Adr: ...omissis... Il LE di cui si parla nelle intercettazioni è un imprenditore pugliese. La vicenda è questa: MA, capo compartimento di Firenze, oggi ai domiciliari, voleva chiudere delle riserve di interesse di LE direttamente al compartimento di Firenze. BAJO, però ordinò che tutte le fossero accentrate a Roma alla sede centrale. MA venne da me, chiedendomi di sistemare queste riserve di interesse della società di LE, dopo il parere dell’unità riserve. Ho redatto la relazione con gli interessi inclusi. Ho sentito LE un paio di volte per sapere l'esito della pratica e alla fine mi consegnò 10 mila euro, nel mese di luglio 2015 nel mio ufficio. Mi fu anticipato da MA che LE mi avrebbe ringraziato in qualche modo. Si trattava di un accordo bonario a Firenze relativo alla manutenzione straordinaria”.
Pertanto, il Collegio ritiene di confermare, sul punto, la statuizione di condanna al risarcimento del danno all’immagine di euro 20.000,00 (il doppio della tangente) a carico della convenuta NÒ.
N) OR ES TT – vicenda espropri.
La vicenda corruttiva è imputata a ACCROGLIANO’ LA, quale dirigente responsabile del coordinamento tecnico – amministrativo di AS e TE NT quale funzionario, “poiché, in concorso tra loro, si facevano promettere e consegnare da SC TT somme di denaro di importo imprecisato per compiere atti contrari al dovere di ufficio o comunque in violazione del principio di imparzialità nell’ambito delle procedure di esproprio relative a dei terreni nel territorio del Comune di Rossano gestite, quale soggetto di fatto delegato dagli espropriati alla gestione dei rapporti con AS S.p.A., dal medesimo SC che raggiungeva Roma nell’agosto del 2015 proprio per incontrare la ACCROGLIANO’ ed il TE per la consegna dei “libri”,
termine utilizzato nelle conversazioni captate in ambientale con univoco significato riferito alla consegna di somme di denaro
(consegna che materialmente non avveniva per la espressa volontà dell’ACCROGLIANO’ di sottrarsi ad attività di polizia giudiziaria dalla medesima ritenute attive nei confronti del SC).”
Ulteriori riscontri si rinvengono nelle conversazioni ambientali intercettate dalla polizia giudiziaria.
Nella conversazione del 3/8/2015 tra la NÒ e il TE, la prima, essendo venuta a conoscenza della indagini di Polizia, chiedeva al TE di rinviare gli appuntamenti con il SC e di comunicargli, inoltre, che “I LIBRI'' potevano essere consegnati anche in un secondo momento; “... gli dica
<...ONLLA vi saluta tanto... pero...> dici <...cercate di capire...>[...]
dici <...non è molto cauto...> dici <...se vuoi... se vuoi... eh... lasciare i LIBRI...
dopo... dopo... dopo... fine mese... vi vedete... adesso, no!...> dici <...poi... il 24 prendiamo tutta una serie di appuntamenti...> [...] senti, VITTORIO mandalo via... capiscimi al volo... mandalo via... [...] se vedi che ostenta...
ascolta ONLLA che ti vuole bene... anche con i LIBRI... gli dici
<...guarda, ci vediamo dopo... [...] lascia stare, ci vediamo dopo il 24...> [...]
non forzare... perché, non sappiamo... capito?..,”.
Ancora, nel prosieguo della conversazione, la NÒ chiedeva al TE di cercare di constatare “l'entità dei libri”
“ACCROGLIANO’ LA: cerca di capire da solo... prima... l‘entità dei libri... se ci sono dei libri... [...] ci sono? che hai capito? —
TE NO: io ho capito che ci sono... — ACCROGLIANO LA: tu gli dici <...guarda VITTO'.. se c'hai sti libri è un discorso...> però non forzare... sennò dici <...guarda, se... così...> dici
<...non gliene frega niente ...> [...] noi miriamo... mirano alla sicurezza... non... che non sappiamo... se si fida, è così... senno ci vediamo a fine mese …”.
Inoltre, dalla Comunicazione di notizia di reato del 09.11.2016 (cfr.
allegato 08 cit. — CNR del 09.11.2016, prot. n. 488212 - da pag. 125 a pag. 151) emerge come l’ACCROGLIANO’ e il TE si fossero interessati, per il tramite di SC TT, ad alcune pratiche di esproprio relative a terreni in possesso di: - LA ET GR SRL; - AN CA MANDATORICCIO; - TT
GI.
Pur non essendo comprovate le somme percepite quali tangenti, ritiene dunque il Collegio di condividere la statuizione sul punto della sentenza di primo grado, che ha ritenuto comprovato l’accordo illecito intercorso con il soggetto privato, finalizzato ad agevolare il buon esito, anche con riferimento alla tempistica dei pagamenti, delle pratiche espropriative, quantificando in via equitativa ex art. 1226 c.c.,
sulla base dell’ammontare medio delle tangenti corrisposte (euro 10.000,00), il danno all’immagine in euro 30.000,00.
Il Collegio quantifica il danno in € 30.000,00 a carico della NÒ, di cui € 10.000,00 a carico del TE in solido.
O) OR AU S.p.A.
La vicenda corruttiva è imputata a ACCROGLIANO’ LA, quale dirigente responsabile del coordinamento tecnico – amministrativo di AS e TE NT, quale funzionario AS, “perché, in concorso tra loro, quali pubblici funzionari preposti, nell’esercizio delle proprie funzioni, alla gestione dei rapporti contrattuali ed alle procedure espropriative correnti tra l’AS e la LAURO S.r.L.,
riconducibile all’imprenditore TARDITI OL, in violazione del principio di imparzialità, si facevano indebitamente promettere e consegnare somme di denaro.”
In particolare, si sarebbero posti in essere determinate attività, ovvero:
- il pagamento di interessi per una procedura di esproprio, atti ed attività per cui veniva pattuita una provvista corruttiva non inferiore a 20/25 mila euro circa;
- la liquidazione di un’indennità di esproprio superiore al dovuto, grazie alla predisposizione, da parte del TE, di relazioni favorevoli all’imprenditore e, comunque, in violazione del principio di imparzialità.
La sentenza contabile di primo grado ha condannato per detta imputazione soltanto la convenuta NÒ (la Procura regionale non ha proposto appello).
Con riguardo alla posizione di quest’ultima, nell’intercettazione del 15.07.2015 tra la dirigente AS S.p.A. e l’imprenditore, la NÒ chiedeva se l’imprenditore si fosse incontrato con tale NO (forse il TE) : “… NO mi sono visto …COSA FACCIO?
[…] CINQUANTA...”. La dirigente AS S.p.A. spiegava all’imprenditore che si sarebbe dovuto comportare come "… AL SOLITO … […] 10… […] 5 e 5…” e chiedeva “…la prossima settimana?
...”, affermando “…abbiamo fatto tutto quello che…".
Inoltre, in sede di incidente probatorio del 11.07.2016, la NÒ dichiarava di aver ricevuto da AR OL, in più tranches da circa €
2.500,00, la somma di € 20.000,00.
Ritiene dunque il Collegio di condividere la statuizione sul punto della sentenza di primo grado, che ha ritenuto comprovato l’accordo illecito intercorso con il soggetto privato, condannando la NÒ al risarcimento del danno all’immagine, quantificato in euro 40.000,00.
P) Concussione per induzione De NC ZI S.p.A..
La vicenda concussiva è imputata a ACCROGLIANO’ LA e TE NT in quanto, ”quali pubblici funzionari preposti alla gestione dei rapporti contrattuali correnti tra l’AS e l’impresa DE TI COSTRUZIONI S.p.A, riconducibile agli imprenditori DE TI IR e DE TI AN, LI MA privato interessato all’assegnazione dei subappalti e consapevole delle iniziative della ACCROGLIANO’ finalizzate a favorirlo nelle assegnazioni in ragione di un rapporto di stabile raccordo, abusando delle proprie qualità, inducevano i predetti imprenditori a dare o promettere indebitamente le seguenti utilità:
- l’assunzione di due operai indicati dall’ACCROGLIANO’ all’esito dell’avvio dei lavori aggiudicati da AS alla DE TI COSTRUZIONI S.p.A. nel territorio del Comune di Palizzi;
- l’affidamento in subappalto, nell’ambito del medesimo contratto, dei lavori di movimento terra a LI MA, persona di fiducia della ACCROGLIANO’, che avrebbe altresì garantito la sicurezza del cantiere da interventi o pressioni di gruppi criminali radicati sul territorio del Comune di Palizzi.”
Sul terreno probatorio, si evidenzia che la NÒ, nel corso dell’incidente probatorio del 11.07.2016, ha affermato:
- di aver chiesto agli imprenditori DE TI l'assunzione di due operai, nonché di affidare in subappalto a LI MA la realizzazione di un tratto di strada ricadente nel comune di Palizzi
(RC);
- come entrambe le richieste fossero rimaste in sospeso, senza che venissero mai soddisfatte;
- di aver pregato TE NT di verificare se vi fosse stata la possibilità di subappaltare i lavori con il LI, operazione poi non perfezionatasi.
Dal canto suo, il TE, nell'interrogatorio del 26.10.2015, ha affermato che: - la ACCROGLIANO’, più volte, gli aveva chiesto, nel suo interesse, di andare da LI per promuovere la propria candidatura alla DE TI COSTRUZIONI S.p.a. per un eventuale subappalto dei lavori; - il LI non aveva nessuna intenzione di andare a lavorare in Calabria; - I’ACCROGLIANO’, nonostante il diniego di LI, continuava ad insistere affinché lo stesso cambiasse idea.
Le intercettazioni ambientali prodotte in giudizio confermano l’imputazione, anche del TE.
In particolare, quest’ultimo, nella conversazione ambientale del 07.05.2015, veniva interessato dalla NÒ per veicolare al COSENTINO le informazioni necessarie a consentire l’affidamento dei lavori al LI MA "…questo è della... della DE TI COSTRUZIONI... gli dici che la prossima settimana... lui, già domani o lunedì, lo chiama... ok? lui, IO... perché questo scende in Calabria… ok?
e MA lo deve incontrare… quindi... 348311505… […] senza dire nomi al telefono... dice <…senti, ci dobbiamo incontrare…>…”).
Ritiene dunque il Collegio di condividere la statuizione sul punto della sentenza di primo grado, che ha ritenuto comprovata l’attività concussiva, condannando la NÒ al risarcimento del danno all’immagine quantificato in via equitativa (considerando il parametro della tangente d’uso) in euro 20.000,00, di cui € 5.000,00 a carico del convenuto TE in solido.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio quantifica il danno all’erario diretto patrimoniale e all’immagine nei seguenti termini:
a) danno diretto patrimoniale in euro 291.023,60, in solido a carico dei convenuti NÒ e TO;
b) danno all’immagine in € 1.463.152,00 così ripartito:
- NÒ: per l’importo di € 1.463.152,00 (a 50.000+ b 194.000+c 100.000 + d 249.152+e 280.000 + f 320.000 + g 20.000 +h 100.000+i 20.000
+L 20.000+ M 20.000+ N 30.000 + O 40.000+ P 20.000)
- De GR: in solido fino alla concorrenza di euro 224.000,00 (b 194.000+c 20.000 + g 10.000);
- TE: in solido fino alla concorrenza di € 25.000,00 (a 5.000+ L 5.000+ N 10.000+ P 10.000);
- TO: in solido fino alla concorrenza di € 65.000,00 (a 10.000+c 15.000 + e 20.000 + h 20.000).
[5] Danno erariale per interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazione e retribuzione.
La sentenza di primo grado ha condivisibilmente rilevato che gli accordi illeciti e/o la corresponsione delle tangenti avvenivano prevalentemente durante l’orario lavorativo e/o negli uffici di AS.
Alla luce degli atti di causa, risulta provata sussistenza del danno per interruzione del nesso sinallagmatico, in quanto i convenuti non hanno prestato, almeno in parte, la loro attività lavorativa a vantaggio di AS, oltre a determinare, a carico dell’AS, maggiori costi per la verifica dell’azione amministrativa.
Detta tipologia di danno, che la giurisprudenza contabile (di recente, Sez. II Appello, sent. n. 185/2025) riconduce al genus del danno da disservizio, integrale in realtà un “illecito erariale tout court, che si consuma mediante alterazione del sinallagma contrattuale dovuta all’inadempimento degli obblighi tipici del pubblico impiego
(presenza, continuità di servizio, professionalità etc.), sicché i corrispettivi versati al dipendente appaiono sine titulo. Il perfezionamento della fattispecie dannosa coincide, infatti, con l’esborso di denaro pubblico a titolo di emolumento cui non corrisponde la controprestazione da parte del soggetto obbligato e, dunque, la fonte della responsabilità in esame è quella «contrattuale»
in senso stretto (ex multis, Sez. II App. n. 536/2018). Al “danno da disservizio” va, infine, ricondotta l’ulteriore ipotesi di «esercizio illecito di pubbliche funzioni». La giurisprudenza di appello di questa Corte (Sez. II App. sent. n. 154/2022) ha ritenuto infatti chiarito che,
<<in questo caso, al dipendente o all’amministratore pubblico sono imputabili condotte penalmente rilevanti che integrano prevalentemente reati contro la P.A. (corruzione, concussione, abuso),
ma non necessariamente, potendo ben investire altre ipotesi illecite, purché caratterizzate dall’interruzione del rapporto di immedesimazione organica e dallo sviamento delle funzioni istituzionali a fini egoistici contrapposti a quelli perseguiti dall’ordinamento. In questi casi lo spreco di risorse pubbliche, insito nel "disservizio" come servizio "apparente", va accertato con riferimento ai canoni tipici della funzione esercitata, piuttosto che in relazione ai canoni dell’efficienza e dell’efficacia, tenendo conto dell'effettivo rispetto del collegamento teleologico del potere di cui la funzione è espressione con il fine per il quale il potere stesso è stato costituito. La prestazione in questi casi è resa ma è, tuttavia,
“desostanziata”>>, ossia priva dell’utilità tipica per l’amministrazione, e il servizio, offerto all’ente di riferimento o alla collettività, appare privo dei necessari requisiti essenziali e, quindi,
“scadente”.
Secondo la riferita giurisprudenza, <<il criterio per liquidare il danno non può che essere quello equitativo ex art. 1226 c.c., essendo pressoché impossibile stabilire concretamente ed ex post il valore effettivo della prestazione resa e la diminuzione patrimoniale subita
(così già II Sez. App. n. 247/2016) ed è, di solito, parametrato all’intera retribuzione o a una parte di essa>>.
Orbene, con riguardo al caso di specie, ritiene il Collegio, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, che la sussistenza di detto danno da interruzione del nesso sinallagmatico risulti evidente dall’esame degli atti, dai quali emerge, ictu oculi, la circostanza che gli odierni appellanti abbiano utilizzato l’attività lavorativa per finalità sostanzialmente egoistiche nonché integranti illeciti di rilievo penale e disciplinare.
Quanto, poi, alla determinazione del quantum di questa posta di danno, il giudice di primo grado, constatata l’esistenza del detto danno da interruzione del nesso sinallagmatico, ha determinato il detrimento in via equitativa ex art. 1226 c.c. in coerenza con il richiamato orientamento giurisprudenziale, facendo riferimento, per un verso, al periodo temporale di riferimento, nonché, per altro verso, ad una percentuale della retribuzione annuale percepita nel suddetto lasso di tempo dagli odierni appellanti, calibrata avendo riguardo al diverso ruolo svolto (30% per la NÒ, 10% per gli altri, per i quali ultimi gli importi sono stati diminuiti rispetto a quanto ritenuto nella relazione della G.d.F.).
In proposito, il Collegio ritiene di condividere sostanzialmente detta determinazione, in quanto aderente, al di là dello specifico computo, in particolare al diverso ruolo svolto dagli odierni appellanti, oltre che alla diversa retribuzione in godimento.
Tuttavia, in proposito, si prende atto che sia il TE che il TO hanno prodotto documentazione relativa agli emolumenti lordi ricevuti nel periodo di riferimento, dall’esame dei quali emerge, per un verso, la sostanziale (si tratta comunque di una valutazione equitativa) correttezza del computo effettuato dalla Guardia di Finanza per il TO; per il TE, invece, l’esame della documentazione evidenzia che la sua ordinaria retribuzione, in particolare per il 2015 risulta inferiore rispetto a quella presa a riferimento dalla Guardia di Finanza, con conseguente necessità di ridimensionare l’importo del danno da interruzione del nesso sinallagmatico in euro 4.100,00.
Pertanto, ritiene il Collegio di dover condannare gli odierni appellanti, per il danno erariale, equitativamente determinati, per interruzione del nesso sinallagmatico negli importi di seguito riportati:
- NÒ: € 44.000,00;
- De GR: € 12.000,00;
- TE: € 4.100,00;
- TO: € 5.400,00;
[6] Con riguardo alla determinazione del danno all’Erario, gli appellanti hanno altresì sostenuto la necessità di valutare il concorso causale dell’AS alla determinazione del detrimento oggetto di condanna, invocando altresì l’applicazione dell’art. 1227 del Codice civile (cfr: art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994, nel testo attualmente vigente).
In proposito, il Collegio ritiene, tuttavia, che l’argomentazione si riveli priva di pregio, in quanto si tratta di detrimento cagionato da attività lato sensu corruttive, che l’Amministrazione ha potuto scoprire, non certo per sua negligenza, soltanto a seguito di complesse indagini penali, che hanno utilizzato strumenti investigativi dei quali l’Amministrazione ovviamente non dispone; non può dunque ad essa essere imputato un concorso, tanto meno colposo, nella determinazione del danno erariale in questione.
[7] Quanto, infine, alla censura/richiesta degli appellanti di utilizzo del potere riduttivo e di applicazione del tetto massimo risarcitorio per come disciplinati dalla recente legge n. 1/2026, si osserva che l’art. 1 comma 1-octies, per come emendato dalla recente riforma, recita:
“Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio”.
Sul punto, osserva il Collegio che la riforma, nel ridisegnare l’istituto del potere riduttivo attraendolo, almeno parzialmente, nell’ambito delle c.d. potestà (potere-dovere), ha testualmente eccettuato le ipotesi di responsabilità amministrativa dolosa nonché quelle che abbiano cagionato un illecito arricchimento del danneggiante, per le quali il potere riduttivo mantiene la sua connotazione e natura originaria.
Orbene, nel caso di specie, si tratta evidentemente di ipotesi di illecito doloso, che hanno altresì determinato un illecito arricchimento degli odierni appellanti; il motivo di appello deve dunque essere respinto.
Pertanto, il danno erariale risarcendo deve essere quantificato nei seguenti termini:
A. Danno diretto:
- € 291.023,60, in solido a carico dei convenuti NÒ e TO;
B. Danno all’immagine di € 1.463.152,00 (non più € 1.483.152,00) così ripartito:
a) NÒ: per l’importo di € 1.463.152,00;
b) De GR: in solido fino alla concorrenza di € 224.000,00;
c) TE: in solido fino alla concorrenza di € 25.000,00;
d) TO: in solido fino alla concorrenza di € 65.000,00.
C. Danno da interruzione del nesso sinallagmatico:
NÒ: € 44.000,00;
- De GR: € 12.000,00;
- TE: € 4.100,00;
- TO: € 5.400,00;
[8] Le somme oggetto di confisca in sede penale.
Si è già accennato come la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Roma n. 2095/2018 abbia disposto la confisca, a beneficio dello Stato (persona giuridica diversa dalla società per azioni AS, che ha subito il danno erariale oggetto del presente giudizio), di somme a carico degli odierni appellanti, per gli importi di seguito elencati:
- NÒ, per euro 470.000,00;
-TO, per euro 15.000,00;
- TE, per euro 5.000,00;
- De GR per euro 65.000,00.
In proposito, la sentenza gravata, in coerenza con la giurisprudenza contabile dominante, ha ritenuto che, anche in sede esecutiva, “non assumono rilievo le somme oggetto di confisca, tenuto conto della differenza che sussiste tra la confisca penale, che costituisce una misura di sicurezza patrimoniale prevista dall’art. 240 c.p. e il risarcimento del danno per responsabilità erariale”.
Detta statuizione non risulta oggetto di specifica impugnativa, sicchè deve ritenersi passata in giudicato.
Pertanto e conclusivamente, il Collegio, in parziale accoglimento degli appelli e in parziale riforma della sentenza gravata, condanna i convenuti NÒ, TO, TE e De GR al risarcimento del danno a favore di AS S.p.a, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo, così ripartito:
A. Danno diretto:
- € 291.023,60, in solido a carico dei convenuti NÒ e TO;
B. Danno all’immagine di € 1.463.152,00 così ripartito:
a) NÒ: per l’importo di € 1.463.152,00;
b) De GR: in solido fino alla concorrenza di € 224.000,00;
c) TE: in solido fino alla concorrenza di € 25.000,00;
d) TO: in solido fino alla concorrenza di € 65.000,00.
C. Danno da interruzione del nesso sinallagmatico:
- NÒ: € 44.000,00;
- De GR: € 12.000,00;
- TE: € 4.100,00;
- TO: € 5.400,00.
In proposito, l’Amministrazione, in sede esecutiva, dovrà tener conto, defalcandole, delle somme che la NÒ ha già versato all’AS spa.
[9] Avuto riguardo all’esito del giudizio di accoglimento solo per una parte modesta dell’importo di condanna di prime cure, si dispone la compensazione delle spese processuali, anche nei riguardi dell’AS S.p.A.
PQM
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, sugli appelli iscritti al n. 61445 del Ruolo generale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente gli appelli nei termini di cui in motivazione e per l’effetto, condanna gli appellanti NÒ, TO, TE e De GR al risarcimento del danno a favore di AN S.p.a, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo, così ripartito:
A. Danno diretto:
- € 291.023,60, in solido a carico dei convenuti NÒ e TO.
Per la NÒ dovrà esser scomputato, in sede esecutiva, quanto già corrisposto all’AS in adempimento della suddetta transazione;
B. Danno all’immagine di € 1.463.152,00 così ripartito:
a) NÒ: per l’importo di € 1.463.152,00;
b) De GR: in solido fino alla concorrenza di € 224.000,00;
c) TE: in solido fino alla concorrenza di € 25.000,00;
d) TO: in solido fino alla concorrenza di € 65.000,00.
C. Danno da interruzione del nesso sinallagmatico:
NÒ: € 44.000,00;
- De GR: € 12.000,00;
- TE: € 4.100,00;
- TO: € 5.400,00.
Per la NÒ, l’AS spa, in sede esecutiva, dovrà scomputare quanto già da lei corrisposto alla Società in adempimento della suddetta transazione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026.
IL MAGISTRATO RELATORE IL PRESIDENTE
f.to AT LO f.to RI RI Depositata in Segreteria il 30/03/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi