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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 12/12/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 13 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 169 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...], anche in qualità di vedevo ed erede del Parte_1
ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rosario Persona_1
Di Giura, presso il cui studio, in Matera, alla via De Viti De Marco è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Arabia Ippolito ed Elio Cirigliano, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 78152 del 5.08.2009, a rogito notaio e con gli stessi Persona_2 difensori elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale INAIL in Potenza, Rampa Pascoli, Agenzia
Via Rossini;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 110/2022, pubblicata il 23.02.2022, emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, dott. Antonio Marzario, nel procedimento R.G. n. 879/2017, non notificata. CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte di Appello adita riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, accertare Pe e dichiarare che il AT , nell'espletamento dell'attività lavorativa, è venuto in contatto con le Per_1 sostanze nocive indicate in narrativa, nonché, con tutti gli altri agenti patogeni nocivi pur presenti in abbondanza nello stabilimento indicato, per la qual causa ha contratto malattia professionale (come innanzi meglio specificata) in seguito alla quale è deceduto e che, dunque, la patologia che ha portato al decesso il è eziologicamente connessa all'attività lavorativa svolta dallo stesso presso la Per_1 [...] di Pisticci Scalo, alle dipendenze della ed è sopraggiunta per cause da ricercare CP_2 CP_3 nell'ambiente di lavoro;
riformare la sentenza impugnata e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della signora lla costituzione della rendita ai superstiti di cui al D.P.R. 1124/1965; Parte_1 riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, a costituire e liquidare in favore della signora , una rendita ai superstiti di cui al D.P.R. n. 1124/1965 nella Parte_1 misura prevista, nonché, i ratei scaduti, dalla data della domanda alla data di costituzione della rendita ai superstiti, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre iva, cpa, ivi compreso il rimborso forfettario del 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario”;
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma e On.le Corte d'Appello di Potenza adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'interposto appello e per l'effetto confermare in pieno la sentenza di primo grado.
Con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 30.06.2017, la signora , Parte_1 in qualità di coniuge superstite del D' , ha chiesto al Tribunale di Matera, Sezione Lavoro, Persona_1 di dichiarare il proprio diritto alla costituzione della rendita ai superstiti, con condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione prevista dalla vigente normativa, oltre accessori di legge, con spese da distrarsi.
Si è costituito in giudizio l' in persona del legale rappresentante p.t., contestando le argomentazioni di CP_1 controparte e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Marzario, decideva pronunciando la sentenza n. 110/2022, depositata il
23.02.2022, rigettando il ricorso, nulla disponendo per le spese, trattandosi di parte esente per legge e ponendo quelle di c.t.u. a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t.. CP_1
Parte soccombente ha proposto quindi appello avverso la predetta sentenza, deducendo l'illegittimità e la non condivisibilità dell'assunto del primo giudice per errata ricostruzione del fatto e ha concluso nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 435 c.p.c. con decreto in atti ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello all'istituto appellato, quest'ultimo si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva e concludendo come sopra riportato. Disposto che quest'ultima si tenesse in forma cartolare, lette le note autorizzate per come depositate dalle parti costituire, la Corte si è pronunciata, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata, per le motivazioni che di seguito si riportano.
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Marzario, decideva il ricorso di primo grado pronunciando la sentenza n.
110/2022, depositata il 23.02.2022, con la quale lo rigettava, nulla disponendo per le spese, trattandosi di parte esente per legge e ponendo le spese della disposta c.t.u. a carico dell in persona del legale CP_1 rappresentante p.t.. Il primo giudice, attestandosi sulle conclusioni dei due consulenti tecnici nominati, concludeva nel senso che non era stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del nesso eziologico ovvero in ordine alla circostanza secondo cui la patologia denunziata in capo al coniuge superstite della ricorrente avesse avuto origine professionale. A sostegno di ciò, dava atto dell'espletamento, nel corso del giudizio di primo grado, di due c.t.u. medico legali (la prima a firma del dott. e la seconda a firma Per_3 del dott. ) le cui conclusioni erano entrambe nel senso di escludere l'eziologia professionale per Per_4 esposizione ad amianto della patologia tumorale denunciata e, dunque, entrambe nel senso di escludere la sussistenza del nesso di causalità tra la predetta ed il decesso del coniuge della ricorrente. Ed invero, nonostante entrambi i consulenti avessero affermato che risultava provata l'esposizione significativa all'amianto da parte del , gli stessi avevano escluso l'eziologia professionale per esposizione ad Per_1 amianto della patologia tumorale denunciata e che, quindi, la prima avesse provocato il decesso del coniuge della ricorrente. Secondo il primo giudice, infatti, essendosi entrambi i tecnici affidati alle acquisizioni provenienti dalla letteratura scientifica, non essendo stati denunciati vizi per i quali poter ritenere che le loro conclusioni fossero in palese devianza rispetto alle nozioni correnti della scienza medica e non essendo stata indicata alcuna omissione di accertamenti strumentali dai quali non potesse prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, le censure formulate dovevano tradursi in un mero dissenso diagnostico e non erano attinenti a vizi del processo logico formale seguito dai c.t.u., processo al quale si aderiva in quanto non erroneo.
Questo il pronunciamento di primo grado, si è doluto dello stesso l'appellante, affidando il gravame spiegato sostanzialmente a due ordini di censure.
Con il primo motivo di gravame il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, in Per_1 ordine all'accertamento del nesso eziologico per le c.d. malattie non tabellate, il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che, spettando al lavoratore dimostrare il rapporto di causalità o concausalità tra esposizione lavorativa e patologia, il percorso da seguire per giungere alla diagnosi medico-legale doveva essere necessariamente incentrato sulla valutazione dell'esposizione al rischio. In altri termini, la sussistenza del rapporto causale non poteva essere esclusa a priori ed il nesso eziologico doveva evincersi dall'esame della documentazione sanitaria della malattia, dall'esposizione all'agente patogeno, dal livello di esposizione al rischio determinato in funzione delle mansioni, della loro durata e dell'intensità del lavoro, considerando altresì i riscontri della letteratura specifica di riferimento. Nel caso di specie, considerato che il D'AAT era affetto da un carcinoma gastrico infiltrante con metastasi epatiche che ne ha determinato il decesso, trattandosi di patologia multifattoriale, la prova del nesso causale doveva consistere nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale ossia “del più probabile che non”. Il primo giudice, riportandosi integralmente e acriticamente a quanto valutato dai c.t.u., aveva, da un lato, confermato l'eziologia multifattoriale della patologia a carico del signor e, dall'altro, evidenziato Per_1 come l'insorgenza della stessa era stata sicuramente causata da alcuni fattori, mentre vi era una limitata possibilità che l'esposizione all'asbesto fosse annoverabile tra le cause della stessa. Non risultava, tuttavia, sussistenza alcuna delle cause eziologicamente riconosciute per l'insorgenza del tumore gastrico che avevano in qualche modo coinvolto il signor , tali da imputarne l'insorgenza alle stesse. Per_1
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha denunciato il vizio logico della sentenza di primo grado nella parte in cui, perché il nesso causale poteva essere escluso, il primo giudice avrebbe dovuto considerare come la patologia fosse dovuta esclusivamente a cause extralavorative. Al contrario, laddove, anche se con una incidenza percentuale minima, la patologia poteva essere ricondotta anche all'agente espositivo professionale (unitamente ad altri fattori non professionali), come peraltro non disconosciuto dal ctu nel caso di specie, il nesso causale non poteva essere escluso in assenza dell'omesso giudizio controfattuale.
Le doglianze, da analizzarsi congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono fondate e determinano l'accoglimento del gravame proposto, per i seguenti motivi.
Vanno premesse, per meglio comprendere il ragionamento che si sta per articolare, le conclusioni dei due elaborati peritali di primo grado.
In particolare, il primo c.t.u. nominato dal primo giudice, dott. , così concludeva Persona_5 testualmente la perizia datata 21.04.2018: “tenuto conto che i principi comunemente adottati in ambito dottrinale e giurisprudenziale per la validazione del nesso di causalità, sono i criteri di probabilità e non quelli di certezza e di possibilità, dopo l'analisi degli elementi della causalità generale esaminati e dedotti non da singoli studi ma da conferenze di consenso, oltre che dalle indicazioni del Ministero della Salute, che non convalidano allo stato delle conoscenze scientifiche il nesso di causalità fra neoplasie gastriche ed esposizione all'amianto e dopo avere esaminato il punto 2 delle conclusioni, le lacune non dovute certamente al lavoratore esposto circa l'analisi dei fattori reali dell'esposizione al rischio, ai punti 3-4-5-6-7 delle conclusioni, sono stati riassunti gli elementi che, in base ai dati a disposizione, per una malattia che non rientra tra quelle elencate ai sensi dell'allegato 4 dell'art. 3 del DPR 1124/65, rendono difficoltoso ritenere soddisfatto il nesso di causalità, in termini di probabilità qualificata, fra l'esposizione all'amianto e la malattia adenocarcinoma gastrico infiltrante con metastasi epatiche”.
A tali conclusioni facevano seguito quelle contenute nell'elaborato a firma del secondo c.t.u. nominato in primo grado, dott. , perizia depositata in data 25.01.2020, secondo cui: “alla luce della Persona_6 documentazione in atti risulta che il D' , di anni 78, al momento del decesso, era affetto da Persona_1 adenocarcinoma gastrico infiltrante con metastasi epatiche;
sulla base delle argomentazioni formulate si ritiene che la patologia neoplastica che ha determinato l'exitus del predetto non sia, con elevata probabilità logica, causalmente riconducibile all'accertata esposizione lavorativa all'asbesto, durante il periodo CP 20.10.1971 - 30.12.1993, presso l'azienda Termisol di Pisticci”. Lo stesso c.t.u., rispondendo ai CP_2 rilievi della difesa della parte attrice, per come formulati nell'udienza del 14.04.2021, con nota esplicativa depositata in data 28 maggio 2021, concludeva nel senso che “allo stato attuale non si può affermare che un aumento del rischio di cancro dello stomaco nei lavoratori esposti all'asbesto, sia tale da assumere significato quantitativamente e qualitativamente determinante, ovvero di assurgere a ruolo di causa nella verificazione della patologia neoplastica. Pertanto, nel caso di specie, non si può fondatamente sostenere, dal punto di vista tecnico-scientifico, che il tumore allo stomaco che ha determinato il decesso del
D'AAT sia stato causato dell'esposizione lavorativa all'asbesto. Relativamente alle “clausole escludenti”, basterebbe indicare che, purtroppo, il cancro dello stomaco colpisce anche soggetti che non hanno avuto nessuna esposizione all'amianto”. Tanto premesso, evidenzia questa Corte come entrambi i periti nominati in primo grado, le cui conclusioni hanno rappresentato l'impianto motivazionale della sentenza gravata, hanno applicato, ai fini dell'esclusione della sussistenza del nesso di causalità tra la patologia riscontrata sul D'AAT e che ne aveva determinato la morte e l'esposizione di quest'ultimo all'amianto, il giudizio prognostico dell'elevata probabilità logica (cfr. Cass. sez. lav. 5.9.2016, n. 17587, Cassazione Civile, Sez. Lav., 28.3.2017, n.
7922, Corte di Appello di Napoli sez. lav., est. De Franco dell'8.7.2024, n. 1515 - testo in calce, riforma
Tribunale di Napoli del 10.12.2019, n. 8297).
Sussiste, però, in giurisprudenza, un orientamento altrettanto consolidato che questa Corte intende, con riferimento al caso di specie, fare proprio, attestantesi sul criterio “del più probabile che non o della probabilità relativa”, quale idoneo a lasciare ritenere sussistente il nesso di causalità (vedi Tribunale di
Napoli, M.R. Lombardi 11.9.2024, n. 5805 - testo in calce; Tribunale di Napoli, 0.4.2024, n. CP_5
2664 che ha fatto proprie le argomentazioni di Corte di Cassazione sez. III, 2.2.2022, n. 25884 est.
, Corte di Cassazione sez. III, ordinanza 6.7.2021, n. 19033 Rv. 661748-01). Il suddetto criterio Per_7
“implica che, rispetto ad ogni enunciato fattuale, venga considerata l'eventualità che esso possa essere vero o falso, e che, accertatane la consistenza indiziaria, l'ipotesi positiva venga scelta come alternativa razionale quando è logicamente più probabile di altre ipotesi, in particolare di quella/e contraria/e, per essere viceversa scartata quando gli elementi di fatto disponibili le attribuiscano un grado di conferma
"debole", tale, cioè, da farla ritenere scarsamente credibile rispetto alle altre”.
Orbene, partendo da una tale impostazione, ritiene questa Corte che, alla luce dei dati di fatto disponibili,
l'ipotesi della sussistenza del nesso causale tra la patologia che ha portato alla morte del e Per_1
l'esposizione di quest'ultimo alle polveri di amianto durante la sua carriera lavorativa, rappresenti quella più probabile delle altre.
Depongono in tal senso l'avvenuta esposizione all'amianto del signor , a motivo dell'attività Per_1 lavorativa svolta presso dal 20.10.1971 al 30.12.1993, in qualità di operatore chimico, Controparte_6 coibentatore, per come risultante dal libretto del lavoro, ovvero per un periodo di più di venti anni, esposizione che veniva anche accertata dall' (certificato dell'11.09.2007) per il periodo 20.10.1971- CP_1
31.10.1985.
Nella stessa direzione, devesi, altresì, considerare che le stesse tabelle includono nella lista 2, gruppo CP_1
6 (malattia la cui origine lavorativa è di limitata probabilità), il tumore dello stomaco e del colon – retto, con la conseguenza che, allo stato, seppur non ancora ben conosciuto il meccanismo d'azione dell'asbesto, è scientificamente possibile che all'esposizione significativa allo stesso possa conseguirne la contrazione delle predette malattie.
A ciò deve aggiungersi che, venendo in rilievo una malattia non tabellata, l'assenza, nel caso in esame, di altri fattori extralavorativi, quali il fumo, in capo al D'AAT (pur essendo questi ultimi stati analiticamente individuati nell'elaborato peritale a firma del dott. , alle pagg. 11 e 12, dai numeri da 1 a 9), non Per_4 emergendo alcuno di essi dal dato anamnestico, non possa rivestire carattere neutro, tale da poter essere semplicisticamente liquidato con l'affermazione esplicitata dal c.t.u. secondo cui “purtroppo, il cancro dello stomaco colpisce anche soggetti che non hanno avuto nessuna esposizione all'amianto”.
Deve, quindi, concludersi, sulla scorta del criterio eziologico “del più probabile che non”, maggiormente condivisibile, a parere di questa Corte e maggiormente attagliantesi al caso di specie, per l'accoglimento del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve condannarsi l' in persona CP_1 del legale rappresentante p.t., a costituire la rendita ai superstiti nei confronti di Parte_1
, quale coniuge superstite di , liquidandola nella misura prevista dalla legge,
[...] Persona_1 unitamente ai ratei scaduti, dalla data d ella domanda a quella dell'effettiva costituzione e liquidazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dovuto al soddisfo;
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
Le spese di c.t.u., liquidate dal giudice di primo grado con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell'istituto soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
169 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da , in qualità di erede di Parte_1 CP_ D' , nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, Persona_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' in persona CP_1 del legale rappresentante p.t., a costituire la rendita ai superstiti nei confronti di Parte_1
, quale coniuge superstite di , liquidandola nella misura prevista dalla
[...] Persona_1 legge, unitamente ai ratei scaduti dalla data della domanda a quella dell'effettiva costituzione e liquidazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dovuto al soddisfo;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante, liquidandole in complessivi euro 8.111,00 (euro 4.638,00 per il primo grado ed euro
3.473,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa e cf come per legge, spese da corrispondersi al procuratore per dichiarato anticipo.
Potenza, 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 13 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 169 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...], anche in qualità di vedevo ed erede del Parte_1
ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rosario Persona_1
Di Giura, presso il cui studio, in Matera, alla via De Viti De Marco è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Arabia Ippolito ed Elio Cirigliano, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 78152 del 5.08.2009, a rogito notaio e con gli stessi Persona_2 difensori elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale INAIL in Potenza, Rampa Pascoli, Agenzia
Via Rossini;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 110/2022, pubblicata il 23.02.2022, emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, dott. Antonio Marzario, nel procedimento R.G. n. 879/2017, non notificata. CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte di Appello adita riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, accertare Pe e dichiarare che il AT , nell'espletamento dell'attività lavorativa, è venuto in contatto con le Per_1 sostanze nocive indicate in narrativa, nonché, con tutti gli altri agenti patogeni nocivi pur presenti in abbondanza nello stabilimento indicato, per la qual causa ha contratto malattia professionale (come innanzi meglio specificata) in seguito alla quale è deceduto e che, dunque, la patologia che ha portato al decesso il è eziologicamente connessa all'attività lavorativa svolta dallo stesso presso la Per_1 [...] di Pisticci Scalo, alle dipendenze della ed è sopraggiunta per cause da ricercare CP_2 CP_3 nell'ambiente di lavoro;
riformare la sentenza impugnata e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della signora lla costituzione della rendita ai superstiti di cui al D.P.R. 1124/1965; Parte_1 riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, a costituire e liquidare in favore della signora , una rendita ai superstiti di cui al D.P.R. n. 1124/1965 nella Parte_1 misura prevista, nonché, i ratei scaduti, dalla data della domanda alla data di costituzione della rendita ai superstiti, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre iva, cpa, ivi compreso il rimborso forfettario del 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario”;
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma e On.le Corte d'Appello di Potenza adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'interposto appello e per l'effetto confermare in pieno la sentenza di primo grado.
Con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 30.06.2017, la signora , Parte_1 in qualità di coniuge superstite del D' , ha chiesto al Tribunale di Matera, Sezione Lavoro, Persona_1 di dichiarare il proprio diritto alla costituzione della rendita ai superstiti, con condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione prevista dalla vigente normativa, oltre accessori di legge, con spese da distrarsi.
Si è costituito in giudizio l' in persona del legale rappresentante p.t., contestando le argomentazioni di CP_1 controparte e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Marzario, decideva pronunciando la sentenza n. 110/2022, depositata il
23.02.2022, rigettando il ricorso, nulla disponendo per le spese, trattandosi di parte esente per legge e ponendo quelle di c.t.u. a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t.. CP_1
Parte soccombente ha proposto quindi appello avverso la predetta sentenza, deducendo l'illegittimità e la non condivisibilità dell'assunto del primo giudice per errata ricostruzione del fatto e ha concluso nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 435 c.p.c. con decreto in atti ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello all'istituto appellato, quest'ultimo si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva e concludendo come sopra riportato. Disposto che quest'ultima si tenesse in forma cartolare, lette le note autorizzate per come depositate dalle parti costituire, la Corte si è pronunciata, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata, per le motivazioni che di seguito si riportano.
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Marzario, decideva il ricorso di primo grado pronunciando la sentenza n.
110/2022, depositata il 23.02.2022, con la quale lo rigettava, nulla disponendo per le spese, trattandosi di parte esente per legge e ponendo le spese della disposta c.t.u. a carico dell in persona del legale CP_1 rappresentante p.t.. Il primo giudice, attestandosi sulle conclusioni dei due consulenti tecnici nominati, concludeva nel senso che non era stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del nesso eziologico ovvero in ordine alla circostanza secondo cui la patologia denunziata in capo al coniuge superstite della ricorrente avesse avuto origine professionale. A sostegno di ciò, dava atto dell'espletamento, nel corso del giudizio di primo grado, di due c.t.u. medico legali (la prima a firma del dott. e la seconda a firma Per_3 del dott. ) le cui conclusioni erano entrambe nel senso di escludere l'eziologia professionale per Per_4 esposizione ad amianto della patologia tumorale denunciata e, dunque, entrambe nel senso di escludere la sussistenza del nesso di causalità tra la predetta ed il decesso del coniuge della ricorrente. Ed invero, nonostante entrambi i consulenti avessero affermato che risultava provata l'esposizione significativa all'amianto da parte del , gli stessi avevano escluso l'eziologia professionale per esposizione ad Per_1 amianto della patologia tumorale denunciata e che, quindi, la prima avesse provocato il decesso del coniuge della ricorrente. Secondo il primo giudice, infatti, essendosi entrambi i tecnici affidati alle acquisizioni provenienti dalla letteratura scientifica, non essendo stati denunciati vizi per i quali poter ritenere che le loro conclusioni fossero in palese devianza rispetto alle nozioni correnti della scienza medica e non essendo stata indicata alcuna omissione di accertamenti strumentali dai quali non potesse prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, le censure formulate dovevano tradursi in un mero dissenso diagnostico e non erano attinenti a vizi del processo logico formale seguito dai c.t.u., processo al quale si aderiva in quanto non erroneo.
Questo il pronunciamento di primo grado, si è doluto dello stesso l'appellante, affidando il gravame spiegato sostanzialmente a due ordini di censure.
Con il primo motivo di gravame il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, in Per_1 ordine all'accertamento del nesso eziologico per le c.d. malattie non tabellate, il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che, spettando al lavoratore dimostrare il rapporto di causalità o concausalità tra esposizione lavorativa e patologia, il percorso da seguire per giungere alla diagnosi medico-legale doveva essere necessariamente incentrato sulla valutazione dell'esposizione al rischio. In altri termini, la sussistenza del rapporto causale non poteva essere esclusa a priori ed il nesso eziologico doveva evincersi dall'esame della documentazione sanitaria della malattia, dall'esposizione all'agente patogeno, dal livello di esposizione al rischio determinato in funzione delle mansioni, della loro durata e dell'intensità del lavoro, considerando altresì i riscontri della letteratura specifica di riferimento. Nel caso di specie, considerato che il D'AAT era affetto da un carcinoma gastrico infiltrante con metastasi epatiche che ne ha determinato il decesso, trattandosi di patologia multifattoriale, la prova del nesso causale doveva consistere nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale ossia “del più probabile che non”. Il primo giudice, riportandosi integralmente e acriticamente a quanto valutato dai c.t.u., aveva, da un lato, confermato l'eziologia multifattoriale della patologia a carico del signor e, dall'altro, evidenziato Per_1 come l'insorgenza della stessa era stata sicuramente causata da alcuni fattori, mentre vi era una limitata possibilità che l'esposizione all'asbesto fosse annoverabile tra le cause della stessa. Non risultava, tuttavia, sussistenza alcuna delle cause eziologicamente riconosciute per l'insorgenza del tumore gastrico che avevano in qualche modo coinvolto il signor , tali da imputarne l'insorgenza alle stesse. Per_1
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha denunciato il vizio logico della sentenza di primo grado nella parte in cui, perché il nesso causale poteva essere escluso, il primo giudice avrebbe dovuto considerare come la patologia fosse dovuta esclusivamente a cause extralavorative. Al contrario, laddove, anche se con una incidenza percentuale minima, la patologia poteva essere ricondotta anche all'agente espositivo professionale (unitamente ad altri fattori non professionali), come peraltro non disconosciuto dal ctu nel caso di specie, il nesso causale non poteva essere escluso in assenza dell'omesso giudizio controfattuale.
Le doglianze, da analizzarsi congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono fondate e determinano l'accoglimento del gravame proposto, per i seguenti motivi.
Vanno premesse, per meglio comprendere il ragionamento che si sta per articolare, le conclusioni dei due elaborati peritali di primo grado.
In particolare, il primo c.t.u. nominato dal primo giudice, dott. , così concludeva Persona_5 testualmente la perizia datata 21.04.2018: “tenuto conto che i principi comunemente adottati in ambito dottrinale e giurisprudenziale per la validazione del nesso di causalità, sono i criteri di probabilità e non quelli di certezza e di possibilità, dopo l'analisi degli elementi della causalità generale esaminati e dedotti non da singoli studi ma da conferenze di consenso, oltre che dalle indicazioni del Ministero della Salute, che non convalidano allo stato delle conoscenze scientifiche il nesso di causalità fra neoplasie gastriche ed esposizione all'amianto e dopo avere esaminato il punto 2 delle conclusioni, le lacune non dovute certamente al lavoratore esposto circa l'analisi dei fattori reali dell'esposizione al rischio, ai punti 3-4-5-6-7 delle conclusioni, sono stati riassunti gli elementi che, in base ai dati a disposizione, per una malattia che non rientra tra quelle elencate ai sensi dell'allegato 4 dell'art. 3 del DPR 1124/65, rendono difficoltoso ritenere soddisfatto il nesso di causalità, in termini di probabilità qualificata, fra l'esposizione all'amianto e la malattia adenocarcinoma gastrico infiltrante con metastasi epatiche”.
A tali conclusioni facevano seguito quelle contenute nell'elaborato a firma del secondo c.t.u. nominato in primo grado, dott. , perizia depositata in data 25.01.2020, secondo cui: “alla luce della Persona_6 documentazione in atti risulta che il D' , di anni 78, al momento del decesso, era affetto da Persona_1 adenocarcinoma gastrico infiltrante con metastasi epatiche;
sulla base delle argomentazioni formulate si ritiene che la patologia neoplastica che ha determinato l'exitus del predetto non sia, con elevata probabilità logica, causalmente riconducibile all'accertata esposizione lavorativa all'asbesto, durante il periodo CP 20.10.1971 - 30.12.1993, presso l'azienda Termisol di Pisticci”. Lo stesso c.t.u., rispondendo ai CP_2 rilievi della difesa della parte attrice, per come formulati nell'udienza del 14.04.2021, con nota esplicativa depositata in data 28 maggio 2021, concludeva nel senso che “allo stato attuale non si può affermare che un aumento del rischio di cancro dello stomaco nei lavoratori esposti all'asbesto, sia tale da assumere significato quantitativamente e qualitativamente determinante, ovvero di assurgere a ruolo di causa nella verificazione della patologia neoplastica. Pertanto, nel caso di specie, non si può fondatamente sostenere, dal punto di vista tecnico-scientifico, che il tumore allo stomaco che ha determinato il decesso del
D'AAT sia stato causato dell'esposizione lavorativa all'asbesto. Relativamente alle “clausole escludenti”, basterebbe indicare che, purtroppo, il cancro dello stomaco colpisce anche soggetti che non hanno avuto nessuna esposizione all'amianto”. Tanto premesso, evidenzia questa Corte come entrambi i periti nominati in primo grado, le cui conclusioni hanno rappresentato l'impianto motivazionale della sentenza gravata, hanno applicato, ai fini dell'esclusione della sussistenza del nesso di causalità tra la patologia riscontrata sul D'AAT e che ne aveva determinato la morte e l'esposizione di quest'ultimo all'amianto, il giudizio prognostico dell'elevata probabilità logica (cfr. Cass. sez. lav. 5.9.2016, n. 17587, Cassazione Civile, Sez. Lav., 28.3.2017, n.
7922, Corte di Appello di Napoli sez. lav., est. De Franco dell'8.7.2024, n. 1515 - testo in calce, riforma
Tribunale di Napoli del 10.12.2019, n. 8297).
Sussiste, però, in giurisprudenza, un orientamento altrettanto consolidato che questa Corte intende, con riferimento al caso di specie, fare proprio, attestantesi sul criterio “del più probabile che non o della probabilità relativa”, quale idoneo a lasciare ritenere sussistente il nesso di causalità (vedi Tribunale di
Napoli, M.R. Lombardi 11.9.2024, n. 5805 - testo in calce; Tribunale di Napoli, 0.4.2024, n. CP_5
2664 che ha fatto proprie le argomentazioni di Corte di Cassazione sez. III, 2.2.2022, n. 25884 est.
, Corte di Cassazione sez. III, ordinanza 6.7.2021, n. 19033 Rv. 661748-01). Il suddetto criterio Per_7
“implica che, rispetto ad ogni enunciato fattuale, venga considerata l'eventualità che esso possa essere vero o falso, e che, accertatane la consistenza indiziaria, l'ipotesi positiva venga scelta come alternativa razionale quando è logicamente più probabile di altre ipotesi, in particolare di quella/e contraria/e, per essere viceversa scartata quando gli elementi di fatto disponibili le attribuiscano un grado di conferma
"debole", tale, cioè, da farla ritenere scarsamente credibile rispetto alle altre”.
Orbene, partendo da una tale impostazione, ritiene questa Corte che, alla luce dei dati di fatto disponibili,
l'ipotesi della sussistenza del nesso causale tra la patologia che ha portato alla morte del e Per_1
l'esposizione di quest'ultimo alle polveri di amianto durante la sua carriera lavorativa, rappresenti quella più probabile delle altre.
Depongono in tal senso l'avvenuta esposizione all'amianto del signor , a motivo dell'attività Per_1 lavorativa svolta presso dal 20.10.1971 al 30.12.1993, in qualità di operatore chimico, Controparte_6 coibentatore, per come risultante dal libretto del lavoro, ovvero per un periodo di più di venti anni, esposizione che veniva anche accertata dall' (certificato dell'11.09.2007) per il periodo 20.10.1971- CP_1
31.10.1985.
Nella stessa direzione, devesi, altresì, considerare che le stesse tabelle includono nella lista 2, gruppo CP_1
6 (malattia la cui origine lavorativa è di limitata probabilità), il tumore dello stomaco e del colon – retto, con la conseguenza che, allo stato, seppur non ancora ben conosciuto il meccanismo d'azione dell'asbesto, è scientificamente possibile che all'esposizione significativa allo stesso possa conseguirne la contrazione delle predette malattie.
A ciò deve aggiungersi che, venendo in rilievo una malattia non tabellata, l'assenza, nel caso in esame, di altri fattori extralavorativi, quali il fumo, in capo al D'AAT (pur essendo questi ultimi stati analiticamente individuati nell'elaborato peritale a firma del dott. , alle pagg. 11 e 12, dai numeri da 1 a 9), non Per_4 emergendo alcuno di essi dal dato anamnestico, non possa rivestire carattere neutro, tale da poter essere semplicisticamente liquidato con l'affermazione esplicitata dal c.t.u. secondo cui “purtroppo, il cancro dello stomaco colpisce anche soggetti che non hanno avuto nessuna esposizione all'amianto”.
Deve, quindi, concludersi, sulla scorta del criterio eziologico “del più probabile che non”, maggiormente condivisibile, a parere di questa Corte e maggiormente attagliantesi al caso di specie, per l'accoglimento del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve condannarsi l' in persona CP_1 del legale rappresentante p.t., a costituire la rendita ai superstiti nei confronti di Parte_1
, quale coniuge superstite di , liquidandola nella misura prevista dalla legge,
[...] Persona_1 unitamente ai ratei scaduti, dalla data d ella domanda a quella dell'effettiva costituzione e liquidazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dovuto al soddisfo;
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
Le spese di c.t.u., liquidate dal giudice di primo grado con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell'istituto soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
169 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da , in qualità di erede di Parte_1 CP_ D' , nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, Persona_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' in persona CP_1 del legale rappresentante p.t., a costituire la rendita ai superstiti nei confronti di Parte_1
, quale coniuge superstite di , liquidandola nella misura prevista dalla
[...] Persona_1 legge, unitamente ai ratei scaduti dalla data della domanda a quella dell'effettiva costituzione e liquidazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dovuto al soddisfo;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante, liquidandole in complessivi euro 8.111,00 (euro 4.638,00 per il primo grado ed euro
3.473,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa e cf come per legge, spese da corrispondersi al procuratore per dichiarato anticipo.
Potenza, 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo