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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 401/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3334/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033051071000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5974/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FA LL OL, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, tributarista, con atto notificato a AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e ATO ME 1 SPA. IN LIQUIDAZIONE propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29520230033051071000, notificata in data 05/02/2025, avente ad oggetto TASSA
RACCOLTA RIFIUTI 2006-2007 pari ad € 367,88.
Parte ricorrente eccepisce fra l'altro la mancata notifica dell'atto prodromico, la decadenza e la prescrizione.
Si costituiscono entrambi i convenuti che concludono per il rigetto del ricorso.
ATO ME 1 sostiene che la cartella era stata preceduta da fatture e da intimazione di pagamento non opposta, che deposita in copia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, esaminati gli atti, rileva, come da avvisi di ricevimento, che:
l'intimazione n. 220038 del 18/10/18 e n. 221027 del 18/10/2019 sono state notificate in data 06/2/2019;
l'intimazione n. 221704 del 18/10/2019 e l'intimazione n. 222330 del 18/10/18 sono state notificate il 6/2/2019.
Deve essere pertanto disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto l'atto è stato notificato nei termini rispetto all'ultima interruzione della prescrizione, tenuto conto della proroga disposta dalla normativa emergenziale COVID.
Quanto alla decadenza va detto che l'intimazione (atto prodromico) non è stata impugnata.
Sennonché, una volta accertata la regolare notifica dell'intimazione, il ricorrente non può più impugnare l'atto successivo – vale a dire la cartella di pagamento – lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo.
Per il periodo antecedente, intercorrente fra il verificarsi del presupposto di imposta e la data di notifica dell'intimazione, è inammissibile l'eccezione di decadenza (e le altre eccezioni ora formulate con il ricorso) dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad opporre l'intimazione per far valere l'eccezione.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le numerose altre eccezioni formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto 2024).
In proposito l'intimazione ATO posta a base della cartella esattoriale costituisce atto ad impugnazione obbligatoria rientrante nel novero dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 sub specie di avviso di accertamento della tassa e condizione legittimante l'iscrizione a ruolo se non onorata.
Si veda in proposito quanto considerato in Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6436 Anno 2025: “Da ultimo, le
Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il “sollecito di pagamento” ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato “avviso di mora” – la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n.
26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.”
In quanto atto ad impugnazione obbligatoria non effettivamente impugnata, vale non solo ad interrompere la prescrizione (per il che sarebbe bastata la natura di atto facoltativamente impugnabile) ma preclude le eccezioni coeve e anteriori.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge in favore di ATO ME in liq. e ADER per ciascuno, con distrazione in favore del procuratore antistatario di ATO ME in liq. Messina 16/10/2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3334/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033051071000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5974/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FA LL OL, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, tributarista, con atto notificato a AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e ATO ME 1 SPA. IN LIQUIDAZIONE propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29520230033051071000, notificata in data 05/02/2025, avente ad oggetto TASSA
RACCOLTA RIFIUTI 2006-2007 pari ad € 367,88.
Parte ricorrente eccepisce fra l'altro la mancata notifica dell'atto prodromico, la decadenza e la prescrizione.
Si costituiscono entrambi i convenuti che concludono per il rigetto del ricorso.
ATO ME 1 sostiene che la cartella era stata preceduta da fatture e da intimazione di pagamento non opposta, che deposita in copia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, esaminati gli atti, rileva, come da avvisi di ricevimento, che:
l'intimazione n. 220038 del 18/10/18 e n. 221027 del 18/10/2019 sono state notificate in data 06/2/2019;
l'intimazione n. 221704 del 18/10/2019 e l'intimazione n. 222330 del 18/10/18 sono state notificate il 6/2/2019.
Deve essere pertanto disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto l'atto è stato notificato nei termini rispetto all'ultima interruzione della prescrizione, tenuto conto della proroga disposta dalla normativa emergenziale COVID.
Quanto alla decadenza va detto che l'intimazione (atto prodromico) non è stata impugnata.
Sennonché, una volta accertata la regolare notifica dell'intimazione, il ricorrente non può più impugnare l'atto successivo – vale a dire la cartella di pagamento – lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo.
Per il periodo antecedente, intercorrente fra il verificarsi del presupposto di imposta e la data di notifica dell'intimazione, è inammissibile l'eccezione di decadenza (e le altre eccezioni ora formulate con il ricorso) dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad opporre l'intimazione per far valere l'eccezione.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le numerose altre eccezioni formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto 2024).
In proposito l'intimazione ATO posta a base della cartella esattoriale costituisce atto ad impugnazione obbligatoria rientrante nel novero dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 sub specie di avviso di accertamento della tassa e condizione legittimante l'iscrizione a ruolo se non onorata.
Si veda in proposito quanto considerato in Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6436 Anno 2025: “Da ultimo, le
Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il “sollecito di pagamento” ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato “avviso di mora” – la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n.
26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.”
In quanto atto ad impugnazione obbligatoria non effettivamente impugnata, vale non solo ad interrompere la prescrizione (per il che sarebbe bastata la natura di atto facoltativamente impugnabile) ma preclude le eccezioni coeve e anteriori.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge in favore di ATO ME in liq. e ADER per ciascuno, con distrazione in favore del procuratore antistatario di ATO ME in liq. Messina 16/10/2025