Sentenza 6 febbraio 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2020, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2020 |
Testo completo
a seguente: SENTENZA sul ricorso presentato da: SU EL, nato a [...] S. Pietro il 18/5/1959; avverso la sentenza del 25/1/2018 della Corte d'appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione previa esclusione dell'aggravante della fidefacienza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la condanna di SU EL per due fatti di falso ideologico in atto pubblico fidefaciente - previa riunione dei procedimenti e con riconoscimento della continuazione - per non avere lo stesso attestato, nelle relazioni formate in qualità di tecnico del comune di Settimo S. Pietro, in occasione dei sopralluoghi eseguiti su due distinti immobili ritenuti oggetto di violazioni urbanistico-edilizie, l'intervenuto mutamento della relativa destinazione d'uso, nonché le modifiche sostanziali apportate rispetto ai progetti originari autorizzati. Con il medesimo provvedimento, in riforma della pronunzia di primo grado, è stata invece dichiarata l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati, di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001, contestati ai coimputati BO IU, in qualità di direttore dei lavori, per l'immobile di proprietà di ED AS, e al BO, a AR IO e a SS Romana per l'edificio appartenente a questi ultimi. è infine intervenuta l'assoluzione del BO e di CA AN in relazione al contestato tentativo di falso ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico, perché il fatto non sussiste.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il SU, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo si deduce violazione di legge, in relazione alla ritenuta natura fidefaciente delle relazioni redatte dall'imputato. Queste ultime, invero, sarebbero piuttosto da qualificarsi come atti di polizia giudiziaria, in quanto tali soggetti alla libera valutazione del giudice. Tanto si ritiene desumibile dall'intervenuta esecuzione dei sopralluoghi, unitamente all'agente di polizia municipale Foschi, a seguito della rilevazione di indizi di reato ad opera dei Carabinieri, e quindi alla segnalazione rivolta dal M.LO Locci all'Ufficio tecnico comunale.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, con specifico riferimento all'aggravante di cui all'art. 476 cpv. c. p. La natura fidefaciente dell'atto non sarebbe stata, invero, in alcun modo menzionata nella contestazione, né essa sarebbe pacificamente riferibile al verbale di un'attività di polizia giudiziaria, quale deve essere ritenuto l'oggetto del falso per cui si procede.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente si duole di un'ulteriore violazione di legge e di vizi della motivazione, rispetto alla configurabilità del reato contestato all'odierno imputato. Avendo in primo luogo riguardo all'immobile di proprietà del ED, la Corte territoriale avrebbe illegittimamente posto a carico del SU la mancata rilevazione del mutamento di destinazione d'uso dell'edificio, in realtà reso evidente solo dal rinvenimento, a seguito di ulteriore attività ispettiva, di un ambiente sotterraneo invisibile dall'esterno. L'impossibilità di avvedersi, in precedenza, dell'esistenza di tale parte della costruzione emergerebbe da plurime prove assunte in dibattimento. Si fa valere inoltre la necessità di qualificare come valutazioni - pertanto non assoggettabili a un giudizio di falsità - i giudizi formulati nel verbale di sopralluogo in merito all'impossibilità di evincere, dalle variazioni apportate al progetto originario, un effettivo mutamento della destinazione d'uso del vano cantina. Il giudice di appello non avrebbe per di più fornito risposta a molteplici deduzioni formulate nel gravame di merito, e attinenti in primo luogo - premessa l'irrilevanza della mancata registrazione del mutamento di dimensioni del portone di ingresso posteriore, comunque già nota all'ufficio tecnico - alla diversa natura e allo stato confusionario degli oggetti disposti nei locali in considerazione, tali da impedire l'individuazione di una precisa destinazione. Né quest'ultima avrebbe potuto desumersi dalla presenza di blocchetti di cemento successivamente utilizzati come base di un forno o di un barbecue, peraltro di dimensioni molto ridotte e comunque non necessitanti di concessione edilizia. La Corte non si sarebbe tuttavia confrontata con tali argomentazioni, né con quelle attraverso cui si giustificava la mancata individuazione dell'assenza dell'orto con il suo ordinario impianto solo dopo l'ultimazione delle opere edilizie;
peraltro, si era evidenziato come tanto i blocchetti quanto l'orto fossero rappresentati nelle fotografie scattate successivamente. Neppure sarebbe stata considerata l'obiezione secondo la quale, con riferimento all'ambiente contiguo alla cantina e realizzato in assenza di concessione edilizia, l'imputato si sarebbe addirittura astenuto dall'esprimere qualsivoglia valutazione sulla possibile destinazione d'uso. Venendo all'immobile di proprietà dei coniugi AR e SS, anche in tal caso la sentenza non avrebbe fornito adeguata risposta alle doglianze concernenti la natura valutativa dei rilievi sull'impossibilità di individuare una destinazione d'uso diversa da quella assentita, tanto per i locali del piano terra, quanto per quelli del piano interrato. Tanto più che la presenza in questi ultimi di oggetti di natura anche agricola sarebbe emersa dalle stesse dichiarazioni del M.11o Locci, e che il SU avrebbe correttamente dato conto del rinvenimento di un seminterrato, in luogo di un piano completamente interrato. Il giudice di appello avrebbe altresì indebitamente disatteso le deduzioni difensive attinenti alla risultanza dal corredo fotografico di tutte le caratteristiche delle opere, nonché alla possibilità di evincere dalle conclusioni del consulente tecnico della difesa, ing. RR, la fedele riproduzione dello stato dei luoghi nelle relazioni scritta e fotografica. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe altresì illogica nella parte in cui esclude che le opere abusive contestate avrebbero potuto essere realizzate nel periodo di oltre un anno intercorrente tra il sopralluogo e l'intervento della polizia giudiziaria. Con riguardo ad entrambi gli immobili, infine, la sentenza impugnata, ritenendo non significativa la successiva emersione dalle fotografie scattate dal SU di opere indicative di un utilizzo diverso da quello agricolo - in quanto frutto di attività richiesta del M.LO Locci - avrebbe trascurato le deduzioni difensive secondo cui nessuna richiesta di riprese fotografiche era stata rivolta all'imputato, né il suo ufficio procedeva ordinariamente alle stesse nel corso dei sopralluoghi, tanto è vero che il SU aveva dovuto chiedere in prestito la macchina ad un ufficio comunale vicino.
2.4 Con il quarto motivo si lamenta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 43 e 47 c.p., avendo la Corte territoriale negato apoditticamente la possibilità che il SU sia incorso in errore nel redigere i verbali in ragione dell'eccessivo carico di lavoro, avendo egli dovuto effettuare ben dodici sopralluoghi - e redigere le relative relazioni - in soli dieci giorni.
3. Con memoria depositata 1'8 gennaio 2020 la difesa ha eccepito l'estinzione del reato per prescrizione alla luce dei principi affermati dal recente pronunziamento delle Sezioni Unite nel procedimento Sorge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pregiudiziale, anche a seguito di quanto evidenziato nella memoria dell'8 gennaio 2020, è l'esame del secondo motivo di ricorso, che è fondato nei termini di seguito indicati.
1.1. Sulla legittimità della contestazione in fatto della circostanza aggravante di cui all'art. 476 cpv. si sono formati orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità ed il conseguente il contrasto è stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). Il Supremo Collegio ha in particolare disatteso l'indirizzo interpretativo che ammetteva tale modalità di contestazione, qualora la natura fidefaciente dell'atto emergesse dalla formulazione in termini chiari e precisi dell'imputazione, così da consentire il corretto espletamento del diritto di difesa della persona accusata del delitto di falso. È stato invece avallato il difforme esito ermeneutico, affermandosi la necessità che nel capo di imputazione sia esposta la suindicata caratteristica, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della norma sopra citata. Non può invece ritenersi sufficiente la mera menzione, ad opera dell'organo dell'accusa, della tipologia di atto oggetto della condotta di falso. Tale conclusione si desume dalla componente valutativa insita nell'aggravante di cui si tratta, attinente al profilo normativo espresso dall'art. 2700 c.c. Ed invero, all'aspetto materiale della formazione dell'atto da parte del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni si unisce la qualifica, esito di un giudizio di tipo interpretativo, della capacità dello stesso di fare fede fino a querela di falso. Si tratta, pertanto, di una valutazione che investe la titolarità in capo al pubblico ufficiale del potere di attribuire all'atto da lui formato tale efficacia privilegiata, nonché l'effettiva attestazione nel documento di attività compiute dal soggetto pubblico o di fatti avvenuti in sua presenza (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, in motivazione).
1.2. Per le ragioni indicate, deve dunque ritenersi che, come eccepito, non sia stata validamente contestata al SU la circostanza aggravante prevista dal citato art. 476 cpv. c.p. invece ritenuta in sentenza, non potendosi ritenere, come sostenuto dalla Corte d'appello, che la natura fidefaciente degli atti sia stata contestata in fatto. Essa non risulta invero in alcun modo menzionata nei capi di imputazione a carico del ricorrente, né direttamente, né mediante formule equivalenti o attraverso l'indicazione della norma di riferimento. L'organo dell'accusa si è difatti limitato ad indicare, tra le disposizioni di legge violate, quella di cui all'art. 479 c.p., che richiama agli effetti sanzionatori la totalità delle disposizioni contenute nell'art. 476 c.p., nonché a descrivere la tipologia di attività compiuta dal SU nella sua qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale, senza alcun riferimento alla natura fidefaciente degli atti posti in essere dall'imputato. Né l'aggravante è stata contestata nel corso del dibattimento. Ricorre quindi un'ipotesi di parziale nullità della sentenza impugnata, nella parte in cui riconosce la circostanza di cui si tratta.
2. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, cui consegue inevitabilmente l'assorbimento del primo, impone allora di rilevare la sopravvenuta prescrizione dei reati contestati. Invero, considerando quale termine massimo quello di sette anni e mezzo, e tenuto conto delle sospensioni verificatesi nel corso dei giudizi di primo grado (129 giorni) e di appello (60 giorni), lo stesso deve ritenersi compiuto al più tardi il 19 novembre 2017 e pertanto in data anteriore alla stessa pronunzia della sentenza impugnata. Rimangono assorbite anche le censure proposte con il terzo motivo, posto che le stesse attengono a presunti vizi di motivazione della sentenza impugnata, non più rilevabili in presenza di una causa di estinzione del reato (Sez. Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275). Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, cit.). Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte.•
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Così deciso il 14/1/2020 Il Presidente Il Co