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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4201/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4201 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FI D'SI presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Viale della Resistenza,
241 giusta procura in atti
E
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. FI CP_1 C.F._2
D'SI presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Viale della Resistenza, 241 giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis - 51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n. 4201/2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis-51 c.p.c. depositato il 3-11-2025, i ricorrenti in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Sant'Antimo il 17-7-2018, dalla cui unione non sono nati figli, alle condizioni indicate.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge n. 55/2015, essendo decorsi oltre
“sei mesi” dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di
Napoli Nord (avvenuta il 5 aprile 2023) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 6 aprile 2023; inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1. I sig.ri e restano autorizzati a vivere separatamente Parte_1 CP_1 impegnandosi a mantenere un reciproco mutuo rispetto;
2. La sig.ra e il sig. dichiarano di rinunciare Parte_1 CP_1 reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento essendo entrambi autonomi ed indipendenti economicamente.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
- pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Sant'Antimo il 17-7-2018 (atto n. 23, parte
I, Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2018) tra (nata a [...] Parte_1
Bulgaria il 9.11.1970) e (nato a [...] il [...]), alle condizioni CP_1 indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'ANTIMO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
2 V.G. n. 4201/2025
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4201 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FI D'SI presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Viale della Resistenza,
241 giusta procura in atti
E
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. FI CP_1 C.F._2
D'SI presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Viale della Resistenza, 241 giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis - 51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n. 4201/2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis-51 c.p.c. depositato il 3-11-2025, i ricorrenti in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Sant'Antimo il 17-7-2018, dalla cui unione non sono nati figli, alle condizioni indicate.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge n. 55/2015, essendo decorsi oltre
“sei mesi” dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di
Napoli Nord (avvenuta il 5 aprile 2023) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 6 aprile 2023; inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1. I sig.ri e restano autorizzati a vivere separatamente Parte_1 CP_1 impegnandosi a mantenere un reciproco mutuo rispetto;
2. La sig.ra e il sig. dichiarano di rinunciare Parte_1 CP_1 reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento essendo entrambi autonomi ed indipendenti economicamente.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
- pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Sant'Antimo il 17-7-2018 (atto n. 23, parte
I, Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2018) tra (nata a [...] Parte_1
Bulgaria il 9.11.1970) e (nato a [...] il [...]), alle condizioni CP_1 indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'ANTIMO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
2 V.G. n. 4201/2025
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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