Art. 3.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la assistenza alla gente di mare presentera', per l'approvazione, il rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall' art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47 , ai Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, giusta il disposto dell'art. 4, secondo comma, della legge sopracitata, versando l'eventuale residuo attivo all'Erario in conto entrate.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la assistenza alla gente di mare presentera', per l'approvazione, il rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall' art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47 , ai Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, giusta il disposto dell'art. 4, secondo comma, della legge sopracitata, versando l'eventuale residuo attivo all'Erario in conto entrate.