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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/12/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 17.11.2025
(tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.)
Il Giudice, dott.ssa IA LO, letti gli atti;
viste le note depositate dall'appellante; osservato che le parti hanno precisato in varie udienze le loro conclusioni e che la decisione della causa è stata rinviata più volte per il susseguirsi di vari giudici;
considerato che
la parte appellante chiede che la causa sia decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; osservato che l'art. 281 sexies c.p.c., letto in combinato disposto con l'art. 175 c.p.c., affida la direzione del procedimento al giudice, il quale è titolare di discrezionalità, fermo l'obbligo di motivazione, nel regolare altresì la fase decisoria del processo. L'unica facoltà che l'art. 281 sexies c.p.c. riserva alle parti, ma che non ricorre nel caso di specie, si precisa nell'istanza di rinvio per discussione.
Ritenuto che nel caso di specie, poiché non è stata svolta istruttoria in corso di causa, le parti abbiano ben potuto replicare e contraddire tramite il deposito e lo scambio delle memorie di precisazioni conclusioni;
P.Q.M.
si ritira, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in camera di consiglio, riservando, all'esito, il deposito della sentenza.
L'Aquila, 10/12/2025
Il giudice
IA LO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, sezione civile, in persona del giudice dott.ssa IA
LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c. dell'art. 352 c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al numero 1732 del Ruolo generale civile del 2021 e vertente tra
, (nato in [...] il [...] – CF: ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente – via Montorio al Vomano n.2), elett. dom. in L'Aquila, via XX Settembre
n°13/A, presso lo studio dell'Avv. Stefano Barattelli, (CF: - fax: CodiceFiscale_2
0862.451122 - PEC: . , dal quale è Emai_1 Email_2 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto, appellante
e
P.Iva , con sede legale in L'Aquila, Via Controparte_1 P.IVA_1
Ulisse Nurzia n.54, in persona del suo legale rappresentante p.t. Ing. Massimo Urbano elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Piccinini, in L'Aquila, al viale Crispi n. 28, scala E, Int. 2 (pec: fax Email_3
0862.580253) che lo rappresenta giusta procura rilasciata su foglio separato apposto in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n.11/2019 –RG n.46/2019 Giudice di Pace di L'Aquila, con dichiarazione di voler ricevere gli atti del presente procedimento al suindicato indirizzo pec;
appellata
pag. 2/6 OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di L'Aquila n. 177/2021, emessa in data 19.04.2021 e depositata in cancelleria in data 30.04.2021, pronunciata nella causa iscritta al R.G.N. 533/2019.
CONCLUSIONI: per parte appellante, come precisate con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17 novembre 2025: “ Voglia l' adito Organo giudicante: a) accertare e dichiarare la illegittimità dell' emesso decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti del signor Parte_1 sia per mancanza di legittimazione attiva della Società, in quanto mai intervenuta nella stipula di compravendita immobiliare inerente l' appartamento ed il garage come meglio sopra identificati, sia per una errata ed illegittima quantificazione delle somme dovute in relazione a quanto stabilito tra le parti quale prezzo finale di vendita e quanto richiesto dall' intimante e concesso nel procedimento sommario. Circostanze, entrambe, queste, che dovranno comportare la revoca dell'emesso decreto. Per l'effetto b) condannare la convenuta, per le ragioni ed i fatti di cui sopra, al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi nei confronti del Procuratore che si dichiara antistatario;
spese generali ed oneri di
Legge.”
Per parte appellata, come precisate con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
17 marzo 2025: “ Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico
e fattuale, l'appello proposto da C.F. , residente in l'Aquila, Parte_1 C.F._3
Via Montorio al Vomano n.8, avverso la sentenza n. 177/2021 emessa dal Giudice di Pace di L'Aquila,
e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cpa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta della parte appellata nonché degli atti e documenti del giudizio di primo grado, che qui integralmente si richiamano.
***
pag. 3/6 L'appello, proposto in conformità al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., non risulta conforme alle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c. (nuovo testo) e va pertanto dichiarato inammissibile.
La formulazione dell'art. 342 c.p.c. (forma dell'appello), applicabile ratione temporis alla causa che occupa, prevede che la motivazione dell'appello debba contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La suddetta norma, infatti, abbandonando la previgente impostazione della specificità dei motivi di appello, ha introdotto dei requisiti del tutto nuovi di contenuto e forma dell'appello, collegati, rispettivamente, alla parte c.d. destruens dell'impugnazione e a quella, conseguente alla prima, definibile come costruens, al fine di identificare il perimetro oggettivo dell'impugnazione, in relazione al quale, cioè, l'appellante censura la decisione di primo grado chiedendo al giudice dell'appello un nuovo esame della stessa.
La norma di cui all'art. 342 c.p.c. – è stato spiegato dalle Sezioni Unite - va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199). In particolare, la disposizione in parola esige che "che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze"; in tal senso, "in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata", si richiede "che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili" (sent. cit., in motivazione, par. 5.1). (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
(data ud. 13/04/2021) 06/09/2021, n. 24048).
pag. 4/6 Compiuta siffatta doverosa premessa, osserva il Tribunale che nella fattispecie la parte appellante non ha indicato le parti della motivazione oggetto di censura, le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione, come esige l'art. 342
c.p.c., sicché il Giudice di appello non è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado.
Il gravame proposto è risultato caratterizzato da una ripetizione dei motivi già dedotti nel primo grado di giudizio a cui in calce è stato aggiunto un paragrafo rubricato “sulle censure della sentenza di primo grado”. In tale sezione, non sono enucleate dall'appellante le parti della sentenza oggetto di censura né sono prospettate delle argomentazioni da contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata;
non è censurato il fondamento logico giuridico posto alla base della decisione né ne è offerto uno diverso che possa essere valutato in questa sede ai fini dell'accoglimento dell'appello.
L'appellante si è limitato esclusivamente a dedurre che, in relazione alla sollevata eccezione di legittimazione, il Giudice di pace “altro non fa che attribuire rappresentazione anche della persona giuridica stante la presenza dei due Urbano, titolari della Con ciò stravolgendo la CP_1 realtà giuridica dei fatti con evidente forzatura della situazione”.
Aggiunge poi, “analogamente, per quanto riguarda la provvigione di spettanza in caso di mediazione: il riconoscimento anticipato di un prezzo di vendita, non riscontrato nella volontà definitiva, viene considerato come vincolante;
neanche (al di là delle eccezioni ulteriori, assorbenti) rettificato in minus. Peraltro non si è tenuto conto che la manifestata volontà era soggetta a condizione e termine. Requisiti che nel corso del tempo sono cambiati, facendo venire meno i presupposti manifestati.
Erra ancora, il primo Giudice, inoltre, allorquando dichiara che:
“... il aveva proposto alla l'acquisto, per sé o per persona fisica o giuridica da Pt_1 Controparte_1 nominare al momento del rogito, di altri immobili.”
L'incarico di vendita immobiliare in esclusiva – datato e sottoscritto tra le parti il 21 giugno 2018 conferisce incarico esclusivamente alla Agenzia di mediazione Immobiliare CP_1
Altro non aggiunge. Non c'è estensione ad altri soggetti né fisici né giuridici”.
Al di là di mere illazioni o affermazioni indimostrate, nulla è detto in ordine ai motivi di criticità della decisione impugnata, rendendo di fatto impossibile al giudicante procedere ad una revisione della sentenza resa dal giudice di prime cure.
L'appello va dunque dichiarato inammissibile.
pag. 5/6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, utilizzando il parametro minimo relativo alle controversie di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 5.200,00. La scelta dei parametri minimi si giustifica in ragione dell'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della L. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con atto di citazione notificato il 28.10.2021 nei confronti di
[...] Controparte_1
[... avverso la sentenza del Giudice di Pace di L'Aquila n. 177/2021, emessa in data
19.04.2021 e depositata in cancelleria in data 30.04.2021, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
b) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio in favore di che liquida nella somma di € Controparte_1
1.278,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della L. 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 10/12/2025
Il giudice
IA LO
pag. 6/6
SEZIONE UNICA
Ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 17.11.2025
(tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.)
Il Giudice, dott.ssa IA LO, letti gli atti;
viste le note depositate dall'appellante; osservato che le parti hanno precisato in varie udienze le loro conclusioni e che la decisione della causa è stata rinviata più volte per il susseguirsi di vari giudici;
considerato che
la parte appellante chiede che la causa sia decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; osservato che l'art. 281 sexies c.p.c., letto in combinato disposto con l'art. 175 c.p.c., affida la direzione del procedimento al giudice, il quale è titolare di discrezionalità, fermo l'obbligo di motivazione, nel regolare altresì la fase decisoria del processo. L'unica facoltà che l'art. 281 sexies c.p.c. riserva alle parti, ma che non ricorre nel caso di specie, si precisa nell'istanza di rinvio per discussione.
Ritenuto che nel caso di specie, poiché non è stata svolta istruttoria in corso di causa, le parti abbiano ben potuto replicare e contraddire tramite il deposito e lo scambio delle memorie di precisazioni conclusioni;
P.Q.M.
si ritira, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in camera di consiglio, riservando, all'esito, il deposito della sentenza.
L'Aquila, 10/12/2025
Il giudice
IA LO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, sezione civile, in persona del giudice dott.ssa IA
LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c. dell'art. 352 c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al numero 1732 del Ruolo generale civile del 2021 e vertente tra
, (nato in [...] il [...] – CF: ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente – via Montorio al Vomano n.2), elett. dom. in L'Aquila, via XX Settembre
n°13/A, presso lo studio dell'Avv. Stefano Barattelli, (CF: - fax: CodiceFiscale_2
0862.451122 - PEC: . , dal quale è Emai_1 Email_2 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto, appellante
e
P.Iva , con sede legale in L'Aquila, Via Controparte_1 P.IVA_1
Ulisse Nurzia n.54, in persona del suo legale rappresentante p.t. Ing. Massimo Urbano elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Piccinini, in L'Aquila, al viale Crispi n. 28, scala E, Int. 2 (pec: fax Email_3
0862.580253) che lo rappresenta giusta procura rilasciata su foglio separato apposto in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n.11/2019 –RG n.46/2019 Giudice di Pace di L'Aquila, con dichiarazione di voler ricevere gli atti del presente procedimento al suindicato indirizzo pec;
appellata
pag. 2/6 OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di L'Aquila n. 177/2021, emessa in data 19.04.2021 e depositata in cancelleria in data 30.04.2021, pronunciata nella causa iscritta al R.G.N. 533/2019.
CONCLUSIONI: per parte appellante, come precisate con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17 novembre 2025: “ Voglia l' adito Organo giudicante: a) accertare e dichiarare la illegittimità dell' emesso decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti del signor Parte_1 sia per mancanza di legittimazione attiva della Società, in quanto mai intervenuta nella stipula di compravendita immobiliare inerente l' appartamento ed il garage come meglio sopra identificati, sia per una errata ed illegittima quantificazione delle somme dovute in relazione a quanto stabilito tra le parti quale prezzo finale di vendita e quanto richiesto dall' intimante e concesso nel procedimento sommario. Circostanze, entrambe, queste, che dovranno comportare la revoca dell'emesso decreto. Per l'effetto b) condannare la convenuta, per le ragioni ed i fatti di cui sopra, al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi nei confronti del Procuratore che si dichiara antistatario;
spese generali ed oneri di
Legge.”
Per parte appellata, come precisate con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
17 marzo 2025: “ Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico
e fattuale, l'appello proposto da C.F. , residente in l'Aquila, Parte_1 C.F._3
Via Montorio al Vomano n.8, avverso la sentenza n. 177/2021 emessa dal Giudice di Pace di L'Aquila,
e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cpa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta della parte appellata nonché degli atti e documenti del giudizio di primo grado, che qui integralmente si richiamano.
***
pag. 3/6 L'appello, proposto in conformità al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., non risulta conforme alle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c. (nuovo testo) e va pertanto dichiarato inammissibile.
La formulazione dell'art. 342 c.p.c. (forma dell'appello), applicabile ratione temporis alla causa che occupa, prevede che la motivazione dell'appello debba contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La suddetta norma, infatti, abbandonando la previgente impostazione della specificità dei motivi di appello, ha introdotto dei requisiti del tutto nuovi di contenuto e forma dell'appello, collegati, rispettivamente, alla parte c.d. destruens dell'impugnazione e a quella, conseguente alla prima, definibile come costruens, al fine di identificare il perimetro oggettivo dell'impugnazione, in relazione al quale, cioè, l'appellante censura la decisione di primo grado chiedendo al giudice dell'appello un nuovo esame della stessa.
La norma di cui all'art. 342 c.p.c. – è stato spiegato dalle Sezioni Unite - va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199). In particolare, la disposizione in parola esige che "che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze"; in tal senso, "in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata", si richiede "che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili" (sent. cit., in motivazione, par. 5.1). (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
(data ud. 13/04/2021) 06/09/2021, n. 24048).
pag. 4/6 Compiuta siffatta doverosa premessa, osserva il Tribunale che nella fattispecie la parte appellante non ha indicato le parti della motivazione oggetto di censura, le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione, come esige l'art. 342
c.p.c., sicché il Giudice di appello non è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado.
Il gravame proposto è risultato caratterizzato da una ripetizione dei motivi già dedotti nel primo grado di giudizio a cui in calce è stato aggiunto un paragrafo rubricato “sulle censure della sentenza di primo grado”. In tale sezione, non sono enucleate dall'appellante le parti della sentenza oggetto di censura né sono prospettate delle argomentazioni da contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata;
non è censurato il fondamento logico giuridico posto alla base della decisione né ne è offerto uno diverso che possa essere valutato in questa sede ai fini dell'accoglimento dell'appello.
L'appellante si è limitato esclusivamente a dedurre che, in relazione alla sollevata eccezione di legittimazione, il Giudice di pace “altro non fa che attribuire rappresentazione anche della persona giuridica stante la presenza dei due Urbano, titolari della Con ciò stravolgendo la CP_1 realtà giuridica dei fatti con evidente forzatura della situazione”.
Aggiunge poi, “analogamente, per quanto riguarda la provvigione di spettanza in caso di mediazione: il riconoscimento anticipato di un prezzo di vendita, non riscontrato nella volontà definitiva, viene considerato come vincolante;
neanche (al di là delle eccezioni ulteriori, assorbenti) rettificato in minus. Peraltro non si è tenuto conto che la manifestata volontà era soggetta a condizione e termine. Requisiti che nel corso del tempo sono cambiati, facendo venire meno i presupposti manifestati.
Erra ancora, il primo Giudice, inoltre, allorquando dichiara che:
“... il aveva proposto alla l'acquisto, per sé o per persona fisica o giuridica da Pt_1 Controparte_1 nominare al momento del rogito, di altri immobili.”
L'incarico di vendita immobiliare in esclusiva – datato e sottoscritto tra le parti il 21 giugno 2018 conferisce incarico esclusivamente alla Agenzia di mediazione Immobiliare CP_1
Altro non aggiunge. Non c'è estensione ad altri soggetti né fisici né giuridici”.
Al di là di mere illazioni o affermazioni indimostrate, nulla è detto in ordine ai motivi di criticità della decisione impugnata, rendendo di fatto impossibile al giudicante procedere ad una revisione della sentenza resa dal giudice di prime cure.
L'appello va dunque dichiarato inammissibile.
pag. 5/6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, utilizzando il parametro minimo relativo alle controversie di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 5.200,00. La scelta dei parametri minimi si giustifica in ragione dell'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della L. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con atto di citazione notificato il 28.10.2021 nei confronti di
[...] Controparte_1
[... avverso la sentenza del Giudice di Pace di L'Aquila n. 177/2021, emessa in data
19.04.2021 e depositata in cancelleria in data 30.04.2021, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
b) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio in favore di che liquida nella somma di € Controparte_1
1.278,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della L. 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 10/12/2025
Il giudice
IA LO
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